La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno,  giorno
nel quale nel 1943 Hitler modifico' la condizione dei prigionieri  di
guerra italiani  catturati  dopo  l'armistizio  dell'8  settembre  in
quella  di  internati  militari,  quale  «Giornata  degli   internati
italiani nei campi di  concentramento  tedeschi  durante  la  seconda
Guerra mondiale», al fine di  conservare  la  memoria  dei  cittadini
italiani, militari e civili, internati nei campi  di  concentramento,
ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati  al  lavoro
coatto, a causa del proprio  rifiuto  di  collaborare  con  lo  Stato
nazionalsocialista  e  con  la  Repubblica  sociale   italiana   dopo
l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo  di
onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi  a  causa  del
rifiuto di collaborare con  lo  Stato  nazionalsocialista  e  con  la
Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio. 
  2. Per celebrare la  Giornata  di  cui  al  comma  1,  in  ciascuna
provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo  quanto
previsto dalla  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  o  dagli  specifici
ordinamenti degli enti locali delle  regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti
possono   promuovere   e   organizzare   iniziative,   manifestazioni
pubbliche, cerimonie pubbliche per il conferimento della medaglia  di
cui al comma 4 e per  la  deposizione  di  una  corona  commemorativa
presso l'Altare della Patria in Roma,  nonche'  incontri,  dibattiti,
momenti comuni di ricordo e di riflessione, ricerche e  pubblicazioni
per diffondere la conoscenza del valore storico,  militare  e  morale
della vicenda degli  internati  italiani  nonche'  il  ricordo  delle
sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra
e dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione,
affinche' si trasformino in un messaggio di pace rivolto  soprattutto
alle giovani generazioni. 
  3. Le iniziative di cui al comma 2 sono  complementari  rispetto  a
quelle previste per il 27 gennaio, «Giorno della Memoria», e  per  la
festivita' del 25 aprile, anniversario della liberazione. 
  4. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1
e' conferita la medaglia d'onore di cui all'articolo 1,  comma  1272,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante: «Disposizioni
          sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni  e
          fusioni di comuni.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 81 del 7 aprile 2014. 
              - Si riporta il comma 1272, dell'art. 1 della legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2007).»,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  299  del  27  dicembre   2006,   Supplemento
          ordinario n. 244: 
              «1272. E' autorizzata la concessione  di  una  medaglia
          d'onore ai cittadini italiani militari e  civili  deportati
          ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto
          per l'economia di guerra, ai quali, se militari,  e'  stato
          negato lo status  di  prigionieri  di  guerra,  secondo  la
          Convenzione relativa  al  trattamento  dei  prigionieri  di
          guerra fatta  a  Ginevra  il  27  luglio  1929  dall'allora
          governo nazista, e ai familiari dei deceduti,  che  abbiano
          titolo per presentare  l'istanza  di  riconoscimento  dello
          status di lavoratore coatto.».