IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio delle Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n.
140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per
la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi
per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della
giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in
materia di professioni non organizzate»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27
aprile 2016, n. 679/2016 recante «Protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco
non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime
di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;
Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in
materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;
Visto il decreto 3 maggio 2023 con il quale il Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, ha disposto, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio
nazionale di protezione civile a supporto della Regione
Emilia-Romagna;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni
meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023,
con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,
di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza
delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio
2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano
Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della
Provincia di Pesaro e Urbino;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel
territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul
Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 31 maggio 2023, n. 999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2023;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio
2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio
2023 con foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata
Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario
alla ricostruzione;
Vista l'ordinanza n. 21/2024 in data 19 gennaio 2024, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, foglio n.
318, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del
decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata
l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di
supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla
ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far
data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche;
Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
nel cui ambito sono individuati i contenuti del processo di
ricostruzione del patrimonio danneggiato nonche' definiti i criteri
sulla base dei quali assicurare l'erogazione dei contributi per far
fronte alle tipologie di intervento e di danno direttamente
conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023;
Visto l'art. 23 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, con il
quale all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e'
aggiunto il comma 6-bis in materia di incremento delle autorizzazioni
di spesa da destinare prioritariamente agli interventi di cui alle
lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino
o ricostruzione degli immobili a uso privato, d), e), e f) del comma
3, del medesimo art. 20-sexies;
Visto l'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
recante «Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi
per la ricostruzione privata»;
Vista l'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, con la quale
il Commissario straordinario disciplina i criteri, le modalita' e i
termini per l'accesso ai contributi di cui all'art. 20-sexies del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, alle imprese singole o associate
titolari delle attivita' economiche e produttive ovvero agricole;
Vista l'ordinanza n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, con la quale
il Commissario straordinario disciplina i criteri, le modalita' e i
termini per la determinazione, la concessione e la erogazione dei
contributi di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2023 n. 100, agli immobili di edilizia abitativa e relative
pertinenze;
Vista l'ordinanza n. 23/2024 in data 22 aprile 2024, con cui sono
state apportate modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 11, emanata
in data 25 ottobre 2023 e all'ordinanza 14, emanata in data 3
novembre 2023;
Vista l'ordinanza n. 31/2024 in data 12 agosto 2024, con cui sono
state apportate ulteriori modifiche e integrazioni all'ordinanza n.
14, emanata in data 3 novembre 2023, all'ordinanza n. 20, in data 15
gennaio 2024 e all'ordinanza n. 23, emanata in data 9 aprile 2024;
Visto l'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»,
con il quale viene disciplinata la procedura per accedere ai
contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta;
Visto il regolamento UE n. 675/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, riguardante le categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 126 in data 31 maggio 2024, relativo a «Concessione delle
garanzie previste dall'art. 1, comma 437, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, nonche' determinazione delle modalita' di operativita'
delle stesse e delle modalita' di monitoraggio ai sensi del medesimo
comma.»;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76,
recante «disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita',
per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi
eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2024, n. 111, che ha modificato l'art. 20-ter, comma 1 del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, prorogando l'incarico di
Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024,
recante la proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'incarico di
Commissario straordinario alla ricostruzione al generale di corpo
d'armata Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'art. 20-ter, comma
1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, modificato, da ultimo,
dall'art. 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ammesso alla
registrazione alla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, foglio
numero 1899;
Vista la convezione stipulata in data 24 giugno 2024 tra la Cassa
depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, con la quale
sono regolate le modalita' di erogazione e rimborso dei finanziamenti
agevolati;
Visto il decreto n. 312076 in data 25 luglio 2024 del direttore
dell'Agenzia delle entrate, che disciplina le modalita' tecniche di
fruizione del credito di imposta riconosciuto in caso di accesso ai
finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 1, commi da 436 a 438,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
Ravvisata l'urgente ed improcrastinabile necessita' di disciplinare
le modalita' attuative, organizzative e procedurali dell'accesso ai
finanziamenti agevolati mediante credito di imposta, ai sensi
dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, al fine di assicurare il riconoscimento, la concessione e
l'erogazione dei contributi di cui al comma 3, dell'art. 20-sexies,
del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in relazione alla
tipologia di interventi e danni subiti dalle attivita' produttive e
dagli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze, in
diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data
dal 1° maggio 2023, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche;
Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente ordinanza disciplina i criteri, le modalita' e i
termini per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies,
comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2023 n. 100 (in seguito «decreto-legge»), ai soggetti privati non
esercenti attivita' sociali, economiche e produttive e ai soggetti
esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le
modalita' del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1, commi da
435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. «legge di
bilancio 2024»).
2. Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria e al
riconoscimento del danno, secondo i criteri e le modalita' definiti
dalle ordinanze n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023 (per le imprese
singole o associate titolari delle attivita' economiche e produttive
ovvero agricole) e n. 14/2023 in data 3 novembre 2023 (per gli
immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze) - come
modificate e integrate dall'ordinanza n. 23/2024 in data 22 aprile
2024 e n. 31/2024 in data 12 agosto 2024 - puo' provvedere alla
concessione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti recati allo
scopo, con la modalita' del finanziamento agevolato, per i contributi
di importo complessivamente superiore a:
euro 20.000 (ventimila), se destinati a soggetti privati non
esercenti attivita' sociali, economiche e produttive;
euro 40.000 (quarantamila), se destinati a soggetti esercenti
attivita' sociali, economiche e produttive.
3. I contributi concessi con la modalita' del finanziamento
agevolato di cui alla presente ordinanza non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ai sensi dell'art.
1, comma 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.