IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 3, ai sensi dei
quali il «Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura» e le denominazioni
"Ministro della cultura" e "Ministero della  cultura"  sostituiscono,
ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo" e  "Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo"»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2024, n. 57, recante «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro  e
dell'organismo indipendente di valutazione della performance»; 
  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  «Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e,  in
particolare,  gli  articoli  71-sexies,  71-septies,  71-octies,   in
materia di equo compenso, per la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi effettuata su qualsiasi supporto (c.d. equo compenso  per
copia privata) e riconosciuto agli autori e  loro  aventi  causa,  ai
produttori di fonogrammi, nonche' ai produttori  originari  di  opere
audiovisive, ai produttori di videogrammi e agli artisti,  interpreti
ed esecutori; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
30  dicembre  2009,  recante  «Determinazione  del  compenso  per  la
riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi»; 
  Visto il successivo decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 20 giugno 2014, recante  «Determinazione  del
compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e  di  videogrammi
ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633»; 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4938/2017 che annullava
l'articolo  4  dell'allegato  tecnico  del  decreto  ministeriale  30
dicembre 2009 il cui  contenuto,  nella  medesima  formulazione,  era
stato riprodotto nell'articolo 4 dell'allegato  tecnico  del  decreto
ministeriale 20 giugno 2014; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
del 18 giugno 2019, recante «Esenzioni dal  versamento  del  compenso
per la riproduzione privata  di  fonogrammi  e  videogrammi»  che  ha
sostituito   l'articolo   4   dell'allegato   tecnico   del   decreto
ministeriale 20 giugno 2014; 
  Visto il decreto del  direttore  generale  biblioteche  e  istituti
culturali n. 778 del 30 agosto 2019, recante «Modalita' di attuazione
degli articoli  4  e  4-bis  dell'allegato  tecnico  al  decreto  del
Ministro per i beni e le attivita'  culturali  del  20  giugno  2014,
recante "Determinazione del compenso per la riproduzione  privata  di
fonogrammi e di videogrammi" come modificato dal decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali  del  18  giugno  2019,  n.  294,
inerente  le  "Esenzioni  dal  versamento   del   compenso   previsto
dall'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633"»; 
  Visto il vigente decreto del Ministro per i  beni  e  le  attivita'
culturali  e  per  il   turismo   del   30   giugno   2020,   recante
«Determinazione  del  compenso  per  la   riproduzione   privata   di
fonogrammi e di videogrammi»; 
  Visto il decreto  del  direttore  generale  biblioteche  e  diritto
d'autore del 4 settembre 2020, recante le  «Modalita'  di  attuazione
degli articoli 2, comma 4, e 3, comma 2, del decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo del 30 giugno 2020»; 
  Vista la sentenza n. 1183/2023 con cui il Consiglio  di  Stato,  in
accoglimento degli appelli proposti avverso la sentenza n. 10148/2020
del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio -  Roma,  ha
annullato il decreto ministeriale 18 giugno 2019 nonche'  il  decreto
del direttore generale biblioteche e istituti culturali n. 778 del 30
agosto 2019 e tutti gli altri atti e provvedimenti ad essi connessi; 
  Viste le sentenze del Consiglio di Stato che hanno  statuito  sulla
legittimita' del decreto del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali 20 giugno 2014, ex multis la sentenza n. 10898/2023 con  la
quale il  Collegio,  accogliendo  parzialmente  il  ricorso  proposto
avverso  la  sentenza  n.  11651/2019  del  Tribunale  amministrativo
regionale per il  Lazio,  ha  annullato  l'articolo  4  dell'allegato
tecnico avente ad oggetto il sistema  di  esenzioni  e  rimborsi  del
compenso per copia privata; 
  Tenuto  conto  di  quanto  stabilito  dalla  Corte   di   giustizia
dell'Unione europea, con particolare riguardo ai  principi  contenuti
nelle sentenze  che  hanno  definito  le  cause  C-521/11,  C-463/12,
C-110/15, in ordine alla necessita' di esentare  dal  versamento  del
compenso  per  copia  privata,  ovvero  rimborsare  per  quanto  gia'
indebitamente versato, i casi di apparecchi e supporti «destinati  ad
un uso manifestamente estraneo» all'effettuazione di  copie  per  uso
privato; 
  Considerata la doverosita' di ottemperare al giudicato delle citate
sentenze del Consiglio di Stato e di disciplinare i casi di esenzione
dal versamento dell'equo compenso e  le  procedure  di  rimborso  del
compenso nei casi di destinazione di apparecchi e  supporti  a  scopi
manifestamente  estranei  all'effettuazione  di  copie   private   di
fonogrammi e videogrammi, ovvero in ragione  dell'uso  esclusivamente
professionale di detti apparecchi e supporti, previa introduzione  di
criteri  predefiniti,  oggettivi   e   trasparenti   nonche'   previa
individuazione  della  documentazione  idonea  a  dimostrare   «l'uso
manifestamente estraneo alla copia privata»; 
  Tenuto conto che anche il vigente decreto  ministeriale  30  giugno
2020,   gia'   oggetto   di   impugnazione   dinanzi   al   Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio - Roma, riprende, agli articoli
da 2 a 5 in materia  di  esenzioni  e  rimborsi  dal  versamento  del
compenso di cui all'articolo 71-septies della legge n.  633/1941,  la
medesima disciplina contenuta  nei  precedenti  decreti  ministeriali
annullati dalle soprarichiamate sentenze; 
  Valutato che,  in  ragione  delle  reiterate  censure  dedotte  nei
giudizi  di   impugnazione   degli   atti   amministrativi   generali
sopraindicati,  sussiste  l'opportunita'  di  procedere,   ai   sensi
dell'articolo 21-novies della  legge  n.  241/1990,  all'annullamento
d'ufficio in autotutela degli articoli 2, 3 e 4 del  vigente  decreto
ministeriale 30 giugno 2020; 
  Considerata l'esigenza di adeguamento al  consolidato  orientamento
espresso  dal  Consiglio  di  Stato  che  esclude  l'affidamento  nei
confronti del vigente decreto ministeriale 30 giugno 2020 (ex  multis
sentenze n. 4938/2017, n. 1183/2023 e n. 10898/2023); 
  Atteso che dai giudicati del  Consiglio  di  Stato  si  evince  che
«l'esenzione ex ante  dal  pagamento  dell'equo  compenso  per  copia
privata va disciplinata "... in modo  esplicito  e  in  via  diretta,
generale e radicale, secondo criteri oggettivi e trasparenti ..."  [e
che] il sistema "deve prevedere un diritto al rimborso  del  prelievo
per copia privata che sia effettivo e che  non  renda  eccessivamente
difficile  la  restituzione  del  prelievo  corrisposto»  e  che  sia
anch'esso ancorato a criteri generali, oggettivi e trasparenti"»; 
  Rilevato che con nota prot. n. 8574 del 31 marzo 2023, l'Ufficio di
Gabinetto del Ministro della cultura  ha  chiesto  di  sottoporre  al
Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore  di  cui  agli
articoli 190 e ss. della legge n. 633/1941 la  questione  riguardante
una nuova disciplina del sistema di esenzioni e rimborsi del compenso
per la copia privata, in ottemperanza alle statuizioni  di  cui  alla
sentenza del Consiglio di Stato n. 1183/2023; 
  Visto il decreto del Ministro della cultura 27 giugno 2023, n. 240,
successivamente integrato dal decreto del Ministro della  cultura  20
ottobre  2023,  n.  330,  di  nomina  dei  componenti  del   Comitato
consultivo permanente per il diritto d'autore; 
  Considerata la nota prot. 14890 del 1° dicembre  2023  con  cui  la
Direzione generale biblioteche e  diritto  d'autore,  in  ragione  di
quanto disposto dall'articolo 71-septies, comma  2,  della  legge  n.
633/1941 e sulla base delle indicazioni definite in seno al  Comitato
consultivo permanente per il diritto d'autore nell'adunanza  generale
del  28  novembre  2023  nell'ambito  dell'istruttoria  diretta  alla
revisione della disciplina,  ha  indetto  una  consultazione  scritta
delle associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  dei
produttori degli apparecchi e dei supporti oggetto del  prelievo  per
copia privata, invitandole a pronunciarsi su uno  schema  di  decreto
ministeriale recante una nuova disciplina dei casi e delle  modalita'
di esenzione e di rimborso dal  versamento  del  compenso  per  copia
privata; 
  Tenuto conto dei contributi  scritti  pervenuti  nell'ambito  della
consultazione  da   parte   dei   seguenti   soggetti   partecipanti:
Associazione di  categoria  dei  produttori  di  supporti  e  sistemi
multimediali (ASMI); Associazione nazionale importatori e  produttori
di  elettronica  civile  (ANDEC);  Associazione  nazionale  industrie
informatica,   telecomunicazioni   ed    elettronica    di    consumo
(ANITEC-Assinform); Confcommercio;  Confindustria  radio  televisioni
(CRTV); Italian Interactive Digital Entertainment (IIDEA),  esaminati
dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e discussi
nel corso dell'adunanza generale del 23 gennaio 2024; 
  Preso atto che diversi soggetti auditi hanno formulato osservazioni
e proposte di modifica analoghe o corrispondenti, nello scopo o nella
ratio, rispetto a una o  piu'  disposizioni  contenute  nello  schema
sottoposto a consultazione; che  -  fermo  restando  quanto  previsto
dalla legge n. 633/1941, articoli 71-sexies e ss. e articolo 182-bis,
dopo ampia e approfondita istruttoria nell'ambito della quale  si  e'
tra l'altro tenuto conto della citata giurisprudenza europea sul tema
del compenso per la copia privata, nonche' di quella interna - si  e'
ritenuto di valorizzare le osservazioni e le proposte preordinate  al
conseguimento della semplificazione delle procedure e  della  massima
efficienza ed efficacia del sistema  di  esenzioni  e  rimborsi,  con
particolare riguardo a quelle concernenti: il ruolo  rivestito  dalla
SIAE; l'introduzione di una definizione e  di  una  nozione  di  «uso
promiscuo»;  l'opportunita'  di   uniformare   i   termini   per   la
presentazione delle  richieste  di  rimborso  e  per  la  conseguente
liquidazione delle somme da parte della SIAE; la natura  del  termine
previsto per l'invio della dichiarazione di  cessione  in  esenzione;
l'individuazione della documentazione per le fattispecie di esenzione
riguardanti le cessioni all'estero di apparecchi e supporti,  nonche'
i casi in cui gli apparecchi, e i  supporti  di  registrazione  siano
ceduti  a  persone  fisiche  esclusivamente  per  lo  svolgimento  di
attivita' professionale; 
  Considerato altresi' che alcune delle proposte e delle osservazioni
formulate dai  soggetti  partecipanti  alla  consultazione  non  sono
apparse conformi alla normativa e alla giurisprudenza  europea  sotto
il profilo del principio, da ritenersi ormai pacifico,  secondo  cui,
ai fini dell'esenzione dal versamento del compenso per copia  privata
ovvero del rimborso, l'uso manifestamente estraneo degli apparecchi e
dei  supporti  alla  effettuazione  di  copie  per  uso  privato   di
fonogrammi, videogrammi e  opere  audiovisive  deve  essere  provato,
ovvero non sono state ritenute pertinenti perche' volte a contemplare
ulteriori specifiche  fattispecie  di  esenzione  gia'  regolate  nel
provvedimento  o,  ancora,  riconducibili  a  interpretazioni   o   a
richieste non rispondenti alla sentenza del  Consiglio  di  Stato  n.
1183/2023; 
  Considerato che  nell'adunanza  generale  del  17  aprile  2024  il
Comitato consultivo permanente per  il  diritto  d'autore,  all'esito
dell'esame dei contributi pervenuti nell'ambito  della  consultazione
scritta, dopo attenta ed approfondita disamina su tutti  gli  aspetti
tecnico-giuridici  coinvolti,  ha   espresso   il   proprio   parere,
unanimemente condiviso dai  partecipanti,  su  una  nuova  disciplina
delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per copia privata; 
  Tenuto conto quindi del parere  espresso  dal  Comitato  consultivo
permanente per il diritto d'autore nell'adunanza del 17  aprile  2024
sulla revisione della disciplina delle esenzioni e dei  rimborsi  del
compenso per copia privata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni  e  dei  rimborsi  del
compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22  aprile  1941,  n.
633, si intende per: 
    a)   «apparecchio   monofunzionale   o   dedicato»:   dispositivo
esclusivamente destinato alla funzione di registrazione  analogica  o
digitale di fonogrammi o videogrammi; 
    b)  «apparecchio  polifunzionale»:   dispositivo   con   funzioni
ulteriori rispetto a quella di registrazione analogica o digitale  di
fonogrammi o videogrammi; 
    c) «supporto»: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla
registrazione di fonogrammi o videogrammi, ivi incluse le  memorie  o
hard disk; 
    d)   «comunicazione   di   inibizione   tecnica»:   dichiarazione
sottoscritta dal fabbricante o importatore di cui all'art. 71-septies
della legge 22 aprile 1941, n. 633, con cui si attesta la sussistenza
delle circostanze indicate all'articolo 3, comma 2, lettera a); 
    e) «soggetto di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge  22
aprile 1941, n. 633»: soggetto che fabbrica o importa nel  territorio
dello Stato, allo scopo  di  trarne  profitto,  gli  apparecchi  e  i
supporti; 
    f) «dichiarazione di esenzione»: dichiarazione del fabbricante  o
importatore di cui all'art.  71-septies,  comma  3,  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, recante l'indicazione analitica  delle  cessioni
effettuate in esenzione; 
    g) «documento di trasporto»: documento, valido  fiscalmente,  che
accompagna il  trasporto  di  merci  dal  venditore  all'utilizzatore
finale del prodotto (DDT o fattura immediata); 
    h) «esenzione»: il caso in cui il fabbricante  o  importatore  di
cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n.  633
non versa il compenso per copia privata alla SIAE; 
    i) «prodotto»: apparecchio,  dispositivo,  supporto  (o  memoria)
idoneo alla registrazione di fonogrammi o videogrammi; 
    j) «rimborso»: restituzione di quanto versato a titolo  di  copia
privata nel caso in cui l'importo corrisposto si riveli, in  presenza
delle fattispecie previste dal presente decreto, non dovuto; 
    k) «rivendita»:  ulteriore  cessione  a  terzi,  anche  a  titolo
gratuito, di un apparecchio, dispositivo e supporto di  registrazione
tecnicamente idoneo  alla  copia  ad  uso  privato  di  fonogrammi  e
videogrammi; 
    l) «scheda tecnica»: documento  tecnico-informativo  fornito  dal
produttore, contenente le caratteristiche tecniche  dell'apparecchio,
dispositivo o supporto; 
    m) «uso ai fini  della  esenzione»:  utilizzo  in  via  esclusiva
dell'apparecchio, dispositivo,  supporto,  tecnicamente  idoneo  alla
effettuazione di copie private, per scopi manifestamente  estranei  a
quelli dell'effettuazione di copie private; 
    n) «numeri  di  serie  univoci»:  numeri  attribuiti  dalla  casa
produttrice che identificano in modo non equivoco gli  apparecchi,  i
dispositivi e i supporti di registrazione; 
    o) «LDA»: la legge 22 aprile 1941, n.  633,  recante  «Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».