IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15 ove si prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni di
depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa
dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica,
le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei
limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere
le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso
specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo
e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e'
parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE
piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore
a 50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda per
accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche
reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse
determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono
ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»;
Vista la summenzionata tabella C, in cui le risorse sono ripartite
tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto
riferite all'anno 2021;
Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che agli
oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' incrementato di tale
importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto, inoltre, il medesimo comma 4 ove si prevede che «al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione o
della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022 recante
«Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di
psicoterapia ai sensi dell'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2022 nel
quale sono stabiliti, per l'anno 2022, le modalita' di presentazione
della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i
requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione adottato in
attuazione delle citate disposizioni;
Visto, inoltre, l'art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
che ha incrementato il fondo di cui all'art. 1-quater, comma 3, del
decreto-legge n. 228 del 2021 di ulteriori 15 milioni di euro per
l'anno 2022 e sostituito la tabella di riparto delle summenzionate
risorse, destinate alle regioni e alle province autonome, di cui
all'ultimo periodo del medesimo comma, adeguandola allo stanziamento
complessivo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022;
Vista la nota prot. MDS-DGPRE-46020 del 9 novembre 2022 del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute,
a firma congiunta del Ragioniere generale dello Stato e del direttore
generale della prevenzione sanitaria, con la quale si chiarisce che
le graduatorie di cui all'art. 5, comma 8, del decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 31 maggio 2022, restano valide fino ad esaurimento delle
risorse di cui all'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, come modificato dal summenzionato art. 25;
Visto l'art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello stato per l'esercizio
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,
che rifinanzia il summenzionato fondo per gli anni successivi
prevedendo che all'art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente:
«Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per
persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023
e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
Visto l'art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 nel
quale si dispone che «il limite massimo di spesa di cui all'art.
1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023»;
Visto il medesimo art. 22-bis nel quale e', inoltre, esplicitato
che «Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello
di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato
sono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote
di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a
tutte le regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in
deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le
autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia
autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero»;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023 di
definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonche'
dell'entita' e della validita' del contributo di cui all'art. 1,
comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 gennaio 2024, n. 7;
Ritenuto, pertanto, necessario mantenere fermo quanto stabilito con
il summenzionato decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023 e provvedere
all'assegnazione alle regioni e alle Province autonome di Trento e
Bolzano delle risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 di cui
l'art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
Considerato che le risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023
costituiscono un incremento del limite massimo di spesa di cui
all'art. 1-quater, comma 3, quinto periodo del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15;
Ritenuto, pertanto, imprescindibile garantire coerenza
nell'assegnazione del summenzionato incremento con quanto gia'
definito con il richiamato decreto del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre
2023, sul quale e' stata sancita intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 novembre 2023, e
assicurare che le ulteriori risorse integrino il riparto gia'
disposto;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 con la quale sono, tra
l'altro, definite le quote di accesso al finanziamento sanitario
indistinto per l'anno 2022 (rep. atti n. 278/CSR);
Vista la nota prot. PAT/RFA054 del 15 maggio 2024-0370176 inviata
congiuntamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in cui
si evidenzia che laddove l'assegnazione delle risorse di cui all'art.
22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 «abbia carattere
straordinario correlato ad uno stato emergenziale, le Province
autonome accedono al relativo fondo in deroga alle normative» che
stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso al finanziamento
sanitario corrente;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 16 maggio 2024 (rep. atti n. 72/CSR), nel corso
della quale e' stato chiesto di tenere conto della seguente istanza
avanzata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano: «laddove
l'assegnazione in oggetto abbia carattere straordinario correlato ad
uno stato emergenziale, le province autonome accedono al relativo
fondo in deroga alle normative vigenti. In caso contrario, qualora
l'assegnazione del fondo riguardi il finanziamento dei livelli
essenziali di assistenza, le Province autonome di Trento e Bolzano
non intendono accedere al fondo, in virtu' delle disposizioni
normative di riferimento, pur garantendo sul proprio territorio i LEA
medesimi mediante le proprie risorse finanziarie»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 con il quale alla data
del 31 marzo 2022 e' stata disposta la chiusura dello stato di
emergenza dichiarato per contrastare la diffusione dell'epidemia da
Covid-19;
Acquisita, altresi', l'intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 28 novembre 2024 (rep. atti n. 210/CSR);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto assegna alle regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle risorse, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2023, in attuazione di quanto disposto
dall'art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.