IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante la «Disciplina
delle cooperative sociali»;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, delega al Governo per la
riforma del Terzo settore dell'impresa sociale e per la disciplina
del servizio civile universale;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della
legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 attuazione
dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 attuazione
dell'art. 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione
di adempimenti relativi agli organismi sportivi e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n.
140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per
la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi
per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della
giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21
novembre 2012, n. 1151/2012, recante «Regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in
materia di professioni non organizzate»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il regolamento della Commissione europea 17 giugno 2014, n.
651/2014 recante «Categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato»;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27
aprile 2016, n. 679/2016 recante «Protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco
non esaustivo delle principali opera edilizie realizzabili in regime
di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;
Visto il regolamento della Commissione europea 2 luglio 2020, n.
972/2020, recante «Modifica al regolamento (UE) n. 1407/2013 per
quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per
quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591, recante «Piano
di gestione dei rischi in agricoltura 2023»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune», convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in
materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;
Visto il decreto 3 maggio 2023, con il quale il Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, ha disposto, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio
nazionale di protezione civile a supporto della Regione
Emilia-Romagna;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni
meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023,
con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,
di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza
delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio
2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano
Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della
Provincia di Pesaro e Urbino;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel
territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul
Senio e di Londa della citta' metropolitana di Firenze;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2023;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio
2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio
2023, foglio n. 2026, con il quale il Generale di Corpo d'Armata
Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario
alla ricostruzione e l'art. 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76
recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita',
per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi
eventi internazionali» che proroga il mandato del Commissario
straordinario al 31 dicembre 2024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024
recante la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di
Commissario straordinario alla ricostruzione al Generale di Corpo
d'Armata, Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'art. 20-ter, comma
1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, modificato, da
ultimo, dall'art. 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ammesso
alla registrazione della Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al
numero n. 1899;
Vista l'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024, foglio n. 318,
con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata
l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di
supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla
ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far
data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche;
Vista l'ordinanza n. 11 in data 25 ottobre 2023 e successive
modifiche ed integrazioni nella quale vengono disciplinati i criteri,
le modalita' e i termini per la determinazione, la concessione e
l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, alle imprese singole o associate
titolari delle attivita' economiche e produttive ovvero agricole, con
sede legale, sede operativa o unita' locali, o che esercitavano la
propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione ai sensi
dell'art. 20-bis del citato decreto-legge, nei territori delle
Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi
alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. Il
provvedimento in argomento si applica anche alle cooperative sociali
di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381,
recante «Disciplina delle cooperative sociali», che svolgono
attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Sono
considerate tra queste anche le cooperative miste, ancorche' svolgano
anche attivita' di cui al predetto art. 1, comma 1;
Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
nel cui ambito sono individuati i contenuti del processo di
ricostruzione del patrimonio danneggiato nonche' definiti i criteri
sulla base dei quali assicurare l'erogazione dei contributi per far
fronte alle tipologie di intervento e di danno direttamente
conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023;
Visto l'art. 23 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, con il
quale all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e'
aggiunto il comma 6-bis in materia di incremento delle autorizzazioni
di spesa da destinare prioritariamente agli interventi di cui alle
lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino
o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del
comma 3 del medesimo art. 20-sexies;
Visto l'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
recante «Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi
per la ricostruzione privata»;
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 recante disposizioni
urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del
ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a
forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori
colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023;
Ravvisata l'urgente e improcrastinabile necessita' di disciplinare
le modalita' attuative, organizzative e procedurali, al fine di
assicurare il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei
contributi di cui al comma 3 dell'art. 20-sexies del decreto-legge 1°
giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2023, n. 100, in relazione alla tipologia di interventi e
danni subiti dagli enti del Terzo settore, dalle organizzazioni di
volontariato, dalle associazioni di promozione sociale, dagli enti
filantropici, dalle imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
dalle reti associative, dalle societa' di mutuo soccorso, dalle
associazioni, riconosciute o non riconosciute, dalle fondazioni e
dagli altri enti di carattere privato diversi dalle societa'
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento
di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di
mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, iscritti nel
registro unico nazionale del Terzo settore, salvo quanto previsto
dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
e dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte
nel registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, in
diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data
dal 1° maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche;
Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente ordinanza disciplina i criteri, le modalita' e i
termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei
contributi di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2023, n. 100, a favore di enti di carattere privato, del Terzo
settore, dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della
cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione,
solidarieta' e pluralismo per il perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante
lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in forma di
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,
o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed
iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, salvo quanto
previsto dall'art. 11, comma 3 del citato decreto legislative e delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel
registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, con
sede legale, sede operativa o unita' locali, o che esercitavano la
propria attivita', ai sensi dell'art. 20-bis del citato
decreto-legge, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data
dal 1° maggio 2023 e per le quali sia dimostrato, con perizia
asseverata ovvero giurata, il nesso di causalita' tra i danni subiti
e i citati eventi calamitosi.
Il presente provvedimento si applica, quindi:
a) agli enti del Terzo settore, tra cui, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, e' possibile annoverare:
1) organizzazioni di volontariato;
2) associazioni di promozione sociale;
3) enti filantropici;
4) imprese sociali, comprese le cooperative sociali (ad
esclusione di quelle di cui all'art. 1, comma 1 della legge 8
novembre 1991, n. 381 recante «Disciplina delle cooperative sociali»,
che svolgono attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o
di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, di cui all'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche
ed integrazioni);
5) reti associative;
6) societa' di mutuo soccorso;
7) enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4,
comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
8) associazioni, riconosciute o non riconosciute;
9) fondazioni;
10) altri enti del Terzo settore compresi quelli socio-sanitari
e sanitari che non risultano ammissibili a contributo secondo i
criteri definiti dall'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed
integrazioni,
b) alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
iscritte nel registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche di cui ai decreti legislativi 28 febbraio 2021, n.
36 e n. 39 e successive modifiche ed integrazioni,
per i quali si osservano le procedure e le disposizioni previste
dall'ordinanza n. 11/2023 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le definizioni di cui all'art. 1 comma 3, dell'ordinanza n.
11/2023 e successive modifiche ed integrazioni, si intendono qui
richiamate.