IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto  2023,  n.  111,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario; 
  Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge
n. 111 del 2023,  a  norma  del  quale  il  Governo  e'  delegato  ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
medesima, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui
all'articolo 1, per  il  riordino  organico  delle  disposizioni  che
regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi  unici
attenendosi ai principi  e  criteri  direttivi  indicati  nel  citato
articolo 21, comma 1; 
  Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del  termine
per il riordino organico delle disposizioni che regolano  il  sistema
tributario mediante  adozione  di  testi  unici»,  e  in  particolare
l'articolo 1, comma 1; 
  Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni
legislative vigenti in materia di sanzioni tributarie  amministrative
e penali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2024; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 31 luglio 2024; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 ottobre 2024; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  approvato  l'allegato  testo   unico   delle   disposizioni
legislative  in  materia  di  sanzioni  tributarie  amministrative  e
penali. 
  2. Il presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 5 novembre 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76.  della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 21 della legge 9  agosto  2023,
          n.  111,  recante:  «Delega  al  Governo  per  la   riforma
          fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14
          agosto 2023: 
                «Art.  21  (Principi  e  criteri  direttivi  per   il
          riordino del sistema tributario mediante  la  redazione  di
          testi unici e di un codice del diritto tributario). - 1. Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2025,
          uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui
          all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni
          che regolano il sistema tributario, mediante  la  redazione
          di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                  a) puntuale  individuazione  delle  norme  vigenti,
          organizzandole  per  settori   omogenei,   anche   mediante
          l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; 
                  b)  coordinamento,  sotto  il  profilo  formale   e
          sostanziale, delle norme vigenti, anche  di  recepimento  e
          attuazione della normativa dell'Unione europea,  apportando
          le necessarie modifiche, garantendone  e  migliorandone  la
          coerenza giuridica, logica  e  sistematica,  tenendo  anche
          conto delle disposizioni  recate  dai  decreti  legislativi
          eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; 
                  c)   abrogazione   espressa   delle    disposizioni
          incompatibili ovvero non piu' attuali. 
                2. Il Governo e' delegato ad  attuare,  entro  dodici
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  dell'ultimo  dei
          decreti legislativi di cui  all'articolo  1,  comma  6,  il
          riassetto delle vigenti disposizioni di diritto  tributario
          per la raccolta di esse in  un  codice  articolato  in  una
          parte  generale,  recante  la  disciplina  unitaria   degli
          istituti comuni del sistema fiscale, e una parte  speciale,
          contenente la disciplina delle singole imposte, al fine  di
          semplificare  il  sistema  tributario   e   accrescere   la
          chiarezza e  la  conoscibilita'  delle  norme  fiscali,  la
          certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato
          dell'Amministrazione finanziaria. Per  quanto  riguarda  la
          disciplina della parte generale, il Governo si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) recepimento dei principi contenuti nello statuto
          dei diritti del contribuente, di cui alla legge  27  luglio
          2000, n. 212; 
                  b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti
          i  tributi,   del   soggetto   passivo,   dell'obbligazione
          tributaria, delle sanzioni e del  processo;  la  disciplina
          dell'obbligazione tributaria prevede principi e  regole  in
          materia di dichiarazione, accertamento e riscossione; 
                  c) previsione di un  monitoraggio  periodico  della
          legislazione tributaria codificata.». 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n.
          122, recante: «Proroga del termine per il riordino organico
          delle  disposizioni  che  regolano  il  sistema  tributario
          mediante  adozione  di  testi  unici»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024. 
                «Art. 1 (Proroga di termine). - 1.  All'articolo  21,
          comma 1, alinea, della legge 9  agosto  2023,  n.  111,  le
          parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "entro il 31 dicembre 2025."».