IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/2831 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13  dicembre  2023,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis; 
  Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 27,  che
delega il Governo ad adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi  in
materia di semplificazione dei controlli sulle  attivita'  economiche
al fine di favorire la ripresa e il rilancio di dette attivita'; 
  Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante «Legge annuale per
il mercato e la concorrenza 2022» e, in particolare,  l'articolo  12,
concernente semplificazioni in materia di attivita' commerciali,  che
ha introdotto all'articolo 27, comma 1, della legge n. 118 del 2022 i
principi e criteri direttivi di cui alla lettera l-bis); 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»  e,  in
particolare,  l'articolo  4,  sulla  legittimazione  ad  agire  delle
associazioni di imprese; 
  Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, concernente  «Disposizioni
organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela  del  made
in Italy»; 
  Vista la comunicazione della Commissione  europea,  del  25  giugno
2008, recante «Una corsia preferenziale per  la  piccola  impresa»  -
Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la  Piccola  impresa
(uno «Small Business Act» per l'Europa), COM (2008) 394 definitivo; 
  Visto il Piano strategico  del  turismo  2023-2027,  approvato  dal
Consiglio dei ministri nella  riunione  del  17  luglio  2023,  e  in
particolare l'ambito tematico relativo  al  turismo  di  alta  gamma,
nella parte in cui sono individuate le  potenzialita'  economiche  di
proposte esperienziali rivolte ai turisti da  parte  dell'artigianato
artistico, del design italiano e delle eccellenze  nella  produzione,
rafforzando altresi' la sinergia con l'offerta  shopping  relativa  a
moda e brand del Made in Italy; 
  Visto  il  documento  conclusivo  della  X  Commissione  permanente
attivita' produttive, commercio e turismo della Camera dei  deputati,
approvato il 17 maggio 2023, relativo alla «Indagine conoscitiva  sul
Made in Italy: valorizzazione e sviluppo  dell'impresa  italiana  nei
suoi diversi ambiti produttivi», nella parte in  cui  si  ravvisa  la
necessita' di adottare misure per  la  valorizzazione  commerciale  e
turistica degli esercizi iscritti agli albi degli esercizi storici  e
di qualita', gia'  esistenti  in  diverse  regioni  e  citta',  anche
mediante specifiche  misure  nazionali,  quali  la  creazione  di  un
Portale nazionale o la predisposizione di  circuiti  per  il  turismo
dello shopping; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n.  137»  e,  in  particolare,  l'articolo
7-bis sulle espressioni di identita' culturale collettiva, l'articolo
10, comma 3, sulla estensione della qualifica  di  bene  culturale  e
l'articolo 52, comma 1-bis, sull'individuazione  e  la  tutela  delle
attivita'   commerciali   e   artigianali   che   siano   espressione
dell'identita'  culturale  collettiva  ai  sensi  delle   convenzioni
UNESCO; 
  Considerata la necessita' di valorizzare  e  coordinare  a  livello
nazionale, in accordo  con  gli  stessi,  le  esperienze  avviate  in
diverse regioni e comuni, a  tutela  della  qualita'  del  commercio,
nonche' per il contrasto alla desertificazione commerciale, anche con
la costituzione di albi delle attivita' commerciali e artigianali  di
pregio e a tutela delle aree di rilevante interesse commerciale; 
  Acquisite   le   osservazioni    pervenute    dalle    associazioni
imprenditoriali dei settori  interessati  e  delle  associazioni  che
rappresentano le attivita' storiche; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2024; 
  Acquisita l'intesa intervenuta in sede di Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
nella riunione del 12 settembre 2024 (rep. atti n. 108); 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2024; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2024; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle  imprese
e del made in Italy, del Ministro del  turismo,  del  Ministro  della
cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce, in attuazione della delega di cui
all'articolo 27, commi 1, lettera l-bis), e 2, della legge  5  agosto
2022, n. 118, misure uniformi per la tutela e la  valorizzazione  dei
luoghi  storici  del  commercio  e  delle  botteghe  artigiane,   che
presentano  particolare  rilevanza  e  importanza  sotto  il  profilo
storico, culturale e commerciale, anche attraverso  l'istituzione  di
apposti albi in ambito locale e di un albo nazionale. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'articolo 10, comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
                - Si riporta il testo degli articoli 76  e  87  della
          Costituzione della Repubblica Italiana: 
                  L'art.76   della   Costituzione   stabilisce    che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
                  L'art.  87,  quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
                - Si riporta l'articolo  14  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988, S.O. n. 86: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del  trattato  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
              - Il regolamento (UE) 2023/2831 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,   del   13   dicembre   2023,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2023, serie L. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27  della  legge  5
          agosto 2022, n. 118, recante: «Legge annuale per il mercato
          e la concorrenza 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 188 del 12 agosto 2022: 
              «Art.   27   (Delega   al   Governo   in   materia   di
          semplificazione dei controlli sulle attivita'  economiche).
          -  1.  Al  fine  di  assicurare  la  semplificazione  degli
          adempimenti e delle  attivita'  di  controllo,  consentendo
          l'efficace tutela  degli  interessi  pubblici,  nonche'  di
          favorire  la  ripresa  e  il   rilancio   delle   attivita'
          economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
          o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  uno  o  piu'
          decreti legislativi  volti  a  semplificare,  rendere  piu'
          efficaci ed  efficienti  e  coordinare  i  controlli  sulle
          attivita' economiche,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui
          all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) eliminazione degli adempimenti non necessari  alla
          tutela   degli   interessi    pubblici,    nonche'    delle
          corrispondenti attivita' di controllo; 
                b) semplificazione degli  adempimenti  amministrativi
          necessari sulla  base  del  principio  di  proporzionalita'
          rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
                c) coordinamento e programmazione  dei  controlli  da
          parte delle  amministrazioni  per  evitare  duplicazioni  e
          sovrapposizioni  dei  controlli  e   ritardi   al   normale
          esercizio   delle   attivita'   dell'impresa,   assicurando
          l'efficace tutela dell'interesse pubblico; 
                d) programmazione dei controlli secondo i principi di
          efficacia, efficienza  e  proporzionalita',  tenendo  conto
          delle  informazioni  in  possesso   delle   amministrazioni
          competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza  dei
          controlli anche sulla base  dell'esito  delle  verifiche  e
          delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del  possesso
          di certificazioni del sistema di gestione per  la  qualita'
          ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli
          operatori economici  di  adeguati  sistemi  e  modelli  per
          l'identificazione e la gestione dei rischi; 
                e) ricorso alla diffida  o  ad  altri  meccanismi  di
          promozione dell'ottemperanza alla disciplina  a  tutela  di
          interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo
          come strumento di governo del  sistema,  in  un'ottica  non
          solo  repressiva,  ma  anche   conoscitiva,   di   sostegno
          all'adempimento e di indirizzo; 
                f)   promozione   della   collaborazione    tra    le
          amministrazioni  e  i  soggetti  controllati  al  fine   di
          prevenire  rischi  e  situazioni  di  irregolarita',  anche
          introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione  dei
          comportamenti   virtuosi,   anche   attraverso    strumenti
          premiali; 
                g) accesso ai dati e scambio  delle  informazioni  da
          parte dei soggetti che svolgono funzioni  di  controllo  ai
          fini del coordinamento e della programmazione dei controlli
          anche attraverso  l'interoperabilita'  delle  banche  dati,
          secondo     la     disciplina     recata     dal     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  nel  rispetto  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  nonche'  attraverso
          l'utilizzo del  fascicolo  d'impresa  di  cui  all'articolo
          43-bis del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti,
          con i relativi esiti, quando essi  confermino,  limitino  o
          inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa; 
                h) individuazione, trasparenza e conoscibilita' degli
          obblighi  e  degli  adempimenti  che  le   imprese   devono
          rispettare per  ottemperare  alle  disposizioni  normative,
          nonche' dei processi e metodi relativi  ai  controlli,  per
          mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione
          dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee  guida
          e indirizzi uniformi; 
                i) verifica e valutazione degli esiti  dell'attivita'
          di  controllo  in  termini  di  efficacia,   efficienza   e
          sostenibilita'; 
                l)  divieto   per   le   pubbliche   amministrazioni,
          nell'ambito dei controlli sulle  attivita'  economiche,  di
          richiedere la produzione di documenti e  informazioni  gia'
          in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel
          caso di inadempienze; 
                l-bis) previsione che le regioni e gli  enti  locali,
          nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del
          settore del commercio  e  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 52  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, possano adottare  misure  per  la  salvaguardia  del
          decoro   urbano   o   delle   caratteristiche   commerciali
          specifiche  o  tradizionali  dei  centri   storici   o   di
          delimitate  aree,  d'intesa  con  le   associazioni   degli
          operatori  e  senza  discriminazioni  tra  essi,   mediante
          limitazioni all'insediamento di  determinate  attivita'  in
          talune aree o l'adozione di specifiche misure di  tutela  e
          valorizzazione di talune tipologie di esercizi di  vicinato
          e  di  botteghe  artigiane,  tipizzati  sotto  il   profilo
          storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione
          di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere
          raccolti, secondo criteri unificati, a  livello  nazionale,
          ai fini della valorizzazione  turistica  e  commerciale  di
          dette attivita'; 
                m)  individuazione  di  specifiche  categorie  per  i
          creatori   di    contenuti    digitali,    tenendo    conto
          dell'attivita' economica svolta; 
                n)   previsione   di   meccanismi   di    risoluzione
          alternativa delle controversie tra  creatori  di  contenuti
          digitali e relative piattaforme. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, su proposta del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione, del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e  la
          transizione digitale, del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e dei  Ministri  competenti  per  mia,  sentiti  le
          associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi  del
          sistema  camerale  e  le  organizzazioni   sindacali   piu'
          rappresentative  su  base  nazionale,  previa  acquisizione
          dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
          termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
          di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
          il Governo puo' comunque procedere. Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari,   che   si   pronunciano   nel    termine    di
          quarantacinque giorni dalla data di  trasmissione,  decorso
          il  quale  il  decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              3. 
              4. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  e  gli  enti  locali,   nell'ambito   dei   propri
          ordinamenti, conformano le attivita' di controllo  di  loro
          competenza ai principi di cui al comma 1. 
              5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto della procedura  e  dei
          principi e criteri direttivi di cui al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive. 
              6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza  pubblica.  A  tale  fine,  le
          amministrazioni provvedono agli  adempimenti  previsti  dai
          decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 della  legge  30
          dicembre 2023, n. 214, recante: «Norme per la tutela  della
          liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023: 
                «Art. 12 (Semplificazioni  in  materia  di  attivita'
          commerciali). - 1. All'articolo 15, comma  2,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: «rinnovo
          dei locali» sono inserite le seguenti: «nonche' accumulo di
          scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea
          e perdurante a causa dello stato  di  emergenza  dichiarato
          con deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  ai  sensi
          dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui
          al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,». 
                2. All'articolo 15 del decreto legislativo  31  marzo
          1998, n. 114, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
                  «9-bis. Per facilitare  gli  adempimenti  da  parte
          degli  operatori,  qualora  un'impresa   intenda   svolgere
          contemporaneamente in una serie  di  esercizi  commerciali,
          anche   situati   in   diversi   comuni,   delle    vendite
          straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente  articolo,
          essa puo' presentare, in  via  telematica,  allo  Sportello
          unico per le attivita' produttive (SUAP)  del  comune  dove
          l'esercente  ha  la  sede  legale  dell'impresa,   un'unica
          comunicazione con le date  e  l'indicazione  di  tutti  gli
          esercizi  coinvolti,  fornendo  altresi'  le   informazioni
          richieste dalle norme vigenti per la  specifica  attivita'.
          Il  SUAP  ricevente  trasmette  la  comunicazione  ai  SUAP
          competenti in  base  all'ubicazione  degli  altri  esercizi
          commerciali e in conformita' alle modalita' telematiche  di
          comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici
          di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  settembre
          2010, n. 160, come  sostituito  dal  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La  relativa
          documentazione e' tenuta a disposizione delle autorita'  di
          controllo nell'esercizio per due anni, oppure  in  un  sito
          internet  il  cui  indirizzo  deve  essere  inserito  nella
          comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto
          attivo  per  almeno  due  anni  dalla  fine  della  vendita
          sottocosto. La modalita'  prescelta  deve  essere  indicata
          nella comunicazione inviata ai comuni». 
              3. Con riferimento alle strutture di cui  alle  lettere
          d)  ed  e)  del  comma  1  dell'articolo  4   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine di  tutelare  la
          natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle
          attivita'  commerciali  e  artigiane  nei  centri   urbani,
          nonche'   in   attuazione   di   quanto   stabilito   nella
          comunicazione  della  Commissione  europea  COM(2008)   394
          definitivo,  del  25  giugno  2008,  recante  «Una   corsia
          preferenziale per la piccola impresa» - Alla ricerca di  un
          nuovo quadro  fondamentale  per  la  Piccola  Impresa  (uno
          «Small Business Act» per l'Europa): 
                a) alla lettera b) del comma 1  dell'articolo  3  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,  sono
          aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  fatto  salvo
          quanto  previsto  dal  comma   2   dell'articolo   31   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
                b) il comma 2 dell'articolo 31  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: 
                «2.  Secondo  la  disciplina  dell'Unione  europea  e
          nazionale  in   materia   di   concorrenza,   liberta'   di
          stabilimento e libera prestazione di  servizi,  costituisce
          principio generale dell'ordinamento nazionale  la  liberta'
          di apertura di nuovi esercizi  commerciali  nel  territorio
          senza contingenti, limiti territoriali o altri  vincoli  di
          qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela
          della salute, dei  lavoratori,  dell'ambiente  e  dei  beni
          culturali, nonche' alla salvaguardia della  sicurezza,  del
          decoro   urbano   o   delle   caratteristiche   commerciali
          specifiche  dei  centri  storici  o  di   delimitate   aree
          commerciali. Per  tali  finalita'  le  regioni,  le  citta'
          metropolitane e i comuni, fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 52  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, possono  prevedere,  d'intesa  con  le  associazioni
          degli  operatori  e   senza   discriminazioni   tra   essi,
          limitazioni  all'insediamento  di   determinate   attivita'
          commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela
          e  valorizzazione  di  talune  tipologie  di  esercizi   di
          vicinato  e  di  botteghe  artigiane,  tipizzati  sotto  il
          profilo  storico-culturale  o  commerciale,  anche  tramite
          costituzione di specifici  albi  volti  a  valorizzarli.  I
          comuni possono altresi'  promuovere  percorsi  conciliativi
          tra esercenti e proprietari dei  locali,  volti  a  evitare
          fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati
          dai centri storici. Le presenti disposizioni  si  applicano
          decorsi quattro mesi  dalla  data  della  loro  entrata  in
          vigore». 
                4. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge  5  agosto
          2022, n. 118, dopo la lettera l) e' inserita la seguente: 
                  «l-bis)  previsione  che  le  regioni  e  gli  enti
          locali,   nel   rispetto   delle   disposizioni   per    la
          liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando
          quanto  previsto  dall'articolo  52  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio  2004,  n.  42,  possano  adottare  misure  per  la
          salvaguardia del  decoro  urbano  o  delle  caratteristiche
          commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici  o
          di delimitate aree,  d'intesa  con  le  associazioni  degli
          operatori  e  senza  discriminazioni  tra  essi,   mediante
          limitazioni all'insediamento di  determinate  attivita'  in
          talune aree o l'adozione di specifiche misure di  tutela  e
          valorizzazione di talune tipologie di esercizi di  vicinato
          e  di  botteghe  artigiane,  tipizzati  sotto  il   profilo
          storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione
          di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere
          raccolti, secondo criteri unificati, a  livello  nazionale,
          ai fini della valorizzazione  turistica  e  commerciale  di
          dette attivita'.». 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,
          recante:  «Disposizioni  per  la  razionalizzazione   degli
          interventi di  sostegno  pubblico  alle  imprese,  a  norma
          dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15  marzo
          1997, n. 59» e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          aprile 1998, n. 99. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante:
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  11
          novembre 2011, n. 180, recante: «Norme per la tutela  della
          liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011: 
              «Art. 4 (Legittimazione ad agire delle associazioni). -
          1. Le associazioni di  categoria  rappresentate  in  almeno
          cinque  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura, di seguito denominate «camere  di  commercio»,
          ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e
          le loro articolazioni  territoriali  e  di  categoria  sono
          legittimate a proporre azioni in giudizio sia a  tutela  di
          interessi   relativi   alla   generalita'   dei    soggetti
          appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela  di
          interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti. 
              2.   Le   associazioni   di   categoria    maggiormente
          rappresentative   a   livello   nazionale,   regionale    e
          provinciale  sono  legittimate  ad   impugnare   gli   atti
          amministrativi lesivi degli interessi diffusi.». 
              -  La  legge  27  dicembre  2023,  n.   206,   recante:
          «Disposizioni   organiche   per   la   valorizzazione,   la
          promozione e la tutela del made  in  Italy»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023, n. 300. 
              - Si riporta il testo degli articoli 7-bis,  10,  e  52
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante:
          «Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'articolo 10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del  25  febbraio
          2004, S.O. n. 28: 
                «Art.  7-bis  (Espressioni  di  identita'   culturale
          collettiva). - 1. Le  espressioni  di  identita'  culturale
          collettiva contemplate  dalle  Convenzioni  UNESCO  per  la
          salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per  la
          protezione e  la  promozione  delle  diversita'  culturali,
          adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre  2003  ed
          il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili  alle  disposizioni
          del  presente  codice  qualora   siano   rappresentate   da
          testimonianze materiali e sussistano  i  presupposti  e  le
          condizioni per l'applicabilita' dell'articolo 10.». 
              «Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali  le
          cose  immobili  e  mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle
          regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche'  ad
          ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
          private  senza  fine  di  lucro,  ivi  compresi  gli   enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   che   presentano
          interesse    artistico,     storico,     archeologico     o
          etnoantropologico. 
              2. Sono inoltre beni culturali: 
                a) le raccolte  di  musei,  pinacoteche,  gallerie  e
          altri luoghi espositivi dello Stato, delle  regioni,  degli
          altri enti pubblici territoriali,  nonche'  di  ogni  altro
          ente ed istituto pubblico; 
                b) gli archivi e i  singoli  documenti  dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
                c)  le  raccolte  librarie  delle  biblioteche  dello
          Stato,   delle   regioni,   degli   altri   enti   pubblici
          territoriali,  nonche'  di  ogni  altro  ente  e   istituto
          pubblico, ad eccezione delle raccolte  che  assolvono  alle
          funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47,  comma
          2, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
          1977, n. 616. 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
                a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
                b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
                c) le raccolte librarie, appartenenti a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
                d)  le   cose   immobili   e   mobili,   a   chiunque
          appartenenti, che rivestono un  interesse,  particolarmente
          importante a causa  del  loro  riferimento  con  la  storia
          politica, militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della
          scienza, della tecnica, dell'industria e della  cultura  in
          genere, ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della
          storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
          Se le cose rivestono  altresi'  un  valore  testimoniale  o
          esprimono  un  collegamento   identitario   o   civico   di
          significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui
          all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o
          piu' comuni o della regione, la dichiarazione di  monumento
          nazionale; 
                d-bis)  le  cose,  a   chiunque   appartenenti,   che
          presentano un interesse artistico, storico, archeologico  o
          etnoantropologico  eccezionale  per   l'integrita'   e   la
          completezza del patrimonio culturale della Nazione; 
                e) le collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica,
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
              4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al
          comma 3, lettera a): 
                a) le  cose  che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta'; 
                b) le cose di interesse numismatico che, in  rapporto
          all'epoca, alle tecniche  e  ai  materiali  di  produzione,
          nonche' al contesto di riferimento,  abbiano  carattere  di
          rarita' o di pregio; 
                c) i manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                d) le  carte  geografiche  e  gli  spartiti  musicali
          aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                f) le ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
                g) le pubbliche piazze, vie,  strade  e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
                h)  i  siti  minerari   di   interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
                i)  le  navi  e  i  galleggianti   aventi   interesse
          artistico, storico od etnoantropologico; 
                l) le architetture rurali aventi interesse storico od
          etnoantropologico quali testimonianze dell'economia  rurale
          tradizionale. 
              5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e  178,  non
          sono soggette alla disciplina del presente titolo  le  cose
          indicate al comma 1 e al comma 3, lettere  a)  ed  e),  che
          siano opera di autore  vivente  o  la  cui  esecuzione  non
          risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
          comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore  vivente
          o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.». 
              «Art. 52 (Esercizio del commercio  in  aree  di  valore
          culturale e nei locali storici tradizionali). - 1.  Con  le
          deliberazioni  previste  dalla  normativa  in  materia   di
          riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
          i comuni, sentito il soprintendente,  individuano  le  aree
          pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico  e
          paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni
          particolari l'esercizio del commercio. 
              1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
          7-bis, i comuni,  sentito  il  soprintendente,  individuano
          altresi' i locali, a chiunque appartenenti,  nei  quali  si
          svolgono attivita'  di  artigianato  tradizionale  e  altre
          attivita'  commerciali  tradizionali,  riconosciute   quali
          espressione dell'identita' culturale  collettiva  ai  sensi
          delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis,
          al fine di  assicurarne  apposite  forme  di  promozione  e
          salvaguardia, nel rispetto  della  liberta'  di  iniziativa
          economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. 
              1-ter. Al fine di assicurare il  decoro  dei  complessi
          monumentali e degli altri immobili  del  demanio  culturale
          interessati da flussi turistici particolarmente  rilevanti,
          nonche' delle aree a essi contermini, i  competenti  uffici
          territoriali del Ministero, d'intesa con  la  regione  e  i
          Comuni, adottano apposite determinazioni  volte  a  vietare
          gli usi da  ritenere  non  compatibili  con  le  specifiche
          esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese  le  forme
          di  uso  pubblico  non  soggette  a  concessione   di   uso
          individuale, quali le attivita' ambulanti senza  posteggio,
          nonche',  ove  se  ne  riscontri   la   necessita',   l'uso
          individuale delle aree pubbliche di pregio  a  seguito  del
          rilascio di concessioni di posteggio o  di  occupazione  di
          suolo  pubblico.  In  particolare,  i   competenti   uffici
          territoriali del Ministero , la regione e i Comuni avviano,
          d'intesa, procedimenti di riesame, ai  sensi  dell'articolo
          21-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  delle
          autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche
          a rotazione, che risultino  non  piu'  compatibili  con  le
          esigenze di cui  al  presente  comma,  anche  in  deroga  a
          eventuali   disposizioni   regionali   adottate   in   base
          all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni,  nonche'
          in deroga ai criteri per il rilascio  e  il  rinnovo  della
          concessione dei posteggi per l'esercizio del  commercio  su
          aree pubbliche e alle  disposizioni  transitorie  stabilite
          nell'intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.
          131,  prevista  dall'articolo  70,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante  attuazione  della
          direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio del 12 dicembre  2006  relativa  ai  servizi  nel
          mercato interno. In caso di  revoca  del  titolo,  ove  non
          risulti   possibile   il    trasferimento    dell'attivita'
          commerciale in una collocazione alternativa  potenzialmente
          equivalente,  al   titolare   e'   corrisposto   da   parte
          dell'amministrazione   procedente   l'indennizzo   di   cui
          all'articolo 21-quinquies, comma 1,  terzo  periodo,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media
          dei ricavi annui dichiarati negli  ultimi  cinque  anni  di
          attivita',  aumentabile  del  50  per  cento  in  caso   di
          comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per
          adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate  dagli
          enti locali.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  27  della  citata
          legge 5 agosto 2022, n. 118: 
                «Art.  27  (Delega   al   Governo   in   materia   di
          semplificazione dei controlli sulle attivita'  economiche).
          -  1.  Al  fine  di  assicurare  la  semplificazione  degli
          adempimenti e delle  attivita'  di  controllo,  consentendo
          l'efficace tutela  degli  interessi  pubblici,  nonche'  di
          favorire  la  ripresa  e  il   rilancio   delle   attivita'
          economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
          o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  uno  o  piu'
          decreti legislativi  volti  a  semplificare,  rendere  piu'
          efficaci ed  efficienti  e  coordinare  i  controlli  sulle
          attivita' economiche,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui
          all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) eliminazione  degli  adempimenti  non  necessari
          alla  tutela  degli  interessi  pubblici,   nonche'   delle
          corrispondenti attivita' di controllo; 
                  b) semplificazione degli adempimenti amministrativi
          necessari sulla  base  del  principio  di  proporzionalita'
          rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
                  c) coordinamento e programmazione dei controlli  da
          parte delle  amministrazioni  per  evitare  duplicazioni  e
          sovrapposizioni  dei  controlli  e   ritardi   al   normale
          esercizio   delle   attivita'   dell'impresa,   assicurando
          l'efficace tutela dell'interesse pubblico; 
                  d) programmazione dei controlli secondo i  principi
          di efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo  conto
          delle  informazioni  in  possesso   delle   amministrazioni
          competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza  dei
          controlli anche sulla base  dell'esito  delle  verifiche  e
          delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del  possesso
          di certificazioni del sistema di gestione per  la  qualita'
          ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli
          operatori economici  di  adeguati  sistemi  e  modelli  per
          l'identificazione e la gestione dei rischi; 
                  e) ricorso alla diffida o ad  altri  meccanismi  di
          promozione dell'ottemperanza alla disciplina  a  tutela  di
          interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo
          come strumento di governo del  sistema,  in  un'ottica  non
          solo  repressiva,  ma  anche   conoscitiva,   di   sostegno
          all'adempimento e di indirizzo; 
                  f)   promozione   della   collaborazione   tra   le
          amministrazioni  e  i  soggetti  controllati  al  fine   di
          prevenire  rischi  e  situazioni  di  irregolarita',  anche
          introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione  dei
          comportamenti   virtuosi,   anche   attraverso    strumenti
          premiali; 
                  g) accesso ai dati e scambio delle informazioni  da
          parte dei soggetti che svolgono funzioni  di  controllo  ai
          fini del coordinamento e della programmazione dei controlli
          anche attraverso  l'interoperabilita'  delle  banche  dati,
          secondo     la     disciplina     recata     dal     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  nel  rispetto  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  nonche'  attraverso
          l'utilizzo del  fascicolo  d'impresa  di  cui  all'articolo
          43-bis del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti,
          con i relativi esiti, quando essi  confermino,  limitino  o
          inibiscano lo svolgimento dell'attivita' d'impresa; 
                  h)  individuazione,  trasparenza  e  conoscibilita'
          degli obblighi e degli adempimenti che  le  imprese  devono
          rispettare per  ottemperare  alle  disposizioni  normative,
          nonche' dei processi e metodi relativi  ai  controlli,  per
          mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione
          dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee  guida
          e indirizzi uniformi; 
                  i)   verifica    e    valutazione    degli    esiti
          dell'attivita'  di  controllo  in  termini  di   efficacia,
          efficienza e sostenibilita'; 
                  l)  divieto  per  le   pubbliche   amministrazioni,
          nell'ambito dei controlli sulle  attivita'  economiche,  di
          richiedere la produzione di documenti e  informazioni  gia'
          in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel
          caso di inadempienze; 
                l-bis) previsione che le regioni e gli  enti  locali,
          nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del
          settore del commercio  e  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 52  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, possano adottare  misure  per  la  salvaguardia  del
          decoro   urbano   o   delle   caratteristiche   commerciali
          specifiche  o  tradizionali  dei  centri   storici   o   di
          delimitate  aree,  d'intesa  con  le   associazioni   degli
          operatori  e  senza  discriminazioni  tra  essi,   mediante
          limitazioni all'insediamento di  determinate  attivita'  in
          talune aree o l'adozione di specifiche misure di  tutela  e
          valorizzazione di talune tipologie di esercizi di  vicinato
          e  di  botteghe  artigiane,  tipizzati  sotto  il   profilo
          storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione
          di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere
          raccolti, secondo criteri unificati, a  livello  nazionale,
          ai fini della valorizzazione  turistica  e  commerciale  di
          dette attivita'; 
                  m) individuazione di  specifiche  categorie  per  i
          creatori   di    contenuti    digitali,    tenendo    conto
          dell'attivita' economica svolta; 
                  n)  previsione   di   meccanismi   di   risoluzione
          alternativa delle controversie tra  creatori  di  contenuti
          digitali e relative piattaforme. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, su proposta del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione, del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e  la
          transizione digitale, del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e dei Ministri competenti per materia,  sentiti  le
          associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi  del
          sistema  camerale  e  le  organizzazioni   sindacali   piu'
          rappresentative  su  base  nazionale,  previa  acquisizione
          dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
          termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
          di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
          il Governo puo' comunque procedere. Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari,   che   si   pronunciano   nel    termine    di
          quarantacinque giorni dalla data di  trasmissione,  decorso
          il  quale  il  decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
                3. 
                4. Le regioni, le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano  e  gli  enti  locali,   nell'ambito   dei   propri
          ordinamenti, conformano le attivita' di controllo  di  loro
          competenza ai principi di cui al comma 1. 
                5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto della procedura  e  dei
          principi e criteri direttivi di cui al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive. 
                6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza  pubblica.  A  tale  fine,  le
          amministrazioni provvedono agli  adempimenti  previsti  dai
          decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.».