IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia» (testo A) e successive
modificazioni;
Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma
2 stabilisce che «L'impegno puo' essere assunto solo in presenza,
sulle pertinenti unita' elementari di bilancio, di disponibilita'
finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in
ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa,
a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto
del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), anche mediante
l'utilizzo degli strumenti di flessibilita' stabiliti dalla
legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del
disegno di legge di bilancio»;
Visto l'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al
comma 3 stabilisce che «Le somme stanziate per spese in conto
capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non
avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente»;
Visto l'art. 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale, con riferimento agli anni
2019, 2020 e 2021, per le spese in conto capitale, i termini di
conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma
3 dell'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
prolungati di un ulteriore esercizio;
Visto l'art. 265 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, n. 34,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata legge n.
205 del 2017, con il quale e' stato istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per
l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di
demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed e' stata, altresi', demandata
a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la
ripartizione del fondo;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 46-ter,
convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui il fondo di
cui all'art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017 e' stato
incrementato di un milione di euro per l'anno 2020;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, comma 873, ha
previsto che «Il fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186
del 30 ottobre 2023, concernente la riorganizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n. 151 del 30 maggio 2024, che stabilisce il numero e i compiti degli
uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici
dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 186
del 30 ottobre 2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2022,
con cui il sen. Matteo Salvini e' stato nominato Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, n. 254 del 23 giugno 2020, registrato alla
Corte dei conti il 24 luglio 2020, n. 3150, con cui sono stati
definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del
fondo;
Visto l'art. 2 (Finalita' e criteri di utilizzazione del fondo) del
predetto decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020;
Visto, in particolare, l'art. 3 (Criteri di ripartizione delle
risorse attribuite al fondo), che ai commi 2, 3 e 5, prevede «2. La
ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un
intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a partire
dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando quanto
indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di pari
cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario. 3. Le somme
assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50 per cento
del costo totale dello stesso, indicato al momento della
presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico
economico. [...] 5. Entro tre mesi dal termine per la presentazione
delle domande di contributo, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato l'elenco degli
interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 26,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del presente decreto, con
indicazione delle relative somme assegnate poste a carico del "Fondo
demolizioni".»;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 6 (Modalita' di
presentazione delle domande di contributo), ai sensi del quale «Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, su
dedicata sezione del proprio sito internet, apposito sistema
informatico per la presentazione delle domande di contributo poste a
carico del "Fondo demolizioni". Nel sistema sono altresi' resi noti i
termini per la presentazione delle domande e gli elementi
amministrativi e contabili da indicare»;
Visto l'avviso pubblico prot. n. 0028672 del 1° luglio 2024 del
direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la
riqualificazione urbana e gli interventi speciali;
Visto il decreto assunto a prot. n. 0032292 del 24 luglio 2024, con
cui la dirigente della Divisione 10 dell'ex Direzione generale per
l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione
urbana e gli interventi speciali, nomina il responsabile del
procedimento per la fase di cui all'art. 6 del decreto
interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, attinente alla
presentazione delle istanze di contributo da parte dei comuni;
Visti i termini per la presentazione delle istanze da parte dei
comuni indicati sul sito internet e sull'apposito sistema informativo
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalle ore 12,00
del 16 settembre 2024 alle ore 12,00 del 16 ottobre 2024;
Viste le novantaquattro schede intervento proposte dai comuni
attraverso l'apposito sistema informativo per la presentazione delle
domande di contributo;
Visti i n. 2 verbali di istruttoria del responsabile del
procedimento prot. n. 49914 del 13 dicembre 2024 e prot. n. 50925 del
23 dicembre 2024;
Vista la proposta di graduatoria degli interventi con i relativi
importi ammissibili al contributo contenuta nel verbale n. 2 del
responsabile del procedimento prot. n. 50925 del 23 dicembre 2024,
dalla quale emergono sessantaquattro interventi ammissibili al
contributo in ventinove comuni, ubicati in dodici regioni, per una
volumetria complessiva di 100.726,89 metri cubi, un importo
complessivo degli interventi pari ad euro 5.202.619,46 e un ammontare
di contributi pari ad euro 2.551.060,43;
Vista la relazione illustrativa del presente decreto;
Visto che le risorse previste dall'art. 1, comma 26, della legge n.
205 del 2017, come successivamente integrate, sono iscritte sul
capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli
interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1,
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Considerato che le risorse iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per
l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di
demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, in qualita' di
residui di lettera f) sono pari ad euro 2.198.142,5;
Considerato che le risorse iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per
l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di
demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, in qualita' di
residui di lettera f), pari ad euro 2.198.142,5, sono inferiori
all'importo totale degli interventi ammissibili al contributo, pari
ad euro 2.551.060,43;
Tenuto conto che si rende necessario accantonare la somma di euro
12.233,20 in favore del Comune di Frosolone per poter fare fronte
all'impegno e trasferimento del saldo relativo al contributo concesso
con decreto ministeriale n. 285 del 16 settembre 2022, per il CUP
B46C22000670005;
Considerato che la proposta di graduatoria degli interventi con i
relativi importi ammissibili al contributo contenuta nel verbale n. 2
del responsabile del procedimento prot. n. 50925 del 23 dicembre 2024
assicura, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, la realizzazione di
almeno un intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato
a partire dalla maggiore volumetria dello stesso;
Ritenuto di approvare la proposta di graduatoria degli interventi
con i relativi importi ammissibili al contributo contenuta nel
verbale n. 2 del responsabile del procedimento prot. n. 50925 del 23
dicembre 2024;
Ritenuto di poter ammettere al contributo i primi trentotto
interventi, per un importo dei contributi pari ad euro 2.133.909,55,
un costo complessivo degli interventi pari ad euro 4.340.379,95 e una
volumetria complessiva di 91.694,04 mc in venticinque comuni e dodici
regioni, di cui alla proposta di graduatoria degli interventi con i
relativi importi ammissibili al contributo contenuta nel verbale n. 2
del responsabile del procedimento prot. n. 50925 del 23 dicembre
2024, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge
27 dicembre 2017, n. 205;
Ritenuto necessario procedere all'assegnazione dei contributi ai
comuni e al successivo impegno dei fondi di cui alla legge n.
205/2017, art. 1, comma 26, come previsto dall'art. 3, comma 5, del
decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020;
Considerato che sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle
risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive»,
piano gestionale 1, vi e' la capienza necessaria per procedere
all'assegnazione ai comuni di risorse complessivamente pari ad euro
2.133.909,55;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n.
254 del 23 giugno 2020, e' approvata l'allegata graduatoria degli
interventi di demolizione delle opere abusive, con i relativi importi
ammissibili al contributo, a valere sulle risorse di cui all'art. 1,
comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto.