IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/435 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 febbraio 2023,  che  modifica  il  regolamento  (UE)
2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di  capitoli  dedicati  al
piano REPowerEU nei piani per  la  ripresa  e  la  resilienza  e  che
modifica i regolamenti (UE)  n.  1303/2013,  (UE)  2021/1060  e  (UE)
2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021, recante l'approvazione del Piano per la  ripresa  e  resilienza
dell'Italia,  come  modificata  dalla  decisione  di  esecuzione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, dalla decisione di  esecuzione
del Consiglio ECOFIN  del  14  maggio  2024  e  dalla  decisione  del
Consiglio ECOFIN del 12 novembre 2024; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  come  modificato
dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge  21
aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'art.  6  che  attribuisce  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato compiti di  coordinamento  operativo,
tra l'altro, sulla gestione finanziaria delle risorse del PNRR; 
  Visto, altresi', l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai
sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale  titolare   di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,  rendicontazione
e controllo; 
  Visto  il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e,  in  particolare,
l'art. 12, comma 4, secondo cui «Per gli adempimenti di monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1,  2  e
3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano  le
funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma  1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi  interamente
definanziati  dal  PNRR,  le  amministrazioni  titolari  definiscono,
laddove  possibile,  procedure  semplificate  di  rendicontazione   e
controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico  di  cui
al primo periodo»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 24 settembre 2021, n. 229 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  «Assegnazione   delle   risorse   finanziarie
previste per l'attuazione degli interventi  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi  e  obiettivi
per scadenze semestrali di rendicontazione»; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2024,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n.  143,  recante  «Misure
urgenti di  carattere  fiscale,  proroghe  di  termini  normativi  ed
interventi  di  carattere  economico»  e,  in   particolare,   l'art.
18-quinquies che, nell'indicare al comma 1  che  «le  amministrazioni
centrali titolari delle  misure  provvedono  al  trasferimento  delle
occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90  per
cento del costo dell'intervento a carico del PNRR», dispone al  comma
2  che  «i  soggetti  attuatori  attestano  l'ammontare  delle  spese
risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi  e  l'avvenuto
espletamento  dei  controlli  di  competenza  previsti  dal   proprio
ordinamento,  nonche'  le  verifiche  sul  rispetto   dei   requisiti
specifici del PNRR» e prescrive inoltre, al comma 3, che «con decreto
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione,
sono stabiliti i  criteri  e  le  modalita'  cui  le  amministrazioni
titolari delle misure e i soggetti attuatori  si  attengono  per  gli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2 della medesima norma»; 
  Visto il decreto-legge 19 ottobre  2024,  n.  155  recante  «Misure
urgenti in materia  economica  e  fiscale  e  in  favore  degli  enti
territoriali», in corso di conversione in legge; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Con il presente decreto si stabiliscono i criteri e le modalita'
cui le amministrazioni titolari delle misure del Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR)  e  i  soggetti  attuatori  dei  relativi
interventi si attengono nel dare seguito  agli  adempimenti  previsti
dall'art. 18-quinquies del  decreto-legge  9  agosto  2024,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. 
  2. Sulla base  di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni titolari delle misure finanziate dal PNRR  provvedono
a rendere disponibili le risorse occorrenti ai soggetti attuatori per
la   realizzazione   degli   interventi,   mediante    anticipazioni,
trasferimenti intermedi e saldo finale, nel Termine di trenta  giorni
decorrenti  dalla  data  di  acquisizione  delle  relative  richieste
presentate dai soggetti attuatori attraverso l'apposita funzionalita'
del  sistema  ReGiS  ovvero,  nei  casi  in  cui  non  sia  possibile
l'utilizzo  della  piattaforma  ReGiS,  gli  altri  canali   indicati
dall'amministrazione titolare della misura PNRR. 
  3. Una volta perfezionato  il  provvedimento  di  assegnazione  del
finanziamento  a  carico  del  PNRR,  le   amministrazioni   titolari
provvedono a erogare  in  favore  dei  soggetti  attuatori  un  primo
importo a titolo di anticipazione, in  unica  o  piu'  soluzioni,  di
norma  pari   complessivamente   al   30   per   cento   dell'importo
dell'assegnazione a carico del  PNRR,  entro  il  termine  di  trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  della  richiesta  di   anticipazione
presentata  dal  soggetto  attuatore.  Sono  fatte  salve   eventuali
disposizioni normative che prevedano, per settori o  casi  specifici,
l'erogazione  di  anticipi  superiori  al  30  per  cento.  Ai   fini
dell'erogazione, le amministrazioni titolari verificano  che:  a)  la
richiesta  sia  sottoscritta  dal  legale  rappresentante   dell'ente
attuatore,  ovvero  dal  dirigente  o   funzionario   designato;   b)
l'intervento per il quale  si  chiede  l'anticipazione  sia  censito,
tramite  il  codice  unico  di  progetto  (CUP),   sul   sistema   di
monitoraggio ReGiS. Qualora la richiesta sia carente  degli  elementi
di  cui  al  presente  comma,  l'amministrazione  titolare  fissa  un
termine, non superiore a cinque giorni, entro il  quale  il  soggetto
attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o modifiche.  In
tal caso, il termine di trenta  giorni  entro  cui  l'amministrazione
titolare deve erogare l'anticipazione e' sospeso, con atto  motivato,
e  riprende  a  decorrere,  per  la  parte  residua,  dalla  data  di
acquisizione, da parte dell'amministrazione  stessa,  degli  elementi
integrativi di cui sopra. 
  4.  Le  amministrazioni  titolari  delle   misure   provvedono   ai
trasferimenti  intermedi,  successivi  all'anticipazione,   fino   al
raggiungimento della soglia complessiva del 90 per cento dell'importo
dell'assegnazione a carico del  PNRR,  entro  il  termine  di  trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  della  richiesta  di   trasferimento
presentata  dal  soggetto  attuatore.  Ai  fini  dell'erogazione,  le
amministrazioni titolari  verificano  la  regolarita'  formale  della
richiesta. Le predette amministrazioni,  in  particolare,  verificano
che: 
    a)  la  richiesta  sia  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'ente attuatore, ovvero dal  dirigente  o  funzionario  designato
dall'ente a presentarla e sia redatta sul modello di cui all'allegato
1 al presente decreto «PNRR - Richiesta Trasferimenti intermedi»; 
    b) il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di  monitoraggio
sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati  ai  fini  di  tale
aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema  ReGiS,
secondo  le  scadenze  previste   dalla   circolare   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato del  21  giugno  2022,  n.  27,  ovvero  si  sia
impegnato all'aggiornamento degli eventuali elementi mancanti entro i
sessanta giorni successivi all'erogazione. 
  5. Qualora la richiesta di cui all'allegato 1 sia carente di uno  o
piu' degli elementi ivi indicati, l'amministrazione titolare fissa un
termine, non superiore a cinque giorni, entro il  quale  il  soggetto
attuatore deve provvedere  all'integrazione  o  alla  modifica  della
richiesta. In tal  caso,  il  termine  di  trenta  giorni  entro  cui
l'amministrazione titolare deve erogare le risorse e' sospeso  -  con
atto motivato - e riprende a decorrere, per la parte  residua,  dalla
data di acquisizione, da  parte  dell'amministrazione  stessa,  degli
elementi integrativi di cui sopra. 
  6. Ai fini della conclusione  dell'intervento,  le  amministrazioni
titolari delle misure provvedono  all'erogazione  del  saldo  finale,
pari di norma al 10 per cento dell'importo dell'assegnazione a carico
del PNRR, entro il termine di trenta  giorni  decorrenti  dalla  data
della richiesta di saldo presentata dal soggetto attuatore.  Ai  fini
dell'erogazione del saldo, le amministrazioni titolari verificano  la
regolarita' formale della richiesta e, mediante appropriati metodi di
campionamento,   la   documentazione   giustificativa   delle   spese
dichiarate. Le predette amministrazioni. in  particolare,  verificano
che: 
    a)  la  richiesta  sia  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'ente attuatore, ovvero dal  dirigente  o  funzionario  designato
dall'ente a presentarla e sia redatta sul modello di cui all'allegato
2 al presente decreto «PNRR - Richiesta saldo»; 
    b) il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di  monitoraggio
sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati  ai  fini  di  tale
aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema  ReGiS,
secondo  le  scadenze  previste   dalla   circolare   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27. 
  7. Le verifiche  a  campione  sulla  documentazione  giustificativa
delle  spese  di  cui  al  comma  6  sono  rivolte  ad  accertare  la
correttezza e l'ammissibilita' delle  spese  dichiarate,  nonche'  il
rispetto degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore secondo
quanto previsto nel dispositivo di assegnazione  delle  risorse  PNRR
all'intervento. Oltre che in  sede  di  erogazione  del  saldo,  tali
verifiche, sempre mediante appropriati metodi di campionamento,  sono
svolte dalle amministrazioni titolari ai fini delle  attestazioni  da
rendere per la presentazione delle richieste di pagamento  all'Unione
europea  ai  sensi  dell'art.  22,  paragrafo  2,  lettera  c),   del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
12 febbraio 2021. 
  8. Al fine di  agevolare  le  verifiche  a  campione,  il  soggetto
attuatore conserva, anche  in  formato  digitale,  la  documentazione
prevista  dalla  normativa  vigente  a  corredo  delle  spese,  delle
procedure  di  attivazione  ed   esecuzione   dell'intervento.   Tale
documentazione e' messa a disposizione dell'amministrazione  centrale
titolare della misura e delle altre Autorita' di controllo  nazionali
ed europee. 
  9. Qualora  in  sede  di  istruttoria  della  richiesta  di  saldo,
l'amministrazione  titolare  ritenga  non  sufficienti  gli  elementi
necessari per l'erogazione, viene fissato un termine, non superiore a
dieci giorni, entro il quale il soggetto  attuatore  deve  provvedere
alle relative integrazioni o alla modifica della  richiesta.  In  tal
caso,  il  termine  di  trenta  giorni  entro  cui  l'amministrazione
titolare deve erogare il saldo e' sospeso - con  atto  motivato  -  e
riprende  a  decorrere,  per  la  parte  residua,   dalla   data   di
acquisizione, da parte dell'amministrazione  stessa,  degli  elementi
integrativi o delle modifiche di cui sopra. 
  10. Le procedure di cui al presente articolo si applicano  a  tutte
le erogazioni riguardanti gli interventi del  PNRR,  salvo,  data  la
loro particolare natura, quelle relative agli  strumenti  finanziari,
agli incentivi, ai crediti d'imposta, alle spese di personale e  alle
misure gestite con la modalita' dei costi semplificati. Le  procedure
di cui al presente articolo, inoltre, si  applicano  di  norma  anche
alle erogazioni relative ai progetti PNRR  finanziati  a  valere  sul
bilancio dello Stato, nonche', in quanto compatibili, alle erogazioni
relative ai progetti non piu' finanziati in tutto o in parte a valere
sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla  decisione  del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, i cui soggetti attuatori  sono
gli enti locali. 
  11. Relativamente alle richieste di  trasferimento  presentate  dai
soggetti attuatori anteriormente alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, le  amministrazioni  centrali  titolari  di  misura
danno corso ai relativi trasferimenti con le procedure  del  presente
decreto, richiamando nella comunicazione di erogazione l'obbligo  del
beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul  sistema  ReGiS
eventualmente   mancanti   entro   i   sessanta   giorni   successivi
all'erogazione. 
  12. A fronte delle erogazioni  effettuate  ai  sensi  del  presente
decreto,  le  amministrazioni  titolari  di  misura  provvedono,  con
cadenza mensile, ad aggiornare sul sistema di  monitoraggio  ReGiS  i
dati dei trasferimenti disposti in favore dei soggetti attuatori. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 dicembre 2024 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1751