IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l'art. 221, paragrafo 1; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che mette a disposizione di alcuni Stati membri un sostegno finanziario di emergenza complessivo di euro 119.700.000, per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditivita' economica dei produttori agricoli, destinando all'Italia, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera d) l'importo di euro 37.400.000, con possibilita' di concedere un sostegno supplementare nazionale fino a un massimo del 200% dell'importo nazionale assegnato; Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP); Vista la decisione di esecuzione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Vista la decisione di esecuzione C(2024)6849 del 30 settembre 2024 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 istitutiva del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 che stabiliscono gli interventi compensativi dei danni, attivabili nelle aree agricole delimitate dalle regioni e dalle province autonome, nonche' le procedure per la dichiarazione di eccezionalita' degli eventi avversi e le modalita' di prelevamento, riparto e trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo di solidarieta' nazionale per l'erogazione degli aiuti; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita', finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021 e con cui vengono affidate ad Ismea le funzioni di soggetto gestore del Fondo, da esercitarsi attraverso una societa' di capitali dedicata; Visto in particolare l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, che stabilisce, tra l'altro, che i criteri e le modalita' di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2024, n. 21, registrato dalla Corte dei conti il 18 novembre 2024 al n. 1472, recante la quota di cofinanziamento posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Considerato che nel corso del primo semestre del 2024 nei territori meridionali e nelle isole si sono registrate temperature insolitamente calde e condizioni di siccita' che hanno inciso pesantemente sulla produzione agricola, specialmente nel settore dei cereali; Tenuto conto del carattere di eccezionalita' riconosciuto dalla Commissione europea delle condizioni climatiche avverse senza precedenti che hanno interessato i predetti territori italiani, in considerazione del quale, con l'art. 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675, sono stati assegnati all'Italia fondi dalla riserva agricola per euro 37.400.000, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti stabiliti nell'allegato V del regolamento (UE) 2021/2115; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2675, gli importi resi disponibili vanno utilizzati per misure volte a compensare gli agricoltori piu' colpiti nei settori e nelle produzioni che hanno subito maggiormente le condizioni climatiche avverse nei territori interessati per le perdite economiche che incidono sulla redditivita' degli agricoltori; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2675, le predette misure compensative vanno adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto delle perdite economiche effettive subite dagli agricoltori interessati e garantiscano che i pagamenti risultanti siano erogati agli agricoltori stessi quali beneficiari finali e non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza; Considerato che gli importi assegnati affronterebbero solo in parte le difficolta' economiche affrontate dagli agricoltori, e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 8 del regolamento (UE) 2024/2675, e' consentito concedere un sostegno nazionale aggiuntivo agli agricoltori, fino a un massimo del 200% delle risorse dell'Unione europea, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni e che il sostegno supplementare nazionale sia versato entro il 31 luglio 2025; Ritenuto di ripartire le risorse e recate dal regolamento (UE) 2024/2675 e dal cofinanziamento nazionale, assicurato fino ad un importo massimo pari al 200% delle risorse dell'Unione europea, tra misure volte a compensare gli agricoltori piu' colpiti nei settori e nelle produzioni danneggiate da eventi climatici avversi nelle regioni interessate, per le perdite economiche che incidono sulla redditivita'; Considerato che gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con le altre misure di sostegno finanziate dal FEAGA e dal FEASR; Considerato che occorre, tuttavia, evitare sovracompensazioni tenendo conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione europea o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti dalle suddette avversita' meteorologiche; Tenuto conto dei termini stabiliti nel regolamento (UE) 2024/2675 per il pagamento degli aiuti, e' necessario individuare i territori colpiti utilizzando criteri che consentano di determinare i danni subiti dalle imprese agricole ed il nesso di causalita' con l'evento siccita' senza la necessita' di procedere con verifiche in campo o richiedere adempimenti supplementari ai beneficiari, come ad esempio la presentazione di perizie di stima; Ritenuto di poter individuare i territori colpiti dalla siccita' sulla base dell'indice SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index), che oltre alle precipitazioni, considera anche l'evapotraspirazione potenziale di riferimento, e determinare la perdita di produttivita' sulla base dell'indice di vegetazione della differenza normalizzata NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), ottenuto da immagini satellitari, che, per i seminativi, in relazione alle variazioni di attivita' fotosintetica consente di stimare con sufficiente precisione le corrispondenti perdite dei raccolti; Ritenuto, al fine di limitare gli oneri amministrativi, degli agricoltori e degli organismi pagatori di non erogare aiuti con importo inferiore a cinquanta euro per azienda; Ritenuto di adottare i criteri per l'individuazione dei territori e dei seminativi piu' colpiti dalla siccita', nonche' per la definizione degli importi degli aiuti identificati nel documento tecnico redatto in collaborazione con AGEA e ISMEA; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/2675, le spese sostenute in relazione ai pagamenti per il sostegno eccezionale agli agricoltori sono ammissibili all'aiuto dell'Unione europea solo per i pagamenti effettuati entro il 30 aprile 2025; Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) 2024/2675 dovranno essere fornite informazioni dettagliate sull'attuazione nazionale del sostegno emergenziale entro il 31 dicembre 2024 e notificati gli importi totali pagati per ciascuna misura entro il 31 ottobre 2025, distinguendo tra aiuto dell'Unione europea e sostegno supplementare nazionale, con indicazione del numero e tipo di beneficiari nonche' con la valutazione dell'efficacia della misura; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2024; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione, finalita' e risorse finanziarie 1. Il presente decreto individua i beneficiari del sostegno finanziario di emergenza di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675, richiamato in premessa, che ha assegnato all'Italia la somma complessiva di euro 37.400.000 di fondi dell'Unione europea. 2. E' approvato il documento tecnico di cui all'allegato 1, facente parte integrante del presente decreto, che individua l'ambito territoriale e i seminativi che in conseguenza della perdurante siccita' hanno subito perdite della produzione maggiori del 30 per cento, definendo gli importi degli aiuti, per fasce di perdita di produzione. 3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/2675, le risorse finanziarie assegnate sono aumentate con un cofinanziamento nazionale, fino al 200% della somma di cui al comma 1. 4. Gli eventuali risparmi di spesa relativi alla quota di cofinanziamento nazionale non utilizzata sono riversati al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.