IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  128,  recante
«Disposizioni sulla certezza del diritto nei  rapporti  tra  fisco  e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma  2,  della
legge 11 marzo 2014, n. 23»; 
  Visto l'articolo 3 del predetto  decreto  legislativo  n.  128  del
2015, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione
e di cooperazione rafforzate basate  sul  reciproco  affidamento  tra
amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di  favorire  nel
comune interesse la prevenzione e la risoluzione  delle  controversie
in  materia  fiscale»,   istituisce   «il   regime   di   adempimento
collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati  di
un sistema di rilevazione,  misurazione,  gestione  e  controllo  del
rischio fiscale, inteso quale rischio di  operare  in  violazione  di
norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi  o  con
le finalita' dell'ordinamento tributario»; 
  Visti gli articoli da 4 a 7-bis del medesimo decreto legislativo n.
128  del  2015,  che,  in  relazione   al   regime   dell'adempimento
collaborativo  fra  l'Agenzia  delle  entrate   e   i   contribuenti,
disciplinano  i  requisiti   per   aderire,   i   doveri   scaturenti
dall'adesione,  gli  effetti  della  stessa,  le  competenze   e   le
procedure, nonche' il regime opzionale di  adozione  del  sistema  di
controllo del rischio fiscale; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30
dicembre  2023,  n.  221,  recante  «Disposizioni   in   materia   di
adempimento collaborativo», il quale, all'interno dell'articolo 4 del
decreto legislativo n. 128 del 2015, ha introdotto il comma 1-bis, ai
sensi del quale il sistema  integrato  di  rilevazione,  misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali, inserito  nel  contesto  del
sistema di governo aziendale e di controllo interno e predisposto  in
modo coerente con le linee guida di  cui  al  comma  1-quater,  «deve
essere certificato, anche in ordine alla sua conformita' ai  principi
contabili, da parte di professionisti indipendenti gia'  in  possesso
di una specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati  o
dei dottori commercialisti ed esperti contabili»; 
  Visto l'articolo 1, comma  1,  lettera  a),  del  predetto  decreto
legislativo n. 221 del 2023,  recante  «Disposizioni  in  materia  di
adempimento collaborativo», il quale, all'interno dell'articolo 4 del
decreto legislativo n. 128 del  2015,  ha  introdotto,  altresi',  il
comma 1-ter, il quale prevede che «Con regolamento emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministro   della   giustizia,   sentiti   i   rispettivi   ordini
professionali, sono disciplinati,  quali  disposizioni  attuative  di
quelle relative al regime di cui al presente  articolo,  i  requisiti
dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di  cui
al comma 1-bis, nonche' i loro compiti e adempimenti, prevedendo che,
per il rilascio della predetta  certificazione,  gli  stessi  possono
avvalersi  dei  consulenti  del  lavoro  per  le  materie   di   loro
competenza,  fermo  restando  che  la  certificazione   deve   essere
sottoscritta dai professionisti di cui al comma 1-bis»; 
  Acquisito il concerto del Ministro della giustizia; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentiti gli ordini  professionali  degli  avvocati  e  dei  dottori
commercialisti ed esperti contabili; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2024; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400  del  1988
effettuata con nota n. 43023, in data 1° ottobre 2024; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Abilitazione  al  rilascio  della  certificazione  del   sistema   di
  rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale 
 
  1.  L'attivita'  di  certificazione  del  sistema  di  rilevazione,
misurazione,  gestione  e  controllo  del  rischio  fiscale  di   cui
all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5  agosto  2015,
n. 128, e' riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto
dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti  contabili,  rispettivamente  per  gli
avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento  di  cui  gli
stessi dovranno dotarsi. 
  2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui  al  comma  1  i
professionisti  che  risultino  iscritti  all'albo  professionale  di
appartenenza da piu' di cinque anni  e  che  siano  in  possesso  dei
requisiti di onorabilita' e professionalita' definiti all'articolo 2. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5,  6,  7  e
          7-bis  del  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  128
          recante:  «Disposizioni  sulla  certezza  del  diritto  nei
          rapporti tra fisco  e  contribuente,  in  attuazione  degli
          articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo  2014,  n.
          23», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale18 agosto  2015,
          n. 190: 
                «Art. 3  (Finalita'  e  oggetto).  - 1.  Al  fine  di
          promuovere  l'adozione  di  forme  di  comunicazione  e  di
          cooperazione rafforzate basate  sul  reciproco  affidamento
          tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche'  di
          favorire  nel  comune  interesse  la   prevenzione   e   la
          risoluzione  delle  controversie  in  materia  fiscale,  e'
          istituito  il  regime  di  adempimento  collaborativo   fra
          l'Agenzia delle entrate  e  i  contribuenti  dotati  di  un
          sistema di rilevazione, misurazione, gestione  e  controllo
          del rischio fiscale, inteso quale  rischio  di  operare  in
          violazione  di  norme  di  natura  tributaria   ovvero   in
          contrasto   con   i   principi   o   con    le    finalita'
          dell'ordinamento tributario. 
                2. L'adesione al regime e'  subordinata  al  possesso
          dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta  l'assunzione
          dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli  effetti  di
          cui all'articolo 6.». 
                «Art.  4  (Requisiti).  - 1.  Il   contribuente   che
          aderisce al regime deve essere dotato, nel  rispetto  della
          sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative  piu'
          adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un
          efficace sistema  integrato  di  rilevazione,  misurazione,
          gestione e controllo dei rischi  fiscali  anche  in  ordine
          alla mappatura di quelli derivanti dai  principi  contabili
          applicati  dal  contribuente,  inserito  nel  contesto  del
          sistema di governo aziendale e di controllo interno.  Fermo
          il  fedele  e   tempestivo   adempimento   degli   obblighi
          tributari, il sistema deve assicurare: 
                  a)   una   chiara   attribuzione   di    ruoli    e
          responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione  dei
          contribuenti in relazione ai rischi fiscali; 
                  b) efficaci procedure di rilevazione,  misurazione,
          gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia
          garantito a tutti i livelli aziendali; 
                  c) efficaci procedure per  rimediare  ad  eventuali
          carenze riscontrate nel suo  funzionamento  e  attivare  le
          necessarie azioni correttive; 
                  c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai
          processi aziendali. 
                1-bis.  Il  sistema  di   rilevazione,   misurazione,
          gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1,
          predisposto in modo coerente con le linee guida di  cui  al
          comma 1-quater, deve essere certificato,  anche  in  ordine
          alla sua conformita' ai principi  contabili,  da  parte  di
          professionisti  indipendenti  gia'  in  possesso   di   una
          specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
          o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. In  caso
          di certificazione infedele si applicano le disposizioni  di
          cui all'articolo 39,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  La  certificazione  e'
          infedele se resa in assenza dei requisiti di  indipendenza,
          onorabilita' e professionalita' indicati nel regolamento di
          cui al comma 1-ter, nonche' in tutti i casi in cui  non  vi
          sia   corrispondenza   tra   i   dati    contenuti    nella
          certificazione e  quelli  esibiti  dal  contribuente  o  il
          certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti
          e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al  comma
          1-ter.  In  caso  di  certificazione   infedele   l'Agenzia
          dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della
          permanenza nel  regime  di  adempimento  collaborativo  del
          soggetto cui la certificazione si riferisce e  comunica  la
          condotta del professionista che ha reso  la  certificazione
          infedele al Consiglio Nazionale  dell'ordine  professionale
          di appartenenza per le valutazioni di competenza. 
                1-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
          17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  sentiti   i
          rispettivi ordini professionali, sono  disciplinati,  quali
          disposizioni attuative di quelle relative al regime di  cui
          al  presente  articolo,  i  requisiti  dei   professionisti
          abilitati al rilascio della certificazione di cui al  comma
          1-bis, nonche' i loro  compiti  e  adempimenti,  prevedendo
          che, per il rilascio  della  predetta  certificazione,  gli
          stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro  per  le
          materie  di  loro  competenza,  fermo   restando   che   la
          certificazione deve essere sottoscritta dai  professionisti
          di cui al comma 1-bis. 
                1-quater. Le linee guida per la predisposizione di un
          efficace sistema di rilevazione,  misurazione,  gestione  e
          controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento  sono
          indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, anche con  riferimento  al  periodico  adeguamento
          della certificazione. 
                2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
          controllo del rischio fiscale prevede, con  cadenza  almeno
          annuale, l'invio di una relazione agli organi  di  gestione
          per l'esame e  le  valutazioni  conseguenti.  La  relazione
          illustra,  per  gli  adempimenti  tributari,  le  verifiche
          effettuate e i risultati emersi,  le  misure  adottate  per
          rimediare  a  eventuali  carenze   rilevate,   nonche'   le
          attivita' pianificate.». 
                «Art.  5  (Doveri).  - 1.  Il  regime  comporta   per
          l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni: 
                  a) valutazione trasparente, oggettiva e  rispettosa
          dei principi di ragionevolezza e  di  proporzionalita'  del
          sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli
          interventi ritenuti necessari  ai  fini  dell'ammissione  e
          della permanenza nel regime e per  il  conseguimento  delle
          finalita' di cui all'articolo 3, comma 1; 
                  b)  pubblicazione  periodica   sul   proprio   sito
          istituzionale  dell'elenco  aggiornato  delle   operazioni,
          strutture  e  schemi  ritenuti  di  pianificazione  fiscale
          aggressiva; 
                  c)  promozione  di  relazioni  con  i  contribuenti
          improntate a  principi  di  trasparenza,  collaborazione  e
          correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di
          certezza; 
                  d)  realizzazione  di  specifiche   semplificazioni
          degli adempimenti tributari, in conseguenza degli  elementi
          informativi  forniti  dal  contribuente   nell'ambito   del
          regime; 
                  e) esame preventivo delle  situazioni  suscettibili
          di generare rischi fiscali significativi  e  risposta  alle
          richieste dei contribuenti nel piu' breve tempo possibile; 
                  f) debita considerazione degli esiti  dell'esame  e
          della valutazione  effettuate  dagli  organi  di  gestione,
          sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma  2,
          delle risultanze delle attivita' dei  soggetti  incaricati,
          presso ciascun  contribuente,  della  revisione  contabile,
          nonche' di quella dei loro collegi sindacali e  dei  pareri
          degli organismi di vigilanza. 
                2. Il regime comporta per i contribuenti  i  seguenti
          impegni: 
                  a)  istituzione  e  mantenimento  del  sistema   di
          rilevazione, misurazione, gestione e controllo del  rischio
          fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis,
          per garantire  il  conseguimento  delle  finalita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, nonche' attuazione delle modifiche
          del  sistema  adottato  eventualmente  ritenute  necessarie
          dalla Agenzia delle entrate; 
                  b)  comportamento  collaborativo   e   trasparente,
          mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia
          delle  entrate  dei  rischi  di  natura   fiscale   e,   in
          particolare, delle operazioni che possono  rientrare  nella
          pianificazione fiscale aggressiva; 
                  c) risposta  alle  richieste  della  Agenzia  delle
          entrate nel piu' breve tempo possibile; 
                  d) promozione di una cultura aziendale improntata a
          principi di onesta', correttezza e rispetto della normativa
          tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilita',
          nonche' la conoscibilita' a tutti i livelli aziendali. 
                2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze e' emanato il  codice  di  condotta  finalizzato  a
          indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono
          l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti  al
          regime di adempimento  collaborativo,  ivi  incluso  quello
          funzionale alla comunicazione di cui al  comma  2,  lettera
          b). 
                Art. 6 (Effetti). - 1. L'adesione al regime  comporta
          la  possibilita'  per  i  contribuenti  di  pervenire   con
          l'Agenzia delle entrate  a  una  comune  valutazione  delle
          situazioni suscettibili di generare  rischi  fiscali  prima
          della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso
          forme di interlocuzione costante e preventiva  su  elementi
          di fatto, inclusa la  possibilita'  dell'anticipazione  del
          controllo. 
                2. L'adesione  al  regime  comporta  altresi'  per  i
          contribuenti  una  procedura   abbreviata   di   interpello
          preventivo in merito  all'applicazione  delle  disposizioni
          tributarie  a  casi  concreti,  in   relazione   ai   quali
          l'interpellante ravvisa  rischi  fiscali.  L'Agenzia  delle
          entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica  e
          conferma l'idoneita' della domanda presentata,  nonche'  la
          sufficienza e l'adeguatezza della  documentazione  prodotta
          con la domanda. Il termine per la  risposta  all'interpello
          e' in ogni caso di quarantacinque  giorni,  decorrenti  dal
          ricevimento  della  domanda  ovvero  della   documentazione
          integrativa richiesta, anche  se  l'Agenzia  delle  entrate
          effettua accessi alle sedi  dei  contribuenti,  definendone
          con loro i tempi, per assumervi elementi informativi  utili
          per la risposta. I contribuenti comunicano  all'Agenzia  il
          comportamento effettivamente tenuto, se difforme da  quello
          oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del
          Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le
          procedure  per  la  regolarizzazione  della  posizione  del
          contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia
          delle entrate che comportano la  necessita'  di  effettuare
          ravvedimenti   operosi,   prevedendo   un   contraddittorio
          preventivo nonche' modalita' semplificate e termini ridotti
          per la definizione del procedimento. 
                2-bis. Nei riguardi dei  contribuenti  in  regime  di
          adempimento collaborativo, l'Agenzia delle  entrate,  prima
          di notificare una  risposta  sfavorevole  a  un'istanza  di
          interpello, ovvero prima di  formalizzare  qualsiasi  altra
          posizione  contraria  a  una   comunicazione   di   rischio
          effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  lettera  b),
          invita   il   contribuente   a   un   contraddittorio   per
          illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze  sono  adottate  disposizioni
          attuative del presente comma. 
                3.   Fuori   dai   casi   di    violazioni    fiscali
          caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali
          da    pregiudicare    il    reciproco    affidamento    tra
          l'Amministrazione finanziaria e  il  contribuente,  non  si
          applicano  sanzioni  amministrative  al  contribuente   che
          aderisce al regime e che, prima della  presentazione  delle
          dichiarazioni  fiscali  ovvero  prima  del  decorso   delle
          relative  scadenze  fiscali,  comunica  all'Agenzia   delle
          entrate  in  modo  tempestivo   ed   esauriente,   mediante
          l'interpello  di  cui  al  comma   2,   ovvero   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i  rischi  fiscali  e
          sempre  che  il  comportamento  dallo  stesso   tenuto   e'
          esattamente  corrispondente  a  quello   rappresentato   in
          occasione della comunicazione. Per gli effetti  di  cui  al
          primo  periodo,  le  comunicazioni  effettuate   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere  gli
          elementi di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  a),  b),
          c),  d)  ed  e),  e  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 15  giugno  2016,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148. 
                3-bis. Quando il  contribuente  adotta  una  condotta
          riconducibile  a  un  rischio  fiscale  non   significativo
          ricompreso   nella   mappa   dei   rischi,   le    sanzioni
          amministrative sono ridotte  della  meta'  e  comunque  non
          possono essere applicate  in  misura  superiore  al  minimo
          edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa  fino
          alla definitivita' dell'accertamento. 
                3-ter. E'  facolta'  del  contribuente  comunicare  i
          rischi fiscali connessi  a  condotte  poste  in  essere  in
          periodi di imposta  precedenti  a  quello  di  ingresso  al
          regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata  in
          modo esauriente, prima  che  il  contribuente  abbia  avuto
          formale  conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o
          dell'inizio  di   qualunque   attivita'   di   accertamento
          amministrativo o di indagini penali sui rischi  comunicati.
          In relazione alle comunicazioni di cui  al  primo  periodo,
          effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni  dalla
          notifica  del  provvedimento  di  ammissione  al  regime  e
          contenenti gli elementi di cui  all'articolo  4,  comma  1,
          lettere a), b), c), d)  ed  e)  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 15  giugno  2016,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016,  n.  148,  nonche'
          l'esposizione in modo chiaro e  univoco  del  comportamento
          adottato dal contribuente, si applicano i commi 3 e 4. 
                4.   Fuori   dai   casi   di    violazioni    fiscali
          caratterizzate da  condotte  simulatorie  o  fraudolente  o
          dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali  di
          elementi passivi inesistenti, alle violazioni  delle  norme
          tributarie  dipendenti  da   rischi   di   natura   fiscale
          comunicati in modo  tempestivo  ed  esauriente  all'Agenzia
          delle entrate, mediante l'interpello di  cui  al  comma  2,
          ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima
          della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del
          decorso delle relative  scadenze  fiscali,  sempre  che  il
          comportamento  tenuto  dal  contribuente  sia   esattamente
          corrispondente  a   quello   rappresentato   in   occasione
          dell'interpello o della comunicazione, non si applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo
          10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono  notizia
          di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
          penale.  Per  gli  effetti  di  cui  al  primo  periodo  le
          comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
          lettera b), contengono gli elementi di cui all'articolo  4,
          comma 1, lettere a), b), c), d)  ed  e),  e  comma  2,  del
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  15
          giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  giugno
          2016, n. 148. 
                5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito
          nel  relativo  elenco  pubblicato  sul  sito  istituzionale
          dell'Agenzia delle entrate. 
                6. I contribuenti che aderiscono al regime  non  sono
          tenuti a prestare garanzia per il  pagamento  dei  rimborsi
          delle imposte, sia  dirette  sia  indirette.  Nel  caso  di
          adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che
          abbia  esercitato  l'opzione  per  il  gruppo  IVA  di  cui
          all'articolo 70-quater, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  l'esonero   dalla
          prestazione della garanzia  di  cui  al  primo  periodo  si
          applica  ai  rimborsi  dell'imposta  sul  valore   aggiunto
          eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo.  Per  i
          soggetti  di  cui  al  secondo  periodo,  l'esonero   dalla
          prestazione di garanzia si applica  anche  ai  rimborsi  in
          corso di esecuzione alla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221. 
                6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si
          applica, nei confronti  dei  contribuenti  il  cui  sistema
          integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
          del  rischio  fiscale  e'  certificato  da   professionisti
          indipendenti qualificati ai sensi  dell'articolo  4,  comma
          1-bis, i termini di decadenza  di  cui  agli  articoli  43,
          primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, 57, primo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  20
          del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472  sono
          ridotti di due anni. 
                6-ter. Per i periodi di imposta ai quali  si  applica
          il regime i termini di decadenza di cui agli  articoli  43,
          primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, 57, primo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  20
          del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472  sono
          ridotti  di  un  ulteriore  anno  se  al  contribuente   e'
          rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo
          36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  in  cui
          viene  attestata  la  corretta  applicazione  delle   norme
          tributarie   sostanziali,   nonche'   l'esecuzione    degli
          adempimenti,  dei  controlli  e  delle  attivita'  indicati
          annualmente con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze. 
                6-quater. Non trovano applicazione i termini previsti
          ai  commi  6-bis  e  6-ter  quando  e'  constatato  che  le
          violazioni   sono   realizzate   mediante   l'utilizzo   di
          documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
          artifici o raggiri,  condotte  simulatorie  o  fraudolente.
          Tale previsione si applica  limitatamente  all'accertamento
          delle violazioni di cui al primo periodo. 
                6-quinquies.   Le   riduzioni   dei    termini    per
          l'accertamento di  cui  ai  commi  6-bis  e  6-ter  non  si
          cumulano con quella prevista dall'articolo 3, comma 1,  del
          decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.». 
                «Art. 7  (Competenze  e  procedure).  - 1.  L'Agenzia
          delle  entrate  e'  competente  in  via  esclusiva  per   i
          controlli e le attivita' relativi al regime di  adempimento
          collaborativo, nei riguardi  dei  contribuenti  ammessi  al
          regime. La Guardia di  finanza,  sulla  base  di  specifici
          protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente
          con  l'Agenzia  delle  entrate  nell'esercizio  dei  poteri
          istruttori  nei  confronti  dei  contribuenti  ammessi   al
          regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e  4,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                1-bis. Il regime e'  riservato  ai  contribuenti  che
          conseguono un volume di affari o di ricavi: 
                  a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni
          di euro; 
                  b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni
          di euro; 
                  c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni
          di euro. 
                1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-bis
          sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il
          valore piu' elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti
          principi contabili,  nel  bilancio  relativo  all'esercizio
          precedente a quello in corso  alla  data  di  presentazione
          della domanda e ai due esercizi anteriori e  il  volume  di
          affari indicato nella dichiarazione  ai  fini  dell'imposta
          sul valore aggiunto relativa all'anno solare  precedente  e
          ai due anni solari anteriori. 
                1-quater.  Il  regime  e'  riservato,  altresi',   ai
          contribuenti che  appartengono  a  un  gruppo  di  imprese,
          inteso quale insieme delle societa', delle imprese e  degli
          enti sottoposti a controllo comune ai  sensi  dell'articolo
          2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile,
          a condizione che almeno un soggetto del gruppo  possieda  i
          requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis  e  che  il
          gruppo  adotti  un  sistema   integrato   di   rilevazione,
          misurazione, gestione  e  controllo  del  rischio  fiscale,
          certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis. 
                1-quinquies. Il contribuente che da' esecuzione  alla
          risposta all'istanza di interpello nuovi  investimenti,  di
          cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n.  147,  indipendentemente  dall'ammontare  del  suo
          volume  d'affari  o  dei   suoi   ricavi,   puo'   accedere
          all'istituto dell'adempimento  collaborativo  al  ricorrere
          degli altri requisiti previsti dal presente decreto. 
                2. I contribuenti che intendono aderire al regime  di
          adempimento  collaborativo   inoltrano   domanda   in   via
          telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito
          istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia  delle
          entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui  al
          comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies,  nonche'  all'articolo
          4, comma 1-bis, comunica ai  contribuenti  l'ammissione  al
          regime entro i successivi centoventi giorni. Il  regime  si
          applica  al  periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  la
          richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia.  Lo  stesso
          si  intende   tacitamente   rinnovato   qualora   non   sia
          espressamente comunicata dal contribuente  la  volonta'  di
          non permanere nel regime di adempimento collaborativo. 
                3. L'Agenzia delle entrate, a seguito  di  invito  al
          contraddittorio da svolgere nei successivi  trenta  giorni,
          con provvedimento motivato,  puo'  dichiarare  l'esclusione
          dei contribuenti dal regime, per la perdita  dei  requisiti
          di  cui  all'articolo  4  o  ai  commi  1-bis,  1-quater  e
          1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
          all'articolo 5, comma 2.  In  caso  di  inosservanza  degli
          impegni assunti, l'esclusione dal  regime  dell'adempimento
          collaborativo e' preceduta da  un  periodo  transitorio  di
          osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da  parte
          del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
          conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3,  comma
          1,  e  alla  regolarizzazione  delle  connesse   violazioni
          fiscali, al termine del quale si determina  l'uscita  o  la
          permanenza  nel   regime.   Il   periodo   transitorio   di
          osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
          al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola  volta  per
          un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni.  Il
          periodo  di  osservazione  non  si  applica  nei  casi   di
          violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
          fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco  affidamento
          tra  l'Amministrazione  finanziaria  e   il   contribuente.
          L'esclusione dei contribuenti dal regime ha  effetto  dalla
          data di notifica del provvedimento. 
                4. 
                5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione  del
          regime di adempimento collaborativo.». 
                «Art. 7-bis (Regime opzionale di adozione del sistema
          di controllo del rischio fiscale). - 1. I contribuenti  che
          non  possiedono  i  requisiti  per  aderire  al  regime  di
          adempimento collaborativo di cui  all'articolo  7,  possono
          optare  per  l'adozione  di  un  sistema  di   rilevazione,
          misurazione, gestione e controllo del rischio  fiscale,  in
          base a quanto previsto dall'articolo  4,  dandone  apposita
          comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate.  L'opzione   ha
          effetto dall'inizio  del  periodo  di  imposta  in  cui  e'
          esercitata, ha una durata di due periodi  d'imposta  ed  e'
          irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si
          intende  tacitamente  rinnovata  per  altri   due   periodi
          d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare  secondo  le
          modalita'  e  i  termini  previsti  per  la   comunicazione
          dell'opzione. 
                2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al  comma
          1: 
                  a)   fuori   dai   casi   di   violazioni   fiscali
          caratterizzate da condotte simulatorie o  fraudolente,  non
          si applicano le sanzioni amministrative per  le  violazioni
          relative   a   rischi   di   natura   fiscale    comunicati
          preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della
          legge 27 luglio 2000, n.  212,  prima  della  presentazione
          delle dichiarazioni  fiscali  o  prima  del  decorso  delle
          relative scadenze  fiscali,  sempre  che  il  comportamento
          tenuto dal contribuente sia  esattamente  corrispondente  a
          quello rappresentato in occasione dell'interpello; 
                  b)   fuori   dai   casi   di   violazioni   fiscali
          caratterizzate da  condotte  simulatorie  o  fraudolente  o
          dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali  di
          elementi passivi inesistenti, alle violazioni  delle  norme
          tributarie  dipendenti  da   rischi   di   natura   fiscale
          comunicati   all'Agenzia   delle   entrate   mediante    la
          presentazione  di   un'istanza   di   interpello   di   cui
          all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  sempre
          che  il   comportamento   tenuto   dal   contribuente   sia
          esattamente  corrispondente  a  quello   rappresentato   in
          occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  10  marzo
          2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di  reato
          ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. 
                3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono  disciplinate  le  modalita'  di  applicazione
          delle disposizioni contenute nel presente articolo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo   30   dicembre   2023,   n.   221,    recante:
          «Disposizioni in  materia  di  adempimento  collaborativo»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  2  del  3  gennaio
          2024: 
                «Art. 1  (Potenziamento  del  regime  di  adempimento
          collaborativo). - "1. Al decreto legislativo del  5  agosto
          2015, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 4: 
                    1) al comma 1, primo  periodo,  dopo  la  parola:
          "sistema"  e'  aggiunta  la  seguente:  «integrato»,  e  le
          parole:  "del  rischio  fiscale,"  sono  sostituite   dalle
          seguenti:  "dei  rischi  fiscali  anche  in   ordine   alla
          mappatura  di  quelli  derivanti  dai  principi   contabili
          applicati dal  contribuente,"  e  dopo  la  lettera  c)  e'
          aggiunta la seguente:  "c-bis)  una  mappatura  dei  rischi
          fiscali relativi ai processi aziendali."; 
                    2) dopo il comma  1  sono  aggiunti  i  seguenti:
          "1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione  e
          controllo  del  rischio  fiscale  di  cui   al   comma   1,
          predisposto in modo coerente con le linee guida di  cui  al
          comma 1-quater, deve essere certificato,  anche  in  ordine
          alla sua conformita' ai principi  contabili,  da  parte  di
          professionisti  indipendenti  gia'  in  possesso   di   una
          specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
          o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 
                    1-ter.   Con   regolamento   emanato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,
          sentiti   i   rispettivi   ordini    professionali,    sono
          disciplinati,  quali  disposizioni  attuative   di   quelle
          relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti
          dei   professionisti   abilitati    al    rilascio    della
          certificazione di  cui  al  comma  1-bis,  nonche'  i  loro
          compiti e adempimenti,  prevedendo  che,  per  il  rilascio
          della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi
          dei  consulenti  del  lavoro  per  le   materie   di   loro
          competenza,  fermo  restando  che  la  certificazione  deve
          essere sottoscritta dai  professionisti  di  cui  al  comma
          1-bis. 
                    1-quater. Le linee guida per  la  predisposizione
          di  un  efficace  sistema  di   rilevazione,   misurazione,
          gestione  e  controllo  del  rischio  fiscale  e  del   suo
          aggiornamento sono indicate con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate,  anche  con  riferimento   al
          periodico adeguamento della certificazione. 
                  b) all'articolo 5: 
                    1) al  comma  2,  lettera  a),  dopo  le  parole:
          "rischio fiscale", sono aggiunte le seguenti:  "certificato
          ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis,"; 
                    2) dopo il comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:
          "2-bis. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' emanato il  codice  di  condotta  finalizzato  a
          indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono
          l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti  al
          regime di adempimento  collaborativo,  ivi  incluso  quello
          funzionale alla comunicazione di cui al  comma  2,  lettera
          b)."; 
                  c) all'articolo 6: 
                    1) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal
          seguente: "Con regolamento  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sono  disciplinate  le  procedure  per   la
          regolarizzazione della posizione del contribuente  in  caso
          di adesione a indicazioni dell'Agenzia  delle  entrate  che
          comportano  la  necessita'   di   effettuare   ravvedimenti
          operosi, prevedendo un contraddittorio  preventivo  nonche'
          modalita' semplificate e termini ridotti per la definizione
          del procedimento."; 
                    2) dopo il comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:
          "2-bis.  Nei  riguardi  dei  contribuenti  in   regime   di
          adempimento collaborativo, l'Agenzia delle  entrate,  prima
          di notificare una  risposta  sfavorevole  a  un'istanza  di
          interpello, ovvero prima di  formalizzare  qualsiasi  altra
          posizione  contraria  a  una   comunicazione   di   rischio
          effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  lettera  b),
          invita   il   contribuente   a   un   contraddittorio   per
          illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze  sono  adottate  disposizioni
          attuative del presente comma."; 
                    3) il comma 3 e'  sostituito  dai  seguenti:  "3.
          Fuori dai casi  di  violazioni  fiscali  caratterizzate  da
          condotte simulatorie o fraudolente e tali  da  pregiudicare
          il reciproco affidamento tra l'Amministrazione  finanziaria
          e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative
          al contribuente che aderisce al regime e che,  prima  della
          presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima  del
          decorso   delle   relative   scadenze   fiscali,   comunica
          all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente,
          mediante l'interpello di cui al comma 2,  ovvero  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i  rischi  fiscali  e
          sempre  che  il  comportamento  dallo  stesso   tenuto   e'
          esattamente  corrispondente  a  quello   rappresentato   in
          occasione della comunicazione. Per gli effetti  di  cui  al
          primo  periodo,  le  comunicazioni  effettuate   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere  gli
          elementi di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  a),  b),
          c),  d)  ed  e),  e  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 15  giugno  2016,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148. 
                    3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta
          riconducibile  a  un  rischio  fiscale  non   significativo
          ricompreso   nella   mappa   dei   rischi,   le    sanzioni
          amministrative sono ridotte  della  meta'  e  comunque  non
          possono essere applicate  in  misura  superiore  al  minimo
          edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa  fino
          alla definitivita' dell'accertamento. 
                    3-ter. E' facolta' del contribuente comunicare  i
          rischi fiscali connessi  a  condotte  poste  in  essere  in
          periodi di imposta  precedenti  a  quello  di  ingresso  al
          regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata  in
          modo esauriente, prima  che  il  contribuente  abbia  avuto
          formale  conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o
          dell'inizio  di   qualunque   attivita'   di   accertamento
          amministrativo o di indagini penali sui rischi  comunicati.
          In relazione alle comunicazioni di cui  al  primo  periodo,
          effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni  dalla
          notifica del provvedimento  di  ammissione  al  regime,  le
          sanzioni amministrative sono ridotte della meta' e comunque
          non possono essere applicate in misura superiore al  minimo
          edittale."; 
                    4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Non
          sono punibili le condotte di cui all'articolo 4 del decreto
          legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dipendenti da  rischi  di
          natura fiscale relativi a elementi  attivi,  comunicati  in
          modo tempestivo ed esauriente  all'Agenzia  delle  entrate,
          mediante l'interpello di cui al comma 2,  ovvero  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   b),   prima   della
          presentazione  delle  dichiarazioni  fiscali  o  prima  del
          decorso delle relative scadenze fiscali. Per gli effetti di
          cui al primo periodo le comunicazioni effettuate  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera  b),  contengono  gli
          elementi di cui all'articolo 4, comma 1,  lettere  a),  b),
          c),  d)  ed  e),  e  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  del   15   giugno   2016,
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27  giugno  2016,  n.
          148."; 
                    5) al comma 6 e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo "Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei
          soggetti passivi che  abbia  esercitato  l'opzione  per  il
          gruppo IVA di cui all'articolo 70-quater, del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui al  primo
          periodo si applica  ai  rimborsi  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  eseguiti  a  richiesta  del  rappresentante   del
          gruppo."; 
                    6) dopo il comma  6  sono  aggiunti  i  seguenti:
          "6-bis. Per i periodi di imposta  ai  quali  il  regime  si
          applica, nei confronti  dei  contribuenti  il  cui  sistema
          integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
          del  rischio  fiscale  e'  certificato  da   professionisti
          indipendenti qualificati ai sensi  dell'articolo  4,  comma
          1-bis, i termini di decadenza di cui agliarticoli 43, primo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n.  600,57,  primo  comma,  deldecreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  20
          deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472sono ridotti
          di due anni. 
                    6-ter. Per i  periodi  di  imposta  ai  quali  si
          applica  il  regime  i  termini   di   decadenza   di   cui
          agliarticoli 43, primo comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,57, primo comma,
          deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 633, e 20 deldecreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente  e'
          rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo
          36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  in  cui
          viene  attestata  la  corretta  applicazione  delle   norme
          tributarie   sostanziali,   nonche'   l'esecuzione    degli
          adempimenti,  dei  controlli  e  delle  attivita'  indicati
          annualmente con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze. 
                    6-quater.  Non  trovano  applicazione  i  termini
          previsti ai commi 6-bis e 6-ter quando e' constatato che le
          violazioni   sono   realizzate   mediante   l'utilizzo   di
          documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
          artifici o raggiri,  condotte  simulatorie  o  fraudolente.
          Tale previsione si applica  limitatamente  all'accertamento
          delle violazioni di cui al primo periodo."; 
                  d) all'articolo 7: 
                    1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
          periodo: "La Guardia di finanza, sulla  base  di  specifici
          protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente
          con  l'Agenzia  delle  entrate  nell'esercizio  dei  poteri
          istruttori  nei  confronti  dei  contribuenti  ammessi   al
          regime, agli effetti di cui agliarticoli 33, commi 3  e  4,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e63, commi 1e2, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."; 
                    2) dopo il comma 1,  sono  aggiunti  i  seguenti:
          "1-bis.  Il  regime  e'  riservato  ai   contribuenti   che
          conseguono un volume di affari o di ricavi: 
                    a) a decorrere  dal  2024  non  inferiore  a  750
          milioni di euro; 
                    b) a decorrere  dal  2026  non  inferiore  a  500
          milioni di euro; 
                    c) a decorrere  dal  2028  non  inferiore  a  100
          milioni di euro. 
                    1-ter. I requisiti dimensionali di cui  al  comma
          1-bis  sono  valutati   assumendo,   quale   parametro   di
          riferimento, il valore piu' elevato tra i ricavi  indicati,
          secondo corretti principi contabili, nel bilancio  relativo
          all'esercizio precedente a quello in  corso  alla  data  di
          presentazione della domanda e ai due esercizi  anteriori  e
          il volume di affari indicato nella  dichiarazione  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto relativa  all'anno  solare
          precedente e ai due anni solari anteriori. 
                    1-quater. Il regime e'  riservato,  altresi',  ai
          contribuenti  che  appartengono  al  medesimo   consolidato
          fiscale nazionale di cui all'articolo 117  e  seguenti  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui aldecreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  a
          condizione che almeno un soggetto aderente alla  tassazione
          di gruppo possieda i requisiti  dimensionali  indicati  nel
          comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato  di
          rilevazione, misurazione, gestione e controllo del  rischio
          fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis. 
                    1-quinquies. Il contribuente che  da'  esecuzione
          alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti,
          di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14  settembre
          2015, n.  147,  indipendentemente  dall'ammontare  del  suo
          volume  d'affari  o  dei   suoi   ricavi,   puo'   accedere
          all'istituto dell'adempimento  collaborativo  al  ricorrere
          degli altri requisiti previsti dal presente decreto.". 
                    3) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2.  I
          contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento
          collaborativo   inoltrano   domanda   in   via   telematica
          utilizzando  il   modello   reso   disponibile   sul   sito
          istituzionale della Agenzia delle entrate. 
                    L'Agenzia   delle    entrate,    verificata    la
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-bis, 1-quater e
          1-quinquies, nonche' all'articolo 4, comma 1-bis,  comunica
          ai contribuenti l'ammissione al regime entro  i  successivi
          centoventi  giorni.  Il  regime  si  applica   al   periodo
          d'imposta nel corso del quale la richiesta di  adesione  e'
          trasmessa all'Agenzia. Lo  stesso  si  intende  tacitamente
          rinnovato qualora  non  sia  espressamente  comunicata  dal
          contribuente la volonta' di non  permanere  nel  regime  di
          adempimento collaborativo."; 
                    4) il comma 3, e' sostituito  dal  seguente:  "3.
          L'Agenzia  delle  entrate,   a   seguito   di   invito   al
          contraddittorio da svolgere nei successivi  trenta  giorni,
          con provvedimento motivato,  puo'  dichiarare  l'esclusione
          dei contribuenti dal regime, per la perdita  dei  requisiti
          di  cui  all'articolo  4  o  ai  commi  1-bis,  1-quater  e
          1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
          all'articolo 5, comma 2.  In  caso  di  inosservanza  degli
          impegni assunti, l'esclusione dal  regime  dell'adempimento
          collaborativo e' preceduta da  un  periodo  transitorio  di
          osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da  parte
          del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
          conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3,  comma
          1,  e  alla  regolarizzazione  delle  connesse   violazioni
          fiscali, al termine del quale si determina  l'uscita  o  la
          permanenza  nel   regime.   Il   periodo   transitorio   di
          osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
          al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola  volta  per
          un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni.  Il
          periodo  di  osservazione  non  si  applica  nei  casi   di
          violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
          fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco  affidamento
          tra  l'Amministrazione  finanziaria  e   il   contribuente.
          L'esclusione dei contribuenti dal regime ha  effetto  dalla
          data di notifica del provvedimento."; 
                    5) il comma 4 e' soppresso; 
                    6)  al  comma  5,  le   parole:   "uno   o   piu'
          provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze"; 
                  e) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
                    "Art. 7-bis (Regime  opzionale  di  adozione  del
          sistema  di  controllo  del  rischio  fiscale). -    1.   I
          contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire  al
          regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo  7,
          possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione,
          misurazione, gestione e controllo del rischio  fiscale,  in
          base a quanto previsto dall'articolo  4,  dandone  apposita
          comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate.  L'opzione   ha
          effetto dall'inizio  del  periodo  di  imposta  in  cui  e'
          esercitata, ha una durata di due periodi  d'imposta  ed  e'
          irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si
          intende  tacitamente  rinnovata  per  altri   due   periodi
          d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare  secondo  le
          modalita'  e  i  termini  previsti  per  la   comunicazione
          dell'opzione. 
                    2. In caso di esercizio dell'opzione  di  cui  al
          comma 1: 
                    a) le sanzioni amministrative sono ridotte  a  un
          terzo e comunque non possono  essere  applicate  in  misura
          superiore al minimo edittale per le violazioni  relative  a
          rischi di natura  fiscale  comunicati  preventivamente  con
          interpello di cui all'articolo 11  della  legge  27  luglio
          2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni
          fiscali  o  prima  del  decorso  delle  relative   scadenze
          fiscali; 
                    b)    la    rappresentazione     preventiva     e
          circostanziata all'Agenzia delle entrate del caso  concreto
          in  relazione  al  quale  l'interpellante  ravvisa   rischi
          fiscali,  mediante  la  presentazione  di   un'istanza   di
          interpello di cui all'articolo 11  della  legge  27  luglio
          2000, n. 212, configura una causa di non punibilita' per il
          reato di cui all'articolo  4  del  decreto  legislativo  10
          marzo 2000, n. 74, per le violazioni  di  norme  tributarie
          dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a  elementi
          attivi. 
                    3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze sono  disciplinate  le  modalita'  di  applicazione
          delle disposizioni contenute nel presente articolo.". 
                2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1-ter,
          del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  128,  introdotto
          dal comma 1, lettera a),  numero  2),  il  decreto  di  cui
          all'articolo 5, comma 2-bis, del citatodecreto  legislativo
          n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera b), numero
          2),  il  regolamento  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,
          introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), e il decreto
          di cui  all'articolo  6,  comma  2-bis,  del  citatodecreto
          legislativo n.  128  del  2015,  introdotto  dal  comma  1,
          lettera c), numero 2), sono adottati entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                3. I soggetti ammessi o che hanno presentato  istanza
          di  adesione  al  regime   di   adempimento   collaborativo
          antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          presente decreto non sono tenuti  alla  certificazione  del
          sistema di rilevazione, misurazione, gestione  e  controllo
          del rischio  fiscale  dell'articolo  4,  comma  1-bis,  del
          citatodecreto legislativo n. 128 del 2015,  introdotto  dal
          comma 1, lettera a), numero 2). 
                I soggetti di cui al  primo  periodo,  sono  comunque
          tenuti ad attestare, con le modalita' definite con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  l'efficacia
          operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione
          e controllo  del  rischio  fiscale.  Per  i  soggetti  gia'
          ammessi al predetto regime alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 6,
          commi 6-bis e 6-ter, del citatodecreto legislativo  n.  128
          del 2015, introdotte dal comma 1, lettera c), numero 6), si
          applicano a partire dal periodo di imposta in corso  al  1°
          gennaio 2024.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988, S.O. n. 86: 
                «1. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possono  essere  emanati
          regolamenti per disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) l'organizzazione del lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli   accordi
          sindacali. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti36 per la disciplina delle materie, non  coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti all'art. 4 del decreto  legislativo
          5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle premesse.