IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recante
«Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante
«Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»;
Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per
la realizzazione di una banca di investimento»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria
delle imprese di carattere strategico»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)»;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024,
C-626/2022;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di predisporre
misure di attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, alla luce della
richiamata sentenza della Corte di Giustizia, tese a rafforzare la
protezione della salute pubblica nell'esercizio di impianti di
interesse strategico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) per gli impianti ex
Ilva
1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in
particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del
procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo
l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di Giustizia 25
giugno 2024, C-626/2022, all'articolo 1-bis del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 e' aggiornato,
almeno ogni dieci anni, includendo criteri predittivi in ragione
degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per
la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede
di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 28 agosto 2013,
e' aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle
risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha
l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in
materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di
fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti
anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra valutazione del
danno sanitario e AIA, quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.».