IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 8-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421», che prevede le modalita' ed i criteri
per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni sanitarie,
disponendo, in particolare: 
    al comma 5, che «Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, d'intesa con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con  apposito  decreto
individua i sistemi di classificazione che  definiscono  l'unita'  di
prestazione o di  servizio  da  remunerare  e  determina  le  tariffe
massime da corrispondere alle strutture  accreditate,  tenuto  conto,
nel rispetto dei principi di efficienza e  di  economicita'  nell'uso
delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard  delle
prestazioni calcolati  in  riferimento  a  strutture  preventivamente
selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e  qualita'
dell'assistenza come risultanti dai  dati  in  possesso  del  Sistema
informativo sanitario;  b)  costi  standard  delle  prestazioni  gia'
disponibili presso le regioni e le province  autonome;  c)  tariffari
regionali e differenti  modalita'  di  remunerazione  delle  funzioni
assistenziali attuate nelle regioni e  nelle  province  autonome.  Lo
stesso decreto  stabilisce  i  criteri  generali,  nel  rispetto  del
principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio
derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e  regionale,
in base ai quali le regioni adottano il proprio  sistema  tariffario,
articolando tali tariffe per classi  di  strutture  secondo  le  loro
caratteristiche organizzative e di attivita', verificate in  sede  di
accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di  cui  al
presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della
congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. 
    Gli importi tariffari, fissati dalle singole  regioni,  superiori
alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali» 
    al comma 6,  che  con  la  medesima  procedura  prevista  per  la
definizione delle  tariffe  di  cui  al  comma  5,  «sono  effettuati
periodicamente la revisione  del  sistema  di  classificazione  delle
prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe,  tenendo  conto
della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza  e
delle relative previsioni di spesa,  dell'innovazione  tecnologica  e
organizzativa,  nonche'  dell'andamento  del  costo  dei   principali
fattori produttivi»; 
    al comma 7, che con decreto del Ministro della  salute,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono  disciplinate  le
modalita' di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica,
compresa nei livelli essenziali di assistenza,  anche  prevedendo  il
ricorso all'assistenza in forma indiretta; 
  Visto  l'art.  15,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  il
quale: 
    al comma 15, introduce una procedura, in deroga a quella prevista
dall'art. 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo del 30  dicembre
1992, n. 502 , per la determinazione  delle  tariffe  in  materia  di
assistenza specialistica ambulatoriale e  ospedaliera  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale  e,  in  particolare,  prevede  che  «il
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  con
proprio decreto, entro il 15 settembre  2012,  determina  le  tariffe
massime che le regioni e le province autonome  possono  corrispondere
alle strutture accreditate, di  cui  all'art.  8-quater  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502  e  successive  modificazioni,
sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti  congrui  ed
adeguati, dei tariffari  regionali,  tenuto  conto  dell'esigenza  di
recuperare, anche tramite la determinazione  tariffaria,  margini  di
inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale»; 
    al comma 16, dispone che «Le tariffe massime delle strutture  che
erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per  acuti,  assistenza
ospedaliera di riabilitazione e di  lungodegenza  post  acuzie  e  di
assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro
della salute 18 ottobre 2012, pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, nonche' le tariffe
delle prestazioni relative all'assistenza protesica di  cui  all'art.
2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  continuano  ad
applicarsi fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'art.
64, commi 2 e  3,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare  entro  il  28
febbraio 2018»; 
    al comma 17, prevede che «Gli importi  tariffari,  fissati  dalle
singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui  al  comma  15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si  intende
comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di  verifica
degli adempimenti, istituito ai sensi  dell'articolo  12  dell'Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del
23  marzo  2005,  abbia  verificato   il   rispetto   dell'equilibrio
economico-finanziario  del  settore  sanitario,  fatto  salvo  quanto
specificatamente previsto  per  le  regioni  che  hanno  sottoscritto
l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge  30  dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio
sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un
limite invalicabile»; 
    al comma 18, dispone l'abrogazione delle  disposizioni  contenute
nel primo, secondo, terzo, quarto periodo  dell'art.  1,  comma  170,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, recante
«Remunerazione  prestazioni  di  assistenza  ospedaliera  per  acuti,
assistenza ospedaliera  di  riabilitazione  e  di  lungodegenza  post
acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale» che ha provveduto
a determinare, in attuazione dell'art. 15 del citato decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, le tariffe nazionali massime di  riferimento  per
la remunerazione delle prestazioni di  assistenza  ospedaliera  e  di
assistenza  specialistica  ambulatoriale,   valide   per   gli   anni
2012-2014,  nonche'  ad  individuare,   in   applicazione   dell'art.
8-sexies, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992, i  criteri
generali in base ai quali le  regioni  adottano  il  proprio  sistema
tariffario,  nel  rispetto  dei  principi  di  appropriatezza  e   di
efficienza; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1,  comma  7,  del
decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che include i  nuovi
nomenclatori   dell'assistenza    specialistica    ambulatoriale    e
dell'assistenza protesica, che disciplinano interamente  le  relative
materie; 
  Visti, in particolare, gli articoli 15 e 16 del citato decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio  2017,  con  il
correlato  allegato  4,  che  riporta  l'elenco  di  prestazioni   di
assistenza  specialistica  ambulatoriale   garantite   dal   Servizio
sanitario nazionale; 
  Visti altresi' gli articoli 17, 18 e 19 in  materia  di  assistenza
protesica  del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio  2017,  con  il  correlato  nomenclatore  di  cui
all'allegato 5, elenco 1 concernente gli ausili su misura; 
  Visto l'art. 64 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, commi 2 e 3, laddove  si  prevede  che  «le
disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di
cui agli articoli 15 e 16 e  relativi  allegati,  entrano  in  vigore
dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'Agenzia per i servizi sanitari  regionali,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  da  adottarsi  ai  sensi
dell'art. 8-sexies, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni,  per  la  definizione  delle
tariffe   massime   delle   prestazioni   previste   dalle   medesime
disposizioni» e che «Le disposizioni  in  materia  di  erogazione  di
dispositivi protesici inclusi  nell'elenco  1  di  cui  al  comma  3,
lettera  a)  dell'articolo  17,  entrano  in  vigore  dalla  data  di
pubblicazione del decreto del Ministro della salute di  concerto  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  da  adottarsi  ai  sensi
dell'art. 8-sexies, comma 7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni,  per  la  definizione  delle
tariffe   massime   delle   prestazioni   previste   dalle   medesime
disposizioni»; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023  che  determina
le  tariffe  massime  di  riferimento  per  la  remunerazione   delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, con entrata in
vigore dal 1° gennaio 2024, e di assistenza protesica, con entrata in
vigore dal 1° aprile 2024; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2023 con il  quale
viene prorogata al 1° aprile 2024 l'entrata in vigore  delle  tariffe
massime di riferimento per  la  remunerazione  delle  prestazioni  di
assistenza specialistica ambulatoriale; 
  Visto il successivo decreto del Ministro della salute  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 marzo  2024  con  il
quale si differisce al 1° gennaio  2025  l'entrata  in  vigore  delle
tariffe nazionali individuate con il decreto ministeriale  23  giugno
2023, anche al fine  di  valutare  una  piu'  ampia  revisione  delle
medesime tariffe; 
  Vista l'Intesa adottata il  10  luglio  2014  tra  il  Governo,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente  il
«Patto per la salute per gli anni 2014-2016» (rep. atti  n.  82/CSR),
all'art. 9 (Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 18 gennaio 2016  che  ha
istituito e nominato la Commissione permanente di cui all'art. 9  del
Patto per la salute 2014-2016 e, in particolare, l'art. 2,  comma  4,
laddove prevede che la Commissione, nel corso dello svolgimento della
propria attivita', e' tenuta a sentire le associazioni di categoria e
le societa' scientifiche ed ha la facolta',  ove  se  ne  ravvisi  la
necessita', di avvalersi di esperti; 
  Visto il successivo decreto del Ministro  della  salute  26  maggio
2022 con il quale e' stata determinata la  nuova  composizione  della
Commissione permanente di cui all'art. 9  del  Patto  per  la  salute
2014-2016 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, laddove  prevede  che
la Commissione, nel corso dello svolgimento della propria  attivita',
puo' sentire le associazioni di categoria e le societa'  scientifiche
ed ha la facolta', ove se ne ravvisi la necessita', di  avvalersi  di
esperti, nonche' i successivi decreti del Ministro  della  salute  21
giugno 2022 e 1° agosto 2023 con  i  quali  si  opera  una  ulteriore
revisione dei componenti della citata Commissione permanente; 
  Considerato  che  la   citata   Commissione   permanente   tariffe,
articolata in sottogruppi tra i quali quelli dedicati  all'assistenza
specialistica ambulatoriale e all'assistenza protesica, ha  definito,
all'esito di lavori improntati al massimo coinvolgimento dei soggetti
istituzionali  del  Servizio  sanitario  nazionale,   una   specifica
metodologia per pervenire ad una proposta tariffaria sulla  base  dei
criteri di cui al sopra citato art. 8-sexies, comma  5,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
  Tenuto conto degli esiti delle sedute  plenarie  della  Commissione
permanente tariffe gia' avutesi il 3 dicembre 2019 ed  il  12  agosto
2022 e, successivamente, degli esiti delle  sedute  plenarie  del  17
giugno 2024, 9 luglio 2024, 29  luglio  2024,  6  agosto  2024  e  11
ottobre 2024 durante le quali e' stata definitivamente  approvata  la
proposta tariffaria di cui al presente decreto,  in  applicazione  di
quanto stabilito dall'art. 8-sexies, comma 5 del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, unitamente alla relazione che  descrive  il
percorso  metodologico  seguito  dalla  medesima  Commissione   nella
definizione della nuova proposta tariffaria; 
  Tenuto conto  della  necessita'  di  manutenere  ed  aggiornare  le
tariffe anche alla luce dei lavori condotti in seno alla  Commissione
nazionale   per   l'aggiornamento   dei   LEA   e    la    promozione
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario  nazionale  istituita,  ai
sensi dell'art. 1, comma 556, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016), con decreto ministeriale 16  giugno  2016
con il  mandato  di  garantire  il  costante  aggiornamento  dei  LEA
attraverso una procedura tempestiva e semplificata; 
  Ritenuto di dover fissare al 30 dicembre 2024 l'entrata  in  vigore
delle disposizioni di cui al presente decreto e di dover prevedere la
definizione di una fase transitoria per  la  gestione  delle  ricette
emesse fino al 29 dicembre 2024 sulla base del vecchio nomenclatore; 
  Visto il parere  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
nazionali (Agenas) espresso con nota n. 2024/0012537 del  28  ottobre
2024; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nella seduta del 14 novembre 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. In applicazione dell'art. 8-sexies, commi 5  e  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive  modificazioni,  e
fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  15,   comma   17,   del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il presente decreto  determina  le
tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza  protesica,
individuate  sulla  base  del  percorso  metodologico  di  cui   alla
relazione citata nelle premesse che allegata al presente  decreto  ne
costituisce parte integrante (allegato 1). 
  2. Fermo restando quanto  disposto  dall'art.  15,  comma  17,  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le  tariffe  massime  di  cui  al
presente decreto sostituiscono  le  tariffe  allegate  al  precedente
decreto ministeriale del 23 giugno 2023 e  costituiscono  riferimento
massimo per tutte le regioni e le province autonome.