Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visti, in particolare: 
    (i) l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo
cui «I presidenti delle Regioni interessate operano  in  qualita'  di
vice commissari per gli interventi di cui  al  presente  decreto,  in
stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo'  delegare
loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale  scopo
e'  costituita  una  cabina  di  coordinamento  della   ricostruzione
presieduta  dal  Commissario  straordinario,  con   il   compito   di
concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di  assicurare
l'applicazione  uniforme  e  unitaria  in  ciascuna   Regione   delle
ordinanze  e   direttive   commissariali,   nonche'   di   verificare
periodicamente l'avanzamento  del  processo  di  ricostruzione.  Alla
cabina   di   coordinamento   partecipano,   oltre   al   Commissario
straordinario, i  Presidenti  delle  Regioni,  in  qualita'  di  vice
commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti
della Giunta regionale munito di apposita delega motivata,  oltre  ad
un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni  interessate,
designato dall'ANCI regionale di riferimento Al  funzionamento  della
cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»; 
    (ii) l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189  del  2016,  il
quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  allo   stesso
attribuite  «il Commissario straordinario provvede anche a  mezzo  di
ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le
ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,
e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.»; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2024-2026»,  in  particolare  l'art.  1,
comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies  all'art.
1 del decreto-legge n. 189 del  2016,  prorogando  il  termine  dello
stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  413,  della  citata
legge n. 213 del 2023, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
189/2016; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» (regolamento de minimis); 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(regolamento GBER); 
  Visto  l'art.  17,  regolamento  UE  2020/852  che  definisce   gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Vista la decisione C (2022)1545 final del 18  marzo  2022  relativa
alla modifica della carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per
l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C  (2020)1863  del
19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il  «Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  C  (2022)  1890
final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato  adottato  il  «Quadro
temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina»; 
  Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a
finalita' regionale, di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione
europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato
il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del
13  luglio,  notificata  all'Italia  dal  Segretariato  generale  del
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito
con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e: 
    in particolare, l'art. 1, ai sensi  del  quale  e'  approvato  il
Piano nazionale per  gli  investimenti  complementari  finalizzato  a
integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR; 
    e, ancor piu' nello  specifico,  il  comma  2,  lettera  b),  del
richiamato art. 1 che assegna complessivi 1.780.000 euro per gli anni
dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del
2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al  PNRR,
individuando  quali  soggetti  attuatori  la  Struttura  tecnica   di
missione  per  il  sisma  dell'Aquila  del  2009  e  il   Commissario
straordinario del  Governo  per  la  riparazione,  la  ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori
delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», e in particolare: 
    (i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al
Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua
dei quali: 
      «1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione
per l'efficace e tempestiva attuazione degli  interventi  di  cui  al
presente decreto, incluse  quelle  relative  al  rafforzamento  della
capacita'  amministrativa  delle  amministrazioni  e  delle  stazioni
appaltanti nonche' al meccanismo di superamento  del  dissenso  e  ai
poteri sostitutivi, si applicano anche  agli  investimenti  contenuti
nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma
l'applicazione  delle  disposizioni   del   presente   decreto   agli
interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del  2021,
cofinanziati dal PNRR.»; 
      «1-ter. Con riferimento agli  interventi  di  cui  all'art.  1,
comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016  nell'ambito  del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale
di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui  all'art.  12,
comma  1,   ove   nominato,   viene   individuato   nel   Commissario
straordinario del  Governo  per  la  riparazione,  la  ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori
delle regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»; 
    (ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance  degli  interventi  del
Piano complementare nei territori interessati  dagli  eventi  sismici
del 2009 e del 2016», secondo cui: 
      «1. Al fine di garantire  l'attuazione  coordinata  e  unitaria
degli interventi per la ricostruzione e  il  rilancio  dei  territori
interessati dagli eventi  sismici  del  2009  e  del  2016,  per  gli
investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera  b),  numero  1),
del  decreto-legge  6   maggio   2021,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,  la  cabina  di
coordinamento di cui  all'art.  1,  comma  5,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal Capo del  Dipartimento  "Casa
Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  3  maggio  2021,  nonche'  dal
sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci  del  cratere  del
sisma del 2009. 
      2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e  procedurale
di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,  entro  il  30
settembre 2021, la cabina  di  coordinamento  individua  i  programmi
unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con
riferimento agli eventi sismici del 2009  e  del  2016,  per  la  cui
attuazione secondo i tempi previsti nel  citato  cronoprogramma  sono
adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di  missione  di  cui  al
medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art.  2,  comma  2,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  che  sono  comunicati  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato.»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto
disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59  del  2021  si
individuano gli obiettivi iniziali, intermedi  e  finali  determinati
per ciascun programma, intervento e progetto del  Piano,  nonche'  le
relative modalita' di monitoraggio; 
  Visto,  in  particolare,  l'Allegato  1   al   menzionato   decreto
ministeriale 15 luglio 2021 (pagine da 4 a 6) che dettaglia la Scheda
di progetto avente il seguente obiettivo: 
    «Il progetto, destinato a tutte le aree del Centro Italia colpite
da numerosi eventi sismici negli ultimi quindici anni,  e'  suddiviso
in  due  misure  di  intervento  finalizzate  a  porre  rimedio  alle
conseguenze degli eventi  che  ne  hanno  seriamente  influenzato  la
vivibilita',   con   effetti   duraturi   sulla   vita    urbana    e
socio-economica: 
      A. Citta' e paesi sicuri, sostenibili e connessi 
      B. Rilancio economico e sociale 
    I principali campi di intervento riguardano le  aree  perimetrali
gia' fortemente colpite  da  eventi  cataclismici  e  che  richiedono
quindi misure  specifiche  di  ricostruzione  sicura  e  sostenibile,
garantendo un  processo  di  riattivazione  economica,  ambientale  e
sociale dei territori»; 
  Considerato che, ai sensi della medesima  Scheda  di  progetto,  il
Piano in questione e' conseguentemente suddiviso in due  Macro-misure
d'intervento: 
    «A. Citta' e paesi sicuri, sostenibili e connessi 
    La misura, il cui costo stimato ammonta a 1,08 miliardi di  euro,
riguarda tutte le zone colpite dai terremoti  e  quindi  colpite  dai
programmi di ricostruzione, prevedendo un sistema di misure integrate
di progettazione urbana e interventi di  organizzazione  open  space,
misure  di  efficienza  energetica  per  mitigare  le  vulnerabilita'
sismiche degli edifici utilizzati a fini educativi e  formativi,  con
un aumento della quota di energia  derivante  da  fonti  rinnovabili,
interventi integrati per la  mobilita'  e  i  trasporti  al  fine  di
promuovere l'uso di veicoli elettrici e aumentare la  varieta'  delle
opzioni di trasporto pubblico, il trasporto collettivo  (car-pooling,
car-sharing, ecc.) e le biciclette, attraverso il miglioramento delle
infrastrutture  e  l'aumento  dell'intermodalita'  tra  i   tipi   di
trasporto; interventi, sul modello delle «smart cities», mirati  alla
creazione e sperimentazione  di  un  sistema  informatico  basato  su
tecnologia blockchain, per introdurre  maggiore  efficienza  in  vari
ambiti della pubblica amministrazione, alla realizzazione di  sistemi
integrati di gestione dell'energia di un gruppo di edifici,  paesi  o
parti di citta' e di gestione dei  dati  urbani,  alla  creazione  di
sistemi di controllo del traffico e nei settori della telemedicina  e
teleassistenza. La promozione del sistema IOT (Internet of things)  e
dell'infrastruttura   digitale   e'   prevista   come    investimento
trasversale  destinato  anche  alla  promozione  delle  attivita'  di
marketing territoriale, attraverso la creazione  di  una  piattaforma
specifica.  Infine  interventi  per  la   realizzazione   di   utenze
sotterranee,  sistemi  tecnologici  per  cavi  di  rete,  sistemi  di
gestione delle  acque  e  interventi  di  efficienza  energetica  per
edifici pubblici e integrazione di impianti di produzione di  energia
all'interno dell'impianto urbano (teleriscaldamento e raffreddamento;
stoccaggio  di  energia  su   larga   scala;   cogenerazione   (CHP);
poligenerazione; stoccaggio termico ed  energetico  su  larga  scala;
fotovoltaico;  energia  eolica;   energia   geotermica   profonda   e
superficiale; recupero  del  calore  di  scarto).  Infine  la  misura
prevede anche lavori di rifunzionalizzazione degli alloggi temporanei
nel  Comune  dell'Aquila  per  le  esigenze   del   Servizio   civile
universale. 
    Le misure sono attuate dai soggetti attuatori,  d'intesa  con  le
amministrazioni coinvolte. 
    B. Rilancio economico e sociale 
    La misura intende promuovere ed  innescare  investimenti  per  un
totale di 700 milioni di euro a sostegno delle attivita' economiche e
produttive  locali,  attraverso  la  valorizzazione  delle  vocazioni
produttive, delle risorse ambientali e  del  sistema  agroalimentare,
l'integrazione e il rafforzamento del sistema di  formazione  tecnica
delle competenze per lo sviluppo locale e della PA, la promozione  di
tutto il territorio  dell'Appennino,  colpito  dai  terremoti,  anche
attraverso  il  sostegno  alle  imprese   culturali,   turistiche   e
creative»; 
  Considerato, altresi', il cronoprogramma procedurale (riportato  al
medesimo Allegato 1 del decreto ministeriale  15  luglio  2021)  e  i
correlati obiettivi iniziali, intermedi e finali per la realizzazione
delle due macro-misure di cui si compone il suddetto Progetto; 
  Vista la nota prot. CGRTS 54536 del 30 settembre 2021 con la  quale
e' stato trasmesso al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il
provvedimento di  individuazione  e  di  approvazione  dei  programmi
unitari di  intervento,  relativo  ai  programmi  e  agli  interventi
inseriti nel Piano nazionale per gli  investimenti  complementari  al
PNRR per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, approvati
in pari data dalla Cabina di coordinamento integrata di cui  all'art.
14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni
dalla legge 28 luglio 2021, n. 108; 
  Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi stabiliti nel  Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari al PNRR  per  i  territori  colpiti  dagli
eventi sismici del 2009 e del 2016 (PNC); 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
ottobre  2021  concernente  le  procedure  relative   alla   gestione
finanziaria delle  risorse  previste  nell'ambito  del  PNRR  di  cui
all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Considerato che si e' potuto avviare il programma  NexT  Appennino,
con la pubblicazione dei relativi bandi, solo dopo la decisione della
Commissione europea del 3 agosto 2022 in ordine al  complesso  regime
di aiuto prospettato; 
  Visti e considerati tutte le ordinanze e i  decreti  attuativi  del
Fondo  PNC  area  sisma  e  relative  alla  macro-misura  A  e   alla
macro-misura B; 
  Vista la nota inviata  al  Ministro  affari  europei,  il  sud,  le
politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e resilienza in
data 23 novembre 2022 - Prot. 29512 e di quella  analoga  inviata  al
Ministro dell'economia e delle finanze in data  23  novembre  2022  -
Prot.  29513  contenenti  motivata  istanza  di  differimento   della
milestone del 31 dicembre 2022, che non hanno avuto riscontro; 
  Considerato  che,  in  considerazione   della   tempistica   resasi
necessaria ai fini approvativi, la Commissione europea  ha  stabilito
il 14 dicembre 2022 una proroga del regime di aiuto a tutto il  2023,
per sostenere una tempistica di concessione dei finanziamenti che  ha
riguardato tutto il 2023, a fronte della necessita' di valutare circa
1900 domande di finanziamento presentate su  12  diversi  bandi,  con
diversi regimi di aiuto, che ha determinato una complessa istruttoria
a carico dei due soggetti gestori, Invitalia ed  Unioncamere,  ed  ha
determinato  alcuni  ritardi  rispetto  ai  tempi  pronosticati   non
altrimenti evitabili; 
  Vista le note di Invitalia acquisita al protocollo del  Commissario
straordinario  con  il  numero   CGRTS-0034809-A-21/12/2022;   e   di
Unioncamere acquisita al protocollo del Commissario straordinario con
il numero CGRTS-0034925-A-22/12/2022, con le quali e' stato richiesto
lo spostamento della milestone del termine per la  realizzazione  dei
programmi di investimenti  a  fine  2025  in  ragione  dell'oggettiva
ricaduta dello spostamento dell'avvio delle attivita' e del  rispetto
dei tempi richiesti per le istruttorie  e  per  i  relativi  atti  di
approvazione, concessione ed erogazione dei finanziamenti; 
  Viste l'ordinanza n. 41 PNC del 31 dicembre 2022,  ex  art.  14-bis
del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  recante  «Disciplina  dei
termini  procedimentali  e  della  riallocazione  condizionata  delle
risorse  della   misura   A   nonche'   correzioni   e   integrazioni
dell'ordinanza n. 32 del 30 giugno 2022», e, in particolare, i  commi
2 e 3 dell'art. 1 che hanno stabilito quanto segue: 
    «2. In  considerazione  della  rilevante  mole  degli  interventi
finanziati, le attivita' relative agli affidamenti e all'  avvio  dei
lavori previsti dalle linee di intervento delle sub misure A, di  cui
alle ordinanze richiamate nelle premesse, devono essere concluse, nel
rispetto della disciplina procedimentale stabilita  dalle  specifiche
ordinanze, entro e non oltre il mese di marzo 2023. 
    3. Ai fini di cui al precedente comma e per favorire  l'esercizio
delle funzioni  di  monitoraggio,  i  responsabili  degli  interventi
inviano ai soggetti attuatori, entro il 31 gennaio 2023 e tramite gli
USR competenti, un report contenente le istruttorie concluse e quelle
da ultimare con l'indicazione delle eventuali criticita'»; 
  Vista, altresi', l'ordinanza n. 42 PNC del 31 dicembre 2022 ex art.
14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Disciplina
procedimentale per la conclusione  delle  attivita'  istruttorie  dei
Comitati di  valutazione  e  per  i  contratti  di  sviluppo  nonche'
riallocazione condizionata delle  misure  B  del  PNC  Sisma»  e,  in
particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 1  che  hanno  stabilito  quanto
segue: 
    «2.  In  considerazione  della  rilevante  mole   delle   domande
pervenute, le attivita'  istruttorie  di  valutazione  delle  domande
presentate  ai  fini  dei  finanziamenti  previsti  dalle  linee   di
intervento delle 12 sub misure B, di cui  alle  ordinanze  richiamate
nelle premesse, devono essere concluse, nel rispetto della disciplina
procedimentale stabilita dalle  specifiche  ordinanze,  entro  e  non
oltre il mese di marzo 2023. 
    3. Ai fini di cui al precedente comma e per favorire  l'esercizio
delle  funzioni  di  monitoraggio,  i  soggetti  gestori  inviano  ai
Soggetti attuatori, entro il 31 gennaio 2023, un report contenente le
istruttorie concluse e quelle da  ultimare  con  l'indicazione  delle
eventuali criticita'»; 
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.   13,
convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023,  n.  41,  ai
sensi del quale: 
    «1. In considerazione del perdurare  della  situazione  di  crisi
connessa agli aumenti eccezionali dei  prezzi  dei  materiali  e  dei
prodotti   energetici   e   della   necessita'   di   consentire   il
raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i
programmi  e  gli  interventi  del  PNC  di  cui   all'art.   1   del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  1°  luglio  2021,  n.  101,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare   di   concerto   con
l'Autorita' politica delegata  in  materia  di  PNRR  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si
provvede all'aggiornamento  dei  cronoprogrammi  procedurali  di  cui
all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi  iniziali,  intermedi  e
finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando  la
necessita'  che  siano  assicurati  il  rispetto  del  cronoprogramma
finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la  Commissione
europea nel PNRR sull'incremento della capacita' di  spesa  collegata
all'attuazione degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al primo periodo, per gli interventi  del  PNC  per  i
quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio  delle  procedure
di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i  quali  i
soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine
ai  relativi  adempimenti,  e'  comunque  consentito,  per  il  primo
semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'art. 26,  comma  7,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,  come  incrementato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
    1-bis. Ferma restando la necessita'  di  assicurare  il  rispetto
delle  condizioni  previste  al  comma  1,  primo  periodo,  ai  fini
dell'aggiornamento  dei  cronoprogrammi  procedurali,  in   sede   di
adozione del decreto di cui al medesimo comma 1  la  scheda  progetto
relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus,  treni
e navi verdi - Bus" puo' prevedere un aggiornamento  della  tipologia
di  alimentazione  degli  autobus  adibiti  al   trasporto   pubblico
regionale e locale, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 8, quarto periodo, del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
    2. All'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "I  termini  per  il
conseguimento  degli  obiettivi   iniziali,   intermedi   e   finali,
individuati ai  sensi  del  comma  7,  sono  sospesi  dalla  data  di
notificazione  dell'intervento  e  riprendono  corso  dalla  data  di
notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Qualora la Commissione europea  adotti  una  decisione  negativa,  le
risorse  destinate  all'intervento  notificato   e   dichiarato   non
compatibile  sono   revocate   e   rimangono   nella   disponibilita'
dell'amministrazione titolare per essere destinate ad  interventi  in
linea con le finalita' del PNC e il cui  cronoprogramma  procedurale,
da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente  con  la
necessita'  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  del
medesimo Piano"». 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei  contratti  pubblici»,  nonche'   le   successive   modifiche   e
integrazioni e il successivo decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.
36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.  1
della legge 21 giugno 2022, n.  78,  recante  delega  al  Governo  in
materia di contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 1,  62
e 63; 
  Preso atto che il decreto legislativo n. 36 del  2023,  entrato  in
vigore il 1° aprile 2023, e' divenuto efficace  a  far  data  dal  1°
luglio 2023, secondo quanto previsto  dall'art.  229,  comma  2,  del
medesimo decreto legislativo; 
  Considerate  le  molteplici  difficolta'  applicative   conseguenti
all'entrata in vigore del nuovo impianto  normativo  codicistico,  in
particolare connesse all'applicazione delle disposizioni del  decreto
legislativo n. 36 del 2023 agli interventi pubblici finanziati con il
PNRR e il PNC e che hanno condotto alla pubblicazione della circolare
del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  del  13  luglio
2023,  avente  a  oggetto  «Il  regime  giuridico  applicabile   agli
affidamenti relativi a procedure afferenti  alle  opere  PNRR  e  PNC
successivamente al 1° luglio  2023  -  Chiarimenti  interpretativi  e
prime indicazioni operative»; dei pareri del Servizio  giuridico  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2160 del 19  luglio
2023 avente ad oggetto: «Normativa applicabile agli appalti  PNRR/PNC
banditi dopo il 1° luglio 2023» e n. 2186 del 25 luglio  2023  avente
ad oggetto: «D.Lgs. 36/2023: aggiudicazione del contratto  finanziato
con fondi PNRR»; 
  Viste le ordinanze n. 145  del  28  giugno  2023,  n.  162  del  20
dicembre 2023 e n. 196 del 28 giugno  2024  che,  inter  alia,  hanno
chiarito i profili di dubbio circa l'applicabilita' -  rispetto  alla
disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici  -  delle  deroghe
approvate nel corso degli anni dal  Commissario  straordinario  e  la
possibilita' delle  stazioni  appaltanti  di  lanciare  procedure  di
affidamento di contratti pubblici  ancorche'  non  immediatamente  in
possesso della qualificazione richiesta dal nuovo  regime  introdotto
dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e cio'
anche con riferimento agli interventi finanziati con risorse del PNRR
e del PNC, come peraltro chiarito con la  circolare  del  Commissario
straordinario  del  4  agosto  2023,  avente  a  oggetto   «Circolare
interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti
(ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023)»; 
  Vista, altresi', sul punto l'ordinanza n.  96  PNC  del  27  giugno
2024,  recante  «Disposizioni  in  materia  di  qualificazione  delle
stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e  interventi  finanziati
con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR»; 
  Viste e considerate le interlocuzioni avvenute nel  primo  semestre
del 2023 con la Commissione europea e l'ufficio della  Rappresentanza
permanente UE (RPUE) del Ministero degli affari esteri in  ordine  ad
una  serie  di  sub-misure  ricadenti  nella  Macro-misura  A  e  con
specifico riferimento alle comunita' energetiche rinnovabili (CER); 
  Vista  la  nota  prot.  n.  CGRTS-0025091-P-04/05/2023  inviata  al
Ministero dell'economia e delle finanze con la quale  il  Commissario
straordinario e la Struttura di missione  per  il  coordinamento  dei
processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal  sisma
2009 «a seguito di analisi  dell'effettivo  stato  di  attuazione  di
ciascuna sub misura (nell'ambito delle due macro  misure  A  e  B)  e
sulla base di proiezioni prudenziali circa le  azioni  di  rispettiva
competenza, propongono una rimodulazione  del  cronoprogramma  a  suo
tempo condiviso e recepito con decreto ministeriale  15  luglio  2021
(successivamente modificato con decreto ministeriale 1° agosto  2022)
nei  termini  di  cui  all'allegato  PDF  in  cui  sono  indicate  le
corrispondenti  azioni  previste  per  ogni  singola   scadenza.   Si
evidenzia in particolare che,  stante  l'inderogabile  necessita'  di
garantire il raggiungimento  di  adeguati  obiettivi  di  spesa  allo
scadere  del  4°  trimestre  2024,  sono  state  previste  forme   di
bilanciamento tra sub misure che hanno palesato  criticita'  tali  da
compromettere  il  tempestivo  conseguimento  dei  concordati  target
quantitativi, e sub misure che al  contrario  hanno  evidenziato  una
migliore e piu' celere percentuale realizzativa»; 
    Vista l'ordinanza n. 84 PNC del 28 dicembre 2023, recante  «Nuove
disposizioni esecutive delle Macro-misure  A  e  B  degli  interventi
previsti per le aree dei terremoti del 2009 e  del  2016,  finanziati
con  il  Fondo  PNC»  e,  in  particolare,  l'art.  1  («Disposizioni
esecutive  delle  Macro-misure  A  e  B  del  PNC  Sisma»)  il  quale
stabilisce che: 
    «1. Le premesse costituiscono parte  sostanziale  della  presenta
ordinanza  e  la  integrano  nei  suoi  contenuti   motivazionali   e
dispositivi. 
    2. In considerazione della rilevante mole degli interventi, delle
iniziative e dei progetti finanziati, della necessaria interlocuzione
con la Commissione europea che si e' resa necessaria  per  alcuni  di
questi, nonche' delle tempistiche stabilite per le  fasi  antecedenti
dall'art. 1 dell'ordinanza n. 41 del 31 dicembre 2022 e  dall'art.  1
dell'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022, anche  nell'esercizio  dei
poteri di deroga stabiliti  dalla  normativa  vigente,  le  attivita'
previste dalle ordinanze e i decreti di  cui  in  premessa  attuativi
della Macro-misura A e della Macro-misura B e fissate per  il  quarto
trimestre del  2023,  devono  essere  concluse,  nel  rispetto  della
disciplina procedimentale stabilita dalle specifiche ordinanze, entro
e non oltre  il  mese  di  marzo  2024,  attraverso  l'assunzione  di
obbligazioni giuridicamente vincolanti  che  comportino  l'erogazione
del 25% dei SAL o comunque l'utilizzo del 25% del valore  finanziario
dei progetti, degli interventi o delle iniziative. 
    3. Al fine di assicurare la continuita' e la corretta  esecuzione
degli  interventi  attuativi  delle  Macromisure   A   e   B,   anche
nell'esercizio  dei  poteri  di  deroga  stabiliti  dalla   normativa
vigente, i soggetti gestori e le amministrazioni responsabili possono
sottoscrivere accordi, contratti o atti comunque denominati, relativi
ai  progetti,  alle  iniziative  o   agli   interventi   ammessi   ai
finanziamenti, assumendo  le  correlate  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti, anche di durata pluriennale non vincolata al termine  del
31 dicembre 2024, e comunque  con  una  durata  compatibile  con  gli
interventi di natura analoga previsti nel PNRR. 
    4. Ai fini di cui ai precedenti commi e per favorire  l'esercizio
delle funzioni di monitoraggio,  i  soggetti  gestori  e  i  soggetti
responsabili degli interventi inviano ai soggetti attuatori, entro il
31 gennaio 2024, report contenenti  lo  stato  di  avanzamento  delle
attivita' di attuazione delle Macromisure A e B con indicazione delle
eventuali criticita'»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n.  215,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio  2024,  n.   18,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  normativi»,  e,  in
particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo  complementare
al PNRR riservati alle Aree colpite dai  terremoti  del  2009  e  del
2016», il quale stabilisce che: 
    «1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 7-bis,  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario  del
Governo per  la  riparazione,  la  ricostruzione,  l'assistenza  alla
popolazione e  la  ripresa  economica  dei  territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo  dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche
in deroga ai termini previsti dal  cronoprogramma  procedurale  degli
adempimenti  con  scadenza  al  31  dicembre  2023,  quali   soggetti
attuatori, a dare continuita' agli interventi del Fondo complementare
al Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  riservati  alle  aree
colpite dai terremoti del 2009 e del  2016.  Per  effetto  di  quanto
previsto dal primo periodo i soggetti responsabili  degli  interventi
sono autorizzati ad assumere obbligazioni  giuridicamente  vincolanti
di durata pluriennale. 
    1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1  del  presente
articolo e per garantire la piu'  ampia  partecipazione  dei  settori
imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016,
in  considerazione   della   complessita'   territoriale   risultante
dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti,
la disposizione  transitoria  di  cui  all'art.  4,  comma  4,  primo
periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia
di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  istituite  a
seguito di accorpamento ai sensi della legge  29  dicembre  1993,  n.
580, si applica agli organi della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati  successivi  a
quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto; per  la  stessa  durata  la  giunta
della medesima camera di commercio e' composta dal presidente e da un
numero di membri pari a nove. Resta fermo il  limite  complessivo  di
spesa di cui all'art. 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15. Nella procedura in corso per  il  rinnovo  degli  organi
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle
Marche, il termine di cui  all'art.  38,  comma  1,  della  legge  12
dicembre 2002, n. 273, e' prorogato di ulteriori novanta giorni»; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)» e, in particolare: 
    (i) l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale  «3.  Con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  approvati  dal
Consiglio dei ministri  su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti  giorni  dalla
data di presentazione delle informative di cui al  comma  2  e  sulla
base dei contenuti delle informative medesime, sono  individuati  gli
eventuali interventi relativi al PNC oggetto  di  definanziamento  in
ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono
contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti
successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni  giuridicamente
vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informative
e dell'inosservanza dei  cronoprogrammi  procedurali  contenenti  gli
obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali  dei  programmi  e   degli
interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al
comma 11. Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si
tiene conto anche  della  loro  complessita'  o  del  loro  stato  di
avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate  le
relative  risorse  da  destinare  all'incremento  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, di cui all'art. 1, comma 177, della legge  30
dicembre 2020, n. 178, fino a  concorrenza  dell'importo  di  cui  al
comma  8,  lettere  h)  e  i),  e,  per  l'eventuale  quota  residua,
all'incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione  ai
sensi del comma 8, lettera f). Gli  schemi  dei  decreti  di  cui  al
presente comma, corredati di relazione tecnica, sono  trasmessi  alle
Camere per l'espressione dei pareri  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni  dalla
data di trasmissione. Sugli schemi dei decreti  di  cui  al  presente
comma e' acquisita l'intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
ovvero di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3 ovvero dell'art.
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  qualora  prevedano
il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate
mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai  sensi  delle  predette
disposizioni»; e, ancora piu' nello specifico,  l'ultimo  inciso  che
precisa che «E', in ogni caso, esclusa la possibilita' di disporre il
definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2,  lettera
b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonche' dei  programmi  recanti
misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f),  numero  2,  e
lettera m)»; 
    (ii) l'art. 1, comma 6, ai sensi del quale «6. Le  autorizzazioni
di spesa di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101, sono incrementate per complessivi 50 milioni di euro per  l'anno
2024, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,  1.360
milioni di euro per l'anno 2027 e 975  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, come di seguito indicato: 
      a) alla lettera a), numero 3: nella misura  di  70  milioni  di
euro per l'anno 2025; 
      b) alla lettera b), numero 1: nella misura di  150  milioni  di
euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;[...]»; 
    (iii) l'art. 1, comma 11, ai sensi del quale «Al fine di adeguare
i  programmi  e  gli  interventi  del  PNC  alle   riduzioni   e   ai
rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 8, lettere a) e c),  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto  con
il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di  coesione
e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, si provvede  all'aggiornamento  dei  cronoprogrammi
procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei
programmi e degli interventi del medesimo Piano,  fermo  restando  il
rispetto del cronoprogramma  finanziario.  Ai  fini  della  validita'
delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio  di  opere
indifferibili di cui all'art.  26,  comma  7,  del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022,  n.  91,  il  termine  finale  e'  quello  previsto  dai
cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le
disponibilita' derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite
nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC
rimangono vincolate al finanziamento dell'intervento  al  quale  sono
assegnate fino al suo collaudo»; 
  Vista la nota prot. n. CGRTS-0044845-P-14/11/2024 indirizzata  alla
Ragioneria  generale  dello  Stato  con  la  quale   il   Commissario
straordinario richiedeva un confronto tecnico  per  giungere  con  la
massima tempestivita' alla definizione dei contenuti del decreto  del
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   manifestando    la
disponibilita'  a  regolare  con  ordinanza  commissariale  il  nuovo
cronoprogramma; 
  Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze  non  ha
ancora  adottato  il  decreto  di  aggiornamento  dei  cronoprogrammi
procedurali di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 19  del
2024; 
  Considerato   che   l'attuale   cronoprogramma   degli   interventi
finanziati con il PNC e previsti per le aree dei terremoti del 2009 e
del 2016 prevede dei termini in scadenza al quarto trimestre del 2024
e che sarebbero stati ragionevolmente oggetto di rimodulazione con il
decreto ministeriale di cui  sopra  per  le  ragioni  espresse  nelle
premesse di questa ordinanza nell'art. 1 del decreto-legge n. 19  del
2024; 
  Considerato, altresi', che il medesimo  art.  1,  comma  3,  ultimo
inciso,  del  decreto-legge  n.  19  del  2024  stabilisce  che   gli
interventi destinati alle aree colpite dai terremoti del 2009  e  del
2016 non possono essere comunque oggetto di definanziamento; 
  Ritenuto che - nelle more della adozione del  decreto  ministeriale
di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 19 del 2024 e anche
allo scopo di evitare dubbi o  criticita'  nella  prosecuzione  degli
iter dei singoli interventi a valle  delle  scadenze  fissate  al  31
dicembre 2024 - sia necessario  procedere  a  una  rimodulazione  dei
termini intermedi del cronoprogramma degli interventi per le aree dei
terremoti del 2009 e del 2016; 
  Ritenuto, anche nell'esercizio dei poteri di deroga previsti  dalla
normativa vigente, di fissare al quarto trimestre del 2026  un  unico
termine finale per la realizzazione di tutti gli interventi sia della
Macro-misura A che della Macro-misura B, cosi' da non pregiudicare la
discrezionalita' del Ministro dell'economia e delle  finanze,  e  del
Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, nello stabilire eventuali termini intermedi; 
  Considerato che, agli investimenti contenuti  nel  Piano  nazionale
complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021,  il
Commissario straordinario provvede all'attuazione  con  i  poteri  di
ordinanza,  anche  in  deroga,  richiamati   dall'art.   14-bis   del
decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge  n.  189
del 2016; 
  Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per
l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del  decreto-legge
n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n.  189/2016  e  l'art.
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i
provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di
trenta  giorni  per   l'esercizio   del   controllo   preventivo   di
legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere
dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa
dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza  di  provvedere  per  non  generare  dubbi  o
soluzioni  di  continuita'   nell'esecuzione   e   attuazione   degli
interventi,  dei  progetti  e  delle   iniziative   ricadenti   nelle
Macro-misure A e B del PNC Fondo sisma; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata  del  23
dicembre 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  ed
Umbria e, con nota prot. CGRTS-0051444-A-23/12/2024, dal coordinatore
della Struttura di missione sisma 2009; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni esecutive relative alle annualita'  2025  e  2026  delle
  Macro-misure A e B  degli  interventi  previsti  per  le  aree  dei
  terremoti del 2009 e del 2016 finanziati con il Fondo PNC. 
 
  1.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  ministeriale  di  cui
all'art. 1, comma 11, del  decreto-legge  n.  19  del  2024  e  anche
nell'esercizio  dei  poteri  di  deroga  stabiliti  dalla   normativa
vigente, il cronoprogramma previsto dall'Allegato 1  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio  2021  relativamente
al progetto denominato «Interventi per le aree del terremoto del 2009
e del 2016» e' rimodulato, per tutti gli interventi inclusi nelle due
Macro-misure A e B, con i soli termini che seguono  a  decorrere  dal
quarto trimestre 2024 incluso: 
    (a) quarto trimestre 2026 -  Macro-misura  A  -  conclusione  dei
lavori-collaudo per tutti gli interventi individuati; 
    (b) quarto trimestre 2026 - Macro-misura B - relazione  da  parte
dei soggetti attuatori che attesti  la  realizzazione  del  100%  dei
progetti/iniziative individuati.