IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, 
                 LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  143  del  20  giugno
2024; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art.  16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Visto il decreto  dell'Autorita'  politica  con  delega  alle  pari
opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento
per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio
2019, n. 880; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale l'on. Eugenia Maria  Roccella  e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2022, con il  quale  al
Ministro senza portafoglio, on.  Maria  Eugenia  Roccella,  e'  stato
conferito  l'incarico  per  la  famiglia,  la  natalita'  e  le  pari
opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, con il quale al Ministro per la famiglia, la natalita'
e le pari opportunita', on. Maria Eugenia Roccella, sono delegate  le
funzioni del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
famiglia,  natalita',  adozioni,  infanzia  e  adolescenza,  e   pari
opportunita'; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione  civile  e  di
commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5; 
  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
le  donne  (2021-2023),  presentato  in  Consiglio  dei  ministri  il
diciotto novembre  2021,  previo  parere  espresso  dalla  Conferenza
unificata in data 3 novembre 2021; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante  «Misure
per il sostegno e  il  rilancio  dell'economia»  ed,  in  particolare
l'art. 26-bis che prevede che in considerazione  dell'estensione  del
fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di  assicurare  la  tutela  dalla
violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per
contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli  uomini  autori
di violenza, il Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e  alle
pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2020.  Le  predette  risorse  sono  destinate,  nel  limite
dispesa   autorizzato,   esclusivamente    all'istituzione    e    al
potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge  di  Bilancio  2022)
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2022  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»  e,  in
particolare, l'art. 1, commi 661 e seguenti; 
  Vista la legge 30  dicembre  2023,  n.  213  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare  l'art.  1,
comma 188, che prevede che «Al fine di  dare  concreta  attuazione  a
quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, il Fondo per le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari
opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalita' previste dal  citato
art. 26-bis; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2022  recante  «Ripartizione  delle  risorse  destinate  al
finanziamento di programmi di intervento rivolti agli  uomini  autori
di violenza e dei centri per uomini autori di violenza  -  Annualita'
2022»; 
  Visto il decreto  23  novembre  2023  recante  «Ripartizione  delle
risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti
agli uomini autori di violenza e dei  centri  per  uomini  autori  di
violenza - Annualita' 2023»; 
  Vista l'email pervenuta in data 6 maggio 2024  con  la  quale  sono
stati forniti i dati aggiornati suddivisi  per  regioni  rispetto  al
numero di Centri per uomini autori di violenza (CUAV); 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto comma  109  per  l'anno  2010,  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783, del 17 gennaio 2011, che  conferma  l'esigenza  di  mantenere
accantonati i fondi spettanti alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
202412 del  19  luglio  2023  con  la  quale  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in
ordine all'attuazione delle disposizioni di  cui  all'art.  2,  comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce  delle  avvenute
modifiche,  nel  corso  degli  anni,  delle  relative  modalita'   di
applicazione; 
  Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare  n.  202412
che per il riparto delle risorse  di  cui  al  presente  decreto  non
occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province  autonome
di Trento e Bolzano, ai  soli  fini  del  calcolo  delle  risorse  da
attribuire; 
  Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
alle finalita' di cui al citato  art.  26-bis  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104 e al presente decreto,  ai  sensi  dello  statuto
speciale e delle relative norme di attuazione; 
  Vista l'intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti  n.  184/CSR,
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano
sui requisiti  minimi  dei  centri  per  uomini  autori  di  violenza
(C.U.A.V); 
  Vista  l'intesa  del  25  gennaio  2024  n.  24/07/SR09/C8  che  ha
prorogato di ulteriori  diciotto  mesi  il  periodo  transitorio  per
l'adeguamento ai requisiti dell'intesa 14 settembre 2022; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 662, della citata  legge  n.
234 del 2021 che  prevede  che  il  Ministro  delegato  per  le  pari
opportunita', previa intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, provvede annualmente, con proprio  decreto,  a  ripartire
tra le regioni le risorse del «Fondo per  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'» per le finalita' ivi previste; 
  Ritenuto di procedere alla ripartizione delle risorse stanziate per
l'esercizio finanziario 2024 ai sensi  dei  citati  art.  26-bis  del
decreto-legge n. 104 del 2020, dell'art. 1, comma 188, della legge n.
213 del 2023 e sulla base della procedura prevista nella citata legge
n. 234 del 2021, art. 1, comma 662, tra le regioni, come  individuate
secondo la tabella 1, parte integrante  del  presente  provvedimento,
per la somma complessiva  di  euro  5.000.000,00  (cinquemilioni/00),
gravante sul bilancio della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
Centro di Responsabilita' 8, capitolo di spesa 496; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281 nella seduta del 28 novembre 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Ambito e definizioni 
 
  1. Con il presente decreto si provvede a ripartire tra  le  regioni
le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'  stanziate  per  l'anno  2024,  in  base  ai
criteri indicati nei successivi articoli, di cui all'art. 26-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'art.  1,  comma  188,  della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 e ai sensi  dell'art.  1,  comma  662,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di  cui
al presente decreto,  si  applicano  le  definizioni  e  i  requisiti
previsti dall'Intesa  del  14  settembre  2022,  repertorio  atti  n.
184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sui  requisiti  minimi  dei  centri  per  uomini  autori  di
violenza, e successive modificazioni.