La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  la
Commissione per gli interpelli, composta da  due  rappresentanti  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con
profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del  Ministero
della salute, di cui almeno uno con profilo professionale  giuridico,
e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province  autonome,
di cui almeno due con profilo  professionale  giuridico.  Qualora  la
materia  oggetto  di   interpello   investa   competenze   di   altre
amministrazioni  pubbliche,   la   Commissione   e'   integrata   con
rappresentanti delle stesse.  Ai  componenti  della  Commissione  non
spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro
emolumento comunque denominato»; 
    b) nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 14  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 14-bis (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei
luoghi di lavoro). - 1. Entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno,  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  rende  comunicazioni
alle Camere sullo stato della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  con
riferimento all'anno precedente, nonche' sugli interventi da adottare
per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei  luoghi  di
lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il  Governo
intende adottare al riguardo per l'anno in corso,  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le Camere  possono  adottare  atti  di
indirizzo  al  Governo,  secondo  le  disposizioni   dei   rispettivi
Regolamenti»; 
    c) all'articolo 38, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis.  Il  Ministero  della  salute,   utilizzando   i   dati
registrati  nell'anagrafe  nazionale  dei   crediti   formativi   del
programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente
il mantenimento del requisito di  cui  al  comma  3,  ai  fini  della
permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4»; 
    d) all'articolo 41: 
      1) al comma 2: 
        1.1)  alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  «visita   medica
preventiva»  sono  inserite   le   seguenti:   «,   anche   in   fase
preassuntiva,»; 
        1.2) la lettera e-bis) e' abrogata; 
        1.3) alla lettera e-ter), dopo le  parole:  «sessanta  giorni
continuativi,» sono  inserite  le  seguenti:  «qualora  sia  ritenuta
necessaria dal  medico  competente»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Qualora  non  ritenga  necessario  procedere  alla
visita, il medico competente e' tenuto a  esprimere  il  giudizio  di
idoneita' alla mansione specifica»; 
      2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
        «2-bis. Il medico competente,  nella  prescrizione  di  esami
clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari  in
sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei  medesimi
esami e indagini gia' effettuati dal lavoratore  e  risultanti  dalla
copia  della  cartella  sanitaria  e  di  rischio  in  possesso   del
lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e),  al
fine  di  evitarne  la  ripetizione,  qualora   cio'   sia   ritenuto
compatibile dal medico  competente  con  le  finalita'  della  visita
preventiva»; 
      3) al comma  4-bis,  la  parola:  «2009»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2024»; 
      4) al comma 6-bis, le parole: «alle lettere a),  b),  c)  e  d)
del» sono sostituite dalla seguente: «al»; 
      5) al comma  9,  le  parole:  «all'organo  di  vigilanza»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'azienda sanitaria locale»; 
    e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «2.  In  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  e'
consentito l'uso dei  locali  chiusi  sotterranei  o  semisotterranei
quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti  nocivi,
sempre che siano rispettati i requisiti di cui  all'allegato  IV,  in
quanto  applicabili,  e  le  idonee  condizioni  di   aerazione,   di
illuminazione e di microclima. 
      3. Il datore  di  lavoro  comunica  tramite  posta  elettronica
certificata  al  competente  ufficio  territoriale   dell'Ispettorato
nazionale del lavoro (INL)  l'uso  dei  locali  di  cui  al  presente
articolo allegando adeguata documentazione, individuata con  apposita
circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui  al
comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi  trenta  giorni
dalla data della comunicazione  di  cui  al  primo  periodo.  Qualora
l'ufficio  territoriale  dell'INL  richieda  ulteriori  informazioni,
l'utilizzo dei locali e' consentito  trascorsi  trenta  giorni  dalla
comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo  espresso
divieto da parte dell'ufficio medesimo»; 
    f) all'articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: «commi  1  e
2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 5,». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti   provvedono   all'attuazione   del   presente    articolo
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, 38, 41,  65  e
          304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  recante:
          «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 101 del 30 aprile 2008, S.O.,  n.  108  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 12 (Interpello). - 1. Gli organismi associativi
          a rilevanza nazionale degli  enti  territoriali,  gli  enti
          pubblici nazionali, le  regioni  e  le  province  autonome,
          nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
          iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di  lavoro
          e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative  sul
          piano nazionale e  i  consigli  nazionali  degli  ordini  o
          collegi professionali, possono inoltrare  alla  Commissione
          per gli  interpelli  di  cui  al  comma  2,  esclusivamente
          tramite  posta  elettronica,  quesiti  di  ordine  generale
          sull'applicazione della normativa in materia  di  salute  e
          sicurezza del lavoro. 
                2. Presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza  pubblica,  la  Commissione  per  gli   interpelli,
          composta da due rappresentanti del Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali, di  cui  almeno  uno  con  profilo
          professionale  giuridico,   da   due   rappresentanti   del
          Ministero della salute,  di  cui  almeno  uno  con  profilo
          professionale giuridico, e da quattro rappresentanti  delle
          regioni e delle province autonome, di cui  almeno  due  con
          profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto
          di interpello investa competenze di  altre  amministrazioni
          pubbliche, la Commissione e' integrata  con  rappresentanti
          delle stesse. Ai componenti della  Commissione  non  spetta
          alcun compenso, gettone di presenza, rimborso  di  spese  o
          altro emolumento comunque denominato. 
                3. Le indicazioni fornite nelle risposte  ai  quesiti
          di cui al comma 1 costituiscono  criteri  interpretativi  e
          direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza.». 
                «Art. 38 (Titoli e requisiti del medico  competente).
          - 1. Per svolgere  le  funzioni  di  medico  competente  e'
          necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: 
                  a) specializzazione in medicina  del  lavoro  o  in
          medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
                  b) docenza in medicina del  lavoro  o  in  medicina
          preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in  tossicologia
          industriale o in  igiene  industriale  o  in  fisiologia  e
          igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 
                  c)  autorizzazione  di  cui  all'articolo  55   del
          decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
                  d) specializzazione in igiene e medicina preventiva
          o in medicina legale. 
                  d-bis)  con  esclusivo  riferimento  al  ruolo  dei
          sanitari  delle   Forze   armate,   compresa   l'Arma   dei
          carabinieri, della Polizia di  Stato  e  della  Guardia  di
          finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del
          lavoro per almeno quattro anni. 
                2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1,
          lettera d), sono tenuti  a  frequentare  appositi  percorsi
          formativi universitari da definire con apposito decreto del
          Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto  con
          il Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali. I soggetti di cui al precedente periodo  i  quali,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino  di
          avere svolto tali attivita' per almeno  un  anno  nell'arco
          dei tre anni anteriori all'entrata in vigore  del  presente
          decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le  medesime
          funzioni. A tal fine sono tenuti a  produrre  alla  Regione
          attestazione   del    datore    di    lavoro    comprovante
          l'espletamento di tale attivita'. 
                3.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  medico
          competente e' altresi' necessario partecipare al  programma
          di educazione continua in medicina  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  19  giugno  1999,   n.   229,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,  a  partire  dal  programma
          triennale successivo all'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo.  I  crediti  previsti  dal  programma
          triennale  dovranno  essere  conseguiti  nella  misura  non
          inferiore al 70  per  cento  del  totale  nella  disciplina
          "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". 
                4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di
          cui al presente  articolo  sono  iscritti  nell'elenco  dei
          medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali. 
                4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i  dati
          registrati nell'anagrafe nazionale  dei  crediti  formativi
          del programma di educazione continua in medicina,  verifica
          periodicamente il mantenimento  del  requisito  di  cui  al
          comma 3, ai fini della permanenza  nell'elenco  dei  medici
          competenti di cui al comma 4.». 
                «Art.  41   (Sorveglianza   sanitaria).   -   1.   La
          sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente: 
                  a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
          indicazioni fornite dalla  Commissione  consultiva  di  cui
          all'articolo 6; 
                  b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta  e  la
          stessa sia ritenuta  dal  medico  competente  correlata  ai
          rischi lavorativi. 
                2. La sorveglianza sanitaria comprende: 
                  a)  visita  medica  preventiva,   anche   in   fase
          preassuntiva,   intesa   a    constatare    l'assenza    di
          controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e'  destinato
          al  fine  di  valutare  la  sua  idoneita'  alla   mansione
          specifica; 
                  b) visita medica periodica per controllare lo stato
          di salute  dei  lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio  di
          idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di  tali
          accertamenti,   qualora   non   prevista   dalla   relativa
          normativa, viene stabilita, di norma, in una volta  l'anno.
          Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa,  stabilita
          dal medico competente in  funzione  della  valutazione  del
          rischio. 
                L'organo di vigilanza,  con  provvedimento  motivato,
          puo' disporre contenuti e periodicita'  della  sorveglianza
          sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal  medico
          competente; 
                  c)  visita  medica  su  richiesta  del  lavoratore,
          qualora sia ritenuta dal  medico  competente  correlata  ai
          rischi professionali  o  alle  sue  condizioni  di  salute,
          suscettibili  di  peggioramento  a   causa   dell'attivita'
          lavorativa svolta, al fine  di  esprimere  il  giudizio  di
          idoneita' alla mansione specifica; 
                  d) visita medica  in  occasione  del  cambio  della
          mansione  onde   verificare   l'idoneita'   alla   mansione
          specifica; 
                  e) visita medica alla cessazione  del  rapporto  di
          lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 
                  e-bis) (abrogata) 
                  e-ter) visita medica precedente  alla  ripresa  del
          lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
          superiore  ai  sessanta  giorni  continuativi  qualora  sia
          ritenuta necessaria  dal  medico  competente,  al  fine  di
          verificare l'idoneita' alla mansione. Qualora  non  ritenga
          necessario procedere alla visita, il medico  competente  e'
          tenuto a esprimere il giudizio di idoneita'  alla  mansione
          specifica. 
              2-bis. Il  medico  competente,  nella  prescrizione  di
          esami  clinici  e  biologici  e  di  indagini  diagnostiche
          ritenuti necessari in  sede  di  visita  preventiva,  tiene
          conto delle risultanze dei medesimi esami e  indagini  gia'
          effettuati dal lavoratore e risultanti  dalla  copia  della
          cartella sanitaria e di rischio in possesso del  lavoratore
          stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera  e),  al
          fine di evitarne la ripetizione, qualora cio' sia  ritenuto
          compatibile dal medico competente con  le  finalita'  della
          visita preventiva. 
                3. Le visite mediche di cui al comma  2  non  possono
          essere effettuate: 
                  a) - Soppressa; 
                  b) per accertare stati di gravidanza; 
                  c)  negli  altri  casi  vietati   dalla   normativa
          vigente. 
                4. Le visite mediche di cui al  comma  2,  a  cura  e
          spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
          biologici  e  indagini  diagnostiche  mirati   al   rischio
          ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed  alle
          condizioni previste dall'ordinamento, le visite di  cui  al
          comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono  altresi'
          finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
          dipendenza  e  di  assunzione  di  sostanze  psicotrope   e
          stupefacenti. 
                4-bis. Entro il 31  dicembre  2024,  con  accordo  in
          Conferenza  Stato-regioni,  adottato  previa  consultazione
          delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e  le
          modalita'  per  l'accertamento  della  tossicodipendenza  e
          della alcol dipendenza. 
                5.  Gli  esiti  della  visita  medica  devono  essere
          allegati alla  cartella  sanitaria  e  di  rischio  di  cui
          all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo  i  requisiti
          minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su  formato
          cartaceo  o   informatizzato,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 53. 
                6. Il medico competente, sulla base delle  risultanze
          delle visite mediche di cui al comma  2,  esprime  uno  dei
          seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 
                  a) idoneita'; 
                  b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
          prescrizioni o limitazioni; 
                  c) inidoneita' temporanea; 
                  d) inidoneita' permanente. 
                6-bis.  Nei  casi  di  cui  al  comma  6  il   medico
          competente esprime il proprio giudizio per  iscritto  dando
          copia del giudizio medesimo al lavoratore e  al  datore  di
          lavoro. 
                7.  Nel  caso  di   espressione   del   giudizio   di
          inidoneita' temporanea vanno precisati i  limiti  temporali
          di validita'. 
                8. 
                9.  Avverso  i  giudizi  del  medico  competente  ivi
          compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e'  ammesso
          ricorso, entro trenta giorni dalla  data  di  comunicazione
          del  giudizio  medesimo,  all'  azienda  sanitaria   locale
          territorialmente competente  che  dispone,  dopo  eventuali
          ulteriori accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o  la
          revoca del giudizio stesso.». 
                «Art. 65 (Locali sotterranei o semisotterranei). - 1.
          E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei  o
          semisotterranei. 
                2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,  e'
          consentito  l'uso   dei   locali   chiusi   sotterranei   o
          semisotterranei quando le lavorazioni non  diano  luogo  ad
          emissioni di agenti nocivi, sempre che siano  rispettati  i
          requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili,  e
          le idonee condizioni di aerazione, di  illuminazione  e  di
          microclima. 
                3.  Il  datore  di  lavoro  comunica  tramite   posta
          elettronica certificata al competente ufficio  territoriale
          dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  (INL)  l'uso  dei
          locali di  cui  al  presente  articolo  allegando  adeguata
          documentazione,   individuata   con   apposita   circo-lare
          dell'INL, che dimostri il rispetto dei re-quisiti di cui al
          comma 2.  I  locali  possono  essere  utilizzati  trascorsi
          trenta giorni dalla data  della  comunicazione  di  cui  al
          primo  periodo.  Qualora  l'ufficio  territoriale  dell'INL
          richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei  locali  e'
          consentito  trascorsi  trenta  giorni  dalla  comunicazione
          delle  ulteriori  informazioni  richieste,  salvo  espresso
          divieto da parte dell'ufficio medesimo.». 
                «Art. 304 (Abrogazioni). - 1. Fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo 3, comma  3,  e  dall'articolo  306,
          comma 2, dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto legislativo sono abrogati: 
                  a) il decreto del Presidente  della  Repubblica  27
          aprile 1955,  n.  547,  il  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  7  gennaio  1956,  n.  164,  il   decreto   del
          Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,  n.  303,  fatta
          eccezione per l'articolo  64,  il  decreto  legislativo  15
          agosto 1991, n. 277, il decreto  legislativo  19  settembre
          1994, n. 626, il decreto legislativo  14  agosto  1996,  n.
          493, il decreto legislativo 14  agosto  1996,  n.  494,  il
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187; 
                  b) l'articolo 36-bis,commi 1,  2,  3,  4  e  5  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
                  c) gli articoli: 2, 3, 5,  6  e  7  della  legge  3
          agosto 2007, n. 123; 
                  d)   ogni   altra   disposizione   legislativa    e
          regolamentare  nella  materia  disciplinata   dal   decreto
          legislativo medesimo incompatibili con lo stesso. 
                  d-bis) la lettera c) del terzo comma  dell'articolo
          3, della legge 22 luglio 1961, n. 628; 
                  d-ter)  gli  articoli  42  e  43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320; 
                  d-quater:   il   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. 
                1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato  medico
          centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  e
          successive modificazioni, sono svolte  dalla  struttura  di
          livello dirigenziale generale  del  Ministero  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, individuata in sede
          regolamentare  nell'ambito  del  complessivo  processo   di
          riorganizzazione  dello  stesso  Dicastero,  in  attuazione
          dell'articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. 
                2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della
          delega prevista dall'articolo 1, comma  6,  della  legge  3
          agosto 2007, n. 123, si provvede  all'armonizzazione  delle
          disposizioni del presente decreto con quelle  contenute  in
          leggi o regolamenti  che  dispongono  rinvii  a  norme  del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni, ovvero ad altre  disposizioni  abrogate  dal
          comma 1. 
                3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui
          al comma 2, laddove disposizioni di legge  o  regolamentari
          dispongano un rinvio a norme  del  decreto  legislativo  19
          settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,  ovvero
          ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii  si
          intendono riferiti alle corrispondenti norme  del  presente
          decreto legislativo.».