IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, e in particolare l'art. 221, paragrafo 1; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (Piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione
del 10 ottobre 2024 che mette a disposizione di alcuni  Stati  membri
un sostegno finanziario di emergenza complessivo di euro 119.700.000,
per i settori agricoli colpiti da  problemi  specifici  che  incidono
sulla redditivita'  economica  dei  produttori  agricoli,  destinando
all'Italia, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera  d)  l'importo
di  euro  37.400.000,  con  possibilita'  di  concedere  un  sostegno
supplementare nazionale fino  a  un  massimo  del  200%  dell'importo
nazionale assegnato; 
  Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del  2  dicembre  2022
della Commissione, di approvazione del  Piano  strategico  della  PAC
2023-2027 dell'Italia (PSP); 
  Vista la decisione di esecuzione C(2023)6990 del  23  ottobre  2023
che approva la modifica del  piano  strategico  della  PAC  2023-2027
dell'Italia ai fini del sostegno  dell'Unione  finanziato  dal  Fondo
europeo agricolo di garanzia e dal  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale; 
  Vista la decisione di esecuzione C(2024)6849 del 30 settembre  2024
che approva la modifica del  piano  strategico  della  PAC  2023-2027
dell'Italia ai fini del sostegno  dell'Unione  finanziato  dal  Fondo
europeo agricolo di garanzia e dal  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale; 
  Vista la legge 16 aprile 1987,  n.  183  istitutiva  del  Fondo  di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente  la
normativa del Fondo di  solidarieta'  nazionale  per  gli  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; 
  Visti, in particolare, gli articoli  5  e  6,  del  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102  che  stabiliscono  gli  interventi
compensativi dei danni, attivabili  nelle  aree  agricole  delimitate
dalle regioni e dalle province autonome, nonche' le procedure per  la
dichiarazione di eccezionalita' degli eventi avversi e  le  modalita'
di prelevamento, riparto e trasferimento alle regioni  delle  risorse
finanziarie disponibili  nel  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  per
l'erogazione degli aiuti; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il  Fondo  mutualistico
nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle
produzioni agricole causati da alluvione, gelo o  brina  e  siccita',
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e  76
del regolamento (UE) 2115/2021 e con cui vengono affidate ad Ismea le
funzioni di soggetto gestore del Fondo, da esercitarsi attraverso una
societa' di capitali dedicata; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 515, della legge  30  dicembre
2021, che stabilisce, tra l'altro, che i criteri e  le  modalita'  di
intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel  Piano  di
gestione dei rischi in agricoltura di  cui  all'art.  4  del  decreto
legislativo n. 102/2004; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e
le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi
degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7,  comma  1,
della legge 11 novembre 2011, n.  180  «Norme  per  la  tutela  della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
ottobre 2024, n. 21, registrato dalla Corte dei conti il 18  novembre
2024 al n. 1472, recante la quota di cofinanziamento posta  a  carico
del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183; 
  Considerato che nel corso del primo semestre del 2024 nei territori
meridionali  e   nelle   isole   si   sono   registrate   temperature
insolitamente  calde  e  condizioni  di  siccita'  che  hanno  inciso
pesantemente sulla produzione agricola, specialmente nel settore  dei
cereali; 
  Tenuto conto del carattere  di  eccezionalita'  riconosciuto  dalla
Commissione  europea  delle  condizioni  climatiche   avverse   senza
precedenti che hanno interessato i predetti  territori  italiani,  in
considerazione del quale, con l'art. 1, paragrafo 2, del  regolamento
di esecuzione (UE) 2024/2675, sono stati assegnati  all'Italia  fondi
dalla riserva agricola per euro 37.400.000, sulla base dei  massimali
netti  per  i  pagamenti  diretti  stabiliti  nell'allegato   V   del
regolamento (UE) 2021/2115; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento
(UE) 2024/2675, gli importi resi  disponibili  vanno  utilizzati  per
misure volte a compensare gli agricoltori piu' colpiti nei settori  e
nelle  produzioni  che  hanno  subito  maggiormente   le   condizioni
climatiche  avverse  nei  territori  interessati   per   le   perdite
economiche che incidono sulla redditivita' degli agricoltori; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2024/2675, le predette misure compensative vanno adottate  sulla
base di criteri oggettivi e non  discriminatori,  che  tengano  conto
delle  perdite  economiche   effettive   subite   dagli   agricoltori
interessati e garantiscano che i pagamenti risultanti  siano  erogati
agli agricoltori stessi quali beneficiari  finali  e  non  provochino
distorsioni del mercato o della concorrenza; 
  Considerato che gli importi assegnati affronterebbero solo in parte
le  difficolta'  economiche  affrontate  dagli  agricoltori,  e  che,
pertanto, ai sensi dell'art. 1,  paragrafo  8  del  regolamento  (UE)
2024/2675, e' consentito concedere un sostegno  nazionale  aggiuntivo
agli  agricoltori,  fino  a  un  massimo  del  200%   delle   risorse
dell'Unione  europea,  sulla  base  di  criteri   oggettivi   e   non
discriminatori,  a  condizione  che  i   pagamenti   risultanti   non
provochino  distorsioni   del   mercato   o   della   concorrenza   o
sovracompensazioni e che  il  sostegno  supplementare  nazionale  sia
versato entro il 31 luglio 2025; 
  Ritenuto di ripartire le risorse  e  recate  dal  regolamento  (UE)
2024/2675 e dal cofinanziamento  nazionale,  assicurato  fino  ad  un
importo massimo pari al 200% delle risorse dell'Unione  europea,  tra
misure volte a compensare gli agricoltori piu' colpiti nei settori  e
nelle  produzioni  danneggiate  da  eventi  climatici  avversi  nelle
regioni interessate, per le perdite  economiche  che  incidono  sulla
redditivita'; 
  Considerato  che  gli  aiuti  di  cui  al  presente  decreto   sono
cumulabili con le altre misure di sostegno finanziate dal FEAGA e dal
FEASR; 
  Considerato  che  occorre,  tuttavia,  evitare   sovracompensazioni
tenendo conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di
sostegno nazionali o dell'Unione europea o di regimi privati per  far
fronte alle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti dalle
suddette avversita' meteorologiche; 
  Tenuto conto dei termini stabiliti nel regolamento  (UE)  2024/2675
per il pagamento degli aiuti, e' necessario individuare  i  territori
colpiti utilizzando criteri che consentano  di  determinare  i  danni
subiti dalle imprese agricole ed il nesso di causalita' con  l'evento
siccita' senza la necessita' di procedere con verifiche  in  campo  o
richiedere adempimenti supplementari ai beneficiari, come ad  esempio
la presentazione di perizie di stima; 
  Ritenuto di poter individuare i territori  colpiti  dalla  siccita'
sulla   base    dell'indice    SPEI    (Standardized    Precipitation
Evapotranspiration Index), che oltre alle  precipitazioni,  considera
anche l'evapotraspirazione potenziale di riferimento,  e  determinare
la perdita di produttivita' sulla  base  dell'indice  di  vegetazione
della differenza normalizzata NDVI (Normalized Difference  Vegetation
Index), ottenuto da immagini satellitari, che, per i  seminativi,  in
relazione alle variazioni  di  attivita'  fotosintetica  consente  di
stimare con sufficiente  precisione  le  corrispondenti  perdite  dei
raccolti; 
  Ritenuto, al fine  di  limitare  gli  oneri  amministrativi,  degli
agricoltori e degli organismi  pagatori  di  non  erogare  aiuti  con
importo inferiore a cinquanta euro per azienda; 
  Ritenuto di adottare i criteri per l'individuazione dei territori e
dei  seminativi  piu'  colpiti  dalla  siccita',   nonche'   per   la
definizione degli importi  degli  aiuti  identificati  nel  documento
tecnico redatto in collaborazione con AGEA e ISMEA; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 6, del regolamento
(UE) 2024/2675, le spese sostenute in relazione ai pagamenti  per  il
sostegno eccezionale  agli  agricoltori  sono  ammissibili  all'aiuto
dell'Unione europea solo per  i  pagamenti  effettuati  entro  il  30
aprile 2025; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2  del  regolamento   (UE)
2024/2675   dovranno   essere   fornite   informazioni    dettagliate
sull'attuazione nazionale  del  sostegno  emergenziale  entro  il  31
dicembre 2024 e notificati gli importi  totali  pagati  per  ciascuna
misura entro il 31 ottobre 2025, distinguendo tra  aiuto  dell'Unione
europea e  sostegno  supplementare  nazionale,  con  indicazione  del
numero  e  tipo   di   beneficiari   nonche'   con   la   valutazione
dell'efficacia della misura; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 18 dicembre 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Ambito di applicazione, finalita' e risorse finanziarie 
 
  1.  Il  presente  decreto  individua  i  beneficiari  del  sostegno
finanziario di emergenza di cui al  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2024/2675, richiamato in premessa, che  ha  assegnato  all'Italia  la
somma complessiva di euro 37.400.000 di fondi dell'Unione europea. 
  2. E' approvato il documento tecnico di cui all'allegato 1, facente
parte  integrante  del  presente  decreto,  che  individua   l'ambito
territoriale e i  seminativi  che  in  conseguenza  della  perdurante
siccita' hanno subito perdite della produzione maggiori  del  30  per
cento, definendo gli importi degli aiuti, per  fasce  di  perdita  di
produzione. 
  3.  Ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo  8,  del  regolamento  (UE)
2024/2675, le risorse finanziarie assegnate  sono  aumentate  con  un
cofinanziamento nazionale, fino al 200% della somma di cui  al  comma
1. 
  4.  Gli  eventuali  risparmi  di  spesa  relativi  alla  quota   di
cofinanziamento nazionale non utilizzata sono riversati al  Fondo  di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.