IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il capitolo 1694 dello stato di  previsione  della  spesa  di
questo Ministero per  gli  esercizi  finanziari  2022,  2023  e  2024
destinato  al  funzionamento  delle  universita'   e   dei   consorzi
interuniversitari; 
  Visti l'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno  2022,
relativo ai criteri per la ripartizione del  Fondo  di  finanziamento
ordinario delle universita' per l'anno 2022,  registrato  alla  Corte
dei conti il 25 luglio 2022, reg.ne n. 1968,  l'art.  7  del  decreto
ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023, relativo  ai  criteri  per  la
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario  delle  universita'
per l'anno 2023, registrato alla Corte dei conti il 21  luglio  2023,
reg.ne n. 2088 e l'art. 8 del decreto  ministeriale  n.  1170  del  7
agosto 2024, relativo ai criteri per la  ripartizione  del  Fondo  di
finanziamento ordinario delle universita' per l'anno 2024, registrato
alla Corte dei conti il 5 settembre  2024,  reg.ne  n.  2400,  con  i
quali, per ciascun  esercizio  finanziario,  vengono  destinati  euro
8.500.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per
giovani ricercatori "Rita  Levi  Montalcini"»  a  favore  di  giovani
studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso  di  titolo  di
dottore di ricerca o equivalente da non piu' di sei anni e  impegnati
stabilmente all'estero in attivita' di ricerca o didattica da  almeno
un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi  di  ricerca
autonomamente proposti presso  universita'  italiane,  attraverso  la
stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri  e  modalita'  stabiliti
con decreto del Ministro; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata  dall'art.
14  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare  i
commi seguenti dell'art. 24 - Ricercatori a tempo determinato: 
    3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato
ha una durata complessiva di  sei  anni  e  non  e'  rinnovabile.  Il
conferimento del  contratto  e'  incompatibile  con  qualsiasi  altro
rapporto di lavoro subordinato presso soggetti  pubblici  o  privati,
con la  titolarita'  di  contratti  di  ricerca  anche  presso  altre
universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse di  dottorato  e
in  generale  con  qualsiasi  borsa  di  studio  a  qualunque  titolo
conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in  cui
questa sia finalizzata alla mobilita' internazionale  per  motivi  di
ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare
del contratto, i periodi trascorsi  in  aspettativa  per  maternita',
paternita' o per motivi di salute secondo la  normativa  vigente  non
sono computati, su richiesta del titolare del contratto. 
    4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il  regime  di
tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo  per  lo
svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa  e
di servizio agli studenti e' pari  a  trecentocinquanta  ore  per  il
regime di tempo pieno e  a  duecento  ore  per  il  regime  di  tempo
definito. 
    5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a
partire  dalla  conclusione  del  terzo  anno  e  per  ciascuno   dei
successivi anni di titolarita' del contratto,  l'universita'  valuta,
su istanza dell'interessato, il titolare del  contratto  stesso,  che
abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art.
16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia,
ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). La valutazione si  svolge
in conformita'  agli  standard  qualitativi  riconosciuti  a  livello
internazionale,  individuati  con  apposito  regolamento  di   Ateneo
nell'ambito dei  criteri  fissati  con  decreto  del  Ministro.  Alla
procedura e' data pubblicita' nel sito internet dell'Ateneo. In  caso
di esito positivo della valutazione, il  titolare  del  contratto  e'
inquadrato  nel  ruolo  di   professore   di   seconda   fascia.   La
programmazione  di  cui   all'art.   18,   comma   2,   assicura   la
disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito  positivo
della procedura di valutazione. 
    5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo
svolgimento  di  una   prova   didattica   nell'ambito   del   gruppo
scientifico-disciplinare di riferimento. 
  Ritenuto che per i  titolari  dei  contratti  di  cui  al  comma  3
dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  il  trattamento
annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del
30 per cento; 
  Ritenuto di aggiornare  le  disposizioni  di  cui  all'art.  6  del
decreto ministeriale n. 581 del 24  giugno  2022  e  all'art.  7  del
decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 affinche' la durata dei
programmi di ricerca  realizzabili  sia  allineata  alla  durata  dei
contratti di cui all'art. 24, comma 3, della legge n.  240/2010  come
modificata dall'art. 14 del decreto-legge n. 36/2022; 
  Visto l'art. 29, comma 7, della citata legge n. 240 del 2010,  che,
modificando  l'art.  1,  comma  9,  della  legge  n.  230  del  2005,
attribuisce al Ministro il potere di identificare, sentiti  l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca  e
il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di  alta
qualificazione,  finanziati  dall'Unione  europea  o  dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  i  cui  vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per  la  copertura  di
posti di professore ordinario e associato e di  ricercatore  a  tempo
determinato da parte delle universita'; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del  decreto  ministeriale  n.
919 del 22 luglio 2022, recante  «Identificazione  dei  programmi  di
ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o  dal
MUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.  230,
e successive modificazioni», il quale prevede  che  i  vincitori  del
«Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"»,  ai  fini
dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta
in qualita' di ricercatori a tempo determinato di  cui  all'art.  24,
comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Ritenuto di  dettare  disposizioni  in  merito  alle  modalita'  di
presentazione delle domande, alla selezione  delle  proposte  e  alla
erogazione delle risorse a disposizione  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto ministeriale n. 581 del  24  giugno  2022,  dell'art.  7  del
decreto ministeriale n. 809 del 7  luglio  2023  e  dell'art.  8  del
decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a  tempo
determinato di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del  24
giugno 2022, all'art. 7 del decreto ministeriale n. 809 del 7  luglio
2023 e all'art. 8 del decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto  2024
si rivolge a studiosi di ogni nazionalita' in possesso del titolo  di
dottore  di  ricerca  o  titolo  equivalente,  che  stiano  svolgendo
all'estero da almeno un triennio, attivita' didattica  o  di  ricerca
post dottorale. 
  2. Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono  in
possesso di entrambi i seguenti requisiti, a pena di esclusione: 
    a)  abbiano  conseguito  il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  o
equivalente, successivamente al  31  ottobre  2016  ed  entro  il  31
ottobre 2021. La  data  di  conseguimento  del  titolo  di  dottorato
corrisponde con il giorno  del  superamento  dell'esame  finale  come
previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento di cui al  decreto  30
aprile 1999, n. 224, o con il giorno della discussione pubblica della
tesi approvata ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento di  cui
al decreto 8 febbraio 2013, n. 45. Il limite temporale del 31 ottobre
2016 puo' essere anticipato di un  periodo  pari  alla  durata  degli
eventuali periodi di sospensione del  corso  di  dottorato,  disposti
dall'amministrazione universitaria con provvedimento dell'Ateneo, per
maternita' e paternita', per  grave  e  documentata  malattia  e  per
servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto
n. 224 del  1999  nonche'  del  regolamento  interno  di  Ateneo  dei
dottorati di ricerca ex art. 5 del decreto  ministeriale  8  febbraio
2013, n. 45, fatto comunque salvo che in tal  caso  il  conseguimento
del titolo di dottore  di  ricerca  o  equivalente  non  puo'  essere
anteriore al 30 aprile 2015; 
    b)  risultino,  al  momento  di  presentazione   della   domanda,
stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio  in  attivita'
didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o
di ricerca. Con il termine  «stabilmente»  si  fa  riferimento  a  un
impegno attivo e continuativo di almeno  trenta  mesi  nell'arco  del
triennio. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio
o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono  computabili  ai  fini
della maturazione del triennio di attivita' di ricerca o di didattica
svolto  all'estero.  Nel   corso   del   triennio   precedente   alla
presentazione della domanda, gli studiosi non devono  aver  ricoperto
alcuna  posizione  (ricercatori  a  tempo  determinato,   assegnisti,
contrattisti, dottorandi anche  iscritti  a  corsi  di  dottorato  in
co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari  di
borse di studio) presso enti/istituzioni  universitarie  e  non,  nel
territorio dello Stato italiano.