IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
Visto il regolamento (UE) 2023/2831 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 27, che
delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi in
materia di semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche
al fine di favorire la ripresa e il rilancio di dette attivita';
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante «Legge annuale per
il mercato e la concorrenza 2022» e, in particolare, l'articolo 12,
concernente semplificazioni in materia di attivita' commerciali, che
ha introdotto all'articolo 27, comma 1, della legge n. 118 del 2022 i
principi e criteri direttivi di cui alla lettera l-bis);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in
particolare, l'articolo 4, sulla legittimazione ad agire delle
associazioni di imprese;
Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, concernente «Disposizioni
organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made
in Italy»;
Vista la comunicazione della Commissione europea, del 25 giugno
2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» -
Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola impresa
(uno «Small Business Act» per l'Europa), COM (2008) 394 definitivo;
Visto il Piano strategico del turismo 2023-2027, approvato dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 17 luglio 2023, e in
particolare l'ambito tematico relativo al turismo di alta gamma,
nella parte in cui sono individuate le potenzialita' economiche di
proposte esperienziali rivolte ai turisti da parte dell'artigianato
artistico, del design italiano e delle eccellenze nella produzione,
rafforzando altresi' la sinergia con l'offerta shopping relativa a
moda e brand del Made in Italy;
Visto il documento conclusivo della X Commissione permanente
attivita' produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati,
approvato il 17 maggio 2023, relativo alla «Indagine conoscitiva sul
Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei
suoi diversi ambiti produttivi», nella parte in cui si ravvisa la
necessita' di adottare misure per la valorizzazione commerciale e
turistica degli esercizi iscritti agli albi degli esercizi storici e
di qualita', gia' esistenti in diverse regioni e citta', anche
mediante specifiche misure nazionali, quali la creazione di un
Portale nazionale o la predisposizione di circuiti per il turismo
dello shopping;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137» e, in particolare, l'articolo
7-bis sulle espressioni di identita' culturale collettiva, l'articolo
10, comma 3, sulla estensione della qualifica di bene culturale e
l'articolo 52, comma 1-bis, sull'individuazione e la tutela delle
attivita' commerciali e artigianali che siano espressione
dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle convenzioni
UNESCO;
Considerata la necessita' di valorizzare e coordinare a livello
nazionale, in accordo con gli stessi, le esperienze avviate in
diverse regioni e comuni, a tutela della qualita' del commercio,
nonche' per il contrasto alla desertificazione commerciale, anche con
la costituzione di albi delle attivita' commerciali e artigianali di
pregio e a tutela delle aree di rilevante interesse commerciale;
Acquisite le osservazioni pervenute dalle associazioni
imprenditoriali dei settori interessati e delle associazioni che
rappresentano le attivita' storiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2024;
Acquisita l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella riunione del 12 settembre 2024 (rep. atti n. 108);
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2024;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle imprese
e del made in Italy, del Ministro del turismo, del Ministro della
cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto definisce, in attuazione della delega di cui
all'articolo 27, commi 1, lettera l-bis), e 2, della legge 5 agosto
2022, n. 118, misure uniformi per la tutela e la valorizzazione dei
luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane, che
presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo
storico, culturale e commerciale, anche attraverso l'istituzione di
apposti albi in ambito locale e di un albo nazionale.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Il regolamento (UE) 2023/2831 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e'
pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2023, serie L.
- Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 5
agosto 2022, n. 118, recante: «Legge annuale per il mercato
e la concorrenza 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 188 del 12 agosto 2022:
«Art. 27 (Delega al Governo in materia di
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche).
- 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli
adempimenti e delle attivita' di controllo, consentendo
l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonche' di
favorire la ripresa e il rilancio delle attivita'
economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu'
decreti legislativi volti a semplificare, rendere piu'
efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle
attivita' economiche, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla
tutela degli interessi pubblici, nonche' delle
corrispondenti attivita' di controllo;
b) semplificazione degli adempimenti amministrativi
necessari sulla base del principio di proporzionalita'
rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da
parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e
sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale
esercizio delle attivita' dell'impresa, assicurando
l'efficace tutela dell'interesse pubblico;
d) programmazione dei controlli secondo i principi di
efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo conto
delle informazioni in possesso delle amministrazioni
competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza dei
controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del possesso
di certificazioni del sistema di gestione per la qualita'
ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli
operatori economici di adeguati sistemi e modelli per
l'identificazione e la gestione dei rischi;
e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di
promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di
interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo
come strumento di governo del sistema, in un'ottica non
solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno
all'adempimento e di indirizzo;
f) promozione della collaborazione tra le
amministrazioni e i soggetti controllati al fine di
prevenire rischi e situazioni di irregolarita', anche
introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei
comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti
premiali;
g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da
parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai
fini del coordinamento e della programmazione dei controlli
anche attraverso l'interoperabilita' delle banche dati,
secondo la disciplina recata dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' attraverso
l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo
43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti,
con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o
inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa;
h) individuazione, trasparenza e conoscibilita' degli
obblighi e degli adempimenti che le imprese devono
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative,
nonche' dei processi e metodi relativi ai controlli, per
mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione
dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida
e indirizzi uniformi;
i) verifica e valutazione degli esiti dell'attivita'
di controllo in termini di efficacia, efficienza e
sostenibilita';
l) divieto per le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei controlli sulle attivita' economiche, di
richiedere la produzione di documenti e informazioni gia'
in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel
caso di inadempienze;
l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali,
nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del
settore del commercio e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del
decoro urbano o delle caratteristiche commerciali
specifiche o tradizionali dei centri storici o di
delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli
operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante
limitazioni all'insediamento di determinate attivita' in
talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e
valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato
e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo
storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione
di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere
raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale,
ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di
dette attivita';
m) individuazione di specifiche categorie per i
creatori di contenuti digitali, tenendo conto
dell'attivita' economica svolta;
n) previsione di meccanismi di risoluzione
alternativa delle controversie tra creatori di contenuti
digitali e relative piattaforme.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo
economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle
finanze e dei Ministri competenti per mia, sentiti le
associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del
sistema camerale e le organizzazioni sindacali piu'
rappresentative su base nazionale, previa acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
3.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro
competenza ai principi di cui al comma 1.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto della procedura e dei
principi e criteri direttivi di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le
amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai
decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 30
dicembre 2023, n. 214, recante: «Norme per la tutela della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
«Art. 12 (Semplificazioni in materia di attivita'
commerciali). - 1. All'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: «rinnovo
dei locali» sono inserite le seguenti: «nonche' accumulo di
scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea
e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato
con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,».
2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte
degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere
contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali,
anche situati in diversi comuni, delle vendite
straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo,
essa puo' presentare, in via telematica, allo Sportello
unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune dove
l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica
comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli
esercizi coinvolti, fornendo altresi' le informazioni
richieste dalle norme vigenti per la specifica attivita'.
Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP
competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi
commerciali e in conformita' alle modalita' telematiche di
comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici
di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa
documentazione e' tenuta a disposizione delle autorita' di
controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito
internet il cui indirizzo deve essere inserito nella
comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto
attivo per almeno due anni dalla fine della vendita
sottocosto. La modalita' prescelta deve essere indicata
nella comunicazione inviata ai comuni».
3. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere
d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine di tutelare la
natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle
attivita' commerciali e artigiane nei centri urbani,
nonche' in attuazione di quanto stabilito nella
comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394
definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia
preferenziale per la piccola impresa» - Alla ricerca di un
nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno
«Small Business Act» per l'Europa):
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
«2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e
nazionale in materia di concorrenza, liberta' di
stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce
principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta'
di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di
qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela
della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni
culturali, nonche' alla salvaguardia della sicurezza, del
decoro urbano o delle caratteristiche commerciali
specifiche dei centri storici o di delimitate aree
commerciali. Per tali finalita' le regioni, le citta'
metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni
degli operatori e senza discriminazioni tra essi,
limitazioni all'insediamento di determinate attivita'
commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela
e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di
vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il
profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite
costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I
comuni possono altresi' promuovere percorsi conciliativi
tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare
fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati
dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano
decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in
vigore».
4. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto
2022, n. 118, dopo la lettera l) e' inserita la seguente:
«l-bis) previsione che le regioni e gli enti
locali, nel rispetto delle disposizioni per la
liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la
salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche
commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o
di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli
operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante
limitazioni all'insediamento di determinate attivita' in
talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e
valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato
e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo
storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione
di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere
raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale,
ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di
dette attivita'.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
recante: «Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 1998, n. 99.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 11
novembre 2011, n. 180, recante: «Norme per la tutela della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011:
«Art. 4 (Legittimazione ad agire delle associazioni). -
1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno
cinque camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio»,
ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e
le loro articolazioni territoriali e di categoria sono
legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di
interessi relativi alla generalita' dei soggetti
appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di
interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
2. Le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, regionale e
provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti
amministrativi lesivi degli interessi diffusi.».
- La legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante:
«Disposizioni organiche per la valorizzazione, la
promozione e la tutela del made in Italy» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023, n. 300.
- Si riporta il testo degli articoli 7-bis, 10, e 52
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25 febbraio
2004, S.O. n. 28:
«Art. 7-bis (Espressioni di identita' culturale
collettiva). - 1. Le espressioni di identita' culturale
collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la
protezione e la promozione delle diversita' culturali,
adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed
il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni
del presente codice qualora siano rappresentate da
testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le
condizioni per l'applicabilita' dell'articolo 10.».
«Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle
funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
Se le cose rivestono altresi' un valore testimoniale o
esprimono un collegamento identitario o civico di
significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui
all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o
piu' comuni o della regione, la dichiarazione di monumento
nazionale;
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che
presentano un interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico eccezionale per l'integrita' e la
completezza del patrimonio culturale della Nazione;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.».
«Art. 52 (Esercizio del commercio in aree di valore
culturale e nei locali storici tradizionali). - 1. Con le
deliberazioni previste dalla normativa in materia di
riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree
pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e
paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni
particolari l'esercizio del commercio.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano
altresi' i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si
svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre
attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali
espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi
delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis,
al fine di assicurarne apposite forme di promozione e
salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa
economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.
1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi
monumentali e degli altri immobili del demanio culturale
interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti,
nonche' delle aree a essi contermini, i competenti uffici
territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i
Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare
gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche
esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme
di uso pubblico non soggette a concessione di uso
individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio,
nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso
individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del
rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di
suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici
territoriali del Ministero , la regione e i Comuni avviano,
d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle
autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche
a rotazione, che risultino non piu' compatibili con le
esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a
eventuali disposizioni regionali adottate in base
all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonche'
in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della
concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite
nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel
mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non
risulti possibile il trasferimento dell'attivita'
commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente
equivalente, al titolare e' corrisposto da parte
dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui
all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media
dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di
attivita', aumentabile del 50 per cento in caso di
comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per
adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli
enti locali.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 27 della citata
legge 5 agosto 2022, n. 118:
«Art. 27 (Delega al Governo in materia di
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche).
- 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli
adempimenti e delle attivita' di controllo, consentendo
l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonche' di
favorire la ripresa e il rilancio delle attivita'
economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu'
decreti legislativi volti a semplificare, rendere piu'
efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle
attivita' economiche, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione degli adempimenti non necessari
alla tutela degli interessi pubblici, nonche' delle
corrispondenti attivita' di controllo;
b) semplificazione degli adempimenti amministrativi
necessari sulla base del principio di proporzionalita'
rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da
parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e
sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale
esercizio delle attivita' dell'impresa, assicurando
l'efficace tutela dell'interesse pubblico;
d) programmazione dei controlli secondo i principi
di efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo conto
delle informazioni in possesso delle amministrazioni
competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza dei
controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del possesso
di certificazioni del sistema di gestione per la qualita'
ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli
operatori economici di adeguati sistemi e modelli per
l'identificazione e la gestione dei rischi;
e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di
promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di
interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo
come strumento di governo del sistema, in un'ottica non
solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno
all'adempimento e di indirizzo;
f) promozione della collaborazione tra le
amministrazioni e i soggetti controllati al fine di
prevenire rischi e situazioni di irregolarita', anche
introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei
comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti
premiali;
g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da
parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai
fini del coordinamento e della programmazione dei controlli
anche attraverso l'interoperabilita' delle banche dati,
secondo la disciplina recata dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' attraverso
l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo
43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti,
con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o
inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa;
h) individuazione, trasparenza e conoscibilita'
degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative,
nonche' dei processi e metodi relativi ai controlli, per
mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione
dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida
e indirizzi uniformi;
i) verifica e valutazione degli esiti
dell'attivita' di controllo in termini di efficacia,
efficienza e sostenibilita';
l) divieto per le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei controlli sulle attivita' economiche, di
richiedere la produzione di documenti e informazioni gia'
in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel
caso di inadempienze;
l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali,
nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del
settore del commercio e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del
decoro urbano o delle caratteristiche commerciali
specifiche o tradizionali dei centri storici o di
delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli
operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante
limitazioni all'insediamento di determinate attivita' in
talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e
valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato
e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo
storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione
di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere
raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale,
ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di
dette attivita';
m) individuazione di specifiche categorie per i
creatori di contenuti digitali, tenendo conto
dell'attivita' economica svolta;
n) previsione di meccanismi di risoluzione
alternativa delle controversie tra creatori di contenuti
digitali e relative piattaforme.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo
economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle
finanze e dei Ministri competenti per materia, sentiti le
associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del
sistema camerale e le organizzazioni sindacali piu'
rappresentative su base nazionale, previa acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
3.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro
competenza ai principi di cui al comma 1.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto della procedura e dei
principi e criteri direttivi di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le
amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai
decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».