IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante
«Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che
stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con
compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con
l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con
l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;
Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo, che
prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano, si procede alla
rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione
all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e
dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;
Visto l'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che, nel disporre la soppressione del Fondo per gli asili nido di cui
all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che
l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della
aliquota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto;
Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
e dell'art. 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (si
rinvia alla Tabella 1 allegata);
Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, che ha incrementato, a decorrere dall'anno di imposta 2011,
dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'IRPEF;
Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al
comma 2, lettera a), prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la quota
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per
autotrazione attribuita alle regioni a statuto ordinario;
Visto l'art. 1, comma 788, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
che, nel rinviare all'anno 2027 (o a un anno precedente ove ricorrano
le condizioni) i meccanismi di finanziamento delle funzioni
regionali, come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, ha confermato fino all'anno 2026 i criteri di determinazione
dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal
decreto legislativo n. 56 del 2000;
Viste le delibere CIPE n. 70 del 3 novembre 2021 e n. 50 del 27
dicembre 2022, concernenti il riparto del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2021(si rinvia alla Tabella
2 allegata);
Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 12 settembre 2024;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e'
stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva
deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi
alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto1988, n.
400;
Decreta:
Art. 1
1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 62.67 per
cento per l'anno 2021.
2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA
complessivo desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo
1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2019, al netto
di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse
UE, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in base
alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2024
p. il Presidente
del Consiglio dei ministri,
il Sottosegretario di Stato
Mantovano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 179