IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, e in particolare l'art. 2 che ha ridenominato il
«Ministero dello sviluppo economico» in «Ministero delle imprese e
del made in Italy»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, di seguito indicato
come «decreto-legge»; in particolare la sezione IX del decreto,
recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up
innovative», che dagli articoli 25 a 32 disciplina le misure per la
nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;
Vista la legge 16 dicembre 2024, n. 193 recante «Legge annuale per
il mercato e la concorrenza 2023»; e in particolare l'art. 30 che
reca modifiche all'art. 25 del decreto-legge;
Visti, in particolare, i commi 5 e 7 dell'art. 25 del
decreto-legge, come modificati dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193,
che individuano l'incubatore di start-up innovative certificato quale
societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e) previsti dagli stessi commi, che offre servizi
per sostenere la nascita, lo sviluppo, il supporto e l'accelerazione
di start-up innovative;
Visto il comma 6 dell'art. 25 del decreto-legge che stabilisce che
il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertificato
dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell'iscrizione
alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8
dell'art. 25 del decreto-legge, sulla base di indicatori e relativi
valori minimi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico;
Visto altresi' il comma 8 dell'art. 25 del decreto-legge che
prevede, all'ultimo periodo, che gli incubatori certificati che
svolgono attivita' di accelerazione di start-up sono iscritti in una
sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella nella
quale sono iscritti gli incubatori certificati che offrono servizi
per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 febbraio
2013 con il quale sono stati individuati i valori minimi di cui al
comma 7 dell'art. 25 del decreto-legge concernenti i requisiti degli
incubatori di start-up innovative da effettuare per l'iscrizione
nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese;
Considerato che l'art. 30, comma 2 della legge 16 dicembre 2024, n.
193 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, con decreto del Ministero delle imprese e del made in
Italy, sono aggiornati i valori minimi di cui al comma 7 dell'art. 25
del decreto-legge, con riferimento allo svolgimento delle attivita'
di supporto e accelerazione di start-up innovative di cui alla
lettera e) del comma 5 del medesimo art. 25, diverse dalle attivita'
di incubazione e sviluppo;
Ritenuto di dover aggiornare il decreto del Ministro dello sviluppo
economico 21 febbraio 2013, al fine di aggiornare i valori minimi di
cui al comma 7 dell'art. 25 del decreto-legge, cosi' come modificato
dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193 con riferimento allo svolgimento
delle attivita' di supporto e accelerazione di start-up innovative di
cui alla lettera e) del comma 5 del medesimo art. 25, diverse dalle
attivita' di incubazione e sviluppo;
Decreta:
Art. 1
Soggetti ammissibili
1. Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative
le societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai
sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo
servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up
innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25
del decreto-legge.
2. Sono altresi' riconosciuti quali acceleratori di start-up
innovative gli incubatori che svolgono in via esclusiva attivita' di
supporto e accelerazione di start-up innovative, iscritti nella
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma
8, ultimo periodo del decreto-legge (acceleratori).
3. Per le societa' di capitali di cui al comma 1 e 2 il requisito
dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a
start-up innovative, di cui la lettera e) del comma 5 dell'art. 25
del decreto-legge, puo' anche essere riferito all'avvalimento
dell'esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli
amministratori della societa' e dalla unita' di lavoro, collaboratori
o professionisti che operino con continuita', equivalenti a tempo
pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza
alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed
esperienze specifiche.