IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 19 dicembre 2024
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la
programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive
disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione
12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per
«rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del
perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito
CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27
febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque
richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito» al CIPESS;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante
«Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a
norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare
l'art. 1, recante «"Attribuzioni del CIPE"», il quale dispone che
«nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica, sulla base di
proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge
funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica
economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica
economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in
particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire
in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli
specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico
e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli
obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire
uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le
conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei
risultati»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e,
in particolare, art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica, di seguito DIPE;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente
il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare,
l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale
sia ripartito dal CIPE su proposta del Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a
favore delle regioni;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente
il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS), a norma dell'art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, il comma
496 dell'art. 1, il quale dispone che, fermo restando quanto previsto
dai commi da 491 a 494, al fine di consentire il mantenimento dei
requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 78 del 3 aprile 2015, e il livello di particolare qualificazione
di eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica, puo' essere
garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico (IRCCS) in favore di cittadini
residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando
il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai
dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni
nonche' di un'ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, incrementando
corrispondentemente il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario standard cui concorre lo Stato;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 recante
«Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico»;
Vista la delibera CIPESS 30 novembre 2023, n. 33, concernente il
riparto delle disponibilita' finanziare del Servizio sanitario
nazionale per l'anno 2023 che, alla lettera b) punto 4 del
deliberato, vincola la somma di 20 milioni di euro in favore delle
regioni e province autonome per il finanziamento delle prestazioni
erogate dagli IRCCS;
Considerato che la proposta di ripartizione tra le regioni della
somma di 20 milioni di euro viene effettuata in proporzione alla
valorizzazione, desumibile dall'ultima compensazione tra le regioni,
della totalita' delle prestazioni di ricovero, erogate nel 2022 quale
ultimo anno di riferimento disponibile, in favore dei pazienti
residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, dai singoli
IRCCS pubblici e privati accreditati, che insistono sul territorio
delle stesse regioni e che risultino assegnatarie di budget
nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies del citato decreto legislativo, n. 502 del 1992;
Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e le
province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica» relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica» relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e
l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007), relativo alla Regione Sardegna;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del
2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa
sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;
Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del
Capo di Gabinetto n. 15483-P del 30 ottobre 2024, concernente il
riparto del contributo di 20 milioni di euro per l'attivita' degli
IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle
di appartenenza, ai sensi dell'art. 1, comma 496, della citata legge
n. 178 del 2020;
Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sancita nella seduta del 17 ottobre 2024 (Rep. atti n. 185/CSR);
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3
del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE
28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica», cosi' come
modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del CIPESS;
Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio
1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «"In caso di
assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei
ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e
delle finanze in qualita' di vicepresidente del Comitato stesso. In
caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le
relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per
eta'"»;
Considerato che, in assenza del Presidente e del Vicepresidente del
Comitato, il Ministro piu' anziano tra i presenti risulta essere il
Ministro dell'universita' e della ricerca Anna Maria Bernini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre
2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato
nominato Segretario del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e'
stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
coordinamento della politica economica e di programmazione e
monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati
al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime
di partenariato pubblico-privato;
Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della
delibera, e considerato che il testo della stessa e' stato condiviso
con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art.
5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente
nella citata nota congiunta;
Considerato che nella nota congiunta DIPE-MEF dell'odierna seduta
il Ministero dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso
della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore
corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene
sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del
Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti
per il prescritto controllo preventivo di legittimita';
Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
La somma complessiva di euro 20 milioni prevista dal comma 496,
dell'art. 1, della legge n. 178 del 2020, citata in premessa,
finalizzata al finanziamento, per l'anno 2023, delle attivita' svolte
dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in
favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di
appartenenza, e' ripartita tra le regioni ordinarie e la Regione
Siciliana come da allegata tabella che costituisce parte integrante
della presente delibera.
Le risorse ripartite, di cui all'allegata tabella, potranno essere
utilizzate dalle regioni su cui insistono gli IRCCS, previa
sottoscrizione dei previsti accordi contrattuali, ai sensi dell'art.
8-quinquies del decreto legislativo citato in premessa n. 502 del
1992, tra la regione stessa e l'Istituto interessato, sulla base
della programmazione sanitaria regionale e dei dati di produzione dei
singoli Istituti. Le risorse potranno essere erogate agli IRCCS a
seguito di verifica da parte della regione stessa della produzione
effettivamente erogata e successivamente ai controlli di
appropriatezza. Eventuali differenziali positivi restano nella
disponibilita' del bilancio sanitario regionale.
Il Presidente
Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 47