IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Visto decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, «Disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n.
116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28
luglio 2016, n. 154»;
Visto lo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze in data 8 agosto 2023, che abroga il precedente
statuto del 25 marzo 2022;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, recante «Interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa», che all'art.
1-bis, comma 2, istituisce, presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), un apposito capitolo in entrata, denominato
«Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore
agricolo e agroalimentare, nonche' per le altre finalita'
istituzionali dell'AGEA», di seguito «Fondo filiere»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e
genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e
all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di
suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che
modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e
90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di
riproduzione animale;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sulla
disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15
della legge 28 luglio 2016, n. 154;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Considerato che, ai sensi dell'art. 73 del regolamento (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021
gli Stati membri possono concedere un sostegno solo per quegli
investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che
contribuiscono al conseguimento di uno o piu' degli obiettivi
specifici di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2;
Considerato che sostenere l'allevamento delle razze autoctone
italiane contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ad
arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversita', a
migliorare i servizi ecosistemici, nonche' a preservare gli habitat e
i paesaggi;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7
dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per
taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA);
Visto l'art. 45 del regolamento delegato (UE) 2022/126 sugli
interventi relativi alla conservazione, uso e sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della
silvicoltura;
Vista la decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022
della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC
italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE)
2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento;
Vista la decisione di esecuzione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023
della Commissione che approva la modifica del Piano strategico della
PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato
dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale;
Visto, in particolare, l'intervento SRA14 «Allevatori custodi
dell'agro biodiversita'» del citato piano strategico che prevede un
sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano
volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di
interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno
produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate
se non si garantisce a questi allevatori un adeguato livello di
reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013 come integrato dal regolamento delegato
(UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022;
Visto il regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo), come modificato dal regolamento (UE)
2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e successive modifiche e
integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098 pg 01;
Considerato che il numero degli allevamenti delle razze bovine da
carne autoctone e' in costante diminuzione a causa della riduzione
della superficie agraria e che, al contempo, si assiste ad un
generalizzato aumento di diffusione delle razze estere, piu'
efficienti e adatte ai sistemi commerciali e produttivi moderni e che
tutto cio' rappresenta una grave minaccia per le razze autoctone
italiane e, piu' in generale, per la biodiversita' degli animali
domestici;
Ritenuto che la riduzione del numero di allevamenti delle razze
bovine da carne autoctone comporta, inoltre, l'abbandono dei terreni
agricoli, spesso posti in aree marginali e svantaggiate, nonche' di
molte pratiche tradizionali e che, pertanto, si ritiene necessario
attivare una tipologia di sostegno per quelle razze bovine da carne
autoctone che risultano ancora troppo diffuse per essere considerate
a rischio di estinzione, ma esposte ad una continua erosione della
loro consistenza e che, in ogni caso, non risultano destinatarie
degli aiuti del secondo pilastro PAC gestititi dalle regioni
nell'ambito degli impegni dello sviluppo rurale collegati
all'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di
estinzione o di erosione genetica (SRA14);
Considerato che le razze bovine da carne autoctone non a limitata
diffusione sono la Piemontese, la Marchigiana, la Chianina, la
Podolica, la Sardo Bruna e la Sarda;
Ritenuto, quindi, di dover attivare una misura di sostegno per la
filiera della razza Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica,
Sardo Bruna e Sarda, attraverso la corresponsione di un aiuto agli
allevatori ed in particolare di erogare un contributo quantificato
nella misura massima di 100 euro ad UBA;
Considerato che la misura di sostegno per le razze Piemontese,
Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda rientra tra gli
investimenti non produttivi necessari per conseguire gli obiettivi
agro-climatico-ambientali, in particolare per cio' che riguarda la
protezione degli habitat e della biodiversita';
Considerato che le razze Piemontese, Marchigiana, Chianina,
Podolica, Sardo Bruna e Sarda sono allevate negli ambienti rurali
dove hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
Considerato che le razze che accedono all'intervento SRA14 attivato
nella programmazione regionale dello sviluppo rurale, non sono
ammissibili al contributo previsto dal presente provvedimento;
Considerata la disponibilita' di risorse di provenienza 2022 e 2023
del capitolo 7098, piano gestionale 01, dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, a titolo di residui di lettera F (EPR
2023 e 2022), da utilizzare entro il corrente anno;
Valutata la necessita' di demandare alle associazioni afferenti
alle razze Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e
Sarda la raccolta e certificazione della congruita' dei capi
afferenti al beneficiario richiedente;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 18 dicembre 2024;
Decreta:
Art. 1
Entita' dell'aiuto
1. In conformita' alle premesse, e' concesso un contributo una
tantum per UBA di razza Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica,
Sardo Bruna e Sarda iscritte nel relativo libro genealogico alla data
del 31 dicembre 2024, nella misura massima di 100 euro per UBA, nei
limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti in
«de minimis».
2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1 ammontano a
euro 10.000.000, a valere sul capitolo 7098 pg. 01, rubricato «Fondo
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura» residui lettera f) di provenienza dell'esercizio
2022 per euro 1.800.000 e dell'esercizio 2023 per euro 8.200.000.