Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-leggeratione 17 ottobre 2016, n. 189, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1,
comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art.
1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello
stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata
legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189
del 2016;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76
del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni
di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189
del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere
urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma
2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e'
comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli
interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario
straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'articolo
15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore
competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di
cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11,
comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come
modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e,
successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1 luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis
per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1 luglio
2023;
Viste le ordinanze:
a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36»;
b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e
c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione
del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma
e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la
Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero
del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati
con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme
di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante
«Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana
connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere
pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco
degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle
aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei
deputati per la Regione Abruzzo»;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante
«Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche
nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n.
129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi
degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento,
ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione e'
assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo
trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato
dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire
uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle
popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi
sismici;
Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante
«Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in
attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13
dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza
speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati
dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle
ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e
n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e
la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di
particolare criticita' e urgenza, in considerazione della loro natura
essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed
economica, nonche' per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma
medesimo»;
Considerato, altresi', che, al fine di consentire ai soggetti
attuatori di adeguarsi agli «Atti tipo per l'affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione»,
approvati con decreto del Commissario straordinario n. 547 del 24
luglio 2023, l'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023, ha
previsto che «I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n.
129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli affidamenti dei servizi di
ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione o per
l'avvio delle relative procedure sono prorogati al 18 agosto 2023.
Entro tale data, i soggetti responsabili degli interventi dovranno
avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano optato
per la modalita' dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per
diversa modalita' prevista dalla normativa vigente»;
Considerato che, mediante la suddetta proroga e grazie alla
semplificazione operativa introdotta con lo strumento degli atti
tipo, sono state avviate, sono in corso o sono state progressivamente
definite le progettazioni degli interventi previsti dalle ordinanze
n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022;
Viste le ordinanza n. 160 del 13 dicembre 2023, n. 173 del 29 marzo
2024 e n. 187 del 30 maggio 2024;
Visti i commi 10 e 11 dell'art. 1, della ordinanza n. 137 del 2023
(come da ultimo modificati dalle ordinanze n. 160 del 2023, n. 173
del 2024, n. 187 del 2024 e n. 212 del 2024) che stabiliscono che:
«10. Entro il 31 dicembre 2024 il soggetto attuatore deve aver
affidato i lavori con importi inferiori a 5,3 milioni ad eccezione
dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00.
11. Entro il 31 dicembre 2024 il soggetto attuatore deve aver
proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per
importi superiori a 500.000 euro, nonche' di lavori di importi
superiori a 5,3 milioni.»
Considerato che, alla data odierna, molte delle progettazioni sono
ancora in corso e ancora non sono state avviate le relative procedure
di affidamento dei lavori di realizzazione delle opere;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere a una nuova proroga dei
suddetti termini;
Ritenuto congruo e proporzionato al generale principio del
risultato, codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del
2023, prorogare i suddetti termini al 31 marzo 2025, al fine di
consentire ai Comuni di procedere con gli affidamenti dei lavori
susseguenti alle progettazioni degli interventi in corso o terminate;
Ritenuto, altresi' che, in un'ottica di coordinamento degli
interventi previsti nell'ordinanza n. 137 del 2023, con quelli
inseriti nelle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022, secondo
quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del
2023, la proroga dei suddetti termini deve applicarsi anche agli
interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022;
Visto il decreto del Commissario straordinario n. 234 del 4 aprile
2024, recante «Approvazione di atti e procedure tipo, previamente
condivisi con l'ANAC, relativi alle diverse fasi procedimentali, per
la semplificazione dello svolgimento delle funzioni della stazione
appaltante nell'ambito della ricostruzione pubblica nei territori
colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Affidamento lavori
pubblici. decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Aggiornamento»;
Ritenuto di dover integrare il testo dell'ordinanza speciale n. 49
del 2023 specificando - anche in quella sede - che i soggetti
responsabili degli interventi debbano, in via preferenziale,
attenersi agli atti tipo e alle procedure tipo condivise con ANAC e
approvati con il richiamato decreto n. 234 del 2024;
Considerato, inoltre, che un numero consistente di lavori da
affidare si attesta al di sotto dei 400.000 euro;
Ritenuto che, al fine di velocizzare l'affidamento di tali
procedure e nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla
normativa vigente, appare necessario consentire l'affidamento diretto
dei contratti di lavori, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n. 36 del 2023 sino ad un controvalore di
400.000 euro, e fermo restando il principio di rotazione;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al
di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n.
36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Considerato che una tale opzione - per importi di lavori anche piu'
elevati - e' gia' stata adottata in altre ordinanze speciali
(ordinanza speciale n. 87 del 3 ottobre 2024, ordinanza speciale n.
82 del 27 giugno 2024 e ordinanza speciale n. 83 del 25 luglio 2024);
Tenuto conto del nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta
sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza
delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma
Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto ai sensi
dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire ai
soggetti attuatori e responsabili degli interventi di adeguare i
propri cronoprogrammi al fine di strutturare e portare a compimento
le singole procedure di affidamento, anche usufruendo delle
semplificazioni esecutive disposte con questa ordinanza;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 23 dicembre
2024 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Proroga termini in materia di contratti di lavori di cui alle
ordinanze n. 137 del 2023, 129 del 2022 e 109 del 2020
1. I termini previsti dall'art. 1, commi 10 e 11, dell'ordinanza n.
137 del 29 marzo 2024 sono prorogati al 31 marzo 2025. Per l'effetto:
a) all'art. 1, comma 10, dell'ordinanza n. 137 del 2023, come da
ultimo modificato dall'ordinanza n. 212 del 6 novembre 2024, le
parole «Entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 31 marzo 2025»;
b) all'art. 1, comma 11, dell'ordinanza n. 137 del 2023, come da
ultimo modificato dall'ordinanza n. 212 del 6 novembre 2024, le
parole «Entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 31 marzo 2025».
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 2023,
le proroghe disposte con il presente articolo si applicano, oltre che
agli interventi di cui alla menzionata ordinanza, anche agli
interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129
del 30 dicembre 2022.