IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  128,  recante
«Disposizioni sulla certezza del diritto nei  rapporti  tra  fisco  e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma  2,  della
legge 11 marzo 2014, n. 23»; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  128,  che
«al fine di promuovere l'adozione di  forme  di  comunicazione  e  di
cooperazione  rafforzate  basate  sul   reciproco   affidamento   tra
amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di  favorire  nel
comune interesse la prevenzione e la risoluzione  delle  controversie
in  materia  fiscale»,   istituisce   «il   regime   dell'adempimento
collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati  di
un sistema di rilevazione,  misurazione,  gestione  e  controllo  del
rischio fiscale, inteso quale rischio di  operare  in  violazione  di
norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi  o  con
le finalita' dell'ordinamento tributario»; 
  Visto, in particolare, l'art. 7,  comma  5,  del  medesimo  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, cosi' come modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera d), numero 6), del decreto legislativo  30  dicembre
2023,  n.  221,  il  quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  sono  disciplinate  le  modalita'  di
applicazione del regime di adempimento collaborativo; 
  Considerato che a seguito  delle  modifiche  apportate  dal  citato
decreto legislativo n. 221 del 2023, alla  disciplina  concernente  i
requisiti soggettivi e  oggettivi  di  accesso  al  regime  si  rende
necessario  aggiornare  le  disposizioni  attuative   contenute   nel
provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  prot.  n.
54237 del 14 aprile  2016,  sostituendo  le  stesse  con  quelle  del
presente decreto; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2024,  n.  108,  recante
«Disposizioni  integrative  in  materia  di  regime  di   adempimento
collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli  adempimenti
tributari e concordato preventivo biennale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633 e, in particolare, l'art. 70-duodecies, comma  6-bis,  recante
una previsione di estensione del regime di adempimento  collaborativo
nel caso di societa' partecipanti al gruppo IVA; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219,  concernente
«Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto, valgono le seguenti definizioni: 
    a) per «decreto» si intende il decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128; 
    b) per «regime» si intende il regime di adempimento collaborativo
fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema  di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del  rischio  fiscale,
istituito con decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, articoli 3 e
seguenti; 
    c)  per  «sistema  di  controllo  del  rischio  fiscale»  o  piu'
brevemente «sistema» si intende un sistema integrato di  rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale; 
    d) per «rischio» o «rischio fiscale» si  intende  il  rischio  di
operare in  violazione  di  norme  di  natura  tributaria  ovvero  in
contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento; 
    e) per «soggetti non residenti» si intendono i  soggetti  diversi
da quelli di cui all'art. 2, comma 2 e  all'art.  73,  comma  3,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    f)  per  «rendiconto  economico  e   patrimoniale»   si   intende
l'apposito rendiconto economico e patrimoniale di  cui  all'art.  152
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    g) per «volume di affari» si intende il volume di affari ai sensi
dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633; 
    h) per «gruppo di imprese» si intende l'insieme  delle  societa',
delle imprese e degli enti sottoposti a  controllo  comune  ai  sensi
dell'art. 2359, comma 1, numeri 1) e 2) e comma 2, del codice civile.