IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, e in particolare l'art. 221, paragrafo 1;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione
del 10 ottobre 2024 che mette a disposizione di alcuni Stati membri
un sostegno finanziario di emergenza complessivo di euro 119.700.000,
per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono
sulla redditivita' economica dei produttori agricoli, destinando
all'Italia, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera d) l'importo
di euro 37.400.000, con possibilita' di concedere un sostegno
supplementare nazionale fino a un massimo del 200% dell'importo
nazionale assegnato;
Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022
della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC
2023-2027 dell'Italia (PSP);
Vista la decisione di esecuzione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023
che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027
dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo
europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale;
Vista la decisione di esecuzione C(2024)6849 del 30 settembre 2024
che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027
dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo
europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 istitutiva del Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale per gli interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita'
naturali e da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale;
Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6, del citato decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 che stabiliscono gli interventi
compensativi dei danni, attivabili nelle aree agricole delimitate
dalle regioni e dalle province autonome, nonche' le procedure per la
dichiarazione di eccezionalita' degli eventi avversi e le modalita'
di prelevamento, riparto e trasferimento alle regioni delle risorse
finanziarie disponibili nel Fondo di solidarieta' nazionale per
l'erogazione degli aiuti;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1,
commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico
nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle
produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita',
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76
del regolamento (UE) 2115/2021 e con cui vengono affidate ad Ismea le
funzioni di soggetto gestore del Fondo, da esercitarsi attraverso una
societa' di capitali dedicata;
Visto in particolare l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre
2021, che stabilisce, tra l'altro, che i criteri e le modalita' di
intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di
gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto
legislativo n. 102/2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e
le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi
degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2024, n. 21, registrato dalla Corte dei conti il 18 novembre
2024 al n. 1472, recante la quota di cofinanziamento posta a carico
del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
Considerato che nel corso del primo semestre del 2024 nei territori
meridionali e nelle isole si sono registrate temperature
insolitamente calde e condizioni di siccita' che hanno inciso
pesantemente sulla produzione agricola, specialmente nel settore dei
cereali;
Tenuto conto del carattere di eccezionalita' riconosciuto dalla
Commissione europea delle condizioni climatiche avverse senza
precedenti che hanno interessato i predetti territori italiani, in
considerazione del quale, con l'art. 1, paragrafo 2, del regolamento
di esecuzione (UE) 2024/2675, sono stati assegnati all'Italia fondi
dalla riserva agricola per euro 37.400.000, sulla base dei massimali
netti per i pagamenti diretti stabiliti nell'allegato V del
regolamento (UE) 2021/2115;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento
(UE) 2024/2675, gli importi resi disponibili vanno utilizzati per
misure volte a compensare gli agricoltori piu' colpiti nei settori e
nelle produzioni che hanno subito maggiormente le condizioni
climatiche avverse nei territori interessati per le perdite
economiche che incidono sulla redditivita' degli agricoltori;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2024/2675, le predette misure compensative vanno adottate sulla
base di criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto
delle perdite economiche effettive subite dagli agricoltori
interessati e garantiscano che i pagamenti risultanti siano erogati
agli agricoltori stessi quali beneficiari finali e non provochino
distorsioni del mercato o della concorrenza;
Considerato che gli importi assegnati affronterebbero solo in parte
le difficolta' economiche affrontate dagli agricoltori, e che,
pertanto, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 8 del regolamento (UE)
2024/2675, e' consentito concedere un sostegno nazionale aggiuntivo
agli agricoltori, fino a un massimo del 200% delle risorse
dell'Unione europea, sulla base di criteri oggettivi e non
discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non
provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o
sovracompensazioni e che il sostegno supplementare nazionale sia
versato entro il 31 luglio 2025;
Ritenuto di ripartire le risorse e recate dal regolamento (UE)
2024/2675 e dal cofinanziamento nazionale, assicurato fino ad un
importo massimo pari al 200% delle risorse dell'Unione europea, tra
misure volte a compensare gli agricoltori piu' colpiti nei settori e
nelle produzioni danneggiate da eventi climatici avversi nelle
regioni interessate, per le perdite economiche che incidono sulla
redditivita';
Considerato che gli aiuti di cui al presente decreto sono
cumulabili con le altre misure di sostegno finanziate dal FEAGA e dal
FEASR;
Considerato che occorre, tuttavia, evitare sovracompensazioni
tenendo conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di
sostegno nazionali o dell'Unione europea o di regimi privati per far
fronte alle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti dalle
suddette avversita' meteorologiche;
Tenuto conto dei termini stabiliti nel regolamento (UE) 2024/2675
per il pagamento degli aiuti, e' necessario individuare i territori
colpiti utilizzando criteri che consentano di determinare i danni
subiti dalle imprese agricole ed il nesso di causalita' con l'evento
siccita' senza la necessita' di procedere con verifiche in campo o
richiedere adempimenti supplementari ai beneficiari, come ad esempio
la presentazione di perizie di stima;
Ritenuto di poter individuare i territori colpiti dalla siccita'
sulla base dell'indice SPEI (Standardized Precipitation
Evapotranspiration Index), che oltre alle precipitazioni, considera
anche l'evapotraspirazione potenziale di riferimento, e determinare
la perdita di produttivita' sulla base dell'indice di vegetazione
della differenza normalizzata NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index), ottenuto da immagini satellitari, che, per i seminativi, in
relazione alle variazioni di attivita' fotosintetica consente di
stimare con sufficiente precisione le corrispondenti perdite dei
raccolti;
Ritenuto, al fine di limitare gli oneri amministrativi, degli
agricoltori e degli organismi pagatori di non erogare aiuti con
importo inferiore a cinquanta euro per azienda;
Ritenuto di adottare i criteri per l'individuazione dei territori e
dei seminativi piu' colpiti dalla siccita', nonche' per la
definizione degli importi degli aiuti identificati nel documento
tecnico redatto in collaborazione con AGEA e ISMEA;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 6, del regolamento
(UE) 2024/2675, le spese sostenute in relazione ai pagamenti per il
sostegno eccezionale agli agricoltori sono ammissibili all'aiuto
dell'Unione europea solo per i pagamenti effettuati entro il 30
aprile 2025;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE)
2024/2675 dovranno essere fornite informazioni dettagliate
sull'attuazione nazionale del sostegno emergenziale entro il 31
dicembre 2024 e notificati gli importi totali pagati per ciascuna
misura entro il 31 ottobre 2025, distinguendo tra aiuto dell'Unione
europea e sostegno supplementare nazionale, con indicazione del
numero e tipo di beneficiari nonche' con la valutazione
dell'efficacia della misura;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 18 dicembre 2024;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione, finalita' e risorse finanziarie
1. Il presente decreto individua i beneficiari del sostegno
finanziario di emergenza di cui al regolamento di esecuzione (UE)
2024/2675, richiamato in premessa, che ha assegnato all'Italia la
somma complessiva di euro 37.400.000 di fondi dell'Unione europea.
2. E' approvato il documento tecnico di cui all'allegato 1, facente
parte integrante del presente decreto, che individua l'ambito
territoriale e i seminativi che in conseguenza della perdurante
siccita' hanno subito perdite della produzione maggiori del 30 per
cento, definendo gli importi degli aiuti, per fasce di perdita di
produzione.
3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 8, del regolamento (UE)
2024/2675, le risorse finanziarie assegnate sono aumentate con un
cofinanziamento nazionale, fino al 200% della somma di cui al comma
1.
4. Gli eventuali risparmi di spesa relativi alla quota di
cofinanziamento nazionale non utilizzata sono riversati al Fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.