IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante
«Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della
legge 11 marzo 2014, n. 23»;
Visto l'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 128 del
2015, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione
e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra
amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel
comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie
in materia fiscale», istituisce «il regime di adempimento
collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di
un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di
norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con
le finalita' dell'ordinamento tributario»;
Visti gli articoli da 4 a 7-bis del medesimo decreto legislativo n.
128 del 2015, che, in relazione al regime dell'adempimento
collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti,
disciplinano i requisiti per aderire, i doveri scaturenti
dall'adesione, gli effetti della stessa, le competenze e le
procedure, nonche' il regime opzionale di adozione del sistema di
controllo del rischio fiscale;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di
adempimento collaborativo», il quale, all'interno dell'articolo 4 del
decreto legislativo n. 128 del 2015, ha introdotto il comma 1-bis, ai
sensi del quale il sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali, inserito nel contesto del
sistema di governo aziendale e di controllo interno e predisposto in
modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, «deve
essere certificato, anche in ordine alla sua conformita' ai principi
contabili, da parte di professionisti indipendenti gia' in possesso
di una specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati o
dei dottori commercialisti ed esperti contabili»;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), del predetto decreto
legislativo n. 221 del 2023, recante «Disposizioni in materia di
adempimento collaborativo», il quale, all'interno dell'articolo 4 del
decreto legislativo n. 128 del 2015, ha introdotto, altresi', il
comma 1-ter, il quale prevede che «Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini
professionali, sono disciplinati, quali disposizioni attuative di
quelle relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti
dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di cui
al comma 1-bis, nonche' i loro compiti e adempimenti, prevedendo che,
per il rilascio della predetta certificazione, gli stessi possono
avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro
competenza, fermo restando che la certificazione deve essere
sottoscritta dai professionisti di cui al comma 1-bis»;
Acquisito il concerto del Ministro della giustizia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti gli ordini professionali degli avvocati e dei dottori
commercialisti ed esperti contabili;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
effettuata con nota n. 43023, in data 1° ottobre 2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Abilitazione al rilascio della certificazione del sistema di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale
1. L'attivita' di certificazione del sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui
all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, e' riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto
dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente per gli
avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli
stessi dovranno dotarsi.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 i
professionisti che risultino iscritti all'albo professionale di
appartenenza da piu' di cinque anni e che siano in possesso dei
requisiti di onorabilita' e professionalita' definiti all'articolo 2.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e
7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
recante: «Disposizioni sulla certezza del diritto nei
rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli
articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n.
23», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale18 agosto 2015,
n. 190:
«Art. 3 (Finalita' e oggetto). - 1. Al fine di
promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di
cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento
tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di
favorire nel comune interesse la prevenzione e la
risoluzione delle controversie in materia fiscale, e'
istituito il regime di adempimento collaborativo fra
l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un
sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in
violazione di norme di natura tributaria ovvero in
contrasto con i principi o con le finalita'
dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso
dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione
dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di
cui all'articolo 6.».
«Art. 4 (Requisiti). - 1. Il contribuente che
aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della
sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative piu'
adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un
efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine
alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili
applicati dal contribuente, inserito nel contesto del
sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo
il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi
tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e
responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione dei
contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia
garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali
carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le
necessarie azioni correttive;
c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai
processi aziendali.
1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1,
predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al
comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine
alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di
professionisti indipendenti gia' in possesso di una
specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. In caso
di certificazione infedele si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione e'
infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza,
onorabilita' e professionalita' indicati nel regolamento di
cui al comma 1-ter, nonche' in tutti i casi in cui non vi
sia corrispondenza tra i dati contenuti nella
certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il
certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti
e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma
1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia
dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della
permanenza nel regime di adempimento collaborativo del
soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la
condotta del professionista che ha reso la certificazione
infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale
di appartenenza per le valutazioni di competenza.
1-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i
rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali
disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui
al presente articolo, i requisiti dei professionisti
abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma
1-bis, nonche' i loro compiti e adempimenti, prevedendo
che, per il rilascio della predetta certificazione, gli
stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le
materie di loro competenza, fermo restando che la
certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti
di cui al comma 1-bis.
1-quater. Le linee guida per la predisposizione di un
efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento sono
indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento
della certificazione.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno
annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione
per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione
illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche
effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per
rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le
attivita' pianificate.».
«Art. 5 (Doveri). - 1. Il regime comporta per
l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni:
a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa
dei principi di ragionevolezza e di proporzionalita' del
sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli
interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e
della permanenza nel regime e per il conseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 3, comma 1;
b) pubblicazione periodica sul proprio sito
istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni,
strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale
aggressiva;
c) promozione di relazioni con i contribuenti
improntate a principi di trasparenza, collaborazione e
correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di
certezza;
d) realizzazione di specifiche semplificazioni
degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi
informativi forniti dal contribuente nell'ambito del
regime;
e) esame preventivo delle situazioni suscettibili
di generare rischi fiscali significativi e risposta alle
richieste dei contribuenti nel piu' breve tempo possibile;
f) debita considerazione degli esiti dell'esame e
della valutazione effettuate dagli organi di gestione,
sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 2,
delle risultanze delle attivita' dei soggetti incaricati,
presso ciascun contribuente, della revisione contabile,
nonche' di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri
degli organismi di vigilanza.
2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti
impegni:
a) istituzione e mantenimento del sistema di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis,
per garantire il conseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 3, comma 1, nonche' attuazione delle modifiche
del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie
dalla Agenzia delle entrate;
b) comportamento collaborativo e trasparente,
mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia
delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in
particolare, delle operazioni che possono rientrare nella
pianificazione fiscale aggressiva;
c) risposta alle richieste della Agenzia delle
entrate nel piu' breve tempo possibile;
d) promozione di una cultura aziendale improntata a
principi di onesta', correttezza e rispetto della normativa
tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilita',
nonche' la conoscibilita' a tutti i livelli aziendali.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' emanato il codice di condotta finalizzato a
indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono
l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al
regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello
funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera
b).
Art. 6 (Effetti). - 1. L'adesione al regime comporta
la possibilita' per i contribuenti di pervenire con
l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle
situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima
della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso
forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi
di fatto, inclusa la possibilita' dell'anticipazione del
controllo.
2. L'adesione al regime comporta altresi' per i
contribuenti una procedura abbreviata di interpello
preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni
tributarie a casi concreti, in relazione ai quali
l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle
entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e
conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la
sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta
con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello
e' in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal
ricevimento della domanda ovvero della documentazione
integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate
effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone
con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili
per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il
comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello
oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del
Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le
procedure per la regolarizzazione della posizione del
contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia
delle entrate che comportano la necessita' di effettuare
ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio
preventivo nonche' modalita' semplificate e termini ridotti
per la definizione del procedimento.
2-bis. Nei riguardi dei contribuenti in regime di
adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima
di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di
interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra
posizione contraria a una comunicazione di rischio
effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b),
invita il contribuente a un contraddittorio per
illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni
attuative del presente comma.
3. Fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali
da pregiudicare il reciproco affidamento tra
l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, non si
applicano sanzioni amministrative al contribuente che
aderisce al regime e che, prima della presentazione delle
dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle
relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle
entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante
l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i rischi fiscali e
sempre che il comportamento dallo stesso tenuto e'
esattamente corrispondente a quello rappresentato in
occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al
primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere gli
elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta
riconducibile a un rischio fiscale non significativo
ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni
amministrative sono ridotte della meta' e comunque non
possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa fino
alla definitivita' dell'accertamento.
3-ter. E' facolta' del contribuente comunicare i
rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in
periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al
regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in
modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.
In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo,
effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla
notifica del provvedimento di ammissione al regime e
contenenti gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonche'
l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento
adottato dal contribuente, si applicano i commi 3 e 4.
4. Fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o
dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di
elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme
tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale
comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia
delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2,
ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima
della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del
decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il
comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente
corrispondente a quello rappresentato in occasione
dell'interpello o della comunicazione, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia
di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
penale. Per gli effetti di cui al primo periodo le
comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
lettera b), contengono gli elementi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15
giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno
2016, n. 148.
5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito
nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale
dell'Agenzia delle entrate.
6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono
tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi
delle imposte, sia dirette sia indirette. Nel caso di
adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che
abbia esercitato l'opzione per il gruppo IVA di cui
all'articolo 70-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'esonero dalla
prestazione della garanzia di cui al primo periodo si
applica ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto
eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo. Per i
soggetti di cui al secondo periodo, l'esonero dalla
prestazione di garanzia si applica anche ai rimborsi in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221.
6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si
applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema
integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale e' certificato da professionisti
indipendenti qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma
1-bis, i termini di decadenza di cui agli articoli 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
ridotti di due anni.
6-ter. Per i periodi di imposta ai quali si applica
il regime i termini di decadenza di cui agli articoli 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
ridotti di un ulteriore anno se al contribuente e'
rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui
viene attestata la corretta applicazione delle norme
tributarie sostanziali, nonche' l'esecuzione degli
adempimenti, dei controlli e delle attivita' indicati
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-quater. Non trovano applicazione i termini previsti
ai commi 6-bis e 6-ter quando e' constatato che le
violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento
delle violazioni di cui al primo periodo.
6-quinquies. Le riduzioni dei termini per
l'accertamento di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si
cumulano con quella prevista dall'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.».
«Art. 7 (Competenze e procedure). - 1. L'Agenzia
delle entrate e' competente in via esclusiva per i
controlli e le attivita' relativi al regime di adempimento
collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al
regime. La Guardia di finanza, sulla base di specifici
protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente
con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri
istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al
regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1-bis. Il regime e' riservato ai contribuenti che
conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni
di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni
di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni
di euro.
1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-bis
sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il
valore piu' elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti
principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio
precedente a quello in corso alla data di presentazione
della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di
affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e
ai due anni solari anteriori.
1-quater. Il regime e' riservato, altresi', ai
contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese,
inteso quale insieme delle societa', delle imprese e degli
enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo
2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile,
a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i
requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il
gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale,
certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.
1-quinquies. Il contribuente che da' esecuzione alla
risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo
volume d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere
all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere
degli altri requisiti previsti dal presente decreto.
2. I contribuenti che intendono aderire al regime di
adempimento collaborativo inoltrano domanda in via
telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito
istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle
entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, nonche' all'articolo
4, comma 1-bis, comunica ai contribuenti l'ammissione al
regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si
applica al periodo d'imposta nel corso del quale la
richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso
si intende tacitamente rinnovato qualora non sia
espressamente comunicata dal contribuente la volonta' di
non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
3. L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al
contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni,
con provvedimento motivato, puo' dichiarare l'esclusione
dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti
di cui all'articolo 4 o ai commi 1-bis, 1-quater e
1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
all'articolo 5, comma 2. In caso di inosservanza degli
impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento
collaborativo e' preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte
del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma
1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni
fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la
permanenza nel regime. Il periodo transitorio di
osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per
un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il
periodo di osservazione non si applica nei casi di
violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento
tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.
L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla
data di notifica del provvedimento.
4.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione del
regime di adempimento collaborativo.».
«Art. 7-bis (Regime opzionale di adozione del sistema
di controllo del rischio fiscale). - 1. I contribuenti che
non possiedono i requisiti per aderire al regime di
adempimento collaborativo di cui all'articolo 7, possono
optare per l'adozione di un sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in
base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha
effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui e'
esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed e'
irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si
intende tacitamente rinnovata per altri due periodi
d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le
modalita' e i termini previsti per la comunicazione
dell'opzione.
2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma
1:
a) fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non
si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni
relative a rischi di natura fiscale comunicati
preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione
delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle
relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento
tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a
quello rappresentato in occasione dell'interpello;
b) fuori dai casi di violazioni fiscali
caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o
dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di
elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme
tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale
comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la
presentazione di un'istanza di interpello di cui
all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sempre
che il comportamento tenuto dal contribuente sia
esattamente corrispondente a quello rappresentato in
occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante:
«Disposizioni in materia di adempimento collaborativo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio
2024:
«Art. 1 (Potenziamento del regime di adempimento
collaborativo). - "1. Al decreto legislativo del 5 agosto
2015, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola:
"sistema" e' aggiunta la seguente: «integrato», e le
parole: "del rischio fiscale," sono sostituite dalle
seguenti: "dei rischi fiscali anche in ordine alla
mappatura di quelli derivanti dai principi contabili
applicati dal contribuente," e dopo la lettera c) e'
aggiunta la seguente: "c-bis) una mappatura dei rischi
fiscali relativi ai processi aziendali.";
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo del rischio fiscale di cui al comma 1,
predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al
comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine
alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di
professionisti indipendenti gia' in possesso di una
specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati
o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
1-ter. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia,
sentiti i rispettivi ordini professionali, sono
disciplinati, quali disposizioni attuative di quelle
relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti
dei professionisti abilitati al rilascio della
certificazione di cui al comma 1-bis, nonche' i loro
compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio
della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi
dei consulenti del lavoro per le materie di loro
competenza, fermo restando che la certificazione deve
essere sottoscritta dai professionisti di cui al comma
1-bis.
1-quater. Le linee guida per la predisposizione
di un efficace sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale e del suo
aggiornamento sono indicate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento al
periodico adeguamento della certificazione.
b) all'articolo 5:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole:
"rischio fiscale", sono aggiunte le seguenti: "certificato
ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis,";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' emanato il codice di condotta finalizzato a
indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono
l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al
regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello
funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera
b).";
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Con regolamento del Ministro dell'economia e
delle finanze sono disciplinate le procedure per la
regolarizzazione della posizione del contribuente in caso
di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che
comportano la necessita' di effettuare ravvedimenti
operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonche'
modalita' semplificate e termini ridotti per la definizione
del procedimento.";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Nei riguardi dei contribuenti in regime di
adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima
di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di
interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra
posizione contraria a una comunicazione di rischio
effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b),
invita il contribuente a un contraddittorio per
illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni
attuative del presente comma.";
3) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: "3.
Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da
condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare
il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria
e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative
al contribuente che aderisce al regime e che, prima della
presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del
decorso delle relative scadenze fiscali, comunica
all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente,
mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i rischi fiscali e
sempre che il comportamento dallo stesso tenuto e'
esattamente corrispondente a quello rappresentato in
occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al
primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere gli
elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta
riconducibile a un rischio fiscale non significativo
ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni
amministrative sono ridotte della meta' e comunque non
possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa fino
alla definitivita' dell'accertamento.
3-ter. E' facolta' del contribuente comunicare i
rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in
periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al
regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in
modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.
In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo,
effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla
notifica del provvedimento di ammissione al regime, le
sanzioni amministrative sono ridotte della meta' e comunque
non possono essere applicate in misura superiore al minimo
edittale.";
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Non
sono punibili le condotte di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dipendenti da rischi di
natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in
modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate,
mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della
presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del
decorso delle relative scadenze fiscali. Per gli effetti di
cui al primo periodo le comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera b), contengono gli
elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n.
148.";
5) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo "Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei
soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il
gruppo IVA di cui all'articolo 70-quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui al primo
periodo si applica ai rimborsi dell'imposta sul valore
aggiunto eseguiti a richiesta del rappresentante del
gruppo.";
6) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si
applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema
integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale e' certificato da professionisti
indipendenti qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma
1-bis, i termini di decadenza di cui agliarticoli 43, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600,57, primo comma, deldecreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20
deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472sono ridotti
di due anni.
6-ter. Per i periodi di imposta ai quali si
applica il regime i termini di decadenza di cui
agliarticoli 43, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,57, primo comma,
deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e 20 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente e'
rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo
36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cui
viene attestata la corretta applicazione delle norme
tributarie sostanziali, nonche' l'esecuzione degli
adempimenti, dei controlli e delle attivita' indicati
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-quater. Non trovano applicazione i termini
previsti ai commi 6-bis e 6-ter quando e' constatato che le
violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento
delle violazioni di cui al primo periodo.";
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La Guardia di finanza, sulla base di specifici
protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente
con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri
istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al
regime, agli effetti di cui agliarticoli 33, commi 3 e 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e63, commi 1e2, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il regime e' riservato ai contribuenti che
conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750
milioni di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500
milioni di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100
milioni di euro.
1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma
1-bis sono valutati assumendo, quale parametro di
riferimento, il valore piu' elevato tra i ricavi indicati,
secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo
all'esercizio precedente a quello in corso alla data di
presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e
il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare
precedente e ai due anni solari anteriori.
1-quater. Il regime e' riservato, altresi', ai
contribuenti che appartengono al medesimo consolidato
fiscale nazionale di cui all'articolo 117 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi di cui aldecreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione
di gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel
comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.
1-quinquies. Il contribuente che da' esecuzione
alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, indipendentemente dall'ammontare del suo
volume d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere
all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere
degli altri requisiti previsti dal presente decreto.".
3) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. I
contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento
collaborativo inoltrano domanda in via telematica
utilizzando il modello reso disponibile sul sito
istituzionale della Agenzia delle entrate.
L'Agenzia delle entrate, verificata la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-bis, 1-quater e
1-quinquies, nonche' all'articolo 4, comma 1-bis, comunica
ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi
centoventi giorni. Il regime si applica al periodo
d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione e'
trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente
rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal
contribuente la volonta' di non permanere nel regime di
adempimento collaborativo.";
4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3.
L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al
contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni,
con provvedimento motivato, puo' dichiarare l'esclusione
dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti
di cui all'articolo 4 o ai commi 1-bis, 1-quater e
1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui
all'articolo 5, comma 2. In caso di inosservanza degli
impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento
collaborativo e' preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte
del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma
1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni
fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la
permanenza nel regime. Il periodo transitorio di
osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile,
al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per
un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il
periodo di osservazione non si applica nei casi di
violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o
fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento
tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.
L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla
data di notifica del provvedimento.";
5) il comma 4 e' soppresso;
6) al comma 5, le parole: "uno o piu'
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze";
e) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Regime opzionale di adozione del
sistema di controllo del rischio fiscale). - 1. I
contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al
regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 7,
possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in
base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha
effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui e'
esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed e'
irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si
intende tacitamente rinnovata per altri due periodi
d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le
modalita' e i termini previsti per la comunicazione
dell'opzione.
2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al
comma 1:
a) le sanzioni amministrative sono ridotte a un
terzo e comunque non possono essere applicate in misura
superiore al minimo edittale per le violazioni relative a
rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con
interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni
fiscali o prima del decorso delle relative scadenze
fiscali;
b) la rappresentazione preventiva e
circostanziata all'Agenzia delle entrate del caso concreto
in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi
fiscali, mediante la presentazione di un'istanza di
interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, configura una causa di non punibilita' per il
reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, per le violazioni di norme tributarie
dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi
attivi.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo.".
2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1-ter,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, introdotto
dal comma 1, lettera a), numero 2), il decreto di cui
all'articolo 5, comma 2-bis, del citatodecreto legislativo
n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera b), numero
2), il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2,
introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), e il decreto
di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del citatodecreto
legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1,
lettera c), numero 2), sono adottati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza
di adesione al regime di adempimento collaborativo
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono tenuti alla certificazione del
sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale dell'articolo 4, comma 1-bis, del
citatodecreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal
comma 1, lettera a), numero 2).
I soggetti di cui al primo periodo, sono comunque
tenuti ad attestare, con le modalita' definite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia
operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione
e controllo del rischio fiscale. Per i soggetti gia'
ammessi al predetto regime alla data di entrata in vigore
del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 6-bis e 6-ter, del citatodecreto legislativo n. 128
del 2015, introdotte dal comma 1, lettera c), numero 6), si
applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1°
gennaio 2024.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, S.O. n. 86:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti36 per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'art. 4 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, si veda nelle note alle premesse.