IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa di
questo Ministero per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024
destinato al funzionamento delle universita' e dei consorzi
interuniversitari;
Visti l'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022,
relativo ai criteri per la ripartizione del Fondo di finanziamento
ordinario delle universita' per l'anno 2022, registrato alla Corte
dei conti il 25 luglio 2022, reg.ne n. 1968, l'art. 7 del decreto
ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023, relativo ai criteri per la
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'
per l'anno 2023, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2023,
reg.ne n. 2088 e l'art. 8 del decreto ministeriale n. 1170 del 7
agosto 2024, relativo ai criteri per la ripartizione del Fondo di
finanziamento ordinario delle universita' per l'anno 2024, registrato
alla Corte dei conti il 5 settembre 2024, reg.ne n. 2400, con i
quali, per ciascun esercizio finanziario, vengono destinati euro
8.500.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per
giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"» a favore di giovani
studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di
dottore di ricerca o equivalente da non piu' di sei anni e impegnati
stabilmente all'estero in attivita' di ricerca o didattica da almeno
un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca
autonomamente proposti presso universita' italiane, attraverso la
stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalita' stabiliti
con decreto del Ministro;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dall'art.
14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare i
commi seguenti dell'art. 24 - Ricercatori a tempo determinato:
3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato
ha una durata complessiva di sei anni e non e' rinnovabile. Il
conferimento del contratto e' incompatibile con qualsiasi altro
rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati,
con la titolarita' di contratti di ricerca anche presso altre
universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e
in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo
conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui
questa sia finalizzata alla mobilita' internazionale per motivi di
ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare
del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternita',
paternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente non
sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il regime di
tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo
svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti e' pari a trecentocinquanta ore per il
regime di tempo pieno e a duecento ore per il regime di tempo
definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a
partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei
successivi anni di titolarita' del contratto, l'universita' valuta,
su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che
abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art.
16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia,
ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge
in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale, individuati con apposito regolamento di Ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla
procedura e' data pubblicita' nel sito internet dell'Ateneo. In caso
di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto e'
inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La
programmazione di cui all'art. 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito positivo
della procedura di valutazione.
5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo
svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo
scientifico-disciplinare di riferimento.
Ritenuto che per i titolari dei contratti di cui al comma 3
dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il trattamento
annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del
30 per cento;
Ritenuto di aggiornare le disposizioni di cui all'art. 6 del
decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022 e all'art. 7 del
decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 affinche' la durata dei
programmi di ricerca realizzabili sia allineata alla durata dei
contratti di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010 come
modificata dall'art. 14 del decreto-legge n. 36/2022;
Visto l'art. 29, comma 7, della citata legge n. 240 del 2010, che,
modificando l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005,
attribuisce al Ministro il potere di identificare, sentiti l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e
il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta
qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i cui vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di
posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo
determinato da parte delle universita';
Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n.
919 del 22 luglio 2022, recante «Identificazione dei programmi di
ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal
MUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
e successive modificazioni», il quale prevede che i vincitori del
«Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"», ai fini
dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta
in qualita' di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24,
comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Ritenuto di dettare disposizioni in merito alle modalita' di
presentazione delle domande, alla selezione delle proposte e alla
erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 6 del
decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022, dell'art. 7 del
decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 e dell'art. 8 del
decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024;
Decreta:
Art. 1
1. Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del 24
giugno 2022, all'art. 7 del decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio
2023 e all'art. 8 del decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024
si rivolge a studiosi di ogni nazionalita' in possesso del titolo di
dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo
all'estero da almeno un triennio, attivita' didattica o di ricerca
post dottorale.
2. Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in
possesso di entrambi i seguenti requisiti, a pena di esclusione:
a) abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o
equivalente, successivamente al 31 ottobre 2016 ed entro il 31
ottobre 2021. La data di conseguimento del titolo di dottorato
corrisponde con il giorno del superamento dell'esame finale come
previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto 30
aprile 1999, n. 224, o con il giorno della discussione pubblica della
tesi approvata ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento di cui
al decreto 8 febbraio 2013, n. 45. Il limite temporale del 31 ottobre
2016 puo' essere anticipato di un periodo pari alla durata degli
eventuali periodi di sospensione del corso di dottorato, disposti
dall'amministrazione universitaria con provvedimento dell'Ateneo, per
maternita' e paternita', per grave e documentata malattia e per
servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto
n. 224 del 1999 nonche' del regolamento interno di Ateneo dei
dottorati di ricerca ex art. 5 del decreto ministeriale 8 febbraio
2013, n. 45, fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento
del titolo di dottore di ricerca o equivalente non puo' essere
anteriore al 30 aprile 2015;
b) risultino, al momento di presentazione della domanda,
stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attivita'
didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o
di ricerca. Con il termine «stabilmente» si fa riferimento a un
impegno attivo e continuativo di almeno trenta mesi nell'arco del
triennio. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio
o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini
della maturazione del triennio di attivita' di ricerca o di didattica
svolto all'estero. Nel corso del triennio precedente alla
presentazione della domanda, gli studiosi non devono aver ricoperto
alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato, assegnisti,
contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in
co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari di
borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel
territorio dello Stato italiano.