IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012, recante «Disciplina delle
istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio
di Trieste»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6, il quale prevede che il
Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero
dell'istruzione e del merito;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici,
di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
ottobre 2024, n. 185, concernente regolamento recante modifiche al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n.
208, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero
dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127
del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
disposizioni in materia di dimensionamento della rete scolastica al
fine di garantire l'attuazione della riforma R. 1.3 «Riorganizzazione
del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di consentire alle
famiglie di procedere con le domande di iscrizione alle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado entro il mese di gennaio 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 gennaio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del
sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza
1. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3
«Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 -
Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma
83-quater, sono inseriti i seguenti:
«83-quinquies. Al fine di sostenere il processo di
dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma R. 1.3
«Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 -
Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno
scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle
regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la delibera di
dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19,
commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono messe a disposizione ulteriori posizioni di esonero o di semi
esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-quater, nel limite di
spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2025 e di 5.395.000 euro per
l'anno 2026, ferma restando la dotazione organica del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), con esclusione del
profilo professionale dei direttori dei servizi generali e
amministrativi, in misura non inferiore a quella prevista per l'anno
scolastico 2024/2025. Per le finalita' di cui al presente comma, il
decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater e' aggiornato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Al fine di ridurre i divari territoriali e degli
apprendimenti favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento
della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle aree interne,
montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di
dispersione scolastica, per l'anno scolastico 2025/2026, i dirigenti
degli uffici scolastici regionali delle regioni di cui al primo
periodo possono derogare al numero minimo di alunni per classe
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello
regionale. All'attuazione del terzo periodo del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
83-sexies. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento
della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei
termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la delibera di
dimensionamento, entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con le modalita' previste dal
presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio
2024, per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la
sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico
2026/2027, le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per
il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore
numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per
cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di
direttore dei servizi generali e amministrativi, definito, per
ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal
citato decreto, e comunque non superiore al contingente autorizzato
per l'anno scolastico 2024/25, senza un corrispondente incremento
delle facolta' assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di
dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di
ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di
dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e
amministrativi, definito, per ciascuna regione, dal citato decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito 30 giugno 2023, alla
regione si applica il comma 83-quinquies e le corrispondenti economie
di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma
83-quinquies. In ogni regione, il numero di autonomie scolastiche
attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo
periodo non rileva ai fini della mobilita' e delle nomine in ruolo
dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi.
83-septies. Per l'attuazione dei commi 83-quinquies e 83-sexies
e' autorizzata la spesa di 5.370.000 euro per l'anno 2025 e di
8.798.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
83-octies. La regione Friuli-Venezia Giulia puo' attivare, per
gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, in deroga ai contingenti
definiti per le scuole di lingua slovena dal decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio
2024, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da
non superare il contingente definito per le medesime scuole dal
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile
2023, senza un corrispondente incremento delle facolta' assunzionali
ovvero delle reggenze. Per l'attuazione del primo periodo e'
autorizzata la spesa di 43.121 euro per l'anno 2025, di 150.923 euro
per l'anno 2026 e di 129.363 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito.».
2. All'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 novembre» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;
b) al quarto periodo, le parole: «Con deliberazione motivata
della regione» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito».
3. Al fine di garantire il proseguimento delle attivita'
amministrative e gestionali di competenza dell'Ufficio scolastico
regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, gli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale di tali uffici in scadenza entro il 30 giugno 2025
possono essere prorogati, con il provvedimento da emanare ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale connesso alla riorganizzazione di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2024, n. 185.