La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno
nel quale nel 1943 Hitler modifico' la condizione dei prigionieri di
guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre in
quella di internati militari, quale «Giornata degli internati
italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda
Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini
italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento,
ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro
coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato
nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo
l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di
onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del
rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la
Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio.
2. Per celebrare la Giornata di cui al comma 1, in ciascuna
provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto
previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici
ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti
possono promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni
pubbliche, cerimonie pubbliche per il conferimento della medaglia di
cui al comma 4 e per la deposizione di una corona commemorativa
presso l'Altare della Patria in Roma, nonche' incontri, dibattiti,
momenti comuni di ricordo e di riflessione, ricerche e pubblicazioni
per diffondere la conoscenza del valore storico, militare e morale
della vicenda degli internati italiani nonche' il ricordo delle
sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra
e dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione,
affinche' si trasformino in un messaggio di pace rivolto soprattutto
alle giovani generazioni.
3. Le iniziative di cui al comma 2 sono complementari rispetto a
quelle previste per il 27 gennaio, «Giorno della Memoria», e per la
festivita' del 25 aprile, anniversario della liberazione.
4. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1
e' conferita la medaglia d'onore di cui all'articolo 1, comma 1272,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante: «Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2014.
- Si riporta il comma 1272, dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007).», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, Supplemento
ordinario n. 244:
«1272. E' autorizzata la concessione di una medaglia
d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati
ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto
per l'economia di guerra, ai quali, se militari, e' stato
negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la
Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di
guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora
governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano
titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello
status di lavoratore coatto.».