IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di
previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e
dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza
di motivate esigenze;
Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio
provvisorio di bilancio;
Vista lettera del 27 novembre 2024 con la quale l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione province d'Italia
(U.P.I.) hanno chiesto il differimento del predetto termine al 31
marzo 2025, con un quadro finanziario piu' certo a seguito
dell'approvazione del disegno di legge di bilancio per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;
Visto il paragrafo 9.3.6 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che «Il rinvio dei termini
di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai
sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da
motivazioni di natura generale, e' adottato dagli enti locali
effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini,
per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per
gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti
ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta
la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione
descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio
prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre»;
Ritenuto di differire al 28 febbraio 2025 il termine della
deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione
2025/2027;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 18 dicembre 2024 previa intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, acquisita nella stessa seduta;
Decreta:
Articolo unico
Differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2025/2027 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio
2025.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato l'esercizio provvisorio del
bilancio, sino alla data di cui al comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2024
Il Ministro: Piantedosi