IL MINISTRO DELLA CULTURA Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 3, ai sensi dei quali il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura» e le denominazioni "Ministro della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo"»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e, in particolare, gli articoli 71-sexies, 71-septies, 71-octies, in materia di equo compenso, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi effettuata su qualsiasi supporto (c.d. equo compenso per copia privata) e riconosciuto agli autori e loro aventi causa, ai produttori di fonogrammi, nonche' ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi e agli artisti, interpreti ed esecutori; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 30 dicembre 2009, recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi»; Visto il successivo decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 20 giugno 2014, recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633»; Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4938/2017 che annullava l'articolo 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 30 dicembre 2009 il cui contenuto, nella medesima formulazione, era stato riprodotto nell'articolo 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 20 giugno 2014; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 18 giugno 2019, recante «Esenzioni dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi» che ha sostituito l'articolo 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 20 giugno 2014; Visto il decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali n. 778 del 30 agosto 2019, recante «Modalita' di attuazione degli articoli 4 e 4-bis dell'allegato tecnico al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 20 giugno 2014, recante "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi" come modificato dal decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 18 giugno 2019, n. 294, inerente le "Esenzioni dal versamento del compenso previsto dall'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633"»; Visto il vigente decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo del 30 giugno 2020, recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi»; Visto il decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore del 4 settembre 2020, recante le «Modalita' di attuazione degli articoli 2, comma 4, e 3, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo del 30 giugno 2020»; Vista la sentenza n. 1183/2023 con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento degli appelli proposti avverso la sentenza n. 10148/2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma, ha annullato il decreto ministeriale 18 giugno 2019 nonche' il decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali n. 778 del 30 agosto 2019 e tutti gli altri atti e provvedimenti ad essi connessi; Viste le sentenze del Consiglio di Stato che hanno statuito sulla legittimita' del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 20 giugno 2014, ex multis la sentenza n. 10898/2023 con la quale il Collegio, accogliendo parzialmente il ricorso proposto avverso la sentenza n. 11651/2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha annullato l'articolo 4 dell'allegato tecnico avente ad oggetto il sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per copia privata; Tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con particolare riguardo ai principi contenuti nelle sentenze che hanno definito le cause C-521/11, C-463/12, C-110/15, in ordine alla necessita' di esentare dal versamento del compenso per copia privata, ovvero rimborsare per quanto gia' indebitamente versato, i casi di apparecchi e supporti «destinati ad un uso manifestamente estraneo» all'effettuazione di copie per uso privato; Considerata la doverosita' di ottemperare al giudicato delle citate sentenze del Consiglio di Stato e di disciplinare i casi di esenzione dal versamento dell'equo compenso e le procedure di rimborso del compenso nei casi di destinazione di apparecchi e supporti a scopi manifestamente estranei all'effettuazione di copie private di fonogrammi e videogrammi, ovvero in ragione dell'uso esclusivamente professionale di detti apparecchi e supporti, previa introduzione di criteri predefiniti, oggettivi e trasparenti nonche' previa individuazione della documentazione idonea a dimostrare «l'uso manifestamente estraneo alla copia privata»; Tenuto conto che anche il vigente decreto ministeriale 30 giugno 2020, gia' oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma, riprende, agli articoli da 2 a 5 in materia di esenzioni e rimborsi dal versamento del compenso di cui all'articolo 71-septies della legge n. 633/1941, la medesima disciplina contenuta nei precedenti decreti ministeriali annullati dalle soprarichiamate sentenze; Valutato che, in ragione delle reiterate censure dedotte nei giudizi di impugnazione degli atti amministrativi generali sopraindicati, sussiste l'opportunita' di procedere, ai sensi dell'articolo 21-novies della legge n. 241/1990, all'annullamento d'ufficio in autotutela degli articoli 2, 3 e 4 del vigente decreto ministeriale 30 giugno 2020; Considerata l'esigenza di adeguamento al consolidato orientamento espresso dal Consiglio di Stato che esclude l'affidamento nei confronti del vigente decreto ministeriale 30 giugno 2020 (ex multis sentenze n. 4938/2017, n. 1183/2023 e n. 10898/2023); Atteso che dai giudicati del Consiglio di Stato si evince che «l'esenzione ex ante dal pagamento dell'equo compenso per copia privata va disciplinata "... in modo esplicito e in via diretta, generale e radicale, secondo criteri oggettivi e trasparenti ..." [e che] il sistema "deve prevedere un diritto al rimborso del prelievo per copia privata che sia effettivo e che non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo corrisposto» e che sia anch'esso ancorato a criteri generali, oggettivi e trasparenti"»; Rilevato che con nota prot. n. 8574 del 31 marzo 2023, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura ha chiesto di sottoporre al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di cui agli articoli 190 e ss. della legge n. 633/1941 la questione riguardante una nuova disciplina del sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per la copia privata, in ottemperanza alle statuizioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1183/2023; Visto il decreto del Ministro della cultura 27 giugno 2023, n. 240, successivamente integrato dal decreto del Ministro della cultura 20 ottobre 2023, n. 330, di nomina dei componenti del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore; Considerata la nota prot. 14890 del 1° dicembre 2023 con cui la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore, in ragione di quanto disposto dall'articolo 71-septies, comma 2, della legge n. 633/1941 e sulla base delle indicazioni definite in seno al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore nell'adunanza generale del 28 novembre 2023 nell'ambito dell'istruttoria diretta alla revisione della disciplina, ha indetto una consultazione scritta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti oggetto del prelievo per copia privata, invitandole a pronunciarsi su uno schema di decreto ministeriale recante una nuova disciplina dei casi e delle modalita' di esenzione e di rimborso dal versamento del compenso per copia privata; Tenuto conto dei contributi scritti pervenuti nell'ambito della consultazione da parte dei seguenti soggetti partecipanti: Associazione di categoria dei produttori di supporti e sistemi multimediali (ASMI); Associazione nazionale importatori e produttori di elettronica civile (ANDEC); Associazione nazionale industrie informatica, telecomunicazioni ed elettronica di consumo (ANITEC-Assinform); Confcommercio; Confindustria radio televisioni (CRTV); Italian Interactive Digital Entertainment (IIDEA), esaminati dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e discussi nel corso dell'adunanza generale del 23 gennaio 2024; Preso atto che diversi soggetti auditi hanno formulato osservazioni e proposte di modifica analoghe o corrispondenti, nello scopo o nella ratio, rispetto a una o piu' disposizioni contenute nello schema sottoposto a consultazione; che - fermo restando quanto previsto dalla legge n. 633/1941, articoli 71-sexies e ss. e articolo 182-bis, dopo ampia e approfondita istruttoria nell'ambito della quale si e' tra l'altro tenuto conto della citata giurisprudenza europea sul tema del compenso per la copia privata, nonche' di quella interna - si e' ritenuto di valorizzare le osservazioni e le proposte preordinate al conseguimento della semplificazione delle procedure e della massima efficienza ed efficacia del sistema di esenzioni e rimborsi, con particolare riguardo a quelle concernenti: il ruolo rivestito dalla SIAE; l'introduzione di una definizione e di una nozione di «uso promiscuo»; l'opportunita' di uniformare i termini per la presentazione delle richieste di rimborso e per la conseguente liquidazione delle somme da parte della SIAE; la natura del termine previsto per l'invio della dichiarazione di cessione in esenzione; l'individuazione della documentazione per le fattispecie di esenzione riguardanti le cessioni all'estero di apparecchi e supporti, nonche' i casi in cui gli apparecchi, e i supporti di registrazione siano ceduti a persone fisiche esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale; Considerato altresi' che alcune delle proposte e delle osservazioni formulate dai soggetti partecipanti alla consultazione non sono apparse conformi alla normativa e alla giurisprudenza europea sotto il profilo del principio, da ritenersi ormai pacifico, secondo cui, ai fini dell'esenzione dal versamento del compenso per copia privata ovvero del rimborso, l'uso manifestamente estraneo degli apparecchi e dei supporti alla effettuazione di copie per uso privato di fonogrammi, videogrammi e opere audiovisive deve essere provato, ovvero non sono state ritenute pertinenti perche' volte a contemplare ulteriori specifiche fattispecie di esenzione gia' regolate nel provvedimento o, ancora, riconducibili a interpretazioni o a richieste non rispondenti alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1183/2023; Considerato che nell'adunanza generale del 17 aprile 2024 il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, all'esito dell'esame dei contributi pervenuti nell'ambito della consultazione scritta, dopo attenta ed approfondita disamina su tutti gli aspetti tecnico-giuridici coinvolti, ha espresso il proprio parere, unanimemente condiviso dai partecipanti, su una nuova disciplina delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per copia privata; Tenuto conto quindi del parere espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore nell'adunanza del 17 aprile 2024 sulla revisione della disciplina delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per copia privata; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni e dei rimborsi del compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si intende per: a) «apparecchio monofunzionale o dedicato»: dispositivo esclusivamente destinato alla funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi; b) «apparecchio polifunzionale»: dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi; c) «supporto»: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, ivi incluse le memorie o hard disk; d) «comunicazione di inibizione tecnica»: dichiarazione sottoscritta dal fabbricante o importatore di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, con cui si attesta la sussistenza delle circostanze indicate all'articolo 3, comma 2, lettera a); e) «soggetto di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633»: soggetto che fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi e i supporti; f) «dichiarazione di esenzione»: dichiarazione del fabbricante o importatore di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante l'indicazione analitica delle cessioni effettuate in esenzione; g) «documento di trasporto»: documento, valido fiscalmente, che accompagna il trasporto di merci dal venditore all'utilizzatore finale del prodotto (DDT o fattura immediata); h) «esenzione»: il caso in cui il fabbricante o importatore di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 non versa il compenso per copia privata alla SIAE; i) «prodotto»: apparecchio, dispositivo, supporto (o memoria) idoneo alla registrazione di fonogrammi o videogrammi; j) «rimborso»: restituzione di quanto versato a titolo di copia privata nel caso in cui l'importo corrisposto si riveli, in presenza delle fattispecie previste dal presente decreto, non dovuto; k) «rivendita»: ulteriore cessione a terzi, anche a titolo gratuito, di un apparecchio, dispositivo e supporto di registrazione tecnicamente idoneo alla copia ad uso privato di fonogrammi e videogrammi; l) «scheda tecnica»: documento tecnico-informativo fornito dal produttore, contenente le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, dispositivo o supporto; m) «uso ai fini della esenzione»: utilizzo in via esclusiva dell'apparecchio, dispositivo, supporto, tecnicamente idoneo alla effettuazione di copie private, per scopi manifestamente estranei a quelli dell'effettuazione di copie private; n) «numeri di serie univoci»: numeri attribuiti dalla casa produttrice che identificano in modo non equivoco gli apparecchi, i dispositivi e i supporti di registrazione; o) «LDA»: la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».