La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con
profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero
della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico,
e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome,
di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la
materia oggetto di interpello investa competenze di altre
amministrazioni pubbliche, la Commissione e' integrata con
rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non
spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro
emolumento comunque denominato»;
b) nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 14 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 14-bis (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei
luoghi di lavoro). - 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni
alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con
riferimento all'anno precedente, nonche' sugli interventi da adottare
per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di
lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo
intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di
indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi
Regolamenti»;
c) all'articolo 38, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati
registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del
programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente
il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della
permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4»;
d) all'articolo 41:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «visita medica
preventiva» sono inserite le seguenti: «, anche in fase
preassuntiva,»;
1.2) la lettera e-bis) e' abrogata;
1.3) alla lettera e-ter), dopo le parole: «sessanta giorni
continuativi,» sono inserite le seguenti: «qualora sia ritenuta
necessaria dal medico competente» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Qualora non ritenga necessario procedere alla
visita, il medico competente e' tenuto a esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica»;
2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami
clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in
sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi
esami e indagini gia' effettuati dal lavoratore e risultanti dalla
copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del
lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al
fine di evitarne la ripetizione, qualora cio' sia ritenuto
compatibile dal medico competente con le finalita' della visita
preventiva»;
3) al comma 4-bis, la parola: «2009» e' sostituita dalla
seguente: «2024»;
4) al comma 6-bis, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)
del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
5) al comma 9, le parole: «all'organo di vigilanza» sono
sostituite dalle seguenti: «all'azienda sanitaria locale»;
e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, e'
consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei
quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi,
sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in
quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di
illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica
certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente
articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita
circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al
comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni
dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora
l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni,
l'utilizzo dei locali e' consentito trascorsi trenta giorni dalla
comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso
divieto da parte dell'ufficio medesimo»;
f) all'articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: «commi 1 e
2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 5,».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono all'attuazione del presente articolo
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 12, 38, 41, 65 e
304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante:
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 101 del 30 aprile 2008, S.O., n. 108 come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Interpello). - 1. Gli organismi associativi
a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti
pubblici nazionali, le regioni e le province autonome,
nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o
collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione
per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente
tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli,
composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo
professionale giuridico, da due rappresentanti del
Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo
professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle
regioni e delle province autonome, di cui almeno due con
profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto
di interpello investa competenze di altre amministrazioni
pubbliche, la Commissione e' integrata con rappresentanti
delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta
alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o
altro emolumento comunque denominato.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti
di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e
direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza.».
«Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente).
- 1. Per svolgere le funzioni di medico competente e'
necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva
o in medicina legale.
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei
sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di
finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del
lavoro per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi
formativi universitari da definire con apposito decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di
avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco
dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime
funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro comprovante
l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente e' altresi' necessario partecipare al programma
di educazione continua in medicina ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma
triennale successivo all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. I crediti previsti dal programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina
"medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di
cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei
medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati
registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi
del programma di educazione continua in medicina, verifica
periodicamente il mantenimento del requisito di cui al
comma 3, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici
competenti di cui al comma 4.».
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La
sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva, anche in fase
preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato
al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione
specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore,
qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita'
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) (abrogata)
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi qualora sia
ritenuta necessaria dal medico competente, al fine di
verificare l'idoneita' alla mansione. Qualora non ritenga
necessario procedere alla visita, il medico competente e'
tenuto a esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica.
2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di
esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche
ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene
conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini gia'
effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della
cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore
stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al
fine di evitarne la ripetizione, qualora cio' sia ritenuto
compatibile dal medico competente con le finalita' della
visita preventiva.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a) - Soppressa;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa
vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e
spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresi'
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2024, con accordo in
Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione
delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e
della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere
allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti
minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato
cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto
dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il medico
competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando
copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di
lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di
inidoneita' temporanea vanno precisati i limiti temporali
di validita'.
8.
9. Avverso i giudizi del medico competente ivi
compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all' azienda sanitaria locale
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.».
«Art. 65 (Locali sotterranei o semisotterranei). - 1.
E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, e'
consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o
semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad
emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i
requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e
le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di
microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta
elettronica certificata al competente ufficio territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei
locali di cui al presente articolo allegando adeguata
documentazione, individuata con apposita circo-lare
dell'INL, che dimostri il rispetto dei re-quisiti di cui al
comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi
trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al
primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL
richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali e'
consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione
delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso
divieto da parte dell'ufficio medesimo.».
«Art. 304 (Abrogazioni). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306,
comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta
eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) l'articolo 36-bis,commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3
agosto 2007, n. 123;
d) ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare nella materia disciplinata dal decreto
legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
d-bis) la lettera c) del terzo comma dell'articolo
3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;
d-quater: il decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.
1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico
centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di
livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, individuata in sede
regolamentare nell'ambito del complessivo processo di
riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione
dell'articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della
delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3
agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle
disposizioni del presente decreto con quelle contenute in
leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal
comma 1.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui
al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari
dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero
ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si
intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente
decreto legislativo.».