IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 41, 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea», in
particolare l'articolo 31, comma 5;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante
«Disposizioni in materia di sistema di identificazione e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante
«Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di
commercio, importazione, conservazione di animali della fauna
selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti
degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di
zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il
commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021,
n. 53»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
«Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h),
i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2024;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso
nella seduta del 18 dicembre 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della
sicurezza energetica, della giustizia, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, delle
imprese e del made in Italy e della difesa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022,
n. 134, dopo le parole: «animali da compagnia SINAC,» sono inserite
le seguenti: «e alla comunicazione delle variazioni delle suddette
informazioni ai fini del loro aggiornamento».
2. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022,
n. 134, le parole: «all'obbligo di identificazione previsto» sono
sostituite dalle seguenti: «agli obblighi previsti» e le parole: «non
identificato» sono soppresse, e dopo le parole: «per ciascun animale»
aggiungere le seguenti: «cui l'inadempimento si riferisce. Nel caso
in cui non vengano comunicate le variazioni delle suddette
informazioni ai fini del loro aggiornamento e salvo che il fatto
costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un
animale da compagnia e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro per ciascun animale
cui l'inadempimento si riferisce».
3. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022,
n. 134, le parole: «all'articolo 2, comma 1, lettera r)» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 1, lettera q)».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 9, 41, 76, 87 e
117 della Costituzione:
L'art. 9 prevede che la Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
L'art. 41 della Costituzione dispone che l'iniziativa
economica privata e' libera. Non puo' svolgersi in
contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno
alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta',
alla dignita' umana.
L'art. 76. della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988 n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O. n. 86:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134,
recante: «Disposizioni in materia di sistema di
identificazione e registrazione degli operatori, degli
stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a),
b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre
2022.
- Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 recante:
«Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
in materia di commercio, importazione, conservazione di
animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per
operatori e professionisti degli animali, anche al fine di
ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche'
l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio
illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22
aprile 2021, n. 53» e' , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.
- Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante:
«Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e),
f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n.
53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in
materia di prevenzione e controllo delle malattie animali
che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e' , pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 12 settembre 2022.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 16, 20 e 23 del
citato decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 16 (Sistema I&R per gli animali da compagnia e
per particolari tipologie di attivita'). - 1. Il
proprietario o l'operatore di un animale da compagnia
provvedono all'identificazione dell'animale ai fini della
registrazione delle relative informazioni nella sezione
della BDN degli animali da compagnia SINAC, e alla
comunicazione delle variazioni delle suddette informazioni
ai fini del loro aggiornamento con le modalita' e i tempi
indicati nel decreto di cui al comma 3.
2. Le regioni e le province autonome assicurano
l'implementazione del SINAC con le modalita' e le indicate
nelle disposizioni di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
tecniche e operative per l'implementazione del SINAC e del
sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui all'articolo
2, comma 3 ed agli animali in essi detenuti.
4. E' istituita in BDN la sezione dell'anagrafe degli
stabilimenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
26.».
«Art. 20 (Sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni all'articolo 16). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il proprietario, il detentore o
l'operatore di un animale da compagnia che non adempie agli
obblighi previsti all'articolo 16, comma 1, e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150
euro a 900 euro per ciascun animale cui l'inadempimento si
riferisce. Nel caso in cui non vengano comunicate le
variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro
aggiornamento e salvo che il fatto costituisca reato, il
proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da
compagnia e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro per ciascun
animale cui l'inadempimento si riferisce.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore
delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 3, che non
adempie agli obblighi di competenza previsti dal presente
decreto e suo manuale operativo ed alle disposizioni di cui
all'articolo 16, comma 3, e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro,
per ciascuna irregolarita'.».
«Art. 23 (Disposizioni di attuazione transitorie e
finali). - 1. Con decreto del Ministro della salute, da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, e' adottato il
manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
q), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Fino alla data di entrata in vigore del manuale
operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q),
restano in vigore le modalita' per l'identificazione, la
registrazione e la tracciabilita' degli animali e degli
stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti.
3. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni
dell'Unione europea e agli sviluppi del sistema I&R, il
manuale operativo di cui di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera q), puo' essere modificato con decreto del Ministro
della salute, sentito il Comitato tecnico di coordinamento
di cui all'articolo 7, comma 8.
4. Conformemente all'articolo 279 del regolamento,
gli stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono considerati
conformi e sono soggetti agli obblighi previsti dal
regolamento stesso.
5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30,
commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla
determinazione delle tariffe dovute al Ministero della
salute per l'esame delle domande di autorizzazione e
aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.
5-bis. E' autorizzata la spesa di 4.450.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e
l'aggiornamento della BDN.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione delle
tariffe di cui al comma 5, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute per lo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 5.
7. Le regioni e province autonome possono applicare,
nei rispettivi territori, misure supplementari o piu'
rigorose rispetto a quelle stabilite dal regolamento e dal
presente decreto a condizione che le stesse:
a) non siano in contrasto con le norme stabilite
nel regolamento e nel presente decreto;
b) garantiscano, in ciascun caso, l'alimentazione
della BDN in tempo reale, con identico livello di qualita'
e di sicurezza dei dati e assicurino agli utenti gli stessi
servizi offerti a livello nazionale;
c) non ostacolino i movimenti degli animali tra le
diverse regioni e province autonome.».