Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-leggeratione 17  ottobre  2016,  n.  189,  recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici del 2016», convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2024-2026»,  in  particolare  l'art.  1,
comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies  all'art.
1 del decreto-legge n. 189 del  2016,  prorogando  il  termine  dello
stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  413,  della  citata
legge n. 213 del 2023, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  n.  189
del 2016; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n.  76
del 2020 secondo  il  quale  «il  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  nei  comuni
di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge  n.  189
del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma
2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in  deroga  a
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco  di  tali  interventi  e  opere  e'
comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che  puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e  la  realizzazione  degli
interventi e delle opere di cui al  presente  comma,  il  Commissario
straordinario puo' nominare fino a due  sub-commissari,  responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'articolo
15  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  il  soggetto   attuatore
competente, che agisce sulla base delle  ordinanze  commissariali  di
cui al presente comma»; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri  commissariali  di  cui  all'articolo  11,
comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito,
con modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120»,  come
modificata   dall'ordinanza   n.   114   del   9   aprile   2021   e,
successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1 luglio 2023; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi  ratione  temporis
per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il  1  luglio
2023; 
  Viste le ordinanze: 
    a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36»; 
    b. n. 162 del 20  dicembre  2023,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e 
    c. n. 196  del  28  giugno  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; 
  Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023,  recante  «Approvazione
del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma
e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere  pubbliche  per  la
Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per  il  recupero
del tessuto socioeconomico delle aree colpite  dal  sisma  finanziati
con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche  e  norme
di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del  2022»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista  l'ordinanza  n.  129   del   13   dicembre   2022,   recante
«Approvazione del Programma  straordinario  di  rigenerazione  urbana
connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di  altre  opere
pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche'  dell'elenco
degli interventi per il recupero del  tessuto  socio-economico  delle
aree colpite dal sisma  finanziati  con  i  fondi  della  Camera  dei
deputati per la Regione Abruzzo»; 
  Vista  l'ordinanza  n.  109   del   23   dicembre   2020,   recante
«Approvazione  elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche
nonche' disposizioni organizzative e definizione delle  procedure  di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
  Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109  del  2020,  n.
129 del 2022 e n. 137 del 2023,  sono  stati  approvati  gli  elenchi
degli  interventi  di  ricostruzione,   riparazione,   miglioramento,
ristrutturazione,  rigenerazione  urbana  la  cui  realizzazione   e'
assolutamente  necessaria  e  urgente  (anche  considerato  il  tempo
trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad  uno  stato
dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire
uno svolgimento normale  della  vita,  anche  socio-economica,  delle
popolazioni residenti e del turismo  quale  era  prima  degli  eventi
sismici; 
  Vista l'ordinanza speciale  n.  49  del  26  luglio  2023,  recante
«Disposizioni urgenti per  la  semplificazione  degli  interventi  in
attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13
dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1  della  richiamata  ordinanza
speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni  provocati
dagli eventi sismici a far  data  dal  2016  e  in  attuazione  delle
ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022  e
n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario  straordinario  del  governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e
la ripresa economica dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
data  dal  24  agosto  2016,  sono  qualificati  come  interventi  di
particolare criticita' e urgenza, in considerazione della loro natura
essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale  ed
economica, nonche' per il lungo lasso di tempo  trascorso  dal  sisma
medesimo»; 
  Considerato, altresi', che,  al  fine  di  consentire  ai  soggetti
attuatori di adeguarsi agli «Atti tipo per l'affidamento dei  servizi
di ingegneria e  architettura  e  dell'attivita'  di  progettazione»,
approvati con decreto del Commissario straordinario  n.  547  del  24
luglio 2023, l'art. 3 dell'ordinanza speciale  n.  49  del  2023,  ha
previsto che «I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020,  n.
129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli  affidamenti  dei  servizi  di
ingegneria e architettura e dell'attivita'  di  progettazione  o  per
l'avvio delle relative procedure sono prorogati al  18  agosto  2023.
Entro tale data, i soggetti responsabili  degli  interventi  dovranno
avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano optato
per la modalita' dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per
diversa modalita' prevista dalla normativa vigente»; 
  Considerato  che,  mediante  la  suddetta  proroga  e  grazie  alla
semplificazione operativa introdotta  con  lo  strumento  degli  atti
tipo, sono state avviate, sono in corso o sono state progressivamente
definite le progettazioni degli interventi previsti  dalle  ordinanze
n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022; 
  Viste le ordinanza n. 160 del 13 dicembre 2023, n. 173 del 29 marzo
2024 e n. 187 del 30 maggio 2024; 
  Visti i commi 10 e 11 dell'art. 1, della ordinanza n. 137 del  2023
(come da ultimo modificati dalle ordinanze n. 160 del  2023,  n.  173
del 2024, n. 187 del 2024 e n. 212 del 2024) che stabiliscono che: 
    «10. Entro il 31 dicembre 2024 il soggetto  attuatore  deve  aver
affidato i lavori con importi inferiori a 5,3  milioni  ad  eccezione
dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00. 
    11. Entro il 31 dicembre 2024 il  soggetto  attuatore  deve  aver
proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per
importi superiori a  500.000  euro,  nonche'  di  lavori  di  importi
superiori a 5,3 milioni.» 
  Considerato che, alla data odierna, molte delle progettazioni  sono
ancora in corso e ancora non sono state avviate le relative procedure
di affidamento dei lavori di realizzazione delle opere; 
  Ritenuto, pertanto, necessario procedere a una  nuova  proroga  dei
suddetti termini; 
  Ritenuto  congruo  e  proporzionato  al  generale   principio   del
risultato, codificato all'art. 1 del decreto legislativo  n.  36  del
2023, prorogare i suddetti termini al  31  marzo  2025,  al  fine  di
consentire ai Comuni di procedere  con  gli  affidamenti  dei  lavori
susseguenti alle progettazioni degli interventi in corso o terminate; 
  Ritenuto,  altresi'  che,  in  un'ottica  di  coordinamento   degli
interventi previsti  nell'ordinanza  n.  137  del  2023,  con  quelli
inseriti nelle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del  2022,  secondo
quanto stabilito dall'art. 4, comma  1,  dell'ordinanza  n.  137  del
2023, la proroga dei suddetti  termini  deve  applicarsi  anche  agli
interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022; 
  Visto il decreto del Commissario straordinario n. 234 del 4  aprile
2024, recante «Approvazione di atti  e  procedure  tipo,  previamente
condivisi con l'ANAC, relativi alle diverse fasi procedimentali,  per
la semplificazione dello svolgimento delle  funzioni  della  stazione
appaltante nell'ambito della  ricostruzione  pubblica  nei  territori
colpiti dagli eventi sismici del  2016  e  2017.  Affidamento  lavori
pubblici. decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Aggiornamento»; 
  Ritenuto di dover integrare il testo dell'ordinanza speciale n.  49
del 2023 specificando -  anche  in  quella  sede  -  che  i  soggetti
responsabili  degli  interventi  debbano,   in   via   preferenziale,
attenersi agli atti tipo e alle procedure tipo condivise con  ANAC  e
approvati con il richiamato decreto n. 234 del 2024; 
  Considerato, inoltre,  che  un  numero  consistente  di  lavori  da
affidare si attesta al di sotto dei 400.000 euro; 
  Ritenuto  che,  al  fine  di  velocizzare  l'affidamento  di   tali
procedure e  nell'esercizio  dei  poteri  di  deroga  previsti  dalla
normativa vigente, appare necessario consentire l'affidamento diretto
dei contratti di lavori, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera  a),
del decreto legislativo n. 36 del 2023 sino  ad  un  controvalore  di
400.000 euro, e fermo restando il principio di rotazione; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  n.
36 del 2023 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Considerato che una tale opzione - per importi di lavori anche piu'
elevati  -  e'  gia'  stata  adottata  in  altre  ordinanze  speciali
(ordinanza speciale n. 87 del 3 ottobre 2024, ordinanza  speciale  n.
82 del 27 giugno 2024 e ordinanza speciale n. 83 del 25 luglio 2024); 
  Tenuto conto del nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di  alta
sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza
delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica  post-sisma
Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto ai  sensi
dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020  e  dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza di provvedere allo  scopo  di  consentire  ai
soggetti attuatori e responsabili  degli  interventi  di  adeguare  i
propri cronoprogrammi al fine di strutturare e portare  a  compimento
le  singole  procedure  di  affidamento,   anche   usufruendo   delle
semplificazioni esecutive disposte con questa ordinanza; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento  del  23  dicembre
2024 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga termini in  materia  di  contratti  di  lavori  di  cui  alle
  ordinanze n. 137 del 2023, 129 del 2022 e 109 del 2020 
 
  1. I termini previsti dall'art. 1, commi 10 e 11, dell'ordinanza n.
137 del 29 marzo 2024 sono prorogati al 31 marzo 2025. Per l'effetto: 
    a) all'art. 1, comma 10, dell'ordinanza n. 137 del 2023, come  da
ultimo modificato dall'ordinanza n.  212  del  6  novembre  2024,  le
parole «Entro il 31 dicembre 2024» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Entro il 31 marzo 2025»; 
    b) all'art. 1, comma 11, dell'ordinanza n. 137 del 2023, come  da
ultimo modificato dall'ordinanza n.  212  del  6  novembre  2024,  le
parole «Entro il 31 dicembre 2024» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Entro il 31 marzo 2025». 
  2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137  del  2023,
le proroghe disposte con il presente articolo si applicano, oltre che
agli  interventi  di  cui  alla  menzionata  ordinanza,  anche   agli
interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129
del 30 dicembre 2022.