IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  29  luglio  2024,  n.  110,  recante
«Disposizioni in materia di  riordino  del  sistema  nazionale  della
riscossione»; 
  Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto legislativo  n.
110 del 2024 che ha modificato l'art. 19 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la «Dilazione
del pagamento»; 
  Visto  l'art.  19,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13,  comma
1, lettera a) del decreto legislativo n. 110 del 2024, ai  sensi  del
quale su semplice richiesta del contribuente che dichiara di  versare
in     temporanea     situazione     di     obiettiva     difficolta'
economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la
ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo,  di  importo
inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in  ciascuna  richiesta  di
dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili,  per
le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;  b)  novantasei  rate
mensili, per le richieste presentate  negli  anni  2027  e  2028;  c)
centootto rate mensili, per le richieste presentate a  decorrere  dal
1° gennaio 2029; 
  Visto l'art. 19,  comma  1.1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13,  comma
1, lettera b) del decreto legislativo n. 110 del 2024, ai  sensi  del
quale su richiesta  del  contribuente  che  documenta  la  temporanea
situazione di obiettiva difficolta' economico-finanziaria,  l'Agenzia
delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle
somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di  dilazione:
a) per le somme di importo superiore  a  120.000  euro,  fino  ad  un
massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla  data  di
presentazione della richiesta; b) per le  somme  di  importo  fino  a
120.000 euro: 1) da ottantacinque a un  massimo  di  centoventi  rate
mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e  2026;  2)  da
novantasette  a  un  massimo  di  centoventi  rate  mensili,  per  le
richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3)  da  centonove  a  un
massimo di centoventi rate mensili, per  le  richieste  presentate  a
decorrere dal 1° gennaio 2029; 
  Visto l'art. 19,  comma  1.2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13,  comma
1, lettera b) del decreto legislativo  n.  110  del  2024,  il  quale
indica  i  parametri  per  la  valutazione  della  sussistenza  della
temporanea  situazione  di  obiettiva  difficolta'  documentata   dal
contribuente, di cui al comma 1.1 del medesimo art. 19, e  stabilisce
che la stessa sia effettuata avendo riguardo, per le persone  fisiche
e i titolari di ditte individuali  in  regimi  fiscali  semplificati,
all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)  del
nucleo familiare del debitore e all'entita' del debito da  rateizzare
e di quello residuo eventualmente gia' in rateazione, nonche', per  i
soggetti di cui al comma 1.2,  lettera  b),  del  medesimo  art.  19,
diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali  in
regimi fiscali semplificati, all'indice di liquidita' e  al  rapporto
tra il debito da rateizzare e quello residuo  eventualmente  gia'  in
rateazione e il valore della produzione; 
  Visto l'art. 19,  comma  1.3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13,  comma
1, lettera b) del decreto legislativo  n.  110  del  2024,  il  quale
rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  la
disciplina delle  modalita'  di  applicazione  e  documentazione  dei
parametri per  la  valutazione  della  sussistenza  della  temporanea
situazione di obiettiva difficolta', di cui al comma 1.2 del medesimo
art. 19, nonche' la individuazione di particolari eventi al ricorrere
dei quali  la  temporanea  situazione  di  obiettiva  difficolta'  e'
considerata comunque sussistente  e  delle  specifiche  modalita'  di
valutazione  della  sussistenza  della   temporanea   situazione   di
obiettiva difficolta' per i soggetti diversi dalle persone fisiche  e
dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per
i quali non sia possibile applicare i relativi parametri; 
  Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 110 del  2024,
il quale stabilisce che alle richieste di rateazione presentate  fino
al  31  dicembre  2024  continuano  ad  applicarsi  le   disposizioni
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del
1973, nella versione vigente sino alla  data  di  entrata  in  vigore
dello stesso decreto legislativo n. 110 del 2024; 
  Visto l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 110 del  2024,
il quale stabilisce che le  disposizioni  del  medesimo  art.  13  di
modifica dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
602 del 1973, in materia di dilazione, non si applicano alle  risorse
proprie tradizionali di cui all'art.  2,  paragrafo  1,  lettera  a),
della  decisione  (UE,  Euratom)  2020/2053  del  Consiglio,  del  14
dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al
regolamento CEE n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992,  che
istituisce un codice doganale comunitario e  di  cui  al  regolamento
(UE) n. 952/2013 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Ritenuta, relativamente alle persone fisiche e ai titolari di ditte
individuali in regimi fiscali semplificati, la necessita', al fine di
individuare la concedibilita' di  un  piano  di  rateizzazione  e  il
numero massimo di rate  concedibili,  di  determinare,  per  ciascuna
classe di appartenenza  dell'indicatore  della  situazione  economica
equivalente, secondo un principio di progressivita', un  coefficiente
che,  applicato  al  valore  dell'I.S.E.E.  su  base  mensile,  possa
esprimere la capacita' del debitore di assolvere il debito  in  unica
soluzione oppure, in alternativa, la  quantificazione  di  un  numero
massimo di rate  per  il  pagamento  del  debito  in  misura  congrua
rispetto  alla  capacita'  reddituale  e  patrimoniale   del   nucleo
familiare del debitore; 
  Ritenuto, relativamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche e
dalle ditte individuali in regimi fiscali semplificati, che: 
    a) l'indice di liquidita', quale indicatore idoneo a valutare  la
maggiore o minore capacita' dell'impresa di far fronte  agli  impegni
finanziari a breve termine con  le  proprie  disponibilita'  liquide,
immediate e differite, se di valore inferiore  a  1,  rappresenta  un
segnale  di  insufficiente  liquidita'  dell'impresa  e   quindi   la
difficolta' di assolvere l'obbligazione in unica soluzione; 
    b) la quantificazione del numero massimo di  rate  del  piano  di
pagamento puo' essere stabilita in misura congrua in base al rapporto
tra il valore della produzione, rappresentativo dei flussi finanziari
generati dall'attivita' d'impresa, e l'ammontare del debito; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 19, comma 1.3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: 
    a) stabilisce le modalita' di applicazione e  documentazione  dei
parametri  di  valutazione   della   sussistenza   della   temporanea
situazione di obiettiva difficolta' di cui all'art.  19,  comma  1.2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; 
    b)  individua  particolari  eventi  al  ricorrere  dei  quali  la
temporanea situazione di obiettiva difficolta' e' considerata in ogni
caso sussistente; 
    c)  individua   specifiche   modalita'   di   valutazione   della
sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta'  per
i soggetti diversi dalle persone fisiche  e  dai  titolari  di  ditte
individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non e' possibile
applicare i parametri di cui all'art. 19, comma 1.2, lettera b),  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.