La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e
altre disposizioni. Fondi speciali
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di
competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2025, 2026 e
2027, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento»;
b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), in materia di detrazione
per redditi di lavoro dipendente, le parole: «1.880 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «1.955 euro».
3. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento integrativo per
titolari di redditi di lavoro dipendente, dopo le parole: «della
detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato
testo unico,» sono inserite le seguenti: «diminuita dell'importo di
75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno,».
4. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo
49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione
di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo
49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e'
riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito,
determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del
contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non e'
superiore a 8.500 euro;
b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore
a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore
a 15.000 euro.
5. Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile
ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente e' rapportato
all'intero anno.
6. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo
49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione
di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo
49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta
un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di
lavoro, di importo pari:
a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al
rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000
euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 32.000
euro ma non a 40.000 euro.
7. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la
detrazione di cui al comma 6 del presente articolo all'atto
dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio
la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al
comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i
medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo
importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro,
il recupero dello stesso e' effettuato in dieci rate di pari
ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano
gli effetti del conguaglio.
8. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto
dell'erogazione della somma di cui al comma 4 mediante l'istituto
della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
9. Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del
reddito di lavoro dipendente di cui ai commi 4 e 6 del presente
articolo rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi
dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti
all'estero, nonche' dell'articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209, in materia di regime fiscale agevolativo per i
lavoratori impatriati. Il medesimo reddito complessivo di cui ai
commi 4 e 6 del presente articolo e' assunto al netto del reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. Per il completamento dell'attuazione della delega fiscale,
indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli
anni 2025-2029 tra le misure necessarie ai fini della proroga del
periodo di aggiustamento di cui all'articolo 14 del regolamento (UE)
2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024,
dopo l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e' inserito il seguente:
«Art. 16-ter. - (Riordino delle detrazioni) - 1. Fermi restando
gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i
soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e
le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni
normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati
complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare
calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma
2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il
coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di
figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i
figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare
del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste
nell'articolo 12, comma 2, del presente testo unico.
2. L'importo base di cui al comma 1 e' pari a:
a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente e'
superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente e'
superiore a 100.000 euro.
3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 e' pari a:
a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
b) 0,70, se nel nucleo familiare e' presente un figlio che si
trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti piu' di due figli
che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o
almeno un figlio con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni
previste dall'articolo 12, comma 2.
4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli
oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite
di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15,
comma 1, lettera c);
b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai
sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative,
detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter,
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e
delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese
detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni
normative, la cui detrazione e' ripartita in piu' annualita',
rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque
esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi
dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in
dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i
premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1,
lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati
fino al 31 dicembre 2024 nonche' le rate delle spese detraibili ai
sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative,
sostenute fino al 31 dicembre 2024.
6. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui
all'articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico».
11. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c), le parole da: «950 euro» fino a: «a 21
anni.» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio,
compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli
adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge
deceduto, di eta' pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni,
nonche' per ciascun figlio di eta' pari o superiore a 30 anni con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.»;
2) alla lettera d), le parole da: «750 euro» fino a: «lettera
c).» sono sostituite dalle seguenti: «750 euro, da ripartire pro
quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun
ascendente che conviva con il contribuente.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai
contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio
economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero».
12. Per l'anno 2025, il limite di cui all'articolo 1, comma 57,
lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' elevato a
35.000 euro.
13. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «a 564 euro per
l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e
a 800 euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «a 1.000 euro».
14. La deduzione della quota dell'11 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla
base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2025, e' differita, in quote costanti, al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi.
15. La deduzione della quota del 4,70 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla
base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2026, e' differita, in quote costanti, al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
16. La deduzione della quota del 13 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi prevista dall'articolo 1, comma 1079, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2025 e per quello successivo, e' differita, in quote
costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2026 e ai tre successivi nonche' al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
17. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei
componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2025 e per quello successivo, e' differita, in quote
costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2026 e ai tre successivi nonche' al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
18. Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 84 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'eccedenza, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216,
relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in diminuzione
del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e'
effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo
periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui
ai commi da 14 a 17 del presente articolo in misura non superiore al
54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile. Le disposizioni
di cui al primo periodo si applicano anche ai fini della
determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato
nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tale fine, il reddito
complessivo globale si considera prioritariamente formato dal maggior
reddito imponibile che si determina ai sensi dei commi da 14 a 20 del
presente articolo.
19. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando
l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
l'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
nonche' l'articolo 1, commi 1067 e 1068, della medesima legge 30
dicembre 2018, n. 145, e applicando il comma 18 del presente
articolo;
b) al 31 dicembre 2026 si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando
l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
l'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
nonche' l'articolo 1, commi 1067 e 1068, della medesima legge 30
dicembre 2018, n. 145 e, inoltre, non si tiene conto delle quote
differite ai sensi dei commi da 14 a 17 del presente articolo;
c) al 31 dicembre 2027 e ai due successivi, non si tiene conto
delle quote differite ai sensi dei commi da 14 a 17 del presente
articolo.
20. Sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti
dovuti per effetto delle disposizioni dei commi da 14 a 19 del
presente articolo, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2025 e per quello successivo, non si applicano le disposizioni
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ne'
quelle dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154.
21. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 e' sostituito dal seguente:
«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i
soggetti esercenti attivita' d'impresa che realizzano ricavi
derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello
Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare
precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano un ammontare
complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni
di euro»;
b) al comma 42, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «I
soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di
cui al comma 35-bis, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per
cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare
precedente, determinata ai sensi del comma 41. Il versamento a saldo
dell'imposta dovuta e' effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare
successivo a quello di cui al comma 35-bis».
22. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 64 e' sostituito dal seguente:
«Art. 64. - (Soggetti passivi) - 1. Sono soggetti passivi
dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attivita'
d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui
all'articolo 65 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a
livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui
all'articolo 63, realizzano un ammontare complessivo di ricavi
ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro»;
b) all'articolo 75, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: «I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno
solare di cui all'articolo 63, un acconto dell'imposta dovuta pari al
30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare
precedente, determinata ai sensi dell'articolo 74. Il versamento a
saldo dell'imposta dovuta e' effettuato entro il 16 maggio dell'anno
solare successivo a quello di cui all'articolo 63».
23. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
altri redditi diversi, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, e' pari al 26 per cento.
24. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui alla lettera
c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, modificata, da ultimo, dal comma 25 del
presente articolo, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026,
l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' applicata con l'aliquota del
33 per cento.
25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le
parole: «, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo
d'imposta» sono soppresse;
b) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «per
un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.
26. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle
minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo
67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata, da
ultimo, dal comma 25 del presente articolo, per ciascuna
cripto-attivita' posseduta alla data del 1° gennaio 2025 puo' essere
assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a
tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo
unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18
per cento.
27. L'imposta sostitutiva di cui al comma 26 e' versata, con le
modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 novembre 2025.
28. L'imposta sostitutiva di cui al comma 26 puo' essere rateizzata
fino al numero massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da
versare contestualmente a ciascuna rata.
29. L'assunzione del valore di cui al comma 26 quale valore di
acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai
sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, modificato, da ultimo, dal comma 25 del
presente articolo.
30. Alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, in materia di imposta sostitutiva sul valore
delle partecipazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
delle minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e
c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i
titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti
alla data del 1° gennaio di ciascun anno, puo' essere assunto, in
luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data,
a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del
medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
secondo quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le quote
o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione il valore normale e' pari alla frazione
del patrimonio netto della societa', associazione o ente, determinato
sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo
64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel
registro dei revisori legali. Per i titoli, le quote o i diritti
negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio e'
determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 18 per
cento ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre di
ciascun anno»;
4) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino al massimo di tre
rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30
novembre»;
5) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno»;
6) al comma 5, secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2002»
sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio di ogni anno»;
7) al comma 6, le parole: «ai sensi dei commi 3 e 4
dell'articolo 82» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma
5 dell'articolo 68»;
8) al comma 7, le parole: «posseduti alla data del 1° gennaio
2002,» sono soppresse;
9) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 68,
comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, delle
plusvalenze e minusvalenze realizzate da societa' ed enti commerciali
di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo
unico, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato»;
b) all'articolo 7, in materia di imposta sostitutiva sul valore
dei terreni edificabili e con destinazione agricola:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti
possono optare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 67, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo
relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. A seguito
dell'opzione, nella determinazione delle relative plusvalenze e'
assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del
terreno al 1° gennaio dell'anno di esercizio dell'opzione,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si
applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da
soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari
e dei periti industriali edili»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 18 per
cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e' versata, con
le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 novembre dell'anno di esercizio
dell'opzione»;
3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino al massimo di tre
rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30
novembre»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «entro il termine
del 16 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
termine del 30 novembre di cui al comma 2»;
5) al comma 5, dopo le parole: «e' rimasto a carico» sono
aggiunte le seguenti: «del contribuente».
31. Le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a
responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che,
entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili
iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa, possono applicare le
disposizioni del presente comma e dei commi da 32 a 36 del presente
articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro
dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero che
siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data
certa anteriore al 1° ottobre 2024. Le medesime disposizioni si
applicano alle societa' che hanno per oggetto esclusivo o principale
la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2025 si
trasformano in societa' semplici.
32. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o,
in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della
trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8 per cento
ovvero del 10,5 per cento per le societa' considerate non operative
in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso
al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto
dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle societa' che si
trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del
13 per cento.
33. Per gli immobili, su richiesta della societa' e nel rispetto
delle condizioni prescritte, il valore normale puo' essere
determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo
del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini
della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della
cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente
comma, e' computato in misura non inferiore a uno dei due valori
suddetti.
34. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote
possedute dai soci delle societa' trasformate e' aumentato della
differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci
assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8
dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti
accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
delle quote possedute.
35. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 31
a 33, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro
eventualmente applicabili sono ridotte alla meta' e le imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
36. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 31
a 35 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il
30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025, con
i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la
riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
37. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal
patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data
del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio
2025. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato
comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono
effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30
giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del
presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1°
gennaio 2025.
38. Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da enti e societa' di
formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale costituito ai
sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n.
276 del 2003 sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
39. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa,
sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in
relazione alle prestazioni di cui al comma 38 effettuate
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge,
per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa
luogo a rimborsi d'imposta.
40. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, in ogni stato e grado di giudizio, e aventi ad
oggetto il trattamento delle prestazioni di cui al comma 38 ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto possono essere definiti, a istanza
di parte, mediante il versamento della maggiore imposta sul valore
aggiunto accertata, senza l'applicazione di sanzioni e interessi,
ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento
dell'imposta da parte del prestatore. Dagli importi dovuti si
scomputano quelli gia' versati in pendenza di giudizio.
41. A seguito dell'istanza della parte, l'organo giurisdizionale
sospende il giudizio per novanta giorni per la definizione del
procedimento di cui al comma 40.
42. L'Agenzia delle entrate accerta, entro il termine di trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza, che la somma indicata
nell'istanza di definizione corrisponda all'importo della maggiore
imposta sul valore aggiunto accertata e ne da' comunicazione al
contribuente.
43. Al fine dell'estinzione del giudizio, il contribuente ha
l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al
quale pende la controversia, entro il termine di cui al comma 41,
prova del versamento effettuato ovvero dell'effettivo assolvimento
dell'imposta da parte del prestatore.
44. L'organo giurisdizionale dichiara estinto il giudizio
relativamente alle domande aventi ad oggetto il trattamento delle
prestazioni di cui al comma 38 ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, con compensazione delle spese di giudizio.
45. All'articolo 25, comma 8, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di circolazione di
prodotti energetici assoggettati ad accisa, le parole: «gli prodotti
energetici trasferiti in quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi
a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed»
sono soppresse.
46. Il comma 4 dell'articolo 39-quater del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente procedimenti
amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di
tariffe di vendita di tabacchi e prodotti assimilati, e' sostituito
dal seguente:
«4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre
dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante
o dall'importatore, e' di quarantacinque giorni per i procedimenti di
cui al comma 1 e di venti giorni lavorativi per i provvedimenti di
cui al comma 2».
47. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 46 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
48. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica
ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
previsti nell'ambito dei documenti programmatici, la lettera a) del
comma 4 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' sostituita dalla seguente:
«a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1,
lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di
nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento
dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di
15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club
d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta
successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al
dipendente. La predetta percentuale e' ridotta al 10 per cento per i
veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per
cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in».
49. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica
ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
previsti nell'ambito dei documenti programmatici nonche' per favorire
il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in un'ottica
di economia circolare, il numero 127-sexiesdecies) alla tabella A,
parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito
temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento
senza recupero efficiente di energia, come definite dall'articolo
183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui
all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto
legislativo, nonche' prestazioni di gestione di impianti di fognatura
e depurazione».
50. Al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilita' e
l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale
infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di
decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione
europea per il 2050, nonche' per assicurare interventi urgenti volti
al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture
di distribuzione dell'energia elettrica anche contro i rischi di
intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dell'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), previa intesa, per gli aspetti di competenza, in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, sono stabiliti i termini e le modalita' per
la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di
distribuzione dell'energia elettrica, di piani straordinari di
investimento pluriennale aventi almeno i seguenti obiettivi:
a) miglioramento della resilienza e dell'affidabilita' del
servizio ai fini dell'adattamento dello stesso ad eventi
meteoclimatici estremi;
b) aumento della capacita' di integrare la generazione
distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi
celeri di connessione;
c) adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete,
funzionale a gestire, con elevati livelli di affidabilita', l'aumento
della domanda connesso alla transizione dei consumi verso l'impiego
dell'energia elettrica;
d) aumento della flessibilita' del sistema di distribuzione, ai
fini di un piu' efficace perseguimento delle finalita' di cui alle
lettere a), b) e c), anche attraverso l'adozione di meccanismi che
facilitino l'approvvigionamento da terzi dei relativi servizi, a
pronti e a termine, secondo i principi di trasparenza e non
discriminazione;
e) adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad
assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.
51. Con il decreto di cui al comma 50 sono altresi' definiti i
termini e le modalita' per la valutazione e l'approvazione dei piani
straordinari di investimento, ai sensi del comma 52, e sono stabiliti
i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del
servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a
versare in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 52.
Gli oneri di cui al primo periodo sono computati dall'ARERA nel
capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e
della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per
gli investimenti nella distribuzione elettrica.
52. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
sentiti l'ARERA e il Ministero dell'economia e delle finanze per i
profili di stretta competenza, valuta i piani straordinari di
investimento di cui al comma 50 e, in caso di esito positivo della
valutazione, li approva. L'approvazione dei piani straordinari di
investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere,
in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi
piani, comunque per un periodo non superiore a venti anni.
53. Le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi da 50 a 52
sono destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici
delle utenze domestiche e non domestiche.
54. All'articolo 16-bis, comma 3-ter, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici, le parole: «1° gennaio 2028» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
55. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, in materia di detrazioni fiscali per
interventi di efficienza energetica, dopo il comma 3-quater e'
aggiunto il seguente:
«3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta
anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e
2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche
alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le
tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese
sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute
negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo
spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 e' elevata al 50 per cento
delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli
anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute
dai titolari del diritto di proprieta' o di un diritto reale di
godimento per interventi sull'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale»;
b) all'articolo 16, in materia di detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel
comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e
2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche
alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al
30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per
unita' immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione
di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 e'
elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36
per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in
cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di
proprieta' o di un diritto reale di godimento per interventi
sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale»;
2) dopo il comma 1-septies e' inserito il seguente:
«1-septies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli
anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di
interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute
nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni
2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli
anni 2025, 2026 e 2027 e' elevata al 50 per cento delle spese
sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per
gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano
sostenute dai titolari del diritto di proprieta' o di un diritto
reale di godimento per interventi sull'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale»;
3) al comma 2:
3.1) al primo periodo, le parole: « anni 2022, 2023 e 2024 »
sono sostituite dalle seguenti: « anni 2022, 2023, 2024 e 2025 »;
3.2) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2024 » sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024 e 2025».
56. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in
materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus,
impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 8-bis.1 e' inserito il seguente:
«8-bis.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal comma
8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta
esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15
ottobre 2024, risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da
quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio
che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai
sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai
condomini;
c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo
abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la
ricostruzione degli edifici»;
b) dopo il comma 8-quinquies e' inserito il seguente:
«8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31
dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente
articolo, la detrazione puo' essere ripartita, su opzione del
contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal
periodo d'imposta 2023. L'opzione e' irrevocabile ed e' esercitata
tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella
presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro
il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta
dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta,
quest'ultima e' versata, senza applicazione di sanzioni e interessi,
entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui
redditi relative al periodo d'imposta 2024».
57. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a-quinquies) e'
sostituita dalla seguente:
«a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di
cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti
negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo
di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con
l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad
esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese
che svolgono attivita' di trasporto e movimentazione di merci e
prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo
precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di
amministrazioni pubbliche e di altri enti e societa' di cui
all'articolo 17-ter del presente decreto ne' alle agenzie per il
lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276».
58. L'efficacia della disposizione di cui al comma 57 e'
subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea,
dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
59. In attesa della piena operativita' delle disposizioni di cui
alla lettera a-quinquies) del sesto comma dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituita dal comma 57 del presente articolo, per le prestazioni di
servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono
attivita' di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di
servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare
affinche' il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle
prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto
del prestatore, che e' solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.
Nel caso di cui al primo periodo, la fattura e' emessa ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972 dal prestatore e l'imposta e' versata dal committente ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
senza possibilita' di compensazione, entro il termine di cui
all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese
successivo alla data di emissione della fattura da parte del
prestatore.
60. L'opzione di cui al comma 59 ha durata triennale ed e'
comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate con apposito
modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, nel
sito internet istituzionale dell'Agenzia.
61. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 59 si considera
effettuato dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al
comma 60 all'Agenzia delle entrate.
62. Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, si applicano le
disposizioni del comma 2 dell'articolo 30-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il diritto al
rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri
l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente e'
applicabile la sanzione di cui all'articolo 6, comma 9-bis.1, primo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Al
pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il prestatore.
63. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuati i termini e le modalita' di attuazione dei commi da 57 a
62.
64. Al numero 1-septies) della parte II-bis della tabella A annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «attivita' sportiva invernale» sono inserite
le seguenti: «e alpinistica»;
b) la parola: «individuata» e' sostituita dalle seguenti:
«individuate, rispettivamente,»;
c) dopo le parole: «Comitato Olimpico Nazionale Italiano» sono
inserite le seguenti: «e dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 2 gennaio 1989, n. 6, relativa all'ordinamento della
professione di guida alpina».
65. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 100.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del
presente articolo.
66. Nei casi di pagamenti effettuati attraverso strumenti
elettronici, diversi dai bonifici, l'accredito degli importi
giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del
giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di
pagamento, e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione
dell'ordine medesimo.
67. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alla
disposizione di cui al comma 66 entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
68. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n.
139, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Nei territori soggetti al sistema tavolare di pubblicita'
immobiliare di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, gli atti
preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o
abitazione, gia' iscritti a favore di persone decedute, sono esenti
dall'imposta ipotecaria. L'esenzione si applica a tutte le domande di
cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di
morte pervenute agli uffici competenti successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione aventi a oggetto
diritti iscritti a favore di soggetti deceduti a decorrere dal 1°
gennaio 2025».
69. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 68, valutati in
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del
comma 884 del presente articolo.
70. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma e' aggiunto il
seguente:
«Sono altresi' esenti da imposte ipotecarie gli atti di
annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli
previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della
provincia autonoma di Bolzano, nonche' gli atti di annotazione e di
cancellazione nel libro fondiario di vincoli per immobili
convenzionati o riservati a residenti ai sensi della legge
provinciale in materia urbanistica».
71. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 70, valutati in
euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del
comma 884 del presente articolo.
72. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, in materia di accertamento dell'accisa sulla
birra, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «per gli anni
2022 e 2023» sono inserite le seguenti: «nonche' a decorrere
dall'anno 2025»;
b) al comma 3-quater, alinea, le parole: «Limitatamente agli anni
2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e
2023 nonche' a decorrere dall'anno 2025».
73. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di accisa
previste dai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 35 del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificati da ultimo dal comma 72 del presente articolo, a decorrere
dall'anno 2025 si applicano altresi' le disposizioni del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, e del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
74. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi, e' sostituito dal seguente:
«3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di
cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che
garantiscano l'inalterabilita' e la sicurezza dei dati nonche' la
piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei
corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine,
lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i
pagamenti elettronici e' sempre collegato allo strumento mediante il
quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi,
in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonche' i dati dei
pagamenti elettronici giornalieri».
75. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, concernente sanzioni amministrative per violazioni in materia di
imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quinquies e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche
nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o
trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato
collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale
sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma
3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».
76. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, concernente sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e
di imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo, le parole «commi 1, 1-bis e 2,»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 3,»;
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
sanzioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche nel
caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software
mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui
all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127».
77. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 76 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2026.
78. Con i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale
adottati dal direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le
modalita' di indicazione del codice identificativo nazionale di cui
all'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191,
nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Il medesimo
codice identificativo e' indicato nelle comunicazioni di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
79. All'articolo 13-ter, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre
2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2023, n. 191, concernente sanzioni per violazioni in materia di
locazioni per finalita' turistiche, locazioni brevi e attivita'
turistico-ricettive, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai
fini del rafforzamento delle attivita' di analisi di cui al comma 12,
i risultati dei controlli di cui al primo periodo sono comunicati
anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate
territorialmente competente in base al domicilio fiscale del
trasgressore».
80. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
in materia di memorizzazione delle fatture elettroniche, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le
attivita' di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 18 del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504»;
b) al comma 5-ter, le parole: «e l'Agenzia delle entrate» sono
sostituite dalle seguenti: «, l'Agenzia delle entrate nonche'
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
81. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 5, in materia di indennita' per
trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «I rimborsi delle spese per vitto, alloggio,
viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per
le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a
formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti
con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241»;
b) all'articolo 54, in materia di determinazione del reddito di
lavoro autonomo, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente:
«6-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese
relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e
bevande nonche' di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici
non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, addebitate analiticamente al committente, nonche' i rimborsi
analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte
dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono
deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
c) all'articolo 95, in materia di deducibilita' delle spese per
prestazioni di lavoro, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonche' i rimborsi
analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte
dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono
deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono
eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri
sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
d) all'articolo 108, comma 2, in materia di deducibilita' delle
spese di rappresentanza, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti
sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri
sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
82. Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano anche ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
83. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2024.
84. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche
amministrazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di
importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti
di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e'
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di
una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a cinquemila euro».
85. Le disposizioni di cui al comma 84 si applicano con riferimento
ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di
altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1°
gennaio 2026.
86. Il comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal
seguente:
«2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate,
d'intesa con il Comandante generale della Guardia di finanza, e'
disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali
redatti nel corso e al termine delle attivita' amministrative di
controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche
disponendo la possibilita' che i verbalizzanti possano firmare
digitalmente la copia informatica del documento preventivamente
sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di
firma analogica del documento da parte del contribuente, i
verbalizzanti attestano la conformita' della copia informatica al
documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82».
87. Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione
sulla vita, l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter,
della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e' dovuta annualmente e il corrispondente
ammontare e' versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese
di assicurazione con le modalita' ordinarie previste dall'articolo 4
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012.
Resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo
versato annualmente dall'impresa di assicurazione e' computato in
diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto
della polizza.
88. Per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1°
gennaio 2025, l'ammontare corrispondente all'importo complessivo
dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, calcolata per ciascun anno fino al 2024, e'
versato per una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025,
per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026, per una
quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027 e per la restante
quota del 10 per cento entro il 30 giugno 2028. Per le comunicazioni
relative a contratti di assicurazione sulla vita, resta fermo che
l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente
dall'impresa di assicurazione e' computato in diminuzione della
prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
89. A fini di parita' di trattamento tributario fra tipologie
omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, la lettera a) del
comma 1052 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in
materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse,
si interpreta nel senso che l'importo del prelievo ivi previsto
riguarda altresi' i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte
organizzati in forma diversa dal torneo.
90. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, in materia di concessioni per la raccolta del gioco del
bingo, le parole da: «e il divieto di trasferimento» fino a: «Agenzia
delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «e il
divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della
proroga, fatta eccezione per i concessionari che, versando
nell'impossibilita' di mantenere la disponibilita' dei locali per
cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti
non imputabili al concessionario, si trasferiscono, previa favorevole
valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in altro
immobile di cui dispongono, situato nello stesso comune ad una
distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo piu' vicina
ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri
dalla sala bingo piu' vicina».
91. All'articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, in materia di determinazione del montepremi per il gioco
del bingo, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere
dal 1° gennaio 2025, il montepremi e' fissato in una misura compresa
tra il minimo del 70 per cento e il massimo del 71 per cento del
prezzo di vendita delle cartelle».
92. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'imposta unica sui concorsi
pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, e' stabilita:
a) per i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro,
compresi i giochi di carte in modalita' di torneo e i giochi di carte
in modalita' diversa dal torneo, nonche' per i giochi di sorte a
quota fissa e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del
25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non
risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5
per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per
cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza
tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, di cui
all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella
misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in
base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
giocatore.
93. Il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169, e di cui all'articolo 1, comma 1053, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e' fissato, a decorrere dal 1° gennaio
2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le
scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5
per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza
tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la
ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell'articolo 1, comma
1051, secondo periodo, della medesima legge n. 205 del 2017.
94. A decorrere dall'anno 2025 e' effettuata nella giornata di
venerdi' un'estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e
del Superenalotto. Se tale estrazione aggiuntiva ricorre in un giorno
di festivita' riconosciuta agli effetti civili in tutto il territorio
nazionale, l'estrazione e' differita al primo giorno feriale
successivo ovvero, in casi eccezionali, e' anticipata al primo giorno
feriale antecedente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuita' progressiva
dei concorsi.
95. In relazione a quanto disposto dal comma 94, il Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, e' incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2025.
96. In considerazione dell'obiettivo del riordino delle
disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, di cui
all'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e della
persistente mancata intesa con le regioni e con gli enti locali in
ordine a un appropriato quadro regolatorio ed economico idoneo a
identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in
materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, tenuto
altresi' conto delle dovute esigenze di continuita' delle connesse
entrate erariali, sono prorogate nei seguenti termini le concessioni
in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di raccolta del gioco del
bingo, delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non
sportivi, compresi quelli simulati, nonche' di realizzazione e
conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante
apparecchi da divertimento e intrattenimento:
a) le concessioni relative al gioco del bingo sono prorogate a
titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente ciascun
concessionario corrisponde l'importo di euro 108.000 per ciascuna
concessione e per ciascun anno di proroga, effettuando il versamento
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in rate di pari importo entro
il 31 gennaio e il 30 giugno sia dell'anno 2025 sia dell'anno 2026;
b) le concessioni in materia di scommesse sono prorogate a titolo
oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri
concessori dovuti sono versati all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli in due rate per ciascun anno di proroga, con scadenza il 30
aprile e il 31 ottobre sia dell'anno 2025 sia dell'anno 2026, e
ammontano a euro 9.500 annui per ogni diritto afferente ai punti di
vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta
regolarizzati, e a euro 5.700 annui per ogni diritto afferente ai
punti di vendita aventi come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite
le garanzie economiche alla cui prestazione sono tenuti i
concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle
concessioni e in grado di salvaguardare l'effettivo versamento degli
oneri concessori dovuti;
c) le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti
di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento
e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre
2026. Conseguentemente gli oneri concessori dovuti da ciascun
concessionario sono versati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre sia dell'anno 2025
sia dell'anno 2026 e ammontano, quanto agli apparecchi di cui alla
lettera a) del comma 6 del citato articolo 110, a euro 120 per
ciascun apparecchio e, quanto agli apparecchi di cui alla lettera b)
del medesimo comma 6, a euro 4.000 per ciascun diritto,
rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario
e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario alla data del 31
dicembre 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche alla cui
prestazione sono tenuti i concessionari, adeguate ai nuovi termini di
scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l'effettivo
versamento degli oneri concessori dovuti.
97. Nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del
Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori
frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori
frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b), del citato
Accordo, compresi coloro che beneficiano del regime transitorio
previsto dall'articolo 9 del medesimo Accordo, possono svolgere, nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in
vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro
attivita' di lavoro dipendente in modalita' di telelavoro presso il
proprio domicilio nello Stato di residenza senza che cio' comporti la
perdita dello status di lavoratore frontaliere. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, l'attivita' di lavoro
dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalita' di
telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino
al massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera
effettuata presso il datore di lavoro nell'altro Stato contraente.
98. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 8-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che
sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro
dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi,
soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni
ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.
99. A seguito dell'istituzione di un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere
dall'anno 2025, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 13
giugno 2023, n. 83, una quota del contributo statale di cui ai commi
1 e 2 del medesimo articolo 10 compete anche ai comuni italiani di
frontiera indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n.
143. La quota del contributo statale di cui al primo periodo e'
calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di cui
all'articolo 10, comma 5, della citata legge n. 83 del 2023. Non e'
dovuto alcun contributo statale per le annualita' antecedenti a
quella di istituzione del fondo di cui al citato articolo 10, comma
3, della legge n. 83 del 2023.
100. Al primo periodo del comma 238 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di 200 euro per ogni mese
lavorato,» sono inserite le seguenti: «raddoppiabili in caso di
omesso pagamento o comunicazione,».