IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto l'art. 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c) e gli
articoli 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, in particolare l'art. 220 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento europeo dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al
mercato interno, alla competitivita' delle imprese, tra cui le
piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali,
degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma
per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013,
(UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo
e forestale e nelle zone rurali (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
2022/C 485/01);
Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C14 del 19
gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei
tassi di riferimento e di attualizzazione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6, dell'art. 52
della legge n. 234/2012, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n.
115, recante la disciplina per il funzionamento del registro
nazionale degli aiuti di Stato;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria
competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e
alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n.
116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28
luglio 2016, n. 154»;
Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che
istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e successive modifiche e
integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098, p.g.
01;
Considerata la disponibilita' di risorse di provenienza 2023 del
capitolo 7098, piano gestionale 01, dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, a titolo di residui di lettera F (provenienza EPR
2023), da impegnare entro il corrente anno 2024;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»
e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e
l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
(MASAF);
Considerato che gli imprenditori del settore bovino da carne, in
particolare per i capi nati e allevati in Italia per almeno sei mesi
devono far fronte ad un imprevisto aumento dei costi di produzione e
alla diminuzione delle superfici disponibili per il pascolo che hanno
fortemente perturbato questo tipo di produzione, con rischio di
abbandono dell'attivita' agricola e conseguente perdita della
biodiversita' e che, pertanto, occorre definire il livello del
finanziamento erogabile a sostegno dell'attivita' d'impresa;
Preso atto altresi' che le organizzazioni di rappresentanza del
settore bovino da carne hanno manifestato la necessita' e l'urgenza
di prevedere interventi di sostegno economico per le aziende della
filiera zootecnica del bovino da carne, in particolare per quelle
aziende orientate alla produzione di vitelli nati e allevati nelle
aziende italiane per un periodo non inferiore ai sei mesi;
Considerato che i produttori che beneficiano di questo sostegno
economico, sono quelli afferenti al settore elencato all'art. 1,
paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1308/2013, con
riferimento agli allevamenti di bovini con «orientamento carne» che
allevano in Italia bovini di razze iscritte ai libri genealogici nati
sul territorio nazionale;
Ritenuto pertanto necessario accogliere le motivate e
circostanziate istanze su esposte, avanzate dalle organizzazioni di
rappresentanza del settore bovino da carne e che occorre quindi
definire il livello del finanziamento erogabile a titolo di parziale
sostegno all'attivita' d'impresa;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
sancita nella seduta del 18 dicembre 2024;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e beneficiari
1. Il presente decreto stabilisce misure di sostegno per i
produttori del settore di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera o),
del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Soggetti beneficiari del sostegno sono le imprese di allevamento
di bovini di razze iscritte ai libri genealogici con «orientamento
carne» che allevano in Italia bovini nati nel 2024 sul territorio
nazionale.
3. Il sostegno spetta per i capi di cui al comma 2, individuati
nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN),
correttamente identificati e registrati, allevati da parte del
soggetto beneficiario per almeno centottantaquattro giorni maturati
nell'anno 2024 in esito alla domanda di aiuto precompilata di cui al
successivo art. 3, comma 1.
4. Il sostegno e' concesso, fatte salve le altre condizioni di
ammissibilita' applicabili, ai titolari di un fascicolo aziendale
attivo e valido nel SIAN alla data di presentazione della domanda.
5. In caso di rapporto di soccida, l'aiuto e' riconosciuto per il
25% al soccidario e per il 75% al soccidante, salvo assenso del
soccidante che autorizzi il soccidario a ricevere il 100% dell'aiuto.