IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 9, 41, 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle   politiche   dell'Unione   europea»,   in
particolare l'articolo 31, comma 5; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134,  recante
«Disposizioni  in   materia   di   sistema   di   identificazione   e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE)  2016/429,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,
lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  135,  recante
«Disposizioni  di  attuazione  del  regolamento  (UE)  2016/429   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in  materia  di
commercio,  importazione,  conservazione  di  animali   della   fauna
selvatica ed esotica e  formazione  per  operatori  e  professionisti
degli animali, anche al fine di ridurre  il  rischio  di  focolai  di
zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali  volte  a  punire  il
commercio illegale di specie protette,  ai  sensi  dell'articolo  14,
comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021,
n. 53»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
«Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b),  e),  f),  h),
i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2024; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso
nella seduta del 18 dicembre 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste,  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, della giustizia, degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, dell'economia  e  delle  finanze,  delle
imprese e del made in Italy e della difesa; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 
 
  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022,
n. 134, dopo le parole: «animali da compagnia SINAC,»  sono  inserite
le seguenti: «e alla comunicazione delle  variazioni  delle  suddette
informazioni ai fini del loro aggiornamento». 
  2. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022,
n. 134, le parole: «all'obbligo  di  identificazione  previsto»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli obblighi previsti» e le parole: «non
identificato» sono soppresse, e dopo le parole: «per ciascun animale»
aggiungere le seguenti: «cui l'inadempimento si riferisce.  Nel  caso
in  cui  non  vengano  comunicate  le   variazioni   delle   suddette
informazioni ai fini del loro aggiornamento  e  salvo  che  il  fatto
costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di  un
animale  da  compagnia  e'  soggetto  al  pagamento  della   sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro per  ciascun  animale
cui l'inadempimento si riferisce». 
  3. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022,
n. 134, le  parole:  «all'articolo  2,  comma  1,  lettera  r)»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 1, lettera q)». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 9, 41,  76,  87  e
          117 della Costituzione: 
                L'art.  9  prevede  che  la  Repubblica  promuove  lo
          sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e  tecnica.
          Tutela il paesaggio e il  patrimonio  storico  e  artistico
          della Nazione. 
                L'art. 41 della Costituzione dispone che l'iniziativa
          economica  privata  e'  libera.  Non  puo'   svolgersi   in
          contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare  danno
          alla salute, all'ambiente, alla sicurezza,  alla  liberta',
          alla dignita' umana. 
                L'art.  76.   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
                L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
                L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988 n. 400 recante: «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre
          1988, n. 214, S.O. n. 86: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta l'articolo  31  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  3  del  4  gennaio
          2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
              -  Il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134,
          recante:   «Disposizioni   in   materia   di   sistema   di
          identificazione  e  registrazione  degli  operatori,  degli
          stabilimenti  e  degli  animali  per  l'adeguamento   della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2,  lettere  a),
          b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre
          2022. 
              - Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 recante:
          «Disposizioni di attuazione del regolamento  (UE)  2016/429
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  marzo  2016,
          in materia di  commercio,  importazione,  conservazione  di
          animali della fauna selvatica ed esotica e  formazione  per
          operatori e professionisti degli animali, anche al fine  di
          ridurre  il  rischio  di  focolai   di   zoonosi,   nonche'
          l'introduzione di norme penali volte a punire il  commercio
          illegale di specie protette,  ai  sensi  dell'articolo  14,
          comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q),  della  legge  22
          aprile  2021,  n.  53»  e'  ,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022. 
              - Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante:
          «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b),  e),
          f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n.
          53 per adeguare e  raccordare  la  normativa  nazionale  in
          materia di prevenzione e controllo delle  malattie  animali
          che  sono  trasmissibili  agli  animali  o  all'uomo,  alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e' ,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 12 settembre 2022. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 16, 20  e  23  del
          citato decreto legislativo 5  agosto  2022,  n.  134,  come
          modificati dal presente decreto: 
                «Art. 16 (Sistema I&R per gli animali da compagnia  e
          per  particolari  tipologie  di   attivita').   -   1.   Il
          proprietario o  l'operatore  di  un  animale  da  compagnia
          provvedono all'identificazione dell'animale ai  fini  della
          registrazione delle  relative  informazioni  nella  sezione
          della  BDN  degli  animali  da  compagnia  SINAC,  e   alla
          comunicazione delle variazioni delle suddette  informazioni
          ai fini del loro aggiornamento con le modalita' e  i  tempi
          indicati nel decreto di cui al comma 3. 
                2. Le  regioni  e  le  province  autonome  assicurano
          l'implementazione del SINAC con le modalita' e le  indicate
          nelle disposizioni di cui al comma 3. 
                3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
          di intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'
          tecniche e operative per l'implementazione del SINAC e  del
          sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui  all'articolo
          2, comma 3 ed agli animali in essi detenuti. 
                4. E' istituita in BDN la sezione dell'anagrafe degli
          stabilimenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
          26.». 
                «Art. 20 (Sanzioni amministrative pecuniarie  per  le
          violazioni all'articolo  16).  -  1.  Salvo  che  il  fatto
          costituisca  reato,  il  proprietario,   il   detentore   o
          l'operatore di un animale da compagnia che non adempie agli
          obblighi previsti all'articolo 16, comma 1, e' soggetto  al
          pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria  da  150
          euro a 900 euro per ciascun animale cui l'inadempimento  si
          riferisce. Nel  caso  in  cui  non  vengano  comunicate  le
          variazioni delle suddette informazioni  ai  fini  del  loro
          aggiornamento e salvo che il fatto  costituisca  reato,  il
          proprietario, il detentore o l'operatore di un  animale  da
          compagnia  e'  soggetto   al   pagamento   della   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro per ciascun
          animale cui l'inadempimento si riferisce. 
                2. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore
          delle attivita' di cui all'articolo 2,  comma  3,  che  non
          adempie agli obblighi di competenza previsti  dal  presente
          decreto e suo manuale operativo ed alle disposizioni di cui
          all'articolo 16, comma 3, e' soggetto  al  pagamento  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900  euro,
          per ciascuna irregolarita'.». 
                «Art. 23 (Disposizioni di  attuazione  transitorie  e
          finali). - 1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  da
          adottare entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto legislativo, e' adottato  il
          manuale operativo di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
          q), previa intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
                2. Fino alla data di entrata in  vigore  del  manuale
          operativo di cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  q),
          restano in vigore le modalita'  per  l'identificazione,  la
          registrazione e la tracciabilita'  degli  animali  e  degli
          stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti. 
                3.  Ai  fini   dell'adeguamento   alle   disposizioni
          dell'Unione europea e agli sviluppi  del  sistema  I&R,  il
          manuale operativo di cui di cui all'articolo  2,  comma  1,
          lettera q), puo' essere modificato con decreto del Ministro
          della salute, sentito il Comitato tecnico di  coordinamento
          di cui all'articolo 7, comma 8. 
                4. Conformemente all'articolo  279  del  regolamento,
          gli stabilimenti registrati e  riconosciuti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  sono  considerati
          conformi  e  sono  soggetti  agli  obblighi  previsti   dal
          regolamento stesso. 
                5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in   vigore   del
          presente decreto, si provvede, ai sensi  dell'articolo  30,
          commi 4 e 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  alla
          determinazione delle  tariffe  dovute  al  Ministero  della
          salute  per  l'esame  delle  domande  di  autorizzazione  e
          aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1. 
                5-bis. E' autorizzata  la  spesa  di  4.450.000  euro
          annui  a  decorrere  dall'anno  2026  per  la  gestione   e
          l'aggiornamento della BDN. 
                6.  Le  entrate  derivanti  dalla  riscossione  delle
          tariffe di cui al  comma  5,  affluiscono  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ad  appositi
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero della salute per lo svolgimento  delle  attivita'
          di cui al comma 5. 
                7. Le regioni e province autonome possono  applicare,
          nei  rispettivi  territori,  misure  supplementari  o  piu'
          rigorose rispetto a quelle stabilite dal regolamento e  dal
          presente decreto a condizione che le stesse: 
                  a) non siano in contrasto con  le  norme  stabilite
          nel regolamento e nel presente decreto; 
                  b) garantiscano, in ciascun  caso,  l'alimentazione
          della BDN in tempo reale, con identico livello di  qualita'
          e di sicurezza dei dati e assicurino agli utenti gli stessi
          servizi offerti a livello nazionale; 
                  c) non ostacolino i movimenti degli animali tra  le
          diverse regioni e province autonome.».