IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
  Vista la legge 11 gennaio  1996,  n.  23,  concernente  «Norme  per
l'edilizia scolastica» e, in particolare, l'art. 4, comma 2 il  quale
prevede che «la programmazione si realizza  mediante  piani  generali
triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle
regioni, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali»
e l'art. 7, rubricato «anagrafe dell'edilizia scolastica»,  la  quale
e'  «diretta  ad  accertare  la  consistenza,  la  situazione  e   la
funzionalita' del patrimonio edilizio scolastico» e  «articolata  per
regioni, costituisce lo strumento conoscitivo  fondamentale  ai  fini
dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2004)  e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177-bis,
introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296,  secondo  il  quale  «in  sede  di  attuazione  di  disposizioni
legislative  che  autorizzano  contributi  pluriennali,  il  relativo
utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con decreto del
Ministro competente, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa verifica dell'assenza di  effetti  peggiorativi
sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli  previsti
dalla legislazione vigente»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante  ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita   del   Paese,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e,   in
particolare, l'articolo 11, comma 4-bis, il  quale  prevede  che  per
consentire  il  regolare  svolgimento  del  servizio  scolastico   in
ambienti   adeguati   e   sicuri,   il   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la
Conferenza  unificata,  definisce  le   priorita'   strategiche,   le
modalita' e i termini per  la  predisposizione  e  l'approvazione  di
appositi  piani  triennali,  articolati  in  singole  annualita',  di
interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti; 
  Visti altresi' i commi da 4-ter a 4-quinquies del  citato  art.  11
del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221  del
2012, che prevedono che per l'inserimento in  tali  piani,  gli  enti
locali  proprietari  degli  immobili   adibiti   all'uso   scolastico
presentano, secondo quanto indicato  nel  decreto  di  cui  al  comma
4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna
regione e provincia  autonoma,  valutata  la  corrispondenza  con  le
disposizioni indicate nel decreto di cui  al  comma  4-bis  e  tenuto
conto  della  programmazione  dell'offerta   formativa,   approva   e
trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla  base  delle
richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani  regionali
nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la  decadenza  dai
finanziamenti  assegnabili  nel  triennio  di  riferimento;  che   il
Ministero,  verificati  i  piani  trasmessi  dalle  regioni  e  dalle
province autonome,  in  assenza  di  osservazioni  da  formulare,  li
approva  e  ne  da'  loro  comunicazione  ai  fini   della   relativa
pubblicazione,  nei  successivi   trenta   giorni,   nei   rispettivi
Bollettini ufficiali. 
  Visto  inoltre  il  comma  4-sexies   dell'art.   11   del   citato
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito  dalla  legge  n.  221  del
2012, secondo il quale «Per le finalita' di cui ai commi da  4-bis  a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  il  Fondo  unico  per  l'edilizia
scolastica, nel quale confluiscono  tutte  le  risorse  iscritte  nel
bilancio dello Stato comunque destinate a  finanziare  interventi  di
edilizia scolastica.»; 
  Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il  1°
agosto 2013, tra il Governo, le  regioni,  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani  di
edilizia scolastica formulati ai sensi  del  citato  art.  11,  commi
4-bis  e  seguenti,  del  citato  decreto-legge  n.  179  del   2012,
convertito dalla legge n. 221 del 2012; 
  Visto in particolare l'art. 5 della citata Intesa, che prevede  che
le regioni, nel procedimento programmatorio,  valutino  i  fabbisogni
edilizi in ragione  di  una  dettagliata  indicazione,  da  parte  di
comuni, province e citta' metropolitane; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e  ricerca,  convertito
con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
  Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del
2013, convertito dalla legge n. 128 del 2013,  che  prevede  che  «al
fine  di  favorire  interventi  straordinari   di   ristrutturazione,
miglioramento,   messa    in    sicurezza,    adeguamento    sismico,
efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti
all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e immobili adibiti ad  alloggi  e  residenze  per  studenti
universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione
di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione  di  palestre
nelle scuole o di interventi volti al  miglioramento  delle  palestre
scolastiche esistenti per la  programmazione  triennale,  le  regioni
interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia  e
delle   finanze,   d'intesa   con   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e   con   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,   a   stipulare   appositi   mutui
trentennali con oneri di ammortamento a totale  carico  dello  Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di  sviluppo
del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa
e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'  attivita'  bancaria
ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e in  particolare  l'art.  1,  comma
160»; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare, l'art. 20-bis,  comma
2; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in
particolare l'art.  4,  comma  3-quinquies,  che  prevede  misure  di
semplificazione in materia di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della  ricerca  12   settembre   2018,   prot.   615   e   successive
modificazioni, con il quale si e'  proceduto  all'approvazione  della
programmazione unica  nazionale  2018-2020  in  materia  di  edilizia
scolastica  e  al  riparto  del  contributo   annuo   pari   a   euro
170.000.000,00 tra le regioni; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante  «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2020, n. 5,  che,  nell'apportare
alcune modifiche al decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
dispone l'istituzione del Ministero dell'istruzione; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, che,  nell'apportare  ulteriori  modifiche  al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  dispone,  tra  l'altro,  che  il
Ministero  dell'istruzione  assume  la  denominazione  di   Ministero
dell'istruzione e del merito; 
  Visto il decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36  recante  il
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della  legge
21 giugno 2022, n. 78,  recante  delega  al  Governo  in  materia  di
contratti pubblici»; 
  Visti in particolare l'art.  174  e  seguenti  del  citato  decreto
legislativo  n.  36  del  2023,  i  quali  disciplinano  l'operazione
economica del partenariato pubblico privato; 
  Considerato   che   parte   del   fabbisogno   individuato    nella
programmazione triennale nazionale di edilizia  scolastica  2018-2020
e' stato assorbito nel piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica di cui ai decreti  ministeriali  2  dicembre
2021, prot. 343 e 7  dicembre  2022,  prot.  320,  nell'ambito  della
Missione 4  «Istruzione  e  ricerca» -  Componente  1  «Potenziamento
dell'offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle
Universita'» - Investimento 3.3:  «Piano  di  messa  in  sicurezza  e
riqualificazione delle scuole»  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 
  Preso atto che la precedente programmazione triennale 2018-2020, di
cui  al  citato  decreto  ministeriale  prot.  615   del   2018,   ha
rappresentato il fabbisogno reale degli enti locali in relazione agli
interventi di edilizia scolastica; 
  Preso atto della necessita' di avviare il procedimento previsto per
definire e approvare un nuovo Piano generale triennale  nazionale  di
edilizia scolastica 2025-2027; 
  Dato atto che con successivo decreto del Ministro dell'istruzione e
del merito, adottato di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, saranno definiti
criteri,  termini  e  modalita'  di  redazione  del  Piano   generale
triennale nazionale  di  edilizia  scolastica  2025-2027,  nonche'  i
criteri e i pesi ponderali per il riparto delle risorse eventualmente
disponibili nonche' i criteri per l'individuazione  degli  interventi
di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto  e  le  tempistiche  per
l'attuazione degli stessi; 
  Considerato che, in attuazione dell'art. 62-quater,  comma  6,  del
CAD, il Ministero dell'istruzione e del merito, di  concerto  con  il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la  transizione  digitale  e
con il Ministro per la pubblica amministrazione,  acquisita  l'intesa
in Conferenza unificata, udito il parere del Consiglio di  Stato,  ha
adottato il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, prot.  234,  avente
ad oggetto «Regolamento sulle modalita' di attuazione e funzionamento
dell'Anagrafe   nazionale   dell'istruzione,   ai   sensi   dell'art.
62-quater, comma 6, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82»; 
  Visto in particolare, l'art.  5,  comma  1,  del  suddetto  decreto
ministeriale prot. 234 del 2023, secondo cui «L'ANIST e'  alimentata,
per il tramite dell'ANS, dalle  istituzioni  scolastiche  e,  per  il
tramite dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, dagli  enti
locali, che as-sicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento
dei dati [...]»; 
  Considerato altresi' che, in attuazione dell'art. 11, comma 2,  del
decreto ministeriale prot. 234 del 2023, il Ministero dell'istruzione
e del merito, acquisita l'intesa in Conferenza unificata  e  ricevuto
il  parere  favorevole  del  Garante  per  la  protezione  dei   dati
personali, ha adottato il decreto ministeriale 8 novembre 2024, prot.
222, concernente «la disciplina sul trattamento dei dati personali  e
sulle specifiche tecniche dei servizi resi disponibili  dall'Anagrafe
nazionale dell'istruzione, di  cui  all'art.  62-quater  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il relativo portale, nonche'
mediante la Piattaforma  digitale  nazionale  dati  di  cui  all'art.
50-ter del medesimo decreto»; 
  Considerato che, nel rispetto del suindicato  decreto  ministeriale
prot. 222 del 2024,  «con  successivi  decreti  ministeriali,  previa
intesa in sede di Conferenza  unificata  ai  sensi  dell'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il  parere  del
Garante per la protezione  dei  dati  personali,  sara'  disciplinata
l'estensione   dell'ambito   applicativo   dell'ANIST    all'Anagrafe
nazionale dell'edilizia scolastica,  nonche'  all'Anagrafe  nazionale
degli studenti»; 
  Dato atto che tutte le  regioni  procederanno  alla  redazione  dei
propri piani di interventi di edilizia scolastica  sulla  base  delle
necessita' manifestate dagli enti locali anche attraverso il  sistema
di anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica o mediante  l'utilizzo
del Repertorio regionale dei fabbisogni di edilizia scolastica, quale
modulo aggiuntivo dell'anagrafe nazionale  dell'edilizia  scolastica,
approvato con Accordo in Conferenza unificata del 18  dicembre  2024,
rep.atti n. 178/CU; 
  Dato atto che tutte le regioni procederanno alla  trasmissione  dei
piani al Ministero dell'istruzione e del merito secondo i  criteri  e
le  tempistiche  definiti  con  il  suddetto  decreto  del   Ministro
dell'istruzione  e  del  merito,  di  concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, d'Intesa con la Conferenza Unificata; 
  Dato atto che con l'adozione di un successivo decreto del  Ministro
dell'istruzione e del merito, d'intesa con la  Conferenza  unificata,
sulla base dei  piani  regionali,  e'  approvato  il  Piano  generale
triennale nazionale di edilizia scolastica 2025-2027; 
  Sancita l'Intesa in Conferenza  unificata  del  18  dicembre  2024,
rep.atti n. 179/CU, ai sensi dell'art.  11,  commi  4-bis  e  ss  del
decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con  legge  17
dicembre 2012, n. 221; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le premesse costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto. 
  2. Le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento nel Piano
generale  triennale  nazionale  di  edilizia  scolastica   2025-2027,
riferite ad immobili adibiti  all'istruzione  scolastica  statale  di
proprieta' degli enti locali, o di proprieta' della  regione  per  la
sola Regione Valle d'Aosta, sulla  base  delle  risorse  disponibili,
sono cosi' individuate: 
    a) la nuova costruzione di  edifici  scolastici,  di  palestre  e
mense; 
    b) la demolizione e ricostruzione, laddove  risulti  tecnicamente
ed economicamente  conveniente,  anche  fuori  sito  di  un  edificio
scolastico esistente; 
    c) l'ampliamento di un edificio scolastico esistente; 
    d) la riqualificazione di un edificio scolastico esistente; 
    e) la sola progettazione degli interventi di adeguamento sismico. 
  3. Gli interventi di riqualificazione edilizia di cui al  punto  d)
possono comprendere: l'adeguamento sismico, il miglioramento  sismico
laddove si ravvisino problematiche di ordine tecnico che limitino  la
realizzazione di interventi per l'adeguamento  degli  edifici  o  nel
caso di immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e
del paesaggio, per i  quali  l'intervento  di  miglioramento  sismico
deve,  comunque,  conseguire  il   massimo   livello   di   sicurezza
compatibile con le concomitanti esigenze di  tutela  e  conservazione
dell'identita' culturale del bene stesso, efficientamento energetico,
l'adeguamento  antincendio,  la  messa   a   norma   degli   impianti
tecnologici,   l'eliminazione   delle    barriere    architettoniche,
interventi di rimozione degli elementi  in  amianto  e  ricostruzione
delle parti rimosse e qualunque altro intervento reso necessario  per
garantire la sicurezza e l'agibilita' dell'edificio. 
  4. Con esclusivo riferimento  agli  interventi  di  efficientamento
energetico di cui al comma 3 che coinvolgono l'intero  involucro  del
fabbricato,  si  dispone  che  potranno  essere  realizzati  soltanto
qualora l'edificio oggetto di intervento non necessiti di  interventi
di adeguamento o miglioramento sismico. 
  5.  Il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito,  in   caso   di
stanziamento  di  risorse  specifiche,  puo'  valutare  di  concedere
contributi  agli  enti  locali,  nei  limiti  delle  risorse  che  si
dovessero  rendere  disponibili,  per  il   noleggio   di   strutture
temporanee o per la locazione di ulteriori spazi  da  destinare  all'
attivita' didattica previa  richiesta  da  parte  degli  enti  locali
interessati nel rispetto  delle  modalita'  e  delle  condizioni  che
potranno  essere  stabilite  con  successivo  avviso  pubblico  della
Direzione  generale  per  l'edilizia  scolastica,  le  risorse  e  il
supporto alle istituzioni scolastiche. 
  6. Non sono ammissibili interventi che risultino  gia'  assegnatari
di altro finanziamento, con particolare riferimento al PNRR,  per  le
medesime voci di spesa finanziate, al fine di rispettare il principio
del divieto del c.d. «doppio finanziamento». 
  7. Gli enti locali sono comunque tenuti ad aggiornare costantemente
i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.