A tutte le amministrazioni dei
comparti
Funzioni centrali
Funzioni locali
Sanita'
Istruzione e ricerca
PCM
Loro sedi
Alle commissioni elettorali per il
tramite delle amministrazioni
Indice
§ 1. Premessa
§ 2. Protocollo del 20 novembre 2024 e tempistica delle procedure
di voto
§ 3. Sede di elezione della RSU
§ 4. Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi
adempimenti
§ 5. Elettorato passivo
§ 6. Procedura per la presentazione delle liste
§ 7. Elettorato attivo
§ 8. Commissione elettorale: composizione e costituzione
§ 9. Compiti della commissione elettorale
§ 10. Compiti delle amministrazioni
§ 11. Modalita' di esercizio del voto
§ 12. Quoziente necessario per la validita' delle elezioni
§ 13. Verbale elettorale della singola sezione
§ 14. Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU
§ 15. Procedimento per l'attribuzione dei seggi
§ 16. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti
§ 17. Documentazione da consegnare all'amministrazione
§ 18. Comitato dei garanti
§ 19. Insediamento della RSU
§ 20. Rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' istituti
italiani di cultura all'estero
§ 21. Trasmissione dei verbali elettorali all'A.Ra.N.
§ 22. Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N.
§ 23. Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti
§ 24. Documenti correlati
1. Premessa
Ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo collettivo nazionale quadro del
12 aprile 2022 (nel proseguo del seguente documento indicato
semplicemente come ACNQ 12 aprile 2022), con il protocollo
sottoscritto il 20 novembre 2024 e' stato definito il calendario
delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali
unitarie (RSU) - che si terranno nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025,
nonche' la tempistica e gli adempimenti delle procedure elettorali.
La presente nota e' finalizzata a fornire ogni chiarimento utile al
corretto svolgimento delle elezioni - indette contestualmente nella
generalita' delle amministrazioni in indirizzo - anche alla luce del
nuovo regolamento elettorale contenuto nell'ACNQ 12 aprile 2022.
Le amministrazioni sono invitate a partecipare e condividere la
presente nota con le proprie eventuali sedi «periferiche» individuate
come autonome sedi RSU, con le organizzazioni sindacali presentatrici
di lista e con le commissioni elettorali.
La consegna di copia della presente nota alle commissioni
elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista,
nel pieno rispetto della liberta' sindacale, e' finalizzata ad
agevolare le commissioni stesse nell'adempimento dei propri compiti
ed in particolare nella corretta stesura dei verbali elettorali e
nella successiva trasmissione telematica di questi ultimi al fine di
evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale
dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentativita'.
Si precisa che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il
rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovra' fare
riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia
(CCNQ del 10 luglio 1996, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni ed integrazioni).
Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi
all'A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line. Per maggiori
informazioni su tale punto si veda infra § 21.
Si fa, infine, presente che nel prosieguo della presente nota, con
il termine «Amministrazione» sono indicate genericamente tutte le
amministrazioni pubbliche comunque denominate nonche' le istituzioni
scolastiche ed educative, mentre con la dizione «comparti» si
intendono i comparti di contrattazione collettiva del pubblico
impiego, di cui da ultimo al CCNQ del 22 febbraio 2024.
Con il termine «collegio elettorale» o «collegio», si intende
l'ambito di elezione della RSU, che:
1) per amministrazioni articolate sul territorio in sedi o
strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto
Istruzione e ricerca (con esclusione delle istituzioni scolastiche,
educative e di alta formazione e delle universita') e della
Presidenza del Consiglio dei ministri coincide con la sede di
elezione RSU come individuata dal processo di mappatura di cui
all'art. 2 del protocollo per la definizione del calendario delle
votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del
personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali
sottoscritto il 20 novembre 2024;
2) per tutte le altre amministrazioni coincide con l'unica sede
di elezione RSU dell'amministrazione stessa.
Con il termine «Sezione» o «Sezione elettorale», si intende il
luogo fisico individuato per l'esercizio del diritto di voto. Qualora
l'articolazione interna su base territoriale del collegio elettorale
lo richieda, possono essere istituite piu' sezioni elettorali
all'interno del Collegio.
2. Protocollo del 20 novembre 2024 e tempistica delle procedure di
voto
Il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per
il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei
comparti - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto il 20
novembre 2024 contiene il calendario delle elezioni e lo scadenzario
dei principali adempimenti relativi alla procedura elettorale.
Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni
in indirizzo e non possono essere rinviate per motivi organizzativi
locali. Copia dell'annuncio deve essere affissa in luogo accessibile
a tutti i dipendenti o pubblicata nell'intranet dell'amministrazione.
A prescindere dalla data di elezione di quelle attualmente
operanti, tutte le RSU delle amministrazioni ricomprese nei comparti
in indirizzo devono essere rielette.
I giorni 14, 15 e 16 aprile 2025 sono destinati alle votazioni. Il
primo giorno (14 aprile 2025) e' utilizzato per l'insediamento della
o delle sezioni elettorali (le commissioni elettorali, in ragione
della dislocazione di eventuali sedi distaccate del collegio
elettorale, possono decidere di allestire piu' sezioni che fanno capo
all'unico collegio di elezione della RSU) - nonche' per le operazioni
di voto.
E' compito delle commissioni elettorali, al fine di assicurare le
migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di
apertura e chiusura giornaliera della sezione e, in particolare,
l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione (16 aprile)
dandone la necessaria preventiva pubblicita' a tutti gli elettori
attraverso l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o
pubblicate sull'intranet dell'amministrazione.
Le operazioni di scrutinio si terranno a partire dalla chiusura
delle operazioni elettorali ed entro le ore 14,00 di giovedi' 17
aprile. Il verbale elettorale dovra' essere affisso dal 17 al 24
aprile 2025.
3. Sede di elezione della RSU
E' prevista l'elezione di una unica RSU nelle amministrazioni del
comparto Funzioni locali e del comparto Sanita', nonche' del comparto
Istruzione e ricerca limitatamente alle istituzioni scolastiche,
educative e di alta formazione e alle universita'.
In tali enti, dunque, ad ogni amministrazione, corrisponde un unico
collegio elettorale (che ricomprende le eventuali sedi distaccate a
prescindere dalla loro ubicazione territoriale).
Si ricorda che alle organizzazioni sindacali che ne facciano
richiesta sono forniti:
l'elenco delle istituzioni scolastiche ed educative, fornito dal
Ministero dell'istruzione e del merito;
l'elenco delle istituzioni di alta formazione, fornito dal
Ministero dell'universita' e della ricerca;
l'elenco delle istituzioni scolastiche statali italiane
all'estero, delle sezioni italiane presso le scuole straniere e degli
uffici scolastici consolari, con riferimento al personale della
scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste
dalla legge n. 153 del 1971, fornito dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).
E', invece, possibile prevedere piu' sedi di elezione della RSU
nelle amministrazioni del comparto Funzioni centrali, del comparto
Istruzione e ricerca (limitatamente agli enti di ricerca) e del
comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per
l'individuazione delle sedi di elezione delle RSU, occorre fare
riferimento agli appositi protocolli che le amministrazioni dei
citati comparti articolate sul territorio in sedi e strutture
periferiche dovranno definire con le organizzazioni sindacali
rappresentative nel singolo comparto entro il 10 gennaio 2025.
4. Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi
adempimenti
Possono presentare le liste elettorali:
1. le organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle
confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022.
Per l'ammissione della lista, e' necessario che le stesse, entro
l'11 marzo 2025 provvedano a:
a) dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia
certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive
modificazioni ed integrazioni (art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile
2022);
b) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione
nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni
sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo
2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in
quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La
dichiarazione dovra' essere corredata, da originale o copia
autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale
adempimento e' finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta
denominazione della lista da inserire nell'applicativo verbali RSU
dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano gia' stati
formalmente trasmessi all'Agenzia, e' sufficiente che nella suddetta
dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito
modificazioni (art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022).
2. le organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle
di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile
2022, nonche' le altre organizzazioni sindacali formalmente
costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano
formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022.
Per l'ammissione della lista, e' necessario che le stesse, entro
l'11 marzo 2025, provvedano a:
a) aderire formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022. Di tali adesioni
l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione (art. 17, comma 1, ACNQ 12
aprile 2022);
b) dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia
certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive
modificazioni ed integrazioni (art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile
2022);
c) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione
nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni
sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo
2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in
quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La
dichiarazione dovra' essere corredata, da originale o copia
autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale
adempimento e' finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta
denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU
dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano gia' stati
formalmente trasmessi all'Agenzia, e' sufficiente che nella suddetta
dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito
modificazioni (art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022).
L'A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet (art. 17, comma 8,
ACNQ 12 aprile 2022), diviso per singolo comparto, l'elenco delle
organizzazioni sindacali che hanno completato gli adempimenti sopra
indicati e, pertanto, sono state inserite nella procedura di
rilevazione dei verbali elettorali. Nel caso in cui sussistano dubbi
sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della
lista, l'A.Ra.N. valuta la possibilita' di inserire con riserva la
lista nella procedura di rilevazione.
Non possono, comunque, presentare le liste elettorali:
1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a
meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale
rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata
al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti
associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e,
conseguentemente, hanno cessato ogni attivita' sindacale nel
comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le
proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto,
unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le
deleghe, utilizzando l'esatta denominazione di quest'ultima indicata
nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di
sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione
interna;
3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente
costituite con proprio statuto ed atto costitutivo;
5. i dipendenti attraverso proprie liste;
6. le associazioni che non abbiano finalita' sindacali.
Per tutto quanto sopra esposto:
1) le organizzazioni sindacali presenti nell'elenco pubblicato
dall'A.Ra.N. possono presentare le proprie liste senza ulteriori
adempimenti presso i singoli collegi elettorali (art. 4, comma 4,
protocollo 20 novembre 2024);
2) le organizzazioni sindacali ammesse con riserva nell'elenco
pubblicato dall'A.Ra.N. dovranno corredare le liste presentate nei
collegi elettorali con la documentazione di cui all'art. 17 dell'ACNQ
12 aprile 2022, in quanto saranno le singole commissioni elettorali
interessate a decidere autonomamente in merito all'ammissione della
lista stessa (art. 17, comma 7, ACNQ 12 aprile 2022);
3) le organizzazioni sindacali non presenti nell'elenco
pubblicato dall'A.Ra.N. non possono presentare liste elettorali.
5. Elettorato passivo
La nuova formulazione dell'art. 7 dell'ACNQ 12 aprile 2022
riconosce l'elettorato passivo (candidatura) ai lavoratori sotto
indicati:
1. in tutti i comparti con esclusione delle istituzioni
scolastiche, educative e di alta formazione:
i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale
titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato. In tale ultimo caso, al fine di garantire la stabilita'
della RSU, il contratto a termine deve avere una durata complessiva
di almeno dodici mesi e non deve concludersi prima del 31 dicembre
2025.
2. nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione:
i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale
titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al
termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle
attivita' didattiche. Il personale a tempo indeterminato che svolga
l'attivita' su due o piu' istituzioni esercita l'elettorato passivo
nella sede di titolarita'. Il personale a tempo determinato di cui
sopra che svolta l'attivita' su due o piu' istituzioni, esercita
l'elettorato passivo nella sede con piu' ore o, a parita' di ore,
nella sede che gestisce il contratto.
In tutti i casi (tempo indeterminato o determinato), i dipendenti
candidabili devono essere in servizio alla data di inizio della
procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025.
I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o
qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre
amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica della
stessa amministrazione, nel caso la stessa sia articolata in una
pluralita' di sedi RSU) esercitano l'elettorato passivo:
a) presso l'amministrazione/sede di assegnazione, a condizione
che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione
temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto
all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo
determinato di cui ai punti 1) e 2). Al termine del periodo di
comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il
lavoratore rientra nell'amministrazione/sede di provenienza e decade
dalla carica di componente RSU;
b) presso l'amministrazione/sede di provenienza, laddove non
sussistano i requisiti di cui al punto a). Qualora eletti, gli stessi
devono rientrare nell'amministrazione/sede di provenienza, pena la
decadenza da componente RSU.
Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno
esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione/sede di
appartenenza.
Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data
di inizio delle procedure elettorali (27 gennaio 2025) risulti in
servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di
inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti e'
riconosciuto l'elettorato passivo anche nella amministrazione ove
presta servizio in comando purche' abbiano tale requisito
nell'amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001 rappresentate dall'A.Ra.N.. In tale ipotesi le
amministrazioni coinvolte, ovvero l'amministrazione di nuova
istituzione e le amministrazioni a cui appartengono i dipendenti
comandati, devono mettersi in relazione al fine di controllare che
non si verifichino casi di doppia candidatura.
Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo
tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.
Non sono titolari di elettorato passivo:
i presentatori della lista;
i membri della commissione elettorale;
i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti
precedentemente indicati ai punti 1) e 2) del presente paragrafo;
i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il
personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di
dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto
individuale.
E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui,
nonostante il divieto, un dipendente si candidi in piu' liste, la
commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite
affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato,
ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione
elettorale.
Non e' previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o
di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste e'
presentato.
6. Procedura per la presentazione delle liste
La procedura per la presentazione delle liste e' stata
dettagliatamente regolata nell'art. 18 dell'ACNQ 12 aprile 2022.
Le organizzazioni sindacali che intendono presentare la propria
lista acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo di un apposito
modello (modello 1 - allegato 1 all'ACNQ 12 aprile 2022) cui deve
essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del
candidato. In alternativa puo' anche essere utilizzato un modello
analogo, purche' contenga le stesse informazioni riportate nel
modello allegato al citato ACNQ.
Successivamente, il nominativo dei candidati viene riportato nella
lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti
titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU. Il
numero minimo di firme necessario per la validita' della lista e'
cosi' determinato:
a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del
totale dei dipendenti;
b) nelle amministrazioni/sedi RSU con piu' di 2.000 dipendenti:
quaranta firme piu' l'1% del numero di dipendenti che eccedono i
2.000. In ogni caso, non e' necessario acquisire piu' di duecento
firme.
Ai fini del dimensionamento delle amministrazioni/sedi RSU, per
dipendenti si intendono i lavoratori titolari di elettorato attivo
nell'amministrazione/sede RSU in servizio alla data di inizio della
procedura elettorale (annuncio) ovvero il 27 gennaio 2025.
Ogni lavoratore puo' firmare per una sola lista, pena la nullita'
della firma apposta.
Ogni lista ha un solo presentatore, che puo' essere un dirigente
sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione
sindacale interessata, ovvero un dipendente - anche di qualifica
dirigenziale - delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve
essere allegata alla lista.
Il presentatore di lista che sia dipendente
dell'amministrazione/sede RSU puo' anche essere tra i firmatari della
stessa, laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.
Le liste devono essere presentate dai soggetti sopra richiamati
(dirigente sindacale o dipendente delegato dall'O.S.) all'ufficio
dell'amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le
relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono
essere presentate direttamente alla commissione elettorale, se questa
e' gia' stata costituita.
La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati (copia del
valido documento di riconoscimento dei candidati), deve essere
firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2
(allegato 2 all'ACNQ 12 aprile 2022). La firma del presentatore della
lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile
della gestione del personale della struttura amministrativa
interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla
legge. Il presentatore della lista garantisce sull'autenticita' delle
firme apposte sulla stessa dai lavoratori.
In alternativa, la lista puo' essere presentata telematicamente. In
tali casi, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati
(copia del valido documento di riconoscimento dei candidati), puo'
essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo PEC dell'amministrazione dedicato alle relazioni
sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel caso di
amministrazione articolata su piu' sedi RSU, laddove la sede
periferica non sia dotata di PEC, l'invio avviene dalla PEC del
mittente alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU
dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del
personale. Nell'ipotesi di presentazione per via telematica,
pertanto, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti con
firma digitale dal presentatore di lista o dal legale rappresentante
del sindacato che ne assicura l'autenticita' nella forma e nei
contenuti. In tali casi non e' necessaria l'autenticazione della
firma. I file ricevuti vengono inoltrati dall'amministrazione alla
commissione elettorale all'indirizzo di posta elettronica dalla
stessa indicato.
Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 28 gennaio
2025 e sino al 14 marzo 2025, ultimo giorno utile. Nel solo caso in
cui l'amministrazione sia chiusa nella giornata del 14 marzo 2025 -
termine ultimo per la presentazione delle liste - e la commissione
elettorale non possa operare (es. festivita' locale), l'ultimo giorno
per la presentazione delle liste elettorali e' spostato al primo
giorno lavorativo immediatamente successivo.
La commissione elettorale comunica, attraverso affissione in luogo
accessibile a tutti i dipendenti o sull'intranet
dell'amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle
liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello
di chiusura degli uffici abilitati a riceverle o entro la mezzanotte
nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata.
E' possibile la presentazione di una sola lista per ogni
organizzazione sindacale.
Per individuare l'ordine di arrivo delle liste, fa fede la data di
ricevimento delle stesse e il numero di registrazione della
commissione elettorale o il numero protocollo dell'amministrazione.
Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di
precedenza sulla scheda e' estratto a sorte.
Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono
usare la propria esatta denominazione, come risultante dallo statuto
ed indicata nell'elenco pubblicato sul sito dell'A.Ra.N..
E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la
propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede
elettorali e nei verbali contenenti i risultati delle votazioni.
Le commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la
denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente
conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e
non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o
abbreviazioni in uso nella prassi.
L'ammissione della lista elettorale e' compito esclusivo della
commissione elettorale.
Il numero dei candidati di ogni lista non puo' superare di oltre un
terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo
esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3
componenti il numero di candidati della lista non puo' essere
superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento
elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali
risultanti. Ad avviso dell'A.Ra.N., tale arrotondamento deve avvenire
per eccesso.
7. Elettorato attivo
La normativa relativa all'elettorato attivo e' stata riformulata
con l'art. 6 dell'ACNQ 12 aprile 2022. In particolare la nuova
disciplina riconosce l'elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i
lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato in servizio nell'amministrazione alla data di inizio
della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025, ivi
compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano
servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di
assegnazione provvisoria, (rientrano in questa casistica tutte le
forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in
assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso
l'amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori
ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto,
personale beneficiario di prerogative sindacali). Il lavoratore
potra' effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia
ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione
(14 aprile 2025).
Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo
indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non
anteriore al 31 dicembre 2025 - nel periodo intercorrente tra
l'inizio delle procedure elettorali (27 gennaio 2025) e il primo
giorno di votazione (14 aprile 2025) ha diritto di voto (elettorato
attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - nella sede
ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate,
compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane
invariato.
Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta
formazione che svolga l'attivita' su due o piu' istituzioni esercita
l'elettorato attivo:
nella sede di titolarita', se e' a tempo indeterminato;
nella sede in cui presta il maggior numero di ore, se a tempo
determinato;
nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato con
orario della stessa entita'.
Le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione
coinvolte devono, pertanto, fare attenzione nei casi sopra esposti al
fine del corretto inserimento del nominativo di detto personale
nell'elenco generale alfabetico degli elettori, al fine di evitare
che vi siano duplicazioni.
Infatti, il diritto di voto si esercita in una unica sede. E'
sempre compito anche delle commissioni elettorali controllare che non
si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le
diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.
Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:
il personale con rapporto di lavoro interinale, contratto di
formazione e lavoro, etc.;
il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non
contrattualizzato;
il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il
personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di
dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto
individuale;
il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da
quelli stipulati dall'A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano
contratti di settori privati, quali agroalimentari, chimici,
forestali, etc.);
il personale con contratto di consulenza o comunque «atipico».
8. Commissione elettorale: composizione e costituzione
I componenti della commissione elettorale sono designati
esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste
e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso
l'amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo
determinato o in posizione di comando o fuori ruolo. Il lavoratore
designato quale componente della commissione elettorale all'atto
dell'accettazione dovra' dichiarare di non volersi candidare.
In presenza di amministrazioni sede unica di RSU, articolate in
piu' sedi di servizio, il componente della commissione puo' essere un
qualsiasi dipendente dell'amministrazione, indipendentemente dalla
sede di lavoro (principale o distaccata).
Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano previste piu'
collegi di elezione della RSU (es. ministeri articolati in piu'
dipartimenti aventi sede in un unico stabile), il componente della
commissione elettorale puo' anche essere un dipendente di ufficio
diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU, purche'
in servizio presso la sede stessa.
Non possono essere designati quali componenti della commissione
elettorale i dirigenti (a tempo indeterminato o determinato, ivi
inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito
l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del
relativo contratto individuale).
L'amministrazione non ha alcun compito ne' puo' intervenire sulle
designazioni dei componenti della commissione elettorale, che possono
essere effettuate fino al 14 marzo 2025 esclusivamente dalle
organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali.
La commissione elettorale deve essere formata da almeno tre
componenti ed e' compito delle organizzazioni sindacali presentatrici
di lista garantirne il numero minimo.
Le designazioni dei componenti sono effettuate di norma
contestualmente alla presentazione della lista o, al piu',
successivamente alla presentazione della stessa e sono presentate
all'ufficio dell'amministrazione a cio' preposto.
A decorrere dal 6 febbraio 2025, al raggiungimento della terza
designazione, l'amministrazione comunica ai soggetti designati
l'avvenuta costituzione della commissione elettorale, nonche'
l'indicazione del locale ove la stessa opera e trasmette a questa
tutti i documenti nel frattempo pervenuti. La commissione elettorale
e' integrata, entro il termine ultimo del 17 marzo 2025, con tutti i
componenti designati entro il 14 marzo 2025 dalle organizzazioni
sindacali che hanno presentato una lista.
Con l'avvenuta costituzione della commissione elettorale, le liste
e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima,
tranne le liste trasmesse via PEC che l'amministrazione trasmettera'
successivamente all'indirizzo mail della commissione elettorale.
Nel caso in cui alla data del 14 marzo 2025 non siano pervenute
almeno tre designazioni, sara' cura dell'amministrazione chiedere
tempestivamente a tutte le organizzazioni sindacali che hanno
presentato le liste di designare, entro il 21 marzo 2025 (n.d.r.
sette giorni dal termine di presentazione delle liste elettorali), un
componente aggiuntivo al fine di raggiungere i tre componenti
necessari per la costituzione della commissione elettorale. Qualora
siano state presentate due liste e designati due soli componenti,
entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un
componente aggiuntivo. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica
lista, o se i solleciti inviati dall'amministrazione alle
organizzazioni sindacali per designare propri componenti non avessero
seguito, il 22 marzo 2025 (n.d.r. decorsi sette giorni dal termine di
presentazione delle liste) la commissione elettorale puo' comunque
essere costituita con i componenti designati.
9. Compiti della commissione elettorale
Il regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU di cui
alla sezione II dell'ACNQ 12 aprile 2022 non e' esaustivo dell'intera
casistica che puo' presentarsi nel corso delle procedure elettorali.
E', pertanto, compito delle commissioni elettorali, a fronte di
fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui
attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede,
nonche' facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento.
Di seguito, si fornisce una sintesi delle clausole contrattuali e
dei chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni in ordine agli
adempimenti della commissione elettorale, la quale:
1) nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione
delle esigenze organizzative dell'amministrazione, previo accordo con
il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura
giornaliera della sezione ed in particolare l'orario di chiusura
dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo tutti i dipendenti
elettori mediante pubblicita' in luogo accessibile a tutti i
dipendenti o nell'intranet dell'amministrazione. La commissione
elettorale non puo' modificare le date di votazione e di scrutinio
stabilite con il protocollo del 20 novembre 2024, ma puo' fissare la
durata giornaliera di apertura della sezione che dovra' essere tale
da contemperare da un lato la necessita' di favorire la massima
partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di
eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su piu' turni, e
dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalita'
del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad
esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli
elettori abbiano espresso il proprio voto, la sezione dovra' rimanere
chiusa sino alla data fissata per procedere allo scrutinio, avendo
cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;
2) acquisisce dall'amministrazione l'elenco generale degli
elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili
(titolari di elettorato passivo) e tutta la documentazione pervenuta
all'amministrazione sino alla prima formale costituzione della
commissione elettorale;
3) riceve le ulteriori liste elettorali;
4) verifica le liste e le candidature presentate e ne decide
l'ammissibilita'. A tal fine si rinvia ad un'attenta lettura di
quanto riportato ai paragrafi § 4 e § 5;
5) esamina, entro due giorni lavorativi dal ricevimento, i
ricorsi sull'ammissibilita' delle liste e delle candidature. Compete,
infatti, esclusivamente alla commissione elettorale la verifica del
rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione
delle liste. Le commissioni elettorali devono autonomamente e
motivatamente decidere sull'ammissibilita' delle liste e sui difetti
meramente i formali ammesse alla regolarizzazione, non essendo
possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'A.Ra.N., intervenire e
assumere orientamenti in proposito.
In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella
presentazione delle liste rientranti tra quelli ammessi alla
regolarizzazione, la commissione assegna, in forma scritta, un
termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni
formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste
presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla
denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale
a cui la lista si riferisce, per come riportato negli elenchi
pubblicati sul sito dell'A.Ra.N.;
6) conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle
stesse, comunica tempestivamente alle organizzazioni sindacali se la
lista che e' stata presentata sia stata ammessa o meno;
7) porta a conoscenza di tutti i lavoratori le liste elettorali
ed i relativi candidati mediante affissione in luogo accessibile a
tutti i dipendenti o pubblicandole sull'intranet dell'amministrazione
almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni (ovvero
entro il 3 aprile 2025);
8) definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona
da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire la/le sezioni)
e procede all'attribuzione dell'elenco degli aventi diritto al voto
per ciascuna sezione, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio
del voto. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi
staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, infatti, possono
essere stabiliti piu' luoghi di votazione in misura atta ad evitare
una significativa mobilita' del personale, avendo cura di evitare
eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto
garantendo l'integrita' dell'urna con le modalita' indicate al
successivo punto 14. Va, comunque, garantita la contestualita' delle
votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale e' unico,
essendo unica la RSU da eleggere.
I luoghi delle votazioni devono essere portati a conoscenza di
tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'amministrazione almeno
otto giorni prima della data fissata per le votazioni;
9) predispone il «modello» della scheda elettorale e ne segue la
successiva stampa verificando, con scrupolosita', che le
denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano
rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali, nonche'
le indicazioni dell'art. 25 dell'ACNQ 12 aprile 2022;
10) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle
elezioni;
11) predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per
ciascuna sezione;
12) nomina il presidente di sezione nell'ambito dei componenti
della commissione stessa. Nel caso di pluralita' di sezioni la
commissione elettorale puo' nominare il presidente della sezione
anche scegliendo tra il personale titolare - nella singola sezione -
dell'elettorato attivo;
13) nomina gli scrutatori tra i lavoratori titolari di elettorato
attivo che non siano candidati. Nel nominare gli scrutatori tiene
conto delle eventuali designazioni effettuate ai sensi dell'art. 23
dell'ACNQ 12 aprile 2022. Laddove le designazioni degli scrutatori
pervenute non siano sufficienti, la commissione elettorale nomina al
suo interno ulteriori scrutatori affinche' il numero degli stessi sia
almeno pari a due. In caso di pluralita' di sezioni, qualora il
numero di designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la
commissione nomina d'ufficio gli ulteriori scrutatori scegliendo al
suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella
singola sezione, che non sia candidato;
14) fermo restando che all'interno del seggio elettorale e'
ammessa la presenza solo dei componenti del seggio, dei componenti
della commissione elettorale e dei votanti, adotta ogni misura atta a
garantire la regolarita' delle votazioni e l'integrita' dell'urna e
delle schede elettorali, quali a titolo esemplificativo:
attestare formalmente nel verbale al termine di ogni giornata
di votazione il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto
di voto;
al termine di ogni giornata di votazione sigillare le urne con
apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo e
inserire le schede gia' firmate dai componenti della sezione e non
utilizzate in una busta da sigillare;
garantire in collaborazione con l'amministrazione
l'inaccessibilita' delle urne durante la chiusura della sezione.
15) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura
di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia
stato raggiunto il prescritto quoziente necessario per la validita'
delle elezioni nel collegio elettorale (inteso come somma di tutte le
eventuali sezioni di cui si compone). Nel caso in cui nel collegio
elettorale il citato quoziente non sia stato raggiunto, non si deve
procedere allo scrutinio;
16) raccoglie i dati elettorali parziali delle singole sezioni
(se previste) e fa il riepilogo finale dei risultati;
17) compila i verbali delle operazioni elettorali, incluso quello
finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di
scrutinio, che la commissione elettorale redige in proprio, dovranno
essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati
elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti (Cfr. sub
§ 15).
10. Compiti delle amministrazioni
L'amministrazione deve favorire la piu' ampia partecipazione dei
lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente,
anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti piu' idonei,
dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne
mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'amministrazione
e', altresi', chiamata a dare il proprio supporto logistico,
attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinche' le votazioni si
svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un
fatto endosindacale, la stessa non deve entrare nel merito delle
questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da
ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla
legittimita' dell'operato della commissione e sui relativi
adempimenti elettorali.
L'amministrazione, sin dal 28 gennaio 2025, giorno successivo
all'inizio delle procedure elettorali, deve mettere a disposizione
alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi
alfabetici generali dei dipendenti aventi diritto al voto (cfr.
paragrafo § 7 elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (cfr.
paragrafo § 5 elettorato passivo), distinti per genere. I medesimi
elenchi dovranno essere consegnati anche alla commissione elettorale.
A richiesta delle OO.SS. o della commissione elettorale dovranno
essere forniti sottoelenchi, suddivisi con le medesime modalita'
degli elenchi generali, distinti per le eventuali sezioni elettorali
istituite dalla commissione elettorale per agevolare le operazioni di
voto.
L'amministrazione, che concorda gli adempimenti con le
organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la
commissione elettorale, dovra' fornire la propria collaborazione
curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che, oltre
alla consegna degli elenchi degli elettori e dei lavoratori
candidabili, sono:
la messa a disposizione:
del locale per la commissione elettorale;
dei locali per il voto;
del materiale cartaceo o strumentale per lo scrutinio (matite,
urne, ...);
della stampa del «modello» della scheda predisposta dalla
commissione elettorale;
della stampa delle liste dei candidati da affiggere
all'ingresso delle sezioni;
in accordo con la commissione elettorale, adottare ogni possibile
misura volta a garantire:
la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo
la chiusura giornaliera delle sezioni;
l'integrita' delle urne sigillate fino allo scrutinio
utilizzando ogni mezzo utile a disposizione.
L'amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle
commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando
ogni forma di flessibilita' nell'organizzazione del lavoro.
I componenti della commissione elettorale espletano i compiti loro
attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la
composizione della commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il
tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali e'
equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.
Anche i presidenti di sezione e gli scrutatori espletano i compiti
loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con
la durata delle operazioni elettorali - comprendente il giorno
antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle
votazioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per
l'espletamento delle operazioni elettorali e' equiparato anche per
loro a tutti gli effetti al servizio prestato.
L'amministrazione deve trasmettere all'A.Ra.N. il verbale
riassuntivo ricevuto dalla commissione elettorale tempestivamente e
comunque nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio
2025, rispettando scrupolosamente le modalita' per l'invio indicate
al paragrafo § 21 della presente nota.
11. Modalita' di esercizio del voto
Il voto si esprime utilizzando la scheda elettorale predisposta
dalla commissione elettorale, comprendente al suo interno tutte le
liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
La scheda deve essere firmata da almeno tre componenti della
sezione. La preparazione delle schede e la conservazione delle stesse
deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarita' del
voto.
L'elettore puo' votare per la sola lista e/o esprimere una
preferenza per un candidato.
Si rammenta che:
nei collegi elettorali fino a 200 dipendenti la scheda elettorale
riporta anche i nomi dei candidati e si puo' esprimere la preferenza
per un solo candidato della lista;
nei collegi elettorali con oltre 200 dipendenti le liste dovranno
essere affisse all'entrata della sezione ed e' consentito esprimere
la preferenza a favore di due candidati della stessa lista scrivendo
il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla
scheda.
L'indicazione di piu' preferenze date a candidati della stessa
lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia
stato espresso il voto della lista.
Il voto apposto a piu' di una lista, o l'indicazione di piu'
preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla
la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a
candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di
lista e nulli i voti di preferenza.
12. Quoziente necessario per la validita' delle elezioni
Per determinare se sia stato raggiunto il quoziente necessario per
la validita' delle elezioni, occorre prendere in considerazione il
numero dei votanti rapportandolo al numero degli aventi diritto al
voto nell'intero collegio elettorale.
Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la meta' piu' uno
degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).
Esempio:
nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto
sia pari a 125 dipendenti, il quoziente e' raggiunto solo nel caso in
cui abbiano votato almeno 63 elettori [(125:2)+1];
nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto
sia pari a 126 dipendenti, il quoziente e' raggiunto solo nel caso in
cui abbiano votato almeno 64 elettori [(126:2)+1].
La commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo
scrutinio nella sezione (o nelle varie sezioni nel caso in cui vi
siano piu' sezioni) solo dopo avere proceduto alla verifica del
raggiungimento del quoziente necessario per la validita' delle
elezioni nel collegio elettorale.
In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si
deve procedere alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni devono
essere ripetute entro trenta giorni. In tali casi non e' ammessa la
presentazione di nuove liste.
Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde
elezioni, l'intera procedura deve essere riattivata ex novo e
conclusa nei successivi novanta giorni.
13. Verbale elettorale della singola sezione
Nella sola ipotesi in cui il collegio elettorale e' articolato in
piu' sezioni, dopo che la commissione autorizza l'apertura delle urne
in quanto il quoziente per la validita' delle elezioni e' stato
raggiunto, la singola sezione all'esito dello scrutinio dovra'
compilare il verbale di sezione.
Il verbale di sezione deve essere compilato utilizzando
esclusivamente il fac-simile allegato n. 4 all'ACNQ 12 aprile 2022.
Tale documento non e' suscettibile di rielaborazione e non puo'
contenere omissioni o cancellazioni perche' collegato
all'accertamento della rappresentativita'. Non e' consentito
l'utilizzo di verbali diversi da quello allegato all'ACNQ del 12
aprile 2022 anche se predisposti dai sindacati.
Per facilitare la compilazione del verbale di sezione si formulano
le seguenti indicazioni. Il verbale si compone di:
una parte iniziale che riporta i dati identificativi della
sezione e dell'amministrazione/collegio nonche' la data delle
elezioni;
una parte dedicata all'acquisizione dei dati numerici relativi ai
dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai votanti (elettori
che hanno espresso il voto), alle schede valide, alle schede nulle,
alle schede bianche, alle schede scrutinate;
a seguire vanno indicati, in corrispondenza delle colonne «Nome
lista» numerate progressivamente da uno a sei, il nome delle liste
ammesse alla competizione elettorale e i voti ottenuti da ciascuna di
esse. Laddove siano presenti piu' di sei liste, occorre compilare
successivi modelli componenti un unico verbale di sezione;
in fondo al verbale va apposta la firma del presidente della
sezione e degli scrutatori.
Il presidente di sezione, nel compilare il verbale di sezione, deve
avere cura di verificare la esattezza e la congruita' dei dati
riportati quali, a titolo esemplificativo:
che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede
scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle);
che totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero
delle schede valide (escluse le schede bianche e nulle).
14. Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU
Il numero dei componenti la RSU e' fissato dall'ACNQ 12 aprile 2022
e dagli accordi integrativi di comparto, laddove stipulati. Non puo',
pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede di elezione RSU.
La regola generale e' contenuta all'art. 4 dell'ACNQ 12 aprile
2022, in base alla quale la RSU deve essere cosi' composta:
a) nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: 3
componenti;
b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti:
3 componenti per i primi 200 dipendenti piu' 3 componenti ogni
ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
c) nelle amministrazioni che occupano piu' di 3.000 dipendenti,
al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000
dipendenti (pari a 33) si sommano 3 dipendenti ogni ulteriori 500
dipendenti o frazione di 500.
Nel comparto Istruzione e ricerca, ove non sono stati stipulati
accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti
della RSU si dovra' fare riferimento allo schema sovrastante.
Diversamente, nei comparti Funzioni locali, Sanita' e Funzioni
centrali per definire il numero dei componenti della RSU si dovra'
fare riferimento agli accordi integrativi di comparto. In
particolare, come chiarito all'art. 4 del protocollo sottoscritto il
20 novembre 2024:
accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di
costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale - comparto Funzioni centrali del 16 novembre 2023.
accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di
costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale - comparto Funzioni locali del 6 maggio 2024;
accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di
costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale - comparto Sanita' del 26 settembre 2024;
15. Procedimento per l'attribuzione dei seggi
Il numero dei seggi attribuibili e' pari al numero dei componenti
della RSU eleggibili nel collegio elettorale (cfr. § 14).
Tenuto conto che l'art. 3, comma 2, dell'ACNQ 12 aprile 2022
recita: «alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a
suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale
tra liste concorrenti», il successivo art. 32, al comma 1 ha
precisato che «il numero dei seggi sara' ripartito secondo il
criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole
liste concorrenti». In particolare, ad ogni scheda corrisponde un
unico voto di lista, indipendentemente dal numero di preferenze che
potevano essere espresse (cfr. § 10).
Di seguito si riporta l'ordine delle operazioni per la ripartizione
e la successiva assegnazione dei seggi:
A. calcolo del quorum;
B. ripartizione dei seggi alle liste;
C. attribuzione dei seggi ai candidati.
In dettaglio:
A. Calcolo del quorum
1) Il quorum si calcola dividendo il numero dei voti validi per il
numero dei seggi attribuibili.
Esempio:
collegio elettorale con n. 125 lavoratori aventi diritto al voto
e 3 seggi da attribuire. Si recano a votare n. 120 elettori
(votanti), con voti validi 118, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla:
calcolo del quorum:
voti validi (n. 118) diviso numero dei seggi da ripartire (n.
3) = 118: 3 = 39,333;
il quorum e' pari a 39,333.
La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per
eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato, se del caso, con
i suoi decimali.
B. Ripartizione dei seggi alle liste
I seggi saranno attribuiti alle singole liste secondo il criterio
proporzionale.
In particolare:
a) si divide il numero dei voti ottenuti da ogni singola lista
per il quorum calcolato come sopra;
b) si assegna ad ogni lista un numero di seggi pari al numero
intero ottenuto dalla divisione di cui alla lettera a);
c) si assegnano i seggi residui utilizzando la regola dei
migliori resti [intendendo per «resto» il decimale dopo la virgola
del risultato della divisione di cui al punto a)].
Esempio n. 1: i voti dei 120 elettori che si sono recati a votare
sono risultati cosi' espressi: 118 voti validi alle varie liste, una
scheda bianca e una scheda nulla. Le liste hanno ottenuto
rispettivamente:
+-----------+---------------------+
|lista n. 1 |voti validi 55 |
+-----------+---------------------+
|lista n. 2 |voti validi 46 |
+-----------+---------------------+
|lista n. 3 |voti validi 12 |
+-----------+---------------------+
|lista n. 4 |voti validi 5 |
+-----------+---------------------+
| |totale voti |
| |validi 118 |
+-----------+---------------------+
Calcolo della ripartizione dei seggi alle liste:
+-----------+------------+------------+----------------+------------+
| | |diviso | | |
| | |quorum | | |
| |voti validi |39,333 = | | |
|lista n. 1 |55 |1,398 |ovvero 1 seggio |resto 0,398 |
+-----------+------------+------------+----------------+------------+
| | |diviso | | |
| | |quorum | | |
| |voti validi |39,333 = | | |
|lista n. 2 |46 |1,169 |ovvero 1 seggio |resto 0,169 |
+-----------+------------+------------+----------------+------------+
| | |diviso | | |
| | |quorum | | |
| |voti validi |39,333 = | | |
|lista n. 3 |12 |0,305 |ovvero 0 seggi |resto 0,305 |
+-----------+------------+------------+----------------+------------+
| | |diviso | | |
| | |quorum | | |
| |voti validi |39,333 = | | |
|lista n. 4 |5 |0,127 |ovvero 0 seggi |resto 0,127 |
+-----------+------------+------------+----------------+------------+
| |totale voti | | | |
| |validi 118 | | | |
+-----------+------------+------------+----------------+------------+
In questo caso sono stati ripartiti con il quoziente intero 2
seggi su 3.
Il terzo seggio e' assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha
il resto maggiore.
I tre seggi sono cosi' ripartiti:
+-----------+-------------+
|lista 1 |2 seggi |
+-----------+-------------+
|lista 2 |1 seggio |
+-----------+-------------+
|lista 3 |0 seggi |
+-----------+-------------+
|lista 4 |0 seggi |
+-----------+-------------+
In caso di parita' di resti, il seggio viene attribuito alla lista
che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti (da non
confondere con le preferenze).
In caso di parita' di voti, il seggio viene attribuito al
componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A tal fine
e' necessario procedere ad una simulazione di assegnazione dei seggi
ai candidati aventi titolo per verificare la distribuzione fra i
generi.
A parita' di genere, al componente anagraficamente piu' giovane.
C. Attribuzione dei seggi ai candidati
Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la commissione
elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti
dai candidati delle liste cui sono stati assegnati i seggi, al fine
di individuare gli eletti.
Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai
voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parita'
di voti di preferenza, vale l'ordine all'interno della lista.
Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi
per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo
candidato ma ha ottenuto due seggi) e' esclusa la possibilita' di
assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra
lista.
Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia
inferiore al numero minimo dei componenti delle RSU (art. 9, comma 5,
ACNQ 12 aprile 2022), fermo restando l'invio del verbale delle
elezioni all'A.Ra.N., le elezioni dovranno essere ripetute, attivando
ex novo l'intera procedura che dovra' concludersi entro novanta
giorni, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme
elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.
16. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti
Dopo aver accertato il raggiungimento del quoziente per la
validita' delle elezioni ed effettuato lo scrutinio, la commissione
procede a compilare il verbale finale che deve riportare esattamente
la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente
conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.
Il verbale finale deve essere compilato utilizzando esclusivamente
il fac-simile allegato n. 3 all'ACNQ 12 aprile 2022. Tale documento
non e' suscettibile di rielaborazione e non puo' contenere omissioni
o cancellazioni da parte della commissione elettorale perche'
collegato all'accertamento della rappresentativita'. Non e'
consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato
all'ACNQ 12 aprile 2022 anche se predisposti dai sindacati.
Per facilitare la compilazione del verbale finale si formulano le
seguenti indicazioni. Il verbale si compone di:
una sezione iniziale che riporta i dati identificativi
dell'amministrazione o del collegio, il comparto di appartenenza e la
data delle elezioni:
una «Parte prima» nella quale vanno riportati i dati numerici
relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai
votanti (elettori che hanno espresso il voto), alle schede valide,
alle schede nulle, alle schede bianche, alle schede scrutinate,
nonche' la percentuale di validita' delle elezioni ed il numero di
seggi da ripartire (confronta § 14). In particolare:
se il collegio elettorale e' composto di un'unica sezione
occorre compilare solo le colonne «Totale» e «Totale generale» e «%
validita' delle elezioni», contrassegnate con un asterisco;
se, invece, il collegio elettorale e' composto da piu' sezioni,
la commissione elettorale deve compilare il verbale finale riportando
i risultati dei diversi modelli 4 nelle colonne «Sezione» (una per
ciascuna sezione), indicando la somma dei dati relativi alle singole
sezioni nelle colonne «Totale» e «Totale generale», e calcolando la
«% validita' delle elezioni». Laddove siano presenti piu' di quattro
sezioni, occorre compilare successivi modelli componenti un unico
verbale finale;
nella «Parte seconda» vanno indicati, in corrispondenza delle
colonne «Nome lista» numerate progressivamente da 1 a 6, il nome
delle liste ammesse alla competizione elettorale, i voti
complessivamente ottenuti da ciascuna lista (sommando i risultati
riportati nei diversi modelli 4 ove presenti piu' sezioni), nonche' i
seggi eventualmente attribuiti a ciascuna di esse. Laddove siano
presenti piu' di sei liste, occorre compilare successivi modelli
componenti un unico verbale finale;
in fondo al verbale va apposta la firma del presidente e dei
membri della commissione elettorale.
La commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve
avere cura di verificare la esattezza e la congruita' dei dati
riportati quali, a titolo esemplificativo:
che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede
scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle);
che totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero
delle schede valide (escluse le schede bianche e nulle).
La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra
sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso
dalle eventuali sezioni distaccate, esclusi i verbali.
La commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla
amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato
le liste attraverso l'affissione del verbale finale come sopra
compilato dal 17 fino al 24 aprile 2025 in luogo accessibile a tutti
i dipendenti e/o pubblicato sull'intranet dell'amministrazione.
Dovra' essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di
lista verificare che il nome riportato nel verbale finale corrisponda
esattamente alla denominazione della propria lista e in caso
contrario inoltrare ricorso alla commissione elettorale nei termini
previsti.
Decorsi i giorni dedicati all'affissione senza che siano stati
presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei
seggi e' confermata, la commissione elettorale ne da' atto nel
verbale delle operazioni elettorali e il verbale finale diviene
definitivo. Una copia del verbale stesso viene trasmesso dalla
commissione elettorale all'amministrazione per l'inoltro all'A.Ra.N..
Se, invece, nei giorni di affissione dei risultati vengono
presentati ricorsi o reclami la commissione li esamina entro due
giorni lavorativi, inserendo l'esito nel verbale delle operazioni
elettorali e, se necessario, modificando il verbale finale che
diviene definitivo. Copia del verbale finale definitivo, del verbale
delle operazioni elettorali e, in caso di piu' sezioni, copia dei
verbali di sezione, sono notificati - entro due giorni lavorativi
dall'esame di tutti i ricorsi pervenuti durante il periodo di
affissione - dalla commissione elettorale a tutti i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali presentatori di lista (cfr. § 6) nel
collegio elettorale, nonche' all'amministrazione per l'inoltro
all'A.Ra.N..
Le decisioni della commissione elettorale sono impugnabili entro
dieci giorni lavorativi dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.
17. Documentazione da consegnare all'amministrazione
All'amministrazione devono essere consegnati tutti i verbali - in
originale o copia conforme - nonche' una copia della scheda
predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da
tutti i componenti della commissione elettorale. Tutti i verbali
devono essere conservati anche dalla RSU.
La commissione elettorale, dopo la convalida della RSU, consegna
all'amministrazione il plico sigillato di cui al paragrafo § 16
contenente tutto il materiale delle elezioni, che sara' conservato
secondo gli accordi tra commissione elettorale e amministrazione, in
modo da garantirne la sua integrita' per almeno tre mesi o, in caso
di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi.
Successivamente sara' distrutto alla presenza di un delegato della
commissione elettorale e di un delegato dell'amministrazione.
18. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della commissione elettorale, in alternativa al
ricorso all'autorita' giudiziaria, si puo' ricorrere, entro dieci
giorni lavorativi, all'apposito Comitato dei garanti previsto
dall'art. 34 dell'ACNQ 12 aprile 2022.
Se il ricorso ha ad oggetto l'attribuzione dei seggi, il Comitato
dei garanti, costituito a livello provinciale, e' composto:
1) dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un
suo delegato che lo presiedono e che, ove necessario, possono
avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione
interessata;
2) da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali presentatrici di liste direttamente coinvolte nel ricorso
in quanto si contendono uno o piu' seggi.
Se il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della commissione
elettorale, il Comitato dei garanti, costituito a livello
provinciale, e' composto:
1) dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un
suo delegato che lo presiedono e che, ove necessario, possono
avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione
interessata;
2) da un componente designato dall'organizzazione sindacale
ricorrente;
3) dal presidente della commissione elettorale. Laddove il
presidente della commissione elettorale sia espressione
dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sara' sostituito
da un altro membro della commissione stessa.
Il comitato si insedia presso l'Ispettorato territoriale del
lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di dieci giorni
lavorativi dal ricevimento del ricorso.
Il pronunciamento del Comitato dei garanti e' vincolante per la
commissione elettorale.
Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 34 dell'ACNQ 12
aprile 2022 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi
un rappresentante dell'A.Ra.N.. In proposito si precisa che l'A.Ra.N.
non puo' sostituirsi al Comitato dei garanti, ne' incidere sulle sue
deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei garanti non puo' in alcun
modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti
posti all'A.Ra.N.. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le
soluzioni nell'ACNQ 12 aprile 2022 o nella presente circolare, dovra'
utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove
possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in
materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune
rinvenute nella normativa contrattuale.
19. Insediamento della RSU
La commissione elettorale, trascorsi i giorni dedicati
all'affissione dei risultati elettorali in luogo accessibile a tutti
i dipendenti o nell'intranet dell'amministrazione senza che siano
stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro due
giorni lavorativi gli eventuali ricorsi e reclami, da' atto nel
verbale finale - che diviene definitivo - della conferma della
proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU puo'
legittimamente operare. L'insediamento della RSU e', infatti,
contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessita' di
alcun adempimento o iniziativa da parte dell'amministrazione o da
parte delle organizzazioni sindacali.
In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede
giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU puo' comunque
operare con riserva, circostanza che deve risultare anche nelle
convocazioni degli incontri con la nuova RSU nelle quali dovra'
essere esplicitato l'esistenza di un giudizio pendente.
20. Rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' istituti italiani
di cultura all'estero
L'art. 14 dell'ACNQ del 12 aprile 2022 prevede che «Fermo restando
quanto previsto dall'art. 42, comma 3-bis del decreto legislativo n.
165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti
italiani di cultura all'estero e' assicurata un'idonea rappresentanza
nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono
individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al
personale il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui al decreto legislativo n. 165
del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro e'
disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicita' della RSU
i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo
almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.».
La clausola in parola dispone, dunque, che nelle rappresentanze
diplomatiche e consolari, nonche' presso gli istituti italiani di
cultura all'estero, raggruppati sulla base della mappatura effettuata
dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, si terra' un unico
procedimento elettorale, seppure articolato in due distinti collegi.
La competizione elettorale si svolgera' fra le liste presentate
dalle organizzazioni sindacali nei due distinti collegi.
In particolare, verra' costituita una sola commissione elettorale.
Inoltre, poiche' le elezioni daranno vita ad un'unica RSU, il numero
dei componenti della stessa e' determinato tenendo conto della somma
dei dipendenti aventi diritto al voto in entrambi i collegi.
Analogamente, il quoziente necessario per la validita' delle
elezioni, di cui all'art. 30, comma 2, dell'ACNQ 12 aprile 2022,
dovra' essere verificato con riguardo alla totalita' dei lavoratori
aventi diritto al voto, indipendentemente dal collegio di
appartenenza.
L'esercizio di voto, invece, avverra' in due collegi separati, in
ognuno dei quali si procedera' alle votazioni ed all'assegnazione di
un seggio sulla base dei criteri generali previsti dall'ACNQ 12
aprile 2022. A tal fine il calcolo del quorum di cui al paragrafo §
15 andra' riferito al numero complessivo dei voti validi della RSU.
L'altro o gli altri seggi (di norma uno, attesa l'esiguita' dei
dipendenti ricompresi nella singola sede RSU), andranno, invece,
assegnati alla/e lista/e che avra'/avranno ottenuto i maggiori resti.
Nell'ipotesi in cui in uno dei due collegi non vengano presentate
liste o non si presenti alcun elettore tutti i seggi verranno
assegnati alle liste dell'altro collegio elettorale.
La commissione elettorale, infine, dovra' redigere un verbale per
ciascuno dei collegi piu' un verbale elettorale finale complessivo,
sulla base delle regole di cui al paragrafo § 16. Si ricorda che, in
tale ultimo verbale, per ogni organizzazione sindacale deve comparire
una sola lista. Pertanto, qualora una organizzazione sindacale abbia
presentato due liste (una per collegio), nel verbale finale la stessa
dovra' apparire una sola volta, avendo cura di indicare la somma dei
voti ottenuti nei singoli collegi.
21. Trasmissione dei verbali elettorali all'A.Ra.N.
Come noto, l'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001
prevede che, ai fini dell'accertamento della rappresentativita' delle
organizzazioni sindacali, occorre tener conto, oltre che del dato
associativo, anche del dato elettorale, ovvero dei voti conseguiti
dalle diverse associazioni sindacali in occasione del rinnovo delle
RSU. A tal fine assume carattere di particolare importanza la piena
collaborazione delle amministrazioni con particolare riguardo alla
tempestiva e corretta trasmissione dei verbali elettorali che dovra'
essere effettuata tenendo scrupolosamente conto delle seguenti
indicazioni:
a) la commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i giorni
di affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o
nell'intranet dell'amministrazione, il verbale finale definitivo, in
originale o copia conforme, all'amministrazione per la sua
trasmissione all'A.Ra.N. (cfr. § 17);
b) l'invio all'A.Ra.N. deve avvenire esclusivamente a cura
dell'amministrazione nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il
6 maggio 2025 mediante l'inserimento dei dati contenuti nel verbale
finale definito all'interno dell'applicativo VERBALI RSU, disponibile
nell'area riservata alle amministrazioni pubbliche del sito internet
www.aranagenzia.it - si precisa che l'applicativo verra' reso
accessibile a partire dal 28 aprile 2025;
c) a tal fine, occorre prioritariamente procedere alla
registrazione del responsabile legale dell'ente (RLE) o del collegio
(RLC). Sotto tale profilo ogni amministrazione ed ogni sede
periferica di elezione RSU individuata nelle mappature di cui
all'art. 2 del protocollo del 20 novembre 2024 dovra' provvedere, a
meno che non vi abbia gia' provveduto, ad accreditare il proprio RLE
o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla
guida scaricabile nell'«Area Riservata alle Pubbliche
Amministrazioni».
d) per accedere all'applicativo «Verbali RSU», il RLE potra'
designare un responsabile del procedimento (RP) verbali RSU. L'RLE
rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP, di tutti i dati
immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso
assegnate al RP verbali RSU. Tali dati sono equiparati all'invio
cartaceo sottoscritto con firma autografa.
L'A.Ra.N. non prendera' in considerazione:
a. verbali/dati che non pervengano attraverso l'applicativo
«VERBALI RSU»;
b. verbali/dati inviati dalle commissioni elettorali, dal
presidente delle stesse, dalle organizzazioni sindacali, ecc..
Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione
dei dati contenuti nei verbali RSU, si ricorda che e' opportuno
procedere al loro caricamento in presenza della commissione
elettorale. Infatti:
1) nella fase di inserimento dei dati l'applicativo segnalera' la
presenza di eventuali errori materiali (es. la somma dei votanti non
coincide con la somma delle schede scrutinate). In tal caso
l'amministrazione non potra' correggere autonomamente il dato ma
dovra' comunicare alla commissione elettorale le anomalie riscontrate
dalla procedura. Solo qualora la commissione provveda a correggere
tali anomalie, redigendo un nuovo verbale finale che sostituisce
quello errato, l'amministrazione potra' inserire il dato corretto. Al
contrario, ove cio' non accada, l'amministrazione dovra' dichiarare
che, benche' informata, la commissione non ha provveduto alla
modifica del verbale finale e completare la procedura di
trasmissione;
2) prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrera'
stampare il documento generato dalla procedura, contenente il
riepilogo dei dati inseriti, che dovra' essere firmato dalla
commissione elettorale; il verbale elettorale generato dalla
procedura deve essere una copia conforme all'originale consegnato
dalla commissione elettorale;
3) il documento firmato dovra' essere conservato
dall'amministrazione, insieme a verbali ricevuti ed alla copia della
scheda elettorale, per dieci anni;
4) copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla
commissione elettorale dovra' essere consegnata alla commissione
stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista;
5) verra' richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di
affissione dei risultati elettorali per i giorni previsti dal
calendario elettorale. Inoltre, sara' necessario precisare, negli
appositi campi, l'esistenza di eventuali ricorsi pendenti. Anche in
presenza di ricorsi il verbale dovra' comunque essere trasmesso, con
l'apposita annotazione, e sara' cura dell'amministrazione comunicare
successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi;
Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le amministrazioni
devono darne tempestiva comunicazione all'A.Ra.N. attraverso
l'applicativo «VERBALI RSU». L'informazione e', infatti, condizione
necessaria affinche' questa Agenzia non solleciti l'invio di verbali
mancanti.
22. Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N.
I dati relativi ai verbali elettorali finali inseriti
nell'applicativo «VERBALI RSU», alle cadenze definite dal Comitato
paritetico 2025-2027 di cui all'art. 43 del decreto legislativo n.
165/2001 costituito presso l'A.Ra.N., vengono messi a disposizione
delle organizzazioni sindacali al fine di verificarne la
corrispondenza rispetto ai dati in proprio possesso.
A seguito di cio', o comunque nel momento in cui le organizzazioni
sindacali ricevono notizia dei dati contenuti nei verbali finali
caricati nell'applicativo dalle amministrazioni, puo' accadere che si
rinvengano ulteriori errori materiali.
Per la rettifica di tali errori e' necessario che la commissione
elettorale rediga un nuovo verbale finale che annulla e sostituisce
il precedente. Tale nuovo verbale dovra' essere tempestivamente
caricato dall'amministrazione nell'applicativo VERBALI RSU riaprendo
il relativo fascicolo telematico. Non sara' ammissibile la correzione
dei dati qualora la comunicazione dell'errore materiale venga
effettuata dal solo presidente della commissione elettorale o qualora
non sia accompagnata dal nuovo verbale elettorale finale.
Si ricorda che le correzioni potranno avvenire entro la scadenza
della rilevazione fissata dal Comitato paritetico 2025-2027.
23. Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti
L'A.Ra.N. ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del
pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi
provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la
pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di
quesiti scritti posti dalle singole amministrazioni, l'A.Ra.N.
rispondera' solo a quelli aventi carattere generale che propongano
questioni assolutamente nuove e non gia' definite nella presente
circolare o nei chiarimenti pubblicati sul sito internet
dell'Agenzia.
Si rappresenta, inoltre, che l'A.Ra.N. non potra' dare riscontro a
quesiti posti sia dalle commissioni elettorali (che, in caso di
necessita', possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne
hanno designato i componenti), da singoli dipendenti o dalle
amministrazioni su materie di competenza delle commissioni elettorali
(liste, candidature ed altre procedure elettorali), ne' fornira'
pareri telefonici.
Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da
amministrazioni diverse dall'A.Ra.N., e contrastante con le norme
contenute nell'ACNQ del 12 aprile 2022 e con la presente circolare,
non dovra' essere presa in considerazione dalle commissioni
elettorali.
24. Documenti correlati
1. Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per
il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti -
tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 20
novembre 2024;
2. ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale;
3. Accordo integrativo del comparto Funzioni centrali (16 novembre
2023);
4. Accordo integrativo del comparto Funzioni locali (6 maggio
2024);
5. Accordo integrativo del comparto Sanita' (26 settembre 2024);
6. Fac-simile «Accettazione della candidatura» (modello 1) -
allegato 1 all'ACNQ del 12 aprile 2022;
7. Fac-simile «Presentazione della lista» (modello 2) - allegato 2
all'ACNQ del 12 aprile 2022;
8. Fac-simile «Verbale finale delle elezioni della RSU» (modello 3)
- allegato 3 all'ACNQ del 12 aprile 2022;
9. Fac-simile «Verbale della sezione elettorale» (modello 4) -
allegato 4 all'ACNQ del 12 aprile 2022.
Tenuto conto che la presente circolare ha la finalita' di fornire
un quadro complessivo degli adempimenti da assolversi nell'ambito
delle procedure elettorali, si raccomanda alle commissioni elettorali
una attenta lettura della circolare stessa ritenendo che possa
costituire un utile strumento per consentire di svolgere
correttamente il proprio compito.
Nel richiamare l'attenzione sull'importanza del corretto
svolgimento del procedimento elettorale, inoltre, si invitano le
amministrazioni a porre in essere ogni utile iniziativa volta ad
agevolare e garantire la sicurezza dell'intero procedimento
elettorale, assicurando alle commissioni elettorali il necessario
supporto strumentale.
Considerato che le elezioni RSU assumono una valenza istituzionale,
atteso che la corretta acquisizione del dato elettorale e' necessaria
per la definizione del sistema della rappresentativita' sindacale, si
raccomanda particolare attenzione nella trasmissione dei dati
contenuti nel verbale finale (Cfr. § 21).
Nel ribadire, infine, che dal rispetto puntuale degli adempimenti
indicati dipende la rapidita' e la esattezza della rilevazione, si
confida nella piena collaborazione degli enti in indirizzo.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Presidente: Naddeo