IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; 
  Vista la legge 28 giugno 2016, n.  132,  recante  «Istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e,
in particolare, l'articolo 14, commi 1, 2 e 3; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, concernente «Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  concernente
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
  Considerato che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 14, comma 1,  della  legge
28 giugno 2016, n. 132, ha predisposto lo schema di regolamento,  con
il   contributo   delle   Agenzie   regionali   per   la   protezione
dell'ambiente; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2019; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
espresso con nota prot. n. 1086/ULE del 16 aprile 2020, rinnovato con
nota prot. n. 45835 del 2 novembre 2023; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, della seduta del 1° agosto 2019; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020; 
  Vista  la  seconda  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei
ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2024; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, della seduta del 30 maggio 2024; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari ai sensi dell'articolo  14,  comma
4, della legge 28 giugno 2016, n. 132; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2024; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modalita' di individuazione del personale incaricato degli interventi
                              ispettivi 
 
  1. Gli interventi ispettivi di cui alla legge 28  giugno  2016,  n.
132, sono svolti dal personale dipendente dell'Istituto superiore per
la protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA)  e  delle  Agenzie
regionali per la  protezione  dell'ambiente,  di  seguito  denominate
«Agenzie», territorialmente competenti,  munito  della  qualifica  di
ispettore, in conformita' al presente regolamento. 
  2. Il personale incaricato degli interventi ispettivi,  di  seguito
denominato «personale ispettivo», e' individuato dall'ISPRA  e  dalle
Agenzie, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n.  132  del
2016, tra  il  personale  in  possesso  di  adeguata  qualificazione,
comprovata  dai  titoli  di  studio   di   cui   all'articolo   2   e
dall'esperienza maturata  nei  settori  specifici  di  attivita',  di
almeno sei mesi, per coloro che sono in possesso dei  titoli  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e di almeno tre  anni,  per
coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera c). 
  3. L'acquisizione della qualifica di ispettore avviene a seguito di
pubblicazione sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie di un
apposito interpello, rivolto ai dipendenti  delle  medesime  ISPRA  e
Agenzie, che avviene con cadenza periodica specificando i criteri per
la valutazione dell'esperienza maturata. 
  4. Il personale individuato ai sensi dei  commi  2  e  3  segue  un
percorso formativo, anche con affiancamento al personale in servizio,
effettuato secondo le modalita' definite dall'ISPRA e  dalle  Agenzie
con propri regolamenti interni, al termine del  quale  acquisisce  la
qualifica di ispettore. 
  5. La qualifica di ispettore cessa per perdita dei  requisiti,  per
rinuncia e per  mancata  partecipazione  all'attivita'  di  controllo
senza  giustificato  motivo  o  ai  corsi  di  aggiornamento  di  cui
all'articolo 3. 
  6. L'ISPRA e le Agenzie nominano, secondo le modalita' definite dai
propri regolamenti interni, un responsabile, nell'ambito di  ciascuna
articolazione organizzativa individuata  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 2, fra il personale selezionato ai sensi dei commi 2 e 3. 
  7. Il responsabile svolge compiti di coordinamento delle  attivita'
del  personale  ispettivo  e  ogni  altra  funzione  individuata  dal
presente regolamento secondo le modalita' definite dall'ISPRA e dalle
Agenzie con propri regolamenti interni. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988, S.O.: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  - 1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  28
          giugno 2016,  n.  132  recante:  «Istituzione  del  Sistema
          nazionale  a  rete  per  la  protezione   dell'ambiente   e
          disciplina dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
          ricerca ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          166 del 18 luglio 2016: 
                «Art. 14 (Disposizioni sul personale ispettivo). - 1.
          L'ISPRA,  con  il  contributo  delle  agenzie,  predispone,
          basandosi  sul  principio  del  merito,   uno   schema   di
          regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane
          disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza  pubblica,  le  modalita'  di
          individuazione del personale  incaricato  degli  interventi
          ispettivi nell'ambito delle funzioni  di  controllo  svolte
          dal Sistema nazionale, ai  sensi  della  vigente  normativa
          ambientale dell'Unione europea, nazionale e  regionale,  il
          codice etico, le competenze del  personale  ispettivo  e  i
          criteri  generali  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
          ispettive, prevedendo  il  principio  della  rotazione  del
          medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli
          siti  o  impianti,  al  fine  di  garantire  la   terzieta'
          dell'intervento ispettivo. 
                2.  Con  il  regolamento  di  cui  al  comma  1  sono
          individuate le modalita' per la  segnalazione  di  illeciti
          ambientali da parte di  enti  e  di  cittadini,  singoli  o
          associati. 
                3. Il regolamento di cui al comma 1  e'  emanato  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province  autonome
          di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                4. Lo schema del  regolamento  di  cui  al  comma  1,
          corredato  di  relazione  tecnica  che   ne   evidenzi   la
          neutralita'  finanziaria,  e'  trasmesso  alle  Camere  per
          l'espressione  del  parere  da  parte   delle   Commissioni
          parlamentari competenti per materia  e  per  i  profili  di
          carattere finanziario. I pareri sono espressi  entro  venti
          giorni dall'assegnazione, decorsi i  quali  il  regolamento
          puo' essere comunque adottato. 
                5. In attuazione del regolamento di cui al  comma  1,
          il presidente dell'ISPRA e i  legali  rappresentanti  delle
          agenzie,   attraverso   specifici   regolamenti    interni,
          individuano  il  rispettivo  personale   incaricato   degli
          interventi ispettivi. 
                6. Il personale di cui al comma 5 puo' accedere  agli
          impianti e alle sedi di attivita' oggetto  di  ispezione  e
          ottenere i dati, le informazioni e  i  documenti  necessari
          per l'espletamento delle funzioni  stesse;  alle  richieste
          non puo' essere opposto il segreto industriale. 
                7. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti
          delle  agenzie  possono  individuare  e  nominare,  tra  il
          personale di cui al presente articolo,  i  dipendenti  che,
          nell'esercizio  delle  loro  funzioni,   operano   con   la
          qualifica di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria.  A  tale
          personale  sono  garantite  adeguata  assistenza  legale  e
          copertura    assicurativa    a    carico    dell'ente    di
          appartenenza.». 
              -  Il  regolamento  (CE)  2016/679/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE «regolamento generale sulla protezione  dei  dati,
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003,  196  recante:
          «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
          29 luglio 2003, S.O. n. 123. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  recante:
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. n. 93. 
              -  La  legge  6  novembre   2012,   n.   190   recante:
          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          265 del 13 novembre 2012. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile
          2013,  n.  62  recante:  «Regolamento  recante  codice   di
          comportamento   dei   dipendenti    pubblici,    a    norma
          dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  4
          giugno 2013. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509
          recante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
          didattica  degli  atenei»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti alla legge 28 giugno 2016,  n.  132
          si veda nelle note alle premesse.