IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per favorire lo sviluppo della cultura come bene  comune
accessibile e integrato nella vita delle comunita'; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per promuovere la cultura come strumento di dialogo e di
integrazione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  promuovere  la
lettura, rafforzare la rete delle biblioteche, tutelare  le  librerie
di prossimita' e quelle storiche come strumenti di  socialita'  e  di
educazione intellettuale e civica, di  ampliare  l'offerta  culturale
dei  quotidiani  a  diffusione  cartacea,  nonche'  di  sostenere  le
Istituzioni culturali; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  celebrare  il
venticinquesimo anniversario della Convenzione europea del paesaggio; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
specifiche  misure  di  tutela  e   valorizzazione   del   patrimonio
culturale, per  l'impignorabilita'  dei  relativi  fondi  nonche'  in
materia di formazione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
specifiche  misure  per  la  semplificazione  degli  interventi   sul
patrimonio culturale, per il cinema e  per  il  settore  audiovisivo,
nonche' in materia  di  Bonus  cultura  18app,  Carta  della  cultura
Giovani e Carta del merito; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
in materia di personale del Ministero della cultura; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2024; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro della cultura e del Ministro degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Piano Olivetti per la cultura 
 
  1. Il Ministro della cultura  adotta  il  «Piano  Olivetti  per  la
cultura», al fine di: 
    a)  favorire  lo  sviluppo  della  cultura   come   bene   comune
accessibile e integrato nella vita delle comunita', nel rispetto  del
principio di sussidiarieta' orizzontale; 
    b) promuovere la rigenerazione culturale delle  periferie,  delle
aree  interne  e  delle  aree  svantaggiate,  in  particolare  quelle
caratterizzate da marginalita' sociale ed economica, degrado  urbano,
denatalita' e spopolamento; 
    c) valorizzare le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e
digitale, quali strumenti di educazione intellettuale  e  civica,  di
socialita' e di connessione con il tessuto sociale; 
    d) promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso
il  sostegno  alle  librerie  caratterizzate  da  lunga   tradizione,
interesse storico-artistico e di prossimita'; 
    e) tutelare e valorizzare il  patrimonio  e  le  attivita'  degli
archivi nonche' degli istituti storici  e  culturali,  quali  custodi
della storia e della memoria della nazione. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 e' adottato, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione  vigente,  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro della cultura, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto-legge,  in
coerenza con la  Strategia  nazionale  per  lo  sviluppo  delle  aree
interne di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,  n.
162 e tenuto  conto  delle  previsioni  del  Piano  d'azione  di  cui
all'articolo 34 del decreto-legge 7 maggio 2024, n.  60,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.