IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                  alla ricostruzione nel territorio 
           delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati, che abroga  la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto 3 maggio 2023, con il quale  il  Ministro  per  la
protezione civile e le  politiche  del  mare,  per  far  fronte  alle
avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio
2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di
Modena, di Bologna, di Ferrara, di  Ravenna  e  di  Forli-Cesena,  ha
disposto, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  23,  comma  1,  del
decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.   1,   la   mobilitazione
straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a  supporto
delle regioni interessate; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli  articoli  7,  comma  1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza  in  conseguenza  delle  avverse  condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  maggio  2023,
con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di  emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,
di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di  Rimini  in  conseguenza
delle ulteriori  ed  eccezionali  avverse  condizioni  meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio  2023»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10  luglio
2023, ammesso alla registrazione alla Corte  dei  conti  in  data  14
luglio 2023, foglio n. 2026,  con  il  quale  il  generale  di  corpo
d'armata Francesco Paolo  Figliuolo  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario alla ricostruzione; 
  Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni
urgenti  per  la  ricostruzione  post-calamita',  per  interventi  di
protezione  civile  e   per   lo   svolgimento   di   grandi   eventi
internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto
2024,  n.  111,  che  ha  modificato  l'art.  20-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,  prorogando,  in  considerazione
della complessita' e della rilevanza del  processo  di  ricostruzione
ancora in atto, l'incarico del Commissario straordinario fino  al  31
dicembre 2024; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  giugno  2024,
ammesso alla registrazione alla Corte dei conti  in  data  1°  luglio
2024,  foglio  n.  1899,  con  il  quale  l'incarico  di  Commissario
straordinario, conferito al  generale  di  corpo  d'armata  Francesco
Paolo Figliuolo con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio
2023, e' prorogato fino al 31 dicembre 2024; 
  Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01)  -
Carta della governance multilivello in Europa; 
  Viste  le  linee  guida  per  la  Strategia  di   audit   2014/2020
(EGESIF_14-0011-02); 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  10  febbraio
2022, n. 9,  avente  a  oggetto  la  «Trasmissione  delle  istruzioni
tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e  controllo  delle
amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024,
n. 22, avente  ad  oggetto  «Aggiornamento  guida  operativa  per  il
rispetto  del  principio  di   non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente (cd. DNSH)»; 
  Considerato che nella descrizione della misura M2C4I2.1A  riportata
nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea (CID)
del 2 maggio 2024: 
    si  prevede  che  gli  interventi  individuati  dal   Commissario
straordinario  ricadano  in  particolare  nelle  Province  di  Ascoli
Piceno,  Bologna,  Ferrara,  Fermo,  Firenze,  Forli-Cesena,  Modena,
Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini, e riguardino: 
      a) interventi per ripristinare i corsi d'acqua e  aumentare  la
protezione dalle alluvioni  e  dalle  frane.  Gli  interventi  devono
prevedere per  quanto  possibile  soluzioni  basate  sulla  natura  e
possono contemplare il riutilizzo  dei  materiali  trasportati  dalle
alluvioni. Gli interventi dovrebbero inoltre promuovere, nella misura
del possibile, l'adozione di pratiche  sostenibili  di  gestione  del
suolo e dei terreni per favorire la resilienza a  lungo  termine  dei
suoli, arrestarne il degrado e mitigare gli effetti  dei  cambiamenti
climatici; 
      b) interventi di  ripristino  della  rete  dei  trasporti.  Gli
interventi possono riguardare infrastrutture complementari  (compresi
i ponti) che hanno subito danni e che devono essere riparate; 
      c) interventi di ripristino degli  edifici  pubblici,  compresi
l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari. 
    ci  si  attende  che  questa  misura  non  arrechera'  un   danno
significativo agli obiettivi ambientali ai  sensi  dell'art.  17  del
regolamento (UE) 2020/852,  tenendo  conto  della  descrizione  degli
interventi in questione e delle misure di mitigazione  stabilite  nel
piano per la ripresa e la resilienza in conformita' agli orientamenti
tecnici  sull'applicazione  del  principio  «non  arrecare  un  danno
significativo»    (2021/C58/01).    L'investimento    non     prevede
l'installazione o la sostituzione di caldaie a gas, ne' l'acquisto di
veicoli; 
  Visto il traguardo M2C4-11 che prevede,  nell'ambito  della  misura
M2C4-I2.1A, entro il 30 settembre 2024, che una o piu' ordinanze  del
Commissario straordinario devono individuare  l'elenco  esatto  degli
interventi volti a  ripristinare  i  corsi  d'acqua  e  aumentare  la
protezione  dalle  alluvioni  e  dalle  frane,  degli  interventi  di
ripristino degli edifici pubblici, compresi  l'edilizia  residenziale
pubblica e i centri sanitari, e il numero totale di km  di  rete  dei
trasporti  da  ripristinare.  Il  valore  del  numero  totale   degli
interventi ammonta ad almeno 1,2 miliardi di euro; 
  Visto il traguardo M2C4-11bis che prevede, nell'ambito della misura
M2C4-I2.1A, entro il 30 giugno 2025, la notifica  dell'aggiudicazione
di tutti gli appalti  pubblici  per  gli  interventi  in  materia  di
gestione e riduzione dei rischi idrogeologici. Il valore totale degli
inviti da cui derivano tali  aggiudicazioni  ammonta  ad  almeno  1,2
miliardi di euro; 
  Visto il traguardo M2C4-11ter che prevede, nell'ambito della misura
M2C4-I2.1A, entro il 30 giugno 2026, il completamento di: 
    a) almeno il  90%  degli  interventi  per  ripristinare  i  corsi
d'acqua e aumentare la protezione  dalle  alluvioni  e  dalle  frane,
individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario; 
    b) interventi di ripristino della  rete  dei  trasporti,  per  un
certo numero  di  km  individuati  dalle  ordinanze  del  Commissario
straordinario; 
    c) almeno il  90%  degli  interventi  volti  a  ripristinare  gli
edifici pubblici,  compresi  l'edilizia  residenziale  pubblica  e  i
centri  sanitari,  individuati  nelle   ordinanze   del   Commissario
straordinario; 
  Considerato che i territori in rassegna sono stati  interessati  da
fenomeni meteorologici di elevata intensita', che  hanno  determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone,  la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni; 
  Considerato   che   i   summenzionati   eventi   hanno    provocato
l'esondazione  di  corsi  d'acqua,  lo   smottamento   di   versanti,
allagamenti, movimenti franosi,  nonche'  gravi  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati,  ad  edifici  e
luoghi di culto, alle opere di difesa  idraulica  ed  alla  rete  dei
servizi essenziali; 
  Vista l'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023, foglio n.
2679, con la quale si disciplinano le  modalita'  mediante  le  quali
provvedere al finanziamento del  piano  degli  interventi  di  difesa
idraulica da  attuare  nei  territori  della  Regione  Emilia-Romagna
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data  dal  1°
maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa  alla
registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2023, foglio n.
2861, con la quale si disciplinano le  modalita'  mediante  le  quali
provvedere, al finanziamento del piano degli interventi di  messa  in
sicurezza  e  ripristino  della   viabilita'   delle   infrastrutture
stradali, da attuare  nei  territori  delle  Regioni  Emilia-Romagna,
Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a
far data dal 1° maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza n. 15/2023 in data 16 novembre 2023, con la quale
si  disciplinano  le  modalita'  mediante  le  quali  provvedere   al
finanziamento degli interventi di difesa  idraulica  segnalati  dalla
Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del  piano  di
cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data  28  settembre  2023,  da
attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati  dagli
eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza n. 33/2024 in data 9 settembre 2024, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti in data 27 settembre 2024,  foglio
n. 2554, con la quale il Commissario straordinario ha provveduto,  in
esito  a   specifica   segnalazione   dei   sub-commissari   per   la
ricostruzione delle Regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche,  al
finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino
e di  riparazione  per  le  piu'  urgenti  necessita'  dei  territori
colpiti, aventi  nesso  di  causalita'  con  gli  eventi  alluvionali
verificatisi nel mese di maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza n. 35/2024 in data  25  settembre  2024,  ammessa
alla registrazione alla Corte dei conti in data  30  settembre  2024,
foglio n. 2560, recante le modalita' di attuazione e  rendicontazione
degli interventi segnalati dalle Regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e
Marche per le piu' urgenti necessita' e finalizzati alla gestione del
rischio  alluvioni  e  alla  riduzione  del  rischio   idrogeologico,
rientranti nella Misura M2C4-I2.1a nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza  disciplinato  dal  regolamento  del  Parlamento
europeo  (UE)  n.  241/2021  del  12  febbraio  2021,   relativo   al
dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE); 
  Visto l'art. 20-novies del decreto-legge n. 61 del 1° giugno  2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da
ultimo modificato dall'art. 5 del decreto-legge 11 giugno  20204,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111,
nel  quale  sono  indicati  i  soggetti  attuatori  degli  interventi
relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali; 
  Preso atto che le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche hanno: 
    rappresentato ulteriori esigenze di rimodulazione dei  fabbisogni
stanziati  con  i  richiamati  provvedimenti  e  di   interventi   di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione  per  le  piu'  urgenti
necessita', con note in data 20 febbraio,  2  aprile,  11  marzo,  27
marzo, 28 marzo e 14 giugno 2024; 
    dichiarato il nesso di causalita' dei citati interventi  con  gli
eventi  alluvionali  verificatisi  a  partire  dal  1°  maggio  2023,
evidenziando l'assoluta necessita' di effettuare  gli  interventi  di
messa in sicurezza al fine di preservare il territorio e la  pubblica
e privata incolumita'; 
  Ravvisata  la  complessita'  del  programma  generale  dei  prefati
interventi e  la  necessita'  di  disciplinare  l'implementazione  di
misure strutturali, per la messa in sicurezza da  frane  o  riduzione
del rischio di alluvioni nelle aree metropolitane, in armonia con  le
misure incentrate sulla riqualificazione, sul  monitoraggio  e  sulla
prevenzione dei rischi emergenti; 
  Ravvisata  in  ragione  dei  presupposti  di  fatto  e  di  diritto
profilati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche,  l'assoluta
necessita' di procedere alla realizzazione degli  interventi  urgenti
di messa in sicurezza dei territori in  rassegna,  in  un  regime  di
assoluta efficacia e tempestiva esecuzione, affinche' sia tutelata  e
preservata la pubblica e privata incolumita',  coerentemente  con  le
prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, conferisce  al
Commissario straordinario; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in   materia   di   pubblica   amministrazione»,   con
particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 11, comma 2-bis,
nella parte in cui e' sancito che «Gli atti amministrativi  anche  di
natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di  cui  all'art.
1, comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti  di  investimento  pubblico,  sono  nulli  in  assenza   dei
corrispondenti codici di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento
essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1046 in data  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio  2021,  che  istituisce  lo  strumento  di
recupero e resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati
membri il  sostegno  finanziario  al  fine  di  conseguire  le  tappe
intermedie  e  gli  obiettivi  delle  riforme  e  degli  investimenti
stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
  Visto  il  «Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza»   (PNRR),
presentato alla  Commissione  in  data  30  giugno  2021  e  valutato
positivamente con decisione del Consiglio Ecofin in  data  13  luglio
2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale  del  Consiglio
con nota LT161/21 in data 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione  e  snellimento  delle  procedure»,   con   particolare
riguardo ai contenuti dell'art. 9, comma 1, nella parte in cui  viene
specificato  che  «alla  realizzazione  operativa  degli   interventi
previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni,
le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,  sulla
base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della  diversa
titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie
strutture,  ovvero  avvalendosi   di   soggetti   attuatori   esterni
individuati  nel  PNRR,  ovvero  con  le  modalita'  previste   dalla
normativa nazionale ed europea vigente»; 
  Tenuto conto che ai sensi del medesimo art. 9, comma 2, del  citato
decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  «al  fine  di   assicurare
l'efficace e tempestiva attuazione  degli  interventi  del  PNRR,  le
amministrazioni di cui al comma  1  possono  avvalersi  del  supporto
tecnico-operativo assicurato per il PNRR  da  societa'  a  prevalente
partecipazione  pubblica,  rispettivamente,  statale,   regionale   e
locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati»; 
  Visto l'art. 17 del regolamento  UE  2020/852,  che  definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant  harm»)  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione   del   principio   "non    arrecare    un    danno
significativo", a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Tenuto conto del Protocollo di  vigilanza  collaborativa  stipulato
con l'Autorita' nazionale anticorruzione in data 15  settembre  2023,
ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto  legislativo
31 marzo 2023, n. 36; 
  Vista la convenzione quadro con Sogesid S.p.a., in data 10 febbraio
2024, «Per l'affidamento delle funzioni di committenza  ausiliaria  e
attivita' tecnico specialistiche di supporto, per l'esecuzione  e  la
gestione  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza   di   cui   al
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»; 
  Tenuto conto delle convenzioni in fase  di  definizione  con  altre
societa' in house della pubblica amministrazione,  con  lo  scopo  di
fornire supporto agli enti locali e/o ai soggetti attuatori, delegati
dai Presidenti delle regioni e specificati nelle richiamate ordinanze
commissariali; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla  legge
29  aprile  2024,  n.  56,  recante   «Ulteriori   disposizioni   per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
  Visto il decreto n.  164  in  data  3  maggio  2024  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante  «Assegnazione  delle  risorse
finanziarie previste per  l'attuazione  degli  interventi  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di  traguardi
e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  11   giugno   2024,   n.   76,   recante:
«Disposizioni  urgenti  per  la  ricostruzione  post-calamita',   per
interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto
2024, n. 111; 
  Considerato che il Commissario straordinario alla ricostruzione nel
territorio  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e   Marche   e'
destinatario della nuova misura M2C4 - Investimento 2.1 - Misure  per
la  gestione  del  rischio  alluvioni  e  la  riduzione  del  rischio
idrogeologico nell'ambito della gestione del rischio alluvioni  e  la
riduzione del rischio idrogeologico -  per  un  investimento  pari  a
1,2Mld€ di  «progetti  in  essere»  individuati  e  regolamentati  da
ordinanze,  oggetto  di  ricognizione  e  definiti  dal   Commissario
straordinario d'intesa con le regioni interessate; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione  europea
in data 2 maggio 2024, che modifica la  decisione  di  esecuzione  in
data 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione  del
piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia; 
  Tenuto conto che l'investimento in titolo  riguarda  esclusivamente
«progetti in essere», quindi, solo interventi gia' avviati e  coperti
da altri finanziamenti nazionali a legislazione vigente; 
  Al fine di assicurare il conseguimento dei «milestone»  e  «target»
(M&T) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  e  nel  Piano  nazionale  degli  investimenti
complementari; 
  Considerato   il   parere   favorevole   espresso   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze - Ispettorato  generale  per  il  PNRR,
nonche' l'accordo raggiunto con la Regione Emilia-Romagna durante  il
tavolo tecnico tenutosi  in  data  24  settembre  2024  e  le  intese
ricevute dalle Regioni Toscana e Marche; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. La presente ordinanza disciplina le  modalita'  «organizzative»,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza  disciplinato
dal regolamento del Parlamento europeo (UE) 2021/241 del 12  febbraio
2021, relativo al dispositivo per la ripresa e  la  resilienza  (Next
Generation  UE),  per  l'attuazione  e   la   rendicontazione   degli
interventi  dell'investimento  M2C4  2.1.a  segnalati  dalle  Regioni
Emilia-Romagna, Toscana  e  Marche,  e  confluiti  nell'ordinanza  n.
35/2024 in data 25 settembre 2024. 
  2. Per l'attuazione e la rendicontazione dei citati interventi,  in
linea con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge  29  luglio
2021, n. 108, e' stato predisposto il documento «Linee  guida  per  i
soggetti attuatori», che si propone di fornire ai soggetti  attuatori
uno strumento di riferimento per la  realizzazione  degli  interventi
ammessi al finanziamento  con  le  risorse  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR). 
  3.  In  particolare,  si  vogliono  fornire  adeguati  elementi  di
informazione per le diverse fasi caratterizzanti  l'attuazione  degli
interventi e, allo stesso tempo, evidenziare i necessari temperamenti
da adottare per fronteggiare le sfide  di  natura  gestionale  e  per
garantire il conseguimento degli obiettivi istituzionali  posti  alla
base  degli  impegni  assunti  dal  Commissario   straordinario.   Le
progettualita' finanziate afferiscono alla Misura M2C4I2.1.A, «Misure
per la gestione del rischio di  alluvione  e  per  la  riduzione  del
rischio idrogeologico - Interventi  in  Emilia-  Romagna,  Toscana  e
Marche» del PNRR. 
  4.  Sono  adottate,  pertanto,  le  «Linee  guida  per  i  soggetti
attuatori»,  allegate  alla  presente  ordinanza,  che   disciplinano
l'attuazione  degli  interventi  previsti  nell'ambito  della  Misura
M2C4-I2.1a - «Misure per la gestione del rischio di alluvioni  e  per
la riduzione del rischio idrogeologico nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza», di cui al «Piano degli interventi  destinatario  della
Misura» allegato all'ordinanza n. 35/2024 in data 25 settembre 2024. 
  5. Le «Linee guida per i soggetti attuatori» forniscono indicazioni
dettagliate riguardo: 
    a) le procedure di avvio e attuazione degli interventi; 
    b) il rispetto del principio «Do No Significant Harm» (DNSH); 
    c) gli obblighi  di  monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo
degli interventi; 
    d) le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta; 
    e) le modalita' di individuazione dei soggetti realizzatori.