IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia scolastica», e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera
b) il quale prevede che  «Possono  essere  finanziati  in  base  alla
presente legge:  (...)  b)  le  ristrutturazioni  e  le  manutenzioni
straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme  vigenti  in
materia  di  agibilita',  sicurezza,  igiene  ed  eliminazione  delle
barriere architettoniche»  nonche'  l'art.  3  rubricato  «Competenze
degli enti locali»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare
l'art. 11, comma 4-bis, il quale prevede l'adozione di un decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  d'intesa
con  la  Conferenza  unificata  per  la  definizione   di   priorita'
strategiche,  modalita'  e   termini   per   la   predisposizione   e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Visti altresi' i commi da 4-ter a 4-quinquies del  citato  art.  11
del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221  del
2012, che prevedono che per l'inserimento in  tali  piani,  gli  enti
locali  proprietari  degli  immobili   adibiti   all'uso   scolastico
presentano, secondo quanto indicato  nel  decreto  di  cui  al  comma
4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna
regione e provincia  autonoma,  valutata  la  corrispondenza  con  le
disposizioni indicate nel decreto di cui  al  comma  4-bis  e  tenuto
conto  della  programmazione  dell'offerta   formativa,   approva   e
trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla  base  delle
richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani  regionali
nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la  decadenza  dai
finanziamenti  assegnabili  nel  triennio  di  riferimento;  che   il
Ministero,  verificati  i  piani  trasmessi  dalle  regioni  e  dalle
province autonome,  in  assenza  di  osservazioni  da  formulare,  li
approva  e  ne  da'  loro  comunicazione  ai  fini   della   relativa
pubblicazione,  nei  successivi   trenta   giorni,   nei   rispettivi
Bollettini ufficiali; 
  Visto  inoltre  il  comma  4-sexies   dell'art.   11   del   citato
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito  dalla  legge  n.  221  del
2012, secondo il quale «Per le finalita' di cui ai commi da  4-bis  a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  il  Fondo  unico  per  l'edilizia
scolastica, nel quale confluiscono  tutte  le  risorse  iscritte  nel
bilancio dello Stato comunque destinate a  finanziare  interventi  di
edilizia scolastica.»; 
  Visto  il  decreto-legge  26  ottobre   2019,   n.   124,   recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia   fiscale   e   per   esigenze
indifferibili»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   19
dicembre 2019, n. 157, (legge autorizzativa del piano  gestionale  14
del capitolo 8105), e  in  particolare  l'art.  58-octies,  comma  1,
secondo il quale e' istituita un'apposita sezione del Fondo unico per
l'edilizia scolastica, di cui al suindicato art. 11, comma  4-sexies,
del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito con  la  dotazione
di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2020 al  2025,  per  le  esigenze  urgenti  e
indifferibili di messa in  sicurezza  e  riqualificazione  energetica
degli  edifici  scolastici  pubblici,  compresi  gli  interventi   da
realizzare  a  seguito  delle  verifiche  di  vulnerabilita'  sismica
effettuate  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  3274  del  20  marzo  2003,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  105
dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4,  e  dell'art.  20-bis
del  decreto-legge  9  febbraio   2017,   n.   8,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche
1 e 2; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 140, lettera e)  nonche'  l'allegato  relativo  agli  stati  di
previsione; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, l'art.  1,
comma 1072, lettera f); 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
  Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63,  che  introduce
la normativa attuativa della riforma del  codice  unico  di  progetto
(CUP); 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021 - 2023»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre  2022  n.  173,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» con  il  quale  il  Ministero  dell'istruzione  assume  la
denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito; 
  Vista la legge 29  dicembre  2022,  n.  197  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre   2023,   n.   208,    recante    «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e  del  merito»  e  in
particolare l'art. 13 rubricato «Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2023,  n.  213  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003 recante  «Primi  elementi  in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in  particolare
l'art. 32-bis, comma 3, il quale ha destinato un importo  pari  a  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, oltre  ulteriori
5 milioni disponibili in bilancio, in conto residui, a  valere  sulle
risorse di cui al punto precedente, in favore degli enti  locali  per
la  realizzazione  di  interventi  strutturali  o   di   manutenzione
straordinaria finalizzati all'adeguamento e  all'adattamento  a  fini
didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»,  e  in
particolare l'art. 58, comma 3, il quale  ha  esteso  anche  all'anno
scolastico 2021/2022 le misure gia' previste  per  l'anno  scolastico
2020/2021 dal citato art. 32-bis decreto-legge n. 104 del 2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  6  agosto  2021,  n.
261, il quale, in ottemperanza con quanto disposto dall'art.  32-bis,
comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  ha  destinato
risorse,  gravanti  sul  fondo  di  cui  al  citato  art.   58-octies
decreto-legge n. 124 del 2019, per la realizzazione di interventi  di
edilizia leggera per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022,  di  cui
quota parte pari a euro 25.000.000,00 a valere sul capitolo 8105,  pg
14,  di  cui  euro  5.000.000,00  quali   residui   di   lettera   f)
dell'esercizio finanziario 2019, euro 10.000.000,00 quali residui  di
lettera f) dell'esercizio  finanziario  2020  ed  euro  10.000.000,00
quale competenza dell'esercizio finanziario 2021; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  7
dicembre  2023,  n.  209,  il  quale  ha  assegnato  al   Comune   di
Lettomanoppello  (PE)  complessivi  euro  732.000,00,  gravanti   sul
capitolo  8105,  pg  14,  di  cui  euro  219.600,00  a  valere  sulla
competenza dell'esercizio finanziario 2023 e euro 512.400,00 a valere
sulla competenza dell'esercizio finanziario 2024, per  interventi  di
autosufficienza energetica del  Polo  didattico  alla  memoria  delle
vittime della tragedia di Marcinelle; 
  Vista la nota DGEFID 23 dicembre 2022, n. 3127,  con  la  quale  e'
stata richiesta l'eliminazione  dell'importo  di  euro  5.048.438,32,
relativo all'E.F. 2020 e la successiva reiscrizione nella  competenza
dell'E.F. 2024 per euro 5.048.438,00, ai sensi dell'art. 30, comma 2,
lettera b), della legge n. 196 del 31 dicembre 2009  (reiscritto  con
troncamento di euro 0,32); 
  Considerato che il predetto importo,  pari  ad  euro  5.048.438,00,
risulta finalizzato dal decreto ministeriale  n.  261  del  6  agosto
2021, per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, al finanziamento di
interventi di c.d. «Edilizia leggera»; 
  Vista la nota DGEFID 29 dicembre 2023, n. 7139,  con  la  quale  e'
stato  richiesto  il  mantenimento  in  bilancio,  per  un  ulteriore
annualita',  dell'importo  di  euro  4.215.400,00  in  conto  residui
lettera  f)  sul  capitolo  8105,  piano  gestionale  14,  competenza
esercizio finanziario 2023, istanza accolta con nota UCB  24  gennaio
2024, n. 1361; 
  Vista la nota DGEFID 29 dicembre 2023, n. 7167,  con  la  quale  e'
stato  richiesto  il  mantenimento  in  bilancio,  per  un  ulteriore
annualita', dell'importo  di  euro  10.000.000,00  in  conto  residui
lettera  f)  sul  capitolo  8105,  piano  gestionale  14,  competenza
esercizio finanziario 2022, istanza accolta con nota UCB  24  gennaio
2024, n. 1360; 
  Rilevato quindi che le risorse residue della suindicata sezione del
Fondo unico per l'edilizia scolastica istituita dal  menzionato  art.
58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019,  come  convertito,  sono
complessivamente       pari        a        euro        33.703.000,00
(trentatremilionisettecentotremila/00),  di  cui  euro  10.000.000,00
residui lettera f) EF 2022, euro 4.215.400,00 residui lettera  f)  EF
2023, euro 9.487.600,00 per  l'esercizio  finanziario  2024,  nonche'
euro 10.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025; 
  Visto l'art. 58-octies, comma 2, del succitato decreto-legge n. 124
del 2019, secondo il quale le  modalita'  di  accesso  alla  predetta
sezione del Fondo, le priorita' degli interventi nonche'  ogni  altra
disposizione attuativa sono  individuate  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   sentiti   i
competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Ritenuto  di  dover  disciplinare  le  modalita'  di  accesso  alla
predetta sezione  del  Fondo  unico  per  l'edilizia  scolastica,  le
priorita' degli interventi nonche' ogni altra disposizione occorrente
per l'attuazione dell'art. 58-octies  del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157; 
  Ritenuto di delegare la Direzione generale competente alla gestione
delle risorse indicate in premessa,  tramite  l'indizione  di  avvisi
pubblici, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto; 
  Sentiti  il  Dipartimento  Casa  Italia  e  il  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
competenti al fine di concordare  quando  indicato  dal  citato  art.
58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019; 
  Considerati i riscontri pervenuti  dai  citati  Dipartimenti,  Casa
Italia  e  protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, rispettivamente con note del 29 ottobre 2024 prot.  DCI  n.
4050 e prot. DPC n. 55227; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e riparto delle risorse 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti di quanto  indicato  nelle  premesse,
con il presente decreto si definiscono le modalita' di utilizzo delle
risorse della sezione del Fondo unico per  l'edilizia  scolastica  di
cui all'art. 58-octies, comma 1, del decreto-legge 26  ottobre  2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,
n. 157, recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  per
esigenze  indifferibili»,  pari  a  complessivi  euro   33.703.000,00
(trentatremilionisettecentotremila/00), gravanti sul  capitolo  8105,
piano gestionale 14, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del
merito, di cui euro 10.000.000,00 residui lettera f)  EF  2022,  euro
4.215.400,00 residui  lettera  f)  EF  2023,  euro  9.487.600,00  per
l'esercizio  finanziario  2024,  nonche'   euro   10.000.000,00   per
l'esercizio finanziario 2025. 
  2. La Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e
del merito e' delegata alla gestione delle risorse di cui al comma 1,
tramite l'indizione di avvisi pubblici di cui al successivo art. 3.