IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la  disciplina  dell'imposta  sul
valore aggiunto; 
  Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7  ottobre
2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla  lotta  contro
la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per
la riforma fiscale; 
  Visto il decreto legislativo  12  febbraio  2024,  n.  13,  recante
disposizioni in materia di accertamento tributario  e  di  concordato
preventivo biennale; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma  1,  lettera  b),  di  detto
decreto legislativo n. 13 del 2024, che ha  introdotto  nell'art.  35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
il comma 7-quater, ai sensi del quale per i soggetti non residenti in
uno Stato membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
allo Spazio economico europeo che adempiono  gli  obblighi  derivanti
dall'applicazione delle  norme  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto  tramite  un  rappresentante  fiscale,  nominato  ai   sensi
dell'art.  17,  terzo  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'inclusione nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni  intracomunitarie  avviene
previo rilascio di  un'idonea  garanzia.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  sono  individuati  i  criteri  e  le
modalita' di rilascio di detta  garanzia,  nonche'  i  termini  e  le
modalita' di intervento per la verifica  degli  adempimenti  previsti
dallo  stesso  comma  7-quater,  da  attuarsi  anche  sulla  base  di
specifici accordi operativi stipulati tra  Agenzia  delle  entrate  e
Guardia di finanza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Criteri e modalita' di prestazione 
                           della garanzia 
 
  1. I soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea
o in uno degli Stati  aderenti  allo  Spazio  economico  europeo  che
intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono  gli
obblighi IVA tramite un rappresentante  fiscale,  nominato  ai  sensi
dell'art.  17,  terzo  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prestano in  favore  dell'Agenzia
delle entrate una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato
o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di  polizza
fideiussoria, rilasciate ai sensi dell'art. 1 della legge  10  giugno
1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni. 
  2. La garanzia di  cui  al  comma  1  e'  prestata  in  favore  del
direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia  delle
entrate   competente   in   ragione   del   domicilio   fiscale   del
rappresentante  fiscale  per  un  valore  massimale  minimo  di  euro
50.000,00 ed e' condizione necessaria per l'iscrizione della  partita
IVA del soggetto rappresentato nella banca dati dei soggetti  passivi
che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES). 
  3.  La  garanzia  e'  consegnata,  personalmente   o   tramite   il
rappresentante fiscale, alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle
entrate competente.