IL CAPO DIPARTIMENTO 
                  per i trasporti e la navigazione 
 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita'  2015)»,  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014  -
Supplemento ordinario n. 99 e, in particolare, l'art. 1,  comma  150,
che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa  annua  per
interventi in favore del settore  dell'autotrasporto,  demandando  la
ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  15
marzo 2022, n. 56, con il quale, ai sensi  dell'art.  1,  comma  150,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in base  a  quanto  previsto
dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio  2022-2024»,  le  predette  risorse  finanziarie,   pari   a
240.000.000 di euro, sono state ripartite tra le diverse  ipotesi  di
intervento; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2024-2026»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del  30
dicembre 2023 - Supplemento ordinario n. 40  e,  in  particolare,  la
tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ivi allegata; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  29
dicembre 2023, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2024 e  per  il  triennio  2024/2026»  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  303  del  30
dicembre 2023 - Supplemento ordinario n. 41); 
  Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piano di gestione  n.
2, risultano accantonate risorse finanziarie pari  a  complessivi  25
milioni di euro (annualita' 2024)  destinate  al  rinnovo  del  parco
veicolare  delle  imprese  di  autotrasporto  iscritte  al   Registro
elettronico   nazionale   (R.E.N.)   e   all'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 agosto 2024 n. 208 registrato dalla  Corte  dei  conti  in  data  3
settembre 2024 al n. 3328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  215  del   13   settembre   2024,   recante
disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie,  nel  limite
complessivo di spesa pari  a  25  milioni  di  euro,  destinate  agli
investimenti effettuati dalle imprese  che  esercitano  attivita'  di
autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con
il processo di adeguamento del parco veicolare in senso  maggiormente
eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei  veicoli
piu' obsoleti; 
  Visto in particolare  l'art.  7,  comma  2,  del  suddetto  decreto
ministeriale 6 agosto 2024  n.  208,  che  rinvia  ad  un  successivo
decreto direttoriale la disciplina delle modalita'  di  dimostrazione
dei requisiti tecnici di ammissibilita' agli incentivi,  le  relative
modalita' di presentazione delle domande  di  ammissione  nonche'  le
modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria; 
  Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
sono inquadrabili  nella  cornice  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno  2014  e  successive
modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato,  nella  misura  in  cui  detti  contributi   si   traducono
nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima
generazione e ad alta sostenibilita' dal punto di vista ambientale; 
  Visti,  in  particolare,  l'art.  2  e  l'art.  17   del   suddetto
regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche,  che  consentono
aiuti agli investimenti a  favore  delle  piccole  e  medie  imprese,
nonche'  gli  articoli  36  e  36-ter  che  consentono   aiuti   agli
investimenti per innalzare  il  livello  della  tutela  ambientale  o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; 
  Preso atto che, ai fini della definizione dei costi ammissibili per
la definizione dei relativi contributi, ai  sensi  del  summenzionato
regolamento generale di  esenzione  (UE)  n.  651/2014  e  successive
modifiche, occorre far riferimento, in via generale,  al  sovra-costo
necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da  un  punto  di
vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta
e all'intensita'  di  aiuto  specificamente  prevista  per  le  varie
tipologie di investimenti come definita dal regolamento in parola; 
  Visto, inoltre, l'art. 8  del  summenzionato  regolamento  (UE)  n.
651/2014 e successive modifiche in materia di cumulo degli  incentivi
costituenti aiuti di Stato; 
  Visto, altresi', l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,  al
fine di circoscrivere la definizione  di  piccola  e  media  impresa,
stabilisce il numero dei  dipendenti  e  le  soglie  finanziarie  che
definiscono le categorie; 
  Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni  dei  veicoli   pesanti   (euro   VI),   all'accesso   alle
informazioni  relative  alla  riparazione  e  alla  manutenzione  del
veicolo che prevede la possibilita' della  concessione  di  incentivi
finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al  regolamento
stesso; 
  Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei  veicoli
a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento  di  informazioni  sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo; 
  Visto il regolamento 582/2011 recante  attuazione  e  modifica  del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per quanto riguarda le emissioni dei  veicoli  pesanti  (Euro  VI)  e
recante modifica degli allegati I e III  della  direttiva  2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento UNECE 83 in materia di  disposizioni  uniformi
relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle  emissioni
inquinanti sulla base del carburante utilizzato; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1°  dicembre  2015,  n.  219  recante  sistema  di   riqualificazione
elettrica  destinato  ad  equipaggiare  autovetture  M  e  N1   (c.d.
«retrofit»); 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in  materia  di  istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 186, «Regolamento recante  la  riorganizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Tenuto conto che e'  in  corso  la  procedura  per  la  nomina  del
direttore generale  della  struttura  organizzativa  della  Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  18  gennaio
2024, con il quale la dott.ssa  Maria  Teresa  Di  Matteo,  dirigente
generale nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e'
stata nominata Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione
del medesimo Ministero; 
  Considerato  che  il  soggetto  gestore   della   presente   misura
d'incentivazione  e'  la  societa'  RAM  Logistica,   Infrastrutture,
Trasporti S.p.a. (d'ora  innanzi  RAM  o  il  soggetto  gestore)  cui
compete, fra l'altro, la gestione della fase di  presentazione  delle
domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende
necessario fornire le  disposizioni  attuative  di  cui  al  presente
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto dispone in ordine alle  modalita'  attuative
del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  6
agosto 2024, n. 208  con  specifico  riferimento  alle  modalita'  di
presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di  prenotazione
e rendicontazione, nonche' alla fase dell'istruttoria procedimentale.