IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre
2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro
la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per
la riforma fiscale;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante
disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato
preventivo biennale;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), di detto
decreto legislativo n. 13 del 2024, che ha introdotto nell'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
il comma 7-quater, ai sensi del quale per i soggetti non residenti in
uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore
aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi
dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'inclusione nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene
previo rilascio di un'idonea garanzia. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le
modalita' di rilascio di detta garanzia, nonche' i termini e le
modalita' di intervento per la verifica degli adempimenti previsti
dallo stesso comma 7-quater, da attuarsi anche sulla base di
specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e
Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Criteri e modalita' di prestazione
della garanzia
1. I soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea
o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che
intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli
obblighi IVA tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi
dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prestano in favore dell'Agenzia
delle entrate una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato
o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza
fideiussoria, rilasciate ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno
1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.
2. La garanzia di cui al comma 1 e' prestata in favore del
direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale del
rappresentante fiscale per un valore massimale minimo di euro
50.000,00 ed e' condizione necessaria per l'iscrizione della partita
IVA del soggetto rappresentato nella banca dati dei soggetti passivi
che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).
3. La garanzia e' consegnata, personalmente o tramite il
rappresentante fiscale, alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle
entrate competente.