Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i
richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla
((normativa dell'Unione europea)) per i visti di ingresso per
soggiorni di breve durata, con le medesime modalita' ((previste dalla
medesima normativa)).»;
2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonche'
al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla
revoca del visto di ingresso.»;
b) all'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
«La stipula dell'Accordo di integrazione» sono inserite le seguenti:
«, con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6,»;
c) all'articolo 5-bis, il comma 3 e' abrogato;
d) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai
sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26» sono inserite le
seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4»;
e) all'articolo 22:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole: «deve presentare» sono sostituite
dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»;
1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «((, sottoscritta)) mediante apposizione di firma digitale o
altro tipo di firma elettronica qualificata»;
1.3) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2,
sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata;»;
1.4) dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente:
«d-ter) ((indicazione del domicilio digitale inserito in
uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli)) 6-bis e
6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende
esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica
la disponibilita' di lavoratori presenti sul territorio nazionale
entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato
all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.
2-ter. ((E' irricevibile la richiesta presentata ai sensi del
comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la
presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla
osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia
sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis)).
La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore
di lavoro prova che la mancata sottoscrizione e' dovuta a causa a lui
non imputabile. E' altresi' irricevibile la ((richiesta)) presentata
dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della
presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il
giudizio ((per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis))
del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non
definitiva, ((per i predetti reati)).»;
3) al comma 5-ter, le parole: «qualora lo straniero non si
rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del
contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che
il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore» sono sostituite
dalle seguenti: «qualora il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al comma 6,
non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine
di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di
forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore»;
4) dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente:
«5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a confermare ((la
richiesta di nulla osta)) al lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta
conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di
ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il
suddetto termine, ((la richiesta)) si intende rifiutata e il nulla
osta((, ove gia' rilasciato,)) e' revocato. In caso di conferma,
l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello
straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra
l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono
esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle
domande di visto di ingresso in Italia.»;
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Entro otto giorni ((dalla data di ingresso)) del
lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e
il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto
di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi'
firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di
lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma
autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale
documento((, nel termine di cui al primo periodo,)) e' trasmesso in
via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di
rilascio del permesso di soggiorno.»;
f) all'articolo 24:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione dei
commi 11 e 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei
commi 5, secondo periodo, e 11»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «esibisce al momento
della sottoscrizione del contratto di ((soggiorno,»)) sono sostituite
dalle seguenti: «trasmette allo sportello unico per l'immigrazione,
unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 6,»;
3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di
soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, e' data comunicazione
all'INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla
piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e
lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85.»;
4) al comma 8, dopo il primo periodo, ((sono inseriti i
seguenti)): «La nuova opportunita' di lavoro puo' intervenire non
oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto.
Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore puo',
nel periodo di validita' del nulla osta al lavoro, svolgere attivita'
lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore
di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro
avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del ((SIISL.»));
5) al comma 9, le parole: «sia rientrato nello Stato di
provenienza» sono sostituite dalle seguenti: «abbia lasciato il
territorio nazionale»;
6) al comma 10, le parole: ((«, nei limiti)) delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4» sono soppresse;
7) al comma 11, il quarto periodo e' ((sostituito)) dai
seguenti: «Entro otto giorni ((dalla data di ingresso)) del
lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e
il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto
di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi'
firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di
lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma
autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale
documento((, nel termine di cui al quarto periodo,)) e' trasmesso in
via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di
rilascio del permesso di soggiorno.»;
g) all'articolo 24-bis, al comma 4, dopo le parole: «Agenzia
delle entrate» sono inserite le seguenti: «e, relativamente al
settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura»;
h) all'articolo 27, al comma 1-ter, il quarto periodo e'
sostituito dal seguente: «Entro otto giorni ((dalla data di
ingresso)) dello straniero, il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo
22, comma 6, e' trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione,
per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso
di soggiorno.»;
i) all'articolo 27-quater:
1) al comma 6, le parole: «convoca il datore di lavoro e» sono
soppresse;
2) al comma 9, le parole: «qualora lo straniero non si rechi
presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del
contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma
6,» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il contratto di
soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico
per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22, comma
6,»;
((2-bis) al comma 18-bis, dopo le parole: «del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «del
Ministero delle imprese e del made in Italy,» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la piu' vasta
divulgazione delle predette informazioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti
internet istituzionali una sezione dedicata alle modalita' di
rilascio della Carta blu UE».))
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a
partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma
1 si applicano ((dalla data di decorrenza)) entrata in vigore delle
disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 4, 4-bis, 5-bis,
9-bis, 22, 24, 24-bis, 27 e 27-quater del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante: «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del
18 agosto 1998, S.O., n. 139, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato). - 1.
L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito, nel
rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere
Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo
straniero in possesso del passaporto o di un documento di
viaggio equipollente in corso di validita', nonche' del
visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE)
2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
settembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno
2002, anch'essi in corso di validita'.
1-bis. L'ingresso in Italia puo' avvenire, salvi i casi
di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal
regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti.
1-ter. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai
cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il
regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati
biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera
previste dal codice frontiere Schengen di cui al
regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.
1-quater. L'autorita' di frontiera assicura la
registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit
system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati
richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di
ingresso sul territorio nazionale, ad informare il
cittadino straniero della durata massima del soggiorno
autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo puo'
essere resa anche attraverso attrezzature installate ai
valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari
di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorita'
italiane in corso di validita', il personale addetto ai
controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto
un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di
uscita.
1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26),
del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o piu' decreti
adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e della giustizia, sono:
a) determinate le autorita' di frontiera, nonche'
quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorita' responsabili per finalita'
di prevenzione, accertamento e indagine di reati di
terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso,
consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei
dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di
eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali,
nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41
del regolamento (UE) 2017/2226.
2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello
Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai
visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici
accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri
Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello
straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita'
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero
in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di
documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
oltre alle relative responsabilita' penali,
l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini
del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all'autorita' di frontiera.
2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 e'
richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo
1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le
modalita' previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo
regolamento. L'autorizzazione e' rilasciata, rifiutata,
annullata o revocata dall'Unita' nazionale ETIAS (European
travel information ad authorisation system) in attuazione
del Capo VI del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. La
comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto,
all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione e'
effettuata, secondo le modalita' previste dagli articoli 38
e 42 del predetto regolamento (UE) 2018/1240,
esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed
e' inviata all'indirizzo di posta elettronica di cui
all'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), del medesimo
regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di domanda.
La notificazione si intende perfezionata nel momento
dell'avvenuto invio del messaggio di posta elettronica.
Avverso le decisioni adottate dall'Unita' nazionale ETIAS
la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del
regolamento (UE) 2018/1240, con uno o piu' decreti adottati
dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e della
giustizia sono:
a) determinate le autorita' di frontiera, nonche'
quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorita' responsabili per finalita'
di prevenzione, accertamento e indagine di reati di
terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso,
consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei
dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione
di viaggi (European travel information ad authorisation
system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale
conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di
comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del
regolamento (UE) 2018/1240.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti
con l'adesione a specifici accordi internazionali,
consentira' l'ingresso nel proprio territorio allo
straniero che dimostri di essere in possesso di idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni
del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e,
fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di
lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I
mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri
indicati nel documento di programmazione di cui
all'articolo 3, comma 130. Non e' ammesso in Italia lo
straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di
cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli
583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati
inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia
anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei
reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III,
sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi
alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e
474 del codice penale, nonche' dall'articolo 1 del decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il
quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando
rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone.
4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con
visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90
giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per
il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in
Italia con motivazione identica a quella menzionata nel
visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati
in visti rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari
di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
comunitarie.
4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i
richiedenti forniscono gli identificatori biometrici
richiesti dalla normativa dell'Unione europea per i visti
di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime
modalita' ivi previste dalla medesima normativa.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone
tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o
modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano
soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato
e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi,
salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che
sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali.
6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la
decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di
informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai
sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto
regolamento, e' adottata dal direttore della Direzione
centrale della Polizia di prevenzione del Ministero
dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica
antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge
3 agosto 2007, n. 124.
7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli
adempimenti e delle formalita' prescritti con il
regolamento di attuazione.
7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di
ingresso nonche' al rifiuto e alla revoca del permesso di
soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.».
«Art. 4-bis (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di
cui al presente testo unico, si intende con integrazione
quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei
cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei
valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il
reciproco impegno a partecipare alla vita economica,
sociale e culturale della societa'.
1-bis. Nell'ambito delle attivita' preordinate alla
realizzazione del processo di integrazione di cui al comma
1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo
straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo
5, comma 8.1.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la
sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente
alla presentazione della domanda di rilascio del permesso
di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di
integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a
sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da
conseguire nel periodo di validita' del permesso di
soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione, con le
modalita' di cui all'articolo 22, comma 6, rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del permesso di
soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la
revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello
straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore
secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, ad
eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno
per asilo, per protezione sussidiaria, per i motivi di cui
all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, per motivi familiari, di permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione
europea, nonche' dello straniero titolare di altro permesso
di soggiorno che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare.».
«Art. 5-bis (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato). - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri
nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di
lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del
permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. (abrogato).».
«Art. 9-bis (Stranieri in possesso di un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato membro). - 1. Lo straniero, titolare di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in
corso di validita', puo' chiedere di soggiornare sul
territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi,
al fine di:
a) esercitare un'attivita' economica in qualita' di
lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli
5, comma 3-bis, 22 e 26, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4. Le certificazioni di cui
all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per
l'immigrazione;
b) frequentare corsi di studio o di formazione
professionale, ai sensi della vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa
dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza
non occasionali, di importo superiore al doppio
dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una
assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato un
permesso di soggiorno secondo le modalita' previste dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione.
3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in
possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo
Stato membro di provenienza, e' rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo
30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto
in qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo
nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero
di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con
esclusione del quarto periodo.
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 e' consentito
l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e
si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza
all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di
cui all'articolo 22.
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e'
rifiutato e, se rilasciato, e' revocato, agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali
condanne, anche non definitive, per i reati previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del
medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene
conto dell'eta' dell'interessato, della durata del
soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari,
dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio
nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di
origine.
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 e'
adottato il provvedimento di espulsione ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento
e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano
i presupposti per l'adozione del provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, l'espulsione e' adottata sentito lo
Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e
l'allontanamento e' effettuato fuori dal territorio
dell'Unione europea. Nei confronti dello straniero il cui
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea
riporta l'annotazione relativa alla titolarita' di
protezione internazionale, come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e dei suoi familiari l'allontanamento e'
effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la
protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano
i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo'
essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea,
sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione
internazionale, fermo restando il rispetto del principio di
cui all'articolo 19, comma 1.
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 9, e' rilasciato, entro
novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio
e' informato lo Stato membro che ha rilasciato il
precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo. Se il precedente permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato
membro riporta, nella rubrica 'annotazioni', la titolarita'
di protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma
riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A
tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato
il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora
della protezione internazionale ovvero se tale protezione
sia stata revocata con decisione definitiva. Se,
successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE
per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita all'Italia
la responsabilita' della protezione internazionale, secondo
le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il
trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e'
aggiornata entro tre mesi in conformita' a tale
trasferimento.
8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta,
sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le
informazioni in merito allo status di protezione
internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che
hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo in tali Stati membri.
8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della
protezione internazionale ovvero dal trasferimento
all'Italia della responsabilita' della protezione
internazionale di uno straniero titolare di un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato membro dell'Unione europea, si provvede a
richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la
modifica della relativa annotazione sul permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.».
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve trasmettere in via telematica, previa
verifica, presso il centro per l'impiego competente, della
indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio
nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico
per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero,
sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro
tipo di firma elettronica qualificata;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro;
d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis,
comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
d-ter) indicazione del domicilio digitale inserito in
uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli 6-bis e
6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende
esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non
comunica la disponibilita' di lavoratori presenti sul
territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del
datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori
stranieri residenti all'estero.
2-ter. E' irricevibile la richiesta presentata, ai
sensi del comma 2, dal datore di lavoro che nel triennio
antecedente la presentazione, avendo presentato una
precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito
della relativa procedura non abbia sottoscritto il
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica se il
datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione e'
dovuta a causa a lui non imputabile. E' altresi'
irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro
nei cui confronti, al momento della presentazione della
stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per
i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del
codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non
definitiva, per i predetti reati.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di
residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli
altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o
con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali
interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia
stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore
nazionale o comunitario, anche per via telematica, il
centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresi' al datore di lavoro. Ove tale
termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia
fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del
comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le
informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
5.01. Il nulla osta e' rilasciato in ogni caso qualora,
nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite
dalla questura le informazioni relative agli elementi
ostativi di cui al presente articolo.
5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti
numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere
esaminate nell'ambito delle quote che si rendono
successivamente disponibili tra quelle stabilite con il
medesimo decreto.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato
ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i
documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o
sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis,
sottoscritto con le modalita' di cui al comma 6, non sia
trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel
termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia
dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili
al lavoratore. La revoca del nulla osta e' comunicata al
Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti
telematici.
5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi
ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei
controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma
4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la
risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche'
la revoca del permesso di soggiorno.
5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a confermare
la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico
per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione
di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla
domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In
assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta
si intende rifiutata e il nulla osta, ove gia' rilasciato,
e' revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare
presso il Paese di residenza o di origine dello straniero
rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra
l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione
avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per
la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.
6. Entro otto giorni dalla data di ingresso del
lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di
lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante
apposizione di firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare il
contratto in forma autografa. L'apposizione della firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del
datore di lavoro sulla copia informatica del contratto
firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale
documento, nel termine di cui al primo periodo, e'
trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro
allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
concernenti la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno.
6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di
soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito
con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente
il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' rendere
dichiarazione di immediata disponibilita' al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per
il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno,
e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un
anno ovvero per tutto il periodo di durata della
prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al
secondo periodo, trovano applicazione i requisiti
reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del
rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di
immediata disponibilita' con priorita' rispetto a nuovi
lavoratori extracomunitari.
11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il
dottorato o il master universitario ovvero la laurea
triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del
permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere
iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non
superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti
previsti dal presente testo unico, puo' chiedere la
conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore
a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle
altre condizioni lavorative di cui al terzo comma
dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica
la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del
costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto
illegalmente.
12-quater. (abrogato)
12-quinquies. (abrogato)
12-sexies. (abrogato)
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo'
goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione.».
«Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro
o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori
agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono
presentare richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano,
ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad
eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il
nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la
durata corrispondente a quella del lavoro stagionale
richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro. Si applica quanto
previsto dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis.
3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione
relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa di cui
all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di
lavoro fornisce l'alloggio, trasmette allo sportello unico
per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno
sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma
6, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilita',
nel quale sono specificate le condizioni a cui l'alloggio
e' fornito, nonche' l'idoneita' alloggiativa ai sensi delle
disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non
puo' essere eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio
e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni
caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il
medesimo canone non puo' essere decurtato automaticamente
dalla retribuzione del lavoratore.
4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato
secondo le modalita' previste agli articoli 30-bis, commi
da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto del diritto di
precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al
comma 9 del presente articolo.
5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori di
lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per
periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti
temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su
richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro,
presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno di
essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione,
decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si
intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguarda uno straniero gia'
autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a
prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto dal
datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel
precedente permesso di soggiorno.
6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di
soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, e' data
comunicazione all'INPS, che iscrive il lavoratore
stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema
informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.
48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85.
7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo
svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio
nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di
dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al
comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende
prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato
in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta
dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza
del nuovo rapporto di lavoro stagionale. La nuova
opportunita' di lavoro puo' intervenire non oltre sessanta
giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme
restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore
puo', nel periodo di validita' del nulla osta al lavoro,
svolgere attivita' lavorativa stagionale alle dipendenze
dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che
l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante
l'utilizzo della piattaforma del SIISL. In tale ipotesi, il
lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato
di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte
dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di cui al
comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di
provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di
soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro
stagionale.
9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare in
Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove
abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e abbia lasciato il territorio nazionale alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o
altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai
fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare
attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno
tre mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo'
chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la
conversione del permesso di soggiorno in lavoro
subordinato.
11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova
nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo'
richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il
rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello
unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma
3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita' di cui
al presente articolo. Sulla base del nulla-osta triennale
al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
successive alla prima sono concessi dall'autorita'
consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore
interessato dal datore di lavoro, che provvede a
trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione
competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso del
lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di
lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante
apposizione di firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare il
contratto in forma autografa. L'apposizione della firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del
datore di lavoro sulla copia informatica del contratto
firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale
documento, nel termine di cui al quarto periodo, e'
trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro
allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
concernenti la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno. La richiesta di assunzione, per le annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore
di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il
nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il rilascio dei
nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di
ingresso per lavoro stagionale.
12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis
e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale puo' essere
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, puo'
essere revocato quando:
a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni a
causa di lavoro irregolare;
b) l'impresa del datore di lavoro e' stata liquidata
per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica;
c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri
obblighi giuridici in materia di previdenza sociale,
tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o
di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai
contratti collettivi applicabili;
d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data
della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di
lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un
posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di
coprire mediante la richiesta di assunzione.
13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il
permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e'
revocato quando:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai
sensi del presente articolo;
c) nei casi di cui al comma 12.
14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro
stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera
c), il datore di lavoro e' tenuto a versare al lavoratore
un'indennita' per la cui determinazione si tiene conto
delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo
nazionale e non corrisposte.
15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
e' punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12, 12-bis e
12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai commi
12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.
15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione del
comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un
alloggio privo di idoneita' alloggiativa o a un canone
eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio e alla
retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone
direttamente dalla retribuzione del lavoratore, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500
euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone e' sempre
eccessivo quando e' superiore ad un terzo della
retribuzione.
16. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri:
a) che al momento della domanda risiedono nel
territorio di uno Stato membro;
b) che svolgono attivita' per conto di imprese
stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della
prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi
compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da
un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della
prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che
hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione
nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
d) che godono, insieme ai loro familiari e a
prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera
circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione
a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra
l'Unione e Paesi terzi.
17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del
presente articolo reca un riferimento che ne indica il
rilascio per motivi di lavoro stagionale.».
«Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli
ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma
4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la
congruita' del numero delle richieste presentate di cui
all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e' demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4
del presente articolo, ai professionisti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di
lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono
anche conto della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio
economico-finanziario, del fatturato, del numero dei
dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti ai sensi del
presente testo unico, e del tipo di attivita' svolta
dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche e'
rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro
produce unitamente alla richiesta di assunzione del
lavoratore straniero.
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque
richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a
garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei
requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma
1-ter, secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo
22, commi 5.01 e 6-bis.
4. Resta ferma la possibilita', da parte
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione
con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore
agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
di effettuare controlli a campione sul rispetto dei
requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). -
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi
di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per
almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi
antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in
Italia, ovvero di societa' da queste partecipate, secondo
quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai
sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non
appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego
nelle sedi delle suddette imprese o societa' presenti nel
territorio italiano;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non
appartenenti all'Unione europea;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera
i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il
nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da
parte del committente, del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una
dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi
dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita'
della loro situazione con riferimento alle condizioni di
residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione
europea in cui ha sede il datore di lavoro. La
comunicazione e' presentata allo sportello unico della
prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri
indicati al comma 1, lettere a), c) e i-bis), e' sostituito
da una comunicazione da parte del datore di lavoro della
proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato,
previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e'
presentata con modalita' informatiche allo sportello unico
per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale
del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione
al questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza
diplomatica o consolare per il rilascio del visto di
ingresso. Entro otto giorni dalla data di ingresso dello
straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo
5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo
22, comma 6, e' trasmesso allo sportello unico per
l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la
richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacita' economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro di categoria.
1-quinquies. I medici e gli altri professionisti
sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione
di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o
da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la
pertinente attivita', in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti della rispettiva delegazione o gruppo
organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della
delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono
del medesimo trattamento, ove piu' favorevole.
1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis),
sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attivita'
lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di
strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto,
in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente
nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel
caso in cui svolgano l'attivita' in Italia, non e'
richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di
soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, e'
rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a
condizione che il titolare abbia la disponibilita' di
un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi
nel territorio nazionale, e che siano rispettate le
disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti
nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro
del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti le modalita' e i requisiti per il rilascio del
permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le
categorie di lavoratori altamente qualificati che possono
beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del
richiedente nonche' le modalita' necessarie per la verifica
dell'attivita' lavorativa da svolgere.
1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per
l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non
appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti
italiani sono autorizzati a svolgere attivita' lavorativa a
bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro
per il periodo necessario allo svolgimento della medesima
attivita' lavorativa e comunque non superiore ad un anno.
Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non e'
richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le
disposizioni del presente testo unico e del relativo
regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di
marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane
da crociera.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono
previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo
che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina le procedure e le modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente
comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene
altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili.».
«Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori
altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE). - 1.
L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre
mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito
denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che
intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per
conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra
persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in
possesso:
a) del titolo di istruzione superiore di livello
terziario rilasciato dall'autorita' competente nel paese
dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un
percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale
o di una qualificazione professionale di livello post
secondario di durata almeno triennale o corrispondente
almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle
qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante
«Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni
rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di
professioni regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore attestata
da almeno cinque anni di esperienza professionale di
livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di
livello terziario, pertinenti alla professione o al settore
specificato nel contratto di lavoro o all'offerta
vincolante;
d) di una qualifica professionale superiore attestata
da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente
acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della
domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e
specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08,
n. 133 e n. 25.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati,
titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato
membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea,
per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di
soggiorno di cui agli articoli 18, 18- bis, 20- bis, 22,
comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto
il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto richiedenti la
protezione internazionale ai sensi della direttiva
2004/83/CE 433 del Consiglio del 29 aprile 2004 cosi' come
recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre
2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e sono
ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualita' di
ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che
hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera
circolazione in conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
cosi' come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, e successive modificazioni;
e) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
di impegni previsti da un accordo internazionale che
agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli
investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel
territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro
subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai
sensi dell'articolo 27-quinquies;
g) che soggiornano in qualita' di lavoratori
stagionali;
h) che soggiornano in Italia, in qualita' di
lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
lettere a), g) ed i), in conformita' alla direttiva
96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese
terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri
beneficiano dei diritti alla libera circolazione
equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori
stranieri altamente qualificati e' presentata dal datore di
lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo. La
presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta,
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono
regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte
salve le specifiche prescrizioni previste dal presente
articolo.
5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della
domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma
2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della
domanda:
a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di
lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo
svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il
possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1;
b) il titolo di istruzione, la qualifica
professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 come indicati al comma
1, posseduti dallo straniero;
c) l'importo della retribuzione annuale, come
ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta
vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione
prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, e comunque non
inferiore alla retribuzione media annuale lorda come
rilevata dall'ISTAT.
5-bis. Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un
cittadino di paese terzo titolare di altro titolo di
soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un
lavoro altamente qualificato, non e' necessario presentare
i documenti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), in
quanto gia' verificati in fase di primo rilascio del titolo
stesso.
5-ter. In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di
lavoro non e' tenuto a verificare presso il centro
dell'impiego competente la disponibilita' di un lavoratore
presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di
Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo gia'
titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini
dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.
6. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il
nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla
presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo
termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della
stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del
presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla
osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva
residenza all'estero.
7. Il rilascio del nulla osta al lavoro e' subordinato
al preventivo espletamento degli adempimenti previsti
dall'articolo 22, comma 4.
8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una
comunicazione del datore di lavoro della proposta di
contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante,
formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso
in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa,
con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e
dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro
deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al
comma 10. In tal caso al lavoratore straniero altamente
qualificato e' rilasciato dal Questore il permesso di
soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del
rilascio del permesso di soggiorno si applica l'articolo 5,
comma 9-bis.
9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel
caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti di
cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono
stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis,
sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma
6, non sia trasmesso allo sportello unico per
l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22,
comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza
maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al
Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti
telematici.
10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.
11. Al lavoratore straniero altamente qualificato
autorizzato allo svolgimento di attivita' lavorative e'
rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura "Carta blu
UE", nella rubrica "tipo di permesso". Il permesso di
soggiorno e' rilasciato, a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-
bis e della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con
durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto
di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi.
11-bis. La Carta blu UE rilasciata a un cittadino di
paese terzo al quale e' stata riconosciuta la protezione
internazionale, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura
"Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato
membro) in data (data)." Nei casi in cui la protezione
internazionale e' revocata, alla scadenza della Carta blu
UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai fini
dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero
della fotografia e' rilasciata, a richiesta, una Carta blu
UE di cui al comma 11.
11-ter. La Carta blu UE rilasciata in base a competenze
professionali non elencate nell'allegato I della direttiva
(UE) 2021/1883, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura
"Professione non elencata nell'allegato I".
12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo
rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso,
e' revocato nei seguenti casi:
a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla
osta ai sensi del presente articolo;
b-bis) se risulta che lo straniero non e' piu' in
possesso, alternativamente, delle condizioni di cui al
comma 5, lettere b) e c), ovvero di un contratto di lavoro
valido per un lavoro altamente qualificato;
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di
cui al comma 13;
d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti
per mantenere se' stesso e, nel caso, i propri familiari,
senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale,
ad eccezione del periodo di disoccupazione. In tal caso,
qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di
rifiutarne il rinnovo tiene conto delle specifiche
circostanze del caso e rispetta il principio di
proporzionalita'.
13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi
dodici mesi di occupazione legale sul territorio nazionale,
esercita esclusivamente attivita' lavorative conformi alle
condizioni di ammissione previste al comma 1 e
limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata la
Carta blu UE, fatto salvo quanto previsto dal comma 13-ter.
I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi
dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da
parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro.
Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione
relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante,
il parere della Direzione territoriale competente si
intende acquisito.
13-bis. Il titolare di Carta blu UE, durante il periodo
di disoccupazione, e' autorizzato a cercare e assumere un
impiego in conformita' del presente articolo.
13-ter. Il titolare di Carta blu UE puo' esercitare, in
parallelo all'attivita' subordinata altamente qualificata,
un'attivita' di lavoro autonomo. Si applica l'articolo 14,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394.
14. E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita'
dello stesso comportano, anche in via occasionale
l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi'
escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente
alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attivita'
dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai
cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.
15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un
trattamento uguale a quello riservato ai cittadini,
conformemente alla normativa vigente, ad eccezione
dell'accesso al mercato del lavoro nei primi dodici mesi,
come previsto al comma 13.
16. Il ricongiungimento familiare e' consentito al
titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata
del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni
previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello
del titolare di Carta blu UE. Il permesso di soggiorno di
cui al presente comma puo' essere convertito in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per
studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il
ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande
complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di
soggiorno del familiare e' rilasciato contestualmente alla
Carta blu UE.
17. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da
altro Stato membro e in corso di validita' puo' fare
ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attivita'
professionale per un periodo massimo di novanta giorni in
un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione
del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale in
un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu
UE, rilasciata da detto Stato, puo' fare ingresso in Italia
senza necessita' del visto, al fine di esercitare
l'attivita' lavorativa di cui al comma 1, per un periodo
superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta
ai sensi del presente comma. Nel caso in cui lo straniero
fa ingresso nel territorio nazionale per le finalita' di
cui al presente comma, spostandosi da un secondo Stato
membro nel quale si era gia' trasferito per le medesime
finalita', il termine minimo di soggiorno legale nel
predetto Stato membro e' ridotto a sei mesi. Senza ritardo,
e comunque entro un mese dall'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la
domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista
al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il
datore di lavoro indica, a pena di rigetto della domanda,
oltre a quanto previsto dal comma 5:
a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata
dal primo Stato membro;
b) gli estremi del documento di viaggio valido.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda completa, la decisione sulla
richiesta di nulla osta e' comunicata al richiedente e allo
Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso di
circostanze eccezionali, debitamente giustificate e
connesse alla complessita' della domanda, il termine di cui
al precedente periodo puo' essere prorogato di trenta
giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni
dalla data di presentazione della domanda completa. Si
applicano l'articolo 5, comma 9-bis, e l'articolo
27-sexies, comma 5. La domanda di nulla osta al lavoro puo'
essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare
della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del
primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi
dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio
del nulla osta ove gia' presente in territorio nazionale,
lo straniero dichiara allo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta la
propria presenza nel territorio nazionale ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso in cui il
datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero
dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con cui
il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza
delle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1-quater,
e dall'articolo 27-quater, comma 5, si applica il comma 8.
Il nulla osta e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e'
revocato nei casi di cui ai commi 9 e 10. Al lavoratore
straniero altamente qualificato di cui al presente comma e'
rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno di cui al
comma 11. Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato
membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei
confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o
revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero
questo ultimo non e' stato rinnovato, e' disposta
l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento
e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la
Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta
o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta
blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma
11. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo
rinnovo e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato,
oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di cui
al comma 12. Si applica, in ogni caso, l'articolo 22, commi
12, 12- bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies. Ai familiari
dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un
valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di
provenienza e del documento di viaggio valido, e'
rilasciato, entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno per
motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e
6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di
familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato
membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 29, comma 3.
18. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 22, in quanto compatibili.
18-bis. Le informazioni relative ai requisiti e alle
procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE sono
pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle
imprese e del made in Italy, del Ministero dell'interno e
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Al fine di garantire la piu' vasta
divulgazione delle predette informazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono
nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata
alle modalita' di rilascio della Carta blu UE.
18-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali comunica con cadenza annuale alla Commissione
europea e ogniqualvolta vi siano variazioni:
a) il fattore per determinare l'importo della soglia
di retribuzione annuale;
b) l'elenco delle professioni alle quali si applica
una soglia di retribuzione piu' bassa;
c) un elenco delle attivita' professionali
consentite;
d) informazioni relative alla verifica della
situazione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali effettua, ogni due anni, una
consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e
con le parti sociali, sulla valutazione dell'elenco delle
professioni contenute nell'allegato I della direttiva (UE)
2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
ottobre 2021, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del
lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
redige, con cadenza quadriennale, anche avvalendosi dei
dati del Ministero dell'interno e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, una
relazione avente ad oggetto l'applicazione della direttiva
(UE) 2021/1883. Nella relazione vengono prioritariamente
presi in esame gli aspetti relativi all'importo della
soglia di retribuzione annuale, tenuto conto della
situazione del mercato del lavoro.
18-quater. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per
le liberta' civili e l'immigrazione costituisce punto di
contatto per lo scambio di informazioni e documentazione
con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente
articolo. Gli uffici e le amministrazioni competenti
forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di
contatto di cui al comma 1 le informazioni e la
documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del
Ministero dell'interno, sentite le amministrazioni
interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento
dell'attivita' del punto di contatto.».