IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per
l'edilizia scolastica», e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera
b) il quale prevede che «Possono essere finanziati in base alla
presente legge: (...) b) le ristrutturazioni e le manutenzioni
straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in
materia di agibilita', sicurezza, igiene ed eliminazione delle
barriere architettoniche» nonche' l'art. 3 rubricato «Competenze
degli enti locali»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare
l'art. 11, comma 4-bis, il quale prevede l'adozione di un decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con la Conferenza unificata per la definizione di priorita'
strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi
finanziamenti;
Visti altresi' i commi da 4-ter a 4-quinquies del citato art. 11
del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del
2012, che prevedono che per l'inserimento in tali piani, gli enti
locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico
presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma
4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna
regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le
disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto
conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e
trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle
richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani regionali
nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai
finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento; che il
Ministero, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle
province autonome, in assenza di osservazioni da formulare, li
approva e ne da' loro comunicazione ai fini della relativa
pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi
Bollettini ufficiali;
Visto inoltre il comma 4-sexies dell'art. 11 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del
2012, secondo il quale «Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia
scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel
bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di
edilizia scolastica.»;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, (legge autorizzativa del piano gestionale 14
del capitolo 8105), e in particolare l'art. 58-octies, comma 1,
secondo il quale e' istituita un'apposita sezione del Fondo unico per
l'edilizia scolastica, di cui al suindicato art. 11, comma 4-sexies,
del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito con la dotazione
di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, per le esigenze urgenti e
indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica
degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da
realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilita' sismica
effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'art. 20-bis
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche
1 e 2;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1,
comma 140, lettera e) nonche' l'allegato relativo agli stati di
previsione;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, l'art. 1,
comma 1072, lettera f);
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce
la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto
(CUP);
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021 - 2023»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» con il quale il Ministero dell'istruzione assume la
denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito» e in
particolare l'art. 13 rubricato «Disposizioni transitorie e finali»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003 recante «Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare
l'art. 32-bis, comma 3, il quale ha destinato un importo pari a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, oltre ulteriori
5 milioni disponibili in bilancio, in conto residui, a valere sulle
risorse di cui al punto precedente, in favore degli enti locali per
la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione
straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini
didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», e in
particolare l'art. 58, comma 3, il quale ha esteso anche all'anno
scolastico 2021/2022 le misure gia' previste per l'anno scolastico
2020/2021 dal citato art. 32-bis decreto-legge n. 104 del 2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n.
261, il quale, in ottemperanza con quanto disposto dall'art. 32-bis,
comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha destinato
risorse, gravanti sul fondo di cui al citato art. 58-octies
decreto-legge n. 124 del 2019, per la realizzazione di interventi di
edilizia leggera per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di cui
quota parte pari a euro 25.000.000,00 a valere sul capitolo 8105, pg
14, di cui euro 5.000.000,00 quali residui di lettera f)
dell'esercizio finanziario 2019, euro 10.000.000,00 quali residui di
lettera f) dell'esercizio finanziario 2020 ed euro 10.000.000,00
quale competenza dell'esercizio finanziario 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7
dicembre 2023, n. 209, il quale ha assegnato al Comune di
Lettomanoppello (PE) complessivi euro 732.000,00, gravanti sul
capitolo 8105, pg 14, di cui euro 219.600,00 a valere sulla
competenza dell'esercizio finanziario 2023 e euro 512.400,00 a valere
sulla competenza dell'esercizio finanziario 2024, per interventi di
autosufficienza energetica del Polo didattico alla memoria delle
vittime della tragedia di Marcinelle;
Vista la nota DGEFID 23 dicembre 2022, n. 3127, con la quale e'
stata richiesta l'eliminazione dell'importo di euro 5.048.438,32,
relativo all'E.F. 2020 e la successiva reiscrizione nella competenza
dell'E.F. 2024 per euro 5.048.438,00, ai sensi dell'art. 30, comma 2,
lettera b), della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (reiscritto con
troncamento di euro 0,32);
Considerato che il predetto importo, pari ad euro 5.048.438,00,
risulta finalizzato dal decreto ministeriale n. 261 del 6 agosto
2021, per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, al finanziamento di
interventi di c.d. «Edilizia leggera»;
Vista la nota DGEFID 29 dicembre 2023, n. 7139, con la quale e'
stato richiesto il mantenimento in bilancio, per un ulteriore
annualita', dell'importo di euro 4.215.400,00 in conto residui
lettera f) sul capitolo 8105, piano gestionale 14, competenza
esercizio finanziario 2023, istanza accolta con nota UCB 24 gennaio
2024, n. 1361;
Vista la nota DGEFID 29 dicembre 2023, n. 7167, con la quale e'
stato richiesto il mantenimento in bilancio, per un ulteriore
annualita', dell'importo di euro 10.000.000,00 in conto residui
lettera f) sul capitolo 8105, piano gestionale 14, competenza
esercizio finanziario 2022, istanza accolta con nota UCB 24 gennaio
2024, n. 1360;
Rilevato quindi che le risorse residue della suindicata sezione del
Fondo unico per l'edilizia scolastica istituita dal menzionato art.
58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito, sono
complessivamente pari a euro 33.703.000,00
(trentatremilionisettecentotremila/00), di cui euro 10.000.000,00
residui lettera f) EF 2022, euro 4.215.400,00 residui lettera f) EF
2023, euro 9.487.600,00 per l'esercizio finanziario 2024, nonche'
euro 10.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025;
Visto l'art. 58-octies, comma 2, del succitato decreto-legge n. 124
del 2019, secondo il quale le modalita' di accesso alla predetta
sezione del Fondo, le priorita' degli interventi nonche' ogni altra
disposizione attuativa sono individuate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i
competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuto di dover disciplinare le modalita' di accesso alla
predetta sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, le
priorita' degli interventi nonche' ogni altra disposizione occorrente
per l'attuazione dell'art. 58-octies del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157;
Ritenuto di delegare la Direzione generale competente alla gestione
delle risorse indicate in premessa, tramite l'indizione di avvisi
pubblici, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto;
Sentiti il Dipartimento Casa Italia e il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
competenti al fine di concordare quando indicato dal citato art.
58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019;
Considerati i riscontri pervenuti dai citati Dipartimenti, Casa
Italia e protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, rispettivamente con note del 29 ottobre 2024 prot. DCI n.
4050 e prot. DPC n. 55227;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e riparto delle risorse
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse,
con il presente decreto si definiscono le modalita' di utilizzo delle
risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di
cui all'art. 58-octies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili», pari a complessivi euro 33.703.000,00
(trentatremilionisettecentotremila/00), gravanti sul capitolo 8105,
piano gestionale 14, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del
merito, di cui euro 10.000.000,00 residui lettera f) EF 2022, euro
4.215.400,00 residui lettera f) EF 2023, euro 9.487.600,00 per
l'esercizio finanziario 2024, nonche' euro 10.000.000,00 per
l'esercizio finanziario 2025.
2. La Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e
del merito e' delegata alla gestione delle risorse di cui al comma 1,
tramite l'indizione di avvisi pubblici di cui al successivo art. 3.