IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione
assicurativa»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2020 n. 187, recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21
maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa
alla distribuzione assicurativa»;
Visto in particolare l'articolo 187.1, comma 1, del codice delle
assicurazioni private il quale prevede che i soggetti di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), nonche' gli intermediari
assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela
relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da
tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione;
Visto altresi', l'articolo 187.1, comma 2, del codice delle
assicurazioni private il quale prevede che con decreto del Ministro
dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in
Italy), di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta
dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle
procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di
svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui
al comma 1 del medesimo articolo 187.1, i criteri di composizione
dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita'
dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati,
nonche' la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai
servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione,
trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1. Le procedure devono
in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e l'effettivita'
della tutela;
Visto l'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 68
del 2018, secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell'IVASS, sono determinate, in modo da
gravare il minimo possibile sugli utenti, le modalita' di
contribuzione da parte degli stessi, al costo dei sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora
Ministro delle imprese e del made in Italy), su proposta dell'IVASS,
adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante determinazione delle
modalita' di contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi
di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo
187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visti altresi', gli articoli 3, 5, comma 2, e 191, comma 1, lettera
b), numero 1, lettere o), p), q) e comma 3 del codice delle
assicurazioni private, secondo cui l'IVASS emana regolamenti ed altre
disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il sistema di
governo societario, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti
dei soggetti vigilati, anche al fine di garantire l'adeguata
protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni
assicurative;
Visto il codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, ed in particolare l'articolo 143, nonche' la
Parte V, Titolo II-bis, introdotta dall'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, concernente la
«risoluzione extragiudiziale delle controversie»;
Visto il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante
«Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa
delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE)
n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i
consumatori)»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante
«Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, contenente
«Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per
la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»;
Considerato che l'adesione degli operatori a sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie costituisce un utile strumento per
migliorare i rapporti con la clientela e la fiducia del pubblico nei
prestatori di servizi assicurativi, con effetti positivi anche sul
contenimento dei rischi legali e reputazionali delle imprese e degli
intermediari assicurativi;
Considerato che ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, lettera c),
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'esperimento del
procedimento di mediazione o di quello istituito in attuazione
dell'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale per le
controversie in materia di risarcimento del danno derivante da
responsabilita' medica e sanitaria e di contratti assicurativi;
Considerato altresi', che la procedura di negoziazione assistita di
cui all'articolo 3, commi 1 e 5, del decreto legge 12 settembre 2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014
n. 162, e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale
relativamente alle controversie in materia di risarcimento del danno
da circolazione di veicoli e natanti e che il procedimento
disciplinato dall'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni
private puo' tener luogo della negoziazione assistita essendo ad essa
alternativo;
Ritenuto che la rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della
tutela nei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
vadano assicurate da regole procedimentali uniformi e che
l'imparzialita' e la rappresentativita' degli organi decidenti
richiedano una composizione dei medesimi rimessa a soggetti
effettivamente rappresentativi dei diversi interessi coinvolti;
Su proposta dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
Acquisito il formale concerto del Ministro della giustizia;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 febbraio 2023
e del 27 agosto 2024, a seguito dei quali sono state apportate le
necessarie modifiche agli articoli 4, 11 e 13 del decreto;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota n. 20006 del 30 settembre 2024, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Arbitro Assicurativo: il sistema di risoluzione stragiudiziale
delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice
del consumo e 187.1 del codice delle assicurazioni, istituito presso
l'IVASS e disciplinato dal presente regolamento;
b) clientela: qualsiasi soggetto, diverso da chi svolge in via
professionale attivita' assicurativa o di intermediazione nei settori
assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario se la
controversia attiene a questioni inerenti a detta attivita', che ha o
ha avuto con un'impresa o un intermediario un rapporto contrattuale
avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi o al quale la
legge riconosce azione diretta nei confronti dell'impresa, o che ha
comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative;
c) codice delle assicurazioni: il decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
d) codice del consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206;
e) impresa: l'impresa di assicurazione con sede legale in Italia
o la sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione con
sede legale in un Paese terzo, iscritte all'albo delle imprese di cui
agli articoli 14, comma 4 e 28, comma 5, del codice delle
assicurazioni e l'impresa di assicurazione con sede in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato
aderente allo spazio economico europeo, iscritta negli elenchi I e II
in appendice all'albo ai sensi dell'articolo 26 di detto codice;
f) intermediario: l'intermediario assicurativo, anche a titolo
accessorio, con residenza o sede legale in Italia iscritto al
registro unico degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2,
del codice delle assicurazioni e l'intermediario assicurativo, anche
a titolo accessorio, con residenza o sede legale in uno Stato membro
dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo
spazio economico europeo che svolge l'attivita' di cui all'articolo
116-quater o all'articolo 116-quinquies di detto codice ed e'
iscritto nel relativo elenco annesso al registro unico;
g) IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
h) collegio: l'organo abilitato a decidere sulle controversie
sottoposte all'arbitro assicurativo in conformita' al presente
regolamento;
i) reclamo: una dichiarazione scritta di insoddisfazione della
clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio
assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto
assicurativo, ricevuta da un'impresa o da un intermediario;
l) rete Fin.Net: la rete per la risoluzione extragiudiziale delle
liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari nello spazio
economico europeo, istituita sulla base della raccomandazione della
Commissione europea 98/257/CE del 30 marzo 1998, riguardante i
principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;
m) segreteria tecnica: l'unita' organizzativa dell'IVASS che
svolge l'attivita' di supporto all'arbitro assicurativo.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive UE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha confermato
l'abrogazione della presente lettera.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 187.1 e 191
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
«Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005, S. O. n.
163:
«Art. 3 (Finalita' della vigilanza). - 1. Scopo
principale della vigilanza e' l'adeguata protezione degli
assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni
assicurative. A tal fine l'IVASS persegue la sana e
prudente gestione delle imprese di assicurazione e
riassicurazione, nonche', unitamente alla Consob, ciascuna
secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e
correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo
della vigilanza, ma subordinato al precedente, e' la
stabilita' del sistema e dei mercati finanziari.».
«Art. 5 (Autorita' di vigilanza). - 1. L'IVASS svolge
le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante
l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa,
prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti
dalle disposizioni del presente codice.
1-bis. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita'
che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli
strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
1-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, l'IVASS, nell'espletamento delle sue funzioni,
prende in considerazione il potenziale impatto delle sue
decisioni sulla stabilita' dei sistemi finanziari
dell'Unione europea, soprattutto in situazioni di
emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al
momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e
le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. In
periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari,
l'IVASS tiene conto dei potenziali effetti prociclici
derivanti dai suoi interventi.
2. L'IVASS adotta ogni regolamento necessario per la
sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza
e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed
allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o
interpretazione.
3. L'IVASS effettua le attivita' necessarie per
promuovere un appropriato grado di protezione del
consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato
assicurativo, comprese le indagini statistiche ed
economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione
delle linee di politica assicurativa.
4.
5. L'ordinamento dell'IVASS e' disciplinato dalla legge
12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, e
dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, nel rispetto dei principi di autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile necessari ai fini
dell'esercizio imparziale ed efficace delle funzioni di
vigilanza sul settore assicurativo.
5-bis. L'IVASS, nell'ambito della propria autonomia,
garantisce comunque il rispetto dei principi di
contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
«Art. 187.1 (Sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, i soggetti di cui all'articolo 6, commi 1,
lettere a) e d), nonche' gli intermediari assicurativi a
titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con la clientela relative
alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da
tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna
esclusione.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta
dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi,
delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo
2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i
criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione
dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata
l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei
soggetti interessati, nonche' la natura delle controversie,
relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi
derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai
sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in
ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e
l'effettivita' della tutela.
3. Per le controversie definite dal decreto di cui al
comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle
controversie di cui al comma 1 e' alternativo
all'esperimento delle procedure di mediazione e di
negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e non
pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela
previsto dall'ordinamento.
4. Alla copertura delle spese di funzionamento dei
sistemi di cui al presente articolo, si provvede, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le
risorse di cui agli articoli 335 e 336.».
«Art. 191 (Potere regolamentare). - 1. Fatta salva la
potesta' regolamentare del Governo e del Ministero dello
sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal
presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei
comportamenti delle imprese e degli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione, con particolare
riferimento alla tutela degli assicurati, puo' adottare
regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per
l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e
delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione
europea, nonche' regolamenti per l'attuazione delle
raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate
dalle Autorita' di vigilanza europee, aventi ad oggetto le
seguenti materie:
a) le condizioni di accesso all'attivita' di
assicurazione;
b) le condizioni di esercizio dell'attivita' di
assicurazione e riassicurazione, incluso:
1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i
sistemi di remunerazione e di incentivazione nonche' le
funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione o di
riassicurazione;
2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la
formazione delle riserve tecniche, la copertura e la
valutazione delle attivita', la composizione dei fondi
propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di
solvibilita' delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, con particolare riferimento alla
disciplina della formula standard e del modello interno
completo o parziale, nonche' l'eventuale possibilita' di
richiedere l'attivita' di verifica da parte della societa'
di revisione in conformita' alla normativa dell'Unione
europea;
3) l'informativa e il processo di controllo
prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla
solvibilita' e sulla condizione finanziaria nonche'
l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da
parte della societa' di revisione;
c) le condizioni di accesso e di esercizio
all'attivita' di assicurazione delle imprese con sede in
uno Stato terzo;
d) le condizioni di accesso e di esercizio
all'attivita' di assicurazione delle imprese locali;
e) le condizioni di accesso e di esercizio
all'attivita' di riassicurazione, incluse le condizioni per
l'accesso e l'esercizio delle societa' veicolo di cui
all'articolo 57-bis;
f) la classificazione dei rischi all'interno dei rami
di cui all'articolo 2;
g) le procedure relative all'assunzione di
partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la
disciplina degli stretti legami;
h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le
modalita' di calcolo, le forme e le modalita' di raccordo
fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri
modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e
consolidato delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione;
i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli
obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono
tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il
bilancio consolidato;
l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni
dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste
dalcodice civile, delle gestioni separate e dei fondi
interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla
vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi
all'attivita' di investimento e i principi e gli schemi da
adottare per la valutazione dei beni in cui e' investito il
patrimonio;
m) gli obblighi relativi all'assicurazione
obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi
incluse le procedure liquidative;
n) i contratti di assicurazione, con particolare
riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a
motore e i natanti e le particolari operazioni di
assicurazione;
o) la correttezza della pubblicita', le regole di
presentazione e di comportamento delle imprese di
assicurazione e dei distributori nell'ideazione e
nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle
differenti esigenze di protezione degli assicurati;
p) la procedura per la presentazione dei reclami per
l'accertamento della violazione degli obblighi
comportamentali a carico delle imprese e degli
intermediari;
q) gli obblighi informativi prima della conclusione e
durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli
relativi alla promozione e al collocamento, mediante
tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti
assicurativi;
r) le procedure relative alle operazioni
straordinarie;
s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa
la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo
della solvibilita' di gruppo;
t) le procedure per le misure di salvaguardia, di
risanamento e di liquidazione delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione e delle societa'
soggette alla vigilanza sul gruppo;
u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonche'
dell'attivita' venatoria;
v) i procedimenti relativi all'accertamento e alla
irrogazione delle sanzioni amministrative.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al
principio di proporzionalita' per il raggiungimento del
fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le
finalita' della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e
devono tenere conto delle esigenze di competitivita' e di
sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attivita'
dei soggetti vigilati.
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di
procedure di consultazione aperte e trasparenti che
consentano la conoscibilita' della normativa in
preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante
pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio
della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del
provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa
all'impatto della regolamentazione, che effettua nel
rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge
29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari
dell'IVASS.
5. L'IVASS puo' richiedere, in ogni fase del
procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime
pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della
procedura di consultazione, e sul parere eventualmente
richiesto al Consiglio di Stato.
6. I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro
coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di
vigilanza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 68 recante: «Attuazione
della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione
assicurativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138
del 16 giugno 2018:
«Art. 4 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Alla
data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
l'art. 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto
2012, n. 135.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'art. 108-bis del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, restano attribuite all'IVASS le funzioni di
registrazione degli intermediari di cui all'art. 109,
assegnate all'Organismo ai sensi degli articoli 109, 112,
113, 116, 116-bis, 116-ter, 116-quater e 116-quinquies del
medesimo decreto legislativo.
3. Le modifiche apportate al Titolo XVIII deldecreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle
violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle
disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis
del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse
prima della data di entrata in vigore delle disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del
Titolo XVIII deldecreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
su proposta dell'IVASS, sono determinate, in modo da
gravare il minimo possibile sugli utenti, le modalita' di
contribuzione da parte degli stessi, al costo dei sistemi
di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui
all'art. 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, introdotto dall'art. 1, comma 34 del presente
decreto legislativo.
5. In ragione delle nuove competenze attribuite
all'IVASS ai sensi dell'art. 1 comma 34, del presente
decreto, la pianta organica dell'IVASS e' incrementata in
misura di 45 unita' di ruolo, in deroga all'art. 13, comma
32, ultimo periodo, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n.
135. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse come
individuate ai sensi del medesimo art. 1, comma 34, del
presente decreto.
6. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 141, comma 7, dopo le parole "Banca
d'Italia," sono aggiunte le seguenti: "dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni,";
b) all'art. 141-octies, comma 1, dopo la lettera b)
e' aggiunta la seguente: "b-bis) l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di cui all'art. 13
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, con
riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie disciplinati ai sensi dell'art. 187-ter del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dei
regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse
di cui agli articoli 335 e 336 dello stessodecreto
legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1°
ottobre 2018, conformemente a quanto previsto
dalladirettiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che modifica ladirettiva (UE) 2016/97per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di
recepimento degli Stati membri.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2020 n. 187,
recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della
direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione
assicurativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19
del 25 gennaio 2021.
- Si riporta l'art. 143 del decreto legislativo 6
settembre 2005 n. 206, recante: «Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre
2005, S.O., n. 162:
«Art. 143 (Irrinunciabilita' dei diritti). - 1. I
diritti attribuiti al consumatore dal codice sono
irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con
le disposizioni del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al
contratto una legislazione diversa da quella italiana, al
consumatore devono comunque essere riconosciute le
condizioni minime di tutela previste dal codice.».
- Il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 recante:
«Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione
alternativa delle controversie dei consumatori, che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva
2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010:
«Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il
processo). - 1. Chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa a una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita',
contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione
in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete,
somministrazione, societa' di persone e subfornitura, e'
tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento
del procedimento di mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita'
e' eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il
giudice, quando rileva che la mediazione non e' stata
esperita o e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la
condizione di procedibilita' e' stata soddisfatta e, in
mancanza, dichiara l'improcedibilita' della domanda
giudiziale.
3. Per assolvere alla condizione di procedibilita' le
parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti
ivi regolamentati, le procedure previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) dall'articolo 187.1 deldecreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge
14 novembre 1995, n. 481.
4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione
e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale,
la condizione si considera avverata se il primo incontro
dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di
conciliazione.
5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni
caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari,
ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione,
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o
sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667
del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva
ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo
696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia
dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del
codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
h) nell'azione inibitoria di cuiagliarticoli
37e140-octiesdel codice del consumo, di cui aldecreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
- Si riporta l'articolo del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, recante: «Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12
settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 261 del 10 novembre 2014, S.O. n. 84:
«Art. 3 (Improcedibilita'). - 1. Chi intende esercitare
in giudizio un'azione relativa a una controversia in
materia di risarcimento del danno da circolazione di
veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare
l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione
assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi
previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma
1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi
intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a
qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto,
a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la
negoziazione assistita e' gia' iniziata, ma non si e'
conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo
provvede quando la negoziazione non e' stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il
presente comma non si applica alle controversie concernenti
obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi
tra professionisti e consumatori. Il ricorso a un sistema
di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito
ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una
convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle
presenti disposizioni.
2. Quando l'esperimento del procedimento di
negoziazione assistita e' condizione di procedibilita'
della domanda giudiziale la condizione si considera
avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e'
seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione
ovvero quando e' decorso il periodo di tempo di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva
ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo
696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
4. L'esperimento del procedimento di negoziazione
assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la
concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la
trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali
procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione,
comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per
materie soggette ad altri termini di procedibilita',
decorre unitamente ai medesimi.
6.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando la parte puo' stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo
acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.».
Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 141, comma 7, del citato
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:
«Art. 141 (Disposizioni generali: definizioni ed ambito
di applicazione). - Omissis.
7. Le procedure svolte nei settori di competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico, della Banca d'Italia, dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni, della Commissione nazionale
per la societa' e la borsa e dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono la
partecipazione obbligatoria del professionista, sono
considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice, se
rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle
disposizioni di cui al presente titolo.
Omissis.».
- Per i riferimenti all'articolo 187. 1 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda nelle note
alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 14, 26, 28,
109,116 quater e 116-quinquies del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
«Art. 14 (Requisiti e procedura). - 1. L'IVASS rilascia
l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di
societa' cooperativa o di societa' di mutua assicurazione
le cui quote di partecipazione siano rappresentate da
azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degliarticoli
2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonche' nella forma di
societa' europea ai sensi delregolamento (CE) n.
2157/2001relativo allo statuto della societa' europeae la
forma di Societa' cooperativa europea (SCE) ai sensi
delregolamento (CE) n. 1435/2003;
b) la direzione generale e amministrativa
dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della
Repubblica;
c) l'impresa detenga i fondi propri di base
ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del
Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter,
comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a:
1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione
danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva
l'ipotesi in cui sia coperta la totalita' o parte dei
rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati
all'articolo 2, comma 3, nel qual caso l'importo e' elevato
a 3.700.000 euro;
2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione
vita, comprese le imprese di assicurazione captive;
3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di
cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano
congiuntamente i rami vita e danni di cui all'articolo 13,
comma 1.
c-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di
detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire
in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilita',
di cui all'articolo 45-bis;
c-ter) l'impresa dimostri che sara' in grado di
detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per
coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di
cui all'articolo 47-bis;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo
e allo statuto, un programma di attivita' conforme alle
indicazioni fornite all'articolo 14-bis, commi 1 e 2;
e) i titolari di partecipazioniqualificate siano in
possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti
dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
e-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado di
conformarsi al sistema di governo societario di cui al
Titolo III, Capo I;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllononche' coloro che
svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa
siano in possesso dei requisiti di professionalita',
onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del
mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in
ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire
sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma
3, esclusa la responsabilita' del vettore.
1-bis. L'impresa di assicurazione che intende ottenere
l'autorizzazione ad esercitare congiuntamente i rami vita e
i rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3,
e' tenuta a dimostrare, altresi', che:
a) possiede i fondi propri di base ammissibili
necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito
Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e
il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le
imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito dal
comma 1, lettera c) del presente articolo;
b) si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti
Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348,
comma 2-ter.
2. L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita
la sana e prudente gestione, senza che si possa aver
riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati
interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione e'
specificatamente e adeguatamente motivato ed e' comunicato
all'impresa interessata entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda di autorizzazione completa dei
documenti richiesti.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione di cui all'articolo 13.
4. L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro delle
imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le
imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne da'
pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese
indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione
all'albo.
5. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura di
autorizzazione, inclusi l'aggiornamento degli importi
previsti per il rilascio dell'autorizzazione e le forme di
pubblicita' dell'albo.
5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione
rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla
stessa tenuto, con l'indicazione:
a) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa e'
autorizzata;
b) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri
Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di
servizi.».
«Art. 26 (Elenco delle imprese comunitarie operanti in
Italia). - 1. L'IVASS pubblica, in appendice all'albo delle
imprese di assicurazione comunitarie, l'elenco delle
imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e
dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi.».
«Art. 28 (Attivita' in regime di stabilimento). - 1.
L'impresa di assicurazione di un Paese terzo, qualora
intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami
vita o i rami danni, e' preventivamente autorizzata
dall'IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al
territorio nazionale, salva l'applicazione delle
disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attivita'
all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti
congiuntamente i rami vita e i rami danni, puo' essere
autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i
rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione
all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e
malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel
territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare
un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e
che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma
2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie
per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale
previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia
conferita ad una persona giuridica, si applica la
disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo
periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la
persona preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria deve essere in possesso, per la durata
dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' previsti dall'articolo 76.
5. L'IVASS determina, con regolamento, gli altri
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi
compreso l'obbligo di presentare un programma di attivita',
nonche' il possesso nel territorio della Repubblica di
investimenti per un ammontare almeno ugualealla meta' degli
importi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) e con
il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi
e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in
numerario o in titoli,pari ad almeno un quarto dell'importo
minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. Con regolamento di cui al comma 5 sono inoltre
disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione
dell'attivita' ad altri rami, di esercizio congiunto dei
rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata
quando non sia rispettato dallo Stato di origine il
principio di parita' di trattamento o di reciprocita' nei
confronti delle imprese aventi la sede legale nel
territorio della Repubblica che intendano costituire o
abbiano gia' costituito in tale Stato una sede
secondaria.».
«Art. 109 (Registro degli intermediari assicurativi,
anche a titolo accessorio, e riassicurativi). - 1. L'IVASS
disciplina, con regolamento, la formazione e
l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale
sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede
legale nel territorio della Repubblica.
1-bis. L'impresa che opera in qualita' di distributore
individua la persona fisica, nell'ambito della dirigenza,
responsabile della distribuzione assicurativa o
riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS. Tale
soggetto possiede adeguati requisiti di professionalita' ed
onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento.
1-ter. Il registro e' agevolmente accessibile e
consente la registrazione integrale e diretta, secondo
quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma
1.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualita' di
intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'
imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
agiscono su incarico del cliente e senza poteri di
rappresentanza di imprese di assicurazione o di
riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria
rispetto all'attivita' svolta a titolo principale,
esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e
nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena
responsabilita' di un'impresa di assicurazione e che
operano senza obblighi di orario o di risultato
esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14
del testo unico bancario, gli intermediari finanziari
inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e
114-septies del testo unico bancario, le societa' di
intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi
dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione
finanziaria, la societa' Poste Italiane - Divisione servizi
di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
144;
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i
dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri
incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui
alle lettere a), b), d), e) e f) per l'attivita' di
intermediazione svolta al di fuori dei locali dove
l'intermediario opera.
f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio,
come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera
cc-septies).
Non e' consentita la contemporanea iscrizione dello
stesso intermediario in piu' sezioni del registro.
2-bis. Per i siti internet mediante i quali e'
possibile l'esercizio dell'attivita' di distribuzione
assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, e' necessaria
l'iscrizione al registro del titolare del dominio.
3. Nel registro sono altresi' indicati gli intermediari
persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b),
abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali
l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui
all'articolo 110, comma 3, e' sospeso sino all'avvio
dell'attivita', che forma oggetto di tempestiva
comunicazione all'Organismo per la registrazione degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi.
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e
d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori
o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede,
per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del
registro di cui alla lettera e) del medesimo comma.
L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si
avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri
incaricati addetti all'intermediazione e' tenuto a dare
all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta
di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo
restando quanto previsto nel contratto di agenzia.
L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori
diretti, provvede ad effettuare la comunicazione
all'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui
al comma 2, lettera c).
4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro
l'intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla
sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per
l'esercizio dell'attivita' di distribuzione, ai sensi del
comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il
possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle
relative disposizioni di attuazione ai fini della
registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c)
del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto
stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni
di attuazione.
4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro
l'impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione
di cui al comma 2, lettera c) per l'esercizio della
distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma
4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il
possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle
relative disposizioni di attuazione ai fini della
registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c)
del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto
stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni
di attuazione
4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP,
secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni
rilevanti ai fini dell'alimentazione del registro unico
europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi di cui alparagrafo 4,
dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e puo' richiedere
la modifica dei dati in esso riportati.
4-quinquies. Le domande presentate, ai fini
dell'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono
esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui
al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di
presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione e'
comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate
dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.
4-sexies. Ai fini della registrazione degli
intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi
all'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
secondo le modalita' individuate nelle relative
disposizioni di attuazione di cui al comma 1:
a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone
fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione
superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di
tale partecipazione;
b) i nominativi delle persone che hanno stretti
legami con l'intermediario;
c) indicazioni da cui si evinca che tali
partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio
dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.
4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al
comma 4-sexies e' tempestivamente comunicata.
4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo
109, comma 2, non puo' essere consentita se le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato
terzo, cui sono soggette una o piu' persone fisiche o
giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami,
ovvero difficolta' inerenti l'applicazione di tali
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative,
siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario
interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel
registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle
procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni
effettuate.
6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di
comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari,
nonche' le forme di pubblicita' piu' idonee ad assicurare
l'accesso pubblico al registro.».
«Art. 116-quater (Attivita' in regime di libera
prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica). -
1. L'accesso all'attivita' di intermediazione in regime di
libera prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi, che hanno residenza o
sede legale nel territorio di un altro Stato membro, e'
subordinato alla trasmissione all'Organismo per la
registrazione degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi, da parte
dell'Autorita' di tale Stato, delle informazioni di cui
all'articolo 116-bis.
2. L'intermediario di cui al comma 1 puo' iniziare ad
esercitare l'attivita' sul territorio della Repubblica dal
momento in cui riceve da parte dell'Autorita' dello Stato
di origine la comunicazione dell'avvenuta notifica
all'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1.».
«Art. 116-quinquies (Attivita' in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica). - 1.
L'accesso all'attivita' di intermediazione in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o
riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un
altro Stato membro, e' subordinato alla trasmissione
all'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi,
da parte dell'Autorita' di tale Stato, delle informazioni
di cui all'articolo 116-ter.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle
informazioni di cui al comma 1, l'Organismo per la
registrazione degli intermediari assicurativi, anche a
titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'autorita'
competente dello Stato membro d'origine le disposizioni di
interesse generale che l'intermediario e' tenuto a
rispettare per l'esercizio dell'attivita' sul territorio
della Repubblica, applicabili ed accessibili attraverso il
sito internet dell'Autorita' competente e, mediante
appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito
internet dell'AEAP.
3. L'intermediario puo' iniziare a svolgere l'attivita'
di intermediazione in regime di stabilimento sul territorio
della Repubblica dal momento in cui riceve da parte
dell'Autorita' dello Stato membro d'origine la
comunicazione dell'Organismo per la registrazione degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi o in caso di silenzio, dalla scadenza del
termine di cui al comma 2.
4. L'IVASS verifica che l'attivita' di intermediazione
esercitata in regime di stabilimento nel territorio della
Repubblica sia conforme alle disposizioni di cui agli
articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del
Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, nonche'
alle relative misure di attuazione. A tal fine, l'IVASS
puo' esaminare le modalita' di insediamento e richiedere le
modifiche necessarie per consentire all'autorita' dello
Stato membro d'origine di far rispettare gli obblighi
previsti da tali disposizioni.
5. L'IVASS disciplina, con regolamento, la pubblicita'
delle comunicazioni ricevute dalle autorita' di vigilanza
degli altri Stati membri relative all'attivita' svolta in
libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento
dagli intermediari di tali Stati nel territorio della
Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al
registro di cui all'articolo 109, comma 2.».
- La Raccomandazione della Commissione europea
98/257/CE del 30 marzo 1998 reca i principi applicabili
agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo. Pubblicata sulla
GUUE del 17 aprile 1998, L 115.