IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione europea
dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio
degli Stati membri, cosi' come modificata dalla direttiva 2024/1265,
e, in particolare, l'art. 3, che dispone che «gli Stati membri si
dotano di sistemi di contabilita' pubblica che coprono in modo
completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione
pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare
dati fondati sul principio di competenza», anche «al fine di
predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e
regionali»;
Visto anche l'art. 16-bis della predetta direttiva, il quale
dispone che, entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque
anni, la Commissione presenta una relazione in merito alla situazione
della contabilita' delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri
dell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla
valutazione effettuata nel 2013 circa adeguatezza dei principi
contabili internazionali applicabili al settore pubblico negli Stati
membri (International public sector accounting standards o IPSAS);
Considerata la necessita' di definire un sistema unico di
contabilita' economico-patrimoniale per le pubbliche amministrazioni
italiane, basato sul principio accrual, con un unico corpus di
principi generali e di principi applicati ispirati agli IPSAS e, in
prospettiva, agli elaborandi EPSAS (European public sector accounting
standards), in coerenza con il processo di definizione degli standard
avviato nell'ambito del tavolo di lavoro appositamente istituito
dalla Commissione europea presso l'Eurostat (EPSAS Expert Group);
Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del
5 marzo 2020, con la quale e' stata istituita, presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato (RGS), la struttura di
governance per la definizione di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni
italiane (di seguito, solo «Struttura di governance»);
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
ufficialmente presentato dall'Italia alla Commissione europea in data
30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241
e adottato con decisione di esecuzione del Consiglio UE n. 10160/21,
del 13 luglio 2021;
Vista la riforma 1.15 del PNRR, denominata «Dotare le pubbliche
amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilita'
economico-patrimoniale accrual» inserita nella Missione 1, Componente
1, dello stesso Piano;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione
delle infiltrazioni mafiose», il quale all'art. 9, comma 14,
stabilisce che le attivita' connesse alla realizzazione della citata
riforma 1.15 del PNRR sono svolte dalla struttura di governance
istituita presso la RGS;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio della UE n.
16051/2023 del 5 dicembre 2023, con allegato tecnico del 27 novembre
2023, che modifica il PNRR originariamente approvato con decisione
del Consiglio del 13 luglio 2021, la successiva decisione di
esecuzione del Consiglio della UE n. 9399/24 del 7 maggio 2024 e il
relativo allegato del 2 maggio 2024, nonche' da ultimo la decisione
di esecuzione del Consiglio della UE n. 15114/24 del 12 novembre 2024
e il relativo allegato adottato in pari data, con la quale vengono
approvate ulteriori variazioni;
Vista la milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, che
prevede il completamento, entro il secondo trimestre 2024, di un
quadro concettuale di riferimento per il sistema di contabilita'
unico basato sul principio accrual, la definizione di standard
contabili ispirati agli IPSAS e l'elaborazione di un piano dei conti
multidimensionale;
Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775
del 27 giugno 2024, con la quale, previa approvazione da parte del
Comitato direttivo della struttura di governance e nel rispetto degli
obiettivi e delle scadenze della milestone M1C1-108, sono stati
definiti i principi e le regole del nuovo sistema contabile accrual
unico per le pubbliche amministrazioni italiane, costituiti dal
quadro concettuale, dagli standard contabili e dal piano dei conti
multidimensionale;
Visti, in particolare, gli schemi di bilancio di conto economico e
di stato patrimoniale, che costituiscono, rispettivamente, gli
allegati n. 1 e n. 2 del principio contabile ITAS 1 adottato, insieme
agli altri standard contabili, con la citata determina del Ragioniere
generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024;
Vista la milestone M1C1-118 della riforma 1.15, come riformulata a
seguito della decisione di esecuzione del Consiglio della UE n.
9399/24 del 7 maggio 2024, che prevede, fra l'altro, una fase pilota
finalizzata alla predisposizione degli schemi di bilancio per
l'esercizio 2025, coerenti con le nuove regole contabili di cui alla
milestone M1C1-108, da parte di un numero di amministrazioni
pubbliche che coprano almeno il 90% della spesa primaria del settore
pubblico;
Visto il target M1C1-117 della riforma 1.15, come riformulato a
seguito della decisione di esecuzione del Consiglio della UE n.
9399/24 del 7 maggio 2024, che prevede la conclusione, entro il primo
trimestre 2026, del primo ciclo di formazione per la transizione al
nuovo sistema contabile per i rappresentanti di un numero di
amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90% della spesa
primaria del settore pubblico;
Visto il Piano triennale dei lavori della struttura di governance
per il triennio 2024-2026, approvato dal Comitato direttivo il 31
gennaio 2024, nel quale si ravvisa la necessita' di un intervento
normativo per consentire l'espletamento della fase pilota, di cui
alla milestone M1C1-118, e del primo ciclo di formazione, di cui al
target M1C1-117;
Visto il decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, recante
«Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi
ed interventi di carattere economico» con il quale, all'art. 10,
commi da 3 a 12, e' stato adottato il predetto intervento normativo;
Visto l'art. 10, comma 3, dello stesso decreto-legge del 9 agosto
2024, n. 113, che indica le amministrazioni pubbliche soggette alla
fase pilota e il successivo comma 5, secondo il quale l'elenco delle
stesse amministrazioni e' individuato, tenendo conto delle esclusioni
di cui al comma 4, con determina del Ragioniere generale dello Stato;
Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato n. 259 del
26 novembre 2024 con la quale sono state individuate, ai sensi
dell'art. 10, comma 5 del predetto decreto-legge del 9 agosto 2024,
n. 113, le amministrazioni tenute a predisporre gli schemi di
bilancio relativi all'esercizio 2025, che includano almeno il conto
economico di esercizio e lo stato patrimoniale, in osservanza dei
principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale
unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR;
Visto l'art. 10, comma 7 dello stesso decreto-legge del 9 agosto
2024, n. 113, secondo il quale, nelle more dell'adozione del sistema
di contabilita' economico-patrimoniale unico di cui alla milestone
M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per
l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalita' di
sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui alla medesima
milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di
rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle
disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti;
Visto l'art. 10, comma 9, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n.
113, il quale stabilisce che, nelle more della realizzazione degli
interventi di adeguamento dei sistemi informativi, ai fini della
produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le
amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti
secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla
milestone M1C1-108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni
necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di
rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli
standard contabili di cui alla medesima milestone;
Visto l'art. 10, comma 10, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n.
113, il quale prevede che, al fine di acquisire le competenze di base
in vista dell'adozione del sistema di contabilita'
economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del
target M1C1-117 del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con la sola
esclusione delle societa', sono tenute ad assicurare la
partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione
sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile, erogato
esclusivamente in modalita' telematica tramite il portale dedicato
del sito internet della RGS;
Considerato che la struttura di governance ha reso operativa una
apposita sezione del sito internet della RGS
(https://accrual.rgs.mef.gov.it), per assicurare un'informazione
costante e aggiornata sulle attivita' di attuazione della riforma
1.15 del PNRR e che, al fine di adempiere all'obiettivo previsto dal
target M1C1-117 della predetta riforma, e' stato attivato il Portale
della formazione accrual, raggiungibile tramite il predetto sito
internet;
Vista la convenzione n. 176832 del 27 giugno 2024 tra la Scuola
nazionale dell'amministrazione (SNA) e la RGS avente per oggetto la
validazione e certificazione dei corsi multimediali costituenti il
programma per il primo ciclo formativo previsto dal target M1C1-117;
Considerato il programma InIt della RGS, finalizzato alla
realizzazione di un unico sistema informatico integrato a supporto
dei processi amministrativo-contabili di tipo ERP (Enterprise
resource planning), adottato dalle amministrazioni centrali dello
Stato e, su base volontaria, da altre amministrazioni centrali
autonome, mediante il quale, dall'esercizio 2021, sono in uso le
funzionalita' relative alla contabilita' economico-patrimoniale e
alla contabilita' analitica per centri di costo delle amministrazioni
centrali dello Stato;
Visto l'art. 10, comma 11 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n.
113, il quale stabilisce che, con uno o piu' decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono fornite le
istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione
all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui
alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e
modelli contabili vigenti, nonche' alle modalita' di erogazione del
primo ciclo di formazione di base e alle modalita' di trasmissione
telematica degli schemi di bilancio alla RGS;
Decreta:
Art. 1
Modelli di raccordo e schemi di bilancio
1. Al fine di elaborare gli schemi di conto economico e di stato
patrimoniale per l'esercizio 2025, di cui all'art. 10, comma 6, del
decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, le
amministrazioni di cui all'art. 10, comma 5 del medesimo
decreto-legge, riclassificano i propri dati contabili secondo le voci
del piano dei conti unico per le pubbliche amministrazioni, di cui
alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15, adottato con determina
del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024.
2. Per la riclassificazione di cui al comma 1, le amministrazioni
provvedono a definire opportuni raccordi fra i propri piani dei conti
e il piano dei conti unico, nei tempi utili ad assicurare la
produzione e la trasmissione degli schemi di bilancio secondo le
indicazioni del presente decreto, sulla base dei modelli di raccordo
di cui al comma 3, per quanto applicabili.
3. Al fine di definire i criteri per la riallocazione delle poste
contabili e l'applicazione delle rettifiche e delle integrazioni
necessarie al recepimento dei principi e delle regole contabili, di
cui alla citata milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, sono
predisposti appositi modelli per il raccordo con il piano dei conti
unico dei piani dei conti o modelli di rilevazione contabile di
seguito elencati:
a) il piano dei conti per la contabilita' economico-patrimoniale
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27
dicembre 2022, per le amministrazioni centrali incluse nel bilancio
dello Stato e per le altre amministrazioni centrali autonome che
adottano il medesimo piano dei conti;
b) il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale
di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 per le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilita'
finanziaria;
c) il piano dei conti economico e il piano dei conti patrimoniale
di cui agli allegati 1.2 e 1.3 al decreto del Presidente della
Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 per le amministrazioni
pubbliche non territoriali in contabilita' finanziaria soggette alle
disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
d) i modelli di rilevazione di conto economico e stato
patrimoniale di cui all'art. 19, comma 2, lettere b) e c), d) del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 definiti, da ultimo, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, del 24 maggio 2019, per gli enti e le
aziende del Servizio sanitario nazionale;
4. I modelli di raccordo, di cui al comma precedente, sono adottati
con determina del Ragioniere generale dello Stato, previa
approvazione del Comitato direttivo della struttura di governance, di
cui all'art. 9, comma 14, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
e pubblicati, entro il 31 marzo 2025, nella sezione del sito internet
della RGS dedicata alla riforma 1.15 del PNRR
(https://accrual.rgs.mef.gov.it).