IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e  108  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n.  2019/316  della  Commissione  del  21
febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022 che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visto il regolamento  (UE)  2023/2831  della  Commissione,  del  13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio, e in particolare l'art. 215, recante la previsione  di
pagamenti nazionali a favore dell'apicoltura; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  recante
disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale
e semplificazione amministrativa in agricoltura nonche' le successive
modifiche apportate dal  decreto  legislativo  n.  101/2005,  recante
ulteriori   disposizioni   per   la   modernizzazione   dei   settori
dell'agricoltura e delle foreste; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
concernente  il   «Regolamento   recante   la   disciplina   per   il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234»  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188,  «Disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio  1999,  n.
165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  cosi'  come
modificato e integrato dal decreto legislativo  4  ottobre  2019,  n.
116, recante «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Visto lo statuto dell'Agenzia per  le  erogazioni  in  agricoltura,
approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze in data 8  agosto  2023,  che  abroga  il  precedente
statuto del 25 marzo 2022; 
  Visto il decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, recante  «Interventi
urgenti per i  settori  dell'agricoltura,  dell'agroindustria,  della
pesca, nonche' in materia  di  fiscalita'  d'impresa»,  che  all'art.
1-bis, comma 2, istituisce, presso l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA),  un  apposito  capitolo  in  entrata,  denominato
«Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel  settore
agricolo  e  agroalimentare,   nonche'   per   le   altre   finalita'
istituzionali dell'AGEA», di seguito «Fondo filiere»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  1°  dicembre
1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione
della Carta dell'agricoltore e del pescatore  e  dell'anagrafe  delle
aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma  3,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
e, in particolare,  l'art.  12  che  prevede  la  determinazione  dei
criteri  e  della  modalita'  per  la  concessione  di   sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
«Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.  1,  comma
2, lettera e),  della  legge  7  marzo  2003,  n.  38»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 180, recante «Regolamento di  organizzazione  degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  delle   politiche
agricole alimentari e  forestali  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla  Corte  dei
conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente  l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e  la
definizione delle relative attribuzioni; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri ed,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  3,  del  predetto
decreto,   ai   sensi   del   quale   le   denominazioni    «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste»  e
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre  2023,  n.  178,  che  adotta  il  regolamento   recante   la
riorganizzazione del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste  31  gennaio  2024,  n.  47783,  recante
l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  ai
sensi del sopra citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 16 ottobre 2023, n. 178; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle  finanze  in  data  10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024, reg. 68, concernente il conferimento, a  decorrere  dalla  data
del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di  Capo  del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n.  165  del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente  ai
ruoli del medesimo  Ministero,  estraneo  all'amministrazione,  fermo
restando il disposto  dell'art.  19,  comma  8,  del  citato  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto di incarico di funzione  dirigenziale  di  livello
generale conferito, ai sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 165/2001,  alla  dott.ssa  Eleonora  Iacovoni,  del  7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei  ministri,  registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n.  116,  in  data  23  febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla
Corte dei conti al n. 280 in  data  23  febbraio  2024,  recante  gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
il 2024; 
  Vista la direttiva  del  Capo  del  Dipartimento  della  sovranita'
alimentare e dell'ippica  21  febbraio  2024,  n.  85479,  registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024,
per l'attuazione degli obiettivi definiti  dalla  «Direttiva  recante
gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione
per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023; 
  Vista la direttiva del direttore della Direzione  generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare 28 giugno 2024,  n.  289099,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al  n.  493  in  data  4
luglio 2024, con la quale sono stati  assegnati,  ai  titolari  degli
uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione  generale
per la promozione della qualita' agroalimentare  e  dell'ippica,  gli
obiettivi e le risorse umane e finanziarie; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2021-2023»  e  successive  modifiche  e
integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098, pg  01;
e, in particolare: 
    a) l'art. 1, comma 128, che istituisce il «Fondo per lo  sviluppo
e   il   sostegno   delle   filiere   agricole,   della    pesca    e
dell'acquacoltura»; 
    b) l'art. 1, comma 129, che prevede che con uno  o  piu'  decreti
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo  di  cui
al suddetto comma 128; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  179,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele; 
  Vista  la  legge  24  dicembre  2004,  n.  313,  sulla   disciplina
dell'apicoltura; 
  Visto il decreto 4 dicembre 2009, del Ministro  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, recante  disposizioni  per
l'anagrafe apistica nazionale; 
  Visto il decreto 11 agosto  2014  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  recante  l'approvazione  del  manuale  operativo  per  la
gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art.  5
del decreto ministeriale 4 dicembre 2009; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134,  recante
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h),  i)
e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; 
  Considerato che negli anni 2023  e  2024  la  filiera  apistica  ha
subito una grave crisi produttiva per una serie di eventi climatici e
naturali  (gelate  e  piogge  incessanti  soprattutto   nel   periodo
aprile-maggio 2024, siccita' dei mesi  successivi,  eventi  meteorici
estremi quali temperature medie eccessive nel periodo  invernale  che
hanno impattato sulla diapausa invernale; fitopatie); 
  Considerato il particolare momento di crisi economica avviatasi con
le misure di restrizione per il contenimento del  COVID-19  e  con  i
conflitti internazionali dall'anno 2020  e  sviluppatasi  negli  anni
successivi con un elevato processo inflattivo con ripercussioni sulla
tenuta gestionale delle imprese agricole; 
  Considerato l'aumento dei costi di produzione per i citati fenomeni
inflattivi, per l'aumento dei costi energetici e di tutti  i  fattori
produttivi, e la perdita di redditivita' a seguito  di  un  sensibile
calo delle produzioni primaverili negli anni 2023 e 2024, primario  e
strategico periodo produttivo; 
  Tenuto conto dell'impatto sui costi di produzione  delle  reiterate
nutrizioni di soccorso per evitare la morte delle api negli alveari; 
  Considerato il parallelo fenomeno della diminuzione della capacita'
di acquisto del consumatore per il permanere della crisi ucraina, che
contribuiscono ad  aggravare  la  redditivita'  e  la  sostenibilita'
economica delle imprese; 
  Valutata la funzione strategica dell'ape nella produzione agricola,
nella conservazione dell'ambiente e  il  correlato  valore  economico
dell'azione impollinatrice  svolta  dalle  api  nei  confronti  delle
colture agrarie e della flora spontanea, ai sensi dell'art.  1  della
legge n. 313/2004, che cosi' recita: «1. La presente legge  riconosce
l'apicoltura come attivita'  di  interesse  nazionale  utile  per  la
conservazione    dell'ambiente    naturale,     dell'ecosistema     e
dell'agricoltura  in  generale  ed   e'   finalizzata   a   garantire
l'impollinazione naturale e la biodiversita' di specie apistiche,»; 
  Ritenuto, pertanto, di dover attivare una misura di sostegno per la
filiera attraverso la corresponsione di un aiuto una tantum, volto  a
sostenerne  in  particolare  le  imprese  il  cui   reddito   dipende
principalmente dall'attivita' dell'apicoltura; 
  Ritenuto necessario procedere all'utilizzo delle risorse allocate e
disponibili sul capitolo 7098 «Fondo per lo sviluppo  e  il  sostegno
delle filiere agricole, della pesca e  dell'acquacoltura»,  esercizio
di provenienza 2023, a favore degli imprenditori apistici  fino  alla
concorrenza complessiva di 10 milioni di euro, per le misure  oggetto
del presente decreto; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 28 novembre 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e risorse 
 
  1. Al fine di sostenere gli imprenditori apistici  per  contrastare
le conseguenze economiche  derivanti  dalla  concomitanza  di  eventi
climatici negativi, di fattori naturali e di eventi socioeconomici di
carattere internazionale, sono destinate alle imprese di cui all'art.
2 le risorse di cui al successivo comma. 
  2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1 ammontano a  10
(dieci) milioni  di  euro,  a  valere  sul  capitolo  7098,  pg.  01,
rubricato  «Fondo  per  lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere
agricole,   della   pesca   e   dell'acquacoltura»   di   provenienza
dell'esercizio 2023. 
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite al soggetto gestore
di cui all'art.  5  mediante  trasferimento  sul  conto  corrente  di
Tesoreria n. 20082 intestato al soggetto gestore e denominato «AGEA -
Interventi nazionali».