IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale e' stata
conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;
Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge
n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui
all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che
regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici
attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato
articolo 21, comma 1;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine
per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema
tributario mediante adozione di testi unici», e in particolare
l'articolo 1, comma 1;
Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni
legislative vigenti in materia di sanzioni tributarie amministrative
e penali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espressa nella seduta del 31 luglio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 ottobre 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. E' approvato l'allegato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e
penali.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 novembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76. della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 21 della legge 9 agosto 2023,
n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma
fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14
agosto 2023:
«Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il
riordino del sistema tributario mediante la redazione di
testi unici e di un codice del diritto tributario). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2025,
uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui
all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni
che regolano il sistema tributario, mediante la redazione
di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) puntuale individuazione delle norme vigenti,
organizzandole per settori omogenei, anche mediante
l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e
sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e
attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando
le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la
coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche
conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi
eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;
c) abrogazione espressa delle disposizioni
incompatibili ovvero non piu' attuali.
2. Il Governo e' delegato ad attuare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei
decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il
riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario
per la raccolta di esse in un codice articolato in una
parte generale, recante la disciplina unitaria degli
istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale,
contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di
semplificare il sistema tributario e accrescere la
chiarezza e la conoscibilita' delle norme fiscali, la
certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato
dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la
disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) recepimento dei principi contenuti nello statuto
dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio
2000, n. 212;
b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti
i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione
tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina
dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in
materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;
c) previsione di un monitoraggio periodico della
legislazione tributaria codificata.».
- Si riporta l'articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n.
122, recante: «Proroga del termine per il riordino organico
delle disposizioni che regolano il sistema tributario
mediante adozione di testi unici», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024.
«Art. 1 (Proroga di termine). - 1. All'articolo 21,
comma 1, alinea, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le
parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2025."».