IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto  legislativo
n.  165  del  2001,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  10,  del
decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, il  quale  dispone  che  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio  delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni  del  personale  delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti pubblici non economici; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla
verifica  dell'avvenuta  immissione   in   servizio,   nella   stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; 
  Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11  agosto  2014,  n.  144,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i  Corpi
di polizia  e  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
di un contingente di personale complessivamente corrispondente a  una
spesa pari a quella relativa al personale cessato  dal  servizio  nel
corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore  a
quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  29  maggio  2017,  n.  97,  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge del 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e,  in
particolare,  l'art.  19,  comma  1,  lettera  d),   concernente   le
assunzioni straordinarie delle Forze di polizia, secondo cui «Al fine
di  incrementare  i  servizi  di  prevenzione  e  di  controllo   del
territorio, di tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  ed
economico-finanziaria, connessi, in  particolare,  alle  esigenze  di
contrasto del terrorismo internazionale, nonche'  l'efficienza  degli
istituti penitenziari e delle attivita' di controllo  dell'esecuzione
penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli  703  e
2199  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'  autorizzata,  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le  modalita'
di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, l'assunzione straordinaria di un contingente  massimo  di  2.319
unita' delle Forze di polizia, nel limite della  dotazione  organica,
in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione
vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°  ottobre  di
ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma  2  e  per  un
numero massimo di: 
    [omissis]; 
    d)   ottocentoventidue   unita'   per   l'anno   2024,   di   cui
duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei
carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di  finanza  e  cento
nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    [omissis]»; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 162/2019,  il
quale prevede che «Per l'attuazione del comma  1  e'  autorizzata  la
spesa di euro 357.038 per l'anno  2021,  euro  3.320.237  per  l'anno
2022, euro 9.353.493 per l'anno  2023,  euro  35.385.727  per  l'anno
2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025,  euro  95.263.596  per  l'anno
2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per  l'anno
2028, euro 100.684.910 per  l'anno  2029,  di  euro  102.291.617  per
l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 162/2019,  il
quale prevede che  «Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle
assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese  per  mense  e  buoni
pasto, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020,  euro
1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022,
di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3»; 
  Visto l'art. 1, comma 984, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
nel quale si dispone che  «Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di
prevenzione  e  di  controllo  del  territorio,  nonche'  di   tutela
dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica  ed  economico-finanziaria,
connessi  anche  all'emergenza   sanitaria   da   COVID-19,   nonche'
l'efficienza  degli  istituti  penitenziari,  fermo  restando  quanto
previsto dagli  articoli  703  e  2199  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'
autorizzata, con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o con le modalita' di cui  all'art.  66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria  di  un
contingente massimo di 4.535  unita'  delle  Forze  di  polizia,  nel
limite  della  dotazione  organica,   in   aggiunta   alle   facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente,  nei  rispettivi  ruoli
iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro  il  limite
di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e  per  un  numero
massimo di: 
    [omissis]; 
    d) 1.160 unita' per l'anno 2024, di cui 200 unita' nella  Polizia
di Stato, 250 unita' nell'Arma dei carabinieri, 200 unita' nel  Corpo
della  guardia  di  finanza  e  510  unita'  nel  Corpo  di   polizia
penitenziaria; 
    [omissis]»; 
  Visto l'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
quale prevede che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri  di  cui  al  medesimo  comma  984,  con  una
dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro  32.318.063  per
l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro  103.346.347
per l'anno 2024,  di  euro  151.510.382  per  l'anno  2025,  di  euro
187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027,  di
euro 196.566.668 per l'anno 2028,  di  euro  199.622.337  per  l'anno
2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di  euro  204.480.113  per
l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517
per l'anno 2033,  di  euro  208.639.130  per  l'anno  2034,  di  euro
210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui  a  decorrere
dall'anno 2036»; 
  Visto l'art. 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
quale prevede che  «Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle
assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni  pasto,
e' autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno  2021,  di  euro
2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro
7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870  per  l'anno  2025,  da
iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del  Ministero  dell'interno  da  ripartire  tra  le  amministrazioni
interessate con le modalita' di cui al comma 984»; 
  Visto il decreto-legge n. 36 del 30 aprile  2022,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
  Visto l'art. 1, comma 961-sexies della legge 30 dicembre  2021,  n.
234, cosi' come inserito dall'art. 17-bis, comma 2, lettera  b),  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale prevede che «Al  fine  di
incrementare i servizi di prevenzione, di controllo  del  territorio,
di   tutela   dell'ordine   e    della    sicurezza    pubblica    ed
economico-finanziaria [omissis], con apposito decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri o con le modalita'  di  cui  all'art.  66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  autorizzata
l'assunzione straordinaria di un contingente massimo  di  complessive
1.574 unita' delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055,  in
aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno [omissis]»; 
  Visto l'art. 1, comma 14 del decreto-legge del 30 dicembre 2023, n.
215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024,  n.
18, con il quale si prevede che «Il  termine  per  le  assunzioni  di
personale della Guardia di finanza gia' previste, per gli anni  2021,
2022 e 2023, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio  verificatesi
negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'art. 1,  comma  287,  lettera  e),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'art. 1, comma 381, lettere
d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art.  19,  comma
1, lettere b) e c), del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
dall'art. 1, comma 984, lettere b) e  c),  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, dall'art. 1, comma 961-sexies, della legge 30  dicembre
2021, n. 234, e dall'art. 15, comma 12, lettera a), e comma  25,  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024»; 
  Visto l'art. 1, comma 15 del  decreto-legge  n.  215/2023,  con  il
quale si prevede che «Il termine per le assunzioni di personale delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  gia'
previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'art.  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in  relazione  alle
cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019,  2020,  2021  e
2022, dall'art. 1, comma 287,  lettere  d)  ed  e),  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, dall'art. 1, comma 381, lettere c), d)  ed  e)
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 19, comma 1,  lettere
a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  dall'art.  1,
comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2,  lettera  c),  del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'art. 1, commi da 961-bis a
961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'art. 1, commi
662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e  dall'art.  15,
commi 7, 8, 9  e  10,  del  decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,  e'
prorogato al 31 dicembre 2024»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
dicembre 2023, recante «Autorizzazione ad assumere in favore di  Arma
dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia  penitenziaria,  Polizia
di Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno  2024,  recante  «Autorizzazione  ad  avviare   procedure   di
reclutamento e ad  assumere  unita'  di  personale  in  favore  della
Polizia di stato»; 
  Viste le note con  le  quali  le  amministrazioni  hanno  richiesto
l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere  a
tempo   indeterminato   unita'   di   personale,   dando    analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2023 e specificando
gli oneri  sostenuti  per  le  assunzioni  effettuate  in  base  alla
normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere  per  le
assunzioni relative all'anno 2024, nonche' gli oneri a regime; 
  Considerato che le richieste  pervenute  sono  state  valutate  con
esito  favorevole  rispetto  al  regime  delle  assunzioni,   nonche'
rispetto alle dotazioni organiche vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, che
dispone l'incarico al Ministro per la pubblica amministrazione,  sen.
Paolo Zangrillo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le amministrazioni del comparto  sicurezza-difesa  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D e  E
allegate,   che   costituiscono   parte   integrante   del   presente
provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma  9-bis,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  a  valere  sulle
risorse per le  assunzioni  relative  all'anno  2024,  derivanti  dai
risparmi  da  cessazione  dell'anno  2023,  ad   assumere   a   tempo
indeterminato le unita' di personale per ciascuna indicate e  per  un
onere a regime corrispondente all'importo  accanto  specificato.  Per
ciascuna amministrazione e' indicato il limite massimo  delle  unita'
di personale  e  dell'ammontare  delle  risorse  disponibili  per  le
assunzioni relative all'anno 2024. La tabella D relativa alla Polizia
di stato include le 1.000 unita' con  la  qualifica  di  agente  gia'
autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 19 giugno 2024. 
  2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera d), del decreto-legge n.
162/2019, sono autorizzate,  per  l'anno  2024,  con  decorrenza  non
anteriore al 14 ottobre, per le amministrazioni di cui  alla  tabella
F, che costituisce parte integrante del  presente  provvedimento,  le
assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di n.  822  unita'  di
personale, nei limiti indicati nella medesima tabella,  nel  rispetto
della dotazione organica e in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente. 
  3. Per  le  esigenze  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui all'art. 19 del decreto-legge n.  162/2019,  ivi
comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 1  milioni  di
euro, per l'anno 2021 e di euro 3 milioni a partire  dall'anno  2022,
e'  ripartita  tra  le  amministrazioni  interessate  secondo  quanto
riportato nella tabella G allegata, costituente parte integrante  del
presente provvedimento. 
  4. Ai sensi dell'art. 1, comma 984, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178,  sono  autorizzate,  per  l'anno  2024,  con  decorrenza  non
anteriore al 20 dicembre, per le amministrazioni di cui alla  tabella
H, che costituisce parte integrante del  presente  provvedimento,  le
assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di n. 1.160 unita'  di
personale, nei limiti indicati nella medesima tabella,  nel  rispetto
della dotazione organica e in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente. 
  5. Per  le  esigenze  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui all'art. 1, comma 984, della legge  n.  178  del
2020, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di euro
4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro
7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per  l'anno  2024  e  di
euro 5.915.870 per l'anno 2025 e' ripartita  tra  le  amministrazioni
interessate secondo quanto riportato nella tabella  I  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  6. Ai sensi dell'art. 1, comma 961-sexies, della legge 30  dicembre
2021, n. 234, per l'anno 2024, le amministrazioni di cui alla tabella
L, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,  sono
autorizzate,  con  le  decorrenze  ivi  indicate,   alle   assunzioni
straordinarie di n. 108 unita' di personale  a  tempo  indeterminato,
nei limiti  indicati  nella  medesima  tabella,  nel  rispetto  della
dotazione organica e in aggiunta alle facolta' assunzionali  previste
a legislazione vigente. 
  7. Le risorse per finanziare la  spesa  di  funzionamento  connesse
alle assunzioni straordinarie di cui dell'art. 1,  commi  961-sexies,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ivi comprese quella per mense e
buoni pasto, sono ripartite tra le amministrazioni  interessate  come
riportato nella tabella M allegata, costituente parte integrante  del
presente provvedimento. 
  8. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per
la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  del
Ministero dell'economia e delle finanze per la  Guardia  di  finanza,
del Ministero della difesa per il Corpo  dell'arma  dei  carabinieri,
del  Ministero  della  giustizia   per   il   Corpo   della   polizia
penitenziaria. 
  9. All'onere derivante dalle assunzioni  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, pari a euro 3.346.759  per  l'anno  2024,  a  euro
30.513.798 per l'anno 2025, a euro 35.539.825 per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2028, pari a euro 36.063.131  per  l'anno  2029,  a  euro
37.955.088 dal 2030 a regime, si  provvede  ai  sensi  dall'art.  19,
comma 2, del decreto-legge n. 162/2019. 
  10. All'onere derivante dalle assunzioni di  cui  al  comma  4  del
presente articolo, pari a  euro  698.419  per  l'anno  2024,  a  euro
39.854.606 per l'anno 2025, a euro 50.015.177 per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2028, pari a euro 50.129.379  per  l'anno  2029,  a  euro
53.441.244 dal 2030 a regime,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa  di  cui
al Fondo istituito dall'art. 1, comma 985, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  11. All'onere derivante dalle assunzioni di  cui  al  comma  6  del
presente articolo, pari a  euro  346.307  per  l'anno  2024,  a  euro
3.903.606 per l'anno 2025, a euro 4.682.082 per l'anno 2026,  a  euro
5.103.583 per l'anno 2027, a euro 5.115.119 per l'anno 2028,  a  euro
5.231.498 per l'anno 2029, a euro 5.464.111 per gli anni 2030 e 2031,
a euro 5.471.763 dal 2032 a regime, si provvede, ai  sensi  dell'art.
17-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. 
  12. Le amministrazioni di cui al presente  decreto  sono  tenute  a
trasmettere, entro il 31 marzo 2025,  per  le  necessarie  verifiche,
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
funzione  pubblica  -  Ufficio  per  l'organizzazione  ed  il  lavoro
pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati  concernenti  il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di  assunzione,  dovranno,
altresi', fornire dimostrazione del  rispetto  dei  limiti  di  spesa
previsti dal presente decreto.