IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante
«Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della
legge 11 marzo 2014, n. 23»;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che
«al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di
cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra
amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel
comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie
in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento
collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di
un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di
norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con
le finalita' dell'ordinamento tributario»;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 5, del medesimo decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, cosi' come modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera d), numero 6), del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 221, il quale prevede che con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalita' di
applicazione del regime di adempimento collaborativo;
Considerato che a seguito delle modifiche apportate dal citato
decreto legislativo n. 221 del 2023, alla disciplina concernente i
requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime si rende
necessario aggiornare le disposizioni attuative contenute nel
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n.
54237 del 14 aprile 2016, sostituendo le stesse con quelle del
presente decreto;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante
«Disposizioni integrative in materia di regime di adempimento
collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti
tributari e concordato preventivo biennale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 e, in particolare, l'art. 70-duodecies, comma 6-bis, recante
una previsione di estensione del regime di adempimento collaborativo
nel caso di societa' partecipanti al gruppo IVA;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, concernente
«Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) per «decreto» si intende il decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128;
b) per «regime» si intende il regime di adempimento collaborativo
fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale,
istituito con decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, articoli 3 e
seguenti;
c) per «sistema di controllo del rischio fiscale» o piu'
brevemente «sistema» si intende un sistema integrato di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;
d) per «rischio» o «rischio fiscale» si intende il rischio di
operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in
contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento;
e) per «soggetti non residenti» si intendono i soggetti diversi
da quelli di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 73, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f) per «rendiconto economico e patrimoniale» si intende
l'apposito rendiconto economico e patrimoniale di cui all'art. 152
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) per «volume di affari» si intende il volume di affari ai sensi
dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
h) per «gruppo di imprese» si intende l'insieme delle societa',
delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, numeri 1) e 2) e comma 2, del codice civile.