IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approva il  testo
del codice civile; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente  il
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di agricoltura e pesca  e  la  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale»; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
«Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  avente  ad
oggetto  la  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,   a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  2000,
n. 361, avente ad  oggetto  il  «Regolamento  recante  norme  per  la
semplificazione  dei  procedimenti  di  riconoscimento   di   persone
giuridiche  private  e  di  approvazione  delle  modifiche  dell'atto
costitutivo e dello statuto»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che approva il
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, concernente «Disposizioni  in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari» e, in
particolare,  l'art.  2  che  istituisce  il  «Sistema  di   qualita'
nazionale di produzione integrata»; 
  Visto il decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  avente  ad
oggetto il «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',   trasparenza   e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»,
cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»  e,  in  particolare,  l'art.  224-bis  che  istituisce  il
«Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare,  l'art.  77,
paragrafo 1, lettera c) in materia di cooperazione per la  promozione
ed il sostegno dei regimi  di  qualita'  riconosciuti  dall'Unione  e
dagli Stati membri e del loro utilizzo da parte degli agricoltori; 
  Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante  «Disposizioni  per  la
tutela, lo sviluppo e la competitivita'  della  produzione  agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  250
del 25 ottobre 2022, con il quale  l'on.  Francesco  Lollobrigida  e'
stato  nominato  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» ed, in  particolare,  l'art.  3,  comma  3,  del  predetto
decreto,   ai   sensi   del   quale   le   denominazioni    «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste»  e
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  16  dicembre  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale,  n.  36
del 13 febbraio 2023, recante «Istituzione del "Sistema  di  qualita'
nazionale zootecnia"»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre  2023,  n.  178,  che  adotta  il  regolamento   recante   la
«Riorganizzazione del Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2023,  n.  206,  recante  «Disposizioni
organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela  del  made
in Italy» e, in particolare,  l'art.  40,  recante  «Istituzione  del
registro delle associazioni nazionali delle citta' di  identita'  per
la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 31  gennaio  2024,  n.  47783,  registrato
dalla Corte dei  conti  il  23  febbraio  2024  al  n.  288,  recante
l'«Individuazione  degli  uffici  dirigenziali   non   generali   del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, ai  sensi  del  sopra  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178»; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910,  registrata
dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
il 2024 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei  prodotti  agricoli,  nonche'
alle  specialita'   tradizionali   garantite   e   alle   indicazioni
facoltative di qualita' per  i  prodotti  agricoli,  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e
che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e finanze MEF-GAB - Prot.
52685 del 27/11/2024-E; 
  Ritenuto di dover assicurare la  piu'  ampia  partecipazione  degli
operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica  degli
interventi di valorizzazione e  di  promozione  delle  produzioni  di
pregio e di alta rinomanza italiane; 
  Ritenuto di dover individuare i requisiti per l'assunzione da parte
dei comuni della denominazione di «citta' di identita'» e definire  i
requisiti  e  le  modalita'  per  l'iscrizione  nel  Registro   delle
associazioni nazionali delle citta' di identita' ai  sensi  dell'art.
40, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
28 novembre 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua i requisiti  per  l'assunzione  da
parte dei comuni della  denominazione  di  «citta'  di  identita'»  e
definisce i requisiti e le modalita' per  l'iscrizione  nel  Registro
delle associazioni nazionali  delle  citta'  di  identita'  ai  sensi
dell'art. 40, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.