IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                  ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO 
           DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 8 novembre 1991,  n.  381,  recante  la  «Disciplina
delle cooperative sociali»; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106,  delega  al  Governo  per  la
riforma del Terzo settore dell'impresa sociale e  per  la  disciplina
del servizio civile universale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112  recante
«Revisione della disciplina in materia di  impresa  sociale  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante  «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma  2,  lettera  b)  della
legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.  36  attuazione
dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019,  n.  86,  recante  riordino  e
riforma   delle   disposizioni   in   materia   di   enti    sportivi
professionistici e dilettantistici,  nonche'  di  lavoro  sportivo  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.  39  attuazione
dell'art. 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione
di  adempimenti  relativi  agli  organismi  sportivi   e   successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio  2012,  n.
140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per
la liquidazione da parte di un organo  giurisdizionale  dei  compensi
per  le  professioni  regolarmente  vigilate  dal   Ministero   della
giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; 
  Visto il regolamento del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  21
novembre 2012, n. 1151/2012, recante «Regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari»; 
  Vista la legge 14 gennaio 2013,  n.  4,  recante  «Disposizioni  in
materia di professioni non organizzate»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il regolamento della Commissione europea 17 giugno  2014,  n.
651/2014 recante «Categorie  di  aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato»; 
  Visto il regolamento del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  27
aprile 2016, n. 679/2016 recante «Protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco
non esaustivo delle principali opera edilizie realizzabili in  regime
di attivita' edilizia libera, ai sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»; 
  Visto il regolamento della Commissione europea 2  luglio  2020,  n.
972/2020, recante «Modifica al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  per
quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014  per
quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591, recante  «Piano
di gestione dei rischi in agricoltura 2023»; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Vista la legge 21 aprile 2023,  n.  49,  recante  «Disposizioni  in
materia di equo compenso delle prestazioni professionali»; 
  Visto il decreto 3 maggio 2023, con il quale  il  Ministro  per  la
protezione civile e le politiche del mare, ha disposto,  ai  sensi  e
per gli effetti dell'art. 23, comma  1,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n.  1,  la  mobilitazione  straordinaria  del  Servizio
nazionale   di   protezione   civile   a   supporto   della   Regione
Emilia-Romagna; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli  articoli  7,  comma  1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza  in  conseguenza  delle  avverse  condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  maggio  2023,
con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di  emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,
di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di  Rimini  in  conseguenza
delle ulteriori  ed  eccezionali  avverse  condizioni  meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  25  maggio  2023,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, per dodici mesi,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio
2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare,  Monte  Grimano
Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro  Auditore  e  Urbino  della
Provincia di Pesaro e Urbino; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  25  maggio  2023,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17  maggio  2023  nel
territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi,  di  Palazzuolo  sul
Senio e di Londa della citta' metropolitana di Firenze; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 12 giugno 2023, n.  1002,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 22 giugno 2023, n.  1010,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2023; 
  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio  2023»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10  luglio
2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti  il  14  luglio
2023, foglio n. 2026, con il quale  il  Generale  di  Corpo  d'Armata
Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario
alla ricostruzione e l'art. 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76
recante «Disposizioni urgenti per  la  ricostruzione  post-calamita',
per interventi di protezione civile e per lo  svolgimento  di  grandi
eventi  internazionali»  che  proroga  il  mandato  del   Commissario
straordinario al 31 dicembre 2024; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  21  giugno  2024
recante la proroga,  fino  al  31  dicembre  2024,  dell'incarico  di
Commissario straordinario alla ricostruzione  al  Generale  di  Corpo
d'Armata, Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'art. 20-ter, comma
1,  del  decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,  n.  100,  modificato,  da
ultimo, dall'art. 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76,  ammesso
alla registrazione della Corte dei conti in data 1° luglio  2024,  al
numero n. 1899; 
  Vista l'ordinanza n. 21 in  data  19  gennaio  2024,  ammessa  alla
registrazione alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024, foglio n. 318,
con  la  quale,  in  attuazione  dell'art.  20-ter,  comma   2,   del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti  per
fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi   alluvionali
verificatisi  a  partire  dal  1°  maggio  2023»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata
l'articolazione  interna  e  l'organizzazione  della   struttura   di
supporto posta alle dipendenze  del  Commissario  straordinario  alla
ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far
data dal 1° maggio  2023  nelle  Regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e
Marche; 
  Vista l'ordinanza n. 11  in  data  25  ottobre  2023  e  successive
modifiche ed integrazioni nella quale vengono disciplinati i criteri,
le modalita' e i termini per  la  determinazione,  la  concessione  e
l'erogazione  dei  contributi   di   cui   all'art.   20-sexies   del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, alle imprese singole o  associate
titolari delle attivita' economiche e produttive ovvero agricole, con
sede legale, sede operativa o unita' locali, o  che  esercitavano  la
propria attivita' lavorativa,  produttiva  o  di  funzione  ai  sensi
dell'art.  20-bis  del  citato  decreto-legge,  nei  territori  delle
Regioni Emilia-Romagna, Toscana e  Marche  interessati  dagli  eventi
alluvionali  verificatisi  a  far  data  dal  1°  maggio   2023.   Il
provvedimento in argomento si applica anche alle cooperative  sociali
di cui all'art. 1, comma 1, della legge  8  novembre  1991,  n.  381,
recante  «Disciplina  delle  cooperative   sociali»,   che   svolgono
attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o  di  servizi
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.  Sono
considerate tra queste anche le cooperative miste, ancorche' svolgano
anche attivita' di cui al predetto art. 1, comma 1; 
  Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
nel  cui  ambito  sono  individuati  i  contenuti  del  processo   di
ricostruzione del patrimonio danneggiato nonche' definiti  i  criteri
sulla base dei quali assicurare l'erogazione dei contributi  per  far
fronte  alle  tipologie  di  intervento  e  di   danno   direttamente
conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi  a  partire  dal  1°
maggio 2023; 
  Visto l'art. 23 del decreto-legge 10 agosto 2023, n.  104,  con  il
quale all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e'
aggiunto il comma 6-bis in materia di incremento delle autorizzazioni
di spesa da destinare prioritariamente agli interventi  di  cui  alle
lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione,  ripristino
o ricostruzione degli immobili a uso produttivo,  b),  c)  e  g)  del
comma 3 del medesimo art. 20-sexies; 
  Visto l'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
recante «Procedura per la concessione e l'erogazione  dei  contributi
per la ricostruzione privata»; 
  Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 recante disposizioni
urgenti per la sicurezza energetica  del  Paese,  la  promozione  del
ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a
forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei  territori
colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi  a  partire
dal 1° maggio 2023; 
  Ravvisata l'urgente e improcrastinabile necessita' di  disciplinare
le modalita' attuative,  organizzative  e  procedurali,  al  fine  di
assicurare il  riconoscimento,  la  concessione  e  l'erogazione  dei
contributi di cui al comma 3 dell'art. 20-sexies del decreto-legge 1°
giugno 2023, n. 61, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 2023, n. 100, in relazione  alla  tipologia  di  interventi  e
danni subiti dagli enti del Terzo settore,  dalle  organizzazioni  di
volontariato, dalle associazioni di promozione  sociale,  dagli  enti
filantropici, dalle imprese sociali, incluse le cooperative  sociali,
dalle reti associative,  dalle  societa'  di  mutuo  soccorso,  dalle
associazioni, riconosciute o non  riconosciute,  dalle  fondazioni  e
dagli  altri  enti  di  carattere  privato  diversi  dalle   societa'
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro,  di  finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento
di una o piu' attivita' di interesse  generale  in  forma  di  azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,  o  di
mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, iscritti  nel
registro unico nazionale del Terzo  settore,  salvo  quanto  previsto
dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117
e dalle associazioni e societa'  sportive  dilettantistiche  iscritte
nel registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche,  in
diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far  data
dal 1°  maggio  2023  nei  territori  delle  Regioni  Emilia-Romagna,
Toscana e Marche; 
  Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. La presente ordinanza disciplina i criteri,  le  modalita'  e  i
termini per la determinazione,  la  concessione  e  l'erogazione  dei
contributi di cui all'art.  20-sexies  del  decreto-legge  1°  giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio
2023, n. 100, a favore  di  enti  di  carattere  privato,  del  Terzo
settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della
cultura e pratica  del  dono  quali  espressione  di  partecipazione,
solidarieta' e pluralismo per il perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'  sociale  mediante
lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale  di  cui
all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in forma di
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,
o di mutualita' o di produzione o  scambio  di  beni  o  servizi,  ed
iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, salvo quanto
previsto dall'art. 11, comma 3 del citato decreto legislative e delle
associazioni  e  societa'  sportive  dilettantistiche  iscritte   nel
registro nazionale delle  attivita'  sportive  dilettantistiche,  con
sede legale, sede operativa o unita' locali, o  che  esercitavano  la
propria   attivita',   ai   sensi   dell'art.   20-bis   del   citato
decreto-legge, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana  e
Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a  far  data
dal 1° maggio 2023  e  per  le  quali  sia  dimostrato,  con  perizia
asseverata ovvero giurata, il nesso di causalita' tra i danni  subiti
e i citati eventi calamitosi. 
  Il presente provvedimento si applica, quindi: 
    a) agli enti del Terzo settore, tra cui, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, e' possibile annoverare: 
      1) organizzazioni di volontariato; 
      2) associazioni di promozione sociale; 
      3) enti filantropici; 
      4)  imprese  sociali,  comprese  le  cooperative  sociali   (ad
esclusione di quelle di  cui  all'art.  1,  comma  1  della  legge  8
novembre 1991, n. 381 recante «Disciplina delle cooperative sociali»,
che svolgono attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o
di  servizi  -  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  di  persone
svantaggiate, di cui all'ordinanza n. 11/2023 e successive  modifiche
ed integrazioni); 
      5) reti associative; 
      6) societa' di mutuo soccorso; 
      7) enti religiosi civilmente riconosciuti di  cui  all'art.  4,
comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
      8) associazioni, riconosciute o non riconosciute; 
      9) fondazioni; 
      10) altri enti del Terzo settore compresi quelli socio-sanitari
e sanitari che non  risultano  ammissibili  a  contributo  secondo  i
criteri definiti dall'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche  ed
integrazioni, 
    b)  alle  associazioni  e  societa'   sportive   dilettantistiche
iscritte   nel   registro   nazionale   delle   attivita'    sportive
dilettantistiche di cui ai decreti legislativi 28 febbraio  2021,  n.
36 e n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, 
  per i quali si osservano le procedure e  le  disposizioni  previste
dall'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed integrazioni. 
  2. Le definizioni di cui all'art.  1  comma  3,  dell'ordinanza  n.
11/2023 e successive modifiche  ed  integrazioni,  si  intendono  qui
richiamate.