IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante
«Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della
riscossione»;
Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto legislativo n.
110 del 2024 che ha modificato l'art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la «Dilazione
del pagamento»;
Visto l'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13, comma
1, lettera a) del decreto legislativo n. 110 del 2024, ai sensi del
quale su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare
in temporanea situazione di obiettiva difficolta'
economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la
ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo
inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di
dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili, per
le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate
mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c)
centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal
1° gennaio 2029;
Visto l'art. 19, comma 1.1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13, comma
1, lettera b) del decreto legislativo n. 110 del 2024, ai sensi del
quale su richiesta del contribuente che documenta la temporanea
situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria, l'Agenzia
delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle
somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un
massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di
presentazione della richiesta; b) per le somme di importo fino a
120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate
mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da
novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le
richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un
massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a
decorrere dal 1° gennaio 2029;
Visto l'art. 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13, comma
1, lettera b) del decreto legislativo n. 110 del 2024, il quale
indica i parametri per la valutazione della sussistenza della
temporanea situazione di obiettiva difficolta' documentata dal
contribuente, di cui al comma 1.1 del medesimo art. 19, e stabilisce
che la stessa sia effettuata avendo riguardo, per le persone fisiche
e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati,
all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del
nucleo familiare del debitore e all'entita' del debito da rateizzare
e di quello residuo eventualmente gia' in rateazione, nonche', per i
soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), del medesimo art. 19,
diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in
regimi fiscali semplificati, all'indice di liquidita' e al rapporto
tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente gia' in
rateazione e il valore della produzione;
Visto l'art. 19, comma 1.3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13, comma
1, lettera b) del decreto legislativo n. 110 del 2024, il quale
rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la
disciplina delle modalita' di applicazione e documentazione dei
parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea
situazione di obiettiva difficolta', di cui al comma 1.2 del medesimo
art. 19, nonche' la individuazione di particolari eventi al ricorrere
dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficolta' e'
considerata comunque sussistente e delle specifiche modalita' di
valutazione della sussistenza della temporanea situazione di
obiettiva difficolta' per i soggetti diversi dalle persone fisiche e
dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per
i quali non sia possibile applicare i relativi parametri;
Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 110 del 2024,
il quale stabilisce che alle richieste di rateazione presentate fino
al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973, nella versione vigente sino alla data di entrata in vigore
dello stesso decreto legislativo n. 110 del 2024;
Visto l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 110 del 2024,
il quale stabilisce che le disposizioni del medesimo art. 13 di
modifica dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.
602 del 1973, in materia di dilazione, non si applicano alle risorse
proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a),
della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al
regolamento CEE n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che
istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Ritenuta, relativamente alle persone fisiche e ai titolari di ditte
individuali in regimi fiscali semplificati, la necessita', al fine di
individuare la concedibilita' di un piano di rateizzazione e il
numero massimo di rate concedibili, di determinare, per ciascuna
classe di appartenenza dell'indicatore della situazione economica
equivalente, secondo un principio di progressivita', un coefficiente
che, applicato al valore dell'I.S.E.E. su base mensile, possa
esprimere la capacita' del debitore di assolvere il debito in unica
soluzione oppure, in alternativa, la quantificazione di un numero
massimo di rate per il pagamento del debito in misura congrua
rispetto alla capacita' reddituale e patrimoniale del nucleo
familiare del debitore;
Ritenuto, relativamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche e
dalle ditte individuali in regimi fiscali semplificati, che:
a) l'indice di liquidita', quale indicatore idoneo a valutare la
maggiore o minore capacita' dell'impresa di far fronte agli impegni
finanziari a breve termine con le proprie disponibilita' liquide,
immediate e differite, se di valore inferiore a 1, rappresenta un
segnale di insufficiente liquidita' dell'impresa e quindi la
difficolta' di assolvere l'obbligazione in unica soluzione;
b) la quantificazione del numero massimo di rate del piano di
pagamento puo' essere stabilita in misura congrua in base al rapporto
tra il valore della produzione, rappresentativo dei flussi finanziari
generati dall'attivita' d'impresa, e l'ammontare del debito;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 19, comma 1.3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
a) stabilisce le modalita' di applicazione e documentazione dei
parametri di valutazione della sussistenza della temporanea
situazione di obiettiva difficolta' di cui all'art. 19, comma 1.2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
b) individua particolari eventi al ricorrere dei quali la
temporanea situazione di obiettiva difficolta' e' considerata in ogni
caso sussistente;
c) individua specifiche modalita' di valutazione della
sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta' per
i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte
individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non e' possibile
applicare i parametri di cui all'art. 19, comma 1.2, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.