IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alla   Comunita'
europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee.  (Legge  comunitaria  per  il  1990)»  e,  in
particolare,  l'art.   4   -   rubricato   «Adeguamenti   tecnici   e
provvedimenti amministrativi di attuazione - il cui comma  3  prevede
«Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della  sua
competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  provvedimenti  amministrativi,
relativi  alle  modalita'  tecniche   e   applicative,   direttamente
conseguenti alle  disposizioni  dei  regolamenti  e  delle  decisioni
emanati dalla Comunita' economica  europea  in  materia  di  politica
comune agricola e forestale, al fine  di  assicurarne  l'applicazione
nel territorio nazionale»; 
  Visti gli articoli 107 e  108,  Sezione  2  «Aiuti  concessi  dagli
Stati», del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  (2016/C
202/01); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2013/1408  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 «relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis" nel settore agricolo»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016,  «relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale ("normativa in materia di sanita' animale")»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2019/316  della  Commissione,  del  21
febbraio 2019 «che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
agricolo»; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/687  «che  integra  il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022 «che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali» e  in  particolare  l'art.  26  «Aiuti
destinati a compensare i costi della  prevenzione,  del  controllo  e
dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti
destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi  nocivi
ai vegetali», comma 8, lettera f; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della  Commissione
del 16 marzo 2023 «che stabilisce misure speciali di controllo  delle
malattie per la peste suina  africana  e  abroga  il  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/605»; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 della  Commissione
del  23  febbraio  2024,  «recante  modifica  dell'allegato   I   del
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2023/594  che  stabilisce   misure
speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana»; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2139 della Commissione
del 1° agosto 2024 «recante  modifica  degli  allegati  I  e  II  del
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2023/594  che  stabilisce   misure
speciali di controllo per la peste suina africana»; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2160 della Commissione
del 9 agosto 2024 «recante modifica dell'allegato I  del  regolamento
di  esecuzione  (UE)  2023/594  che  stabilisce  misure  speciali  di
controllo delle malattie per la peste suina africana»; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2526 della Commissione
del 23 settembre 2024 «recante modifica degli allegati  I  e  II  del
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2023/594  che  stabilisce   misure
speciali di controllo per la peste suina africana»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile  2022,  n.  29,  recante  «Misure
urgenti per  arrestare  la  diffusione  della  peste  suina  africana
(PSA)»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
«attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e),  f),  h),  i),
l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53,  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE)  n.  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito  dalla  legge  16   dicembre   2022,   n.   204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
ottobre   2023,   n.   178,   recante   «Regolamento    recante    la
riorganizzazione del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste a norma  dell'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario  alla  peste  suina
africana  n.  2,  del  10  maggio  2024  relativa  al  controllo   ed
eradicazione della peste suina africana,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2024; 
  Visto il decreto-legge  15  maggio  2024,  n.  63,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  12  luglio   2024,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  le  imprese  agricole,  della  pesca   e
dell'acquacoltura, nonche' per le  imprese  di  interesse  strategico
nazionale» e, in particolare l'art. 6, rubricato «Misure urgenti  per
contrastare la diffusione della peste  suina  africana»  che  prevede
come «Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste  suina
africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali
e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di  parte  capitale
per  gli  interventi  strutturali  e   funzionali   in   materia   di
biosicurezza ... e' rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024
e 15 milioni di euro per l'anno 2025»; 
  Vista la nota del Ministero della salute, del 21 agosto 2024, prot.
DGSAF n. 25539, concernente «Peste suina africana (PSA) -  Misure  di
controllo    negli    allevamenti    suinicoli.    Aggiornamento    e
rimodulazione»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario  alla  peste  suina
africana del 29 agosto 2024, n. 3, concernente «Peste suina africana:
misure urgenti per la gestione dei focolai  negli  allevamenti  nelle
Regioni  Piemonte,  Lombardia  ed  Emilia-Romagna»  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  203  del  30  agosto  2024,
prorogata con ordinanza n. 4 del 23 settembre 2024, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 26 settembre 2024, e
successivamente integrata ed aggiornata con  l'ordinanza  n.  5/2024,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 233  del  4
ottobre 2024; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  del  31  gennaio  2024,  prot.  45910,
registrata presso la Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 280; 
  Tenuto  conto  dell'avanzare  della  peste   suina   africana   sul
territorio  italiano   e   che   l'eventuale   ulteriore   diffusione
dell'epizoozia nei territori ad alta densita' di allevamenti di suini
avrebbe pesantissime ripercussioni economiche per  tutta  la  filiera
suinicola italiana e che, pertanto, occorre porre  in  essere  misure
urgenti, anche per evitare la propagazione  dell'epidemia  in  alcuni
territori limitrofi al territorio delle regioni sedi di focolai della
malattia; 
  Ritenuto di dover procedere alla ripartizione dei  fondi  stanziati
dal citato decreto-legge 15 maggio 2024, n.  63,  coordinato  con  la
legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101, per il solo  anno  2024,
mentre per la successiva distribuzione dei fondi previsti per  l'anno
2025  si  ritiene  opportuno   attendere   i   dati   sull'evoluzione
dell'epizoozia; 
  Considerato che per l'anno 2024  nel  capitolo  7831  p.g.01  dello
stato previsionale del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, denominato Fondo di  parte  capitale  per
gli interventi strutturali e funzionali in materia  di  biosicurezza,
sono stanziati 5 milioni di euro di cui all'art. 6 del  decreto-legge
15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni  dalla  legge  12
luglio 2024, n. 101; 
  Considerato, altresi', che per l'anno 2024 nel capitolo 7729 p.g.01
dello  stato  previsionale  del  Ministero  dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  denominato  Fondo  per  il
sostegno delle filiere agricole  e  zootecniche  e  investimenti  per
contrastare le emergenze sanitarie e  fitosanitarie,  sono  stanziati
1,5 milioni di euro; 
  Tenuto  conto  che,  non  evidenziandosi  al   momento   prevalenti
emergenze  sanitarie   e/o   fitosanitarie   sull'intero   territorio
nazionale e sussistendo la prevalente  esigenza  di  intervenire  per
favorire  la  biosicurezza  del  comparto  suinicolo,  e'   opportuno
utilizzare anche le risorse del citato Fondo per  il  sostegno  delle
filiere agricole e zootecniche  e  investimenti  per  contrastare  le
emergenze  sanitarie,  per  attuare  le  medesime  misure   per   gli
interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza  negli
allevamenti suini previste dall'art. 6 del  decreto-legge  15  maggio
2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024,
n. 101; 
  Considerato che i citati capitoli 7831 p.g.01 e  7729  p.g.01  sono
classificati con la medesima missione (9) e azione (3),  nonche'  che
in entrambi i casi  i  destinatari  finali  delle  risorse  sono  gli
allevamenti suinicoli; 
  Visto l'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, in combinato disposto con l'art. 79, comma 1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
«Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
  Considerato che il citato regolamento di esecuzione (UE)  2024/2526
del 23 settembre 2024, nel ridefinire alcune zone di restrizione  per
la peste suina africana in Italia ha stabilito anche il declassamento
di zone soggette a restrizione III a zone di restrizione II ed  altre
in zone a restrizione I, ratificando inoltre l'eradicazione della PSA
per l'intero territorio della Regione Sardegna; 
  Considerato inoltre necessario rafforzare le misure di biosicurezza
per  contrastare  la  diffusione  della  PSA  sull'intero  territorio
nazionale,  attribuendo  priorita'  alle  aree  delimitate  ai  sensi
dell'art. 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687; 
  Ritenuto opportuno, ai fini del riparto delle risorse  disponibili,
attribuire  priorita'  al  parametro  «consistenza   del   patrimonio
suinicolo», in coerenza con quanto previsto dall'art.  26,  comma  2,
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con
legge 28  marzo  2022,  n.  25,  in  modo  da  privilegiare  le  aree
delimitate ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)
2020/687 e le province confinanti; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 28 novembre 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al fine di attuare le misure di biosicurezza, previste dall'art.
6  del  decreto-legge  15  maggio  2024,  n.   63,   convertito   con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, a protezione  degli
allevamenti  suinicoli  italiani,  il  presente  decreto  prevede  il
riparto di un importo complessivo di 6,5 milioni di euro  per  l'anno
2024 al fine  di  rifinanziare  le  attivita'  del  «Fondo  di  parte
capitale per gli interventi strutturali e funzionali  in  materia  di
biosicurezza»  di  cui  al  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. 
  2. L'importo di cui al comma 1, che  andra'  impiegato  secondo  le
previsioni del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14
dicembre 2022 e del regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione  del
18 dicembre 2013  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'
ripartito sulla base della consistenza del patrimonio suinicolo  come
risultanti per ciascuna regione ad  esclusione  della  Sardegna  alla
data del 30 giugno 2024 dalle  statistiche  del  Sistema  informativo
veterinario  elaborate  sulla  base  della   Banca   dati   nazionale
dell'anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero  della  salute
presso  il  CSN  dell'Istituto  «G.  Caporale»  di  Teramo,  cui   e'
attribuito un peso del 55%, nonche' del numero  di  allevamenti  come
risultanti alla data del 30 giugno 2024 dalle statistiche del Sistema
informativo  veterinario  elaborate  sulla  base  della  Banca   dati
nazionale dell'anagrafe  zootecnica  (BDN)  istituita  dal  Ministero
della salute presso il CSN dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo, cui
attribuito un peso del 45%, di ciascuna regione ad  esclusione  della
Sardegna, come riportato nell'allegato 1, che e' parte integrante del
presente provvedimento. 
  3. Per attuare le misure di cui  al  comma  1,  sono  utilizzati  i
seguenti fondi assegnati per l'anno 2024 ai  rispettivi  capitoli  di
spesa dello stato previsionale del Ministero dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste: 
    a) quanto ad euro 5 milioni, a valere sul capitolo 7831, p.g.01; 
    b) quanto ad euro  1,5  milioni,  a  valere  sul  capitolo  7729,
p.g.01. 
  4. Con riferimento alla ripartizione delle somme  di  cui  al  cap.
7831, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome  di  Trento  e
Bolzano, dovendo essere riacquisite al  bilancio  dello  Stato,  sono
rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, in combinato  disposto  con  l'art.  79  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. 
  5. Con riferimento alla ripartizione delle somme  di  cui  al  cap.
7729, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome  di  Trento  e
Bolzano vengono azzerate con conseguente rideterminazione delle quote
destinate alle altre regioni in luogo alla restituzione  al  bilancio
dello Stato, tenuto conto che il comma 128 dell'art. 1 della legge di
bilancio n. 178 del 2020, istitutivo del Fondo di che  trattasi,  non
annovera espressamente le province autonome  tra  i  beneficiari  del
riparto. 
  6. Ciascuna regione beneficiaria  dei  fondi  di  cui  al  presente
decreto e' tenuta a trasmettere al Ministero dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste  una  relazione  annuale  sullo
stato di attuazione del piano di investimenti realizzato,  contenente
almeno:  numero  e  localizzazione  degli  interventi,  tipologia  di
allevamento, numero capi interessati e  avanzamento  finanziario.  La
prima relazione andra' trasmessa entro il 30 dicembre 2025. 
  7. Con successivi provvedimenti dei direttori  generali  competenti
per  i  capitoli  menzionati  al  comma  3,   le   risorse   indicate
nell'allegato 1 saranno trasferite alle singole regioni. 
  Il presente decreto e' inviato  agli  organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 
 
    Roma, 5 dicembre 2024 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 11