IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri,  e  in  particolare  l'art.  2  che  ha  ridenominato   il
«Ministero dello sviluppo economico» in «Ministero  delle  imprese  e
del made in Italy»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, di seguito  indicato
come «decreto-legge»; in  particolare  la  sezione  IX  del  decreto,
recante «Misure per la nascita e  lo  sviluppo  di  imprese  start-up
innovative», che dagli articoli 25 a 32 disciplina le misure  per  la
nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; 
  Vista la legge 16 dicembre 2024, n. 193 recante «Legge annuale  per
il mercato e la concorrenza 2023»; e in  particolare  l'art.  30  che
reca modifiche all'art. 25 del decreto-legge; 
  Visti,  in  particolare,  i  commi  5  e   7   dell'art.   25   del
decreto-legge, come modificati dalla legge 16 dicembre 2024, n.  193,
che individuano l'incubatore di start-up innovative certificato quale
societa' di capitali,  costituita  anche  in  forma  cooperativa,  di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'art. 73 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti di cui alle  lettere
a), b), c), d) ed e) previsti dagli stessi commi, che  offre  servizi
per sostenere la nascita, lo sviluppo, il supporto e  l'accelerazione
di start-up innovative; 
  Visto il comma 6 dell'art. 25 del decreto-legge che stabilisce  che
il riconoscimento del possesso dei  requisiti  viene  autocertificato
dall'incubatore  di  start-up  innovative,   mediante   dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante  legale  al  momento  dell'iscrizione
alla sezione speciale del registro delle imprese di cui  al  comma  8
dell'art. 25 del decreto-legge, sulla base di indicatori  e  relativi
valori minimi stabiliti con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
  Visto altresi' il  comma  8  dell'art.  25  del  decreto-legge  che
prevede, all'ultimo  periodo,  che  gli  incubatori  certificati  che
svolgono attivita' di accelerazione di start-up sono iscritti in  una
sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella  nella
quale sono iscritti gli incubatori certificati  che  offrono  servizi
per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21  febbraio
2013 con il quale sono stati individuati i valori minimi  di  cui  al
comma 7 dell'art. 25 del decreto-legge concernenti i requisiti  degli
incubatori di start-up  innovative  da  effettuare  per  l'iscrizione
nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese; 
  Considerato che l'art. 30, comma 2 della legge 16 dicembre 2024, n.
193 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, con decreto del Ministero delle imprese e  del  made  in
Italy, sono aggiornati i valori minimi di cui al comma 7 dell'art. 25
del decreto-legge, con riferimento allo svolgimento  delle  attivita'
di supporto e  accelerazione  di  start-up  innovative  di  cui  alla
lettera e) del comma 5 del medesimo art. 25, diverse dalle  attivita'
di incubazione e sviluppo; 
  Ritenuto di dover aggiornare il decreto del Ministro dello sviluppo
economico 21 febbraio 2013, al fine di aggiornare i valori minimi  di
cui al comma 7 dell'art. 25 del decreto-legge, cosi' come  modificato
dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193 con riferimento allo svolgimento
delle attivita' di supporto e accelerazione di start-up innovative di
cui alla lettera e) del comma 5 del medesimo art. 25,  diverse  dalle
attivita' di incubazione e sviluppo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up  innovative
le societa' di capitali, costituite anche in  forma  cooperativa,  di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai
sensi dell'art. 73 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  che  offrono  anche  in  modo  non  esclusivo
servizi  per  sostenere  la  nascita  e  lo  sviluppo   di   start-up
innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art.  25
del decreto-legge. 
  2.  Sono  altresi'  riconosciuti  quali  acceleratori  di  start-up
innovative gli incubatori che svolgono in via esclusiva attivita'  di
supporto e  accelerazione  di  start-up  innovative,  iscritti  nella
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma
8, ultimo periodo del decreto-legge (acceleratori). 
  3. Per le societa' di capitali di cui al comma 1 e 2  il  requisito
dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attivita'  di  sostegno  a
start-up innovative, di cui la lettera e) del comma  5  dell'art.  25
del  decreto-legge,  puo'  anche  essere   riferito   all'avvalimento
dell'esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci,  dagli
amministratori della societa' e dalla unita' di lavoro, collaboratori
o professionisti che operino con  continuita',  equivalenti  a  tempo
pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla  consulenza
alle  start-up  innovative,  e  caratterizzate   da   competenze   ed
esperienze specifiche.