Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visti, in particolare:
(i) l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo
cui «I presidenti delle Regioni interessate operano in qualita' di
vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in
stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare
loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo
e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione
presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di
concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle
ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare
periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla
cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario
straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice
commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti
della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad
un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate,
designato dall'ANCI regionale di riferimento Al funzionamento della
cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»;
(ii) l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il
quale prevede che per l'esercizio delle funzioni allo stesso
attribuite «il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le
ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,
e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.»;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1,
comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art.
1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello
stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata
legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n.
189/2016;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» (regolamento de minimis);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(regolamento GBER);
Visto l'art. 17, regolamento UE 2020/852 che definisce gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza»;
Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa
alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per
l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del
19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890
final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina»;
Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a
finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione
europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato
il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito
con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:
in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale e' approvato il
Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a
integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
e, ancor piu' nello specifico, il comma 2, lettera b), del
richiamato art. 1 che assegna complessivi 1.780.000 euro per gli anni
dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del
2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR,
individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di
missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario
straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», e in particolare:
(i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al
Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua
dei quali:
«1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione
per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al
presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni
appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai
poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti
nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli
interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021,
cofinanziati dal PNRR.»;
«1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1,
comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale
di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12,
comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario
straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»;
(ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del
Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici
del 2009 e del 2016», secondo cui:
«1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria
degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori
interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli
investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1),
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal Capo del Dipartimento "Casa
Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e
dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal
sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del
sisma del 2009.
2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale
di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30
settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi
unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con
riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui
attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono
adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al
medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15
luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto
disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si
individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati
per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le
relative modalita' di monitoraggio;
Visto, in particolare, l'Allegato 1 al menzionato decreto
ministeriale 15 luglio 2021 (pagine da 4 a 6) che dettaglia la Scheda
di progetto avente il seguente obiettivo:
«Il progetto, destinato a tutte le aree del Centro Italia colpite
da numerosi eventi sismici negli ultimi quindici anni, e' suddiviso
in due misure di intervento finalizzate a porre rimedio alle
conseguenze degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la
vivibilita', con effetti duraturi sulla vita urbana e
socio-economica:
A. Citta' e paesi sicuri, sostenibili e connessi
B. Rilancio economico e sociale
I principali campi di intervento riguardano le aree perimetrali
gia' fortemente colpite da eventi cataclismici e che richiedono
quindi misure specifiche di ricostruzione sicura e sostenibile,
garantendo un processo di riattivazione economica, ambientale e
sociale dei territori»;
Considerato che, ai sensi della medesima Scheda di progetto, il
Piano in questione e' conseguentemente suddiviso in due Macro-misure
d'intervento:
«A. Citta' e paesi sicuri, sostenibili e connessi
La misura, il cui costo stimato ammonta a 1,08 miliardi di euro,
riguarda tutte le zone colpite dai terremoti e quindi colpite dai
programmi di ricostruzione, prevedendo un sistema di misure integrate
di progettazione urbana e interventi di organizzazione open space,
misure di efficienza energetica per mitigare le vulnerabilita'
sismiche degli edifici utilizzati a fini educativi e formativi, con
un aumento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili,
interventi integrati per la mobilita' e i trasporti al fine di
promuovere l'uso di veicoli elettrici e aumentare la varieta' delle
opzioni di trasporto pubblico, il trasporto collettivo (car-pooling,
car-sharing, ecc.) e le biciclette, attraverso il miglioramento delle
infrastrutture e l'aumento dell'intermodalita' tra i tipi di
trasporto; interventi, sul modello delle «smart cities», mirati alla
creazione e sperimentazione di un sistema informatico basato su
tecnologia blockchain, per introdurre maggiore efficienza in vari
ambiti della pubblica amministrazione, alla realizzazione di sistemi
integrati di gestione dell'energia di un gruppo di edifici, paesi o
parti di citta' e di gestione dei dati urbani, alla creazione di
sistemi di controllo del traffico e nei settori della telemedicina e
teleassistenza. La promozione del sistema IOT (Internet of things) e
dell'infrastruttura digitale e' prevista come investimento
trasversale destinato anche alla promozione delle attivita' di
marketing territoriale, attraverso la creazione di una piattaforma
specifica. Infine interventi per la realizzazione di utenze
sotterranee, sistemi tecnologici per cavi di rete, sistemi di
gestione delle acque e interventi di efficienza energetica per
edifici pubblici e integrazione di impianti di produzione di energia
all'interno dell'impianto urbano (teleriscaldamento e raffreddamento;
stoccaggio di energia su larga scala; cogenerazione (CHP);
poligenerazione; stoccaggio termico ed energetico su larga scala;
fotovoltaico; energia eolica; energia geotermica profonda e
superficiale; recupero del calore di scarto). Infine la misura
prevede anche lavori di rifunzionalizzazione degli alloggi temporanei
nel Comune dell'Aquila per le esigenze del Servizio civile
universale.
Le misure sono attuate dai soggetti attuatori, d'intesa con le
amministrazioni coinvolte.
B. Rilancio economico e sociale
La misura intende promuovere ed innescare investimenti per un
totale di 700 milioni di euro a sostegno delle attivita' economiche e
produttive locali, attraverso la valorizzazione delle vocazioni
produttive, delle risorse ambientali e del sistema agroalimentare,
l'integrazione e il rafforzamento del sistema di formazione tecnica
delle competenze per lo sviluppo locale e della PA, la promozione di
tutto il territorio dell'Appennino, colpito dai terremoti, anche
attraverso il sostegno alle imprese culturali, turistiche e
creative»;
Considerato, altresi', il cronoprogramma procedurale (riportato al
medesimo Allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2021) e i
correlati obiettivi iniziali, intermedi e finali per la realizzazione
delle due macro-misure di cui si compone il suddetto Progetto;
Vista la nota prot. CGRTS 54536 del 30 settembre 2021 con la quale
e' stato trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze il
provvedimento di individuazione e di approvazione dei programmi
unitari di intervento, relativo ai programmi e agli interventi
inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al
PNRR per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, approvati
in pari data dalla Cabina di coordinamento integrata di cui all'art.
14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni
dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;
Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi stabiliti nel Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR per i territori colpiti dagli
eventi sismici del 2009 e del 2016 (PNC);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
ottobre 2021 concernente le procedure relative alla gestione
finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui
all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Considerato che si e' potuto avviare il programma NexT Appennino,
con la pubblicazione dei relativi bandi, solo dopo la decisione della
Commissione europea del 3 agosto 2022 in ordine al complesso regime
di aiuto prospettato;
Visti e considerati tutte le ordinanze e i decreti attuativi del
Fondo PNC area sisma e relative alla macro-misura A e alla
macro-misura B;
Vista la nota inviata al Ministro affari europei, il sud, le
politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e resilienza in
data 23 novembre 2022 - Prot. 29512 e di quella analoga inviata al
Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 novembre 2022 -
Prot. 29513 contenenti motivata istanza di differimento della
milestone del 31 dicembre 2022, che non hanno avuto riscontro;
Considerato che, in considerazione della tempistica resasi
necessaria ai fini approvativi, la Commissione europea ha stabilito
il 14 dicembre 2022 una proroga del regime di aiuto a tutto il 2023,
per sostenere una tempistica di concessione dei finanziamenti che ha
riguardato tutto il 2023, a fronte della necessita' di valutare circa
1900 domande di finanziamento presentate su 12 diversi bandi, con
diversi regimi di aiuto, che ha determinato una complessa istruttoria
a carico dei due soggetti gestori, Invitalia ed Unioncamere, ed ha
determinato alcuni ritardi rispetto ai tempi pronosticati non
altrimenti evitabili;
Vista le note di Invitalia acquisita al protocollo del Commissario
straordinario con il numero CGRTS-0034809-A-21/12/2022; e di
Unioncamere acquisita al protocollo del Commissario straordinario con
il numero CGRTS-0034925-A-22/12/2022, con le quali e' stato richiesto
lo spostamento della milestone del termine per la realizzazione dei
programmi di investimenti a fine 2025 in ragione dell'oggettiva
ricaduta dello spostamento dell'avvio delle attivita' e del rispetto
dei tempi richiesti per le istruttorie e per i relativi atti di
approvazione, concessione ed erogazione dei finanziamenti;
Viste l'ordinanza n. 41 PNC del 31 dicembre 2022, ex art. 14-bis
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Disciplina dei
termini procedimentali e della riallocazione condizionata delle
risorse della misura A nonche' correzioni e integrazioni
dell'ordinanza n. 32 del 30 giugno 2022», e, in particolare, i commi
2 e 3 dell'art. 1 che hanno stabilito quanto segue:
«2. In considerazione della rilevante mole degli interventi
finanziati, le attivita' relative agli affidamenti e all' avvio dei
lavori previsti dalle linee di intervento delle sub misure A, di cui
alle ordinanze richiamate nelle premesse, devono essere concluse, nel
rispetto della disciplina procedimentale stabilita dalle specifiche
ordinanze, entro e non oltre il mese di marzo 2023.
3. Ai fini di cui al precedente comma e per favorire l'esercizio
delle funzioni di monitoraggio, i responsabili degli interventi
inviano ai soggetti attuatori, entro il 31 gennaio 2023 e tramite gli
USR competenti, un report contenente le istruttorie concluse e quelle
da ultimare con l'indicazione delle eventuali criticita'»;
Vista, altresi', l'ordinanza n. 42 PNC del 31 dicembre 2022 ex art.
14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Disciplina
procedimentale per la conclusione delle attivita' istruttorie dei
Comitati di valutazione e per i contratti di sviluppo nonche'
riallocazione condizionata delle misure B del PNC Sisma» e, in
particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 1 che hanno stabilito quanto
segue:
«2. In considerazione della rilevante mole delle domande
pervenute, le attivita' istruttorie di valutazione delle domande
presentate ai fini dei finanziamenti previsti dalle linee di
intervento delle 12 sub misure B, di cui alle ordinanze richiamate
nelle premesse, devono essere concluse, nel rispetto della disciplina
procedimentale stabilita dalle specifiche ordinanze, entro e non
oltre il mese di marzo 2023.
3. Ai fini di cui al precedente comma e per favorire l'esercizio
delle funzioni di monitoraggio, i soggetti gestori inviano ai
Soggetti attuatori, entro il 31 gennaio 2023, un report contenente le
istruttorie concluse e quelle da ultimare con l'indicazione delle
eventuali criticita'»;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai
sensi del quale:
«1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi
connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei
prodotti energetici e della necessita' di consentire il
raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i
programmi e gli interventi del PNC di cui all'art. 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con
l'Autorita' politica delegata in materia di PNRR entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si
provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui
all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e
finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la
necessita' che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma
finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione
europea nel PNRR sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i
quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure
di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i
soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine
ai relativi adempimenti, e' comunque consentito, per il primo
semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi
dell'art. 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
1-bis. Ferma restando la necessita' di assicurare il rispetto
delle condizioni previste al comma 1, primo periodo, ai fini
dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di
adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto
relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni
e navi verdi - Bus" puo' prevedere un aggiornamento della tipologia
di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico
regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1,
comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
2. All'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "I termini per il
conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali,
individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di
notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di
notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le
risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non
compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilita'
dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in
linea con le finalita' del PNC e il cui cronoprogramma procedurale,
da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la
necessita' di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del
medesimo Piano"».
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», nonche' le successive modifiche e
integrazioni e il successivo decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1
della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 1, 62
e 63;
Preso atto che il decreto legislativo n. 36 del 2023, entrato in
vigore il 1° aprile 2023, e' divenuto efficace a far data dal 1°
luglio 2023, secondo quanto previsto dall'art. 229, comma 2, del
medesimo decreto legislativo;
Considerate le molteplici difficolta' applicative conseguenti
all'entrata in vigore del nuovo impianto normativo codicistico, in
particolare connesse all'applicazione delle disposizioni del decreto
legislativo n. 36 del 2023 agli interventi pubblici finanziati con il
PNRR e il PNC e che hanno condotto alla pubblicazione della circolare
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 luglio
2023, avente a oggetto «Il regime giuridico applicabile agli
affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC
successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e
prime indicazioni operative»; dei pareri del Servizio giuridico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2160 del 19 luglio
2023 avente ad oggetto: «Normativa applicabile agli appalti PNRR/PNC
banditi dopo il 1° luglio 2023» e n. 2186 del 25 luglio 2023 avente
ad oggetto: «D.Lgs. 36/2023: aggiudicazione del contratto finanziato
con fondi PNRR»;
Viste le ordinanze n. 145 del 28 giugno 2023, n. 162 del 20
dicembre 2023 e n. 196 del 28 giugno 2024 che, inter alia, hanno
chiarito i profili di dubbio circa l'applicabilita' - rispetto alla
disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici - delle deroghe
approvate nel corso degli anni dal Commissario straordinario e la
possibilita' delle stazioni appaltanti di lanciare procedure di
affidamento di contratti pubblici ancorche' non immediatamente in
possesso della qualificazione richiesta dal nuovo regime introdotto
dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e cio'
anche con riferimento agli interventi finanziati con risorse del PNRR
e del PNC, come peraltro chiarito con la circolare del Commissario
straordinario del 4 agosto 2023, avente a oggetto «Circolare
interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti
(ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023)»;
Vista, altresi', sul punto l'ordinanza n. 96 PNC del 27 giugno
2024, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle
stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati
con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR»;
Viste e considerate le interlocuzioni avvenute nel primo semestre
del 2023 con la Commissione europea e l'ufficio della Rappresentanza
permanente UE (RPUE) del Ministero degli affari esteri in ordine ad
una serie di sub-misure ricadenti nella Macro-misura A e con
specifico riferimento alle comunita' energetiche rinnovabili (CER);
Vista la nota prot. n. CGRTS-0025091-P-04/05/2023 inviata al
Ministero dell'economia e delle finanze con la quale il Commissario
straordinario e la Struttura di missione per il coordinamento dei
processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma
2009 «a seguito di analisi dell'effettivo stato di attuazione di
ciascuna sub misura (nell'ambito delle due macro misure A e B) e
sulla base di proiezioni prudenziali circa le azioni di rispettiva
competenza, propongono una rimodulazione del cronoprogramma a suo
tempo condiviso e recepito con decreto ministeriale 15 luglio 2021
(successivamente modificato con decreto ministeriale 1° agosto 2022)
nei termini di cui all'allegato PDF in cui sono indicate le
corrispondenti azioni previste per ogni singola scadenza. Si
evidenzia in particolare che, stante l'inderogabile necessita' di
garantire il raggiungimento di adeguati obiettivi di spesa allo
scadere del 4° trimestre 2024, sono state previste forme di
bilanciamento tra sub misure che hanno palesato criticita' tali da
compromettere il tempestivo conseguimento dei concordati target
quantitativi, e sub misure che al contrario hanno evidenziato una
migliore e piu' celere percentuale realizzativa»;
Vista l'ordinanza n. 84 PNC del 28 dicembre 2023, recante «Nuove
disposizioni esecutive delle Macro-misure A e B degli interventi
previsti per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016, finanziati
con il Fondo PNC» e, in particolare, l'art. 1 («Disposizioni
esecutive delle Macro-misure A e B del PNC Sisma») il quale
stabilisce che:
«1. Le premesse costituiscono parte sostanziale della presenta
ordinanza e la integrano nei suoi contenuti motivazionali e
dispositivi.
2. In considerazione della rilevante mole degli interventi, delle
iniziative e dei progetti finanziati, della necessaria interlocuzione
con la Commissione europea che si e' resa necessaria per alcuni di
questi, nonche' delle tempistiche stabilite per le fasi antecedenti
dall'art. 1 dell'ordinanza n. 41 del 31 dicembre 2022 e dall'art. 1
dell'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022, anche nell'esercizio dei
poteri di deroga stabiliti dalla normativa vigente, le attivita'
previste dalle ordinanze e i decreti di cui in premessa attuativi
della Macro-misura A e della Macro-misura B e fissate per il quarto
trimestre del 2023, devono essere concluse, nel rispetto della
disciplina procedimentale stabilita dalle specifiche ordinanze, entro
e non oltre il mese di marzo 2024, attraverso l'assunzione di
obbligazioni giuridicamente vincolanti che comportino l'erogazione
del 25% dei SAL o comunque l'utilizzo del 25% del valore finanziario
dei progetti, degli interventi o delle iniziative.
3. Al fine di assicurare la continuita' e la corretta esecuzione
degli interventi attuativi delle Macromisure A e B, anche
nell'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa
vigente, i soggetti gestori e le amministrazioni responsabili possono
sottoscrivere accordi, contratti o atti comunque denominati, relativi
ai progetti, alle iniziative o agli interventi ammessi ai
finanziamenti, assumendo le correlate obbligazioni giuridicamente
vincolanti, anche di durata pluriennale non vincolata al termine del
31 dicembre 2024, e comunque con una durata compatibile con gli
interventi di natura analoga previsti nel PNRR.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi e per favorire l'esercizio
delle funzioni di monitoraggio, i soggetti gestori e i soggetti
responsabili degli interventi inviano ai soggetti attuatori, entro il
31 gennaio 2024, report contenenti lo stato di avanzamento delle
attivita' di attuazione delle Macromisure A e B con indicazione delle
eventuali criticita'»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in
particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare
al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del
2016», il quale stabilisce che:
«1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 7-bis, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del
Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche
in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli
adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti
attuatori, a dare continuita' agli interventi del Fondo complementare
al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree
colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto
previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi
sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti
di durata pluriennale.
1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 del presente
articolo e per garantire la piu' ampia partecipazione dei settori
imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016,
in considerazione della complessita' territoriale risultante
dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti,
la disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 4, primo
periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia
di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a
seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
580, si applica agli organi della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a
quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta
della medesima camera di commercio e' composta dal presidente e da un
numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di
spesa di cui all'art. 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle
Marche, il termine di cui all'art. 38, comma 1, della legge 12
dicembre 2002, n. 273, e' prorogato di ulteriori novanta giorni»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)» e, in particolare:
(i) l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale «3. Con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari
europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla
data di presentazione delle informative di cui al comma 2 e sulla
base dei contenuti delle informative medesime, sono individuati gli
eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in
ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono
contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti
successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informative
e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli
interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al
comma 11. Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si
tiene conto anche della loro complessita' o del loro stato di
avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le
relative risorse da destinare all'incremento del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, fino a concorrenza dell'importo di cui al
comma 8, lettere h) e i), e, per l'eventuale quota residua,
all'incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai
sensi del comma 8, lettera f). Gli schemi dei decreti di cui al
presente comma, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla
data di trasmissione. Sugli schemi dei decreti di cui al presente
comma e' acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
ovvero di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3 ovvero dell'art.
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano
il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate
mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette
disposizioni»; e, ancora piu' nello specifico, l'ultimo inciso che
precisa che «E', in ogni caso, esclusa la possibilita' di disporre il
definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera
b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonche' dei programmi recanti
misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e
lettera m)»;
(ii) l'art. 1, comma 6, ai sensi del quale «6. Le autorizzazioni
di spesa di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, sono incrementate per complessivi 50 milioni di euro per l'anno
2024, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 1.360
milioni di euro per l'anno 2027 e 975 milioni di euro per l'anno
2028, come di seguito indicato:
a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di
euro per l'anno 2025;
b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di
euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;[...]»;
(iii) l'art. 1, comma 11, ai sensi del quale «Al fine di adeguare
i programmi e gli interventi del PNC alle riduzioni e ai
rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 8, lettere a) e c), con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con
il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione
e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi
procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei
programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il
rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validita'
delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere
indifferibili di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, il termine finale e' quello previsto dai
cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le
disponibilita' derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite
nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC
rimangono vincolate al finanziamento dell'intervento al quale sono
assegnate fino al suo collaudo»;
Vista la nota prot. n. CGRTS-0044845-P-14/11/2024 indirizzata alla
Ragioneria generale dello Stato con la quale il Commissario
straordinario richiedeva un confronto tecnico per giungere con la
massima tempestivita' alla definizione dei contenuti del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, manifestando la
disponibilita' a regolare con ordinanza commissariale il nuovo
cronoprogramma;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha
ancora adottato il decreto di aggiornamento dei cronoprogrammi
procedurali di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del
2024;
Considerato che l'attuale cronoprogramma degli interventi
finanziati con il PNC e previsti per le aree dei terremoti del 2009 e
del 2016 prevede dei termini in scadenza al quarto trimestre del 2024
e che sarebbero stati ragionevolmente oggetto di rimodulazione con il
decreto ministeriale di cui sopra per le ragioni espresse nelle
premesse di questa ordinanza nell'art. 1 del decreto-legge n. 19 del
2024;
Considerato, altresi', che il medesimo art. 1, comma 3, ultimo
inciso, del decreto-legge n. 19 del 2024 stabilisce che gli
interventi destinati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del
2016 non possono essere comunque oggetto di definanziamento;
Ritenuto che - nelle more della adozione del decreto ministeriale
di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del 2024 e anche
allo scopo di evitare dubbi o criticita' nella prosecuzione degli
iter dei singoli interventi a valle delle scadenze fissate al 31
dicembre 2024 - sia necessario procedere a una rimodulazione dei
termini intermedi del cronoprogramma degli interventi per le aree dei
terremoti del 2009 e del 2016;
Ritenuto, anche nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla
normativa vigente, di fissare al quarto trimestre del 2026 un unico
termine finale per la realizzazione di tutti gli interventi sia della
Macro-misura A che della Macro-misura B, cosi' da non pregiudicare la
discrezionalita' del Ministro dell'economia e delle finanze, e del
Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e
il PNRR, nello stabilire eventuali termini intermedi;
Considerato che, agli investimenti contenuti nel Piano nazionale
complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il
Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di
ordinanza, anche in deroga, richiamati dall'art. 14-bis del
decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189
del 2016;
Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per
l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge
n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art.
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i
provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di
trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di
legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere
dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa
dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere per non generare dubbi o
soluzioni di continuita' nell'esecuzione e attuazione degli
interventi, dei progetti e delle iniziative ricadenti nelle
Macro-misure A e B del PNC Fondo sisma;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 23
dicembre 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria e, con nota prot. CGRTS-0051444-A-23/12/2024, dal coordinatore
della Struttura di missione sisma 2009;
Dispone:
Art. 1
Disposizioni esecutive relative alle annualita' 2025 e 2026 delle
Macro-misure A e B degli interventi previsti per le aree dei
terremoti del 2009 e del 2016 finanziati con il Fondo PNC.
1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui
all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del 2024 e anche
nell'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa
vigente, il cronoprogramma previsto dall'Allegato 1 al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 relativamente
al progetto denominato «Interventi per le aree del terremoto del 2009
e del 2016» e' rimodulato, per tutti gli interventi inclusi nelle due
Macro-misure A e B, con i soli termini che seguono a decorrere dal
quarto trimestre 2024 incluso:
(a) quarto trimestre 2026 - Macro-misura A - conclusione dei
lavori-collaudo per tutti gli interventi individuati;
(b) quarto trimestre 2026 - Macro-misura B - relazione da parte
dei soggetti attuatori che attesti la realizzazione del 100% dei
progetti/iniziative individuati.