IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto, in particolare, il punto 74, lettera b) del citato
regolamento (UE) 2021/2117 che modifica la Parte II dell'allegato VII
del regolamento (UE) n. 1308/2013 introducendo la categoria dei
prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati;
Vista, in particolare, la Parte II dell'allegato VII del sopra
citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce: «le categorie di
prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9)
possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale
o parziale conformemente all'allegato VIII, Parte I, Sezione E, dopo
aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in
tali punti la categoria dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e
parzialmente dealcolizzati»;
Vista, in particolare, la Parte I, Sezione E, dell'allegato VIII
del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che definisce i
«Processi di dealcolizzazione»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione
dell'11 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni che,
tra l'altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di
autorizzazioni per gli impianti viticoli i documenti di
accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e
delle uscite, e le dichiarazioni obbligatorie;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione
dell'11 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni che,
tra l'altro, reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli il registro
delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche
obbligatorie;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico
puo' essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le
restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei
prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i
sottoprodotti e la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle
schede dell'OIV;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione
del 16 aprile 2019 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante
disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel
settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative (nel seguito TUA) e, in particolare, gli articoli 27,
28 e 33, concernenti, rispettivamente, l'ambito applicativo
dell'imposta sull'alcole, i depositi fiscali di alcole e bevande
alcoliche e il relativo accertamento dell'accisa;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153
concernente «Regolamento recante disposizioni per il controllo della
fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole
etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise,
nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli
metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene»
e, in particolare, l'art. 23 concernente la vigilanza sulle materie
prime alcoligene;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali 25 settembre 2017, n. 11294 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la «Disciplina della denaturazione di
taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate
dall'effettuazione di pratiche enologiche consentite nonche' dei
sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno
subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione
acetica, in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea e
della legge 12 dicembre 2016, n. 238»;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in
particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il
Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua
competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei
regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modicazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del
Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, riguardante la
ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e
funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita'
amministrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178
del 16 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 6 dicembre 2023, n. 285, recante il
«Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» a
norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2024, n. 47783,
registrato della Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288,
recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 178 del 16 ottobre 2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
con il quale e' stato nominato Ministro delle dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste: l'on. Francesco Lollobrigida;
Ritenuto necessario definire le modalita' di produzione,
detenzione, l'etichettatura delle categorie di prodotti vitivinicoli
che possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolazione
totale o parziale;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 18 dicembre 2024;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Conformemente alle modalita' stabilite nel presente decreto e'
possibile ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico dei
vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualita', dei vini
spumanti di qualita' di tipo aromatico, dei vini spumanti
gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come
definiti all'allegato VII, Parte II del regolamento (UE) n.
1308/2013.
2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le categorie di
prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, Parte II, punto 1 e
punti da 4 a 9, che sono stati sottoposti a un trattamento di
dealcolazione conformemente all'allegato VIII, Parte I, Sezione E
(parziale evaporazione sottovuoto, tecniche a membrana,
distillazione), la designazione della categoria e' accompagnata dal
termine:
a) «dealcolato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto
non e' superiore a 0,5 % vol.;
b) «parzialmente dealcolato» se il titolo alcolometrico effettivo
del prodotto e' superiore a 0,5% vol. ed e' inferiore al titolo
alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la
dealcolazione.