IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 4  settembre  2024,  n.  138  (decreto
NIS), recante «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a
misure per un livello comune elevato di  cibersicurezza  nell'Unione,
recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e  della  direttiva
(UE) 2018/1972 e che  abroga  la  direttiva  (UE)  2016/1148»  e,  in
particolare, gli articoli  3,  comma  4,  che  consente  di  derogare
all'applicazione dell'articolo 6,  paragrafo  2,  dell'allegato  alla
raccomandazione   2003/361/CE,    qualora    questa    non    risulti
proporzionata, e 40, comma 1, lettera a), che demanda  a  un  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  adottarsi  anche  in
deroga all'articolo 17 della legge n. 400 del  1988,  la  definizione
dei criteri per l'applicazione della deroga di cui al citato articolo
3, comma 4; 
  Visto il regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25  luglio
1985, relativo all'istituzione di  un  gruppo  europeo  di  interesse
economico (GEIE); 
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, recante «Norme
per  l'applicazione   del   regolamento   n.   85/2137/CEE   relativo
all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico  -  GEIE,
ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  recante
«Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in  attuazione  della
legge 19 ottobre 2017, n. 155» e, in particolare, l'articolo 2, comma
1, lettera h); 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,  definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
  Vista la  raccomandazione  2003/361/CE  della  Commissione,  del  6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole  e
medie imprese; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo  Mantovano,  e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei  ministri  e  di  quelli  relativi  alle  attribuzioni   di   cui
all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre  2022,  recante   delega   di   funzioni   in   materia   di
cybersicurezza, con il quale l'Autorita' delegata  per  la  sicurezza
della Repubblica e' delegata a svolgere le  funzioni  del  Presidente
del Consiglio dei ministri in materia di cybersicurezza, fatte  salve
quelle attribuite in via esclusiva al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato,  anche
tenuto  conto   dell'esigenza   di   assicurare   il   pronto   avvio
dell'attivita' di registrazione dei soggetti di cui al decreto NIS ai
sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1, e  42,  comma
3, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138; 
  Sentito il Tavolo per l'attuazione  della  disciplina  NIS  di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 4  settembre  2024,  n.  138,
nella riunione del 25 novembre 2024; 
  Acquisito  il  parere  del  Comitato   interministeriale   per   la
cybersicurezza di cui all'articolo  4  del  decreto-legge  14  giugno
2021, n. 82, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2021, n. 109, nella riunione del 9 dicembre 2024; 
  Sulla proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «decreto NIS»: il decreto legislativo del 4 settembre 2024, n.
138; 
    b) «Agenzia»: l'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale  di  cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; 
    c) «Autorita' nazionale competente  NIS»:  l'Autorita'  nazionale
competente di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto NIS; 
    d)  «Autorita'  di  settore  NIS»:  le  amministrazioni  di   cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto NIS; 
    e) «soggetto»:  un  soggetto  pubblico  o  privato  che  richiede
l'applicazione della clausola di salvaguardia ai sensi  dell'articolo
3, comma 4, del decreto NIS; 
    f) «impresa collegata»: un soggetto che soddisfa i criteri di cui
all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della raccomandazione 2003/361/CE, o
che fa parte di un gruppo di imprese; 
    g) «gruppo di  imprese»:  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
lettera h), del codice della crisi d'impresa  e  dell'insolvenza,  di
cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  l'insieme  delle
societa', delle imprese e degli enti, esclusi lo  Stato  e  gli  enti
territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497  e  2545-septies  del
codice  civile,  esercitano  o  sono  sottoposti  alla  direzione   e
coordinamento di una societa', di un ente o di una persona fisica;  a
tal fine si  presume,  salvo  prova  contraria,  che  l'attivita'  di
direzione e coordinamento delle societa' del  gruppo  sia  esercitata
dalla societa' o ente  tenuto  al  consolidamento  dei  loro  bilanci
oppure dalla  societa'  o  ente  che  le  controlla,  direttamente  o
indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto; 
    h) «clausola di salvaguardia»: la clausola di cui all'articolo 3,
commi 4 e 12, del decreto NIS; 
    i) «attivita' e servizi  NIS»:  le  attivita'  e  i  servizi  che
rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS per i quali  il
soggetto richiede l'applicazione della clausola di salvaguardia; 
    l) «sistemi informativi e di rete NIS»: i sistemi  informativi  e
di rete che abilitano attivita' e servizi NIS. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Articolo 17 (Regolamenti). - In vigore dal 4  luglio
          2009 
                1.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possono  essere  emanati
          regolamenti per disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) l'organizzazione del lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli   accordi
          sindacali. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  Si  riportano  gli  articoli  3  e  40  del  decreto
          legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante: «Recepimento
          della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a  misure  per  un
          livello  comune  elevato  di  cibersicurezza   nell'Unione,
          recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014  e  della
          direttiva (UE) 2018/1972 e che  abroga  la  direttiva  (UE)
          2016/1148», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230  del
          1° ottobre 2024: 
                «Articolo  3   (Ambito   di   applicazione).   -   1.
          Nell'ambito di applicazione del presente decreto  rientrano
          i soggetti pubblici e privati delle tipologie di  cui  agli
          allegati  I,  II,  III  e  IV,  che   costituiscono   parte
          integrante del presente decreto, che sono  sottoposti  alla
          giurisdizione  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  5.  Gli
          allegati  I   e   II   descrivono   i   settori   ritenuti,
          rispettivamente, altamente critici  e  critici,  nonche'  i
          relativi sottosettori  e  le  tipologie  di  soggetti.  Gli
          allegati III e IV descrivono, rispettivamente, le categorie
          di pubbliche amministrazioni e le  ulteriori  tipologie  di
          soggetto a cui si applica il presente decreto. 
                2. Il presente decreto si applica ai  soggetti  delle
          tipologie di cui  all'allegato  I  e  II,  che  superano  i
          massimali per le piccole imprese ai sensi dell'articolo  2,
          paragrafo    2,    dell'allegato    alla    raccomandazione
          2003/361/CE. 
                3. L'articolo  3,  paragrafo  4,  dell'allegato  alla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, non si applica ai fini del presente decreto. 
                4. Per determinare se un soggetto e' da  considerarsi
          una  media  o  grande  impresa  ai  sensi  dell'articolo  2
          dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, si applica
          l'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo allegato, salvo che
          cio'   non   sia   proporzionato,   tenuto   anche    conto
          dell'indipendenza del soggetto dalle sue imprese  collegate
          in termini di sistemi informativi e di  rete  che  utilizza
          nella fornitura dei suoi servizi e in  termini  di  servizi
          che fornisce. 
                5. Il presente decreto si applica,  indipendentemente
          dalle loro dimensioni, anche: 
                  a) ai soggetti che sono identificati come  soggetti
          critici ai sensi del decreto legislativo, che recepisce  la
          direttiva (UE)  2022/2557  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 14 dicembre 2022; 
                  b) ai fornitori di reti pubbliche di  comunicazione
          elettronica  o  di  servizi  di  comunicazione  elettronica
          accessibili al pubblico; 
                  c) ai prestatori di servizi fiduciari; 
                  d) ai gestori di registri dei nomi  di  dominio  di
          primo livello e fornitori di servizi di sistema dei nomi di
          dominio; 
                  e) ai fornitori di  servizi  di  registrazione  dei
          nomi di dominio. 
                6. Il presente decreto si  applica,  altresi',  anche
          indipendentemente dalle  loro  dimensioni,  alle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
          31  dicembre  2009,  n.  196,  ricomprese  nelle  categorie
          elencate nell'allegato III. 
                7.  Sulla  base  di  un  criterio   di   gradualita',
          dell'evoluzione del grado di esposizione al  rischio  della
          pubblica  amministrazione,  della   probabilita'   che   si
          verifichino incidenti e della loro  gravita',  compreso  il
          loro impatto sociale ed economico, tenuto conto  anche  dei
          criteri di cui al comma 9,  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri adottati  secondo  le
          modalita' di cui all'articolo 40, comma 2,  possono  essere
          individuate    ulteriori     categorie     di     pubbliche
          amministrazioni a cui si applica  il  presente  decreto  al
          fine di adeguare l'elenco di categorie di cui  all'allegato
          III. 
                8.  Il  presente  decreto   si   applica,   altresi',
          indipendentemente dalle loro dimensioni, anche ai  soggetti
          delle tipologie di cui all'allegato IV, individuati secondo
          le procedure di cui al comma 13. 
                9. Il presente decreto si applica, altresi', anche ai
          soggetti dei settori o delle tipologie di cui agli allegati
          I, II, III e IV, indipendentemente dalle  loro  dimensioni,
          individuati secondo  le  procedure  di  cui  al  comma  13,
          qualora: 
                  a) il soggetto sia identificato prima della data di
          entrata in vigore del presente decreto  come  operatore  di
          servizi essenziali ai  sensi  del  decreto  legislativo  18
          maggio 2018, n. 65; 
                  b) il soggetto sia l'unico fornitore  nazionale  di
          un servizio  che  e'  essenziale  per  il  mantenimento  di
          attivita' sociali o economiche fondamentali; 
                  c)  una  perturbazione  del  servizio  fornito  dal
          soggetto potrebbe  avere  un  impatto  significativo  sulla
          sicurezza pubblica,  l'incolumita'  pubblica  o  la  salute
          pubblica; 
                  d)  una  perturbazione  del  servizio  fornito  dal
          soggetto   potrebbe   comportare   un   rischio   sistemico
          significativo, in particolare per i settori nei quali  tale
          perturbazione potrebbe avere un impatto transfrontaliero; 
                  e) il soggetto sia critico  in  ragione  della  sua
          particolare importanza a livello nazionale o regionale  per
          quel particolare settore o tipo di  servizio  o  per  altri
          settori indipendenti nel territorio dello Stato; 
                  f) il soggetto sia considerato critico ai sensi del
          presente decreto quale elemento sistemico della  catena  di
          approvvigionamento, anche digitale, di uno o piu'  soggetti
          considerati essenziali o importanti. 
                10.  Il  presente   decreto   si   applica,   infine,
          indipendentemente   dalle   sue   dimensioni,   all'impresa
          collegata  ad  un  soggetto  essenziale  o  importante,  se
          soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: 
                  a)  adotta  decisioni  o  esercita  una   influenza
          dominante sulle decisioni relative alle misure di  gestione
          del rischio per la sicurezza  informatica  di  un  soggetto
          importante o essenziale; 
                  b) detiene o gestisce sistemi informativi e di rete
          da cui  dipende  la  fornitura  dei  servizi  del  soggetto
          importante o essenziale; 
                  c) effettua operazioni di sicurezza informatica del
          soggetto importante o essenziale; 
                  d) fornisce  servizi  TIC  o  di  sicurezza,  anche
          gestiti, al soggetto importante o essenziale. 
                11.  Resta  ferma  la  disciplina   in   materia   di
          protezione dei dati personali di cui  al  regolamento  (UE)
          2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27
          aprile 2016, e al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
          196, nonche' in  materia  di  lotta  contro  l'abuso  e  lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia  minorile
          di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39. 
                12. L'Autorita' nazionale competente NIS  applica  la
          clausola di salvaguardia di  cui  al  comma  4,  secondo  i
          criteri per la determinazione individuati con le  modalita'
          di cui all'articolo 40, comma 1. 
                13. I soggetti di cui ai commi 8 e 9 sono individuati
          dall'Autorita' nazionale competente NIS, su proposta  delle
          Autorita'  di  settore,  secondo  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 40, comma 4. L'Autorita' nazionale  competente
          NIS notifica a tali soggetti la loro individuazione ai fini
          della registrazione di cui all'articolo 7, comma 1. 
                14. Le disposizioni di cui all'articolo 17 e ai  Capi
          IV e V del presente decreto non si  applicano  ai  soggetti
          identificati come essenziali o importanti dei settori 3 e 4
          di cui all'allegato I, ai quali si applica la disciplina di
          cui al regolamento (UE) 2022/2554. 
                15. Il presente decreto  non  si  applica,  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 10,  della  direttiva,  ai  soggetti
          esentati dall'ambito di applicazione del  regolamento  (UE)
          2022/2554.». 
                «Articolo 40  (Attuazione).  -  1.  Con  uno  o  piu'
          decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati
          anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, su  proposta  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
          nazionale,  sentito  il  Tavolo  per   l'attuazione   della
          disciplina NIS di cui all'articolo 12 e previo  parere  del
          Comitato interministeriale per la  cybersicurezza,  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,
          n. 109: 
                  a) sono definiti i criteri per l'applicazione della
          clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 4; 
                  b) sono stabiliti i  criteri,  le  procedure  e  le
          modalita' di cui all'articolo 34, comma 10; 
                  c) sono individuate le modalita'  di  applicazione,
          nell'ambito del procedimento sanzionatorio, degli strumenti
          deflattivi del contenzioso di cui  all'articolo  38,  comma
          15. 
                2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio  dei   ministri,   adottati   anche   in   deroga
          all'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,
          d'intesa con  le  Autorita'  di  settore  NIS  interessate,
          sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina  NIS  e
          previo  parere  del  Comitato  interministeriale   per   la
          cybersicurezza: 
                  a) possono essere stabiliti  ulteriori  criteri  di
          identificazione delle tipologie di  soggetto  di  cui  agli
          allegati I e  II,  nonche'  delle  ulteriori  tipologie  di
          soggetto di cui all'articolo 3; 
                  b) possono essere individuate  ulteriori  categorie
          di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 6
          e 7, a cui si applica il presente decreto; 
                  c) sono stabilite le modalita'  di  raccordo  e  di
          collaborazione  tra   l'Agenzia   per   la   cybersicurezza
          nazionale e  le  Autorita'  di  settore  NIS  ai  fini  del
          presente decreto. 
                3.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio  dei   ministri,   adottati   anche   in   deroga
          all'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,
          d'intesa con le  Amministrazioni  interessate,  sentito  il
          Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, previo parere
          del Comitato interministeriale per la cybersicurezza,  sono
          stabilite, ove  necessario,  le  modalita'  di  raccordo  e
          collaborazione di cui all'articolo 14. 
                4. Con una o piu' determinazioni dell'Agenzia per  la
          cybersicurezza nazionale, su proposta  delle  Autorita'  di
          settore NIS interessate, sentito il Tavolo per l'attuazione
          della disciplina NIS: 
                  a) sono individuati, ove necessario, i soggetti  ai
          quali  si  applica  la  clausola  di  salvaguardia  di  cui
          all'articolo 3, comma 4; 
                  b) sono individuati i soggetti ai quali si  applica
          il presente decreto ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9. 
                5. Con una o piu' determinazioni dell'Agenzia per  la
          cybersicurezza   nazionale,   sentito   il    Tavolo    per
          l'attuazione della disciplina NIS: 
                  a) ai sensi degli articoli  3  e  6,  e'  stabilito
          l'elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti  importanti
          di cui all'articolo 7, comma 2; 
                  b) sono stabiliti i termini, le modalita' nonche' i
          procedimenti di utilizzo e accesso di cui  all'articolo  7,
          comma 6, le eventuali ulteriori informazioni che i soggetti
          devono fornire ai sensi  dei  commi  1  e  4  del  medesimo
          articolo, nonche' i termini, le modalita' e i  procedimenti
          di designazione dei rappresentanti di cui  all'articolo  5,
          comma 3; 
                  c) possono essere definiti  ulteriori  disposizioni
          per l'organizzazione e per il funzionamento del Tavolo  per
          l'attuazione della disciplina NIS di cui all'articolo 12; 
                  d) e' adottata, d'intesa  con  il  Ministero  della
          giustizia, la politica nazionale di divulgazione coordinata
          delle vulnerabilita' di cui all'articolo 16, comma 4; 
                  e)  possono  essere  imposte  condizioni   per   le
          informazioni   messe   a   disposizione   dalle   autorita'
          competenti e dal CSIRT Italia nel contesto degli accordi di
          condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica
          di cui all'articolo 17, comma 3; 
                  f) sono stabilite le modalita' con cui  i  soggetti
          essenziali e i soggetti importanti notificano all'Autorita'
          nazionale  competente  NIS  la  loro  partecipazione   agli
          accordi di condivisione delle informazioni sulla  sicurezza
          informatica di cui all'articolo 17, comma 4; 
                  g)  possono  essere  designati   gli   esperti   di
          sicurezza informatica di  cui  all'articolo  21,  comma  1,
          nonche'  individuate,  se  necessario,  le  modalita'   per
          l'esecuzione della revisione tra pari di  cui  al  medesimo
          articolo 21; 
                  h) puo' essere imposto l'utilizzo di prodotti  TIC,
          servizi TIC e processi TIC certificati di cui  all'articolo
          27, definendo i relativi termini, criteri e modalita'; 
                  i) sono stabilite le categorie di rilevanza nonche'
          le   modalita'   e    i    criteri    per    l'elencazione,
          caratterizzazione e categorizzazione delle attivita' e  dei
          servizi,  a  valenza  multisettoriale  e,  ove   opportuno,
          settoriale, di cui all'articolo 30; 
                  l)  sono   stabiliti   obblighi   proporzionati   e
          graduali,  a  valenza  multisettoriale  e,  ove  opportuno,
          settoriale,  di  cui  all'articolo  31,  le  modalita'   di
          applicazione dei  medesimi  obblighi  per  i  soggetti  che
          svolgono attivita' in piu' settori o sottosettori e  per  i
          soggetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 2; 
                  m) sono stabiliti i criteri per  la  determinazione
          dell'importo delle  sanzioni  ai  sensi  dell'articolo  38,
          comma 2. 
                6. Sono esclusi dall'accesso e non  sono  soggetti  a
          pubblicazione: 
                  a) i decreti di cui al comma 3; 
                  b) le determinazioni di cui al comma 4, lettera b),
          e al comma 5, lettera a); 
                  c)  atti,  documenti,  e  informazioni  relativi  o
          comunque collegati alle notifiche degli incidenti o la  cui
          divulgazione o il cui accesso possono comunque arrecare  un
          possibile pregiudizio alla sicurezza nazionale nello spazio
          cibernetico. 
                7. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto sono adottati: 
                  a) i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3; 
                  b)   le   determinazioni   dell'Agenzia   per    la
          cybersicurezza nazionale di cui al comma 4, lettera  b),  e
          al comma 5, lettere b) e c). 
                8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, sono adottati: 
                  a) i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma 1, lettere b) e c), e al comma  2,
          lettera c); 
                  b)   le   determinazioni   dell'Agenzia   per    la
          cybersicurezza nazionale di cui al comma 5, lettere d),  f)
          e l). 
                9. Entro diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore   del   presente   decreto,   sono    adottate    le
          determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
          di cui al comma 5, lettera i). 
                10.  I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  di  cui  al  presente  articolo  sono  aggiornati
          periodicamente e, comunque, ogni tre anni. 
                11.   Le   determinazioni   dell'Agenzia    per    la
          cybersicurezza nazionale di cui al presente  articolo  sono
          aggiornate periodicamente e, comunque, ogni due anni.». 
              - Il regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25
          luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo  europeo
          di interesse economico (GEIE), e' pubblicato nella G.U.C.E.
          31 luglio 1985, n. L 199. 
              - Il  decreto  legislativo  23  luglio  1991,  n.  240,
          recante:  «Norme  per  l'applicazione  del  regolamento  n.
          85/2137/CEE relativo all'istituzione di un  Gruppo  europeo
          di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17  della
          legge 29  dicembre  1990,  n.  428»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1991. 
              - Si riporta l'articolo 2 del  decreto  legislativo  12
          gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa
          e dell'insolvenza in  attuazione  della  legge  19  ottobre
          2017, n. 155», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  38
          del 14 febbraio 2019: 
                «Articolo 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del  presente
          codice si intende per: 
                  a)  «crisi»:  lo  stato  del  debitore  che   rende
          probabile   l'insolvenza   e   che   si    manifesta    con
          l'inadeguatezza dei  flussi  di  cassa  prospettici  a  far
          fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; 
                  b) «insolvenza»:  lo  stato  del  debitore  che  si
          manifesta con inadempimenti od  altri  fatti  esteriori,  i
          quali dimostrino che il debitore non e' piu'  in  grado  di
          soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; 
                  c) «sovraindebitamento»: lo stato  di  crisi  o  di
          insolvenza    del    consumatore,    del    professionista,
          dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
          start-up innovative di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012,  n.  221,  e  di  ogni  altro  debitore  non
          assoggettabile  alla  liquidazione  giudiziale   ovvero   a
          liquidazione coatta amministrativa  o  ad  altre  procedure
          liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
          per il caso di crisi o insolvenza; 
                  d)  «impresa  minore»:   l'impresa   che   presenta
          congiuntamente  i  seguenti   requisiti:   1)   un   attivo
          patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non  superiore
          ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti  la  data
          di deposito della istanza di  apertura  della  liquidazione
          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
          un  ammontare  complessivo  annuo  non  superiore  ad  euro
          duecentomila  nei  tre  esercizi  antecedenti  la  data  di
          deposito  dell'istanza  di  apertura   della   liquidazione
          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti  non
          superiore  ad  euro  cinquecentomila;  i  predetti   valori
          possono essere aggiornati ogni tre  anni  con  decreto  del
          Ministro della giustizia  adottato  a  norma  dell'articolo
          348; 
                  e) «consumatore»: la persona fisica che agisce  per
          scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,
          artigiana o professionale eventualmente  svolta,  anche  se
          socia di una delle societa' appartenenti ad  uno  dei  tipi
          regolati nei capi III, IV e  VI  del  titolo  V  del  libro
          quinto del  codice  civile,  e  accede  agli  strumenti  di
          regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza  per   debiti
          contratti nella qualita' di consumatore; 
                  f) «societa' pubbliche»: le  societa'  a  controllo
          pubblico,  le  societa'  a  partecipazione  pubblica  e  le
          societa' in house di cui all'articolo 2,  lettere  m),  n),
          o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
                  g); 
                  h) «gruppo di imprese»: l'insieme  delle  societa',
          delle imprese e degli enti, esclusi lo  Stato  e  gli  enti
          territoriali,  che,  ai  sensi  degli   articoli   2497   e
          2545-septies  del  codice   civile,   esercitano   o   sono
          sottoposti alla direzione e coordinamento di una  societa',
          di un ente o di una persona fisica; a tal fine si  presume,
          salvo prova  contraria,  che  l'attivita'  di  direzione  e
          coordinamento delle  societa'  del  gruppo  sia  esercitata
          dalla societa' o ente tenuto  al  consolidamento  dei  loro
          bilanci oppure dalla societa'  o  ente  che  le  controlla,
          direttamente o indirettamente, anche nei casi di  controllo
          congiunto; 
                  i) «gruppi di imprese di rilevante  dimensione»:  i
          gruppi di imprese composti da un'impresa  madre  e  imprese
          figlie  da  includere   nel   bilancio   consolidato,   che
          rispettano  i  limiti  numerici  di  cui  all'articolo   3,
          paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; 
                  l) «parti correlate»: si intendono quelle  indicate
          come tali  nel  Regolamento  della  Consob  in  materia  di
          operazioni con parti correlate; 
                  m) «centro degli interessi principali del debitore»
          (COMI): il  luogo  in  cui  il  debitore  gestisce  i  suoi
          interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; 
                  m-bis) «strumenti  di  regolazione  della  crisi  e
          dell'insolvenza»: le misure, gli accordi  e  le  procedure,
          diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla  liquidazione
          controllata volti al risanamento dell'impresa attraverso la
          modifica della composizione, dello stato o della  struttura
          delle sue attivita' e passivita'  o  del  capitale,  oppure
          volti alla liquidazione del patrimonio  o  delle  attivita'
          che, a richiesta del  debitore,  possono  essere  preceduti
          dalla composizione negoziata della crisi; 
                  n) «elenco dei gestori  della  crisi  e  insolvenza
          delle imprese»: l'elenco,  istituito  presso  il  Ministero
          della  giustizia  e  disciplinato  dall'articolo  356,  dei
          soggetti che su incarico del  giudice  svolgono,  anche  in
          forma  associata  o  societaria,  funzioni   di   gestione,
          supervisione o controllo  nell'ambito  degli  strumenti  di
          regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure
          di insolvenza previsti dal presente codice; 
                  o) «professionista indipendente»: il professionista
          incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli  strumenti
          di regolazione della crisi e dell'insolvenza  che  soddisfi
          congiuntamente i seguenti  requisiti:  1)  essere  iscritto
          all'elenco dei  gestori  della  crisi  e  insolvenza  delle
          imprese, nonche'  nel  registro  dei  revisori  legali;  2)
          essere in possesso  dei  requisiti  previsti  dall'articolo
          2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa  o
          ad altre parti interessate  all'operazione  di  regolazione
          della crisi da rapporti di natura personale o professionale
          tali  da  comprometterne  l'indipendenza  di  giudizio;  il
          professionista ed i soggetti con i quali  e'  eventualmente
          unito  in  associazione  professionale  non   devono   aver
          prestato negli  ultimi  cinque  anni  attivita'  di  lavoro
          subordinato o autonomo in favore del debitore,  ne'  essere
          stati membri degli organi di  amministrazione  o  controllo
          dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa; 
                  o-bis) «esperto»: il soggetto terzo e indipendente,
          iscritto nell'elenco di cui  all'articolo  13,  comma  3  e
          nominato dalla commissione di cui al comma 6  del  medesimo
          articolo 13, che facilita le trattative  nell'ambito  della
          composizione negoziata; 
                  p)  «misure  protettive»:  le   misure   temporanee
          richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o
          condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase
          delle trattative, il buon esito  delle  iniziative  assunte
          per la regolazione della  crisi  o  dell'insolvenza,  anche
          prima dell'accesso a uno  degli  strumenti  di  regolazione
          della crisi e dell'insolvenza; 
                  q) «misure cautelari»:  i  provvedimenti  cautelari
          emessi dal giudice competente a  tutela  del  patrimonio  o
          dell'impresa  del  debitore,  che   appaiano   secondo   le
          circostanze piu' idonei ad assicurare  provvisoriamente  il
          buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di
          regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure
          di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni; 
                  r) «classe di creditori»: insieme di creditori  che
          hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei; 
                  s)  «domicilio  digitale»:  il  domicilio  di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera  n-ter)  del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
                  t) OCC: organismi di composizione  delle  crisi  da
          sovraindebitamento disciplinati dal  decreto  del  Ministro
          della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e  successive
          modificazioni,  che  svolgono  i  compiti  di  composizione
          assistita della crisi da  sovraindebitamento  previsti  dal
          presente codice; 
                  u).». 
              - Il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  recante:
          «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   cybersicurezza,
          definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
          istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140  del  14  giugno
          2021 e' convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2021, n. 109, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  185
          del 4 agosto 2021. 
              - La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
          6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese,
          piccole e medie imprese e' pubblicata  nella  GUUE  del  20
          maggio 2003, L 124. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  3   del   decreto
          legislativo 4 settembre 2024, n. 138 si vedano le note alle
          premesse. 
              - Si riporta l'articolo 5 del citato  decreto-legge  14
          giugno 2021, n. 82: 
                «Articolo   5   (Agenzia   per   la    cybersicurezza
          nazionale). - 1. E' istituita,  a  tutela  degli  interessi
          nazionali nel campo della cybersicurezza, l'Agenzia per  la
          cybersicurezza nazionale, denominata ai fini  del  presente
          decreto «Agenzia», con sede in Roma.11 
                2. L'Agenzia ha  personalita'  giuridica  di  diritto
          pubblico  ed  e'   dotata   di   autonomia   regolamentare,
          amministrativa, patrimoniale,  organizzativa,  contabile  e
          finanziaria, nei limiti di  quanto  previsto  dal  presente
          decreto.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
          l'Autorita'   delegata,   ove   istituita,   si   avvalgono
          dell'Agenzia per l'esercizio delle  competenze  di  cui  al
          presente decreto. 
                3. Il direttore generale dell'Agenzia e' nominato tra
          soggetti  appartenenti  a  una  delle  categorie   di   cui
          all'articolo 18, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, in possesso di una documentata esperienza  di  elevato
          livello nella gestione  di  processi  di  innovazione.  Gli
          incarichi del  direttore  generale  e  del  vice  direttore
          generale hanno la durata massima di  quattro  anni  e  sono
          rinnovabili, con successivi provvedimenti, per  una  durata
          complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore
          generale ed il vice direttore generale, ove provenienti  da
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono
          collocati fuori ruolo o in posizione  di  comando  o  altra
          analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza.
          Per quanto previsto  dal  presente  decreto,  il  direttore
          generale  dell'Agenzia  e'   il   diretto   referente   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dell'Autorita'
          delegata,  ove   istituita,   ed   e'   gerarchicamente   e
          funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia.  Il
          direttore   generale   ha    la    rappresentanza    legale
          dell'Agenzia. 
                4. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal  presente
          decreto e dalle disposizioni la cui  adozione  e'  prevista
          dallo stesso. 
                5. L'Agenzia puo' richiedere,  anche  sulla  base  di
          apposite  convenzioni  e  nel  rispetto  degli  ambiti   di
          precipua competenza,  la  collaborazione  di  altri  organi
          dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze  armate,
          delle  forze  di  polizia  o  di  enti  pubblici   per   lo
          svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 
                6.  Il  COPASIR,  ai   sensi   di   quanto   previsto
          dall'articolo 31, comma 3, della legge 3  agosto  2007,  n.
          124,  puo'  chiedere  l'audizione  del  direttore  generale
          dell'Agenzia su questioni di propria competenza.». 
              - Si riportano gli  articoli  10,11  e  12  del  citato
          decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138: 
                «Articolo 10 (Autorita' nazionale competente e  Punto
          di contatto unico). - 1. L'Agenzia  per  la  cybersicurezza
          nazionale e' l'Autorita' nazionale competente  NIS  di  cui
          all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555
          e pertanto: 
                  a) sovrintende all'implementazione e all'attuazione
          del presente decreto; 
                  b) predispone  i  provvedimenti  necessari  a  dare
          attuazione al presente decreto; 
                  c)  svolge  le   funzioni   e   le   attivita'   di
          regolamentazione  di  cui  al   presente   decreto,   anche
          adottando linee guida, raccomandazioni e  orientamenti  non
          vincolanti; 
                  d) individua i soggetti  essenziali  e  i  soggetti
          importanti ai sensi degli articoli 3 e  6,  nonche'  redige
          l'elenco di cui all'articolo 7, comma 2; 
                  e) partecipa al Gruppo di cooperazione NIS, nonche'
          ai consessi e alle iniziative promosse a livello di  Unione
          europea  relativi  all'attuazione  della   direttiva   (UE)
          2022/2555; 
                  f) definisce gli obblighi di  cui  all'articolo  7,
          comma 6, e al capo IV; 
                  g) svolge le attivita' ed esercita i poteri di  cui
          al capo V. 
                2. L'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale  e'  il
          Punto  di  contatto  unico  NIS  di  cui  all'articolo   8,
          paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, svolgendo  una
          funzione di  collegamento  per  garantire  la  cooperazione
          transfrontaliera delle autorita' nazionali con le autorita'
          pertinenti degli  altri  Stati  membri,  la  Commissione  e
          l'ENISA. 
                3. Ai fini dell'attuazione del presente  articolo  e'
          autorizzata  la  spesa  pari  a  euro  2.000.000  annui   a
          decorrere  dall'anno  2025  a  cui  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 44.» 
                «Articolo 11 (Autorita' di settore NIS). - 1. Al fine
          di assicurare l'efficace attuazione del presente decreto  a
          livello  settoriale,  sono  individuate  le  Autorita'   di
          settore NIS che supportano l'Autorita' nazionale competente
          NIS e collaborano con essa, secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 40, comma 2, lettera c). 
                2. Sono designate quali Autorita' di settore NIS: 
                  a) la Presidenza del Consiglio dei ministri per: 
                    1) il settore gestione dei servizi TIC, di cui al
          numero 9 dell'allegato I, in collaborazione  con  l'Agenzia
          per la cybersicurezza nazionale; 
                    2) il settore dello spazio, di cui al  numero  10
          dell'allegato I; 
                    3) il settore delle pubbliche amministrazioni, di
          cui all'articolo 3, commi 6 e 7; 
                    4) le societa' in house e le societa' partecipate
          o a controllo pubblico, di cui al  numero  4  dell'allegato
          IV; 
                  b) il Ministero dell'economia e delle finanze,  per
          i settori  bancario  e  delle  infrastrutture  dei  mercati
          finanziari, di cui ai numeri 3 e 4 dell'allegato I, sentite
          le autorita' di vigilanza  di  settore,  Banca  d'Italia  e
          Consob; 
                  c) il Ministero delle imprese e del made  in  Italy
          per: 
                    1) il settore delle infrastrutture  digitali,  di
          cui al numero 8 dell'allegato I; 
                    2) il settore dei servizi postali e di  corriere,
          di cui al numero 1 dell'allegato II; 
                    3) il settore della fabbricazione,  produzione  e
          distribuzione di sostanze chimiche,  di  cui  al  numero  3
          dell'allegato II, sentito il Ministero della salute; 
                    4) i sottosettori della fabbricazione di computer
          e prodotti di elettronica e ottica, della fabbricazione  di
          apparecchiature  elettriche  e   della   fabbricazione   di
          macchinari  e  apparecchiature  non  classificati   altrove
          (n.c.a.), di cui, rispettivamente, alle lettere b), c) e d)
          del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato
          II; 
                    5)  i   sottosettori   della   fabbricazione   di
          autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, e della fabbricazione
          di altri mezzi di trasporto, di cui, rispettivamente,  alle
          lettere e) e f) del settore fabbricazione, di cui al numero
          5   dell'allegato   II,   sentito   il   Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                    6) i fornitori di servizi  digitali,  di  cui  al
          numero 6 dell'allegato II; 
                  d) il Ministero dell'agricoltura, della  sovranita'
          alimentare e  delle  foreste  per  il  settore  produzione,
          trasformazione e  distribuzione  di  alimenti,  di  cui  al
          numero 4 dell'allegato II; 
                  e) il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica per: 
                    1)  il  settore  energia,  di  cui  al  numero  1
          dell'allegato I; 
                    2) il settore fornitura e distribuzione di  acqua
          potabile di cui al numero 6 dell'allegato I; 
                    3) il settore acque reflue, di cui  al  numero  7
          dell'allegato I; 
                    4) il settore gestione dei  rifiuti,  di  cui  al
          numero 2 dell'allegato II; 
                  f)  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti per: 
                    1) il settore  trasporti,  di  cui  al  numero  2
          dell'allegato I; 
                    2) i soggetti che forniscono servizi di trasporto
          pubblico locale di cui al numero 1 dell'allegato IV; 
                  g) il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
          per il settore ricerca di cui al numero 7 dell'allegato  II
          e per gli istituti di istruzione che svolgono attivita'  di
          ricerca di cui al  numero  2  dell'allegato  IV,  anche  in
          accordo con le altre amministrazioni vigilanti; 
                  h) il Ministero della cultura per  i  soggetti  che
          svolgono attivita' di interesse culturale di cui al  numero
          3 dell'allegato IV; 
                  i) il Ministero della salute per: 
                    1) il settore  sanitario,  di  cui  al  numero  5
          dell'allegato I; 
                    2) il sottosettore fabbricazione  di  dispositivi
          medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro, di cui
          alla lettera a) del settore fabbricazione, di cui al numero
          5 dell'allegato II. 
                3. Le Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,  per  i
          rispettivi  settori  e  sottosettori  di  competenza,  sono
          altresi' designate Autorita' di settore per i  soggetti  di
          cui all'articolo 3, commi 9 e 10. 
                4. Le Autorita' di  settore  NIS,  per  i  rispettivi
          settori e sottosettori di competenza  ai  fini  di  cui  al
          comma 1, procedono, in particolare: 
                  a) alla verifica dell'elenco dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 7, comma 2; 
                  b) al  supporto  nell'individuazione  dei  soggetti
          essenziali  e  dei  soggetti  importanti  ai  sensi   degli
          articoli 3 e 6, in  particolare  identificando  i  soggetti
          essenziali e i soggetti importanti di cui ai commi 8,  9  e
          10 dell'articolo 3; 
                  c)  all'individuazione  dei  soggetti  a   cui   si
          applicano le deroghe di cui all'articolo 3, comma 4; 
                  d) al supporto per le funzioni e per  le  attivita'
          di regolamentazione di cui al presente decreto  secondo  le
          modalita' di cui all'articolo 40; 
                  e) all'elaborazione dei contributi per la relazione
          annuale di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c); 
                  f) all'istituzione e al  coordinamento  dei  tavoli
          settoriali, al fine di contribuire all'efficace e  coerente
          attuazione  settoriale  del  presente  decreto  nonche'  al
          relativo monitoraggio.  Per  la  partecipazione  ai  tavoli
          settoriali non sono previsti gettoni di presenza, compensi,
          rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati; 
                  g) alla partecipazione  alle  attivita'  settoriali
          del Gruppo di Cooperazione NIS nonche' dei consessi e delle
          iniziative   a   livello   di   Unione   europea   relativi
          all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555. 
                5. Con accordo sancito entro il 30  ottobre  2024  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sono definite modalita' di collaborazione tra le  Autorita'
          di settore e le regioni e le province autonome di Trento  e
          di Bolzano  interessate,  quando  il  soggetto  critico  ha
          carattere  regionale  ovvero   opera   esclusivamente   sul
          territorio di una regione o di una provincia  autonoma  nei
          settori di cui al comma 2, lettere a), numeri 3  e  4,  d),
          e), f), h) e i), numero 1. 
                6. Per l'esercizio delle  competenze  attribuite  dal
          presente  decreto,  ciascuna  autorita'  di   settore,   ad
          eccezione di quella indicata al comma  2,  lettera  b),  e'
          autorizzata  a   reclutare,   con   contratto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, n. 2 unita' di personale
          non  dirigenziale,  appartenente  all'area  funzionari  del
          vigente contratto collettivo nazionale - Comparto  funzioni
          centrali, o categorie equivalenti,  mediante  procedure  di
          passaggio  diretto   di   personale   tra   amministrazioni
          pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di  vigenti  graduatorie
          di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali
          pubbliche,  nonche'   ad   avvalersi   di   personale   non
          dirigenziale  posto  in  posizione  di  comando,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, di aspettativa, distacco o fuori  ruolo  ovvero  altro
          analogo istituto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  ad
          esclusione    del     personale     docente,     educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e'  reso
          indisponibile,       nella        dotazione        organica
          dell'amministrazione di provenienza, per  tutta  la  durata
          del  collocamento  fuori  ruolo,   un   numero   di   posti
          equivalente dal punto di vista finanziario. 
                7. Per l'attuazione del comma 6 del presente articolo
          e' autorizzata la spesa di 409.424 euro per l'anno  2024  e
          di euro 925.695 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui  si
          provvede ai sensi dell'articolo 44.». 
                «Articolo   12   (Tavolo   per   l'attuazione   della
          disciplina   NIS).   -   1.   Presso   l'Agenzia   per   la
          cybersicurezza nazionale e' costituito, in via  permanente,
          il  Tavolo  per  l'attuazione  della  disciplina  NIS,  per
          assicurare  l'implementazione  e  attuazione  del  presente
          decreto. 
                2. Il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e'
          presieduto  dal  direttore  generale  dell'Agenzia  per  la
          cybersicurezza nazionale, o  da  un  suo  delegato,  ed  e'
          composto da un rappresentante di ogni Autorita' di  settore
          NIS  di  cui  all'articolo  11  e  da  due   rappresentanti
          designati  da  regioni  e  province  autonome  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3. I componenti del  Tavolo  per  l'attuazione  della
          disciplina NIS possono farsi  assistere  alle  riunioni  da
          altri rappresentanti delle  rispettive  amministrazioni  in
          relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli
          argomenti delle riunioni possono anche  essere  chiamati  a
          partecipare rappresentanti  di  altre  amministrazioni,  di
          universita' o di enti e istituti  di  ricerca,  nonche'  di
          operatori privati interessati dalle previsioni  di  cui  al
          presente decreto. 
                4. Il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e'
          convocato su indicazione del presidente o su  richiesta  di
          almeno tre componenti e si riunisce almeno  una  volta  per
          trimestre. 
                5. Per le finalita' di cui al comma 1, il Tavolo  per
          l'attuazione della disciplina NIS: 
                  a) supporta l'Autorita'  nazionale  competente  NIS
          nello     svolgimento     delle      funzioni      relative
          all'implementazione e all'attuazione del presente  decreto,
          con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo
          10, comma 1, lettere da a) a f); 
                  b) formula proposte  e  pareri  per  l'adozione  di
          iniziative,  linee  guida  o  atti  di  indirizzo  ai  fini
          dell'efficace attuazione del presente decreto; 
                  c) predispone una relazione annuale sull'attuazione
          del presente decreto. 
                6. Con le modalita' di cui all'articolo 40, comma  5,
          possono   essere   dettate   ulteriori   disposizioni   per
          l'organizzazione e per il funzionamento del Tavolo. Per  la
          partecipazione al Tavolo per l'attuazione della  disciplina
          NIS  non  sono  previsti  gettoni  di  presenza,  compensi,
          rimborsi   di   spese   o   altri   emolumenti,    comunque
          denominati.». 
              - Per i riferimenti alla raccomandazione 2003/361/CE si
          vedano le note alle premesse. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  2   del   decreto
          legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si vedano le note  alle
          premesse. 
              - Si riportano gli articoli  2497  e  2545-septies  del
          codice civile: 
                «Articolo 2497 (Responsabilita'). - Le societa' o gli
          enti   che,   esercitando   attivita'   di   direzione    e
          coordinamento   di   societa',   agiscono    nell'interesse
          imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi
          di corretta gestione  societaria  e  imprenditoriale  delle
          societa'  medesime,  sono  direttamente  responsabili   nei
          confronti dei soci di queste per  il  pregiudizio  arrecato
          alla  redditivita'  ed  al  valore   della   partecipazione
          sociale, nonche' nei confronti dei creditori sociali per la
          lesione  cagionata  all'integrita'  del  patrimonio   della
          societa'. Non vi e' responsabilita' quando il danno risulta
          mancante alla luce del risultato complessivo dell'attivita'
          di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato
          anche a seguito di operazioni a cio' dirette. 
                Risponde in solido chi abbia comunque preso parte  al
          fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
          abbia consapevolmente tratto beneficio. 
                Il socio ed il creditore sociale possono agire contro
          la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di  direzione
          e coordinamento, solo se non sono stati  soddisfatti  dalla
          societa'   soggetta   alla   attivita'   di   direzione   e
          coordinamento. 
                Nel caso  di  liquidazione  giudiziale,  liquidazione
          coatta amministrativa e  amministrazione  straordinaria  di
          societa' soggetta  ad  altrui  direzione  e  coordinamento,
          l'azione spettante ai creditori di questa e' esercitata dal
          curatore o dal commissario liquidatore  o  dal  commissario
          straordinario.». 
                «Articolo    2545-septies     (Gruppo     cooperativo
          paritetico).  -  Il  contratto  con  cui  piu'  cooperative
          appartenenti anche a categorie diverse regolano,  anche  in
          forma consortile, la direzione  e  il  coordinamento  delle
          rispettive imprese deve indicare: 
                  1) la durata; 
                  2)  la  cooperativa  o  le   cooperative   cui   e'
          attribuita direzione del  gruppo,  indicandone  i  relativi
          poteri; 
                  3)  l'eventuale  partecipazione   di   altri   enti
          pubblici e privati; 
                  4) i criteri e  le  condizioni  di  adesione  e  di
          recesso dal contratto; 
                  5) i criteri di compensazione e l'equilibrio  nella
          distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune. 
                La cooperativa puo' recedere dal contratto senza  che
          ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora,
          per effetto dell'adesione al gruppo,  le  condizioni  dello
          scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci. 
                Le cooperative aderenti ad un gruppo  sono  tenute  a
          depositare in forma  scritta  l'accordo  di  partecipazione
          presso l'albo delle societa' cooperative.».