IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, e in
particolare gli articoli 692, secondo comma, 693, terzo comma, e 698,
primo comma;
Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'amministrazione della difesa e il regolamento di
attuazione di cui all'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del
governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare», in particolare l'art. 99 in materia di
attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 19 dicembre 2012, n. 258
che assegna al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare la
competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attivita' di volo militare sulle installazioni aeronautiche
militari ai sensi dell'art. 707, ultimo comma, del codice della
navigazione, nonche' l'esercizio delle competenze in materia di
regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sulle stesse
installazioni aeronautiche militari;
Visto il decreto del Ministero della difesa 8 ottobre 2019, recante
l'istituzione dell'autorita' per l'Aviazione militare e l'annessa
determina dirigenziale del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica
militare dell'11 febbraio 2020 che ne disciplina modalita' di
esercizio e ambiti di intervento;
Visto il protocollo d'intesa propedeutico a specifici accordi di
programma del 14 ottobre 2004, tra il Ministro della difesa, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze, finalizzato al trasferimento al
demanio statale, ramo trasporti - Aviazione civile - di aeroporti o
sedimi aeroportuali attualmente in capo al demanio della difesa;
Vista la proposta del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, di
cui alla nota n. MD AAVSMA 0023420 del 4 aprile 2007, condivisa dal
Capo di Stato Maggiore della difesa, con l'appunto n. l/101/AM del 10
aprile 2007, concernente l'atto d'indirizzo degli aeroporti a doppio
uso militare-civile;
Considerato che l'elevata sofisticazione tecnologica dei sistemi
d'arma aerei implica un elevato livello di complessita' del supporto
tecnico e logistico, nonche', di specializzazione dei sedimi ed
infrastrutture aeroportuali dedicate;
Considerato che l'efficacia dello strumento aereo puo' essere
perseguita solo salvaguardando il binomio aeromobile-aeroporto
militare;
Considerato che in tale contesto e in ragione delle limitate
risorse disponibili, lo sviluppo degli aeroporti militari deve
avvenire in modo selettivo e che, pertanto, in relazione alle
esigenze di mantenere, a scopo di difesa nazionale, alcuni aeroporti
ad uso esclusivamente militare per evitare di compromettere
l'assolvimento dei compiti istituzionali militari, si rende
necessario armonizzare le pianificazioni dell'amministrazione della
difesa e, in particolare, dell'Aeronautica militare, con quelle dei
piani di sviluppo dell'Aviazione civile, per pervenire
all'elaborazione di un piano generale di sviluppo del sistema
aeroportuale nazionale complessivo;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto e' volto a definire e a individuare:
a) gli aeroporti militari strettamente destinati alle esigenze di
difesa nazionale;
b) gli aeroporti militari utilizzabili anche per esigenze di
aviazione civile sulla base di intervenute intese tra il Ministero
della difesa e il Ministero dei trasporti, tenuto conto anche del
Piano nazionale dei trasporti civili.