IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della  legge  15
marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 89, 90 e 91; 
  Vista la direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE,  che  istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», ed in particolare la Parte terza del medesimo
decreto, rubricata «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione,  di  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  di
gestione delle risorse idriche»; 
  Vista la direttiva 23 ottobre  2007  n.  2007/60/CE  relativa  alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa  alla  valutazione  e
alla gestione dei rischi di alluvioni»; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196 in  materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria  generale  dello  Stato  e  l'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  -
AVCP (ora Autorita' nazionale anticorruzione -  ANAC)  del  2  agosto
2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39,  relativo  ai  criteri
per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per
i vari settori d'impiego dell'acqua; 
  Vista la Strategia nazionale per lo sviluppo  sostenibile  (SNSvS),
approvata con delibera CIPE 22 dicembre 2017,  n.  108,  a  cura  del
Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica; 
  Vista la deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr del 27  dicembre  2017,
come successivamente integrata dalle deliberazioni 609/2021/R/idr del
21  dicembre  2021,   639/2021/R/idr   del   30   dicembre   2021   e
637/2023/R/idr del 28 dicembre 2023, recante  la  «Regolazione  della
qualita' tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei
singoli servizi che lo compongono (RQTI)»,  che  regola  la  Qualita'
tecnica del Servizio idrico integrato; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2028-2020», e in  particolare  l'art.  1,
commi 516 e seguenti,  come  modificati  dall'art.  2,  comma  4-bis,
lettera a) del decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 516, della citata  legge  n.
205 del 2017, il quale prevede che «Il Piano nazionale e'  aggiornato
ogni tre anni, con le modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto
dello stato di avanzamento  degli  interventi,  come  risultante  dal
monitoraggio di cui al comma 524»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 516-bis, della citata  legge
n. 205 del 2017, il quale prevede che «con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di
concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  della  cultura  e  dell'economia  e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, previa  acquisizione  dell'intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri per la redazione e per
l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 516 del  presente
articolo e della sua attuazione per successivi stralci secondo quanto
previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di gestione delle
acque dei bacini idrografici predisposti dalle  Autorita'  di  bacino
distrettuali, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e in particolare: 
    a) ai fini della definizione del Piano nazionale di cui al  comma
516, le modalita' con cui le Autorita' di  bacino  distrettuali,  gli
enti di Governo dell'ambito e gli altri enti  territoriali  coinvolti
trasferiscono al Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla  definizione
del Piano medesimo e i relativi criteri di  priorita',  tenuto  anche
conto della valutazione della qualita' tecnica e della sostenibilita'
economico-finanziaria effettuata dall'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente per gli interventi proposti da  soggetti  da
essa regolati; 
    b) i criteri per  l'assegnazione  delle  risorse  degli  stralci,
sulla base di indicatori di valutazione degli interventi, nonche'  le
modalita' di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza  o  di
dichiarazioni mendaci; 
    c)  le  modalita'  di  attuazione  e  di  rendicontazione   degli
interventi ammessi al finanziamento negli stralci»; 
  Visto l'art. 1, comma 516-ter, della citata legge n. 205 del  2017,
che  prevede  che  «Gli  interventi  finanziati  con  i  decreti  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  17  aprile  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, e 1° agosto 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226  del  26  settembre  2019,
sono inseriti nel Piano nazionale di cui al comma  516  del  presente
articolo e sono attuati e monitorati secondo  le  modalita'  previste
nei  medesimi  decreti.  Al  fine  di  garantire  il   rispetto   del
cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
di cui al regolamento (UE) 2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  fino  all'adozione  del   Piano
nazionale di cui al comma 516, le risorse economiche gia' disponibili
alla data di entrata in vigore della  presente  disposizione  per  la
realizzazione degli interventi previsti dal medesimo comma  516  sono
utilizzate, tenuto conto dei procedimenti gia' avviati dal  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, per la programmazione di
ulteriori stralci attuativi approvati con le modalita' stabilite  dal
terzo periodo del citato comma 516»; 
  Visto l'art. 1, comma 521, della citata legge n. 205 del 2017,  che
prevede al primo periodo che  «Gli  interventi  contenuti  nel  Piano
nazionale di  cui  al  comma  516  sono  finanziati  con  le  risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 1, comma 524, della citata legge n. 205 del 2017,  che
prevede che «Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da  516
a 525 e' effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere
pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche  ai  sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono
classificati come Piano  nazionale  di  cui  al  comma  516.  Ciascun
intervento del Piano nazionale e' identificato dal  codice  unico  di
progetto.»; 
  Visto il regolamento (CE) 18 luglio 2018, n.  2018/1046/UE/EURATOM,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento  (CE)  18  giugno  2020  n.  2020/852/UE,  che
istituisce un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e, in
particolare, l'art. 17 che definisce gli  obiettivi  ambientali,  tra
cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no
significant  harm»),  e  la  Comunicazione   della   Commissione   UE
2021/C58/01  recante  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione   del
principio  "non  arrecare  un  danno  significativo"  a   norma   del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Vista la delibera CIPE 26  novembre  2020,  n.  63  in  materia  di
monitoraggio degli investimenti pubblici a mezzo CUP; 
  Visto il regolamento (CE) 12  febbraio  2021,  n.  2021/241/UE  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del  4
giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento
europeo e del Consiglio fissando i  criteri  di  vaglio  tecnico  che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un'attivita'  economica  contribuisce  in   modo   sostanziale   alla
mitigazione  dei   cambiamenti   climatici   o   all'adattamento   ai
cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale; 
  Visto  il  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.   77,   concernente
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione  e  snellimento  delle  procedure»,   convertito,   con
modificazioni, con la legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto, in particolare, l'art. 8 del suddetto  decreto-legge  n.  77
del 2021,  ai  sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR  provvede  al  coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al  loro  monitoraggio,
rendicontazione e controllo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021; 
  Vista la deliberazione ARERA 639/2021/R/idr del 30  dicembre  2021,
recante i «Criteri per  l'aggiornamento  biennale  (2022-2023)  delle
predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato»; 
  Vista la delibera del Comitato interministeriale per la transizione
ecologica (CITE) dell'8 marzo 2022,  che  approva  il  Piano  per  la
transizione ecologica di cui all'art. 57-bis, comma 3 e seguenti, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Vista la determina attuativa 1/2022 del 18 marzo 2022 del direttore
della Direzione sistemi idrici di ARERA  per  la  «Definizione  delle
procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonche' degli
schemi tipo per la relazione di accompagnamento  al  programma  degli
interventi e all'aggiornamento della predisposizione  tariffaria  per
il biennio 2022-2023, ai sensi  delle  deliberazioni  917/2017/R/idr,
580/2019/r/idr e 639/2021/R/idr»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del 21 giugno 2022, n. 27 recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) Monitoraggio delle misure PNRR»; 
  Visto   il   decreto   interministeriale   del   Ministero    delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  del  Ministro  della
transizione ecologica  del  12  ottobre  2022,  n.  205,  recante  il
regolamento con i criteri per la redazione del progetto  di  gestione
degli invasi di cui all'art.  114,  commi  2,  3  e  4,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, 152; 
  Visto il decreto interministeriale 25  ottobre  2022,  n.  350,  di
attuazione dell'art. 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre  2017,
n. 205, con il quale sono definiti le modalita' e i  criteri  per  la
redazione e per l'aggiornamento del «Piano  nazionale  di  interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico»  (di  seguito
PNIISSI) di cui al comma  516  del  medesimo  articolo  e  della  sua
attuazione per successivi stralci; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, decreto interministeriale
25 ottobre 2022,  n.  350,  il  quale  stabilisce  che  «Con  cadenza
annuale, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per
le dighe e le infrastrutture idriche, pubblica, attraverso il proprio
sito istituzionale, le modalita' con le quali le Autorita' di  bacino
distrettuali, ovvero le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti di Governo d'ambito trasmettono le informazioni  e
la documentazione necessaria alla definizione e all'aggiornamento del
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel
settore idrico»; 
  Visto l'art. 5, del decreto-legge del 11  novembre  2022,  n.  173,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204,  con  il  quale  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'   sostenibili   ha   assunto   la
denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2, del decreto  legislativo
31  marzo  2023,  n.  36,  che  sancisce  il  principio  di  unicita'
dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a
un solo sistema informativo,  non  puo'  essere  richiesto  da  altri
sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo
ricevente; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del
27  giugno  2023,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle
risorse marine, alla transizione verso  un'economia  circolare,  alla
prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al
ripristino della biodiversita' e degli ecosistemi e se non arreca  un
danno significativo  a  nessun  altro  obiettivo  ambientale,  e  che
modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per  quanto  riguarda
la comunicazione al pubblico di informazioni  specifiche  relative  a
tali attivita' economiche; 
  Vista la delibera CITE n. 1 del 18 settembre 2023  di  Approvazione
del documento di aggiornamento periodico  della  Strategia  nazionale
per lo sviluppo sostenibile (SNSvS); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre  2023,  n.  186,  concernente  il  «Regolamento  recante   la
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica del 21 dicembre 2023, n.  434,  relativo  all'approvazione
del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) e
relativi allegati tecnici; 
  Vista la deliberazione ARERA 639/2023/R/idr del 28  dicembre  2023,
recante l'«Approvazione del Metodo tariffario idrico  per  il  quarto
periodo regolatorio (MTI-4)», periodo 2024-2029; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021,  come  modificato  con  decisione  del  Consiglio
ECOFIN del 26 aprile 2024; 
  Vista la  Misura  M2C4  Riforma  4.1  Semplificazione  normativa  e
rafforzamento della governance per la realizzazione  di  investimenti
nelle  infrastrutture  di   approvvigionamento   idrico   del   PNRR,
finalizzata  a  semplificare  e  rendere  piu'  efficace  il   quadro
giuridico  e  fornire  assistenza,  ove  necessario,  agli  organismi
responsabili  dell'attuazione  che  non   dispongono   di   capacita'
sufficienti per effettuare e  portare  a  termine  tali  investimenti
entro i tempi fissati inizialmente. Le principali misure previste per
conseguire tali obiettivi sono principalmente:  i)  l'istituzione  di
uno strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti
nel settore idrico che unifichi le risorse attualmente disperse;  ii)
la semplificazione delle procedure di  comunicazione  e  monitoraggio
degli  investimenti  finanziati,  iii)  il  maggiore   coinvolgimento
dell'autorita'  di  regolamentazione   nella   pianificazione   degli
investimenti da intraprendere e nelle eventuali revisioni del piano; 
  Vista la milestone M2C4-27 «Entrata in vigore della semplificazione
normativa per gli interventi nelle  infrastrutture  idriche  primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» che prevede che  «la
normativa riveduta debba rafforzare la governance e  semplificare  la
realizzazione    di    investimenti    nelle    infrastrutture     di
approvvigionamento idrico. Il nuovo quadro giuridico  dovrebbe,  come
minimo: 
    - fare del piano nazionale per gli interventi nel settore  idrico
lo strumento finanziario principale per gli investimenti nel  settore
idrico; 
    - consultare e coinvolgere attivamente l'Autorita' di regolazione
per energia reti e ambiente, in qualsiasi  modifica  o  aggiornamento
del piano; 
    - fornire sostegno e misure  di  accompagnamento  agli  organismi
esecutivi che non sono in grado di effettuare  investimenti  relativi
agli appalti primari entro i termini previsti; 
    - semplificare le procedure  di  rendicontazione  e  monitoraggio
degli investimenti finanziati nel settore idrico»; 
  Vista la Misura M2C4 Riforma 4.2  Misure  per  garantire  la  piena
capacita' gestionale per i servizi idrici integrati del PNRR, in capo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Vista la milestone (M2C4-2) «Entrata in vigore della riforma  volta
a garantire la  piena  capacita'  gestionale  per  i  servizi  idrici
integrati», che ha previsto la definizione di incentivi  per  un  uso
sostenibile dell'acqua in agricoltura, in particolare  per  sostenere
l'uso del sistema Comune di gestione delle risorse idriche  (SIGRIAN)
per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento,  con  decreto
del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  di
concerto con il Ministro della transizione ecologica; 
  Visto il decreto interministeriale n. 485148 del 30 settembre 2022,
approvato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali di concerto con il Ministero della  transizione  ecologica,
recante disposizioni per la definizione dei criteri  per  incentivare
l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e per sostenere l'uso del
Sistema informativo nazionale per la gestione delle  risorse  idriche
in  agricoltura  (SIGRIAN)  per   usi   irrigui   collettivi   e   di
autoapprovvigionamento,  secondo  cui  per  gli  Enti   irrigui   che
perseguono  finalita'  di  interesse  collettivo  l'adempienza   agli
obblighi  di  quantificazione  dei  volumi  irrigui  in  SIGRIAN   e'
condizione di ammissibilita' per l'accesso ai finanziamenti  pubblici
per la realizzazione di interventi infrastrutturali irrigui; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone stabiliti nel PNRR; 
  Considerato  che  ogni  progetto  o  intervento   e'   identificato
attraverso un Codice unico di progetto (CUP) di  cui  alla  legge  16
gennaio 2003, n. 3, che  rappresenta  lo  strumento  cardine  per  il
funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici
e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli
atti amministrativi anche  di  natura  regolamentare  adottati  dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto l'avviso  pubblicato  il  21  giugno  2023,  in  applicazione
dell'art. 2, comma  1  del  sopra  citato  decreto,  dalla  Direzione
generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al fine di rendere note,  per  l'anno
2023, le modalita' di trasmissione, da parte dei soggetti proponenti,
delle domande di inserimento nel Piano; 
  Vista la nota del 28  maggio  2024,  n.  12914,  con  la  quale  la
Direzione generale per le  dighe  e  le  infrastrutture  idriche  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, al  fine
di consentire la predisposizione della proposta di Piano, redatta  in
applicazione della metodologia di valutazione di cui  all'Allegato  2
al decreto interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350 e  delle  «Linee
guida operative  per  la  Valutazione  degli  investimenti  in  opere
pubbliche - settore idrico», adottate con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili 11 ottobre 2022, n. 326: 
    - l'elenco ordinato degli interventi  inseriti  nelle  prime  tre
classi  (A,  B,  C),  ai  sensi  dell'art.  3,   comma   4,   decreto
interministeriale 25 ottobre  2022,  n.  350,  ordinati  in  base  al
punteggio determinato dagli  esiti  delle  valutazioni.  L'elenco  e'
corredato, per ciascun intervento, da una scheda di  sintesi  con  le
caratteristiche   principali   dell'intervento   e   la   valutazione
conseguente all'attribuzione del punteggio; 
  Considerato che,  nell'ambito  della  milestone  PNRR  M2C4-27,  e'
richiamata la  necessita'  di  «fare  del  piano  nazionale  per  gli
interventi nel settore idrico lo strumento finanziario principale per
gli investimenti nel settore idrico»; 
  Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
nelle more dell'adozione del Piano ha  avviato  molteplici  linee  di
finanziamento a valere su risorse  nazionali  ed  europee,  le  quali
confluiscono  nel  Piano,  come  ulteriori  stralci  attuativi   gia'
programmati, secondo quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  516-ter,
ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Vista la nota prot. n. 21067 del 30 maggio  2024  e  la  successiva
nota prot. n. 21848 del 5 giugno 2024,  con  le  quali  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha  richiesto  il  prescritto
concerto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  al
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, al Ministero della cultura e al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, e l'avviso dell'Autorita' di regolazione  per  energia
reti e ambiente; 
  Vista la nota prot. n. 15450 del 13 giugno 2024, con  la  quale  il
Ministero della cultura ha espresso il formale concerto; 
  Vista la nota prot. n. 23445 del 18 giugno 2024, con  la  quale  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste ha espresso il formale concerto; 
  Vista la nota n.  24115  del  24  giugno  2024,  con  la  quale  il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha  espresso  il
formale concerto; 
  Vista la nota prot. n. 28471 del 26 giugno 2024, con  la  quale  il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ha  espresso  il  formale
concerto; 
  Sentita l'Autorita' di regolazione per  energia  reti  e  ambiente,
giusta nota prot. n. 43443 in data 20 giugno 2024; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  25
luglio 2024, di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281; 
  Visti gli esiti della Conferenza  unificata  nella  seduta  del  25
luglio 2024, nel corso della quale  l'«intesa  e'  stata  subordinata
all'impegno da parte del Governo, in  sede  di  programmazione  degli
stralci attuativi,  di  verificare  il  livello  di  progettazione  e
l'importo indicato nelle  proposte  di  intervento  e  di  correggere
eventuali incongruenze che dovessero essere riscontrate, oltre che ad
aggiornare l'importo delle opere derivante da variazione dei prezzi»; 
  Ritenuto di accogliere  la  richiesta  di  impegno  avanzata  dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo  Mantovano,  e'  stata
conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai
sensi dell'art. 1, comma 516, legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e  delle  foreste,  il  Ministro  della   cultura   e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
Adozione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per  la
               sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) 
 
  1. In attuazione di quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  4,  del
decreto interministeriale del 25  ottobre  2022,  n.  350,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 516, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205,  e'
adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e  per  la
sicurezza nel settore idrico (PNIISSI). 
  2. Il Piano e' costituito dagli interventi appartenenti alle classi
A, B e C, in funzione  del  punteggio  determinato  dall'applicazione
della metodologia di valutazione delle proposte definita dal  decreto
interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350, e da una scheda di sintesi
con le caratteristiche principali di ciascun intervento. 
  3. L'elenco ordinato  degli  interventi  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo e' riportato nell'Allegato 1 al  presente  decreto.
Le singole schede  di  sintesi  sono  riportate  nell'Allegato  2  al
presente decreto. 
  4. L'elenco di cui all'Allegato 1,  afferisce  alla  pianificazione
degli interventi infrastrutturali e  per  la  sicurezza  nel  settore
idrico, alla cui attuazione si provvede per successivi  stralci  come
da successivo art. 3.