IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 15; 
  Vista  la  direttiva  2010/75/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni  industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della  legge  30  luglio
1998, n. 274»; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155  recante
«Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE  relativa   alla   qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa»; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali
di interesse strategico nazionale»; 
  Visto il  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»; 
  Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno  e  per
la realizzazione di una banca di investimento»; 
  Visto il decreto-legge  5  gennaio  2023,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3  marzo  2023,  n.  17,  recante  «Misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»; 
  Visto il decreto-legge  18  gennaio  2024  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15   marzo   2024,   n.   28,   recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  amministrazione  straordinaria
delle imprese di carattere strategico»; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)»; 
  Vista  la  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  25  giugno  2024,
C-626/2022; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  predisporre
misure  di  attuazione  della  direttiva  2010/75/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  24  novembre  2010,  alla  luce  della
richiamata sentenza della Corte di Giustizia, tese  a  rafforzare  la
protezione  della  salute  pubblica  nell'esercizio  di  impianti  di
interesse strategico nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 gennaio 2025; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy,  di  concerto  con  i
Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) per gli impianti ex
                                Ilva 
 
  1. Al fine di dare  compiuta  attuazione  alle  disposizioni  della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24
novembre 2010, relativa alle  emissioni  industriali,  afferenti,  in
particolare, al rapporto tra  valutazioni  sanitarie  e  riesame  del
procedimento di autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA)  secondo
l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di  Giustizia  25
giugno 2024,  C-626/2022,  all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2  e'  aggiornato,
almeno ogni dieci anni,  includendo  criteri  predittivi  in  ragione
degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio  per
la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede
di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 28 agosto  2013,
e' aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. 
    2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato  alla  luce  delle
risultanze correlate a  un'installazione  esistente  e  operante,  ha
l'obiettivo, in coerenza con  la  normativa  dell'Unione  europea  in
materia di prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento,  di
fornire elementi di valutazione  di  carattere  sanitario,  rilevanti
anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. 
    2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra valutazione  del
danno sanitario e AIA, quanto previsto dall'articolo 1  comma  7  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.».