IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto 3 maggio 2023, con il quale il Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, per far fronte alle
avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio
2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di
Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena, ha
disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione
straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto
delle regioni interessate;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni
meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023,
con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,
di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza
delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio
2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 14
luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo
d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario
straordinario alla ricostruzione;
Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni
urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di
protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2024, n. 111, che ha modificato l'art. 20-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, prorogando, in considerazione
della complessita' e della rilevanza del processo di ricostruzione
ancora in atto, l'incarico del Commissario straordinario fino al 31
dicembre 2024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024,
ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 1° luglio
2024, foglio n. 1899, con il quale l'incarico di Commissario
straordinario, conferito al generale di corpo d'armata Francesco
Paolo Figliuolo con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio
2023, e' prorogato fino al 31 dicembre 2024;
Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) -
Carta della governance multilivello in Europa;
Viste le linee guida per la Strategia di audit 2014/2020
(EGESIF_14-0011-02);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio
2022, n. 9, avente a oggetto la «Trasmissione delle istruzioni
tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle
amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024,
n. 22, avente ad oggetto «Aggiornamento guida operativa per il
rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all'ambiente (cd. DNSH)»;
Considerato che nella descrizione della misura M2C4I2.1A riportata
nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea (CID)
del 2 maggio 2024:
si prevede che gli interventi individuati dal Commissario
straordinario ricadano in particolare nelle Province di Ascoli
Piceno, Bologna, Ferrara, Fermo, Firenze, Forli-Cesena, Modena,
Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini, e riguardino:
a) interventi per ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la
protezione dalle alluvioni e dalle frane. Gli interventi devono
prevedere per quanto possibile soluzioni basate sulla natura e
possono contemplare il riutilizzo dei materiali trasportati dalle
alluvioni. Gli interventi dovrebbero inoltre promuovere, nella misura
del possibile, l'adozione di pratiche sostenibili di gestione del
suolo e dei terreni per favorire la resilienza a lungo termine dei
suoli, arrestarne il degrado e mitigare gli effetti dei cambiamenti
climatici;
b) interventi di ripristino della rete dei trasporti. Gli
interventi possono riguardare infrastrutture complementari (compresi
i ponti) che hanno subito danni e che devono essere riparate;
c) interventi di ripristino degli edifici pubblici, compresi
l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari.
ci si attende che questa misura non arrechera' un danno
significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del
regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli
interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel
piano per la ripresa e la resilienza in conformita' agli orientamenti
tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno
significativo» (2021/C58/01). L'investimento non prevede
l'installazione o la sostituzione di caldaie a gas, ne' l'acquisto di
veicoli;
Visto il traguardo M2C4-11 che prevede, nell'ambito della misura
M2C4-I2.1A, entro il 30 settembre 2024, che una o piu' ordinanze del
Commissario straordinario devono individuare l'elenco esatto degli
interventi volti a ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la
protezione dalle alluvioni e dalle frane, degli interventi di
ripristino degli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale
pubblica e i centri sanitari, e il numero totale di km di rete dei
trasporti da ripristinare. Il valore del numero totale degli
interventi ammonta ad almeno 1,2 miliardi di euro;
Visto il traguardo M2C4-11bis che prevede, nell'ambito della misura
M2C4-I2.1A, entro il 30 giugno 2025, la notifica dell'aggiudicazione
di tutti gli appalti pubblici per gli interventi in materia di
gestione e riduzione dei rischi idrogeologici. Il valore totale degli
inviti da cui derivano tali aggiudicazioni ammonta ad almeno 1,2
miliardi di euro;
Visto il traguardo M2C4-11ter che prevede, nell'ambito della misura
M2C4-I2.1A, entro il 30 giugno 2026, il completamento di:
a) almeno il 90% degli interventi per ripristinare i corsi
d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane,
individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario;
b) interventi di ripristino della rete dei trasporti, per un
certo numero di km individuati dalle ordinanze del Commissario
straordinario;
c) almeno il 90% degli interventi volti a ripristinare gli
edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i
centri sanitari, individuati nelle ordinanze del Commissario
straordinario;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da
fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato
l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti,
allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, ad edifici e
luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei
servizi essenziali;
Vista l'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023, foglio n.
2679, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali
provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa
idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1°
maggio 2023;
Vista l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2023, foglio n.
2861, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali
provvedere, al finanziamento del piano degli interventi di messa in
sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture
stradali, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a
far data dal 1° maggio 2023;
Vista l'ordinanza n. 15/2023 in data 16 novembre 2023, con la quale
si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere al
finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla
Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di
cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, da
attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli
eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
Vista l'ordinanza n. 33/2024 in data 9 settembre 2024, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti in data 27 settembre 2024, foglio
n. 2554, con la quale il Commissario straordinario ha provveduto, in
esito a specifica segnalazione dei sub-commissari per la
ricostruzione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, al
finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino
e di riparazione per le piu' urgenti necessita' dei territori
colpiti, aventi nesso di causalita' con gli eventi alluvionali
verificatisi nel mese di maggio 2023;
Vista l'ordinanza n. 35/2024 in data 25 settembre 2024, ammessa
alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024,
foglio n. 2560, recante le modalita' di attuazione e rendicontazione
degli interventi segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche per le piu' urgenti necessita' e finalizzati alla gestione del
rischio alluvioni e alla riduzione del rischio idrogeologico,
rientranti nella Misura M2C4-I2.1a nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza disciplinato dal regolamento del Parlamento
europeo (UE) n. 241/2021 del 12 febbraio 2021, relativo al
dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE);
Visto l'art. 20-novies del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da
ultimo modificato dall'art. 5 del decreto-legge 11 giugno 20204, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111,
nel quale sono indicati i soggetti attuatori degli interventi
relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali;
Preso atto che le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche hanno:
rappresentato ulteriori esigenze di rimodulazione dei fabbisogni
stanziati con i richiamati provvedimenti e di interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti
necessita', con note in data 20 febbraio, 2 aprile, 11 marzo, 27
marzo, 28 marzo e 14 giugno 2024;
dichiarato il nesso di causalita' dei citati interventi con gli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,
evidenziando l'assoluta necessita' di effettuare gli interventi di
messa in sicurezza al fine di preservare il territorio e la pubblica
e privata incolumita';
Ravvisata la complessita' del programma generale dei prefati
interventi e la necessita' di disciplinare l'implementazione di
misure strutturali, per la messa in sicurezza da frane o riduzione
del rischio di alluvioni nelle aree metropolitane, in armonia con le
misure incentrate sulla riqualificazione, sul monitoraggio e sulla
prevenzione dei rischi emergenti;
Ravvisata in ragione dei presupposti di fatto e di diritto
profilati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, l'assoluta
necessita' di procedere alla realizzazione degli interventi urgenti
di messa in sicurezza dei territori in rassegna, in un regime di
assoluta efficacia e tempestiva esecuzione, affinche' sia tutelata e
preservata la pubblica e privata incolumita', coerentemente con le
prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, conferisce al
Commissario straordinario;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», con
particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 11, comma 2-bis,
nella parte in cui e' sancito che «Gli atti amministrativi anche di
natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei
corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento
essenziale dell'atto stesso»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 in data 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di
recupero e resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati
membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe
intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti
stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR),
presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato
positivamente con decisione del Consiglio Ecofin in data 13 luglio
2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio
con nota LT161/21 in data 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante:
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», con particolare
riguardo ai contenuti dell'art. 9, comma 1, nella parte in cui viene
specificato che «alla realizzazione operativa degli interventi
previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni,
le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla
base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa
titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie
strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni
individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla
normativa nazionale ed europea vigente»;
Tenuto conto che ai sensi del medesimo art. 9, comma 2, del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «al fine di assicurare
l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le
amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a prevalente
partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e
locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati»;
Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno
significativo", a norma del regolamento sul dispositivo per la
ripresa e la resilienza»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Tenuto conto del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato
con l'Autorita' nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023,
ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36;
Vista la convenzione quadro con Sogesid S.p.a., in data 10 febbraio
2024, «Per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e
attivita' tecnico specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la
gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»;
Tenuto conto delle convenzioni in fase di definizione con altre
societa' in house della pubblica amministrazione, con lo scopo di
fornire supporto agli enti locali e/o ai soggetti attuatori, delegati
dai Presidenti delle regioni e specificati nelle richiamate ordinanze
commissariali;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge
29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Visto il decreto n. 164 in data 3 maggio 2024 del Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Assegnazione delle risorse
finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi
e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante:
«Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per
interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2024, n. 111;
Considerato che il Commissario straordinario alla ricostruzione nel
territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e'
destinatario della nuova misura M2C4 - Investimento 2.1 - Misure per
la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio
idrogeologico nell'ambito della gestione del rischio alluvioni e la
riduzione del rischio idrogeologico - per un investimento pari a
1,2Mld€ di «progetti in essere» individuati e regolamentati da
ordinanze, oggetto di ricognizione e definiti dal Commissario
straordinario d'intesa con le regioni interessate;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea
in data 2 maggio 2024, che modifica la decisione di esecuzione in
data 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del
piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
Tenuto conto che l'investimento in titolo riguarda esclusivamente
«progetti in essere», quindi, solo interventi gia' avviati e coperti
da altri finanziamenti nazionali a legislazione vigente;
Al fine di assicurare il conseguimento dei «milestone» e «target»
(M&T) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza e nel Piano nazionale degli investimenti
complementari;
Considerato il parere favorevole espresso dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Ispettorato generale per il PNRR,
nonche' l'accordo raggiunto con la Regione Emilia-Romagna durante il
tavolo tecnico tenutosi in data 24 settembre 2024 e le intese
ricevute dalle Regioni Toscana e Marche;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente ordinanza disciplina le modalita' «organizzative»,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato
dal regolamento del Parlamento europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio
2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next
Generation UE), per l'attuazione e la rendicontazione degli
interventi dell'investimento M2C4 2.1.a segnalati dalle Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche, e confluiti nell'ordinanza n.
35/2024 in data 25 settembre 2024.
2. Per l'attuazione e la rendicontazione dei citati interventi, in
linea con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio
2021, n. 108, e' stato predisposto il documento «Linee guida per i
soggetti attuatori», che si propone di fornire ai soggetti attuatori
uno strumento di riferimento per la realizzazione degli interventi
ammessi al finanziamento con le risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR).
3. In particolare, si vogliono fornire adeguati elementi di
informazione per le diverse fasi caratterizzanti l'attuazione degli
interventi e, allo stesso tempo, evidenziare i necessari temperamenti
da adottare per fronteggiare le sfide di natura gestionale e per
garantire il conseguimento degli obiettivi istituzionali posti alla
base degli impegni assunti dal Commissario straordinario. Le
progettualita' finanziate afferiscono alla Misura M2C4I2.1.A, «Misure
per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del
rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e
Marche» del PNRR.
4. Sono adottate, pertanto, le «Linee guida per i soggetti
attuatori», allegate alla presente ordinanza, che disciplinano
l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della Misura
M2C4-I2.1a - «Misure per la gestione del rischio di alluvioni e per
la riduzione del rischio idrogeologico nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza», di cui al «Piano degli interventi destinatario della
Misura» allegato all'ordinanza n. 35/2024 in data 25 settembre 2024.
5. Le «Linee guida per i soggetti attuatori» forniscono indicazioni
dettagliate riguardo:
a) le procedure di avvio e attuazione degli interventi;
b) il rispetto del principio «Do No Significant Harm» (DNSH);
c) gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo
degli interventi;
d) le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta;
e) le modalita' di individuazione dei soggetti realizzatori.