IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
           alla ricostruzione nel territorio delle Regioni 
                  Emilia-Romagna, Toscana e Marche 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio  2012,  n.
140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per
la liquidazione da parte di un organo  giurisdizionale  dei  compensi
per  le  professioni  regolarmente  vigilate  dal   Ministero   della
giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; 
  Vista la legge 14 gennaio 2013,  n.  4,  recante  «Disposizioni  in
materia di professioni non organizzate»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il regolamento del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  27
aprile 2016, n. 679/2016 recante «Protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco
non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in  regime
di attivita' edilizia libera, ai sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»; 
  Vista la legge 21 aprile 2023,  n.  49,  recante  «Disposizioni  in
materia di equo compenso delle prestazioni professionali»; 
  Visto il decreto 3 maggio 2023 con il  quale  il  Ministro  per  la
protezione civile e le politiche del mare, ha disposto,  ai  sensi  e
per gli effetti dell'art. 23, comma  1,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n.  1,  la  mobilitazione  straordinaria  del  Servizio
nazionale   di   protezione   civile   a   supporto   della   Regione
Emilia-Romagna; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli  articoli  7,  comma  1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza  in  conseguenza  delle  avverse  condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  maggio  2023,
con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di  emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,
di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di  Rimini  in  conseguenza
delle ulteriori  ed  eccezionali  avverse  condizioni  meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  25  maggio  2023,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, per dodici mesi,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio
2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare,  Monte  Grimano
Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro  Auditore  e  Urbino  della
Provincia di Pesaro e Urbino; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  25  maggio  2023,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17  maggio  2023  nel
territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi,  di  Palazzuolo  sul
Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 31 maggio 2023, n. 999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 12 giugno 2023, n.  1002,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 22 giugno 2023, n.  1010,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2023; 
  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio  2023»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10  luglio
2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti  il  14  luglio
2023 con foglio n. 2026, con il quale il generale di  corpo  d'armata
Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario
alla ricostruzione; 
  Vista l'ordinanza n. 21/2024 in data 19 gennaio 2024, ammessa  alla
registrazione alla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, foglio n.
318, con la quale, in  attuazione  dell'art.  20-ter,  comma  2,  del
decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «interventi urgenti  per
fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi   alluvionali
verificatisi  a  partire  dal  1°  maggio  2023»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata
l'articolazione  interna  e  l'organizzazione  della   struttura   di
supporto posta alle dipendenze  del  Commissario  straordinario  alla
ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far
data dal 1° maggio  2023  nelle  Regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e
Marche; 
  Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
nel  cui  ambito  sono  individuati  i  contenuti  del  processo   di
ricostruzione del patrimonio danneggiato nonche' definiti  i  criteri
sulla base dei quali assicurare l'erogazione dei contributi  per  far
fronte  alle  tipologie  di  intervento  e  di   danno   direttamente
conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi  a  partire  dal  1°
maggio 2023; 
  Visto l'art. 23 del decreto-legge 10 agosto 2023, n.  104,  con  il
quale all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e'
aggiunto il comma 6-bis in materia di incremento delle autorizzazioni
di spesa da destinare prioritariamente agli interventi  di  cui  alle
lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione,  ripristino
o ricostruzione degli immobili a uso privato, d), e), e f) del  comma
3, del medesimo art. 20-sexies; 
  Visto l'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
recante «Procedura per la concessione e l'erogazione  dei  contributi
per la ricostruzione privata»; 
  Vista l'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, con la  quale
il Commissario straordinario disciplina i criteri, le modalita'  e  i
termini per l'accesso ai contributi di  cui  all'art.  20-sexies  del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, alle imprese singole  o  associate
titolari delle attivita' economiche e produttive ovvero agricole; 
  Vista l'ordinanza n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, con la  quale
il Commissario straordinario disciplina i criteri, le modalita'  e  i
termini per la determinazione, la concessione  e  la  erogazione  dei
contributi di cui all'art.  20-sexies  del  decreto-legge  1°  giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio
2023  n.  100,  agli  immobili  di  edilizia  abitativa  e   relative
pertinenze; 
  Vista l'ordinanza n. 23/2024 in data 22 aprile 2024, con  cui  sono
state apportate modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 11, emanata
in data 25 ottobre  2023  e  all'ordinanza  14,  emanata  in  data  3
novembre 2023; 
  Vista l'ordinanza n. 31/2024 in data 12 agosto 2024, con  cui  sono
state apportate ulteriori modifiche e integrazioni  all'ordinanza  n.
14, emanata in data 3 novembre 2023, all'ordinanza n. 20, in data  15
gennaio 2024 e all'ordinanza n. 23, emanata in data 9 aprile 2024; 
  Visto l'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30  dicembre  2023,
n. 213, recante  «Bilancio  di  previsione  dello  stato  per  l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il  triennio  2024-2026»,
con  il  quale  viene  disciplinata  la  procedura  per  accedere  ai
contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta; 
  Visto il regolamento UE n. 675/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, riguardante le categorie di aiuti compatibili  con  il  mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 126 in data 31 maggio 2024, relativo a «Concessione delle
garanzie previste dall'art. 1, comma 437,  della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, nonche' determinazione delle modalita' di  operativita'
delle stesse e delle modalita' di monitoraggio ai sensi del  medesimo
comma.»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024,  n.  76,
recante «disposizioni urgenti per  la  ricostruzione  post-calamita',
per interventi di protezione civile e per lo  svolgimento  di  grandi
eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge  8
agosto 2024, n. 111, che ha modificato l'art.  20-ter,  comma  1  del
decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,  prorogando  l'incarico  di
Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2024; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  giugno  2024,
recante  la  proroga  fino  al  31  dicembre  2024  dell'incarico  di
Commissario straordinario alla ricostruzione  al  generale  di  corpo
d'armata Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'art. 20-ter,  comma
1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,  modificato,  da  ultimo,
dall'art. 4 del decreto-legge 11 giugno 2024,  n.  76,  ammesso  alla
registrazione alla Corte dei conti in data  1°  luglio  2024,  foglio
numero 1899; 
  Vista la convezione stipulata in data 24 giugno 2024 tra  la  Cassa
depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, con la  quale
sono regolate le modalita' di erogazione e rimborso dei finanziamenti
agevolati; 
  Visto il decreto n. 312076 in data 25  luglio  2024  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate, che disciplina le modalita'  tecniche  di
fruizione del credito di imposta riconosciuto in caso di  accesso  ai
finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 1, commi  da  436  a  438,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213; 
  Ravvisata l'urgente ed improcrastinabile necessita' di disciplinare
le modalita' attuative, organizzative e procedurali  dell'accesso  ai
finanziamenti  agevolati  mediante  credito  di  imposta,  ai   sensi
dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge  30  dicembre  2023,  n.
213, al fine  di  assicurare  il  riconoscimento,  la  concessione  e
l'erogazione dei contributi di cui al comma 3,  dell'art.  20-sexies,
del  decreto-legge  1°  giugno   2023,   n.   61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in relazione  alla
tipologia di interventi e danni subiti dalle attivita'  produttive  e
dagli immobili  di  edilizia  abitativa  e  relative  pertinenze,  in
diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far  data
dal 1° maggio  2023,  nei  territori  delle  Regioni  Emilia-Romagna,
Toscana e Marche; 
  Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. La presente ordinanza disciplina i criteri,  le  modalita'  e  i
termini per l'erogazione dei contributi di  cui  all'art.  20-sexies,
comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio
2023 n. 100 (in seguito «decreto-legge»),  ai  soggetti  privati  non
esercenti attivita' sociali, economiche e produttive  e  ai  soggetti
esercenti attivita' sociali,  economiche  e  produttive,  secondo  le
modalita' del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1, commi da
435 a 442, della legge 30 dicembre  2023,  n.  213  (c.d.  «legge  di
bilancio 2024»). 
  2. Il Commissario straordinario,  in  esito  all'istruttoria  e  al
riconoscimento del danno, secondo i criteri e le  modalita'  definiti
dalle ordinanze n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023  (per  le  imprese
singole o associate titolari delle attivita' economiche e  produttive
ovvero agricole) e n. 14/2023  in  data  3  novembre  2023  (per  gli
immobili  di  edilizia  abitativa  e  relative  pertinenze)  -   come
modificate e integrate dall'ordinanza n. 23/2024 in  data  22  aprile
2024 e n. 31/2024 in data 12  agosto  2024  -  puo'  provvedere  alla
concessione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti recati allo
scopo, con la modalita' del finanziamento agevolato, per i contributi
di importo complessivamente superiore a: 
    euro 20.000 (ventimila), se  destinati  a  soggetti  privati  non
esercenti attivita' sociali, economiche e produttive; 
    euro 40.000 (quarantamila), se  destinati  a  soggetti  esercenti
attivita' sociali, economiche e produttive. 
  3.  I  contributi  concessi  con  la  modalita'  del  finanziamento
agevolato  di  cui  alla  presente  ordinanza  non  concorrono   alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ai sensi dell'art.
1, comma 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.