IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 10 della legge n. 133  del  13  maggio  1999,  recante
«Disposizioni in materia di federalismo fiscale»; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio  2000,
n. 56 recante disposizioni in materia  di  federalismo  fiscale,  che
stabilisce  la  compensazione   dei   trasferimenti   soppressi   con
compartecipazioni regionali  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  con
l'aumento della compartecipazione  all'accisa  sulle  benzine  e  con
l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF; 
  Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo,  che
prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  si  procede  alla
rideterminazione  delle  aliquote  relative  alla   compartecipazione
all'imposta  sul  valore  aggiunto  e  all'accisa  sulle  benzine   e
dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF; 
  Visto l'art. 1, comma 59, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,
che, nel disporre la soppressione del Fondo per gli asili nido di cui
all'art. 70 della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  prevede  che
l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della
aliquota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto; 
  Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti  soppressi  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
e dell'art. 1, comma 59 della legge 30  dicembre  2004,  n.  311  (si
rinvia alla Tabella 1 allegata); 
  Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito con modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n.
214, che ha incrementato, a  decorrere  dall'anno  di  imposta  2011,
dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'IRPEF; 
  Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  che  al
comma 2, lettera a), prevede l'abrogazione del comma 12  dell'art.  3
della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  concernente   la   quota
dell'accisa  sulla  benzina  e  sulla  benzina   senza   piombo   per
autotrazione attribuita alle regioni a statuto ordinario; 
  Visto l'art. 1, comma 788, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
che, nel rinviare all'anno 2027 (o a un anno precedente ove ricorrano
le  condizioni)  i  meccanismi  di   finanziamento   delle   funzioni
regionali, come disciplinati dal decreto legislativo 6  maggio  2011,
n. 68, ha confermato fino all'anno 2026 i criteri  di  determinazione
dell'aliquota di  compartecipazione  all'IVA  come  disciplinati  dal
decreto legislativo n. 56 del 2000; 
  Viste le delibere CIPE n. 70 del 3 novembre 2021 e  n.  50  del  27
dicembre  2022,  concernenti  il  riparto   del   finanziamento   del
fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2021(si rinvia alla Tabella
2 allegata); 
  Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
nella seduta del 12 settembre 2024; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott.  Alfredo  Mantovano,  e'
stata  conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,   atti   e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, ad esclusione  di  quelli  che  richiedono  una  preventiva
deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi
alle attribuzioni di cui all'art. 5 della  legge  23  agosto1988,  n.
400; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'aliquota della  compartecipazione  regionale  all'imposta  sul
valore aggiunto,  di  cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo  18
febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella  misura  del  62.67  per
cento per l'anno 2021. 
  2. L'aliquota di cui al comma  1  va  commisurata  al  gettito  IVA
complessivo desunto dal Rendiconto  generale  dello  Stato,  capitolo
1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2019, al netto
di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale  e  delle  risorse
UE, ai sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del  decreto  legislativo  18
febbraio 2000, n. 56. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in  base
alle vigenti  norme  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 dicembre 2024 
 
                                               p. il Presidente       
                                          del Consiglio dei ministri, 
                                         il Sottosegretario di Stato  
                                                 Mantovano            
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
         Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 179