IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre  2022,  n.  204,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del  quale  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre 2023,  n.  178,  «Regolamento  recante  riorganizzazione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74»; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto decreto legislativo 15 giugno  2000,  n.  188,  «Disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio  1999,  n.
165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  cosi'  come
modificato e integrato dal decreto legislativo  4  ottobre  2019,  n.
116, recante «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Visto lo statuto dell'Agenzia per  le  erogazioni  in  agricoltura,
approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze in data 8  agosto  2023,  che  abroga  il  precedente
statuto del 25 marzo 2022; 
  Visto il decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, recante  «Interventi
urgenti per i  settori  dell'agricoltura,  dell'agroindustria,  della
pesca, nonche' in materia  di  fiscalita'  d'impresa»,  che  all'art.
1-bis, comma 2, istituisce, presso l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA),  un  apposito  capitolo  in  entrata,  denominato
«Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel  settore
agricolo  e  agroalimentare,   nonche'   per   le   altre   finalita'
istituzionali dell'AGEA», di seguito «Fondo filiere»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni  zootecniche  e
genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e
all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di  razza  pura,  di
suini  ibridi  riproduttori  e  del  loro  materiale  germinale,  che
modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive  89/608/CEE  e
90/425/CEE del Consiglio, e che abroga  taluni  atti  in  materia  di
riproduzione animale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  11  maggio  2018,  n.  52,   sulla
disciplina della riproduzione  animale  in  attuazione  dell'art.  15
della legge 28 luglio 2016, n. 154; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (Piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  73  del  regolamento  (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021
gli Stati membri  possono  concedere  un  sostegno  solo  per  quegli
investimenti  in  immobilizzazioni  materiali   e   immateriali   che
contribuiscono  al  conseguimento  di  uno  o  piu'  degli  obiettivi
specifici di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2; 
  Considerato  che  sostenere  l'allevamento  delle  razze  autoctone
italiane contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici,  ad
arrestare e invertire il processo di perdita della  biodiversita',  a
migliorare i servizi ecosistemici, nonche' a preservare gli habitat e
i paesaggi; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7
dicembre  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)   2021/2115   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Visto l'art.  45  del  regolamento  delegato  (UE)  2022/126  sugli
interventi relativi alla conservazione, uso  e  sviluppo  sostenibili
delle  risorse  genetiche  nei  settori  dell'agricoltura   e   della
silvicoltura; 
  Vista la decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre  2022
della Commissione di approvazione  del  Piano  strategico  della  PAC
italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo  II,  del  regolamento  (UE)
2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento; 
  Vista la decisione di esecuzione C (2023) 6990 del 23 ottobre  2023
della Commissione che approva la modifica del Piano strategico  della
PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato
dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo  europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale; 
  Visto,  in  particolare,  l'intervento  SRA14  «Allevatori  custodi
dell'agro biodiversita'» del citato piano strategico che  prevede  un
sostegno  ad  UBA  a  favore  dei  beneficiari   che   si   impegnano
volontariamente  nella  conservazione  delle  risorse  genetiche   di
interesse locale soggette a  rischio  di  estinzione  genetica,  meno
produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere  abbandonate
se non si garantisce a  questi  allevatori  un  adeguato  livello  di
reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 come integrato dal regolamento delegato
(UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022; 
  Visto il  regolamento  (UE)  1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo), come modificato dal regolamento  (UE)
2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
  Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e successive  modifiche  e
integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098 pg 01; 
  Considerato che il numero degli allevamenti delle razze  bovine  da
carne autoctone e' in costante diminuzione a  causa  della  riduzione
della superficie agraria  e  che,  al  contempo,  si  assiste  ad  un
generalizzato  aumento  di  diffusione  delle  razze   estere,   piu'
efficienti e adatte ai sistemi commerciali e produttivi moderni e che
tutto cio' rappresenta una grave  minaccia  per  le  razze  autoctone
italiane e, piu' in generale,  per  la  biodiversita'  degli  animali
domestici; 
  Ritenuto che la riduzione del numero  di  allevamenti  delle  razze
bovine da carne autoctone comporta, inoltre, l'abbandono dei  terreni
agricoli, spesso posti in aree marginali e svantaggiate,  nonche'  di
molte pratiche tradizionali e che, pertanto,  si  ritiene  necessario
attivare una tipologia di sostegno per quelle razze bovine  da  carne
autoctone che risultano ancora troppo diffuse per essere  considerate
a rischio di estinzione, ma esposte ad una  continua  erosione  della
loro consistenza e che, in  ogni  caso,  non  risultano  destinatarie
degli  aiuti  del  secondo  pilastro  PAC  gestititi  dalle   regioni
nell'ambito   degli   impegni   dello   sviluppo   rurale   collegati
all'allevamento di razze animali autoctone  nazionali  a  rischio  di
estinzione o di erosione genetica (SRA14); 
  Considerato che le razze bovine da carne autoctone non  a  limitata
diffusione sono  la  Piemontese,  la  Marchigiana,  la  Chianina,  la
Podolica, la Sardo Bruna e la Sarda; 
  Ritenuto, quindi, di dover attivare una misura di sostegno  per  la
filiera della  razza  Piemontese,  Marchigiana,  Chianina,  Podolica,
Sardo Bruna e Sarda, attraverso la corresponsione di  un  aiuto  agli
allevatori ed in particolare di erogare  un  contributo  quantificato
nella misura massima di 100 euro ad UBA; 
  Considerato che la misura di  sostegno  per  le  razze  Piemontese,
Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda rientra tra  gli
investimenti non produttivi necessari per  conseguire  gli  obiettivi
agro-climatico-ambientali, in particolare per cio'  che  riguarda  la
protezione degli habitat e della biodiversita'; 
  Considerato  che  le  razze  Piemontese,   Marchigiana,   Chianina,
Podolica, Sardo Bruna e Sarda sono  allevate  negli  ambienti  rurali
dove hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive; 
  Considerato che le razze che accedono all'intervento SRA14 attivato
nella  programmazione  regionale  dello  sviluppo  rurale,  non  sono
ammissibili al contributo previsto dal presente provvedimento; 
  Considerata la disponibilita' di risorse di provenienza 2022 e 2023
del capitolo 7098, piano gestionale 01,  dello  stato  di  previsione
della  spesa  del  Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste, a titolo di residui  di  lettera  F  (EPR
2023 e 2022), da utilizzare entro il corrente anno; 
  Valutata la necessita' di  demandare  alle  associazioni  afferenti
alle razze Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e
Sarda  la  raccolta  e  certificazione  della  congruita'  dei   capi
afferenti al beneficiario richiedente; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 18 dicembre 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Entita' dell'aiuto 
 
  1. In conformita' alle premesse,  e'  concesso  un  contributo  una
tantum per UBA di razza Piemontese, Marchigiana, Chianina,  Podolica,
Sardo Bruna e Sarda iscritte nel relativo libro genealogico alla data
del 31 dicembre 2024, nella misura massima di 100 euro per  UBA,  nei
limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa  agli  aiuti  in
«de minimis». 
  2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al  comma  1  ammontano  a
euro 10.000.000, a valere sul capitolo 7098 pg. 01, rubricato  «Fondo
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della  pesca  e
dell'acquacoltura» residui lettera f) di  provenienza  dell'esercizio
2022 per euro 1.800.000 e dell'esercizio 2023 per euro 8.200.000.