IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE,
2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016) e in
particolare gli articoli 107 e 108; 
  Vista la  direttiva  2018/2001/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   dell'11   dicembre   2018   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; 
  Visti gli articoli  9  e  17  del  regolamento  (UE)  2020/852  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  18  giugno   2020,   che
definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di  non  arrecare
un  danno  significativo  (DNSH,  «Do  no  significant  harm»)  e  la
comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti
tecnici  sull'applicazione  del  principio  «non  arrecare  un  danno
significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa
e  la  resilienza»,  come  modificata   dalla   Comunicazione   della
Commissione UE C/2023/111; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020,  che  istituisce  uno  strumento  di   supporto   straordinario
dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa  dell'economia  dopo  la
crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  la  cui
valutazione positiva e' stata approvata con decisione  di  esecuzione
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,  notificata  all'Italia  dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del  14  luglio
2021; 
  Viste le modifiche  apportate,  con  decisione  di  esecuzione  del
Consiglio ECOFIN dell'8  dicembre  2023,  alla  citata  decisione  di
esecuzione  del  13  luglio  2021,  relativa  all'approvazione  della
valutazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  presentato
dall'Italia,  finalizzate,  tra  l'altro,  a  dare  attuazione   alle
modifiche  normative  introdotte  dal  regolamento   (UE)   2023/435,
includendo  nel  PNRR  italiano  un  capitolo  specifico,  denominato
Missione 7 da dedicare alle iniziative REPowerEU; 
  Visto l'allegato  riveduto  alla  citata  decisione  del  Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni,
recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari  in  relazione  a
misure  e  investimenti  del  medesimo  PNRR   e,   in   particolare,
l'Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno»,  Componente  2
«Energia  rinnovabile,  idrogeno,  rete  e  mobilita'   sostenibile»,
Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» (M2C2 I  3.5),
volto a sostenere le  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  incentrate
sull'idrogeno nei seguenti filoni: produzione  di  idrogeno  verde  e
pulito; tecnologie  innovative  per  lo  stoccaggio  e  il  trasporto
dell'idrogeno   e   la   sua   trasformazione    in    derivati    ed
elettrocarburanti; celle a combustibile per applicazioni  stazionarie
e di  mobilita';  sistemi  intelligenti  di  gestione  integrata  per
migliorare  la  resilienza  e  l'affidabilita'  delle  infrastrutture
intelligenti basate sull'idrogeno; 
  Visti i  traguardi,  gli  obiettivi  e  le  ulteriori  disposizioni
definiti dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio e,
in particolare, i seguenti milestone e target associati  al  predetto
investimento M2C2 I 3.5: 
    a) milestone M2C2-18, da raggiungere entro  il  30  giugno  2022:
«Notifica dell'aggiudicazione di  contratti  di  ricerca  e  sviluppo
volti a migliorare  le  conoscenze  circa  l'uso  dell'idrogeno  come
vettore nelle fasi  di  produzione,  stoccaggio  e  distribuzione.  I
contratti devono perseguire almeno quattro filoni di ricerca: 
      a) produzione di idrogeno verde e pulito; 
      b) tecnologie innovative  per  lo  stoccaggio  e  il  trasporto
dell'idrogeno   e   la   sua   trasformazione    in    derivati    ed
elettrocarburanti; 
      c) celle a  combustibile  per  applicazioni  stazionarie  e  di
mobilita'; 
      d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la
resilienza e l'affidabilita' delle infrastrutture intelligenti basate
sull'idrogeno. 
  Questa  misura   deve   sostenere   la   produzione   di   idrogeno
elettrolitico a partire da fonti  di  energia  rinnovabile  ai  sensi
della direttiva (UE) 2018/2001  o  dall'energia  elettrica  di  rete,
oppure attivita' legate all'idrogeno che soddisfino il  requisito  di
riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del  73,4  %
per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2] e del 70  %  per  i
combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un  combustibile
fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ,  in  linea  con  l'approccio
stabilito  dall'art.  25,  paragrafo  2,  e  dall'allegato  V   della
direttiva (UE) 2018/2001»; 
    b) target  M2C2-19,  da  conseguire  entro  il  30  giugno  2026:
«Svolgimento di almeno dieci progetti di ricerca e sviluppo (uno  per
ogni filone elencato di seguito) e ottenimento di un  certificato  di
collaudo o pubblicazione. Devono essere perseguiti quattro filoni  di
attivita' di ricerca e sviluppo: 
      a) produzione di idrogeno verde e pulito; 
      b) tecnologie innovative  per  lo  stoccaggio  e  il  trasporto
dell'idrogeno   e   la   sua   trasformazione    in    derivati    ed
elettrocarburanti; 
      c) celle a  combustibile  per  applicazioni  stazionarie  e  di
mobilita'; 
      d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la
resilienza e l'affidabilita' delle infrastrutture intelligenti basate
sull'idrogeno. 
  Questa  misura   deve   sostenere   la   produzione   di   idrogeno
elettrolitico a partire da fonti  di  energia  rinnovabile  ai  sensi
della direttiva (UE) 2018/2001  o  dall'energia  elettrica  di  rete,
oppure attivita' legate all'idrogeno che soddisfino il  requisito  di
riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del  73,4  %
per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2] e del 70  %  per  i
combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un  combustibile
fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ,  in  linea  con  l'approccio
stabilito  dall'art.  25,  paragrafo  2,  e  dall'allegato  V   della
direttiva (UE) 2018/2001»; 
  Visti gli Operational Arrangements, sottoscritti dalla  Commissione
europea e dall'Italia in data 22  dicembre  2021,  che  associano  ai
suddetti traguardi e obiettivi specifici meccanismi di verifica; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei  giovani,  del
superamento dei divari territoriali ed il  principio  di  parita'  di
genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8,  10,
19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea e gli allegati VI e VII al  regolamento  (UE)  12
febbraio 2021, n. 2021/241; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione  del
4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, come  modificato  dal  regolamento  delegato
(UE) 2023/2485 del 27 giugno 2023; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione  del
28 settembre  2021,  che  stabilisce  gli  indicatori  comuni  e  gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e  della
resilienza; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione  del
10 febbraio  2023,  che  integra  la  direttiva  (UE)  2018/2001  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  definendo   una   metodologia
dell'Unione che stabilisce norme dettagliate  per  la  produzione  di
carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per
il trasporto; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione  del
10 febbraio  2023,  che  integra  la  direttiva  (UE)  2018/2001  del
Parlamento europeo e del Consiglio, definendo  la  soglia  minima  di
riduzione delle emissioni di  gas  a  effetto  serra  dei  carburanti
derivanti da  carbonio  riciclato  e  precisando  la  metodologia  di
valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a  effetto  serra  da
carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per
il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/435 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 febbraio 2023,  che  modifica  il  regolamento  (UE)
2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di  capitoli  dedicati  al
piano REPowerEU nei piani per  la  ripresa  e  la  resilienza  e  che
modifica i regolamenti (UE)  n.  1303/2013,  (UE)  2021/1060  e  (UE)
2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione  del
27  giugno  2023,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle
risorse marine, alla transizione  verso  l'economia  circolare,  alla
prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al
ripristino della biodiversita' e degli ecosistemi e se non arreca  un
danno significativo  a  nessun  altro  obiettivo  ambientale,  e  che
modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per  quanto  riguarda
la comunicazione al pubblico di informazioni  specifiche  relative  a
tali attivita' economiche; 
  Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio,  del
18 dicembre 1995, relativo alla  tutela  degli  interessi  finanziari
delle Comunita'; 
  Visto il regolamento (CE,  Euratom)  n.  2185/1996  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 1996 relativo ai  controlli  e  alle  verifiche  sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e  altre
irregolarita'; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015 del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  relativa  alla  prevenzione  dell'uso  del
sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del
terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
2005/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  nonche'  la
direttiva 2006/70/CE della Commissione; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione, modificativo  dei  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogativo  del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Viste le «Linee guida per  gli  Stati  membri  sulla  Strategia  di
audit» adottate dalla Commissione europea in data 27 agosto 2015  per
il periodo di programmazione 2014 -2020 (EGESIF_14-0011-02); 
  Vista la nota EGESIF 14-0021-00 del 16  giugno  2014,  «Valutazione
dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate»; 
  Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C  174/01) -
Carta della governance multilivello in europa; 
  Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare  il
principio di sana gestione finanziaria, secondo  quanto  disciplinato
nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046  e  nell'art.  22
del  regolamento  (UE)  2021/241,  in  particolare  in   materia   di
prevenzione dei conflitti di  interessi,  delle  frodi,  comprese  le
frodi sospette, della corruzione e di  recupero  e  restituzione  dei
fondi che sono stati indebitamente assegnati,  nonche'  l'obbligo  di
garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi  dell'art.
9 del regolamento (UE) 2021/241; 
  Visto, in particolare, il paragrafo 2, lettera  d,  del  richiamato
art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio  2021  che,  in  materia  di  tutela  degli
interessi finanziari dell'Unione,  prevede  l'obbligo  in  capo  agli
Stati  membri  beneficiari  del  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati,  tra  cui
il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita  del/dei  titolare/i
effettivo/i del  destinatario  dei  fondi  o  appaltatore,  ai  sensi
dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE)  2015/849  del  Parlamento
europeo e del Consiglio; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con il quale il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare e' ridenominato Ministero della transizione
ecologica e, in particolare, l'art. 2 che  attribuisce  al  Ministero
della transizione ecologica le competenze in materia di energia, gia'
a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  di  29  luglio  2021,  n.  108,  recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  17-sexies,  comma  1,  del  citato
decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  ai  sensi  del  quale  «per  il
Ministero della transizione ecologica l'unita'  di  missione  di  cui
all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la  cui
durata e' limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino  al
31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura di coordinamento  ai
sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a  un
massimo  di  sei  uffici  di  livello   dirigenziale   non   generale
complessivi»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  che  individua  le  amministrazioni   centrali   titolari   di
interventi previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR) ai sensi dell'art. 8, comma 1,  del  citato  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica», come modificato  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto  2021  e  successive  modifiche   e   integrazioni,   relativo
all'assegnazione delle risorse  finanziarie  in  favore  di  ciascuna
amministrazione titolare degli interventi  previsti  nel  PNRR  e  ai
corrispondenti milestone e  target,  che,  per  il  sopra  richiamato
Investimento 3.5, ha assegnato al MITE l'importo complessivo di  euro
160.000.000,00; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  9  novembre  2021,   n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e  autostradali»  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e,   in
particolare, l'art. 10, comma 3; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021, recante «Procedure relative alla  gestione  finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1,  comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», e successive modifiche e
integrazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  29  novembre
2021, n. 492, che ha istituito  l'Unita'  di  missione  per  il  PNRR
presso il Ministero della transizione ecologica; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica  23
dicembre 2021, n. 545, di attuazione dell'Investimento 3.5 «Ricerca e
sviluppo sull'idrogeno», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno,
rete  e  mobilita'  sostenibile,  Missione  2«Rivoluzione   verde   e
transizione ecologica» (M2C2 - I3.5) del PNRR e, in particolare: 
    a) l'art. 1, comma 1, in base al quale e' predisposto un  Accordo
di programma con ENEA affinche' svolga nelle annualita' 2022-2025  le
attivita' di ricerca dettagliate nel  «Piano  Operativo  di  Ricerca»
(POR); 
    b) l'art. 1, comma 5, in base al quale sono predisposti un  bando
di gara rivolto a enti di ricerca e universita' ed un bando rivolti a
soggetti privati, per attivita' di ricerca in linea con le  finalita'
dell'Investimento 3.5; 
    c) l'art. 2, in base al  quale  il  Ministero  della  transizione
ecologica si  avvale  di  Invitalia  S.p.a.  per  la  gestione  delle
attivita' connesse all'Accordo di programma e ai bandi di gara; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti  per  il  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR)», e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che stabilisce  che
il Ministero della transizione ecologica assume la  denominazione  di
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e il  comma  3,
che dispone che «le  denominazioni  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica e  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica sostituiscono, a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero  della
transizione ecologica»; 
  Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito  con
modificazioni  dalla  legge  21   aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune» e successive  modifiche
e integrazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,  recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza», e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  3
maggio 2024, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modificazioni ed
integrazioni», che, per l'attuazione  del  citato  Investimento  3.5,
destina al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  euro
140.000.000,00  ad  integrazione  della   dotazione   originariamente
prevista pari ad euro 160.000.000,00; 
  Viste le  circolari  adottate  dal  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello  Stato  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  indirizzate  alle  amministrazioni  centrali  titolari   di
interventi e ai Soggetti attuatori, recanti chiarimenti e indicazioni
operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti
inclusi nel PNRR, nonche' all'esecuzione delle riconnesse funzioni di
gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione e, in
particolare, la circolare 30 dicembre 2021,  n.  32,  recante  «Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per  il  rispetto
del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente
(DNSH)», la circolare 13 ottobre 2022, n. 33, recante  «Aggiornamento
Guida operativa per il rispetto del principio di non  arrecare  danno
significativo all'ambiente (cd. DNSH)» e la circolare 14 maggio 2024,
n. 22, recante «Aggiornamento Guida operativa  per  il  rispetto  del
principio di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente  (cd.
DNSH)»; 
  Visto il decreto 23 gennaio 2023,  n.  16,  del  Capo  Dipartimento
dell'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica, di adozione dello strumento  denominato
«Descrizione del  sistema  di  gestione  e  controllo  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza  energetica  per  l'attuazione  delle
misure PNRR di competenza» e della relativa manualistica allegata; 
  Viste, in particolare, le «Linee guida per  i  Soggetti  attuatori»
allegate al citato decreto direttoriale 23 gennaio 2023, n. 16; 
  Viste le circolari del Dipartimento per l'Unita' di missione per il
PNRR del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  prot.
n.  62625  del  19  maggio  2022,  recante  «PNRR  -  Indicazioni   e
trasmissione format per l'attuazione delle misure», n. 62711  del  19
maggio  2022,  recante  «PNRR  -  Politica  antifrode,  conflitto  di
interessi e doppio finanziamento -  Indicazioni  nelle  attivita'  di
selezione dei progetti», prot. n. 62671 del 19 maggio  2022,  recante
«PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica,  conformita'
al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  9  giugno  2023,   n.   386,   di
approvazione  dell'Accordo  di   programma   del   10   maggio   2022
sottoscritto dal Ministero e da  ENEA,  in  attuazione  dell'art.  1,
comma 1, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2021, n. 545; 
  Visto il Piano operativo di ricerca (POR) approvato con il  decreto
direttoriale 27 giugno 2023, n. 125; 
  Vista la nota prot. 213419 del 21 novembre 2024, con cui  ENEA,  in
considerazione  di  un  quadro  evolutivo  fortemente  indirizzato  a
favorire la penetrazione del vettore idrogeno  nell'economia  -  come
evidenziato dal Net Zero Industry Act, dal Piano Nazionale  Integrato
Energia  e  Clima  del  2024,  nonche'   dalla   Strategia   italiana
sull'idrogeno di prossima adozione - ha rappresentato  l'opportunita'
di implementare il citato Piano  operativo  di  ricerca  con  diverse
progettualita', per un importo pari ad euro 10.000.000,00; 
  Vista la nota prot.  217817  del  27  novembre  2024,  con  cui  la
Direzione generale programmi e incentivi finanziari  ha  ritenuto  la
citata proposta avanzata da ENEA il 21 novembre 2024 in linea con gli
obiettivi del Piano operativo di ricerca e coerente sotto il  profilo
tecnico-economico, evidenziando  l'eventuale  opportunita'  di  poter
reperire le pertinenti risorse nell'ambito  di  quelle  assegnate  al
Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica    per
l'Investimento 3.5 con il decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze del 3 maggio 2024; 
  Visto  l'avviso  pubblico  Bando  tipo  A)  adottato  con   decreto
direttoriale 23 marzo 2022, n. 4, in attuazione dell'art. 1, comma 5,
lettera a) del decreto del Ministro della  transizione  ecologica  23
dicembre 2021, n. 545; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  27  giugno  2022,  n.   126,   di
approvazione delle graduatorie dell'avviso pubblico  bando  tipo  A),
adottato con decreto direttoriale 23 marzo 2022, n. 4; 
  Considerato che, secondo quanto indicato nell'allegato 2 del citato
decreto direttoriale 27 giugno 2022, n. 126,  risultano  ammessi,  ma
non finanziabili per carenza di risorse, 31 progetti, per un  importo
di agevolazione concedibile pari a euro 92.404.680,52; 
  Considerato altresi' che, in esito al citato  decreto  direttoriale
Ministero della transizione ecologica 27 giugno 2022,  n.  126,  sono
stati  concessi  euro  20.000.000,00,  saturando  l'intera  dotazione
disponibile per la linea d'attivita' in questione; 
  Considerato che,  per  il  progetto  RSH2A_000036,  presentato  dal
Dipartimento  di  Ingegneria   chimica   materiali   ambiente   della
Universita' di Roma «La Sapienza», con  il  decreto  dirigenziale  20
novembre 2023, n. 528, sono stati concessi  in  favore  del  progetto
medesimo euro 1.011.067,89, a fronte di un contributo concedibile  di
euro 2.011.062,50, per esaurimento  delle  risorse  disponibili,  non
riconoscendo euro 999.994,61; 
  Visto  l'avviso  pubblico  Bando  tipo  B),  adottato  con  decreto
direttoriale 23 marzo 2022, n. 5, in attuazione dell'art. 1, comma 5,
lettera b), del succitato  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica 23 dicembre 2021, n. 545; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  27  giugno  2022,  n.   127,   di
approvazione delle graduatorie dell'avviso pubblico  Bando  tipo  B),
adottato con il citato decreto direttoriale 23 marzo 2022, n. 5; 
  Considerato che, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al  citato
decreto direttoriale 27 giugno 2022, n. 127,  risultano  ammessi,  ma
non finanziabili per carenza di risorse, 9 progetti, per  un  importo
di agevolazione concedibile pari ad euro 18.408.088,99; 
  Considerato altresi' che, in esito al citato  decreto  direttoriale
27 giugno 2022, n. 127, sono stati  concessi  euro  27.024.067,66,  a
fronte di euro 30.000.000,00 allocati per  la  linea  d'attivita'  in
questione e che, pertanto, risultano ancora disponibili risorse  pari
ad euro 2.975.932,34; 
  Ritenuto opportuno impiegare le risorse integrative  pari  ad  euro
140.000.000,00, assegnate dal decreto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze 3 maggio 2024 all'Investimento 3.5, nonche' le  risorse
residue all'esito delle effettive concessioni disposte a valle  delle
graduatorie pubblicate con il decreto direttoriale 27 giugno 2022, n.
127, per: 
    a) procedere allo scorrimento integrale delle graduatorie per gli
avvisi pubblici 23 marzo 2022, nn. 4 e 5 e al  riconoscimento  totale
dell'agevolazione   spettante   per   il    sopraindicato    progetto
RSH2A_000036; 
    b) l'integrazione del citato Piano operativo di ricerca,  per  un
importo pari ad euro 10.000.000,00; 
    c) la definizione di una nuova linea di attivita' finalizzata  ad
incentivare iniziative compatibili con l'Investimento 3.5, connesse a
nuove progettualita'; 
  Ritenuto, inoltre, opportuno che il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, in continuita' con quanto previsto dal  decreto
del Ministro della transizione ecologica 23 dicembre 2021, n. 545, ai
fini dell'attuazione del presente decreto, si  avvalga  del  supporto
tecnico-operativo di  Invitalia  S.p.a.,  conformemente  all'art.  9,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Vista la nota prot. n. 219799 del 30 novembre 2024 della  Direzione
generale  gestione  finanziaria,  monitoraggio,   rendicontazione   e
controllo  dell'Unita'  di  missione  per  il  PNRR   del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, con  la  quale  e'  stata
espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica,  la
conformita'  normativa  al  PNRR  e  la   conferma   della   relativa
disponibilita' finanziaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Ripartizione delle risorse connesse all'Investimento 3.5 
       «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno» della M2C2 del PNRR 
 
  1. Le risorse integrative assegnate al  Ministero  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica  mediante  il  decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  del  3   maggio   2024,   destinate
all'attuazione   dell'Investimento   3.5    «Ricerca    e    sviluppo
sull'idrogeno», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno,  rete  e
mobilita' sostenibile», Missione 2 «Rivoluzione verde  e  transizione
ecologica» del PNRR, pari a euro 140.000.000,00, nonche' le ulteriori
risorse residue derivanti  dalle  effettive  concessioni  disposte  a
valle delle graduatorie pubblicate con il decreto del Direttore della
Direzione generale incentivi energia del Ministero della  transizione
ecologica 27 giugno 2022, n. 127, pari  ad  euro  2.975.932,34,  sono
complessivamente ripartite, come di seguito: 
    a) euro 10.000.000,00 per il Piano operativo di ricerca (POR)  di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro  della  transizione
ecologica 23 dicembre 2021, n. 545; 
    b) euro 93.404.675,13 per il finanziamento dei  progetti  di  cui
all'allegato 2 del decreto del  direttore  della  Direzione  generale
incentivi energia del Ministero della transizione ecologica 27 giugno
2022, n. 126 - Bando  tipo  A),  nonche'  per  il  finanziamento  del
progetto RSH2A_000036, ammesso  parzialmente  per  esaurimento  delle
risorse; 
    c) euro 18.408.088,99 per il finanziamento dei  progetti  di  cui
all'allegato 2 del decreto del  direttore  della  Direzione  generale
incentivi energia del Ministero della transizione ecologica 27 giugno
2022, n. 127 - Bando tipo B); 
    d) euro 19.747.564,93 per il finanziamento, in favore di  imprese
ed Enti di ricerca, di iniziative compatibili con l'Investimento 3.5,
connesse a nuove progettualita'; 
    e) fino al massimo dell'1% delle risorse di cui alle lettere  a),
b), c) e d) per gli oneri connessi alle attivita' di cui al  comma  4
del presente articolo. 
  2. Compatibilmente con le tempistiche e  gli  obiettivi  del  PNRR,
eventuali risorse  residue,  connesse  all'attuazione  del  comma  1,
lettere b), c) ed e), del  presente  articolo,  sono  automaticamente
assegnate per le iniziative di  cui  alla  lettera  d)  del  medesimo
comma. 
  3. Con uno o piu' decreti del direttore  della  Direzione  generale
programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e  della
sicurezza  energetica  si  provvede   all'attuazione   del   presente
articolo. 
  4. Ai fini  dell'attuazione  del  presente  decreto,  il  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica  si  avvale  del  supporto
tecnico-operativo di Invitalia S.p.a., in conformita' con  l'art.  9,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108.  Con  apposita
convenzione sottoscritta  tra  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica ed Invitalia S.p.a. sono regolate  le  attivita'
di cui al primo periodo. Gli oneri derivanti dalle  attivita'  svolte
ai sensi del presente comma trovano copertura, sulla base delle spese
effettivamente sostenute e/o, nel caso di utilizzo delle  opzioni  di
costo semplificate, sulla base di costi/tariffe standard, e  comunque
nel rispetto della coerenza e della conformita' normativa alle regole
PNRR, a valere sulle risorse complessivamente disponibili di  cui  al
comma 1, nel limite massimo di cui al comma 1, lettera e).