Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di  cui
  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        «4-bis.  All'atto  della  domanda  del  visto  nazionale,   i
richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti  dalla
((normativa  dell'Unione  europea))  per  i  visti  di  ingresso  per
soggiorni di breve durata, con le medesime modalita' ((previste dalla
medesima normativa)).»; 
      2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
        «7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,
non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso  nonche'
al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati  dalla
revoca del visto di ingresso.»; 
    b) all'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le  parole:
«La stipula dell'Accordo di integrazione» sono inserite le  seguenti:
«, con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6,»; 
    c) all'articolo 5-bis, il comma 3 e' abrogato; 
    d) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le  parole:  «ai
sensi degli articoli 5, comma  3-bis,  22  e  26»  sono  inserite  le
seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4»; 
    e) all'articolo 22: 
      1) al comma 2: 
        1.1) all'alinea, le parole: «deve presentare» sono sostituite
dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»; 
        1.2) alla lettera b), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «((, sottoscritta)) mediante apposizione di firma digitale  o
altro tipo di firma elettronica qualificata»; 
        1.3) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: 
          «d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma  2,
sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro  tipo  di
firma elettronica qualificata;»; 
        1.4) dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente: 
          «d-ter) ((indicazione del domicilio  digitale  inserito  in
uno  degli  indici  nazionali  istituiti  dagli  articoli))  6-bis  e
6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; 
      2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. La previa verifica di  cui  al  comma  2  si  intende
esperita con esito negativo se il centro per l'impiego  non  comunica
la disponibilita' di lavoratori  presenti  sul  territorio  nazionale
entro otto giorni dalla richiesta del datore  di  lavoro  interessato
all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero. 
        2-ter. ((E' irricevibile la richiesta presentata ai sensi del
comma 2 dal  datore  di  lavoro  che,  nel  triennio  antecedente  la
presentazione, avendo presentato una precedente  richiesta  di  nulla
osta  al  lavoro,  all'esito  della  relativa  procedura  non   abbia
sottoscritto il contratto di soggiorno di cui  all'articolo  5-bis)).
La disposizione di cui al primo periodo non si applica se  il  datore
di lavoro prova che la mancata sottoscrizione e' dovuta a causa a lui
non imputabile. E' altresi' irricevibile la ((richiesta))  presentata
dal  datore  di  lavoro  nei  cui   confronti,   al   momento   della
presentazione della stessa, risulti emesso  decreto  che  dispone  il
giudizio ((per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis))
del  codice  penale  o  emessa  sentenza  di  condanna,   anche   non
definitiva, ((per i predetti reati)).»; 
      3) al comma 5-ter, le parole:  «qualora  lo  straniero  non  si
rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la  firma  del
contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo  che
il ritardo sia dipeso da cause di  forza  maggiore»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «qualora  il  contratto   di   soggiorno   di   cui
all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al comma  6,
non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine
di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di
forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore»; 
      4) dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente: 
        «5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a confermare ((la
richiesta  di  nulla  osta))  al  lavoro  allo  sportello  unico  per
l'immigrazione entro sette giorni  dalla  comunicazione  di  avvenuta
conclusione degli accertamenti di rito  sulla  domanda  di  visto  di
ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma  entro  il
suddetto termine, ((la richiesta)) si intende rifiutata  e  il  nulla
osta((, ove gia' rilasciato,)) e'  revocato.  In  caso  di  conferma,
l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di  origine  dello
straniero  rilascia  il  visto  di  ingresso.  Le  comunicazioni  tra
l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono
esclusivamente tramite il portale informatico per la  gestione  delle
domande di visto di ingresso in Italia.»; 
      5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6.  Entro  otto  giorni  ((dalla  data  di  ingresso))   del
lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro  e
il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di  firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il  contratto
di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore  puo'  altresi'
firmare il contratto in forma autografa.  L'apposizione  della  firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore  di
lavoro  sulla  copia  informatica  del  contratto  firmato  in  forma
autografa  dal  lavoratore   costituisce   dichiarazione   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in
ordine   alla   sottoscrizione   autografa   del   lavoratore.   Tale
documento((, nel termine di cui al primo periodo,)) e'  trasmesso  in
via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello  unico  per
l'immigrazione  per  gli  adempimenti  concernenti  la  richiesta  di
rilascio del permesso di soggiorno.»; 
    f) all'articolo 24: 
      1) al comma 1, secondo periodo, le parole:  «ad  eccezione  dei
commi 11 e 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione  dei
commi 5, secondo periodo, e 11»; 
      2) al comma 3, primo periodo, le parole: «esibisce  al  momento
della sottoscrizione del contratto di ((soggiorno,»)) sono sostituite
dalle seguenti: «trasmette allo sportello unico  per  l'immigrazione,
unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 6,»; 
      3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
        «6-bis.  Dell'avvenuta  sottoscrizione   del   contratto   di
soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, e' data  comunicazione
all'INPS,  che  iscrive  il  lavoratore  stagionale  d'ufficio   alla
piattaforma  del  sistema  informativo  per  l'inclusione  sociale  e
lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge  4  maggio
2023, n. 48, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023, n. 85.»; 
      4) al comma  8,  dopo  il  primo  periodo,  ((sono  inseriti  i
seguenti)): «La nuova opportunita' di  lavoro  puo'  intervenire  non
oltre sessanta giorni dal termine finale  del  precedente  contratto.
Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore puo',
nel periodo di validita' del nulla osta al lavoro, svolgere attivita'
lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro  datore
di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di  lavoro
avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del ((SIISL.»)); 
      5) al comma  9,  le  parole:  «sia  rientrato  nello  Stato  di
provenienza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «abbia  lasciato  il
territorio nazionale»; 
      6) al comma 10, le parole: ((«, nei limiti)) delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4» sono soppresse; 
      7) al  comma  11,  il  quarto  periodo  e'  ((sostituito))  dai
seguenti:  «Entro  otto  giorni  ((dalla  data  di   ingresso))   del
lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro  e
il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di  firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il  contratto
di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore  puo'  altresi'
firmare il contratto in forma autografa.  L'apposizione  della  firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore  di
lavoro  sulla  copia  informatica  del  contratto  firmato  in  forma
autografa  dal  lavoratore   costituisce   dichiarazione   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in
ordine   alla   sottoscrizione   autografa   del   lavoratore.   Tale
documento((, nel termine di cui al quarto periodo,)) e' trasmesso  in
via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello  unico  per
l'immigrazione  per  gli  adempimenti  concernenti  la  richiesta  di
rilascio del permesso di soggiorno.»; 
    g) all'articolo 24-bis, al comma  4,  dopo  le  parole:  «Agenzia
delle entrate»  sono  inserite  le  seguenti:  «e,  relativamente  al
settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura»; 
    h)  all'articolo  27,  al  comma  1-ter,  il  quarto  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  «Entro  otto  giorni  ((dalla   data   di
ingresso))  dello  straniero,  il  contratto  di  soggiorno  di   cui
all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo
22, comma 6, e' trasmesso allo sportello  unico  per  l'immigrazione,
per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso
di soggiorno.»; 
    i) all'articolo 27-quater: 
      1) al comma 6, le parole: «convoca il datore di lavoro e»  sono
soppresse; 
      2) al comma 9, le parole: «qualora lo straniero  non  si  rechi
presso lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  per  la  firma  del
contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma
6,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «qualora  il  contratto   di
soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello  unico
per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22,  comma
6,»; 
      ((2-bis) al comma 18-bis, dopo le parole:  «del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite  le  seguenti:  «del
Ministero delle imprese e del made in  Italy,»  ed  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo:  «Al  fine  di  garantire  la  piu'  vasta
divulgazione delle predette informazioni,  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato e  agricoltura  inseriscono  nei  propri  siti
internet  istituzionali  una  sezione  dedicata  alle  modalita'   di
rilascio della Carta blu UE».)) 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate  a
partire dal novantesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma
1 si applicano ((dalla data di decorrenza)) entrata in  vigore  delle
disposizioni per l'anno 2025 di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 4,  4-bis,  5-bis,
          9-bis,  22,  24,  24-bis,  27  e  27-quater   del   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286  recante:  «Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191  del
          18  agosto  1998,  S.O.,  n.  139,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 4 (Ingresso nel territorio  dello  Stato).  -  1.
          L'ingresso nel territorio dello Stato  e'  consentito,  nel
          rispetto delle condizioni  previste  dal  codice  frontiere
          Schengen  istituito  dal  regolamento  (UE)  2016/399   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,  allo
          straniero in possesso del passaporto o di un  documento  di
          viaggio equipollente in corso  di  validita',  nonche'  del
          visto d'ingresso o dell'autorizzazione  ai  viaggi  di  cui
          all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE)
          2018/1240 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12
          settembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del
          regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno
          2002, anch'essi in corso di validita'. 
              1-bis. L'ingresso in Italia puo' avvenire, salvi i casi
          di forza maggiore  e  i  casi  di  eccezione  previsti  dal
          regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di
          frontiera appositamente istituiti. 
              1-ter. Salvi i casi di esenzione, e' fatto  obbligo  ai
          cittadini di Paesi terzi nei cui confronti  si  applica  il
          regolamento (UE) 2017/2226 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  30  novembre  2017,  di  fornire  i   dati
          biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di  frontiera
          previste  dal  codice  frontiere   Schengen   di   cui   al
          regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1. 
              1-quater.  L'autorita'   di   frontiera   assicura   la
          registrazione, nel sistema di  ingressi/uscite  (entry-exit
          system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei  dati
          richiesti ai fini del controllo  e  provvede,  in  caso  di
          ingresso  sul  territorio  nazionale,   ad   informare   il
          cittadino straniero  della  durata  massima  del  soggiorno
          autorizzato. L'informazione di cui al  primo  periodo  puo'
          essere resa anche  attraverso  attrezzature  installate  ai
          valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi  titolari
          di un permesso  di  soggiorno  rilasciato  dalle  Autorita'
          italiane in corso di validita',  il  personale  addetto  ai
          controlli di frontiera provvede ad apporre  sul  passaporto
          un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di
          uscita. 
              1-quinquies. Per l'adempimento  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22)  e  26),
          del regolamento (UE) 2017/2226,  con  uno  o  piu'  decreti
          adottati dal  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
          Ministri  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e della giustizia, sono: 
                a) determinate le  autorita'  di  frontiera,  nonche'
          quelle competenti in materia di immigrazione; 
                b) designate le autorita' responsabili per  finalita'
          di  prevenzione,  accertamento  e  indagine  di  reati   di
          terrorismo o altri reati gravi; 
                c) disciplinate le  modalita'  tecniche  di  accesso,
          consultazione, inserimento, modifica  e  cancellazione  dei
          dati nel sistema EES a cura dei  soggetti  autorizzati,  di
          eventuale conservazione negli archivi o sistemi  nazionali,
          nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41
          del regolamento (UE) 2017/2226. 
              2.  Il  visto   di   ingresso   e'   rilasciato   dalle
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane  nello
          Stato di origine o di stabile  residenza  dello  straniero.
          Per soggiorni non superiori a tre mesi sono  equiparati  ai
          visti  rilasciati  dalle  rappresentanze   diplomatiche   e
          consolari italiane quelli emessi, sulla base  di  specifici
          accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di  altri
          Stati. Contestualmente al rilascio del  visto  di  ingresso
          l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna  allo
          straniero  una  comunicazione  scritta  in  lingua  a   lui
          comprensibile  o,  in  mancanza,  in   inglese,   francese,
          spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i  doveri  dello
          straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in  Italia.
          Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
          in vigore per procedere al rilascio del visto,  l'autorita'
          diplomatica o consolare comunica il diniego allo  straniero
          in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in  inglese,
          francese, spagnolo o arabo. In deroga  a  quanto  stabilito
          dalla  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
          il diniego non deve essere motivato, salvo quando  riguarda
          le domande di visto presentate ai sensi degli articoli  22,
          24,  26,  27,  28,  29,  36  e  39.  La  presentazione   di
          documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
          a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
          oltre     alle     relative     responsabilita'     penali,
          l'inammissibilita'  della  domanda.  Per  lo  straniero  in
          possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente,  ai  fini
          del reingresso nel territorio dello Stato,  una  preventiva
          comunicazione all'autorita' di frontiera. 
              2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1  e'
          richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui  all'articolo
          1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo  le
          modalita' previste dagli articoli 15, 17 e 18 del  medesimo
          regolamento.  L'autorizzazione  e'  rilasciata,  rifiutata,
          annullata o revocata dall'Unita' nazionale ETIAS  (European
          travel information ad authorisation system)  in  attuazione
          del Capo VI del medesimo  regolamento  (UE)  2018/1240.  La
          comunicazione   relativa   al   rilascio,    al    rifiuto,
          all'annullamento  o  alla  revoca  dell'autorizzazione   e'
          effettuata, secondo le modalita' previste dagli articoli 38
          e   42   del   predetto   regolamento    (UE)    2018/1240,
          esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica  ed
          e'  inviata  all'indirizzo  di  posta  elettronica  di  cui
          all'articolo 17, paragrafo  2,  lettera  g),  del  medesimo
          regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di domanda.
          La  notificazione  si  intende  perfezionata  nel   momento
          dell'avvenuto invio del  messaggio  di  posta  elettronica.
          Avverso le decisioni adottate dall'Unita'  nazionale  ETIAS
          la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
          e' disciplinata dal codice del processo amministrativo,  di
          cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
          104. 
              2-ter.  Per  l'adempimento  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, paragrafo 1,  punti  4),  21)  e  22),  del
          regolamento (UE) 2018/1240, con uno o piu' decreti adottati
          dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale  e  della
          giustizia sono: 
                a) determinate le  autorita'  di  frontiera,  nonche'
          quelle competenti in materia di immigrazione; 
                b) designate le autorita' responsabili per  finalita'
          di  prevenzione,  accertamento  e  indagine  di  reati   di
          terrorismo o altri reati gravi; 
                c) disciplinate le  modalita'  tecniche  di  accesso,
          consultazione, inserimento, modifica  e  cancellazione  dei
          dati nel sistema europeo di informazione  e  autorizzazione
          di viaggi (European  travel  information  ad  authorisation
          system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale
          conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di
          comunicazione  dei  dati  ai  sensi  dell'articolo  65  del
          regolamento (UE) 2018/1240. 
              3. Ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo
          3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli  obblighi  assunti
          con  l'adesione   a   specifici   accordi   internazionali,
          consentira'  l'ingresso   nel   proprio   territorio   allo
          straniero che dimostri di  essere  in  possesso  di  idonea
          documentazione atta a confermare lo scopo e  le  condizioni
          del  soggiorno,  nonche'  la  disponibilita'  di  mezzi  di
          sussistenza sufficienti per  la  durata  del  soggiorno  e,
          fatta eccezione per i permessi di soggiorno per  motivi  di
          lavoro, anche per il ritorno nel Paese  di  provenienza.  I
          mezzi di sussistenza sono definiti con  apposita  direttiva
          emanata dal Ministro dell'interno, sulla base  dei  criteri
          indicati   nel   documento   di   programmazione   di   cui
          all'articolo 3, comma 130. Non  e'  ammesso  in  Italia  lo
          straniero  che  non  soddisfi  tali  requisiti  o  che  sia
          considerato  una  minaccia  per  l'ordine  pubblico  o   la
          sicurezza dello Stato o  di  uno  dei  Paesi  con  i  quali
          l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone  dei
          controlli alle frontiere interne e la  libera  circolazione
          delle persone o che risulti condannato, anche con  sentenza
          non definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di
          applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
          444 del codice di  procedura  penale,  per  reati  previsti
          dall'articolo 380, commi 1 e 2,  del  codice  di  procedura
          penale, per i reati di cui all'articolo 582,  nel  caso  di
          cui al secondo comma,  secondo  periodo,  e  agli  articoli
          583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati
          inerenti  gli  stupefacenti,  la  liberta'   sessuale,   il
          favoreggiamento   dell'immigrazione    clandestina    verso
          l'Italia e dell'emigrazione clandestina  dall'Italia  verso
          altri Stati o per reati diretti al reclutamento di  persone
          da destinare alla prostituzione o allo  sfruttamento  della
          prostituzione  o  di  minori  da  impiegare  in   attivita'
          illecite. Impedisce l'ingresso dello  straniero  in  Italia
          anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per  uno  dei
          reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III,
          sezione II, della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  relativi
          alla tutela del diritto di autore, e degli articoli  473  e
          474 del codice penale, nonche' dall'articolo 1 del  decreto
          legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24  del
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero  per  il
          quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai  sensi
          dell'articolo  29,  non  e'  ammesso   in   Italia   quando
          rappresenti una minaccia concreta e  attuale  per  l'ordine
          pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con
          i  quali  l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi   per   la
          soppressione dei controlli  alle  frontiere  interne  e  la
          libera circolazione delle persone. 
              4. L'ingresso in  Italia  puo'  essere  consentito  con
          visti per soggiorni di  breve  durata,  validi  fino  a  90
          giorni e per soggiorni di lunga durata che  comportano  per
          il titolare la concessione di un permesso di  soggiorno  in
          Italia con motivazione identica  a  quella  menzionata  nel
          visto.  Per  soggiorni  inferiori  a  tre   mesi,   saranno
          considerati validi anche i motivi  esplicitamente  indicati
          in visti rilasciati da autorita' diplomatiche  o  consolari
          di altri Stati in base a specifici  accordi  internazionali
          sottoscritti  e  ratificati  dall'Italia  ovvero  a   norme
          comunitarie. 
              4-bis. All'atto della domanda del  visto  nazionale,  i
          richiedenti  forniscono   gli   identificatori   biometrici
          richiesti dalla normativa dell'Unione europea per  i  visti
          di ingresso per soggiorni di breve durata, con le  medesime
          modalita' ivi previste dalla medesima normativa. 
              5. Il Ministero degli  affari  esteri  adotta,  dandone
          tempestiva  comunicazione   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari, ogni opportuno provvedimento di  revisione  o
          modifica  dell'elenco  dei  Paesi  i  cui  cittadini  siano
          soggetti ad  obbligo  di  visto,  anche  in  attuazione  di
          obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. 
              6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato
          e sono respinti  dalla  frontiera  gli  stranieri  espulsi,
          salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che
          sia trascorso  il  periodo  di  divieto  di  ingresso,  gli
          stranieri che debbono essere espulsi  e  quelli  segnalati,
          anche in base ad accordi o  convenzioni  internazionali  in
          vigore in Italia, ai fini del  respingimento  o  della  non
          ammissione  per  gravi  motivi  di  ordine   pubblico,   di
          sicurezza   nazionale   e   di   tutela   delle   relazioni
          internazionali. 
              6-bis. Nei casi di cui all'articolo  24,  paragrafo  2,
          lettera  b),  del  regolamento  (CE)   n.   1987/2006   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la
          decisione di inserimento della segnalazione nel sistema  di
          informazione Schengen, ai fini del rifiuto di  ingresso  ai
          sensi  dell'articolo  24,   paragrafo   1,   del   predetto
          regolamento, e'  adottata  dal  direttore  della  Direzione
          centrale  della  Polizia  di  prevenzione   del   Ministero
          dell'interno, su parere del comitato di analisi  strategica
          antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge
          3 agosto 2007, n. 124. 
              7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli
          adempimenti  e   delle   formalita'   prescritti   con   il
          regolamento di attuazione. 
              7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990,  n.
          241, non si applica ai procedimenti relativi  ai  visti  di
          ingresso nonche' al rifiuto e alla revoca del  permesso  di
          soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.». 
              «Art. 4-bis (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini  di
          cui al presente testo unico, si  intende  con  integrazione
          quel processo finalizzato a promuovere  la  convivenza  dei
          cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto  dei
          valori  sanciti  dalla  Costituzione   italiana,   con   il
          reciproco  impegno  a  partecipare  alla  vita   economica,
          sociale e culturale della societa'. 
              1-bis. Nell'ambito  delle  attivita'  preordinate  alla
          realizzazione del processo di integrazione di cui al  comma
          1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti  allo
          straniero con il permesso di soggiorno di cui  all'articolo
          5, comma 8.1. 
              2. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente articolo, con regolamento, adottato  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          ministri e del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          e il Ministro del lavoro, della salute  e  delle  politiche
          sociali, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'  per  la
          sottoscrizione, da parte dello  straniero,  contestualmente
          alla presentazione della domanda di rilascio  del  permesso
          di soggiorno ai sensi dell'articolo 5,  di  un  Accordo  di
          integrazione,  articolato  per  crediti,  con  l'impegno  a
          sottoscrivere  specifici  obiettivi  di  integrazione,   da
          conseguire  nel  periodo  di  validita'  del  permesso   di
          soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione, con  le
          modalita' di cui  all'articolo  22,  comma  6,  rappresenta
          condizione necessaria  per  il  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno. La perdita integrale dei  crediti  determina  la
          revoca del  permesso  di  soggiorno  e  l'espulsione  dello
          straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore
          secondo le modalita' di cui all'articolo 13,  comma  4,  ad
          eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno
          per asilo, per protezione sussidiaria, per i motivi di  cui
          all'articolo  32,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, per motivi familiari, di  permesso  di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di
          soggiorno per familiare straniero di cittadino  dell'Unione
          europea, nonche' dello straniero titolare di altro permesso
          di   soggiorno   che   ha   esercitato   il   diritto    al
          ricongiungimento familiare.». 
              «Art.  5-bis  (Contratto  di   soggiorno   per   lavoro
          subordinato). - 1. Il contratto  di  soggiorno  per  lavoro
          subordinato stipulato fra un datore di  lavoro  italiano  o
          straniero  regolarmente  soggiornante  in   Italia   e   un
          prestatore  di  lavoro,  cittadino   di   uno   Stato   non
          appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: 
                a) la garanzia da parte del datore  di  lavoro  della
          disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri
          nei parametri minimi previsti dalla legge per  gli  alloggi
          di edilizia residenziale pubblica; 
                b) l'impegno al pagamento  da  parte  del  datore  di
          lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
          nel Paese di provenienza. 
              2. Non costituisce titolo valido per  il  rilascio  del
          permesso di soggiorno il  contratto  che  non  contenga  le
          dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 
              3. (abrogato).». 
              «Art. 9-bis (Stranieri in possesso di  un  permesso  di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  rilasciato
          da altro Stato membro). - 1. Lo straniero, titolare  di  un
          permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo
          rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea  e  in
          corso  di  validita',  puo'  chiedere  di  soggiornare  sul
          territorio nazionale per un periodo superiore a  tre  mesi,
          al fine di: 
              a) esercitare un'attivita'  economica  in  qualita'  di
          lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli  articoli
          5, comma 3-bis, 22 e 26, al di fuori  delle  quote  di  cui
          all'articolo  3,  comma  4.  Le   certificazioni   di   cui
          all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello  unico  per
          l'immigrazione; 
                b)  frequentare  corsi  di  studio  o  di  formazione
          professionale, ai sensi della vigente normativa; 
                c)  soggiornare  per  altro   scopo   lecito   previa
          dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza
          non   occasionali,   di   importo   superiore   al   doppio
          dell'importo minimo previsto dalla  legge  per  l'esenzione
          dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria  e   di   una
          assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno. 
              2. Allo straniero di cui al comma 1  e'  rilasciato  un
          permesso di soggiorno secondo  le  modalita'  previste  dal
          presente testo unico e dal regolamento di attuazione. 
              3. Ai familiari dello straniero titolare  del  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti  di  lungo  periodo  e  in
          possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato  dallo
          Stato membro di provenienza, e' rilasciato un  permesso  di
          soggiorno per motivi di famiglia,  ai  sensi  dell'articolo
          30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver  risieduto
          in qualita' di familiari del soggiornante di lungo  periodo
          nel medesimo Stato membro  e  di  essere  in  possesso  dei
          requisiti di cui all'articolo 29, comma 3. 
              4. Per soggiorni inferiori a tre mesi,  allo  straniero
          di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con
          esclusione del quarto periodo. 
              5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3  e'  consentito
          l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e
          si  prescinde  dal   requisito   dell'effettiva   residenza
          all'estero per la procedura di rilascio del nulla  osta  di
          cui all'articolo 22. 
              6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2  e  3  e'
          rifiutato e, se rilasciato,  e'  revocato,  agli  stranieri
          pericolosi per  l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza  dello
          Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene  conto  anche
          dell'appartenenza dello straniero ad  una  delle  categorie
          indicate negli articoli 1, 4 e 16 del  codice  delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero  di  eventuali
          condanne,  anche  non  definitive,  per  i  reati  previsti
          dall'articolo 380 del codice di procedura penale,  nonche',
          limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del
          medesimo codice. Nell'adottare il  provvedimento  si  tiene
          conto  dell'eta'   dell'interessato,   della   durata   del
          soggiorno  sul  territorio  nazionale,  delle   conseguenze
          dell'espulsione  per  l'interessato  e  i  suoi  familiari,
          dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio
          nazionale e dell'assenza di tali vincoli con  il  Paese  di
          origine. 
              7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma  6  e'
          adottato  il   provvedimento   di   espulsione   ai   sensi
          dell'articolo 13, comma 2, lettera b),  e  l'allontanamento
          e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
          ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano
          i  presupposti  per   l'adozione   del   provvedimento   di
          espulsione  ai  sensi  dell'articolo   13,   comma   1,   e
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
          n. 144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31
          luglio 2005, n. 155, l'espulsione e'  adottata  sentito  lo
          Stato membro che ha rilasciato il permesso di  soggiorno  e
          l'allontanamento  e'  effettuato   fuori   dal   territorio
          dell'Unione europea. Nei confronti dello straniero  il  cui
          permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo
          rilasciato da un altro  Stato  membro  dell'Unione  europea
          riporta  l'annotazione   relativa   alla   titolarita'   di
          protezione internazionale, come definita  dall'articolo  2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251, e  dei  suoi  familiari  l'allontanamento  e'
          effettuato verso lo Stato membro  che  ha  riconosciuto  la
          protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
          Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano
          i  presupposti  di  cui   all'articolo   20   del   decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo'
          essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea,
          sentito lo Stato membro che ha riconosciuto  la  protezione
          internazionale, fermo restando il rispetto del principio di
          cui all'articolo 19, comma 1. 
              8. Allo straniero di cui ai commi 1 e  3,  in  possesso
          dei requisiti di cui all'articolo 9, e'  rilasciato,  entro
          novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno UE
          per soggiornanti di lungo periodo.  Dell'avvenuto  rilascio
          e'  informato  lo  Stato  membro  che  ha   rilasciato   il
          precedente permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo. Se il precedente permesso  di  soggiorno  UE
          per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato
          membro riporta, nella rubrica 'annotazioni', la titolarita'
          di protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per  soggiornanti
          di lungo periodo rilasciato ai  sensi  del  presente  comma
          riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A
          tal fine, si richiede allo Stato membro che  ha  rilasciato
          il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di
          lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora
          della protezione internazionale ovvero se  tale  protezione
          sia  stata   revocata   con   decisione   definitiva.   Se,
          successivamente al rilascio del permesso  di  soggiorno  UE
          per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita all'Italia
          la responsabilita' della protezione internazionale, secondo
          le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano  il
          trasferimento, la rubrica  'annotazioni'  del  permesso  di
          soggiorno  UE  per  soggiornanti  di   lungo   periodo   e'
          aggiornata  entro  tre   mesi   in   conformita'   a   tale
          trasferimento. 
              8-bis. Entro trenta giorni  dalla  relativa  richiesta,
          sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le
          informazioni  in   merito   allo   status   di   protezione
          internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri  che
          hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti
          di lungo periodo in tali Stati membri. 
              8-ter. Entro trenta  giorni  dal  riconoscimento  della
          protezione   internazionale   ovvero   dal    trasferimento
          all'Italia   della   responsabilita'    della    protezione
          internazionale di uno straniero titolare di un permesso  di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  rilasciato
          da altro Stato membro dell'Unione europea,  si  provvede  a
          richiedere a tale  Stato  membro  l'inserimento  ovvero  la
          modifica  della  relativa  annotazione  sul   permesso   di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.». 
              «Art. 22 (Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
          indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito  presso
          la  prefettura-ufficio   territoriale   del   Governo   uno
          sportello   unico    per    l'immigrazione,    responsabile
          dell'intero   procedimento   relativo   all'assunzione   di
          lavoratori subordinati stranieri  a  tempo  determinato  ed
          indeterminato. 
              2.  Il  datore   di   lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia che intende  instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato o indeterminato  con  uno  straniero  residente
          all'estero  deve  trasmettere  in  via  telematica,  previa
          verifica, presso il centro per l'impiego competente,  della
          indisponibilita' di un lavoratore presente  sul  territorio
          nazionale, idoneamente documentata,  allo  sportello  unico
          per l'immigrazione della provincia di residenza  ovvero  di
          quella in cui ha sede legale l'impresa,  ovvero  di  quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa: 
                a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
                b) idonea documentazione relativa alle  modalita'  di
          sistemazione  alloggiativa  per  il  lavoratore  straniero,
          sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro
          tipo di firma elettronica qualificata; 
                c)  la  proposta  di  contratto  di   soggiorno   con
          specificazione  delle  relative   condizioni,   comprensiva
          dell'impegno al pagamento da parte dello stesso  datore  di
          lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese  di
          provenienza; 
                d)  dichiarazione  di  impegno  a   comunicare   ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro; 
                d-bis)  asseverazione  di  cui  all'articolo  24-bis,
          comma  2,  sottoscritta  mediante  apposizione   di   firma
          digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; 
                d-ter) indicazione del domicilio digitale inserito in
          uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli 6-bis e
          6-quater del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui
          al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si  intende
          esperita con esito negativo se il centro per l'impiego  non
          comunica  la  disponibilita'  di  lavoratori  presenti  sul
          territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta  del
          datore di lavoro interessato all'assunzione  di  lavoratori
          stranieri residenti all'estero. 
              2-ter. E'  irricevibile  la  richiesta  presentata,  ai
          sensi del comma 2, dal datore di lavoro  che  nel  triennio
          antecedente  la  presentazione,   avendo   presentato   una
          precedente richiesta di nulla  osta  al  lavoro,  all'esito
          della  relativa  procedura  non   abbia   sottoscritto   il
          contratto  di  soggiorno  di  cui  all'articolo  5-bis.  La
          disposizione di cui al primo periodo non si applica  se  il
          datore di lavoro prova che  la  mancata  sottoscrizione  e'
          dovuta  a  causa  a  lui  non   imputabile.   E'   altresi'
          irricevibile la richiesta presentata dal datore  di  lavoro
          nei cui confronti, al  momento  della  presentazione  della
          stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio  per
          i reati di cui agli articoli 600, 601, 602  e  603-bis  del
          codice penale o emessa  sentenza  di  condanna,  anche  non
          definitiva, per i predetti reati. 
              3. Nei casi in cui non  abbia  una  conoscenza  diretta
          dello straniero, il datore di lavoro italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante  in  Italia   puo'   richiedere,
          presentando la documentazione di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu'  persone
          iscritte nelle liste  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
          selezionate secondo criteri  definiti  nel  regolamento  di
          attuazione. 
              4. Lo sportello unico per  l'immigrazione  comunica  le
          richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego  di
          cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469, competente in  relazione  alla  provincia  di
          residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego
          provvede a diffondere le offerte per  via  telematica  agli
          altri centri ed a renderle disponibili su sito  INTERNET  o
          con ogni altro mezzo  possibile  ed  attiva  gli  eventuali
          interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che  sia
          stata presentata alcuna  domanda  da  parte  di  lavoratore
          nazionale o  comunitario,  anche  per  via  telematica,  il
          centro  trasmette  allo  sportello  unico  richiedente  una
          certificazione  negativa,  ovvero  le   domande   acquisite
          comunicandole  altresi'  al  datore  di  lavoro.  Ove  tale
          termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia
          fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi  del
          comma 5. 
              5.  Lo  sportello   unico   per   l'immigrazione,   nel
          complessivo  termine  massimo  di  sessanta  giorni   dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate  le  prescrizioni  di  cui  al  comma  2  e   le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla fattispecie, rilascia,  in  ogni  caso,  acquisite  le
          informazioni dalla questura competente, il nulla  osta  nel
          rispetto dei limiti numerici,  quantitativi  e  qualitativi
          determinati  a  norma   dell'articolo   3,   comma   4,   e
          dell'articolo 21, e, a  richiesta  del  datore  di  lavoro,
          trasmette  la  documentazione,  ivi  compreso   il   codice
          fiscale,  agli  uffici  consolari,  ove  possibile  in  via
          telematica.  Il  nulla  osta  al  lavoro   subordinato   ha
          validita' per un periodo non superiore  a  sei  mesi  dalla
          data del rilascio. 
              5.01. Il nulla osta e' rilasciato in ogni caso qualora,
          nel termine indicato al comma 5, non sono  state  acquisite
          dalla  questura  le  informazioni  relative  agli  elementi
          ostativi di cui al presente articolo. 
              5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei  limiti
          numerici stabiliti con il decreto di  cui  all'articolo  3,
          comma 4. Le istanze eccedenti tali  limiti  possono  essere
          esaminate  nell'ambito   delle   quote   che   si   rendono
          successivamente disponibili tra  quelle  stabilite  con  il
          medesimo decreto. 
              5-bis. Il nulla osta  al  lavoro  e'  rifiutato  se  il
          datore di lavoro risulti  condannato  negli  ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
                a)  favoreggiamento   dell'immigrazione   clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite; 
                b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
          ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
                c) reato previsto dal comma 12. 
              5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',  rifiutato
          ovvero, nel caso sia stato rilasciato,  e'  revocato  se  i
          documenti presentati sono stati ottenuti mediante  frode  o
          sono stati falsificati o  contraffatti  ovvero  qualora  il
          contratto  di  soggiorno   di   cui   all'articolo   5-bis,
          sottoscritto con le modalita' di cui al comma  6,  non  sia
          trasmesso  allo  sportello  unico  per  l'immigrazione  nel
          termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo  sia
          dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili
          al lavoratore. La revoca del nulla osta  e'  comunicata  al
          Ministero  degli  affari  esteri  tramite  i   collegamenti
          telematici. 
              5-quater. Al sopravvenuto accertamento  degli  elementi
          ostativi di cui al presente articolo, anche a  seguito  dei
          controlli effettuati ai sensi dell'articolo  24-bis,  comma
          4, conseguono la revoca del nulla  osta  e  del  visto,  la
          risoluzione di diritto del contratto di soggiorno,  nonche'
          la revoca del permesso di soggiorno. 
              5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a confermare
          la richiesta di nulla osta al lavoro allo  sportello  unico
          per l'immigrazione entro sette giorni  dalla  comunicazione
          di avvenuta conclusione degli accertamenti  di  rito  sulla
          domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.  In
          assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta
          si intende rifiutata e il nulla osta, ove gia'  rilasciato,
          e' revocato.  In  caso  di  conferma,  l'ufficio  consolare
          presso il Paese di residenza o di origine  dello  straniero
          rilascia  il  visto  di  ingresso.  Le  comunicazioni   tra
          l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione
          avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per
          la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia. 
              6.  Entro  otto  giorni  dalla  data  di  ingresso  del
          lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di
          lavoro e il lavoratore  straniero  sottoscrivono,  mediante
          apposizione  di  firma  digitale  o  altro  tipo  di  firma
          elettronica qualificata, il contratto di soggiorno  di  cui
          all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare  il
          contratto in forma  autografa.  L'apposizione  della  firma
          digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata  del
          datore di lavoro  sulla  copia  informatica  del  contratto
          firmato  in  forma  autografa  dal  lavoratore  costituisce
          dichiarazione ai sensi dell'articolo  47  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  in
          ordine alla sottoscrizione autografa del  lavoratore.  Tale
          documento,  nel  termine  di  cui  al  primo  periodo,   e'
          trasmesso in via telematica a cura  del  datore  di  lavoro
          allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
          concernenti  la  richiesta  di  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno. 
              6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di
          soggiorno   il   nulla   osta   consente   lo   svolgimento
          dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale. 
              7. Il datore di lavoro che omette  di  comunicare  allo
          sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
          rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, e'  punito
          con la sanzione amministrativa da 500  a  2.500  euro.  Per
          l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente
          il prefetto. 
              8. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario deve essere munito  del  visto  rilasciato
          dal consolato italiano presso lo  Stato  di  origine  o  di
          stabile residenza del lavoratore. 
              9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
          collegamenti  telematici,   le   informazioni   anagrafiche
          relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
          il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,  o  comunque
          idoneo per l'accesso al lavoro, e  comunicano  altresi'  il
          rilascio dei permessi  concernenti  i  familiari  ai  sensi
          delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla  base
          delle  informazioni  ricevute,  costituisce  un   "Archivio
          anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da  condividere
          con  altre  amministrazioni  pubbliche;  lo  scambio  delle
          informazioni  avviene  in  base  a   convenzione   tra   le
          amministrazioni interessate. Le  stesse  informazioni  sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale. 
              10. Lo sportello unico per l'immigrazione  fornisce  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 
              11. La perdita del  posto  di  lavoro  non  costituisce
          motivo di revoca del permesso di  soggiorno  al  lavoratore
          extracomunitario   ed   ai   suoi   familiari    legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per lavoro subordinato che  perde  il
          posto  di  lavoro,  anche  per  dimissioni,  puo'   rendere
          dichiarazione  di  immediata  disponibilita'   al   sistema
          informativo unitario delle politiche del  lavoro  ai  sensi
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa  correlati  per
          il periodo di residua validita' del permesso di  soggiorno,
          e comunque, salvo che si tratti di  permesso  di  soggiorno
          per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore  ad  un
          anno  ovvero  per  tutto  il  periodo   di   durata   della
          prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
          straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui  al
          secondo   periodo,   trovano   applicazione   i   requisiti
          reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b).  Il
          regolamento  di  attuazione  stabilisce  le  modalita'   di
          comunicazione ai centri per l'impiego, anche  ai  fini  del
          rilascio, da parte del lavoratore, della  dichiarazione  di
          immediata disponibilita' con  priorita'  rispetto  a  nuovi
          lavoratori extracomunitari. 
              11-bis. Lo straniero che ha  conseguito  in  Italia  il
          dottorato  o  il  master  universitario  ovvero  la  laurea
          triennale o la  laurea  specialistica,  alla  scadenza  del
          permesso di soggiorno per motivi  di  studio,  puo'  essere
          iscritto nell'elenco anagrafico  previsto  dall'articolo  4
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 luglio  2000,  n.  442,  per  un  periodo  non
          superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei  requisiti
          previsti  dal  presente  testo  unico,  puo'  chiedere   la
          conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
              12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno previsto dal presente  articolo,  ovvero  il  cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini di legge, il  rinnovo,  revocato  o  annullato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la
          multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 
              12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
          aumentate da un terzo alla meta': 
                a) se i lavoratori occupati sono in numero  superiore
          a tre; 
                b) se i lavoratori occupati sono minori in  eta'  non
          lavorativa; 
                c) se i  lavoratori  occupati  sono  sottoposti  alle
          altre  condizioni  lavorative  di  cui   al   terzo   comma
          dell'articolo 603-bis del codice penale. 
              12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice  applica
          la sanzione amministrativa  accessoria  del  pagamento  del
          costo medio di rimpatrio del lavoratore  straniero  assunto
          illegalmente. 
              12-quater. (abrogato) 
              12-quinquies. (abrogato) 
              12-sexies. (abrogato) 
              13. Salvo quanto previsto per i  lavoratori  stagionali
          dall'articolo  25,  comma  5,  in  caso  di  rimpatrio   il
          lavoratore    extracomunitario    conserva    i     diritti
          previdenziali  e  di  sicurezza  sociale  maturati  e  puo'
          goderne indipendentemente dalla vigenza di  un  accordo  di
          reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente,  al   compimento   del
          sessantacinquesimo  anno  di  eta',  anche  in  deroga   al
          requisito contributivo  minimo  previsto  dall'articolo  1,
          comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              14. Le attribuzioni degli istituti di  patronato  e  di
          assistenza sociale, di cui alla legge  30  marzo  2001,  n.
          152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia. 
              15. I lavoratori italiani  ed  extracomunitari  possono
          chiedere  il  riconoscimento  di   titoli   di   formazione
          professionale acquisiti all'estero; in assenza  di  accordi
          specifici,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, sentita la  commissione  centrale  per  l'impiego,
          dispone condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento  delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  degli  statuti  e
          delle relative norme di attuazione.». 
              «Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di  lavoro
          o  le  associazioni  di  categoria  per  conto   dei   loro
          associati, che intendono instaurare in Italia  un  rapporto
          di lavoro subordinato a carattere  stagionale  nei  settori
          agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero,  devono
          presentare richiesta nominativa allo  sportello  unico  per
          l'immigrazione della provincia di residenza. Si  applicano,
          ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad
          eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11. 
              2. Lo sportello unico per  l'immigrazione  rilascia  il
          nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per  la
          durata  corrispondente  a  quella  del  lavoro   stagionale
          richiesto, non oltre venti giorni dalla data  di  ricezione
          della richiesta del datore di  lavoro.  Si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis. 
              3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione
          relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa di cui
          all'articolo 22, comma 2,  lettera  b),  se  il  datore  di
          lavoro fornisce l'alloggio, trasmette allo sportello  unico
          per l'immigrazione, unitamente al  contratto  di  soggiorno
          sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma
          6, un titolo idoneo a provarne l'effettiva  disponibilita',
          nel quale sono specificate le condizioni a  cui  l'alloggio
          e' fornito, nonche' l'idoneita' alloggiativa ai sensi delle
          disposizioni vigenti. L'eventuale canone di  locazione  non
          puo' essere eccessivo rispetto alla qualita'  dell'alloggio
          e alla retribuzione del lavoratore  straniero  e,  in  ogni
          caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il
          medesimo canone non puo' essere  decurtato  automaticamente
          dalla retribuzione del lavoratore. 
              4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene  rilasciato
          secondo le modalita' previste agli articoli  30-bis,  commi
          da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente  della
          Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto  del  diritto  di
          precedenza in favore dei lavoratori  stranieri  di  cui  al
          comma 9 del presente articolo. 
              5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori  di
          lavoro che impiegano lo  stesso  lavoratore  straniero  per
          periodi di  lavoro  complessivamente  compresi  nei  limiti
          temporali  di  cui  al  comma  7,  deve  essere  unico,  su
          richiesta,  anche  cumulativa,  dei   datori   di   lavoro,
          presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno  di
          essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 
              6.  Qualora  lo  sportello  unico  per  l'immigrazione,
          decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi  al
          datore di  lavoro  il  proprio  diniego,  la  richiesta  si
          intende accolta, nel caso in cui  ricorrono  congiuntamente
          le seguenti condizioni: 
                a)  la  richiesta   riguarda   uno   straniero   gia'
          autorizzato almeno una volta nei cinque anni  precedenti  a
          prestare lavoro  stagionale  presso  lo  stesso  datore  di
          lavoro richiedente; 
                b) il lavoratore e' stato  regolarmente  assunto  dal
          datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel
          precedente permesso di soggiorno. 
              6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione  del  contratto  di
          soggiorno, ai sensi dell'articolo  22,  comma  6,  e'  data
          comunicazione   all'INPS,   che   iscrive   il   lavoratore
          stagionale   d'ufficio   alla   piattaforma   del   sistema
          informativo per l'inclusione sociale e  lavorativa  (SIISL)
          di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio  2023,  n.
          48, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
          2023, n. 85. 
              7. Il nulla osta  al  lavoro  stagionale  autorizza  lo
          svolgimento  di   attivita'   lavorativa   sul   territorio
          nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo  di
          dodici mesi. 
              8. Fermo restando il limite di  nove  mesi  di  cui  al
          comma 7, il nulla osta  al  lavoro  stagionale  si  intende
          prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere  rinnovato
          in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale  offerta
          dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza
          del  nuovo  rapporto  di  lavoro   stagionale.   La   nuova
          opportunita' di lavoro puo' intervenire non oltre  sessanta
          giorni dal termine finale del precedente  contratto.  Ferme
          restando le disposizioni di cui al comma 5,  il  lavoratore
          puo', nel periodo di validita' del nulla  osta  al  lavoro,
          svolgere attivita' lavorativa  stagionale  alle  dipendenze
          dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione  che
          l'intermediazione del rapporto di lavoro  avvenga  mediante
          l'utilizzo della piattaforma del SIISL. In tale ipotesi, il
          lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato
          di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da  parte
          dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di cui  al
          comma 7,  il  lavoratore  deve  rientrare  nello  Stato  di
          provenienza, salvo che  sia  in  possesso  di  permesso  di
          soggiorno  rilasciato  per  motivi   diversi   dal   lavoro
          stagionale. 
              9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare in
          Italia almeno una volta nei  cinque  anni  precedenti,  ove
          abbia rispettato le condizioni  indicate  nel  permesso  di
          soggiorno e abbia lasciato  il  territorio  nazionale  alla
          scadenza del medesimo, ha  diritto  di  precedenza  per  il
          rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o
          altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai
          fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. 
              10. Il lavoratore stagionale, che  ha  svolto  regolare
          attivita' lavorativa sul territorio  nazionale  per  almeno
          tre mesi, al  quale  e'  offerto  un  contratto  di  lavoro
          subordinato  a  tempo  determinato  o  indeterminato,  puo'
          chiedere  allo  sportello  unico  per   l'immigrazione   la
          conversione   del   permesso   di   soggiorno   in   lavoro
          subordinato. 
              11. Il datore di lavoro dello straniero  che  si  trova
          nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma  3-ter,  puo'
          richiedere  allo  sportello  unico  per  l'immigrazione  il
          rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello
          unico, accertati i requisiti di cui all'articolo  5,  comma
          3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita'  di  cui
          al presente articolo. Sulla base del  nulla-osta  triennale
          al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
          successive  alla   prima   sono   concessi   dall'autorita'
          consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
          soggiorno per lavoro stagionale,  trasmessa  al  lavoratore
          interessato  dal  datore  di   lavoro,   che   provvede   a
          trasmetterne  copia  allo  sportello   unico   immigrazione
          competente. Entro otto giorni dalla data  di  ingresso  del
          lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di
          lavoro e il lavoratore  straniero  sottoscrivono,  mediante
          apposizione  di  firma  digitale  o  altro  tipo  di  firma
          elettronica qualificata, il contratto di soggiorno  di  cui
          all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare  il
          contratto in forma  autografa.  L'apposizione  della  firma
          digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata  del
          datore di lavoro  sulla  copia  informatica  del  contratto
          firmato  in  forma  autografa  dal  lavoratore  costituisce
          dichiarazione ai sensi dell'articolo  47  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  in
          ordine alla sottoscrizione autografa del  lavoratore.  Tale
          documento,  nel  termine  di  cui  al  quarto  periodo,  e'
          trasmesso in via telematica a cura  del  datore  di  lavoro
          allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
          concernenti  la  richiesta  di  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno. La richiesta di assunzione,  per  le  annualita'
          successive alla prima, puo' essere effettuata da un  datore
          di lavoro anche  diverso  da  quello  che  ha  ottenuto  il
          nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il  rilascio  dei
          nulla osta pluriennali avviene nei limiti  delle  quote  di
          ingresso per lavoro stagionale. 
              12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi  5-bis
          e 5-ter, il nulla osta al  lavoro  stagionale  puo'  essere
          rifiutato ovvero,  nel  caso  sia  stato  rilasciato,  puo'
          essere revocato quando: 
                a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni a
          causa di lavoro irregolare; 
                b) l'impresa del datore di lavoro e' stata  liquidata
          per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica; 
                c) il datore di lavoro non  ha  rispettato  i  propri
          obblighi  giuridici  in  materia  di  previdenza   sociale,
          tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro  o
          di  impiego,  previsti  dalla  normativa  nazionale  o  dai
          contratti collettivi applicabili; 
                d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la  data
          della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di
          lavoro ha effettuato licenziamenti al  fine  di  creare  un
          posto vacante che lo  stesso  datore  di  lavoro  cerca  di
          coprire mediante la richiesta di assunzione. 
              13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma  5,  il
          permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
          rifiutato  ovvero,  nel  caso  sia  stato  rilasciato,   e'
          revocato quando: 
                a) e' stato ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                b) risulta che lo straniero non  soddisfaceva  o  non
          soddisfa piu' le condizioni  di  ingresso  e  di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per cui ha  ottenuto  il  nulla  osta  ai
          sensi del presente articolo; 
                c) nei casi di cui al comma 12. 
              14. Nei  casi  di  revoca  del  nulla  osta  al  lavoro
          stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso  di
          soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera
          c), il datore di lavoro e' tenuto a versare  al  lavoratore
          un'indennita' per la  cui  determinazione  si  tiene  conto
          delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo
          nazionale e non corrisposte. 
              15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
          per lavori di carattere stagionale, uno  o  piu'  stranieri
          privi del permesso  di  soggiorno  per  lavoro  stagionale,
          ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato  o  annullato,
          e' punito ai sensi dell'articolo 22,  commi  12,  12-bis  e
          12-ter, e si applicano le  disposizioni  di  cui  ai  commi
          12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22. 
              15-bis. Il datore di  lavoro  che,  in  violazione  del
          comma 3, mette a disposizione del lavoratore  straniero  un
          alloggio privo di idoneita'  alloggiativa  o  a  un  canone
          eccessivo  rispetto  alla  qualita'  dell'alloggio  e  alla
          retribuzione,  ovvero  trattiene   l'importo   del   canone
          direttamente dalla retribuzione del lavoratore,  e'  punito
          con la sanzione amministrativa pecuniaria da  350  a  5.500
          euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone e'  sempre
          eccessivo  quando  e'   superiore   ad   un   terzo   della
          retribuzione. 
              16.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano agli stranieri: 
                a)  che  al  momento  della  domanda  risiedono   nel
          territorio di uno Stato membro; 
                b)  che  svolgono  attivita'  per  conto  di  imprese
          stabilite  in  un  altro  Stato  membro  nell'ambito  della
          prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE,  ivi
          compresi  i  cittadini  di  Paesi   terzi   distaccati   da
          un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito  della
          prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE; 
                c) che sono familiari di  cittadini  dell'Unione  che
          hanno esercitato il loro diritto alla  libera  circolazione
          nell'Unione, conformemente alla  direttiva  2004/38/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
                d)  che  godono,  insieme  ai  loro  familiari  e   a
          prescindere  dalla  cittadinanza,  di  diritti  di   libera
          circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione
          a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati  membri  o  tra
          l'Unione e Paesi terzi. 
              17. Il permesso di soggiorno rilasciato  ai  sensi  del
          presente articolo reca un  riferimento  che  ne  indica  il
          rilascio per motivi di lavoro stagionale.». 
              «Art.  24-bis  (Verifiche).  -  1.  In  relazione  agli
          ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3,  comma
          4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle
          prescrizioni  del  contratto  collettivo  di  lavoro  e  la
          congruita' del numero delle  richieste  presentate  di  cui
          all'articolo 30-bis, comma 8, del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394, e' demandata, fatto salvo quanto previsto al  comma  4
          del   presente   articolo,   ai   professionisti   di   cui
          all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,  e  alle
          organizzazioni dei datori di lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale ai quali il  datore  di
          lavoro aderisce o conferisce mandato. 
              2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono
          anche conto della capacita'  patrimoniale,  dell'equilibrio
          economico-finanziario,  del  fatturato,  del   numero   dei
          dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti ai sensi del
          presente testo  unico,  e  del  tipo  di  attivita'  svolta
          dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche  e'
          rilasciata apposita asseverazione che il datore  di  lavoro
          produce  unitamente  alla  richiesta  di   assunzione   del
          lavoratore straniero. 
              3. L'asseverazione di cui al comma 2  non  e'  comunque
          richiesta con riferimento  alle  istanze  presentate  dalle
          organizzazioni dei datori di lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale che hanno  sottoscritto
          con il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  un
          apposito protocollo di intesa con il quale si  impegnano  a
          garantire il rispetto, da parte dei propri  associati,  dei
          requisiti di cui  al  comma  1.  In  tali  ipotesi  trovano
          applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27,  comma
          1-ter, secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo
          22, commi 5.01 e 6-bis. 
              4.   Resta   ferma   la    possibilita',    da    parte
          dell'Ispettorato nazionale del  lavoro,  in  collaborazione
          con l'Agenzia delle entrate  e,  relativamente  al  settore
          agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura,
          di  effettuare  controlli  a  campione  sul  rispetto   dei
          requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.». 
              «Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi  particolari).  -
          1. Al di fuori  degli  ingressi  per  lavoro  di  cui  agli
          articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
          cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento  di  attuazione
          disciplina particolari modalita' e termini per il  rilascio
          delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
          permessi di soggiorno per lavoro  subordinato,  per  ognuna
          delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: 
                a) dirigenti o personale altamente  specializzato  di
          societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero  di  uffici
          di rappresentanza di societa' estere che  abbiano  la  sede
          principale di attivita' nel territorio di uno Stato  membro
          dell'Organizzazione   mondiale   del   commercio,    ovvero
          dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
          o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea; 
                b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; 
                c) i professori universitari destinati a svolgere  in
          Italia un incarico accademico; 
                d) traduttori e interpreti; 
                e) collaboratori  familiari  aventi  regolarmente  in
          corso all'estero da almeno  un  anno,  rapporti  di  lavoro
          domestico a tempo pieno con cittadini  italiani  o  di  uno
          degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
          che si trasferiscono in Italia,  per  la  prosecuzione  del
          rapporto di lavoro domestico; 
                f) persone che, autorizzate a soggiornare per  motivi
          di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
          addestramento presso datori di lavoro italiani; 
                g) lavoratori alle  dipendenze  di  organizzazioni  o
          imprese operanti nel territorio italiano, che  siano  stati
          ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
          adempiere funzioni o  compiti  specifici,  per  un  periodo
          limitato o determinato, tenuti a lasciare  l'Italia  quando
          tali compiti o funzioni siano terminati; 
                h) lavoratori marittimi occupati nella misura  e  con
          le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione; 
                i) lavoratori dipendenti regolarmente  retribuiti  da
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
          i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
          persone  fisiche  o  giuridiche,  italiane   o   straniere,
          residenti in Italia, al fine di effettuare  nel  territorio
          italiano determinate prestazioni oggetto  di  contratto  di
          appalto  stipulato  tra  le  predette  persone  fisiche   o
          giuridiche residenti o  aventi  sede  in  Italia  e  quelle
          residenti o aventi  sede  all'estero,  nel  rispetto  delle
          disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
          23 ottobre 1960, n. 1369, e delle  norme  internazionali  e
          comunitarie; 
              i-bis) i lavoratori che  siano  stati  dipendenti,  per
          almeno  dodici  mesi   nell'arco   dei   quarantotto   mesi
          antecedenti alla  richiesta,  di  imprese  aventi  sede  in
          Italia, ovvero di societa' da queste  partecipate,  secondo
          quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto  ai
          sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto  legislativo
          9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati  e  territori  non
          appartenenti all'Unione europea, ai fini del  loro  impiego
          nelle sedi delle suddette imprese o societa'  presenti  nel
          territorio italiano; 
                l) lavoratori occupati  presso  circhi  o  spettacoli
          viaggianti all'estero; 
                m)  personale  artistico  e  tecnico  per  spettacoli
          lirici, teatrali, concertistici o di balletto; 
                n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
          locali di intrattenimento; 
                o) artisti da impiegare da enti musicali  teatrali  o
          cinematografici o da  imprese  radiofoniche  o  televisive,
          pubbliche o private, o da  enti  pubblici,  nell'ambito  di
          manifestazioni culturali o folcloristiche; 
                p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
          tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
          sportive italiane ai sensi della legge 23  marzo  1981,  n.
          91; 
                q)    giornalisti    corrispondenti     ufficialmente
          accreditati in Italia e dipendenti regolarmente  retribuiti
          da organi di  stampa  quotidiani  o  periodici,  ovvero  da
          emittenti radiofoniche o televisive straniere; 
                q-bis) nomadi digitali e lavoratori  da  remoto,  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                r)  persone  che,  secondo  le   norme   di   accordi
          internazionali in vigore per l'Italia, svolgono  in  Italia
          attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
          programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani  o
          sono persone collocate "alla pari"; 
                r-bis)  infermieri   professionali   assunti   presso
          strutture sanitarie pubbliche e private. 
              1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera
          i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede in uno Stato  membro  dell'Unione  europea,  il
          nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da
          parte del committente, del contratto in base  al  quale  la
          prestazione  di  servizi  ha  luogo,  unitamente   ad   una
          dichiarazione del datore di lavoro contenente i  nominativi
          dei lavoratori da distaccare e  attestante  la  regolarita'
          della loro situazione con riferimento  alle  condizioni  di
          residenza  e  di  lavoro  nello  Stato  membro  dell'Unione
          europea  in  cui  ha  sede  il   datore   di   lavoro.   La
          comunicazione e'  presentata  allo  sportello  unico  della
          prefettura-ufficio territoriale del Governo,  ai  fini  del
          rilascio del permesso di soggiorno. 
              1-ter. Il  nulla  osta  al  lavoro  per  gli  stranieri
          indicati al comma 1, lettere a), c) e i-bis), e' sostituito
          da una comunicazione da parte del datore  di  lavoro  della
          proposta di contratto di soggiorno per lavoro  subordinato,
          previsto   dall'articolo   5-bis.   La   comunicazione   e'
          presentata con modalita' informatiche allo sportello  unico
          per l'immigrazione della prefettura - ufficio  territoriale
          del Governo. Lo sportello unico trasmette la  comunicazione
          al questore per la verifica della insussistenza  di  motivi
          ostativi   all'ingresso   dello    straniero    ai    sensi
          dell'articolo 31,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
          le medesime  modalita'  informatiche,  alla  rappresentanza
          diplomatica o  consolare  per  il  rilascio  del  visto  di
          ingresso. Entro otto giorni dalla data  di  ingresso  dello
          straniero, il contratto di soggiorno  di  cui  all'articolo
          5-bis, sottoscritto con le modalita'  di  cui  all'articolo
          22,  comma  6,  e'  trasmesso  allo  sportello  unico   per
          l'immigrazione,  per   gli   adempimenti   concernenti   la
          richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. 
              1-quater. Le disposizioni di  cui  al  comma  1-ter  si
          applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
          Ministero dell'interno, sentito il  Ministero  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  un   apposito
          protocollo di intesa, con cui i medesimi datori  di  lavoro
          garantiscono   la   capacita'   economica    richiesta    e
          l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
          lavoro di categoria. 
              1-quinquies.  I  medici  e  gli  altri   professionisti
          sanitari al seguito di delegazioni sportive,  in  occasione
          di  manifestazioni  agonistiche  organizzate  dal  Comitato
          olimpico   internazionale,   dalle   Federazioni   sportive
          internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano  o
          da organismi, societa' ed  associazioni  sportive  da  essi
          riconosciuti  o,  nei  casi  individuati  con  decreto  del
          Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  degli
          affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
          gruppi  organizzati,  sono  autorizzati   a   svolgere   la
          pertinente   attivita',   in   deroga   alle   norme    sul
          riconoscimento  dei  titoli  esteri,  nei   confronti   dei
          componenti   della   rispettiva   delegazione   o    gruppo
          organizzato e limitatamente al periodo di permanenza  della
          delegazione  o  del  gruppo.  I   professionisti   sanitari
          cittadini di uno Stato membro  dell'Unione  europea  godono
          del medesimo trattamento, ove piu' favorevole. 
              1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis),
          sono cittadini di un Paese  terzo  che  svolgono  attivita'
          lavorativa altamente qualificata attraverso  l'utilizzo  di
          strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto,
          in via autonoma ovvero per un'impresa anche  non  residente
          nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel
          caso  in  cui  svolgano  l'attivita'  in  Italia,  non   e'
          richiesto  il  nulla  osta  al  lavoro  e  il  permesso  di
          soggiorno, previa acquisizione  del  visto  d'ingresso,  e'
          rilasciato per un  periodo  non  superiore  a  un  anno,  a
          condizione che  il  titolare  abbia  la  disponibilita'  di
          un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti  i  rischi
          nel  territorio  nazionale,  e  che  siano  rispettate   le
          disposizioni di carattere fiscale  e  contributivo  vigenti
          nell'ordinamento  nazionale.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro
          del turismo e con il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          definiti le modalita' e i requisiti  per  il  rilascio  del
          permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi  comprese  le
          categorie di lavoratori altamente qualificati  che  possono
          beneficiare del permesso, i limiti minimi  di  reddito  del
          richiedente nonche' le modalita' necessarie per la verifica
          dell'attivita' lavorativa da svolgere. 
              1-septies.  I   lavoratori   marittimi   chiamati   per
          l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non
          appartenente  all'Unione  europea,  ormeggiate   in   porti
          italiani sono autorizzati a svolgere attivita' lavorativa a
          bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro
          per il periodo necessario allo svolgimento  della  medesima
          attivita' lavorativa e comunque non superiore ad  un  anno.
          Ai  fini  dell'acquisizione  del  predetto  visto  non   e'
          richiesto  il  nulla  osta  al  lavoro.  Si  applicano   le
          disposizioni  del  presente  testo  unico  e  del  relativo
          regolamento  di  attuazione  concernenti  il  soggiorno  di
          marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane
          da crociera. 
              2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
          i  lavoratori  extracomunitari  dello  spettacolo   possono
          essere assunti alle dipendenze dei  datori  di  lavoro  per
          esigenze  connesse  alla  realizzazione  e  produzione   di
          spettacoli  previa   apposita   autorizzazione   rilasciata
          dall'ufficio speciale per il  collocamento  dei  lavoratori
          dello spettacolo o sue sezioni periferiche  che  provvedono
          previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
          pubblica sicurezza. L'autorizzazione e'  rilasciata,  salvo
          che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
          utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima  che
          il  lavoratore  extracomunitario   entri   nel   territorio
          nazionale.  I  lavoratori  extracomunitari  autorizzati   a
          svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
          spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
          qualifica di assunzione. Il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale determina le procedure  e  le  modalita'
          per il rilascio dell'autorizzazione prevista  dal  presente
          comma. 
              3. Rimangono ferme le  disposizioni  che  prevedono  il
          possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento  di
          determinate attivita'. 
              4.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo  1  contiene
          altresi'  norme  per  l'attuazione  delle  convenzioni   ed
          accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
          e  soggiorno  dei  lavoratori   stranieri   occupati   alle
          dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o  di
          enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. 
              5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
          non appartenenti all'Unione europea e'  disciplinato  dalle
          disposizioni    particolari    previste    negli    accordi
          internazionali in vigore con gli Stati confinanti. 
              5-bis. Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali,  su  proposta  del  Comitato  olimpico
          nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri  dell'interno
          e del lavoro e delle politiche sociali, e'  determinato  il
          limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi  stranieri
          che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
          comunque  retribuita,  da  ripartire  tra  le   federazioni
          sportive nazionali. Tale  ripartizione  e'  effettuata  dal
          CONI  con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione   del
          Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
          criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
          stagione agonistica anche al fine di assicurare  la  tutela
          dei vivai giovanili.». 
              «Art. 27-quater (Ingresso e  soggiorno  per  lavoratori
          altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE).  -  1.
          L'ingresso ed il soggiorno, per  periodi  superiori  a  tre
          mesi  e'  consentito,  al  di  fuori  delle  quote  di  cui
          all'articolo  3,  comma  4,  agli  stranieri,  di   seguito
          denominati lavoratori stranieri altamente qualificati,  che
          intendono svolgere prestazioni  lavorative  retribuite  per
          conto o sotto la direzione o il coordinamento  di  un'altra
          persona fisica o giuridica e che sono  alternativamente  in
          possesso: 
                a) del titolo  di  istruzione  superiore  di  livello
          terziario rilasciato dall'autorita'  competente  nel  paese
          dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un
          percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale
          o di  una  qualificazione  professionale  di  livello  post
          secondario di  durata  almeno  triennale  o  corrispondente
          almeno  al   livello   6   del   Quadro   nazionale   delle
          qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e
          delle  politiche  sociali  dell'8  gennaio  2018,   recante
          «Istituzione  del  Quadro  nazionale  delle  qualificazioni
          rilasciate   nell'ambito   del   Sistema    nazionale    di
          certificazione  delle  competenze   di   cui   al   decreto
          legislativo 16  gennaio  2013,  n.  13»,  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018; 
                b) dei requisiti previsti dal decreto  legislativo  9
          novembre  2007,  n.  206,  limitatamente  all'esercizio  di
          professioni regolamentate; 
                c) di una qualifica professionale superiore attestata
          da  almeno  cinque  anni  di  esperienza  professionale  di
          livello paragonabile ai titoli  d'istruzione  superiori  di
          livello terziario, pertinenti alla professione o al settore
          specificato  nel  contratto   di   lavoro   o   all'offerta
          vincolante; 
                d) di una qualifica professionale superiore attestata
          da almeno tre anni di esperienza  professionale  pertinente
          acquisita nei sette anni precedenti la presentazione  della
          domanda di Carta blu UE, per quanto  riguarda  dirigenti  e
          specialisti nel settore delle tecnologie  dell'informazione
          e della comunicazione di cui alla classificazione  ISCO-08,
          n. 133 e n. 25. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 si applica: 
                a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al
          comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro; 
                b) ai  lavoratori  stranieri  altamente  qualificati,
          titolari della Carta  blu  rilasciata  in  un  altro  Stato
          membro; 
                c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al
          comma   1,   regolarmente   soggiornanti   sul   territorio
          nazionale. 
              3. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          agli stranieri: 
                a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea,
          per cure mediche  ovvero  sono  titolari  dei  permessi  di
          soggiorno di cui agli articoli 18, 18- bis,  20-  bis,  22,
          comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso  di  soggiorno
          rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno  richiesto
          il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa  di  una
          decisione su tale richiesta; 
                b)  che  soggiornano   in   quanto   richiedenti   la
          protezione  internazionale   ai   sensi   della   direttiva
          2004/83/CE 433 del Consiglio del 29 aprile 2004 cosi'  come
          recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251,
          e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1°  dicembre
          2005,  cosi'  come  recepita  dal  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, e  successive  modificazioni,  e  sono
          ancora in attesa di una decisione definitiva; 
                c)  che  chiedono  di  soggiornare  in  qualita'   di
          ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter; 
                d) che sono familiari di  cittadini  dell'Unione  che
          hanno esercitato o esercitano il loro diritto  alla  libera
          circolazione in conformita' alla direttiva 2004/38/CE,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile  2004,
          cosi' come recepita  dal  decreto  legislativo  6  febbraio
          2007, n. 30, e successive modificazioni; 
                e) che beneficiano dello status  di  soggiornante  di
          lungo periodo e soggiornano ai  sensi  dell'articolo  9-bis
          per motivi di lavoro autonomo o subordinato; 
                f) che fanno ingresso in uno Stato membro  in  virtu'
          di  impegni  previsti  da  un  accordo  internazionale  che
          agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
          categorie di persone fisiche connesse al commercio  e  agli
          investimenti,  salvo  che  abbiano   fatto   ingresso   nel
          territorio nazionale per  svolgere  prestazioni  di  lavoro
          subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai
          sensi dell'articolo 27-quinquies; 
                g)  che  soggiornano  in   qualita'   di   lavoratori
          stagionali; 
                h)  che  soggiornano  in  Italia,  in   qualita'   di
          lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma  1,
          lettere  a),  g)  ed  i),  in  conformita'  alla  direttiva
          96/71/CE, del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  16
          dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto  legislativo
          25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni; 
                i) che in virtu' di accordi  conclusi  tra  il  Paese
          terzo di appartenenza e l'Unione  e  i  suoi  Stati  membri
          beneficiano   dei   diritti   alla   libera    circolazione
          equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione; 
                l)  che  sono  destinatari  di  un  provvedimento  di
          espulsione anche se sospeso. 
              4. La domanda di nulla osta al lavoro per i  lavoratori
          stranieri altamente qualificati e' presentata dal datore di
          lavoro allo sportello unico per  l'immigrazione  presso  la
          prefettura-ufficio    territoriale    del    Governo.    La
          presentazione della domanda ed il rilascio del nulla  osta,
          dei visti di ingresso e dei  permessi  di  soggiorno,  sono
          regolati dalle disposizioni di cui all'articolo  22,  fatte
          salve le  specifiche  prescrizioni  previste  dal  presente
          articolo. 
              5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione  della
          domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal  comma
          2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di  rigetto  della
          domanda: 
                a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta  di
          lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi,  per  lo
          svolgimento di una attivita'  lavorativa  che  richiede  il
          possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1; 
                b)   il   titolo   di   istruzione,   la    qualifica
          professionale superiore o i requisiti previsti dal  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206 come indicati al  comma
          1, posseduti dallo straniero; 
                c)  l'importo  della   retribuzione   annuale,   come
          ricavato  dal  contratto  di  lavoro  ovvero   dall'offerta
          vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione
          prevista nei contratti collettivi  nazionali  stipulati  da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale,  e   comunque   non
          inferiore  alla  retribuzione  media  annuale  lorda   come
          rilevata dall'ISTAT. 
              5-bis. Qualora la domanda di Carta blu UE  riguardi  un
          cittadino di  paese  terzo  titolare  di  altro  titolo  di
          soggiorno, rilasciato  ai  fini  dello  svolgimento  di  un
          lavoro altamente qualificato, non e' necessario  presentare
          i documenti di cui al comma 1, lettere  a),  c)  e  d),  in
          quanto gia' verificati in fase di primo rilascio del titolo
          stesso. 
              5-ter. In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di
          lavoro  non  e'  tenuto  a  verificare  presso  il   centro
          dell'impiego competente la disponibilita' di un  lavoratore
          presente sul territorio nazionale, qualora  la  domanda  di
          Carta blu UE riguardi un  cittadino  di  paese  terzo  gia'
          titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato  ai  fini
          dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato. 
              6. Lo sportello unico per  l'immigrazione  rilascia  il
          nulla  osta  al  lavoro  non  oltre  novanta  giorni  dalla
          presentazione  della  domanda  ovvero,  entro  il  medesimo
          termine, comunica al datore  di  lavoro  il  rigetto  della
          stessa. Gli stranieri di cui al comma 2,  lettera  c),  del
          presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio
          nazionale, accedono alla procedura di  rilascio  del  nulla
          osta al lavoro a prescindere dal  requisito  dell'effettiva
          residenza all'estero. 
              7. Il rilascio del nulla osta al lavoro e'  subordinato
          al  preventivo  espletamento  degli  adempimenti   previsti
          dall'articolo 22, comma 4. 
              8. Il  nulla  osta  al  lavoro  e'  sostituito  da  una
          comunicazione  del  datore  di  lavoro  della  proposta  di
          contratto di lavoro o dell'offerta  di  lavoro  vincolante,
          formulate  ai  sensi  del  comma  5,  e  si  applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel  caso
          in cui il  datore  di  lavoro  abbia  sottoscritto  con  il
          Ministero dell'interno, sentito il Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali, un apposito protocollo di  intesa,
          con  cui  il  medesimo  datore  di  lavoro  garantisce   la
          sussistenza  delle  condizioni  previste  dal  comma  5   e
          dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione
          delle disposizioni del presente comma, il datore di  lavoro
          deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui  al
          comma 10. In tal caso  al  lavoratore  straniero  altamente
          qualificato e'  rilasciato  dal  Questore  il  permesso  di
          soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta  comunicazione.
          Fermo restando il termine di trenta giorni, in  attesa  del
          rilascio del permesso di soggiorno si applica l'articolo 5,
          comma 9-bis. 
              9. Il nulla osta al lavoro  e'  rifiutato  ovvero,  nel
          caso sia stato rilasciato, e' revocato se  i  documenti  di
          cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante  frode  o  sono
          stati  falsificati  o  contraffatti   ovvero   qualora   il
          contratto  di  soggiorno   di   cui   all'articolo   5-bis,
          sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma
          6,   non   sia   trasmesso   allo   sportello   unico   per
          l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo  22,
          comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di  forza
          maggiore. Le revoche del  nulla  osta  sono  comunicate  al
          Ministero  degli  affari  esteri  tramite  i   collegamenti
          telematici. 
              10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se il
          datore di lavoro risulti  condannato  negli  ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
                a)  favoreggiamento   dell'immigrazione   clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite; 
                b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
          ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale; 
                c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12. 
              11.  Al  lavoratore  straniero  altamente   qualificato
          autorizzato allo svolgimento  di  attivita'  lavorative  e'
          rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 8, recante la  dicitura  "Carta  blu
          UE", nella rubrica  "tipo  di  permesso".  Il  permesso  di
          soggiorno  e'  rilasciato,  a  seguito  della  stipula  del
          contratto di soggiorno per lavoro di  cui  all'articolo  5-
          bis e della comunicazione di instaurazione del rapporto  di
          lavoro  di   cui   all'articolo   9-bis,   comma   2,   del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  con
          durata biennale, nel caso di contratto di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto
          di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi. 
              11-bis. La Carta blu UE rilasciata a  un  cittadino  di
          paese terzo al quale e' stata  riconosciuta  la  protezione
          internazionale, reca, nel campo "annotazioni", la  dicitura
          "Protezione internazionale concessa da  (nome  dello  Stato
          membro) in data (data)." Nei  casi  in  cui  la  protezione
          internazionale e' revocata, alla scadenza della  Carta  blu
          UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai  fini
          dell'aggiornamento  delle  informazioni  trascritte  ovvero
          della fotografia e' rilasciata, a richiesta, una Carta  blu
          UE di cui al comma 11. 
              11-ter. La Carta blu UE rilasciata in base a competenze
          professionali non elencate nell'allegato I della  direttiva
          (UE) 2021/1883, reca, nel campo "annotazioni", la  dicitura
          "Professione non elencata nell'allegato I". 
              12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo
          rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia  stato  concesso,
          e' revocato nei seguenti casi: 
                a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta  o  e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
          soddisfa piu'  le  condizioni  d'ingresso  e  di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per cui lo stesso ha  ottenuto  il  nulla
          osta ai sensi del presente articolo; 
                b-bis) se risulta che lo straniero  non  e'  piu'  in
          possesso, alternativamente,  delle  condizioni  di  cui  al
          comma 5, lettere b) e c), ovvero di un contratto di  lavoro
          valido per un lavoro altamente qualificato; 
                c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di
          cui al comma 13; 
                d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti
          per mantenere se' stesso e, nel caso, i  propri  familiari,
          senza ricorrere al regime di assistenza sociale  nazionale,
          ad eccezione del periodo di disoccupazione.  In  tal  caso,
          qualsiasi decisione di revocare  una  Carta  blu  UE  o  di
          rifiutarne  il  rinnovo  tiene   conto   delle   specifiche
          circostanze  del  caso   e   rispetta   il   principio   di
          proporzionalita'. 
              13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi
          dodici mesi di occupazione legale sul territorio nazionale,
          esercita esclusivamente attivita' lavorative conformi  alle
          condizioni  di   ammissione   previste   al   comma   1   e
          limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata  la
          Carta blu UE, fatto salvo quanto previsto dal comma 13-ter.
          I cambiamenti di datore  di  lavoro  nel  corso  dei  primi
          dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da
          parte delle competenti Direzioni territoriali  del  lavoro.
          Decorsi 15  giorni  dalla  ricezione  della  documentazione
          relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante,
          il  parere  della  Direzione  territoriale  competente   si
          intende acquisito. 
              13-bis. Il titolare di Carta blu UE, durante il periodo
          di disoccupazione, e' autorizzato a cercare e  assumere  un
          impiego in conformita' del presente articolo. 
              13-ter. Il titolare di Carta blu UE puo' esercitare, in
          parallelo all'attivita' subordinata altamente  qualificata,
          un'attivita' di lavoro autonomo. Si applica l'articolo  14,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
          agosto 1999, n. 394. 
              14. E' escluso l'accesso  al  lavoro  se  le  attivita'
          dello  stesso  comportano,   anche   in   via   occasionale
          l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,  ovvero
          attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi'
          escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui,  conformemente
          alla legge nazionale o comunitaria  vigente,  le  attivita'
          dello stesso siano riservate  ai  cittadini  nazionali,  ai
          cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE. 
              15. I titolari  di  Carta  blu  UE  beneficiano  di  un
          trattamento  uguale  a  quello  riservato   ai   cittadini,
          conformemente  alla   normativa   vigente,   ad   eccezione
          dell'accesso al mercato del lavoro nei primi  dodici  mesi,
          come previsto al comma 13. 
              16. Il  ricongiungimento  familiare  e'  consentito  al
          titolare di Carta blu UE,  indipendentemente  dalla  durata
          del suo permesso di soggiorno, ai sensi e  alle  condizioni
          previste dall'articolo 29. Ai familiari  e'  rilasciato  un
          permesso di soggiorno per  motivi  di  famiglia,  ai  sensi
          dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari  a  quello
          del titolare di Carta blu UE. Il permesso di  soggiorno  di
          cui al presente comma puo' essere convertito in permesso di
          soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per
          studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per  il
          ricongiungimento familiare sono soddisfatte  e  le  domande
          complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di
          soggiorno del familiare e' rilasciato contestualmente  alla
          Carta blu UE. 
              17. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da
          altro Stato membro  e  in  corso  di  validita'  puo'  fare
          ingresso e soggiornare in Italia per svolgere  un'attivita'
          professionale per un periodo massimo di novanta  giorni  in
          un arco temporale di centottanta giorni.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7,  ad  eccezione
          del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale  in
          un altro Stato membro, lo straniero titolare di  Carta  blu
          UE, rilasciata da detto Stato, puo' fare ingresso in Italia
          senza  necessita'  del  visto,  al   fine   di   esercitare
          l'attivita' lavorativa di cui al comma 1,  per  un  periodo
          superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla  osta
          ai sensi del presente comma. Nel caso in cui  lo  straniero
          fa ingresso nel territorio nazionale per  le  finalita'  di
          cui al presente comma,  spostandosi  da  un  secondo  Stato
          membro nel quale si era gia'  trasferito  per  le  medesime
          finalita',  il  termine  minimo  di  soggiorno  legale  nel
          predetto Stato membro e' ridotto a sei mesi. Senza ritardo,
          e comunque entro un mese dall'ingresso dello straniero  nel
          territorio nazionale,  il  datore  di  lavoro  presenta  la
          domanda di nulla osta al lavoro con la  procedura  prevista
          al comma 4 e alle  condizioni  del  presente  articolo.  Il
          datore di lavoro indica, a pena di rigetto  della  domanda,
          oltre a quanto previsto dal comma 5: 
                a) gli estremi della Carta blu UE  valida  rilasciata
          dal primo Stato membro; 
                b) gli estremi del documento di viaggio valido. 
              Entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          presentazione della domanda completa,  la  decisione  sulla
          richiesta di nulla osta e' comunicata al richiedente e allo
          Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso  di
          circostanze   eccezionali,   debitamente   giustificate   e
          connesse alla complessita' della domanda, il termine di cui
          al precedente  periodo  puo'  essere  prorogato  di  trenta
          giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni
          dalla data di  presentazione  della  domanda  completa.  Si
          applicano  l'articolo  5,   comma   9-bis,   e   l'articolo
          27-sexies, comma 5. La domanda di nulla osta al lavoro puo'
          essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare
          della Carta blu UE  soggiorna  ancora  nel  territorio  del
          primo  Stato   membro.   Entro   otto   giorni   lavorativi
          dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal  rilascio
          del nulla osta ove gia' presente in  territorio  nazionale,
          lo   straniero   dichiara   allo   sportello   unico    per
          l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta  la
          propria presenza  nel  territorio  nazionale  ai  fini  del
          rilascio del permesso di soggiorno.  Nel  caso  in  cui  il
          datore  di  lavoro  abbia  sottoscritto  con  il  Ministero
          dell'interno, sentito  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con  cui
          il medesimo datore  di  lavoro  garantisce  la  sussistenza
          delle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1-quater,
          e dall'articolo 27-quater, comma 5, si applica il comma  8.
          Il nulla osta  e'  rifiutato  o,  se  gia'  rilasciato,  e'
          revocato nei casi di cui ai commi 9  e  10.  Al  lavoratore
          straniero altamente qualificato di cui al presente comma e'
          rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno di cui  al
          comma 11. Dell'avvenuto  rilascio  e'  informato  lo  Stato
          membro che ha rilasciato la precedente Carta  blu  UE.  Nei
          confronti  dello  straniero,  cui  e'  stato  rifiutato   o
          revocato il nulla osta  al  lavoro  o  il  permesso  ovvero
          questo  ultimo  non  e'  stato   rinnovato,   e'   disposta
          l'espulsione ai sensi dell'articolo 13  e  l'allontanamento
          e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
          aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui  la
          Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta
          o sia stata revocata. Nei confronti del titolare  di  Carta
          blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente  comma  si
          applicano le disposizioni previste dall'articolo 22,  comma
          11. Il permesso di soggiorno non e'  rilasciato  o  il  suo
          rinnovo e' rifiutato o, se gia'  rilasciato,  e'  revocato,
          oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di  cui
          al comma 12. Si applica, in ogni caso, l'articolo 22, commi
          12, 12- bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies. Ai familiari
          dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di  un
          valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di
          provenienza  e  del  documento  di   viaggio   valido,   e'
          rilasciato, entro trenta giorni dalla  presentazione  della
          domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno  per
          motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e
          6, previa dimostrazione di aver risieduto  in  qualita'  di
          familiare del titolare di Carta blu UE nel  medesimo  Stato
          membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti
          di cui all'articolo 29, comma 3. 
              18. Per quanto non espressamente previsto dal  presente
          articolo  trovano  applicazione  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 22, in quanto compatibili. 
              18-bis. Le informazioni relative ai  requisiti  e  alle
          procedure necessarie per ottenere una  Carta  blu  UE  sono
          pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministero  delle
          imprese e del made in Italy, del Ministero  dell'interno  e
          del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale.  Al  fine  di  garantire  la   piu'   vasta
          divulgazione delle  predette  informazioni,  le  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono
          nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata
          alle modalita' di rilascio della Carta blu UE. 
              18-ter. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  comunica  con  cadenza  annuale  alla  Commissione
          europea e ogniqualvolta vi siano variazioni: 
                a) il fattore per determinare l'importo della  soglia
          di retribuzione annuale; 
                b) l'elenco delle professioni alle quali  si  applica
          una soglia di retribuzione piu' bassa; 
                c)   un   elenco   delle   attivita'    professionali
          consentite; 
                d)  informazioni   relative   alla   verifica   della
          situazione del mercato del lavoro. Il Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali  effettua,  ogni  due  anni,  una
          consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e
          con le parti sociali, sulla valutazione  dell'elenco  delle
          professioni contenute nell'allegato I della direttiva  (UE)
          2021/1883 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  20
          ottobre 2021, tenuto conto dell'evoluzione del mercato  del
          lavoro. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          redige, con cadenza  quadriennale,  anche  avvalendosi  dei
          dati del  Ministero  dell'interno  e  del  Ministero  degli
          affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  una
          relazione avente ad oggetto l'applicazione della  direttiva
          (UE) 2021/1883. Nella  relazione  vengono  prioritariamente
          presi in  esame  gli  aspetti  relativi  all'importo  della
          soglia  di  retribuzione  annuale,   tenuto   conto   della
          situazione del mercato del lavoro. 
              18-quater. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per
          le liberta' civili e l'immigrazione  costituisce  punto  di
          contatto per lo scambio di  informazioni  e  documentazione
          con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente
          articolo.  Gli  uffici  e  le  amministrazioni   competenti
          forniscono tempestivamente e in via telematica al punto  di
          contatto  di  cui  al  comma  1  le   informazioni   e   la
          documentazione necessarie.  Con  decreto  direttoriale  del
          Ministero   dell'interno,   sentite   le    amministrazioni
          interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento
          dell'attivita' del punto di contatto.».