IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  l'art.  151,  comma  1,  del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31  dicembre  il  termine
per la deliberazione da parte  degli  enti  locali  del  bilancio  di
previsione, riferito ad un orizzonte temporale  almeno  triennale,  e
dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  in  presenza
di motivate esigenze; 
  Visto  l'art.  163,  comma  3,  del  TUEL,  relativo  all'esercizio
provvisorio di bilancio; 
  Vista lettera del 27 novembre  2024  con  la  quale  l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione province d'Italia
(U.P.I.) hanno chiesto il differimento del  predetto  termine  al  31
marzo  2025,  con  un  quadro  finanziario  piu'  certo   a   seguito
dell'approvazione  del  disegno  di  legge  di  bilancio  per  l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027; 
  Visto il paragrafo 9.3.6 dell'allegato 4/1 al  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che «Il rinvio  dei  termini
di approvazione del bilancio disposto  con  decreto  ministeriale  ai
sensi dell'art. 151, comma 1,  del  TUEL,  anche  se  determinato  da
motivazioni  di  natura  generale,  e'  adottato  dagli  enti  locali
effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei  termini,
per le motivazioni addotte nei decreti  ministeriali.  Pertanto,  per
gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei  decreti
ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta
la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione
descritto  nei  paragrafi  precedenti,  e  il  processo  di  bilancio
prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre»; 
  Ritenuto  di  differire  al  28  febbraio  2025  il  termine  della
deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione
2025/2027; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 18 dicembre 2024 previa intesa con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, acquisita nella stessa seduta; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
            Differimento del termine per la deliberazione 
       del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali 
 
  1. Il termine per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione
2025/2027 da parte degli enti locali  e'  differito  al  28  febbraio
2025. 
  2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato  l'esercizio  provvisorio  del
bilancio, sino alla data di cui al comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 dicembre 2024 
 
                                              Il Ministro: Piantedosi