IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai
sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformita'
con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5
maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali
in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti
obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' i rapporti giuridici gia' definiti;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni
ed integrazioni recante la legge di contabilita' e finanza pubblica e
in particolare, l'art. 34 (Impegno e pagamento) che, al comma 2,
prevede che gli impegni di spesa siano assunti, nei limiti dei
pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili;
Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89,
il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei
soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale
di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi
dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche'
altri soggetti che svolgono attivita' di centrale di committenza in
possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il
quale prevede, altresi', che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituito il tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e
ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative;
Visto l'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89,
ai sensi del quale nell'ambito del tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori opera un comitato guida, disciplinato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale,
oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso
linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori
pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte
dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle
modalita' per non discriminare o escludere le micro e le piccole
imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al
comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui
al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente
motivata sulla quale il comitato guida puo' esprimere proprie
osservazioni;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e
successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31
dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del tavolo dei soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi
del comma 9 del medesimo articolo, sono individuate le categorie di
beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti
regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli
enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o
agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative
procedure;
Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 e
successive modificazioni ed integrazioni, che, al fine di garantire
la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa
mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle
categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, istituisce il
Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato
al finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori, con
la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo che, con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri
di ripartizione delle risorse del Fondo, che tengono conto anche
dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi
1 e 2, delle indicazioni del comitato guida fornite ai sensi del
comma 2-bis del medesimo art. 9;
Visto l'art. 26, comma 1, quarto periodo, della legge 23 dicembre
1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni ai sensi del
quale ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere
stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per
specifici ambiti territoriali; visto altresi' il quinto periodo della
medesima norma, ai sensi del quale il quarto periodo si applica anche
agli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.a. ai sensi dell'art.
4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici
in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in
particolare, l'art. 3, comma 1, lettera p) dell'allegato I.1, ai
sensi del quale si definiscono «soggetti aggregatori» i soggetti di
cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritti di
diritto nell'elenco ANAC ai sensi dell'art. 63, comma 4, del codice e
l'art. 3, comma 1, lettera dd) dell'allegato I.1 ai sensi del quale
si definiscono «strumenti di negoziazione» gli strumenti di
acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo.
Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 1) gli accordi quadro
stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti
specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto
competitivo; 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da
centrali di committenza; 3) il mercato elettronico realizzato da
centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso
confronto concorrenziale; 4) i sistemi realizzati da centrali di
committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai
sensi del codice;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
giugno 2019, n. 103 recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze», cosi' come modificato e
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 161, dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 giugno 2022, n. 100 e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, che all'art. 13
disciplina le competenze del Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
settembre 2021 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di
livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze», che all'art. 5 attribuisce
all'ufficio IX della Direzione per la razionalizzazione della
gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari
generali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni
di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
mediante il supporto al coordinamento del tavolo tecnico soggetti
aggregatori con particolare riguardo alla individuazione delle
categorie merceologiche e delle relative soglie ai fini della
emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, la
definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 9,
comma 9 e la predisposizione del relativo decreto ministeriale,
nonche' la gestione delle risorse del Fondo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23
giugno 2014, n. 89, che definisce i requisiti per l'iscrizione
all'elenco dei soggetti aggregatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23
giugno 2014, n. 89, che istituisce il tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e
ne stabilisce i compiti, le attivita' e le modalita' operative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23
giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie
di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti
regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli
enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o
agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative
procedure;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a decorrere
dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie
al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'
loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario
nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori
per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione
di farmaci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2-bis, ai sensi del
quale le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 1, comma
548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento
all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in
formulazione monocomponente;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16
dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi
esclusivamente per l'anno 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20
dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi
esclusivamente per l'anno 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4
agosto 2017 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli
anni 2017 e 2018;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22
agosto 2019 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per
l'anno 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
settembre 2020 che ha definito i criteri di ripartizione delle
risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi
per l'anno 2020;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15
ottobre 2021 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per
l'anno 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
ottobre 2022 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per
l'anno 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
dicembre 2023 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli
anni 2023-2024;
Viste la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 23
luglio 2015, n. 58, come successivamente aggiornata dalla delibera
del 10 febbraio 2016, n. 125, dalla delibera del 20 luglio 2016, n.
784, dalla delibera del 17 gennaio 2018, n. 31, dalla delibera del 4
settembre 2019, n. 781 e, da ultimo, dalla delibera del 22 settembre
2021, n. 643 recante «Aggiornamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014,
dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66» con le quali l'Autorita' ha
proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei
requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri dell'11 novembre 2014, nonche' dei soggetti facenti parte
dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23
giugno 2014, n. 89;
Viste le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 21
novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;
Considerato che, tra i compiti del tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 novembre 2014, sono ricompresi, tra l'altro,
quelli di supporto tecnico strategico ai programmi di
razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori;
Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del sistema
dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle attivita'
dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione
della spesa, occorre individuare, per l'anno 2025, i requisiti di
accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo per
l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, che consentano di
supportare l'attivazione degli strumenti di spending review;
Considerato che, per l'anno 2025, si ritengono venuti meno gli
impatti sulla pianificazione e sullo svolgimento delle procedure di
gara dei soggetti aggregatori dovuti alle misure di straordinaria
necessita' e urgenza connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, in particolare per quanto attiene il valore iniziative
ponderato obiettivo, utilizzato per il calcolo del risultato della
prestazione inerente al requisito «Valore delle iniziative»;
Ritenuto opportuno, nell'assegnazione del Fondo per l'anno 2025,
tenere conto delle attivita' effettivamente svolte in qualita' di
soggetto aggregatore, dei diversi modelli di aggregazione degli
acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori e del
differente perimetro d'azione di ciascun soggetto aggregatore, in
coerenza con l'evoluzione del sistema, nonche' valorizzare il
coordinamento tra i diversi soggetti aggregatori e l'attivita' di
armonizzazione dei rispettivi programmi;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce, per l'anno 2025, i requisiti di
accesso e le modalita' di ripartizione delle risorse, a valere sui
rispettivi esercizi finanziari di presentazione delle istanze di cui
al successivo art. 4, del fondo per l'aggregazione degli acquisti di
beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23
giugno 2014, n. 89, istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze (di seguito «Fondo»).
2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma
9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con
modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, a finanziare le
attivita' svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto
della normativa vigente. Gli organi deputati alla vigilanza e al
controllo sul soggetto aggregatore, secondo quanto stabilito dalle
disposizioni ad esso applicabili, verificano il corretto utilizzo
delle predette risorse.