IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto l'art. 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c)  e  gli
articoli  108  e  109  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, in  particolare  l'art.  220  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento europeo dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/690 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo  al
mercato interno,  alla  competitivita'  delle  imprese,  tra  cui  le
piccole e medie imprese, al  settore  delle  piante,  degli  animali,
degli alimenti e dei mangimi e alle  statistiche  europee  (programma
per il mercato unico) e che abroga i  regolamenti  (UE)  n.  99/2013,
(UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme  sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26; 
  Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori  agricolo
e forestale e nelle zone rurali (pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
2022/C 485/01); 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  C14  del  19
gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo  di  fissazione  dei
tassi di riferimento e di attualizzazione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); 
  Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6,  dell'art.  52
della legge n. 234/2012, con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio  2017,  n.
115,  recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del   registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme  per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  cosi'  come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4  ottobre  2019,  n.
116, recante «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art.  15  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che
istituisce il «Fondo per lo sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e successive  modifiche  e
integrazioni, le cui risorse sono allocate sul  capitolo  7098,  p.g.
01; 
  Considerata la disponibilita' di risorse di  provenienza  2023  del
capitolo 7098, piano gestionale 01, dello stato di  previsione  della
spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
delle foreste, a titolo di residui  di  lettera  F  (provenienza  EPR
2023), da impegnare entro il corrente anno 2024; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale -  n.  175  del  28  luglio  2017,  recante
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»
e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e
l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  con  il  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle   foreste
(MASAF); 
  Considerato che gli imprenditori del settore bovino  da  carne,  in
particolare per i capi nati e allevati in Italia per almeno sei  mesi
devono far fronte ad un imprevisto aumento dei costi di produzione  e
alla diminuzione delle superfici disponibili per il pascolo che hanno
fortemente perturbato questo  tipo  di  produzione,  con  rischio  di
abbandono  dell'attivita'  agricola  e  conseguente   perdita   della
biodiversita' e  che,  pertanto,  occorre  definire  il  livello  del
finanziamento erogabile a sostegno dell'attivita' d'impresa; 
  Preso atto altresi' che le  organizzazioni  di  rappresentanza  del
settore bovino da carne hanno manifestato la necessita'  e  l'urgenza
di prevedere interventi di sostegno economico per  le  aziende  della
filiera zootecnica del bovino da carne,  in  particolare  per  quelle
aziende orientate alla produzione di vitelli nati  e  allevati  nelle
aziende italiane per un periodo non inferiore ai sei mesi; 
  Considerato che i produttori che  beneficiano  di  questo  sostegno
economico, sono quelli afferenti  al  settore  elencato  all'art.  1,
paragrafo 2, lettera o),  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  con
riferimento agli allevamenti di bovini con «orientamento  carne»  che
allevano in Italia bovini di razze iscritte ai libri genealogici nati
sul territorio nazionale; 
  Ritenuto   pertanto   necessario   accogliere   le    motivate    e
circostanziate istanze su esposte, avanzate dalle  organizzazioni  di
rappresentanza del settore bovino  da  carne  e  che  occorre  quindi
definire il livello del finanziamento erogabile a titolo di  parziale
sostegno all'attivita' d'impresa; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
sancita nella seduta del 18 dicembre 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e beneficiari 
 
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  misure  di  sostegno  per  i
produttori del settore di cui all'art. 1, paragrafo  2,  lettera  o),
del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
  2. Soggetti beneficiari del sostegno sono le imprese di allevamento
di bovini di razze iscritte ai libri  genealogici  con  «orientamento
carne» che allevano in Italia bovini nati  nel  2024  sul  territorio
nazionale. 
  3. Il sostegno spetta per i capi di cui  al  comma  2,  individuati
nella  Banca   dati   nazionale   dell'anagrafe   zootecnica   (BDN),
correttamente  identificati  e  registrati,  allevati  da  parte  del
soggetto beneficiario per almeno centottantaquattro  giorni  maturati
nell'anno 2024 in esito alla domanda di aiuto precompilata di cui  al
successivo art. 3, comma 1. 
  4. Il sostegno e' concesso, fatte  salve  le  altre  condizioni  di
ammissibilita' applicabili, ai titolari  di  un  fascicolo  aziendale
attivo e valido nel SIAN alla data di presentazione della domanda. 
  5. In caso di rapporto di soccida, l'aiuto e' riconosciuto  per  il
25% al soccidario e per il  75%  al  soccidante,  salvo  assenso  del
soccidante che autorizzi il soccidario a ricevere il 100% dell'aiuto.