IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, concernente «Norme per
l'edilizia scolastica» e, in particolare, l'art. 4, comma 2 il quale
prevede che «la programmazione si realizza mediante piani generali
triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle
regioni, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali»
e l'art. 7, rubricato «anagrafe dell'edilizia scolastica», la quale
e' «diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la
funzionalita' del patrimonio edilizio scolastico» e «articolata per
regioni, costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini
dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore»;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177-bis,
introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, secondo il quale «in sede di attuazione di disposizioni
legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo
utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con decreto del
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi
sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti
dalla legislazione vigente»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in
particolare, l'articolo 11, comma 4-bis, il quale prevede che per
consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in
ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la
Conferenza unificata, definisce le priorita' strategiche, le
modalita' e i termini per la predisposizione e l'approvazione di
appositi piani triennali, articolati in singole annualita', di
interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti;
Visti altresi' i commi da 4-ter a 4-quinquies del citato art. 11
del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del
2012, che prevedono che per l'inserimento in tali piani, gli enti
locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico
presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma
4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna
regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le
disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto
conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e
trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle
richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani regionali
nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai
finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento; che il
Ministero, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle
province autonome, in assenza di osservazioni da formulare, li
approva e ne da' loro comunicazione ai fini della relativa
pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi
Bollettini ufficiali.
Visto inoltre il comma 4-sexies dell'art. 11 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del
2012, secondo il quale «Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia
scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel
bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di
edilizia scolastica.»;
Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1°
agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di
edilizia scolastica formulati ai sensi del citato art. 11, commi
4-bis e seguenti, del citato decreto-legge n. 179 del 2012,
convertito dalla legge n. 221 del 2012;
Visto in particolare l'art. 5 della citata Intesa, che prevede che
le regioni, nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogni
edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di
comuni, province e citta' metropolitane;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, convertito
con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del
2013, convertito dalla legge n. 128 del 2013, che prevede che «al
fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico,
efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti
all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti
universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione
di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre
nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre
scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le regioni
interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui
trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo
del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa
e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell' attivita' bancaria
ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti e in particolare l'art. 1, comma
160»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare, l'art. 20-bis, comma
2;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in
particolare l'art. 4, comma 3-quinquies, che prevede misure di
semplificazione in materia di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 settembre 2018, prot. 615 e successive
modificazioni, con il quale si e' proceduto all'approvazione della
programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia
scolastica e al riparto del contributo annuo pari a euro
170.000.000,00 tra le regioni;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca», convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2020, n. 5, che, nell'apportare
alcune modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
dispone l'istituzione del Ministero dell'istruzione;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, che, nell'apportare ulteriori modifiche al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dispone, tra l'altro, che il
Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero
dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge
21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici»;
Visti in particolare l'art. 174 e seguenti del citato decreto
legislativo n. 36 del 2023, i quali disciplinano l'operazione
economica del partenariato pubblico privato;
Considerato che parte del fabbisogno individuato nella
programmazione triennale nazionale di edilizia scolastica 2018-2020
e' stato assorbito nel piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica di cui ai decreti ministeriali 2 dicembre
2021, prot. 343 e 7 dicembre 2022, prot. 320, nell'ambito della
Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 1 «Potenziamento
dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Universita'» - Investimento 3.3: «Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione delle scuole» del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Preso atto che la precedente programmazione triennale 2018-2020, di
cui al citato decreto ministeriale prot. 615 del 2018, ha
rappresentato il fabbisogno reale degli enti locali in relazione agli
interventi di edilizia scolastica;
Preso atto della necessita' di avviare il procedimento previsto per
definire e approvare un nuovo Piano generale triennale nazionale di
edilizia scolastica 2025-2027;
Dato atto che con successivo decreto del Ministro dell'istruzione e
del merito, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, saranno definiti
criteri, termini e modalita' di redazione del Piano generale
triennale nazionale di edilizia scolastica 2025-2027, nonche' i
criteri e i pesi ponderali per il riparto delle risorse eventualmente
disponibili nonche' i criteri per l'individuazione degli interventi
di cui all'art. 1 del presente decreto e le tempistiche per
l'attuazione degli stessi;
Considerato che, in attuazione dell'art. 62-quater, comma 6, del
CAD, il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
con il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisita l'intesa
in Conferenza unificata, udito il parere del Consiglio di Stato, ha
adottato il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, prot. 234, avente
ad oggetto «Regolamento sulle modalita' di attuazione e funzionamento
dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione, ai sensi dell'art.
62-quater, comma 6, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82»;
Visto in particolare, l'art. 5, comma 1, del suddetto decreto
ministeriale prot. 234 del 2023, secondo cui «L'ANIST e' alimentata,
per il tramite dell'ANS, dalle istituzioni scolastiche e, per il
tramite dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, dagli enti
locali, che as-sicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento
dei dati [...]»;
Considerato altresi' che, in attuazione dell'art. 11, comma 2, del
decreto ministeriale prot. 234 del 2023, il Ministero dell'istruzione
e del merito, acquisita l'intesa in Conferenza unificata e ricevuto
il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati
personali, ha adottato il decreto ministeriale 8 novembre 2024, prot.
222, concernente «la disciplina sul trattamento dei dati personali e
sulle specifiche tecniche dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe
nazionale dell'istruzione, di cui all'art. 62-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il relativo portale, nonche'
mediante la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art.
50-ter del medesimo decreto»;
Considerato che, nel rispetto del suindicato decreto ministeriale
prot. 222 del 2024, «con successivi decreti ministeriali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del
Garante per la protezione dei dati personali, sara' disciplinata
l'estensione dell'ambito applicativo dell'ANIST all'Anagrafe
nazionale dell'edilizia scolastica, nonche' all'Anagrafe nazionale
degli studenti»;
Dato atto che tutte le regioni procederanno alla redazione dei
propri piani di interventi di edilizia scolastica sulla base delle
necessita' manifestate dagli enti locali anche attraverso il sistema
di anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica o mediante l'utilizzo
del Repertorio regionale dei fabbisogni di edilizia scolastica, quale
modulo aggiuntivo dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica,
approvato con Accordo in Conferenza unificata del 18 dicembre 2024,
rep.atti n. 178/CU;
Dato atto che tutte le regioni procederanno alla trasmissione dei
piani al Ministero dell'istruzione e del merito secondo i criteri e
le tempistiche definiti con il suddetto decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, d'Intesa con la Conferenza Unificata;
Dato atto che con l'adozione di un successivo decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, d'intesa con la Conferenza unificata,
sulla base dei piani regionali, e' approvato il Piano generale
triennale nazionale di edilizia scolastica 2025-2027;
Sancita l'Intesa in Conferenza unificata del 18 dicembre 2024,
rep.atti n. 179/CU, ai sensi dell'art. 11, commi 4-bis e ss del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17
dicembre 2012, n. 221;
Decreta:
Art. 1
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
2. Le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento nel Piano
generale triennale nazionale di edilizia scolastica 2025-2027,
riferite ad immobili adibiti all'istruzione scolastica statale di
proprieta' degli enti locali, o di proprieta' della regione per la
sola Regione Valle d'Aosta, sulla base delle risorse disponibili,
sono cosi' individuate:
a) la nuova costruzione di edifici scolastici, di palestre e
mense;
b) la demolizione e ricostruzione, laddove risulti tecnicamente
ed economicamente conveniente, anche fuori sito di un edificio
scolastico esistente;
c) l'ampliamento di un edificio scolastico esistente;
d) la riqualificazione di un edificio scolastico esistente;
e) la sola progettazione degli interventi di adeguamento sismico.
3. Gli interventi di riqualificazione edilizia di cui al punto d)
possono comprendere: l'adeguamento sismico, il miglioramento sismico
laddove si ravvisino problematiche di ordine tecnico che limitino la
realizzazione di interventi per l'adeguamento degli edifici o nel
caso di immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e
del paesaggio, per i quali l'intervento di miglioramento sismico
deve, comunque, conseguire il massimo livello di sicurezza
compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione
dell'identita' culturale del bene stesso, efficientamento energetico,
l'adeguamento antincendio, la messa a norma degli impianti
tecnologici, l'eliminazione delle barriere architettoniche,
interventi di rimozione degli elementi in amianto e ricostruzione
delle parti rimosse e qualunque altro intervento reso necessario per
garantire la sicurezza e l'agibilita' dell'edificio.
4. Con esclusivo riferimento agli interventi di efficientamento
energetico di cui al comma 3 che coinvolgono l'intero involucro del
fabbricato, si dispone che potranno essere realizzati soltanto
qualora l'edificio oggetto di intervento non necessiti di interventi
di adeguamento o miglioramento sismico.
5. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in caso di
stanziamento di risorse specifiche, puo' valutare di concedere
contributi agli enti locali, nei limiti delle risorse che si
dovessero rendere disponibili, per il noleggio di strutture
temporanee o per la locazione di ulteriori spazi da destinare all'
attivita' didattica previa richiesta da parte degli enti locali
interessati nel rispetto delle modalita' e delle condizioni che
potranno essere stabilite con successivo avviso pubblico della
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il
supporto alle istituzioni scolastiche.
6. Non sono ammissibili interventi che risultino gia' assegnatari
di altro finanziamento, con particolare riferimento al PNRR, per le
medesime voci di spesa finanziate, al fine di rispettare il principio
del divieto del c.d. «doppio finanziamento».
7. Gli enti locali sono comunque tenuti ad aggiornare costantemente
i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.