IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e  integrazioni,  e  in
particolare gli articoli 692, secondo comma, 693, terzo comma, e 698,
primo comma; 
  Visti la legge 18 febbraio 1997, n.  25,  concernente  attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici  delle  Forze
armate e  dell'amministrazione  della  difesa  e  il  regolamento  di
attuazione di cui all'art. 10 della citata  legge  n.  25  del  1997,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre  1999,
n. 556, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni,  concernente  la   riforma   dell'organizzazione   del
governo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
di ordinamento militare», in particolare  l'art.  99  in  materia  di
attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa 19 dicembre 2012, n. 258
che assegna al Capo di Stato Maggiore  dell'Aeronautica  militare  la
competenza   al   rilascio   dell'autorizzazione   allo   svolgimento
dell'attivita' di  volo  militare  sulle  installazioni  aeronautiche
militari ai sensi dell'art.  707,  ultimo  comma,  del  codice  della
navigazione, nonche'  l'esercizio  delle  competenze  in  materia  di
regolazione  tecnica,  certificazione  e   vigilanza   sulle   stesse
installazioni aeronautiche militari; 
  Visto il decreto del Ministero della difesa 8 ottobre 2019, recante
l'istituzione dell'autorita' per  l'Aviazione  militare  e  l'annessa
determina dirigenziale del Capo di  Stato  Maggiore  dell'Aeronautica
militare  dell'11  febbraio  2020  che  ne  disciplina  modalita'  di
esercizio e ambiti di intervento; 
  Visto il protocollo d'intesa propedeutico a  specifici  accordi  di
programma del 14 ottobre 2004,  tra  il  Ministro  della  difesa,  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  finalizzato  al  trasferimento  al
demanio statale, ramo trasporti - Aviazione civile - di  aeroporti  o
sedimi aeroportuali attualmente in capo al demanio della difesa; 
  Vista la proposta del Capo di Stato Maggiore  dell'Aeronautica,  di
cui alla nota n. MD AAVSMA 0023420 del 4 aprile 2007,  condivisa  dal
Capo di Stato Maggiore della difesa, con l'appunto n. l/101/AM del 10
aprile 2007, concernente l'atto d'indirizzo degli aeroporti a  doppio
uso militare-civile; 
  Considerato che l'elevata sofisticazione  tecnologica  dei  sistemi
d'arma aerei implica un elevato livello di complessita' del  supporto
tecnico e logistico,  nonche',  di  specializzazione  dei  sedimi  ed
infrastrutture aeroportuali dedicate; 
  Considerato che  l'efficacia  dello  strumento  aereo  puo'  essere
perseguita  solo  salvaguardando  il   binomio   aeromobile-aeroporto
militare; 
  Considerato che in  tale  contesto  e  in  ragione  delle  limitate
risorse  disponibili,  lo  sviluppo  degli  aeroporti  militari  deve
avvenire in  modo  selettivo  e  che,  pertanto,  in  relazione  alle
esigenze di mantenere, a scopo di difesa nazionale, alcuni  aeroporti
ad  uso  esclusivamente  militare  per   evitare   di   compromettere
l'assolvimento  dei  compiti   istituzionali   militari,   si   rende
necessario armonizzare le pianificazioni  dell'amministrazione  della
difesa e, in particolare, dell'Aeronautica militare, con  quelle  dei
piani   di   sviluppo   dell'Aviazione    civile,    per    pervenire
all'elaborazione  di  un  piano  generale  di  sviluppo  del  sistema
aeroportuale nazionale complessivo; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 14  gennaio  1994,
n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione  e  controllo
della Corte dei conti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto e' volto a definire e a individuare: 
    a) gli aeroporti militari strettamente destinati alle esigenze di
difesa nazionale; 
    b) gli aeroporti militari  utilizzabili  anche  per  esigenze  di
aviazione civile sulla base di intervenute intese  tra  il  Ministero
della difesa e il Ministero dei trasporti,  tenuto  conto  anche  del
Piano nazionale dei trasporti civili.