IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3, comma 10, del
decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, il quale dispone che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla
verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;
Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i Corpi
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una
spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel
corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a
quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 97, e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in
particolare, l'art. 19, comma 1, lettera d), concernente le
assunzioni straordinarie delle Forze di polizia, secondo cui «Al fine
di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del
territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed
economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di
contrasto del terrorismo internazionale, nonche' l'efficienza degli
istituti penitenziari e delle attivita' di controllo dell'esecuzione
penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e
2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata, con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita'
di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319
unita' delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica,
in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di
ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un
numero massimo di:
[omissis];
d) ottocentoventidue unita' per l'anno 2024, di cui
duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei
carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento
nel Corpo di polizia penitenziaria;
[omissis]»;
Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 162/2019, il
quale prevede che «Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la
spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno
2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno
2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno
2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno
2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per
l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031»;
Visto l'art. 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 162/2019, il
quale prevede che «Per le spese di funzionamento connesse alle
assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni
pasto, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro
1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022,
di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3»;
Visto l'art. 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
nel quale si dispone che «Al fine di incrementare i servizi di
prevenzione e di controllo del territorio, nonche' di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria,
connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonche'
l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'
autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o con le modalita' di cui all'art. 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un
contingente massimo di 4.535 unita' delle Forze di polizia, nel
limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli
iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite
di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e per un numero
massimo di:
[omissis];
d) 1.160 unita' per l'anno 2024, di cui 200 unita' nella Polizia
di Stato, 250 unita' nell'Arma dei carabinieri, 200 unita' nel Corpo
della guardia di finanza e 510 unita' nel Corpo di polizia
penitenziaria;
[omissis]»;
Visto l'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
quale prevede che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 984, con una
dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per
l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347
per l'anno 2024, di euro 151.510.382 per l'anno 2025, di euro
187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027, di
euro 196.566.668 per l'anno 2028, di euro 199.622.337 per l'anno
2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di euro 204.480.113 per
l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517
per l'anno 2033, di euro 208.639.130 per l'anno 2034, di euro
210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui a decorrere
dall'anno 2036»;
Visto l'art. 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
quale prevede che «Per le spese di funzionamento connesse alle
assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni pasto,
e' autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro
2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro
7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da
iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dell'interno da ripartire tra le amministrazioni
interessate con le modalita' di cui al comma 984»;
Visto il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Visto l'art. 1, comma 961-sexies della legge 30 dicembre 2021, n.
234, cosi' come inserito dall'art. 17-bis, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale prevede che «Al fine di
incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio,
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed
economico-finanziaria [omissis], con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui all'art. 66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata
l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive
1.574 unita' delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in
aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno [omissis]»;
Visto l'art. 1, comma 14 del decreto-legge del 30 dicembre 2023, n.
215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n.
18, con il quale si prevede che «Il termine per le assunzioni di
personale della Guardia di finanza gia' previste, per gli anni 2021,
2022 e 2023, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi
negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'art. 1, comma 287, lettera e),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'art. 1, comma 381, lettere
d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 19, comma
1, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
dall'art. 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre
2020, n. 178, dall'art. 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, e dall'art. 15, comma 12, lettera a), e comma 25, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024»;
Visto l'art. 1, comma 15 del decreto-legge n. 215/2023, con il
quale si prevede che «Il termine per le assunzioni di personale delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia'
previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'art. 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle
cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e
2022, dall'art. 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27
dicembre 2017, n. 205, dall'art. 1, comma 381, lettere c), d) ed e)
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 19, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'art. 1,
comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'art. 1, commi da 961-bis a
961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'art. 1, commi
662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'art. 15,
commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e'
prorogato al 31 dicembre 2024»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4
dicembre 2023, recante «Autorizzazione ad assumere in favore di Arma
dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Polizia
di Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19
giugno 2024, recante «Autorizzazione ad avviare procedure di
reclutamento e ad assumere unita' di personale in favore della
Polizia di stato»;
Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto
l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a
tempo indeterminato unita' di personale, dando analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2023 e specificando
gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla
normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le
assunzioni relative all'anno 2024, nonche' gli oneri a regime;
Considerato che le richieste pervenute sono state valutate con
esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonche'
rispetto alle dotazioni organiche vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, che
dispone l'incarico al Ministro per la pubblica amministrazione, sen.
Paolo Zangrillo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D e E
allegate, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle
risorse per le assunzioni relative all'anno 2024, derivanti dai
risparmi da cessazione dell'anno 2023, ad assumere a tempo
indeterminato le unita' di personale per ciascuna indicate e per un
onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per
ciascuna amministrazione e' indicato il limite massimo delle unita'
di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le
assunzioni relative all'anno 2024. La tabella D relativa alla Polizia
di stato include le 1.000 unita' con la qualifica di agente gia'
autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 19 giugno 2024.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera d), del decreto-legge n.
162/2019, sono autorizzate, per l'anno 2024, con decorrenza non
anteriore al 14 ottobre, per le amministrazioni di cui alla tabella
F, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le
assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di n. 822 unita' di
personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto
della dotazione organica e in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente.
3. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni
straordinarie di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 162/2019, ivi
comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 1 milioni di
euro, per l'anno 2021 e di euro 3 milioni a partire dall'anno 2022,
e' ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto
riportato nella tabella G allegata, costituente parte integrante del
presente provvedimento.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, sono autorizzate, per l'anno 2024, con decorrenza non
anteriore al 20 dicembre, per le amministrazioni di cui alla tabella
H, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le
assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di n. 1.160 unita' di
personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto
della dotazione organica e in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente.
5. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni
straordinarie di cui all'art. 1, comma 984, della legge n. 178 del
2020, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di euro
4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro
7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di
euro 5.915.870 per l'anno 2025 e' ripartita tra le amministrazioni
interessate secondo quanto riportato nella tabella I allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, per l'anno 2024, le amministrazioni di cui alla tabella
L, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono
autorizzate, con le decorrenze ivi indicate, alle assunzioni
straordinarie di n. 108 unita' di personale a tempo indeterminato,
nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della
dotazione organica e in aggiunta alle facolta' assunzionali previste
a legislazione vigente.
7. Le risorse per finanziare la spesa di funzionamento connesse
alle assunzioni straordinarie di cui dell'art. 1, commi 961-sexies,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ivi comprese quella per mense e
buoni pasto, sono ripartite tra le amministrazioni interessate come
riportato nella tabella M allegata, costituente parte integrante del
presente provvedimento.
8. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per
la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di finanza,
del Ministero della difesa per il Corpo dell'arma dei carabinieri,
del Ministero della giustizia per il Corpo della polizia
penitenziaria.
9. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del
presente articolo, pari a euro 3.346.759 per l'anno 2024, a euro
30.513.798 per l'anno 2025, a euro 35.539.825 per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2028, pari a euro 36.063.131 per l'anno 2029, a euro
37.955.088 dal 2030 a regime, si provvede ai sensi dall'art. 19,
comma 2, del decreto-legge n. 162/2019.
10. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 4 del
presente articolo, pari a euro 698.419 per l'anno 2024, a euro
39.854.606 per l'anno 2025, a euro 50.015.177 per ciascuno degli anni
dal 2026 al 2028, pari a euro 50.129.379 per l'anno 2029, a euro
53.441.244 dal 2030 a regime, si provvede mediante corrispondente
riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui
al Fondo istituito dall'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
11. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 6 del
presente articolo, pari a euro 346.307 per l'anno 2024, a euro
3.903.606 per l'anno 2025, a euro 4.682.082 per l'anno 2026, a euro
5.103.583 per l'anno 2027, a euro 5.115.119 per l'anno 2028, a euro
5.231.498 per l'anno 2029, a euro 5.464.111 per gli anni 2030 e 2031,
a euro 5.471.763 dal 2032 a regime, si provvede, ai sensi dell'art.
17-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
12. Le amministrazioni di cui al presente decreto sono tenute a
trasmettere, entro il 31 marzo 2025, per le necessarie verifiche,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro
pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno,
altresi', fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa
previsti dal presente decreto.