IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15 ove si prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni  di
depressione,  ansia,  stress  e  fragilita'  psicologica,   a   causa
dell'emergenza pandemica e della conseguente  crisi  socio-economica,
le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano  erogano,  nei
limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo  per  sostenere
le  spese  relative  a  sessioni  di  psicoterapia  fruibili   presso
specialisti   privati   regolarmente   iscritti   nell'elenco   degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.  Il  contributo
e' stabilito nell'importo massimo di  600  euro  per  persona  ed  e'
parametrato  alle  diverse  fasce  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE
piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE  superiore
a 50.000 euro.  Le  modalita'  di  presentazione  della  domanda  per
accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i  requisiti,  anche
reddituali, per  la  sua  assegnazione  sono  stabiliti,  nel  limite
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022,  con  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le  risorse
determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono
ripartite tra le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»; 
  Vista la summenzionata tabella C, in cui le risorse sono  ripartite
tra le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla
base delle  quote  di  accesso  al  fabbisogno  sanitario  indistinto
riferite all'anno 2021; 
  Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che  agli
oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari  a  10  milioni  di
euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  a  valere  sul   livello   di
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato per  l'anno  2022,  che  e'  incrementato  di  tale
importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'art.
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  Visto, inoltre, il medesimo comma 4 ove si prevede che «al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e  le  province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della  regione  o
della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31  maggio  2022  recante
«Contributo  per  sostenere  le  spese   relative   a   sessioni   di
psicoterapia ai sensi dell'art. 1-quater, comma 3, del  decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2022  nel
quale sono stabiliti, per l'anno 2022, le modalita' di  presentazione
della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e  i
requisiti, anche reddituali, per  la  sua  assegnazione  adottato  in
attuazione delle citate disposizioni; 
  Visto, inoltre, l'art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n.  115,
convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022,  n.  142,
che ha incrementato il fondo di cui all'art. 1-quater, comma  3,  del
decreto-legge n. 228 del 2021 di ulteriori 15  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e sostituito la tabella di  riparto  delle  summenzionate
risorse, destinate alle regioni e  alle  province  autonome,  di  cui
all'ultimo periodo del medesimo comma, adeguandola allo  stanziamento
complessivo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022; 
  Vista la  nota  prot.  MDS-DGPRE-46020  del  9  novembre  2022  del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute,
a firma congiunta del Ragioniere generale dello Stato e del direttore
generale della prevenzione sanitaria, con la quale si  chiarisce  che
le graduatorie di cui all'art. 5, comma 8, del decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 31 maggio 2022, restano  valide  fino  ad  esaurimento  delle
risorse di cui all'art.  1-quater,  comma  3,  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni  dalla  legge  25
febbraio 2022, n. 15, come modificato dal summenzionato art. 25; 
  Visto l'art. 1, comma 538 della legge  29  dicembre  2022,  n.  197
avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello stato per l'esercizio
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio  2023-2025»,
che  rifinanzia  il  summenzionato  fondo  per  gli  anni  successivi
prevedendo che  all'art.  1-quater,  comma  3  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente:
«Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di  1.500  euro  per
persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023
e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»; 
  Visto l'art. 22-bis del  decreto-legge  18  ottobre  2023,  n.  145
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 nel
quale si dispone che «il limite massimo  di  spesa  di  cui  all'art.
1-quater, comma 3, quinto  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023»; 
  Visto il medesimo art. 22-bis nel quale  e',  inoltre,  esplicitato
che «Le risorse di cui al primo periodo che incrementano  il  livello
di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre  lo  Stato
sono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote
di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite  a
tutte le regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,  in
deroga  alle  disposizioni  legislative  che  stabiliscono,  per   le
autonomie speciali, il  concorso  della  regione  o  della  provincia
autonoma al finanziamento sanitario corrente.  All'onere  di  cui  al
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero»; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24   novembre   2023   di
definizione  dei  tempi  di  presentazione  della  domanda,   nonche'
dell'entita' e della validita' del  contributo  di  cui  all'art.  1,
comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'esercizio finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2023-2025»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 10 gennaio 2024, n. 7; 
  Ritenuto, pertanto, necessario mantenere fermo quanto stabilito con
il summenzionato decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023 e  provvedere
all'assegnazione alle regioni e alle Province autonome  di  Trento  e
Bolzano delle risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 di cui
l'art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023,  n.  145  convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191; 
  Considerato che le risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023
costituiscono un incremento  del  limite  massimo  di  spesa  di  cui
all'art. 1-quater, comma  3,  quinto  periodo  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla  legge  25
febbraio 2022, n. 15; 
  Ritenuto,    pertanto,    imprescindibile    garantire     coerenza
nell'assegnazione  del  summenzionato  incremento  con  quanto   gia'
definito con il richiamato  decreto  del  Ministro  della  salute  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  24  novembre
2023, sul quale  e'  stata  sancita  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 novembre 2023,  e
assicurare  che  le  ulteriori  risorse  integrino  il  riparto  gia'
disposto; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022  con  la  quale  sono,  tra
l'altro, definite le quote  di  accesso  al  finanziamento  sanitario
indistinto per l'anno 2022 (rep. atti n. 278/CSR); 
  Vista la nota prot. PAT/RFA054 del 15 maggio  2024-0370176  inviata
congiuntamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in  cui
si evidenzia che laddove l'assegnazione delle risorse di cui all'art.
22-bis del decreto-legge 18 ottobre  2023,  n.  145  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 «abbia  carattere
straordinario  correlato  ad  uno  stato  emergenziale,  le  Province
autonome accedono al relativo fondo in  deroga  alle  normative»  che
stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso al finanziamento
sanitario corrente; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 16 maggio 2024 (rep.  atti  n.  72/CSR),  nel  corso
della quale e' stato chiesto di tenere conto della  seguente  istanza
avanzata dalle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano:  «laddove
l'assegnazione in oggetto abbia carattere straordinario correlato  ad
uno stato emergenziale, le province  autonome  accedono  al  relativo
fondo in deroga alle normative vigenti. In  caso  contrario,  qualora
l'assegnazione  del  fondo  riguardi  il  finanziamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, le Province autonome di  Trento  e  Bolzano
non  intendono  accedere  al  fondo,  in  virtu'  delle  disposizioni
normative di riferimento, pur garantendo sul proprio territorio i LEA
medesimi mediante le proprie risorse finanziarie»; 
  Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 con il quale alla  data
del 31 marzo 2022 e'  stata  disposta  la  chiusura  dello  stato  di
emergenza dichiarato per contrastare la diffusione  dell'epidemia  da
Covid-19; 
  Acquisita, altresi', l'intesa della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 28 novembre 2024 (rep. atti n. 210/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il  presente  decreto  assegna  alle  regioni  e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle risorse, pari a  5
milioni di euro per l'anno 2023, in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art.  22-bis  del  decreto-legge  18  ottobre  2023,   n.   145,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.