IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita'
europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)» e, in
particolare, l'art. 4 - rubricato «Adeguamenti tecnici e
provvedimenti amministrativi di attuazione - il cui comma 3 prevede
«Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua
competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi,
relativi alle modalita' tecniche e applicative, direttamente
conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni
emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica
comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione
nel territorio nazionale»;
Visti gli articoli 107 e 108, Sezione 2 «Aiuti concessi dagli
Stati», del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C
202/01);
Visto il regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18
dicembre 2013 «relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis" nel settore agricolo»;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2016, «relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale ("normativa in materia di sanita' animale")»;
Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21
febbraio 2019 «che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
agricolo»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 «che integra il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate»;
Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14
dicembre 2022 «che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali» e in particolare l'art. 26 «Aiuti
destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e
dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti
destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi
ai vegetali», comma 8, lettera f;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione
del 16 marzo 2023 «che stabilisce misure speciali di controllo delle
malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di
esecuzione (UE) 2021/605»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione
del 23 febbraio 2024, «recante modifica dell'allegato I del
regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure
speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2139 della Commissione
del 1° agosto 2024 «recante modifica degli allegati I e II del
regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure
speciali di controllo per la peste suina africana»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2160 della Commissione
del 9 agosto 2024 «recante modifica dell'allegato I del regolamento
di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di
controllo delle malattie per la peste suina africana»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2526 della Commissione
del 23 settembre 2024 «recante modifica degli allegati I e II del
regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure
speciali di controllo per la peste suina africana»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana
(PSA)»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
«attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i),
l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina
africana n. 2, del 10 maggio 2024 relativa al controllo ed
eradicazione della peste suina africana, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2024;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico
nazionale» e, in particolare l'art. 6, rubricato «Misure urgenti per
contrastare la diffusione della peste suina africana» che prevede
come «Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina
africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali
e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di parte capitale
per gli interventi strutturali e funzionali in materia di
biosicurezza ... e' rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024
e 15 milioni di euro per l'anno 2025»;
Vista la nota del Ministero della salute, del 21 agosto 2024, prot.
DGSAF n. 25539, concernente «Peste suina africana (PSA) - Misure di
controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e
rimodulazione»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina
africana del 29 agosto 2024, n. 3, concernente «Peste suina africana:
misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle
Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 30 agosto 2024,
prorogata con ordinanza n. 4 del 23 settembre 2024, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 26 settembre 2024, e
successivamente integrata ed aggiornata con l'ordinanza n. 5/2024,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 233 del 4
ottobre 2024;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, prot. 45910,
registrata presso la Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 280;
Tenuto conto dell'avanzare della peste suina africana sul
territorio italiano e che l'eventuale ulteriore diffusione
dell'epizoozia nei territori ad alta densita' di allevamenti di suini
avrebbe pesantissime ripercussioni economiche per tutta la filiera
suinicola italiana e che, pertanto, occorre porre in essere misure
urgenti, anche per evitare la propagazione dell'epidemia in alcuni
territori limitrofi al territorio delle regioni sedi di focolai della
malattia;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione dei fondi stanziati
dal citato decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, coordinato con la
legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101, per il solo anno 2024,
mentre per la successiva distribuzione dei fondi previsti per l'anno
2025 si ritiene opportuno attendere i dati sull'evoluzione
dell'epizoozia;
Considerato che per l'anno 2024 nel capitolo 7831 p.g.01 dello
stato previsionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, denominato Fondo di parte capitale per
gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza,
sono stanziati 5 milioni di euro di cui all'art. 6 del decreto-legge
15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 2024, n. 101;
Considerato, altresi', che per l'anno 2024 nel capitolo 7729 p.g.01
dello stato previsionale del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, denominato Fondo per il
sostegno delle filiere agricole e zootecniche e investimenti per
contrastare le emergenze sanitarie e fitosanitarie, sono stanziati
1,5 milioni di euro;
Tenuto conto che, non evidenziandosi al momento prevalenti
emergenze sanitarie e/o fitosanitarie sull'intero territorio
nazionale e sussistendo la prevalente esigenza di intervenire per
favorire la biosicurezza del comparto suinicolo, e' opportuno
utilizzare anche le risorse del citato Fondo per il sostegno delle
filiere agricole e zootecniche e investimenti per contrastare le
emergenze sanitarie, per attuare le medesime misure per gli
interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza negli
allevamenti suini previste dall'art. 6 del decreto-legge 15 maggio
2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024,
n. 101;
Considerato che i citati capitoli 7831 p.g.01 e 7729 p.g.01 sono
classificati con la medesima missione (9) e azione (3), nonche' che
in entrambi i casi i destinatari finali delle risorse sono gli
allevamenti suinicoli;
Visto l'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, in combinato disposto con l'art. 79, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Considerato che il citato regolamento di esecuzione (UE) 2024/2526
del 23 settembre 2024, nel ridefinire alcune zone di restrizione per
la peste suina africana in Italia ha stabilito anche il declassamento
di zone soggette a restrizione III a zone di restrizione II ed altre
in zone a restrizione I, ratificando inoltre l'eradicazione della PSA
per l'intero territorio della Regione Sardegna;
Considerato inoltre necessario rafforzare le misure di biosicurezza
per contrastare la diffusione della PSA sull'intero territorio
nazionale, attribuendo priorita' alle aree delimitate ai sensi
dell'art. 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687;
Ritenuto opportuno, ai fini del riparto delle risorse disponibili,
attribuire priorita' al parametro «consistenza del patrimonio
suinicolo», in coerenza con quanto previsto dall'art. 26, comma 2,
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con
legge 28 marzo 2022, n. 25, in modo da privilegiare le aree
delimitate ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2020/687 e le province confinanti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 28 novembre 2024;
Decreta:
Articolo unico
1. Al fine di attuare le misure di biosicurezza, previste dall'art.
6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, a protezione degli
allevamenti suinicoli italiani, il presente decreto prevede il
riparto di un importo complessivo di 6,5 milioni di euro per l'anno
2024 al fine di rifinanziare le attivita' del «Fondo di parte
capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di
biosicurezza» di cui al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
2. L'importo di cui al comma 1, che andra' impiegato secondo le
previsioni del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14
dicembre 2022 e del regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del
18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e'
ripartito sulla base della consistenza del patrimonio suinicolo come
risultanti per ciascuna regione ad esclusione della Sardegna alla
data del 30 giugno 2024 dalle statistiche del Sistema informativo
veterinario elaborate sulla base della Banca dati nazionale
dell'anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute
presso il CSN dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo, cui e'
attribuito un peso del 55%, nonche' del numero di allevamenti come
risultanti alla data del 30 giugno 2024 dalle statistiche del Sistema
informativo veterinario elaborate sulla base della Banca dati
nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero
della salute presso il CSN dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo, cui
attribuito un peso del 45%, di ciascuna regione ad esclusione della
Sardegna, come riportato nell'allegato 1, che e' parte integrante del
presente provvedimento.
3. Per attuare le misure di cui al comma 1, sono utilizzati i
seguenti fondi assegnati per l'anno 2024 ai rispettivi capitoli di
spesa dello stato previsionale del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste:
a) quanto ad euro 5 milioni, a valere sul capitolo 7831, p.g.01;
b) quanto ad euro 1,5 milioni, a valere sul capitolo 7729,
p.g.01.
4. Con riferimento alla ripartizione delle somme di cui al cap.
7831, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome di Trento e
Bolzano, dovendo essere riacquisite al bilancio dello Stato, sono
rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, in combinato disposto con l'art. 79 dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.
5. Con riferimento alla ripartizione delle somme di cui al cap.
7729, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome di Trento e
Bolzano vengono azzerate con conseguente rideterminazione delle quote
destinate alle altre regioni in luogo alla restituzione al bilancio
dello Stato, tenuto conto che il comma 128 dell'art. 1 della legge di
bilancio n. 178 del 2020, istitutivo del Fondo di che trattasi, non
annovera espressamente le province autonome tra i beneficiari del
riparto.
6. Ciascuna regione beneficiaria dei fondi di cui al presente
decreto e' tenuta a trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste una relazione annuale sullo
stato di attuazione del piano di investimenti realizzato, contenente
almeno: numero e localizzazione degli interventi, tipologia di
allevamento, numero capi interessati e avanzamento finanziario. La
prima relazione andra' trasmessa entro il 30 dicembre 2025.
7. Con successivi provvedimenti dei direttori generali competenti
per i capitoli menzionati al comma 3, le risorse indicate
nell'allegato 1 saranno trasferite alle singole regioni.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 5 dicembre 2024
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 11