IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012, recante  «Disciplina  delle
istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e  nel  Territorio
di Trieste»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6, il quale prevede  che  il
Ministero  dell'istruzione  assuma  la  denominazione  di   Ministero
dell'istruzione e del merito; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto il decreto-legge 10  maggio  2023,  n.  51,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3   luglio   2023,   n.   87,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici,
di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n.  215,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio  2024,  n.   18,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
ottobre 2024, n. 185, concernente regolamento  recante  modifiche  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n.
208, recante regolamento concernente l'organizzazione  del  Ministero
dell'istruzione e del merito; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito  n.  127
del 30 giugno 2023, di cui al comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
disposizioni in materia di dimensionamento della rete  scolastica  al
fine di garantire l'attuazione della riforma R. 1.3 «Riorganizzazione
del sistema scolastico» della Missione 4 -  Componente  1  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  prevedere
disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  consentire  alle
famiglie di procedere con le domande di iscrizione  alle  istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado entro il mese di gennaio 2025; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con  il  Ministro
per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti in materia di riforma  R.  1.3  «Riorganizzazione  del
  sistema scolastico» della Missione  4  -  Componente  1  del  Piano
  nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  alla  riforma   R.   1.3
«Riorganizzazione  del  sistema  scolastico»  della  Missione   4   -
Componente  1  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e   resilienza,
all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015,  n.  107,  dopo  il  comma
83-quater, sono inseriti i seguenti: 
    «83-quinquies.   Al   fine   di   sostenere   il   processo    di
dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma  R.  1.3
«Riorganizzazione  del  sistema  scolastico»  della  Missione   4   -
Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per  l'anno
scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle
regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la  delibera  di
dimensionamento ai sensi e nei  termini  previsti  dall'articolo  19,
commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono messe a disposizione ulteriori posizioni di esonero  o  di  semi
esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-quater,  nel  limite  di
spesa di 3.597.000 euro per l'anno  2025  e  di  5.395.000  euro  per
l'anno 2026, ferma  restando  la  dotazione  organica  del  personale
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA),  con  esclusione  del
profilo  professionale  dei  direttori   dei   servizi   generali   e
amministrativi, in misura non inferiore a quella prevista per  l'anno
scolastico 2024/2025. Per le finalita' di cui al presente  comma,  il
decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater  e'  aggiornato
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione. Al fine  di  ridurre  i  divari  territoriali  e  degli
apprendimenti favorendo, nell'ambito del processo di  dimensionamento
della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle aree interne,
montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori  livelli  di
dispersione scolastica, per l'anno scolastico 2025/2026, i  dirigenti
degli uffici scolastici regionali  delle  regioni  di  cui  al  primo
periodo possono derogare  al  numero  minimo  di  alunni  per  classe
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,
n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia  assegnato  a  livello
regionale. All'attuazione del terzo periodo  del  presente  comma  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
    83-sexies. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento
della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e  nei
termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  adottano  la  delibera  di
dimensionamento, entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con le modalita' previste  dal
presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno  2023,  di  cui  al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24  febbraio
2024, per la definizione del contingente dell'organico dei  dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la
sua distribuzione tra le regioni  relativamente  all'anno  scolastico
2026/2027, le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per
il solo anno scolastico  2025/2026,  possono  attivare  un  ulteriore
numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al  2,99  per
cento  del  contingente  dei  posti  di  dirigente  scolastico  e  di
direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi,  definito,  per
ciascuna regione per  il  medesimo  anno  scolastico  2025/2026,  dal
citato decreto, e comunque non superiore al  contingente  autorizzato
per l'anno scolastico 2024/25,  senza  un  corrispondente  incremento
delle  facolta'  assunzionali  ovvero  delle  reggenze.  In  caso  di
dimensionamento ai sensi del  presente  comma  senza  attivazione  di
ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti  di
dirigente  scolastico  e  di  direttore  dei   servizi   generali   e
amministrativi, definito, per ciascuna regione,  dal  citato  decreto
del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  30  giugno  2023,  alla
regione si applica il comma 83-quinquies e le corrispondenti economie
di spesa accrescono il limite di  spesa  di  cui  al  medesimo  comma
83-quinquies. In ogni regione, il  numero  di  autonomie  scolastiche
attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al  secondo
periodo non rileva ai fini della mobilita' e delle  nomine  in  ruolo
dei dirigenti scolastici e  dei  direttori  dei  servizi  generali  e
amministrativi. 
    83-septies. Per l'attuazione dei commi 83-quinquies  e  83-sexies
e' autorizzata la spesa di  5.370.000  euro  per  l'anno  2025  e  di
8.798.000 euro  per  l'anno  2026.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  il  funzionamento
delle istituzioni scolastiche, di  cui  all'articolo  1,  comma  601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
    83-octies. La regione Friuli-Venezia Giulia  puo'  attivare,  per
gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, in deroga  ai  contingenti
definiti per le scuole di lingua slovena  dal  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno  2023,  di  cui  al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24  febbraio
2024, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale  da
non superare il contingente  definito  per  le  medesime  scuole  dal
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile
2023, senza un corrispondente incremento delle facolta'  assunzionali
ovvero  delle  reggenze.  Per  l'attuazione  del  primo  periodo   e'
autorizzata la spesa di 43.121 euro per l'anno 2025, di 150.923  euro
per l'anno 2026 e di 129.363 euro per l'anno 2027. Ai relativi  oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito.». 
  2. All'articolo 19, comma  5-quater,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo periodo, le  parole:  «entro  il  30  novembre»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»; 
    b) al quarto periodo,  le  parole:  «Con  deliberazione  motivata
della regione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito». 
  3.  Al  fine  di  garantire  il   proseguimento   delle   attivita'
amministrative e gestionali  di  competenza  dell'Ufficio  scolastico
regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza, gli incarichi di  funzione  dirigenziale  di
livello generale di tali uffici in scadenza entro il 30  giugno  2025
possono essere prorogati, con il provvedimento da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale connesso alla riorganizzazione di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2024, n. 185.